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norme tecniche di attuazione - piano spiaggia
Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
Settore VII / Edilizia Privata - S.U.E. - Demanio
NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE
PIANO DI SPIAGGIA
PROGETTISTA:
Arch. Roberto Giannoni
COLLABORATORE:
Arch. Gabor Bonifazi
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/03/2015 con
recepimento prescrizioni Regione Marche
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e validità del Piano
Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica delle Spiagge riguarda il tratto di litorale
compreso tra la foce del torrente Asola a Nord e la foce del fiume Chienti a Sud, ad
esclusione della zona portuale.
Il Piano Particolareggiato regola gli interventi di natura edilizia, la realizzazione delle
infrastrutture di servizio alla spiaggia e disciplina gli usi e le attività consentite sull’arenile.
Tutti gli interventi su edifici, manufatti ed opere ricadenti all’interno del tratto di litorale
sopra descritto dovranno essere conformi alle prescrizioni delle presenti norme e agli
elaborati del Piano Particolareggiato e dovranno essere di facile rimozione.
Il Piano Particolareggiato ha validità ed efficacia per dieci anni dalla data di approvazione
definitiva.
Art. 2
Elaborati del Piano
Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnico-illustrativa
Norme tecniche di attuazione
Elaborati di progetto:
Tav. 1 Preliminare prg – Litorale sud
Tav. 2 Preliminare prg – Litorale nord
Tav. 3 Basso bacino del Chienti
Tav. 4 Piano acustico
Tav. 5 Rilievo fotografico – Spiaggia relativa alla Zona 1
Tav. 6 Rilievo fotografico – Spiaggia relativa alla Zona 2
Tav. 7 Rilievo fotografico – Spiaggia relativa alla Zona 3
Tav. 8 Rilievo stato di fatto – Spiaggia relativa alla Zona 1
Tav. 9 Rilievo stato di fatto – Spiaggia relativa alla Zona 2
Tav. 10 Rilievo stato di fatto – Spiaggia relativa alla Zona 3
Tav. 11 Progetto planimetria generale – Spiaggia relativa alla Zona 1
Tav. 12 Progetto planimetria generale – Spiaggia relativa alla Zona 2
Tav. 13 Progetto planimetria generale – Spiaggia relativa alla Zona 3
Tav. 14 Progetto particolari tipologici
Art. 3
Articolazione del Piano
Il Piano Particolareggiato prende atto delle attività balneari esistenti, confermandole alla
data della sua adozione.
Il Piano Particolareggiato individua:
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
a) le aree da dare in concessione destinate a stabilimenti balneari, quelle a colonie
marine, quelle ad attività collaterali e quelle per l’alaggio imbarcazioni da diporto;
b) le aree destinate a spiagge libere ove dovranno collocarsi i servizi igienici pubblici e le
torri di avvistamento per il salvataggio;
c) gli accessi agli arenili, esistenti e di nuova previsione;
d) il percorso pedonale sull’arenile della Zona 1 e sulla Zona 3, come definite dal
successivo art. 4, la passeggiata sul mare e il percorso pedonale sul lungomare della
Zona 2 e la pista ciclabile sul lungomare della Zona 1 e 2;
e) il limite di sedime delle attrezzature balneari e delle aree gioco;
f) gli schemi distributivi e tipologici per i chioschi, padiglioni, depositi, cabine spogliatoio
e servizi igienici;
g) i materiali e i colori ammessi;
h) i manufatti per l’ombreggiamento;
i) le caratteristiche e l’ubicazione degli impianti pubblicitari;
j) le opere di urbanizzazione.
Art. 4
Zonizzazione del litorale
Il tratto del litorale, così come indicato all’art.1, presenta caratteristiche, anche geofisiche,
e problematiche diverse in funzione della profondità delle spiagge e delle infrastrutture
esistenti. Lo stesso pertanto viene suddiviso in tre zone come di seguito individuate.
Zona 1: Area compresa tra la foce del fiume Chienti e il porto (tratto di spiaggia sassoso);
Zona 2: Area compresa tra il porto e il fosso Caronte (tratto di spiaggia sabbioso);
Zona 3: Area compresa tra il fosso Caronte e la foce del torrente Asola (tratto di spiaggia
sabbioso).
Art. 5
Utilizzazione del litorale
Il litorale, come definito dall’art.1, è suddiviso ai fini dell’utilizzazione nelle seguenti aree:
A) SPIAGGIA LIBERA
Le spiagge libere, come individuate dalle Tav. 11, 12 e 13 sono destinate a garantire il
libero accesso e la sosta al mare di tutti i cittadini senza dover pagare alcun onere.
Gli utenti delle spiagge libere potranno collocare, solo per la durata della loro permanenza
giornaliera in spiaggia, ombrelloni e sdraio.
Nelle spiagge libere in cui sono presenti gli slarghi del percorso pedonale e ciclabile della
Zona 1, è possibile l’utilizzo delle piattaforme per manifestazioni a carattere culturale
avallate o organizzate dal Comune.
A cura dell’amministrazione comunale è prevista la realizzazione dei servizi igienici, di cui
uno accessibile ai portatori di handicap, e l’installazione delle postazioni di salvataggio a
mare.
Nelle spiagge libere, inoltre, è compito del Comune garantire il servizio di pulizia
dell’arenile e dei suoi accessi.
B) SPIAGGIA IN CONCESSIONE DEMANIALE A PRIVATI
Per spiaggia in concessione demaniale si intende quel tratto di litorale che va mediamente
da ml. 5.00 dalla battigia fino al limite di zona sul lato ovest della spiaggia (questo limite è
rappresentato dalla strada per quanto riguarda la Zona 2 ed il verde esterno al Viale per
quanto riguarda la Zona 1 e dalla scarpata della ferrovia per quanto riguarda la Zona 3),
che viene dato in concessione a privati per scopi connessi alla balneazione.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
E’ possibile da parte dei concessionari la costruzione di manufatti di categoria 1°-2°-3° a/c
-4°a/c di cui al successivo art. 12 e di categoria 5°.
La collocazione dei manufatti di categoria 5° esclu de la possibilità di collocazione di
manufatti di categoria 4°a.
Ogni concessione balneare dovrà rispettare le delimitazioni riportate sugli elaborati grafici
del presente Piano Particolareggiato, non è divisibile, e dovrà prevedere all’interno della
concessione le attrezzature di seguito descritte:
a) strutture obbligatorie
- un chiosco di categoria 4°a o un manufatto di cat egoria 5° nel rispetto degli schemi
tipologici e delle caratteristiche di cui all’art. 18 prescrivendo che al suo interno sia
ricavabile all’emergenza uno spazio per uso infermeria, adeguato e attrezzabile con il
seguente materiale: lettino, paravento, materiale medico di prima necessità;
- una cabina spogliatoio ad uso pubblico, accessibile anche a portatori di handicap nel
caso in cui il servizio igienico per disabili non sia arredato a tale scopo, nel rispetto degli
schemi tipologici e delle prescrizioni di cui all’art. 13;
- due w.c., da inserirsi nel blocco cabine spogliatoio, di cui almeno uno accessibile ai
portatori di handicap che, opportunamente arredato, potrà fungere anche da cabina
spogliatoio per disabili. I wc possono essere posizionati all’interno della concessione.
