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Statuto del “Partito Italia Nuova”

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Statuto del “Partito Italia Nuova”
Statuto del
“Partito Italia Nuova”
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e simbolo
1
E’ costituita l’Associazione politico-culturale, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., denominata “Partito
Italia Nuova”. L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata nel tempo.
2
L’Associazione, con sede nazionale in Milano (MI), Via Settembrini 48 potrà costituire sedi periferiche,
dislocate territorialmente sull’intero territorio regionale, nazionale ed internazionale, atte a perseguire
il medesimo scopo.
3
L’Associazione adotta come proprio simbolo il seguente:
4
cerchio bianco con corona blu contenente nella parte superiore la scritta “Partito Italia Nuova”, e in
quella inferiore l’acronimo PIN, separato da un ulteriore cerchio bianco all’interno del quale è
rappresentato un emiciclo di colore verde per la metà rosso per quella destra con centro e apertura
inferiore raffiguranti una serratura bianca.
5
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, dcorrendo dalla
data di sottoscrizione del presente statuto. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro l’anno successivo.
Art. 2 – Scopo
1
L’associazione si propone di promuovere, in tutta Italia e all’estero i principi di un modello di
convivenza sociale che metta l’individuo cittadino al centro delle attività dello Stato, e che consenta
ad ognuno di esprimersi liberamente secondo i propri desideri nel rispetto della libertà altrui. Un
modello di convivenza civile basata sulla concorrenza attiva di tutti i cittadini nella gestione
dell’attività dell’ordinamento sociale, attraverso consultazioni referendarie, e altre forme di intervento
diretto nell’organizzazione della vita collettiva. L’Associazione sposa e persegue la sensibilizzazione
verso un modello di Stato nazionale monocratico-costituzionale e un sistema fiscale ad aliquota fissa.
L’Associazione si ispira ai valori della solidarietà umana, dell’accoglienza, della collaborazione, della
volontà e dell’amore universale tra gli uomini e il rispetto di tutte le espressioni dell’ambiente e della
natura. Ai principi della libertà inviolabile dell’uomo e il rispetto dei diritti naturali. I valori
dell’Associazione si fondano sul principio che ogni individuo è diverso da un altro e ognuno può trovare
spazio e accoglienza nella società senza pregiudizi. L’Associazione promuove la realizzazione di uno
stato i cui compiti e la cui struttura siano limitati al necessario demandando a ciascun cittadino
individuo la responsabilità di esercitare la propria iniziativa volta al miglioramento e al progresso della
vita e della convivenza sociale stessa.
2
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione intende promuovere le attività necessarie alla
comunicazione a ciascun cittadino individuo del proprio progetto attraverso ATTIVITA' POLITICOCULTURALI: promuovendo incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, raccogliendo fondi,
istituendo o favorendo campagne di sensibilizzazione, raccogliendo firme per proposte di legge o di
referendum, partecipando alla vita politica e sociale del paese attraverso la presentazione di proprie
liste elettorali in tutte le circoscrizioni per le elezioni nazionali o periferiche e in generale favorendo la
sensibilizzazione dei cittadini e promuovendo i cambiamenti istituzionali compatibili con i valori propri
dell’associazione. Collaborando e/o aderendo a qualsiasi istituzione pubblica o privata, sia in ambito
Locale, Nazionale e/o Internazionale, collaborando con movimenti, associazioni, organismi e partiti che
perseguano gli stessi fini e con i quali ritenga utile avere relazioni e collegamenti e formando una nuova
concezione della politica che possa concretizzare in ambito istituzionale il principio di libertà del
singolo individuo cittadino.
ATTIVITÀ EDITORIALI: promuovendo la creazione e la gestione di un proprio sito Web, di pubblicazioni
periodiche, di pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e ricerche compiute,
direttamente o indirettamente.
EVENTUALI ALTRE: promuovendo ogni manifestazione e comunicazione sociale che abbia carattere di
diffusione dello scopo sociale.
3
L’Associazione si propone di favorire il dialogo con tutto il mondo giovanile, del lavoro, del
volontariato, dell’ imprenditoria, e con tutti coloro che mostrino convergenze verso i valori
dell’associazione, affinché il dialogo diventi collaborazione politica.
Art. 3 – Risorse economiche
1
I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi versati dai soci e da quelli elargiti da enti ed
associazioni, da sovvenzioni, lasciti o donazioni di terzi o associati e da ogni altra entrata che concorra
ad incrementare l’attivo sociale.
