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L`importanza della copertura assicurativa alla luce delle evoluzioni

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L`importanza della copertura assicurativa alla luce delle evoluzioni
L’importanza della copertura assicurativa alla
luce delle evoluzioni di contesto
Susanna Gusmara
Unit Director Aon S.p.A.
Il mercato assicurativo e la sua funzione
Individuabile
Il ruolo sociale
nell’impegno
assunto
dall’assicuratore nel farsi carico del
danno patito da un terzo e potendo in
ultima
istanza
garantire
anche
la
tenuta del sistema economico
Lo scopo sociale
La polverizzazione del
rischio
La creazione di un utile attraendo il
maggior numero di azionisti
Elemento
fondamentale
per
il
soddisfacimento del ruolo e dello
scopo
1
Il rapporto tra “Mondo Sanità” e Mercato Assicurativo: “Qualcosa è cambiato”
Tutto quanto sopra ha trovato in sanità compiuta applicazione fino alla metà degli
anni ’90
La crescita imprevista ed improvvisa in termini di magnitudo e frequenza dei
contenziosi ha trovato impreparato il mercato assicurativo
L’estremizzazione del “ruolo sociale” dell’assicuratore: sinistri avvenuti 20/30 anni
prima vengono risarciti alle regole “attuali”
Ha sbagliato il Mercato Assicurativo a valutare il rischio o l’errore è imputabile ad una
serie di fattori concomitanti ed imprevedibili?
In un arco temporale decisamente ristretto, molti sono stati i fattori che hanno
generato il cambiamento
Il cambiamento da parte del paziente …
Prima … rispetto nei confronti del medico generalmente connaturato …
quasi da un timore reverenziale tanto da potersi escludere a priori la
possibilità che il medico potesse sbagliare …
Oggi … il Medico è spesso valutato non più come il professionista che,
operando in un ambito di così elevata complessità possa sbagliare - come
tutti gli esseri umani e nonostante tutte le attività finalizzate ad evitarlo - ma
addirittura quasi come colui che svolga quotidianamente la sua attività
professionale con una forte componente di superficialità
L’evoluzione tecnologica
nel macro-processo diagnosi-cura ha poi
alimentato le attese in funzione di quello che è stato il costante
perfezionamento delle apparecchiature a disposizione del Medico, come se
la tecnologia consentisse di rendere la medicina una scienza infallibile …
Contenzioso, sinistrosità e costo del rischio
Dinamiche evolutive
Una maggiore consapevolezza dei propri diritti incrementa il
tasso di litigiosità
Le nuove tecnologie aumentano l’aspettativa di sicurezza e di
performance della cura
La mancanza di un’adeguata comunicazione può fare la differenza
Contenzioso
Contenzioso
“Escalation” del
contenzioso di
responsabilità
civile sanitaria
4
L’evoluzione giurisprudenziale, il ruolo dei Media e delle altre figure
professionali …
Si è pertanto passati dall’attesa della cura più appropriata a quella della certa
guarigione, come se il medico fosse passato da un obbligo di mezzi ad un
obbligo di risultati
Aumentano gli aventi diritto e lievita il costo dei risarcimenti
I Media e le altre figure professionali “generano” l’eccessiva presa di
coscienza da parte dei pazienti dei propri diritti
Lo scenario italiano… I media partono da casi reali…
… al possibile tentativo senza rischio …
Evoluzione della Responsabilità in ambito Sanitario
Rapporto Operatore - Paziente
Vecchio
orientamento:
responsabilità
extracontrattuale (neminem laedere):
operatore estraneo al rapporto Strutturapaziente (Cass. n. 2428/1990);
possibile cumulo di azioni per il medesimo
danno con diverso regime tra Struttura (resp
contrattuale)
ed
operatore
(resp
extracontrattuale) – disparità di trattamento
Inversione di tendenza: responsabilità para-contrattuale (rapporto
contrattuale di fatto) per contatto sociale: "la responsabilità del medico
dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'Ente,
non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio intercorso tra le parti,
bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal "contatto"
sociale" (Cass. n. 589/1999; conformi Cass. 11488/2004 e Cass. 8826/2007).