- due docce collocate all’aperto, all’interno del limite di sedime;
- almeno una fontanella per pediluvio da collocare vicino agli accessi;
- un percorso pedonale di accesso di cui all’art. 6;
- una zona di sosta per biciclette con la predisposizione di almeno 10 stalli.
b) strutture facoltative
- un chiosco di categoria 4°c, di cui all’art. 18, lettera c);
- una cabina o più cabine, collegate internamente, per uso deposito, che dovrà essere
ricavato all’interno del blocco cabine spogliatoio, nel rispetto degli schemi tipologici e delle
prescrizioni di cui all’art. 15;
- cabine spogliatoio, ad uso esclusivo o pubblico, nel rispetto degli schemi tipologici e delle
prescrizioni di cui all’art. 13;
- manufatti per ombreggiamento, consistenti in una pensilina in aderenza al chiosco, nel
rispetto degli schemi tipologici, delle dimensioni massime e delle prescrizioni di cui all’art.
21;
- ombrelloni da installarsi sull’arenile;
- aree attrezzate per il gioco e lo sport (sport di squadra, attività di fitness e piccole vasche
idromassaggio, facilmente removibili, sempre sulla base di un progetto unitario dell’area in
concessione, giochi per bambini, ecc.) che dovranno essere collocate all’interno del limite
di sedime previsto per le attrezzature balneari.
C) SPIAGGIA PER COLONIE MARINE
Le spiagge per colonie marine sono quei tratti di litorale delimitati come al precedente
punto B ad uso esclusivo di Enti e Comunità che ne facciano richiesta.
E’ possibile la costruzione dei manufatti 1°-2°-3°a /c-4°a di cui al successivo art. 12.
Nella spiaggia per colonie marine in cui sono presenti gli slarghi del percorso pedonale
della Zona 1, è possibile l’utilizzo delle piattaforme per manifestazioni a carattere culturale
avallate o organizzate dal Comune.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
D) FASCIA DI RISPETTO
Per fascia di rispetto si intende quel tratto di litorale in corrispondenza di fossi, torrenti,
fiume o tratti pericolosi della costa in cui è vietata la balneazione.
In dette fasce non è possibile il posizionamento di alcun manufatto.
E) ALAGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Per alaggio imbarcazioni da diporto si intende quel tratto di litorale adibito esclusivamente
all’alaggio e che viene dato in concessione ad associazioni sportive.
Tali associazioni dovranno provvedere alla realizzazione di un regolare corridoio per il
rimessaggio delle barche e di impianti relativi al traino delle medesime (argani, vericelli
elettrici, ecc).
Inoltre, in tale zona è consentita la costruzione di un capanno, come individuato nell’art.
16, per il deposito degli attrezzi relativi alla manutenzione delle imbarcazioni.
Tale zona è dotata nelle ore notturne di illuminazione con fari.
F) FASCIA LIBERA PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA
Per fascia libera per l’accesso alla spiaggia e percorsi si intende quella zona del litorale,
trasversale alla costa, destinata a corridoio di immissione alla spiaggia, sul quale è vietato
il posizionamento di qualsiasi manufatto, nonché l’alaggio delle imbarcazioni.
G) FASCIA LIBERA PER IL PRONTO SOCCORSO
Per fascia libera per il pronto soccorso s’intende quel tratto di litorale in cui è vietato il
posizionamento di qualsiasi manufatto (ombrelloni compresi) fatto salvo il posizionamento
di strutture attinenti e necessarie alle funzioni di pronto soccorso delle dimensioni
massime di mq 50.00 (oss. n. 17/a) come definiti dal successivo art. 17. e l’alaggio di
imbarcazioni di salvataggio e di soccorso.
H) ATTIVITA’ COLLATERALI
Per zona destinata ad attività collaterali si intende quel tratto di litorale in cui è possibile la
collocazione di attrezzature a carattere pubblico per il tempo libero e lo sport che può
essere chiesta in concessione da associazioni sportive relative all’attività di kite-surf, windsurf, canoa, pesca da spiaggia e tutto ciò che risulta legato al mare.
In tale zona è possibile la balneazione e, dove indicato, l’alaggio di piccole imbarcazioni da
diporto a deriva mobile e a motore reclinabile, la costruzione di piattaforme per fitness,
manifestazioni a carattere culturale avallate o organizzate dal Comune, ed altre attività di
tipo aggregativo, nonché manufatti edilizi di cui alle successive categorie 1°-2°-3°c -4°b.
All’interno delle singole aree adibite ad attività collaterali sono previste:
a) strutture obbligatorie
- un chiosco gestore (categoria 4°b) in cui è ammes sa esclusivamente l’attività
amministrativa dell’associazione, della superficie massima di mq. 25.00, sempre di forma
rettangolare, nel rispetto degli schemi tipologici e delle caratteristiche dimensionali e di
materiali di cui all’art. 18 lettera b) prescrivendo che al suo interno sia ricavabile
all’occorrenza uno spazio ad uso infermeria adeguatamente attrezzato con lettino,
paravento, materiale medico di prima necessità;
- una cabina spogliatoio ad uso pubblico, accessibile anche ai portatori di handicap nel
caso in cui il servizio igienico per disabili non sia arredato a tale scopo nel rispetto delle
dimensioni e delle prescrizioni di cui all’art.13;
- due w.c., di cui almeno uno accessibile ai portatori di handicap nel caso che,
opportunamente arredato potrà fungere anche come cabina spogliatoio per le persone
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Norme tecniche del Piano spiaggia
disabili nel rispetto delle dimensioni e delle prescrizioni di cui all’art. 14, inseriti in un unico
blocco che comprenda anche la cabina spogliatoio;
- due docce collocate all’aperto, all’interno del limite di sedime;
- un accesso alla spiaggia, di cui all’art. 25;
- almeno un corridoio di lancio per i natanti con larghezza e caratteristiche di cui all’art. 26;
b) strutture facoltative
- un deposito per il rimessaggio delle attrezzature relative alle attività collaterali di cui
all’art. 16;
- aree di sosta natanti da prevedersi lateralmente al corridoio di lancio che dovranno
essere realizzate con pedane preferibilmente in legno o cemento semplicemente
appoggiate sull’arenile.
- tensostrutture per una dimensione massima totale mq 40.00, come indicato nell’ art.21
b).
I) VERDE PUBBLICO
Nelle tavole di progetto sono state individuate le zone che dovranno essere piantumate
secondo progetti esecutivi proposti da privati o da Enti pubblici da sottoporre
all’approvazione degli organi territorialmente competenti.
Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
a) alberi medio-alti
b) alberi medio-bassi
c) arbusti medio-alti
d) arbusti medio-bassi
Esse avranno la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, di rivestimento di
scarpate, di chiusura e di apertura di angoli di visuale, di arredo di impianti balneari e di
zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone, tipiche
dell’ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. Inoltre, le piante e gli arbusti
dovranno essere posizionati bene e avere un ‘altezza tale da non essere né di intralcio né
pericolosi per i passanti.