2
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non
siano imposte dalla Legge.
3
I fondi raccolti sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
4
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, decorrendo dalla
data di sottoscrizione del presente statuto. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile.
Art. 4 - Soci
1
La partecipazione all’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividano manifestamente lo spirito e gli ideali.
SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno sottoscritto il presente Statuto, e che si impegnano a pagare la
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo;
SOCI ORDINARI: coloro i quali aderiscono all’Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la
permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
SOCI ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito o possano contribuire, in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla
vita dell’Associazione. Hanno carattere particolare e sono esonerati dal versamento della quota
annuale. Saranno nominati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Le quote o i contributi
associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a
rivalutazione.
2
L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Presidente o da un suo delegato, previa verifica della
sussistenza dei presupposti indicati nella premessa, su domanda personale del richiedente contenente:
l’indicazione dei dati anagrafici; la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione;
l’impegno ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni emanati dall’Assemblea e/o dal
Consiglio Direttivo e dichiarazione di eventuale iscrizione ad altro Movimento o Partito politico.
3
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. La
decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.
Art. 5 - Doveri e diritti dei soci
1
I soci, persone fisiche, giuridiche o associazioni, sono obbligati a pagare la quota associativa, ad
osservare il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate allo stesso, i regolamenti e le decisioni
legalmente assunte dagli organi dell’Associazione ed a mantenere sempre un comportamento degno, sia
nei confronti dell’Associazione sia di terzi e comunque tale da non pregiudicare lo spirito ed i valori
dell’Associazione stessa.
2
I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo
nell’ambito delle stesse e di richiedere la convocazione dell’assemblea con uno specifico ordine del
giorno raccogliendo l’adesione di almeno un terzo degli associati.
3
In caso di comportamento non consono allo spirito ed ai valori dell’Associazione o che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare
le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, , espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere
per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio
dei Probiviri è insindacabile.
4
Nelle deliberazioni in merito alla radiazione di uno degli associati, quest’ ultimo non ha diritto di voto.
5
Ciascun socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la propria volontà di recedere al
Consiglio Direttivo, il quale lo cancella dal libro dei soci e ne da comunicazione al Presidente. Il socio
non potrà chiedere la restituzione, neanche parziale della quota associativa
Art. 6 - Organi dell’Associazione
1
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i Vice
Presidenti, di cui uno Vicario; il Tesoriere; il Segretario ed il Collegio dei Probiviri.
2
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo possono essere convocati anche fuori della sede sociale.
1
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’Associazione. Viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del
bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando quest’ultimo ne ravvisi la
necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o da
almeno un terzo (1/3) degli associati. Le convocazioni saranno effettuate all’indirizzo di posta
elettronica che ogni associato avrà avuto cura di comunicare al Consiglio Direttivo all’atto
dell’iscrizione o in un momento successivo. In mancanza di comunicazione del suddetto indirizzo,
l’associato si riterrà domiciliato presso il sito internet dell’Associazione, nella cui pagina iniziale
saranno pubblicati gli avvisi di convocazione dell’Assemblea. La convocazione dovrà essere effettuata
almeno tre giorni prima della riunione; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le
adunanze cui parteciperanno, di persona o per delega, tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.
2
Tutti i soci hanno diritto di intervenire all’Assemblea. Ogni associato può farsi rappresentare in
Assemblea, con delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo per
l’approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni
associato non può ricevere più di due deleghe.
Art. 7 - L’Assemblea
3
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, dal suo vicario, o, in sua assenza, l’Assemblea nomina il
proprio presidente.
4
Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al
Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il
socio nominato segretario redige processo verbale della riunione dell’Assemblea, sottoscrivendolo
unitamente al Presidente ed eventualmente agli scrutatori.
5
L’Assemblea indirizza l’attività dell’Associazione ed inoltre: approva il bilancio relativamente ad ogni
esercizio; nomina i componenti del Consiglio Direttivo; delibera l’eventuale regolamento interno e le
sue variazioni; delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera sullo scioglimento dell’Associazione e su
quant’altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.
6
Le deliberazioni dell’Assemblea, di qualunque natura esse siano, sono prese a maggioranza di voti e con
la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni in merito alla loro responsabilità i membri
del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto.