8
Evoluzione della Responsabilità in ambito Sanitario
Rapporto Struttura – paziente
Già riconosciuto come rapporto contrattuale
da
numerose
pronunce
della
giurisprudenza (Cass. n. 2750/1988; Cass.
N. 2428/1990; Cass. n. 8826/2007), ha
ricevuto conferma di tale configurazione
basata sul contratto di spedalità con la
sentenza Cass. S.U. n. 577/2008:
"questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura
sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del
paziente comporta la conclusione di un contratto; si può avere responsabilità
contrattuale non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma
anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente
o inidonea organizzazione); il paziente danneggiato che chiede il
risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il
"contatto sociale" con il medico) e l'aggravamento della situazione patologica".
9
Responsabilità Extracontrattuale
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE:
ONERE PROBATORIO E PRESCRIZIONE
Onere probatorio
Art. 2697 C.C. - Onere della Prova:
chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscano il fondamento.
Prescrizione
Art. 2947 C.C. - Quinquennale
Il paziente dovrà provare:
Dolo/colpa
Danno ingiusto
Nesso causale tra fatto e danno
Entità del danno
10
Responsabilità Contrattuale
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE:
ONERE PROBATORIO E PRESCRIZIONE
Onere probatorio
In base all'art. 1218 C.C., non è
necessario dimostrare alcuna colpa.
Basta
addurre
l’inadempienza
contrattuale che può derivare dalla
mancata prestazione oppure da
difettosa o ritardata prestazione ed il
danno conseguente.
Prescrizione
Art. 2946 C.C. - Decennale
Il paziente dovrà solo provare:
L'esistenza del rapporto
L'aggravamento/l'insorgenza
di un'affezione in costanza
della prestazione sanitaria
Incomberà sulla controparte
fornire la prova a discarico, cioè
provare di aver esattamente
adempiuto (principio di vicinanza
alla prova)
11
… ma c’è un limite?
La reazione del Mercato Assicurativo
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Riduzione n. soggetti
disposti a sottoscrivere
il rischio sanità
Modifica
condizioni normative
Tassi (premi)
sempre più elevati
Validità temporale
limitata
Il Mercato Assicurativo
denuncia l’assenza di vere e
proprie attività di
Risk Management
I numeri
Dati nazionali
La rilevazione statistica annuale di ANIA (2011-2012)
Stima numero SINISTRI DENUNCIATI: nel 2010 circa 33.700, di cui
quasi 2/3 (oltre 21.300) per polizze stipulate dalle Strutture Sanitarie. Il
numero dei sinistri è sostanzialmente in linea rispetto all’anno
precedente (-0,1%).
COSTO MEDIO sinistri: duplicazione della valutazione in un
quadriennio (ad es. per l’anno di protocollazione 2004 il costo medio dei
sinistri si è raddoppiato in soli 4 anni, passando da 22.700 euro nell’anno
di denuncia a oltre 44.000 euro nel 2008).
Rapporto sinistri/premi (S/P): al 31 dicembre 2010, il rapporto medio
dei sinistri a premi per le varie generazioni sfiora il 170%.
− Incremento del valore economico dei sinistri
− Aumento dei premi
− Rapporto peggiorativo sinistri/premi
(*) Nota: la stima ANIA per l’intero mercato si basa su un campione di imprese partecipanti alla
rilevazione con una raccolta premi (nel 2010) pari al 32% del ramo R.C. generale.
I numeri
Dati regionali
Trend Richieste Risarcimento Danni
I numeri
Dati regionali
Analisi di Severità: importi Liquidati e Riservati
TOT LIQ + RIS = 1.112 MLN
L= 499 MLN
L’importo complessivo liquidato nei 14
anni (sinistri definiti) è di circa 500
milioni di euro, con importo medio
superiore ai 44.000 euro.
R= 613 MLN
Gli importi complessivi riservati passano da 541 milioni di euro nel
2011 a circa 613 milioni di euro nel 2012.