Si riportano di seguito le possibili essenze da piantumare.
a) ALBERI MEDIO-ALTI
• Cupressus macrocarpa (Cipresso macrocarpa)
• Washingtonia filifera (Washingtonia)
• Washingtonia robusta (Washingtonia)
• Phoenix canariensis (Palma delle Canarie)
• Phoenix dactilifera (Palma da datteri)
• Pinus pinea (Pino domestico)
• Pinus halepensis (Pino d’Aleppo)
• Platanus orientalis (Platano)
• Quercus ilex (Leccio)
• Elaeagnus angustifolia (Olivo di Boemia)
b) ALBERI MEDIO-BASSI
• Acacia saligna (Mimosa marina)
• Chamaerops humilis (Palma di San Pietro)
• Cycas revoluta (Palma Preistorica)
• Nerium oleander var: Atropurpureum e Mont Blanc (Oleandro)
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• Hibiscus sycarius var. Red Heart (Ibisco)
• Tamarix gallica (Tamarici)
• Tamarix africana (Tamerici)
• Cordyline australis (Dracena)
• Arbutus unedo (Corbezzolo)
• Laurus nobilis (Alloro)
c) ARBUSTI MEDIO-ALTI
• Agave americana (Agave americana)
• Euonimus japonicus (Evonimo)
• Myoporum punctatum (Mioporo)
• Myrsine africana (Bosso di Mare)
• Phyllirea angustifolia (Olivastro)
• Pittosporum tobira (Pittosforo)
• Phormium tenax (Formium)
d) ARBUSTI MEDIO-BASSI
• Atriplex alimus (Porcellana di mare)
• Rosmarino officialis (Rosmarino)
• Salvia Officialis (Salvia)
• Spartium junceum (Ginestra)
• Teucrium fruticans (Camedrio)
• Lavanda officialis (Lavanda)
• Santolina chamaecyparissus (Santolina)
Le altezze indicate sono riferite all’altezza che le piante dovranno avere al momento della
piantumazione.
L) PARCHEGGIO
E’ definita zona per parcheggio quell’area destinata alla sosta di biciclette e motocicli,
evidenziata nelle Tav. 11 e 12.
In particolare, nella Zona 1 – Zona 2 sono previsti slarghi per sosta biciclette a fianco
della percorso ciclabile, parcheggi per biciclette e motorini all’interno delle spiagge libere.
M) FASCIA LIBERA LITORANEA
Per fascia libera si intende quel tratto di litorale largo ml. 5.00 dalla linea di battigia,
escluso dall’area in concessione e in cui è vietato il posizionamento di qualsiasi manufatto.
Le aree di cui ai punti B, C, E, H , qualora non siano state date in concessione in quanto
non richieste, sono automaticamente assimilabili a quelle di cui al punto A.
Art. 6
Visibilità e accessibilità
I concessionari devono assicurare l’accessibilità dei propri impianti alle persone con ridotte
ed impedite capacità motorie, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 14 giugno 1989
n.236 di attuazione della Legge 09 gennaio 1989 n.13.
I concessionari di stabilimenti balneari devono altresì assicurare l’accesso al mare
all’interno delle rispettive concessioni alle persone con handicap.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
Le eventuali recinzioni, previste dall’art. 28, non debbono in nessun modo limitare
l’accessibilità in entrata e in uscita dell’arenile, a tutela anche della pubblica incolumità, in
qualsiasi periodo dell’anno.
Inoltre, gli accessi al mare devono risultare chiaramente individuabili anche da un punto di
vista visivo. Il concetto di visibilità del mare, infatti, deve essere perseguito sia nel
posizionamento del manufatti principali, che devono consentire la vista del mare anche
dalle vie perpendicolari al lungomare, sia nel posizionamento delle cabine e degli altri
corpi accessori che deve limitare al minimo la visuale del mare. Tutto questo nel rispetto
del Codice della Navigazione.
Art. 7
Accessi pubblici e di uso pubblico
Negli elaborati grafici sono evidenziati gli accessi e i percorsi pubblici esistenti, che sono
confermati e quelli di nuova previsione.
La realizzazione di questi ultimi a carico dell’Amministrazione Comunale dovrà essere
inserita nel programma delle opere pubbliche e computata in relazione alla spesa.
Gli stessi dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli accessi dovranno essere sempre lasciati liberi e aperti al pubblico passaggio.
Art. 8
Percorso pedonale e pista ciclabile
Il percorso pedonale individuato nelle tavole di Piano e’ indicativo; e’ vincolante soltanto
l’inizio e la fine del suddetto percorso.
La realizzazione del percorso pedonale dovra’ tener conto della raccomandazione
della Regione Marche che lo indica all’interno o a ridosso del limite esterno della
fascia edificabile.
Nella Zona 1 è previsto un percorso pedonale sull’arenile al di là del limite di sedime delle
attrezzature balneari e delle aree gioco individuato, come indicato nella Tav. 11.
Questo percorso pedonale, con larghezza di ml. 3.00, vuole essere un asse attrezzato in
cui sono previste zone di sosta, di svago e di attività sportive, nonché piccoli chioschi di
supporto alla spiaggia e regolamentati dall’art. 18.
Gli accessi al percorso pedonale sono indicativi ad esclusione di quelli indicati come inizio
e fine del suddetto percorso.
Nella Zona 3 è previsto un percorso pedonale sull’arenile di larghezza variabile (da 4.50
ml. a 3 ml.) che, dalla Zona 2, oltrepassando il fosso Caronte per mezzo di un ponticello
congiunge la città fino al torrente Asola.
I concessionari degli stabilimenti balneari, delle attività collaterali e delle colonie marine
della Zona 1, attraversati dai suddetti percorsi, sono tenuti alla realizzazione dei tratti di
passeggiata pedonale di uso pubblico ricadenti all’interno delle loro concessioni, con il
contributo dell’Amministrazione.
(oss. n. 24-C)
Il tratto di percorso ricadente nella Zona 3, che va dal Fosso Caronte alla nuova
concessione, verrà realizzato da chi si aggiudica la nuova concessione.
Il tratto di percorso pedonale, ricadente nella Zona 3, all’interno della concessione n°42 è
a carico del concessionario di tale concessione.
Per i tratti di percorso ricadenti all’interno di spiagge libere, fasce di pronto soccorso e
fasce di rispetto, l’onere della realizzazione del percorso pedonale sull’arenile sarà a
carico dell’Amministrazione Comunale.
Il percorso pedonale sarà realizzato in modo tale da rendere gli stabilimenti balneari
accessibili anche a persone portatrici di handicap, in ottemperanza a quanto prescritto
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Norme tecniche del Piano spiaggia
dalla legge 104/92, nonché per consentire il transito ad eventuali mezzi di pronto
soccorso.
I materiali del percorso pedonale saranno indicati nel futuro progetto che
l’Amministrazione redigera’.
Inoltre, tutti i concessionari dovranno garantire una libera percorribilità della passeggiata,
che resta pubblica.
Nella Zona 1 è prevista una pista ciclabile sul lungomare che dal Porto si ricollega al
percorso ciclabile previsto dal nuovo Piano Regolatore lungo il fiume Chienti.
Tale pista, di ml. 2.50 di larghezza, è provvista di slarghi destinati alla sosta delle biciclette
di fronte a ogni concessione balneare e spiaggia libera.
Nella Zona 2 è prevista una pista ciclabile sul lungomare che dal Porto arriva fino al limite
nord del lungomare.
Tale pista di ml. 2.50 di larghezza costeggia il percorso pedonale di nuova previsione,
come secondo il progetto particolareggiato del lungomare Nord.