7
L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più Liquidatori, determinandone i poteri
anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati. In caso di scioglimento, il
patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
L. 662/96.
Art. 7 bis
Con il superamento dei 15mila iscritti la partecipazione all’assemblea avverrà tramite delega su base
provinciale, in rapporto al numero degli iscritti. Ogni sede provinciale ha diritto ad eleggere un
delegato all’assemblea nazionale ogni 50 iscritti.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
1
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da tutti i Soci Fondatori e da un minimo di 6 ad un
massimo quindici membri proposti dal Presidente all’Assemblea e da quest’ultima eletti. L’eventuale
aggiunta di Consiglieri, oltre il numero minimo di sei ma senza superare il numero massimo di quindici,
sarà decisa dal Presidente in totale autonomia; i Consiglieri aggiunti dal Presidente non necessitano di
elezione da parte dell’Assemblea, essendo sufficiente la sola nomina del Presidente, e restano in carica
fino alla scadenza (naturale o anticipata) del Consiglio Direttivo, poi decadranno con esso. Il Presidente
non può procedere a nuove nomine quando nell’arco della stessa giornata siano state presentate le
dimissioni dal Consiglio Direttivo di un numero di Consiglieri tale da ridurre il Consiglio al di sotto dei
cinque membri: in tal caso, anche ai sensi dei commi successivi, il Consiglio Direttivo decade. Il
Consiglio Direttivo resta in carica un anno. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili anche per
più mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori (di diritto), ed i Soci
Ordinri in regola con il pagamento della quota.
2
Il primo Consiglio Direttivo sarà formato interamente dai Soci Fondatori e dura in carica fino alla Prima
Assemblea la quale provvederà all’elezione degli undici componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
3
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada
dall’incarico, Il Consiglio stesso rimarrà in carica fino a scadenza, pur potendosi provvedere ad
integrarlo su indicazione del Presidente. Il Consigliere subentrante non necessiterà di elezione da parte
dell’Assemblea, essendo sufficiente la nomina da parte del Presidente. Il Consigliere subentrante
resterà in carica fino alla scadenza (naturale o anticipata) del Consiglio Direttivo, poi decadrà con esso.
Qualora il Consiglio Direttivo si riduca al di sotto dei 5 membri decade e occorre con urgenza nominare
un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Diretivo, inoltre, decade anticipatamente nei seguenti casi:
per dimissioni o revoca del Presidente, o quando il Presidente chieda all’Assemblea di essere
riconfermato. In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, quest’ultimo resta in carica per
l’ordinaria amministrazione ed il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
4
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i Vice Presidenti su proposta del Presidente, attribuendo ad
uno di essi le funzioni Vicarie, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione.
5
Al Consiglio Direttivo spetta altresì di: predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; predisporre il bilancio; deliberare l’eventuale rigetto
delle domande di ammissione dei nuovi soci; provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non spettino all’Assemblea dei soci, istituire Commissioni di studi e
programmatiche, e in generale svolgere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che
siano in linea con i principi dell’associazione. Il consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ad
uno dei propri membri.
6
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con le modalità previste dall’art. 7, punto 1, del
presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano
richiesta e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio da presentare per
l’approvazione all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua
assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano di appartenenza dei consiglieri presenti. In
difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del
Consiglio.
7
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri
ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di numero pari di consiglieri
presenti, il voto del Presidente conterà come 2 voti. Le deliberazioni di straordinaria amministrazione
per essere valide necessitano della presenza di almeno un socio fondatore.
8
Il Presidente nomina tra i presenti un segretario, preposto alla redazione del verbale dell’adunanza. Il
verbale è sottoscritto dal segretario stesso e da chi ha presieduto l’adunanza.
Art. 9 - Il Presidente
1
Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. Egli
ha il dovere di convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea almeno una volta l’anno per decidere in
ordine alla predisposizione del bilancio da sottoporre all’Assemblea. Può conferire ai soci deleghe per
la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
2
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio,
rappresenta l’Associazione in tutti i rapporti esterni, così nei rapporti con le Istituzioni politiche della
Repubblica, con le Organizzazioni internazionali, con i Partiti politici, i Sindacati, altri enti e
associazioni in genere, anche privati, ed in ogni manifestazione e comunicazione che attenga alla
partecipazione e alla manifestazione di volontà dell’Associazione. Il Presidente è anche il responsabile
dell’attuazione del programma.
3
Il Presidente ha poteri di firma per sottoscrivere contratti che impegnino l’associazione, per
l’accensione di prestiti e finanziamenti, per l’accettazione di preventivi e per effettuare spese per
conto dell’Associazione.