Sale – se comparato con i valori rilevati al 31.12.2011 – l’importo
medio riservato: da oltre 71.000 euro (2011) a oltre 83.500 euro.
(*) Fonte: Mappatura del Rischio del SSR, IX ed.al 31.12.2012
16
Qual è la domanda posta dal sistema sanitario al mercato assicurativo?
Disomogeneità
dell’approccio al
tema
L’assenza di alcuna franchigia
L’individuazione
di
diversi
livelli
di
compartecipazione al rischio (Franchigie
vs SIR)
L’auto-ritenzione
17
Il rischio assicurativo
1/2
Tramite un contratto di assicurazione ci si garantisce contro il verificarsi di un evento
futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.
Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione , occorre che il rischio si
possa verificare e che non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di
colui che intende assicurarsi né da parte della società di assicurazione).
Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio).
L'assicurazione, quindi, ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa".
Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando intende "quantificare" il danno
patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.
Attraverso il versamento del premio, quindi, la società accolla a sé la gestione
dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso,
corrispondendo all'assicurato il capitale pattuito.
Il rischio assicurativo
2/2
Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato
in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla
base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:
a) tavole statistiche (attuariali);
b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o
società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi
(assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali,
ecc...).
Fonte: Wikipedia
Uso dello strumento assicurativo : che cosa si «trasferisce» ?
In realtà con il contratto di assicurazione non viene trasferito un “rischio”, ma si
ottiene di “trasferirne”, o meglio di ammortizzarne, l’impatto finanziario.
Lo scopo del contratto è quindi (art. 1882 cc) quello di ottenere una prestazione
economica dall’assicuratore al verificarsi degli eventi contrattualmente previsti
Il trasferire, totalmente o parzialmente, l’impatto finanziario, non vuol dire quindi
“liberarsi di un rischio”, ad esempio la responsabilità (il rischio di “essere tenuto
responsabile”) non è un “quid” disponibile di cui possa essere pattuita la cessione
a terzi, la prestazione dell’assicuratore farà seguito alla conclusione di un
procedimento indipendente dall’esistenza di una polizza
20
La mitigazione assicurativa (1/6)
Ai fini del raggiungimento di un compiuto equilibrio tra costi e benefici, nella fase del
trasferimento del rischio al mercato assicurativo è fondamentale individuare quella
fascia di sinistralità che, a causa della caratteristica ripetitività (sia per quanto riguarda
la causa generatrice che per un costante livello di “valore economico”), perde la
connotazione di rischio e dunque di elemento trasferibile al mercato assicurativo se non
a fronte di un sensibile incremento dei costi necessari. Il premio dovuto all’assicuratore,
infatti, sarebbe quantomeno la somma delle seguenti voci:
quantificazione del “premio puro” necessario
quantificazione dell’alea che l’importo “fisiologico” subisca un futuro incremento
costi di gestione dei relativi sinistri
costi da retrocedere alla rete produttiva (agenzie, broker, …)
margine di profitto sperato
imposte governative nella misura del 22,25% del premio imponibile (rappresentato
dalla somma di tutte le voci che precedono)
La mitigazione assicurativa (2/6)
La necessità, per l’Azienda, di fare la scelta più opportuna nell’individuazione della
soluzione di mitigazione assicurativa del rischio:
Stima dell’esposizione di Rischio media e massima
Valutazione dell’adeguatezza dei massimali
Simulazione di differenti alternative di Mitigation Assicurativa
(Franchigie, retroattività, massimali …)
Valore del Premio
Esposizione potenziale
per l’Azienda
Valore del Premio
Ipotesi 1: Franchigia
per Sinistro/SIR
Compagnia
Assicurazione
Franchigia per
Sinistro/SIR
Costi del Rischio:
Importi Liquidati +
Importi Riservati
Valore del Premio
Ipotesi 2: Franchigia
Aggregata
Compagnia
Assicurazione
Franchigia
Aggregata
Esposizione potenziale
per l’Azienda
La mitigazione assicurativa (3/6)
La franchigia per sinistro è quell’importo fisso ed assoluto che, aprioristicamente
individuato nel contratto di assicurazione, rimane sempre a carico dell’Azienda
Sanitaria.