Art. 9
Rilascio concessione
Per le domande per il rilascio delle concessioni si rimanda al Codice della Navigazione e
alle successive leggi.
Art. 10
Dimensione della concessione
Di regola si considera superficie minima per il rilascio di concessioni per impianti ed
attrezzature per la balneazione nelle zone di cui al punto B dell’art. 5 quella avente la linea
di costa di ml. 30 e massima quella avente la linea di costa di ml. 100, come indicato al
comma 3 dell’art. 14 del Piano regionale di gestione integrata delle aree costiere. Sono
fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano.
E’ possibile che in alcuni casi una stessa concessione sia interrotta da una fascia per
l’accesso alla spiaggia di cui al punto G dell’art. 5.
Art. 11
Permesso di costruire
Tutte le opere riguardanti l’installazione di nuove attrezzature o trasformazioni di quelle
esistenti devono essere realizzate con l’autorizzazione del Comune in base a procedure
previste dall’art. 9 e previo Permesso di costruire rilasciato dal Dirigente.
Quando tali opere sono comprese in una fascia posta a ml. 30.00 dalla linea ferroviaria è
necessaria l’autorizzazione della FF.SS.
La domanda di Permesso di costruire dovrà contenere:
- planimetria generale in scala 1:200 con la esatta ubicazione dei manufatti da
edificare in relazione a punti fissi ben identificabili
- pianta, prospetti e una sezione significativa del o dei manufatti in scala 1:100
- relazione tecnico-illustrativa con specificati i materiali proposti, i colori e i particolari
costruttivi.
PARTE II
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Norme tecniche del Piano spiaggia
ABACO DEI MANUFATTI E DELLE ATTREZZATURE E RELATIVE
DISTANZE
Art. 12
Classificazione dei manufatti
Per tutte le opere e costruzioni che, come dispone l’art. 1 dovranno essere di facile
rimozione, vale la seguente classificazione:
a) categoria 1° - cabine;
b) categoria 2° - a) servizi igienici;
b) docce, fontanelle pediluvio;
c) categoria 3° - a) depositi e ripostigli al servi zio dei bagnini;
b) depositi e ripostigli nelle zone per alaggio delle imbarcazioni da
diporto e attività collaterali;
c) strutture per il pronto soccorso;
d) categoria 4° - a) chioschi - stabilimento balnea re;
b) chioschi per attività collaterale;
c) chioschi a servizio della spiaggia in concessione;
d) chioschi a servizio della spiaggia libera;
e) categoria 5° - ristoranti, - pizzerie;
f) aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari.
g) il numero massimo di cabine per ogni concessione e’ stabilito nella misura di 1,5 cabine
ogni 100 mq. di superficie in concessione. In ogni concessione, almeno 1 (una)cabina
su dodici, deve essere adibita all’uso pubblico.
Art. 13
Cabine spogliatoio
Le cabine spogliatoio ad uso pubblico o esclusivo dovranno avere dimensioni massime di
ml. 1.70 di larghezza e ml. 2.00 di profondità, con copertura ad una falda o a capanna.
L’altezza massima, calcolata all’estradosso del colmo di copertura, dovrà essere di ml.
2.60 e nel caso di copertura a capanna la pendenza delle falde non dovrà essere inferiore
al 30%, mentre nel caso di copertura ad una falda la pendenza non dovrà essere inferiore
al 10%.
L’altezza media interna delle cabine spogliatoio dovrà indicativamente essere pari a ml.
2.40. Nel caso di posizionamento di altre cabine, queste potranno avere le stesse
dimensioni delle cabine esistenti.
(oss. 18/c – 19/e)
Tutte le cabine dovranno essere realizzate in legno, in cemento armato prefabbricato o in
carpenteria metallica secondo le caratteristiche tipologiche riportate negli elaborati grafici.
Nel caso si opti per la installazione di manufatti in cemento prefabbricato o in carpenteria
metallica dovrà comunque essere prevista sui prospetti più significativi l’applicazione di
rivestimenti in legno adottando soluzioni coordinate con le restanti attrezzature.
Le porte delle cabine dovranno essere in legno, mentre la relativa copertura dovrà essere
rivestita preferibilmente in rame o altro materiale idoneo.
Il numero massimo delle cabine spogliatoio di ogni stabilimento balneare o attività
collaterale e’ stabilito nella misura di 1,5 cabine ogni 100 mq. di superficie in concessione.
Le cabine possono essere disposte in una fila o in due file separate da un camminamento.
In questo caso, è possibile coprire il camminamento con una pensilina trasparente con
struttura in legno o carpenteria metallica, come indicato nella Tav. 14. Anche nel caso in
cui ci sia un’unica fila di cabine è possibile creare una pensilina a sbalzo in legno o
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Norme tecniche del Piano spiaggia
carpenteria metallica, a copertura del camminamento che costeggia le cabine, nel caso in
cui questo arrivi direttamente fino al lungomare.
I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile.
Art. 14
Servizi igienici
I servizi igienici dovranno essere collocati all’interno dei blocchi previsti per le cabine
spogliatoio, con possibilità di incrementare le dimensioni planimetriche fino ad un max. di
cm. 30 nel senso della lunghezza.
Detti manufatti dovranno avere le stesse dimensioni e caratteristiche tipologiche e di
materiali delle cabine spogliatoio specificando che il servizio igienico accessibile anche da
parte di persone con handicap dovrà rispettare le dimensioni e contenere gli arredi
prescritti dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236.
Il servizio igienico avente caratteristiche conformi alle prescrizioni del D.M. 236/89,
opportunamente arredato, potrà assolvere anche la funzione di cabina spogliatoio per le
persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Inoltre, i servizi igienici dovranno essere dotati di illuminazione artificiale.
I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile. (Vedi disposizione di
cui all’art. 18 e 19).
Art. 15
Deposito attrezzature stabilimenti balneari
All’interno dell’area di sedime degli stabilimenti balneari è possibile realizzare un deposito
a servizio degli stessi, da destinare esclusivamente al rimessaggio delle attrezzature
balneari.
Il deposito dovrà avere esteriormente le stesse caratteristiche delle cabine spogliatoio, sia
per dimensioni che per materiali e colori utilizzati.
Per la realizzazione del manufatto sarà consentito il collegamento interno sino ad un
massimo di otto cabine.
I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile. (Vedi disposizione di
cui all’art. 18 e 19).
Art. 16
Deposito attrezzature attività collaterali
Nelle zone destinate ad attività collaterali il deposito per il ricovero delle attrezzature,
previsto all’interno dell’area di sedime, dovrà avere una superficie massima di mq. 30
(oss. n. 2) e avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali, previste per i
chioschi gestori, di cui all’art. 18, ad uso esclusivo di deposito delle attrezzature pertinenti
all’attività. Il manufatto avrà base rettangolare con larghezza compresa tra ml. 3.50 e ml.
4.50, altezza media minima di ml. 2,20 e h media di ml 2,40.
La copertura dovrà essere ad una falda o piana rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
Il manufatto dovrà essere realizzato in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria
metallica.