4
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Nazionale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e
dura in carica fino a revoca del mandato della stessa Assemblea Nazionale, che può essere convocata in
qualsiasi momento secondo le modalità riportate nell’articolo 7 del presente statuto. Il Presidente può
essere rieletto senza limitazioni.
5
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, e, in caso di
urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nella riunione immediatamente successiva.
6
In caso di temporaneo impedimento del Presidente le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente
Vicario.
Art. 10 - Il Tesoriere
1
Il Tesoriere viene indicato dal Presidente ed eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la
maggioranza relativa dei votanti. Egli ha il compito di conservare il fondo comune dell’Associazione, di
redigere un elenco dei beni di proprietà della stessa e di tenere aggiornato un registro analitico delle
entrate e delle uscite che dovrà presentare in visione al Consiglio Direttivo a semplice richiesta. Il
Tesoriere predispone il bilancio sociale e raccoglie le quote sociali.
2
Il Tesoriere sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può gestire i conti
correnti bancari e postali e procedere agli incassi, ma non potrà contrarre debiti con terzi senza la
firma del Presidente. Potrà tuttavia effettuare spese fino all’importo di € 10.000, oltre i quali occorrerà
l’autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non risponderà degli impegni di
spesa dallo stesso sottoscritti ove autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Il Segretario
1
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti.
2
Egli ha il compito di curare e conservare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa
alla gestione dell’Associazione.
3
Il Segretario deve tenere un elenco aggiornato dei soci dell’Associazione, collabora alla stesura dei vari
preventivi di spesa con il Tesoriere e svolgere tutte le funzioni attribuibili ad una segreteria generale.
4
Il segretario è rieleggibile senza limitazioni.
Art. 11 bis – I Rappresentanti Locali nel territorio Nazionale
1
Fatta salva la struttura nazionale riportata dal presente Statuto, gli iscritti al Partito dovranno
designare tramite elezioni territoriali i propri rappresentanti locali – regionali, provinciali, e comunali –
in piena autonomia con l’unica condizione il rispetto dei principi fondamentali contenuti negli scopi del
presente Statuto.
2
I Rappresentanti Locali regionali sederanno di diritto nel “Comitato dei Rappresentanti Locali”: tale
organo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, anch’egli membro di diritto dell’organo
anzidetto; il Comitato dei Rappresentanti Locali si riunirà, opererà, e delibererà secondo i poteri e le
procedure conferitegli dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. All’infuori del Presidente,
nessun associato potrà sedere allo stesso tempo nel Consiglio Direttivo e nel Comitato dei
Rappresentanti Locali.
Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri
1
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da tre membri supplenti nominati dal
Consiglio Direttivo. Essi potranno essere non necessariamente tra gli associati. Il primo Collegio sarà
nominato dal Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori, e resterà in carica sino all’insediamento del
nuovo Consiglio Direttivo. Il secondo Collegio, così come i successivi, resterà in carica per 1 anno.
2
Il Collegio opera solo con i tre membri effettivi, ad eccezione del caso in cui debba esprimersi riguardo
ad un suo stesso membro: solo in questa eventualità il membro in questione non partecipa alla
decisione che lo riguarda personalmente ed è sostituito da un membro supplente tratto a sorte (il
membro supplente tratto a sorte non potrà più essere risorteggiato fino a quando non siano stati tratti
a sorte anche tutti i rimanenti membri suppllenti). Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Decide inoltre sulle
controversie tra gli associati e l’Associazione e sulle controversie tra gli associati inerenti l’attività
dell’Associazione. Le decisioni del Collegio dei Provibiri sono insindacabili, fatto salvo naturalmente il
diritto di ogni associato (e dell’Associazione) di adire l’autorità giudiziaria ordinaria; tuttavia nessun
associato potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria senza aver precedentemente adito il Collegio dei
Provibiri. Il Collegio dei Provibiri, quando richiesto, fornisce inoltre al Consiglio Direttivo pareri non
vincolanti di natura interpretativa e/o tecnico-giuridica inerenti il funzionamento dell’ Associazione. I
membri del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però
avere diritto di voto in seno a tale organo e senza incidere sul quorum richiesto dall’art. 7 comma 7 del
presente Statuto.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigente in
materia.
Milano, 24 Settembre 2012
F.to - I Soci Fondatori
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