La compagnia di assicurazione, infatti, interviene con il proprio patrimonio solo ed
esclusivamente per quella parte di risarcimenti che superano detto importo.
Esempio: Franchigia per sinistro di € 50.000
Nel caso 1 in cui il risarcimento corrisposto al terzo ammonti a complessivi
€ 35.000: detto importo rimane ad intero ed esclusivo carico dell’Azienda che, in
funzione della disciplina prevista in polizza, potrà pagare direttamente all’avente
diritto o rimborsare la compagnia che abbia anticipato il risarcimento
Nel caso 2 in cui il risarcimento corrisposto al terzo ammonti a complessivi
€ 150.000: i primi € 50.000 rimangono ad intero ed esclusivo carico dell’Azienda
che, per comodità, rimborserà successivamente alla compagnia che ha pagato il
risarcimento, rimanendo a carico di quest’ultima gli eccedenti € 100.000
La mitigazione assicurativa (4/6)
La franchigia aggregata è quell’importo fisso ed assoluto che, aprioristicamente individuato
nel contratto di assicurazione, rimane sempre a carico dell’Azienda Sanitaria.
La compagnia di assicurazione, infatti, interviene con il proprio patrimonio solo ed
esclusivamente quando la somma dei risarcimenti corrisposti per i sinistri denunciati in un
determinato periodo assicurativo, superi l’importo stabilito che rimane a totale carico
dell’Azienda.
Esempio: Franchigia Aggregata Annua di € 1.000.000
Nel caso in cui il primo risarcimento corrisposto al terzo ammonti a complessivi
€ 50.000, detto importo rimane ad intero ed esclusivo carico dell’Azienda che, in funzione
della disciplina prevista in polizza, potrà pagare direttamente all’avente diritto o rimborsare
alla compagnia che abbia anticipato il risarcimento. Il successivo sinistro liquidato per
complessivi € 650.000, rimane ad intero ed esclusivo carico dell’Azienda. Il sinistro ancora
successivo liquidato per complessivi € 750.000 rimane a carico dell’Azienda per € 300.000
(mancanti
a
saturare
la
franchigia
aggregata
di
€ 1.000.000 già erosa dai precedenti sinistri per complessivi € 700.000) ed i restanti
€ 450.000 rimangono a carico della compagnia. Il successivo sinistro liquidato per
complessivi € 530.000 rimane ad esclusivo carico della Compagnia in quanto l’importo della
franchigia aggregata annua è stata interamente saturata.
La mitigazione assicurativa (5/6)
La Self Insured Retention (SIR) è quell’importo fisso ed assoluto che,
aprioristicamente individuato nel contratto di assicurazione, esula dal
trasferimento nella garanzia assicurativa e rimane sempre a carico
dell’Azienda Sanitaria anche in termini di gestione del contenzioso con il terzo.
Si può abbinare, in funzione del livello della SIR, con una Franchigia Aggregata
che opera per l’eccesso di detto importo.
La compagnia di assicurazione, infatti, interviene con il proprio patrimonio e
con la propria struttura di gestione del contenzioso (liquidatori, medici-legali,
legali, ...) solo ed esclusivamente per quei sinistri che siano stimati essere
superiori alla somma individuata quale SIR. Dei risarcimenti corrisposti il solo
importo liquidato in eccesso all’importo della SIR, concorre ad erodere la
Franchigia Aggregata .
Esempio: SIR di € 30.000 e Franchigia Aggregata Annua di
€ 600.000
La mitigazione assicurativa (6/6)
Nel caso in cui l’eventuale risarcimento conseguente alla prima richiesta sia
quantificabile in € 20.000, la relativa gestione del contenzioso rimane ad intero ed
esclusivo carico dell’Azienda. Il sinistro, oltre a non essere nemmeno denunciato
alla compagnia di assicurazione, ove sia da liquidare rimarrà interamente a carico
dell’assicurato. Nel caso di un’eventuale risarcimento conseguente ad una
successiva richiesta che sia quantificabile ab origine in € 410.000, il sinistro sarà
denunciato all’assicuratore per la relativa gestione.