Qualora si opti per l’installazione di una struttura in cemento prefabbricato o carpenteria
metallica le pareti esterne delle facciate a vista dovranno comunque essere
prevalentemente rivestite in legno, adottando soluzioni coordinate con le restanti
attrezzature.
I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile. (Vedi disposizione di
cui all’art. 18 e 19).
Art. 17
Strutture per il pronto soccorso
Nelle fasce adibite al pronto soccorso è possibile l’istallazione di una struttura di massimo
50 mq, (oss. n. 17/a) fornita di lettino e del materiale necessario al primo soccorso.
I manufatti dovranno essere realizzati in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria
metallica.
Qualora si opti per l’installazione di una struttura in cemento prefabbricato o carpenteria
metallica le pareti esterne delle facciate principali dovranno comunque essere
prevalentemente rivestite in legno, adottando soluzioni coordinate con le restanti
attrezzature. Negli spazi destinati a mezzi di soccorso ubicati tra il Fosso Castellaro
ed il Fosso Maranello, e’ possibile riqualificarli, per una profondita’ di mt. 25, con
elementi di arredo urbano. (oss. d’uff.)
La copertura può essere ad una falda o piana, rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo.
L’altezza media per la copertura a falda dovrà essere di ml. 3.00 fruibili.
I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile. (Vedi disposizione di
cui all’art. 18 e 19).
Art. 18
Chioschi
a) stabilimento balneare
Si considerano chioschi dello stabilimento balneare tutte le attrezzature ed i manufatti di
uso pubblico adibiti alla vendita di bevande secondo le tabelle merceologiche vigenti e
previo il rilascio di concessioni della Commissione comunale del commercio.
Tali manufatti possono essere posizionati nelle zone B e C, di cui all’art. 5.
La superficie coperta consentita è di massimo mq. 135 per le concessioni inferiori ai mq.
2500 e è di massimo di mq. 150 per le concessioni superiori ai mq. 2500.
Sono inoltre consentiti mq. 25 aggiuntivi, da destinare esclusivamente alle attività
amministrative dello stabilimento e relativi servizi, bagni, dispense, magazzini. (oss. n.
24-F, 25/c, 26/c, 27/c e 34/d)
I manufatti dovranno essere realizzati in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria
metallica.
Qualora si opti per l’installazione di una struttura in cemento prefabbricato o carpenteria
metallica le pareti esterne delle facciate a vista dovranno comunque essere
prevalentemente rivestite in legno, adottando soluzioni coordinate con le restanti
attrezzature.
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
La copertura può essere ad una falda o piana, rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo, e puo’ essere calpestabile . (oss. n. 15/b e 21/c)
L’altezza media per la copertura a falda dovrà essere di ml. 3.00 fruibili.
Negli stabilimenti balneari, la superficie copribile, fermo restando i limiti di cui al
presente articolo, non puo’ superare il 20% dell’area in concessione con
l’esclusione di tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi quali
cabine e spogliatoio, servizi igienici, le docce, deposito per attrezzature di spiaggia
e locali necessari alla gestione della impresa balneare nonche’ gli spazi per i giochi
relativi agli stessi stabilimenti, i chioschi e le attrezzature di servizio devono
insistere all’interno della fascia edificabile che non puo’ essere superiore al 40%
dell’intera profondita’ del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla
linea di battigia e comunque non puo’ superare i 25 mt di larghezza.
La superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, non puo’ superare
complessivamente il 20% delle aree in concessione di superficie non superiore a
mq. 2.500, fino al limite massimo di mq 350; la percentuale e’ ridotta al 15% nelle
aree in concessione di superficie superiore a mq. 2.500, fino al limite massimo di
mq 600.
b) attività collaterale
Il chiosco gestore per le attività collaterali, in cui non è consentito il bar o il ristorante,
dovrà avere una superficie minima di mq. 15.00 e massima di mq. 25.00, a base
rettangolare, con una larghezza compresa tra ml. 2.50 e ml. 3.50.
Il chiosco gestore dovrà essere esclusivamente destinato alle attività amministrative della
stessa con esclusione di qualsiasi altro uso (bar, ristorante, ecc.).
I manufatti dovranno essere realizzati in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria
metallica.
Qualora si opti per l’installazione di una struttura in cemento prefabbricato o carpenteria
metallica le pareti esterne delle facciate principali dovranno comunque essere
prevalentemente rivestite in legno, adottando soluzioni coordinate con le restanti
attrezzature.
La copertura può essere ad una falda o piana, rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo.
L’altezza media per la copertura a falda dovrà essere di ml. 3.00 fruibili.
I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile. (Vedi disposizione di
cui all’art. 18 e 19).
c) a servizio della spiaggia in concessione
Il chiosco a servizio della spiaggia è un piccolo manufatto di dimensioni ml. 4.00 x 3.50,
che ha come specifico ed esclusivo scopo la vendita di bevande secondo le tabelle
merceologiche vigenti e previo il rilascio di concessioni della Commissione comunale del
commercio, nelle ore di balneazione, dalle ore 7 alle ore 19.
Tale chiosco potrà essere collocato in ogni concessione della Zona 1 e 2 che presenti già
un manufatto di categoria 5° e andrà inserito all’interno della fascia edificabile e
calcolato come superficie coperta. (Vedi disposizione di cui all’art. 18 e 19).
Il manufatto dovrà essere costituito da una struttura leggera e facilmente smontabile, in
legno o in carpenteria metallica.
Nel caso si opti per l’installazione di una struttura in carpenteria metallica, il rivestimento
esterno delle facciate dovrà essere in legno, tinteggiato secondo l’abaco dei colori di cui
all’art. 29 e in sintonia con le restanti attrezzature.
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
La copertura dovrà essere piana o a padiglione, rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo.
L’altezza media per la copertura a falda dovrà essere di ml. 3.00 fruibili, l’altezza minima
pari a ml. 2,20, derogabili a mt. 2,70 previa richiesta allo S.P.Sre.S.A.L. ai sensi dell’art.8
del DPR 303/56.
d) a servizio della spiaggia libera
Il chiosco a servizio della spiaggia libera è un piccolo manufatto di dimensioni ml. 4.00 x
3.50, che ha come specifico ed esclusivo scopo la vendita di prodotti relativi alle attività
balneari e marine (costumi, parei, teli da mare, cappelli in paglia, attrezzature per il nuoto
e per la piccola pesca) , previo il rilascio di concessione della Commissione comunale
del commercio, o la vendita di giornali, in sostituzione alle edicole già presenti sul
lungomare. Tale chiosco dovrà richiedere una regolare concessione demaniale e potrà
avere intorno uno spazio di mq. 20 di rispetto e andrà inserito all’interno della fascia
edificabile . (Vedi disposizione di cui all’art. 18 e 19).
Tale chiosco potrà essere collocato nelle spiagge libere della Zona 1, lungo il percorso
pedonale sull’arenile, in numero di tre e nelle spiagge libere della Zona 2, lungo la fascia
attrezzata di verde in numero max di quattro.
Il manufatto dovrà essere costituito da una struttura leggera in legno.
Nel caso si opti per l’installazione di una struttura in carpenteria metallica, il rivestimento
esterno delle facciate dovrà essere in legno, tinteggiato secondo l’abaco dei colori di cui
all’art. 29. e in sintonia con i chioschi a servizio della spiaggia in concessione.
