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conti vincolati in euro o in divisa estera

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conti vincolati in euro o in divisa estera
Foglio Informativo n°CC25
aggiornamento n°008
data ultimo aggiornamento 23.10.2015
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.
FOGLIO INFORMATIVO
CONTI VINCOLATI IN EURO O IN DIVISA ESTERA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154
Milano
Tel.: 800.323285 (dall’estero 02.3340.8965)
Fax: 02.3348.6999
Sito Internet: www.unicredit.it
Contatti: http://www.unicredit.it/contatti
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod.
2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE:
Nome /Ragione Sociale
Cognome
Iscrizione ad Albi o elenchi
Telefono Sede
E-mail
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco
Qualifica
CHE COS’È IL CONTO VINCOLATO
Il conto vincolato in divisa /euro, intestato a residenti (solo in divisa) e a non residenti, è un deposito a scadenza fissa
aperto a fronte del versamento dell’importo indicato in sede di sottoscrizione del contratto.
Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale; previa richiesta del cliente, la Banca a suo insindacabile
giudizio, può dar corso a prelevamenti anticipati totali o parziali delle somme depositate con applicazione delle
commissioni previste.
Principali rischi:
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il conto vincolato sia denominato in valuta estera.
-
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo o controvalore di euro
100.000,00 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell’adesione della Banca al
sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.
Alla scadenza è escluso il rinnovo automatico e la somma del conto vincolato scaduto cessa di produrre interessi.
CONDIZIONI ECONOMICHE CONTI VINCOLATI (importo non inferiore al ctv. di euro
26.000,00)
Tasso creditore fisso per l’intera durata del vincolo
Determinato al momento del vincolo
Durata massima
Anni uno
Conteggio e contabilizzazione interessi
Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi avvengono
secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo
vigente.
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Prelievi anticipati su conti vincolati
Nel caso di richiesta di prelievo/estinzione prima della
scadenza del vincolo, qualora la Banca a proprio
insindacabile giudizio decida di aderire alla richiesta,
darà corso alla stessa con applicazione, per il periodo
intercorrente fra la data prelievo/estinzione anticipata
e quello di scadenza del vincolo:
- nei conti in divisa estera
- nei conti in euro
Corresponsione interessi
Divisore
Un tasso di interesse pari alla eventuale differenza
negativa fra il tasso interbancario eurodivise “denaro”
identificato al momento della accensione del vincolo e
quello “lettera” vigente al momento di richiesta di svincolo,
per il periodo intercorrente tra il prelievo e la scadenza del
vincolo stesso.
Una commissione del 2% per anno, calcolata sull’importo
prelevato
Gli interessi relativi ai conti correnti vincolati sono
accreditati nel conto corrente libero nella stessa moneta
e
con
data
valuta
pari
a
quella
di
scadenza del vincolo
Giorni effettivi/anno civile
Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo
Ritenuta fiscale (per residenti e non residenti non vigenti
esenti)
Rimborso imposta di bollo su ogni documento
Imposta vigente tempo per tempo
soggetto a tassazione
Valuta per giriconto fra c/liberi e c/vincolati (stesso
Valuta compensata
cliente, stessa moneta)
RECLAMI
Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a
UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy – Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 – 40127 Bologna - Email:
[email protected] – Tel.+39 051.6407285 – Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: [email protected]
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione
dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare
ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di
procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo
Regolamento) oppure,
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui. Il Cliente abbia esperito il
procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.
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LEGENDA
Commissione per prelievi
anticipati
Consumatore
è la commissione a favore della Banca calcolata sull’importo prelevato anticipatamente alla scadenza pattuita
la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
•
I cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni
senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
•
I cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in
Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
•
Le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle
attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali
svolte in Italia in modo non occasionale;
•
Le persone giuridiche , le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede
all’estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia come stabile
organizzazione.
Residenti
secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
•
I cittadini italiani con dimora abituale all’estero;
Non Residenti
Tasso creditore
•
I cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato
all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza
personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in
modo non occasionale;
•
Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in
Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile
organizzazione;
•
Le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le
associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque
tutti coloro per i quali non ricorrano gli estremi di residenza italiana
tasso d’interesse a favore del cliente applicato sulle giacenze.
è il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati nel mercato interbancario i depositi dati da una Banca
Tasso interbancario eurodivise alle proprie corrispondenti per investimenti di Tesoreria.
“denaro”
Tasso interbancario
eurodivise “lettera”
Valuta
è il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati nel mercato interbancario i depositi richiesti da una
Banca alle proprie corrispondenti per coprire il fabbisogno di tesoreria.
periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si Intende Cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli
interessi attivi o passivi di un’operazione bancaria.
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