Nel caso in cui il sinistro fosse poi liquidato per complessivi € 320.000, detto
importo rimane ad intero ed esclusivo carico dell’Azienda, che però inizierà ad
erodere la franchigia aggregata per complessivi € 290.000 (€ 320.000 di
risarcimento - € 30.000 che, in qualità di SIR, non interessano la garanzia
assicurativa).
Quando la somma dei risarcimenti pagati in ordine ai sinistri denunciati
all’assicuratore in un determinato periodo assicurativo raggiunga (sempre al netto
di € 30.000 di SIR applicata a ciascun risarcimento) l’importo di € 600.000
identificata quale franchigia aggregata annua, i successivi risarcimenti rimarranno
(ferma la SIR di € 30.000) ad esclusivo carico della Compagnia.
La strategia di Regione Lombardia
L’evoluzione normativa in tema di Assicurazione della Colpa Medica : Decreto
Balduzzi
D.L.
D.L.158/2012
158/2012--Art.
Art.33comma
comma1.1. (Decreto
(Decreto«Balduzzi»)
«Balduzzi»)––Legge
Legge189/2012
189/2012
Responsabilità
Responsabilitàprofessionale
professionaledell’esercente
dell’esercentele
leprofessioni
professionisanitarie
sanitarie
1.Fermo
1.Fermorestando
restandoilildisposto
dispostodell’articolo
dell’articolo2236
2236del
delcodice
codicecivile,
civile,nell’accertamento
nell’accertamentodella
della
colpa
colpa lieve
lieve nell’attività
nell’attività dell’esercente
dell’esercente lele professioni
professioni sanitarie
sanitarie ilil giudice,
giudice, aiai sensi
sensi
dell’articolo
dell’articolo 1176
1176 del
del codice
codice civile,
civile, tiene
tiene conto
conto inin particolare
particolare dell’osservanza,
dell’osservanza, nel
nel caso
caso
concreto,
delle
linee
guida
e
delle
buone
pratiche
accreditate
dalla
comunità
scientifica
concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
nazionale
)
nazionaleeeinternazionale.
internazionale.
(Testo
(Testodopo
dopolalaconversione
conversionein
inLegge
Legge189/2012)
189/2012)
1.1.L'esercente
L'esercentela
laprofessione
professionesanitaria
sanitariache
chenello
nellosvolgimento
svolgimentodella
dellapropria
propriaattività
attività
sisi attiene
attiene aa linee
linee guida
guida ee buone
buone pratiche
pratiche accreditate
accreditate dalla
dalla comunità
comunità scientifica
scientifica
non
non risponde
risponde penalmente
penalmente per
per colpa
colpa lieve.
lieve. In
In tali
tali casi
casi resta
resta comunque
comunque fermo
fermo
l'obbligo
l'obbligo di
di cui
cui all'articolo
all'articolo 2043
2043 del
del codice
codice civile.
civile. IlIl giudice,
giudice, anche
anche nella
nella
determinazione
determinazione del
del risarcimento
risarcimento del
del danno,
danno, tiene
tiene debitamente
debitamente conto
conto della
della
condotta
di
cui
al
primo
periodo;
condotta di cui al primo periodo;
28
L’evoluzione normativa in tema di Assicurazione della Colpa Medica : Decreto
Balduzzi
Le differenze tra i testi
Introduzione dell’esplicito
riferimento alla responsabilità penale
dell’esercente la professione sanitaria (il testo originario dell’art. 3 si riferiva
unicamente alla responsabilità civile);
Rispetto delle Linee guida e delle buone pratiche come criterio di
valutazione della responsabilità penale (come norma extrapenale
integrativa della norma penale di cui all’art. 43 c.p.);
le Linee Guida costituiscono delle vere e propre norme cautelari utilizzabili
per individuare la condotta doverosa e formulare così un giudizio di colpa (in
quanto contengono regole di comportamento)
Fonte: Avv. Lago A, La responsabilità penale per colpa medica dopo il Decreto Balduzzi, I Network Risk
Management Regione Lombardia, 2013
29
Il Decreto Balduzzi
Il dibattito in corso – un parere autorevole
(…)
In ogni caso il riferimento alla responsabilità extracontrattuale non appare congruo quantomeno per I casi
in cui vi sia un rapporto contrattuale diretto ed esclusivo del professionista con il paziente.