La copertura dovrà essere piana o a padiglione, rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo.
L’altezza media della copertura a falda dovrà essere di ml. 3.00 fruibili.
Art. 19
Ristoranti e Pizzerie
Ristoranti, pizzerie inerenti l’attività turistico-balneare possono essere costruiti nelle zone
B, di cui all’art. 5, previo l’autorizzazione della Commissione comunale del commercio, in
sostituzione ai manufatti di categoria 4°a, ad ecce zione dei chioschi di categoria 4°/c, che
invece sono presenti sull’arenile insieme ai manufatti di categoria 5°.
La superficie coperta consentita è di massimo mq. 200 per le concessioni inferiori ai mq.
2500 e è di massimo di mq. 225 per le concessioni superiori ai mq. 2500.
Sono inoltre consentiti mq. 25 aggiuntivi, da destinare esclusivamente alla attività
amministrative dello stabilimento e relativi servizi, bagni, dispense, magazzini. (oss. n.
24-f, 25/c, 26/c, 27/c, 34/d)
I manufatti dovranno essere realizzati in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria
metallica.
Qualora si opti per l’installazione di una struttura in cemento prefabbricato o carpenteria
metallica le pareti esterne delle facciate principali dovranno comunque essere
prevalentemente rivestite in legno, adottando soluzioni coordinate con le restanti
attrezzature.
La copertura può essere ad una falda o piana, rivestita preferibilmente in rame o altro
materiale idoneo; e puo’ essere calpestabile. (oss. n. 15/b, 21/c)
L’altezza media per la copertura a falda dovrà essere di ml. 3.00 fruibili .
Nei manufatti di cui all’art. 19, la superficie copribile, fermo restando i limiti di cui al
presente articolo, non puo’ superare il 20% dell’area in concessione con
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
l’esclusione di tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi quali
cabine e spogliatoio, servizi igienici, le docce, deposito per attrezzature di spiaggia
e locali necessari alla gestione della impresa balneare nonche’ gli spazi per i giochi
relativi agli stessi stabilimenti: Detti Stabilimenti ed attrezzature di servizio devono
insistere all’interno della fascia edificabile che non puo’ essere superiore al 40%
dell’intera profondita’ del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla
linea di battigia e comunque non puo’ superare i 25 mt di larghezza.
La superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, non puo’ superare
complessivamente il 20% delle aree in concessione di superficie non superiore a
mq. 2.500, fino al limite massimo di mq 350; la percentuale e’ ridotta al 15% nelle
aree in concessione di superficie superiore a mq. 2.500, fino al limite massimo di
mq 600.
Art. 20
Aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari
Le attività sportive (beach volley, bocce, minigolf, fitness) consentite all’interno delle aree
gioco dovranno essere collocate sempre all’interno dell’area di sedime prevista per le
attrezzature balneari. Inoltre, i giochi devono rispondere ai requisiti di sicurezza.
Le attrezzature e le relative recinzioni devono rispettare una distanza minima dai confini di
concessione di ml. 3.00.
Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di
protezione con reti in corda o nylon tipo pesca. E’ possibile l’istallazione di pedane
preferibilmente in legno, cemento o plastica, semplicemente appoggiate sull’arenile per
una superficie massima di mq. 50.00 che dovranno essere comunque rimosse al termine
della stagione estiva.
Può essere consentita, dietro il pagamento del relativo canone, l’installazione di una
idonea copertura a protezione e utilizzo delle strutture sportive nei mesi d’inverno, a
condizione che l’interessato presenti regolare domanda con allegata fidejusione a
garanzia che se la copertura non verrà rimossa entro il 1° aprile di ogni anno interverrà
l’Amministrazione stessa. In tal caso, la copertura dovrà essere intonata ai colori
caratterizzanti la concessione.
Si conferma la struttura da ballo della concessione n.9, così come previsto nella Tav. 11.
Art. 21
Manufatti per l’ombreggiamento
a) pensilina brise-soleil
Intorno ai manufatti di categoria 4°a) e 5° è conse ntita una pensilina con uno sbalzo
massimo di ml. 5.00 di struttura con tenda verso il mare. sorretta da pilastrini. (oss. n.
13/b, 16-B, 18/a, 19/c, 24/b, 25/b, 26/b, 27/b, 31/a, 35/b)
La struttura dovrà essere realizzata con teli, anche impermeabili, purché removibili e in
sintonia con i colori caratterizzanti la concessione.
Nelle zone sottostanti tali pensiline è consentita l’istallazione di pedane per la posa di
tavoli e sedie. E’ vietata la chiusura laterale, anche a scopo frangivento.
Inoltre, è possibile realizzare una pensilina trasparente in carpenteria metallica a copertura
del camminamento tra due file parallele di cabine, come indicato nella Tav.14, o anche nel
caso di un’unica fila di cabine, qualora il camminamento che costeggia le cabine arrivi
direttamente fino al lungomare.
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
b) tensostruttura
Sono ammesse tensostrutture per l’ombreggiamento, per ogni area destinata ad attività
collaterale. La stessa dovrà prevedere una struttura in legno o acciaio, con altezza
massima ammessa, dall’arenile, di ml. 4.50, con copertura in telo anche impermeabile
purché removibile, da collocarsi all’interno del limite dell’area edificabile. La superficie
massima ammessa per la tensostruttura è di mq 40.00 nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 13. 3 bis – lett. b – del Piano di Gestione integrata delle aree costiere.
Sotto le tensostrutture è consentita l’istallazione di pedane per la posa di tavoli e sedie.
Le pedane semplicemente appoggiate sull’arenile dovranno essere preferibilmente in
legno o cemento.
E’ ammesso il mantenimento di tensostrutture autorizzate fino a mq 75 nelle
spiagge in concessione per ombreggiamento. (oss. n. 21/d, 22/b, 24/g, 29, 30)
Art. 22
Ombrelloni
Il numero di ombrelloni per ogni concessione ricadente nelle aree di cui ai punti B e C
dell’art. 5 è ipotizzato dal rapporto ottimale di n°0.06 per ogni mq. di superficie in
concessione.
Per ogni ombrellone si considera un diametro minimo di ml. 2.00.
La distanza tra un ombrellone e l’altro si misura dal palo e non deve essere inferiore a ml.
2.20 lateralmente e a ml. 5.00 tra le file parallele alla battigia.
Il numero massimo degli ombrelloni lateralmente non può superare le dodici unità senza
che sia lasciato un passaggio pedonale con pedana di larghezza pari all’ingombro di una
fila di ombrelloni.
Gli ombrelloni saranno disposti a distanza non inferiore a ml. 2.20 dal limite di confine
della concessione.
La distanza tra ombrelloni o tra ombrelloni e altri manufatti è misurata dal palo.
Ogni stabilimento dovrà garantire la facile accessibilità ai portatori di handicap fino
all’ombrellone.
Inoltre, ogni ombrellone dovrà essere fornito di un posacenere.
