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regolamento per la disciplina dell`imposta municipale propria

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regolamento per la disciplina dell`imposta municipale propria
COMUNE DI TREDOZIO
(Provincia di Forlì - Cesena)
IMU
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
Approvato con atto C.C. n.36 del 18/09/2012
INDICE
Art.1 - Oggetto _________________________________________________________________ 3
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari ______________________________ 3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili________________________ 3
Art. 4 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente_____ 3
Art. 5 - Immobili inagibili o inabitabili _____________________________________________ 4
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare ______________________________________ 4
Art. 7 - Versamenti minimi _______________________________________________________ 4
Art. 8 - Attività di controllo e interessi moratori _____________________________________ 4
Art. 9 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento __________________________ 5
Art. 10 - Riscossione coattiva _____________________________________________________ 5
Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento__________________________________________ 5
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art.52 del D.Lgs. del 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214,
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento,
sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
Art. 2
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
Art. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non
inferiore ai valori venali deliberati dal Comune entro la data di approvazione del Bilancio di
Previsione.
2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dal Comune non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a
quello deliberato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello
deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia
giurata.
Art. 4
Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente
1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di
attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una
riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di
edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e
la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le
modalità di cui all'art. 2.
2. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico
come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene
applicata una riduzione fino all'80 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area
oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la
riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla
Giunta con le modalità di cui all'art. 2.
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Articolo 5
Fabbricati inagibili o inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno
2001 n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non
supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluente ai fini
dell’inabitabilità o dell’inagibilità del fabbricato.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento degli impianti di
fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l’esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato
stesso.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e/o inabitabili.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a)
da parte dell’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione;
b)
da parte del contribuente mediante perizia redatta da tecnico incaricato oppure con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. Il
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio
ufficio tecnico o professionista esterno.
In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato
dall’ufficio tecnico comunale ai sensi del precedente punto 5 lett.a) ovvero dalla data di
presentazione della perizia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del precedente punto 5 lett. b)
o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Art. 6
Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione
all’ente impositore.
Art. 7
Versamenti minimi
1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 2,00 Euro.
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle
singole rate di acconto e di saldo.
Art.8
Attività di controllo ed interessi moratori
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
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2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo
definitivo, a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria,
potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla
costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale
attività.
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Art. 9
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi
di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del
pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad
un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è
superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli
predisposti dal Comune.
La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di
presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal
funzionario responsabile del tributo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea
situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto
conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti
correnti bancari, postali o di deposito.
In caso di mancato pagamento di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.
Art. 10
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
Art. 11
Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dall’art. 27 comma
8 della Legge 448/2011, entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
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