Sempre in tema di responsabilità extracontrattuale si segnala che lesclusione della responsabilità penale per I
casi di colpa lieve potrebbe determinare anche una riduzione della misura del risarcimento del danno, alla luce
dell'art. 2059 c.c. il quale stabilisce che il danno non patrimoniale "deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge" – tra tali casi rientrano I danni derivanti da reati, ai sensi dell'art. 185, 2 co. c.p..
(…) naturalmente la responsabilità della struttura sanitaria verso l'assistito è di natura contrattuale
ALCUNI QUESITI
Responsabilità extracontrattuale tra medico e paziente?
Disparità di trattamento tra dipendente della Struttura pubblica
e professionista privato?
Quale relazione tra colpa lieve ed entità del risarcimento (la
Fonte: Dossier
n. 395 del Servizio
studi delstata
Senato – lieve
ufficio ricerche
del lavoro
e della salute
colpa
potrebbe
essere
masulleil questioni
danno
grave…)?
Fonte: Dossier n. 395 del Servizio studi del Senato
30
Il «Decreto Balduzzi»: la prima giurisprudenza
D.L.
D.L.158/2012
158/2012(Decreto
(Decreto«Balduzzi»)
«Balduzzi»)––Legge
Legge189/2012
189/2012
Giurisprudenza
Giurisprudenza
-Cassazione
Penale,
-Cassazione Penale,sez.
sez.IV
IVsentenza
sentenzan.
n.268/2013
268/2013
-Cassazione
-CassazioneCivile,
Civile,sez.
sez.III
IIIsentenza
sentenzan.
n.4030/2013
4030/2013
•Le
•Leprime
primedue
duesentenze
sentenzedella
dellaCorte
CortedidiCassazione
Cassazioneevidenziano
evidenzianoquanto
quantosegue:
segue:
•Il•Ilsanitario
che
«nello
svolgimento
della
propria
attività
si
attiene
a
linee
sanitario che «nello svolgimento della propria attività si attiene a lineeguida
guidaeebuone
buonepratiche
pratiche
accreditate
dalla
comunità
scientifica
non
risponde
penalmente
per
colpa
lieve»
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve» con
con lala
conseguente
conseguenteapplicazione
applicazionedel
delprincipio
principiodel
delfavor-rei
favor-reiche
cheprevede
prevedelaladepenalizzazione
depenalizzazionedella
dellapena
pena
aiaisensi
dell’art.
2
del
codice
penale.
sensi dell’art. 2 del codice penale.
•Se
•Se sul
sul piano
piano penale
penale lala Suprema
Suprema Corte
Corte ha
ha accertato
accertato l’integrarsi
l’integrarsi della
della colpa
colpa lieve,
lieve, applicando
applicando
l’art.
2043
del
codice
civile
i
giudici
hanno
tuttavia
confermato
sussistere
la
responsabilità
l’art. 2043 del codice civile i giudici hanno tuttavia confermato sussistere la responsabilitàcivile
civile
inin capo
al
sanitario
il
quale
è
stato
condannato
all’integrale
risarcimento
dei
danni,
morali
capo al sanitario il quale è stato condannato all’integrale risarcimento dei danni, morali ee
biologici,
biologici,ingiustamente
ingiustamentepatiti
patitidal
dalsuo
suopaziente.
paziente.
31
Contatti
Aon S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Andrea Ponti 8/10
20143 Milano
Tel. 02 454341 - Fax 02 45434810
www.aon.it
[email protected]
32
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