Art. 23
Insegne, bacheche e pubblicità
Sono ammesse insegne e bacheche con le seguenti caratteristiche:
- il palo e il supporto delle insegne dovranno essere in acciaio;
- La loro collocazione dovrà ricadere all’interno del limite dell’area di sedime per le
attrezzature balneari e dovranno essere del tipo di seguito riportato:
a) insegna d’esercizio indicante la denominazione dello stabilimento e dell’eventuale
pubblico esercizio annesso da collocarsi direttamente sul chiosco, in aderenza a un
prospetto principale dello stesso. La superficie massima non deve superare i 50 cm
in altezza e le dimensioni del prospetto in larghezza.
b) insegna a bandiera indicante la denominazione dello stabilimento, da collocarsi
all’interno della concessione demaniale, della superficie massima di mq. 2.00.
c) tre bacheche in legno per informazioni e ordinanze, da collocarsi sui prospetti del
locale gestore, ad altezza d’uomo per agevolare la lettura, delle dimensioni massime
di ml. 1.00 x 1.40 ciascuna.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
d) pannelli pubblicitari, da collocarsi nel fronte posteriore delle cabine spogliatoio, come
indicato nella Tav 14. In questo caso, la dimensione massima del manifesto
pubblicitario sarà di ml. 1.00 x 1.40, da inscriversi all’interno di uno spazio di ml. 1.20
x 1.60.
Inoltre, all’interno della Zona 3, è possibile l’affissione di maxi manifesti lungo la scarpata
della ferrovia, che rappresenta il limite ovest del primo tratto di passeggiata pedonale di
questa zona.
Tali manifesti avranno come scopo quello di diffondere notizie sulle esposizioni e sugli
appuntamenti culturali estivi e invernali del Comune di Civitanova e dell’intero territorio
provinciale e regionale, in modo da caratterizzare questo tratto di passeggiata tra la
scarpata e gli scogli come un passaggio informativo/culturale.
Art. 24
Camminamenti
I manufatti di categoria 1°, 2° e 3° di cui all’art . 12 possono essere posizionati su apposite
piattaforme in calcestruzzo prefabbricato delle stesse dimensioni in pianta dei manufatti e
che possono anche ampliarsi da un lato del manufatto in modo da formare, nel caso di più
manufatti, dei camminamenti.
Tali camminamenti dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 1.20, provvisti di
allargamenti che consentano l’inversione di marcia di persone su seria a ruote in
conformità alle prescrizioni del D.M. 14 giugno 1989 n. 236.
Inoltre, saranno pavimentati in legno, materiale plastico o graniglia o realizzati
direttamente con tavolati in legno e potranno essere collegati con le piattaforme dei
manufatti di Categoria 4° a), 4° b) e 5°.
Art. 25
Accessi alle concessioni o alle zone di attività collaterale
Ogni stabilimento balneare o attività collaterale dovrà garantire l’accesso alla battigia
attraverso l’installazione di un percorso pedonale della larghezza non inferiore a ml. 1.50,
provvisto di allargamenti che consentano l’inversione di marcia di persone su seria a ruote
in conformità alle prescrizioni del D.M. 14 giugno 1989 n. 236.
Il camminamento dovrà essere realizzato mediante semplice posizionamento sull’arenile
di pedane realizzate preferibilmente in legno, cemento o materiale plastico.
Inoltre, nella Zona 1 i concessionari di stabilimenti balneari e di attività collaterali devono
garantire i camminamenti di accesso alla spiaggia di larghezza ml. 2.00, come indicato
nella Tav. 11, che fungono da collegamento al percorso pedonale sull’arenile.
Tali camminamenti saranno realizzati nello stesso materiale del percorso pedonale
sull’arenile, come previsto dall’art. 8 e indicato nella Tav.14.
Art. 26
Corridoio di lancio natanti
In ottemperanza alle norme del Codice per la navigazione, nelle zone dedicate ad attività
collaterali e in quelle per l’alaggio imbarcazioni, sono previsti corridoi di accesso alle
spiagge per i natanti, per i quali va ottenuta apposita autorizzazione dalla Autorità
Marittima.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
Gli stessi dovranno essere opportunamente segnalati da boe e gavitelli galleggianti
colorati in mare e da paletti e manufatti simili sull’arenile.
I corridoi di lancio dovranno essere facilmente rimovibili e realizzati con il semplice
posizionamento sull’arenile di pedane e scivoli preferibilmente in legno di larghezza
massima di ml.3.00.
Ulteriori corridoi di accesso alle spiagge per i natanti potranno essere realizzati con le
caratteristiche sopraesposte, previa acquisizione di autorizzazione da parte del Comune di
Civitanova Marche e dell’Autorità Marittima.
Art. 27
Distanze tra manufatti e confini
I manufatti di categoria 1a; 2a; 2b; 3a; 3b possono essere posizionati ai confini delle
rispettive concessioni fino al limite indicato nel Piano.
I manufatti di categoria 4a, 4b e 5 dovranno avere una distanza minima dai confini laterali
di mt. 10 rispettando quelli ad est ed ovest come evidenziato nelle Tavole di progetto 11 –
12 e 13.
I manufatti sopra indicati possono posizionarsi a 5 mt. Dai confini laterali per quelle
concessioni che hanno un fronte inferiore a mt. 40. La distanza tra le cabine
spogliatoio e manufatti di cat. 4a e 5, mt. 6 con deroga a mt. 3 per le concessioni
fronte strada inferiori a mt. 40
(oss. n. 24-A)
Art. 28
Recinzioni
Le eventuali recinzioni devono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel
contesto paesaggistico-ambientale marino e che non impediscono la visuale del mare,
come indicato nell’art. 10 del Piano regionale di gestione integrata delle aree costiere.
Tali recinzioni sono ammesse solo nei mesi invernali, a protezione esclusivamente del
chiosco. Le stesse quindi non dovranno in alcun modo impedire il libero accesso alla
spiaggia.
Possono permanere le recinzioni per tutto l’anno per l’attivita’ di ristorazione
annuale purche’ sia garantito l’accesso alla spiaggia (oss. n. 14/C, 22/c, 24/h, 35/a)
La recinzione dovra’ essere concordata con l’U.T.C. tenendo presente quanto
prescritto nel 1^ comma dello stesso articolo.
Nella Zona 1 è comunque consentita la recinzione a protezione nei mesi invernali, negli
altri lati. La stessa tuttavia non dovrà in alcun modo impedire il libero accesso alla
spiaggia.
Le recinzioni dovranno essere facilmente removibili, in legno o metallo, rispettando i colori
caratterizzanti il chiosco, come secondo l’art. 29.
Non sono ammesse le recinzioni a graticcio né l’utilizzo di teli o pannelli che impediscano
la visuale al mare.
A protezione delle strutture sportive durante la stagione balneare, ove il tipo di
utilizzazione lo renda necessario, è possibile prevedere una recinzione con reti in corda o
nylon tipo pesca.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
PARTE III
COLORI E MATERIALI AMMESSI
Art. 29
Abaco dei colori
Per la tinteggiatura dei manufatti, previsti e descritti nella PARTE II delle presenti norme,
bisognerà attenersi alla selezione dei colori presente nell’Abaco qui di seguito riportato.
Tale selezione nasce dall’osservazione delle tonalità presenti in natura nella fascia
costiera Adriatica. Dal ceruleo al verde acqua, dall’aragosta al color sabbia, senza
naturalmente dimenticare i tipici colori da vecchia marina: blu e bianco.
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Norme tecniche del Piano spiaggia
Art. 30
Materiali
Per i materiali consentiti si fa riferimento a quanto disposto nella PARTE II delle suddette
norme, a seconda dei manufatti e delle attrezzature e della loro ubicazione.
Tuttavia si privilegiano strutture costituite prevalentemente da legno, di facile montaggio e
smontaggio.
PARTE IV
SUDDIVISIONE LITORALE PER COMPARTI FUNZIONALI
Art. 31
Zona 1 – Spiaggia compresa tra la foce del fiume Chienti e il porto
Il Piano conferma l’attuale suddivisioni delle concessioni, trasformando la zona per alaggio
imbarcazioni da diporto e parte di una colonia marina in spiaggia libera, individua una
nuova area destinata ad attività collaterali (vedi Tav.11) e individua una possibile area di
ampliamento a sud della concessione n° 4. Inoltre, si prevede la possibilità di creare
attrezzature sportive nella zona non balneabile antistante allo Stadio, in modo che tutta
20
Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
l’area sia rivalorizzata e rappresenti un vero e proprio polo attrattivo di carattere sportivo e
ludico.
La Tav.11 indica il percorso pedonale sull’arenile, da realizzarsi come da art. 8.
La Tav.14 indica le tipologie relative ai singoli manufatti di categoria 1°, 2° a) e 3° a), che
potranno essere realizzati all’interno del limite di sedime per attrezzature balneari, e la loro
possibile aggregazione. Inoltre, nella Tav.14 sono presenti le tipologie del chiosco di
servizio alla spiaggia, da realizzare lungo il percorso pedonale.
I concessionari dovranno sempre garantire che il percorso pedonale pubblico sia
accessibile anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie, garantendo la
continuità tra le diverse concessioni. Il percorso pedonale previsto è a carico dei
concessionari, come indicato nell’art.8, e dovrà avere una larghezza di ml. 3.00.
In questa zona si prescrive inoltre la disposizione delle cabine in modo ortogonale rispetto
al limite ovest delle concessioni.
Tutti i manufatti che si installeranno dovranno avere dimensioni e caratteristiche di quelli
descritti dalla PARTE II delle presenti norme e, come indicato nell’art. 1, dovranno essere
di facile rimozione.
Art. 32
Zona 2 – Spiaggia compresa tra il porto e il Fosso Caronte
Il Piano conferma l’attuale suddivisione delle concessioni e individua una nuova area
destinata ad attività collaterale, una nuova area per l’alaggio delle imbarcazioni da diporto
e nuove spiagge libere, grazie al rimpascimento della spiaggia stessa. Inoltre, individua
possibili aree di ampliamento: a sud e a nord della concessione n°23 e a sud della
concessione n°36.
La Tav.14 indica le tipologie relative ai singoli manufatti di categoria 1°, 2° a) e 3° a), che
potranno essere realizzati all’interno del limite di sedime per attrezzature balneari, e la loro
possibile aggregazione.
Per quanto riguardo il Lungomare Nord, il posizionamento delle cabine potra’ essere
realizzato sia in verticale che orizzontale.
In questa zona si prescrive la disposizione delle cabine in modo ortogonale rispetto al
limite ovest delle concessioni.
Tutti i manufatti che si installeranno dovranno avere dimensioni e caratteristiche di quelli
descritti dalla PARTE II delle presenti norme e, come indicato nell’art. 1, dovranno essere
di facile rimozione.
Art. 33
Zona 3 – Spiaggia compresa tra il Fosso Caronte e la foce del torrente Asola
Il Piano conferma le attuali concessioni e individua una nuova area da dare in concessione
e una da adibire a spiaggia libera.
La Tav. 13 indica il percorso ciclo-pedonale sull’arenile che collega la parte Nord della
Zona 2 al torrente Asola. Tale percorso avrà una larghezza di ml. 4.50, in un primo tratto,
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Comune di Civitanova Marche
Norme tecniche del Piano spiaggia
fino alle aree in concessione, in modo da consentire il transito dei mezzi di trasporto, per
poi ristringersi fino a ml. 3.00.
In questa zona si prescrive inoltre la disposizione delle cabine in modo parallelo alla linea
ferroviaria.
Tutti i manufatti che si installeranno dovranno avere dimensioni e caratteristiche di quelli
descritti dalla PARTE II delle presenti norme e, come indicato nell’art. 1, dovranno essere
di facile rimozione.
Art. 34
Sito di interesse nazionale di basso bacino fiume Chienti
Nella Zona1 ricadente nell’area del basso bacino del Chienti, come indicato nella Tav. 3,
per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, ecc. il permesso di costruire è
rilasciato soltanto dopo la liberatoria del Ministero dell’Ambiente.
PARTE V
URBANIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO
Art. 35
Norme transitorie e tempi di attuazione
I tempi di attuazione del piano particolareggiato di spiaggia sono 10 anni nel rispetto delle
norme di cui alla Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del
02.02.2005 ed alle successive integrazioni approvate dall’Assemblea Legislativa della
Regione Marche con deliberazione n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02.02.2010.
INDICE
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
•
•
•
•
•
Art. 1_ Ambito di applicazione e validità del Piano
Art. 2_ Elaborati del Piano
Art. 3_ Articolazione del Piano
Art. 4_ Zonizzazione del litorale
Art. 5_ Utilizzazione del litorale
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Comune di Civitanova Marche
•
•
•
•
•
•
Norme tecniche del Piano spiaggia
Art. 6_ Visibilità e accessibilità
Art. 7_ Accessi pubblici e di uso pubblico
Art. 8_ Percorso pedonale e pista ciclabile
Art. 9_ Rilascio concessione
Art. 10_ Dimensione della concessione
Art. 11_ Permesso di costruire
PARTE II: ABACO DEI MANUFATTI E DELLE ATTREZZATURE E
RELATIVE DISTANZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Art. 12_ Classificazione dei manufatti
Art. 13_ Cabine spogliatoio
Art. 14_ Servizi igienici
Art. 15_ Deposito attrezzature stabilimenti balneari
Art. 16_ Deposito attrezzature attività collaterali
Art. 17_ Strutture per il pronto soccorso
Art. 18_ Chioschi
Art. 19_ Ristoranti, pizzerie e locali atipici di carattere innovativo
Art. 20_ Aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari
Art. 21_ Manufatti per l’ombreggiamento
Art. 22_ Ombrelloni
Art. 23_ Insegne, totem e bacheche
Art. 24_ Camminamenti
Art. 25_ Accessi alle concessioni o alle zone di attività collaterale
Art. 26_ Corridoio di lancio natanti
Art. 27_ Distanze e misure planimetriche dei manufatti
Art. 28_ Recinzioni
PARTE III: COLORI E MATERIALI AMMESSI
•
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Art. 29_ Abaco dei colori
Art. 30_ Materiali
PARTE IV: SUDDIVISIONE LITORALE PER COMPARTI FUNZIONALI
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Art. 31_ Zona 1 – Spiaggia compresa tra la foce del fiume Chienti e il porto
Art. 32_ Zona 2 – Spiaggia compresa tra il porto e il Fosso Caronte
Art. 33_ Zona 3 – Spiaggia compresa tra il Fosso Caronte e la foce del torrente
Asola
Art. 34_Sito di interesse nazionale di basso bacino fiume Chienti
PARTE V: URBANIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO
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Art. 35_ Norme transitorie e tempi di attuazione
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