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Domande frequenti sul possesso

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Domande frequenti sul possesso
Considerazioni e Domande frequenti sul possesso
di esemplari di testuggini terrestri
Capita frequentemente di riscontrare la detenzione di testuggini in casa o nel giardino di
incauti detentori che molto spesso ignorano che dal 1992 al 1995 era obbligatorio
denunciarle al Corpo Forestale.
La legge 150/92 ha reso obbligatorio infatti denunciare il possesso di tutti gli esemplari di
Testudo Hermanni, Greca o Marginata, (le nostre comuni tartarughe di terra) agli uffici
del
CORPO
FORESTALE
DELLO
STATO
O
CORPO
FORESTALE
REGIONALE – SERVIZIO CITES e il termine ultimo per la denuncia era il 31 dicembre
1995.
Purtroppo, chi non ha denunciato i propri esemplari entro il 31/12/1995 non può sanare la
propria situazione e rischia una sanzione; comunicarne la detenzione solo ora equivale ad
autodenunciarsi. In ogni caso, va evitato l'abbandono di esemplari non denunciati, perché
oltre a rischiare la morte, potrebbero “inquinare geneticamente” le specie locali.
Se durante una escursione viene rinvenuta una testuggine non deve essere catturata
catturatela, ma lasciata in libertà, limitandosi eventualmente ad allontanarla dalla strada,
perché non corra rischi con le automobili. Se viene ritrovata in una zona verde, portarla a
casa equivale a contribuire all’estinzione delle Testudo hermanni in natura.
Se invece viene rinvenuta in una zona urbanizzata, cercate nei dintorni da quale giardino
potrebbe essere fuggita: di certo non avrà percorso molta strada. Anche in questo caso,
portando a casa la tartaruga non si ha possibilità di regolarizzarla, andando incontro a
pesanti sanzioni anche penali.
Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997
sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 integrata e modificata dalla legge
59/93 e dal D. lgs. 275/01 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione
della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il
commercio delle specie.
In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere,
esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle
specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che
siano sprovviste di regolari permessi.
La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza
con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti.
L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali ove previsto, la
sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi
istituiti presso le dogane abilitate e dai Servizi CITES Territoriali.
Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.
Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti
o prodotti derivati.
ATTENZIONE: non vanno acquistate tartarughe da allevatori che non
consegnano i documenti.
Infatti, non potendo regolarizzare la loro detenzione, rischiereste sempre pesanti sanzioni.
Inoltre, se si tratta di esemplari adulti, è facile che siano animali prelevati in natura.
F. A. Q.
Ho trovato una tartaruga, come devo comportarmi?
Qualora venisse trovata una tartaruga in una zona non urbanizzata è bene
lasciarla nel suo ambiente naturale; eventualmente ci si può limitare ad allontanarla dalla
strada, perché non corra rischi a causa delle automobili.
Se il ritrovamento avviene in aree antropizzate, è necessario informare il Corpo
Forestale Regionale, anche mediante il numero gratuito 1515, che potrà acquisire l'animale
ovvero disporne l'affidamento ad un centro di recupero autorizzato, ed effettuare le
opportune indagini.
E' possibile regolarizzare una testuggine non denunciata?
L'art. 5 della Legge 150/92 aveva reso obbligatorio denunciare il possesso di tutti gli
esemplari di testuggine incluse nell'allegato A del Reg. CE 338/97 al Servizio CITES del
Corpo Forestale dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, termine successivamente prorogato fino al 31/12/1995.
Purtroppo chi non ha provveduto a denunciare i propri esemplari entro tale data
non può più sanare la propria situazione e rischia quindi una sanzione penale.
E' obbligatorio denunciare la nascita di nuovi esemplari?
Ai sensi dell'art 8 bis della Legge 150/92 tutte le nascite e riproduzioni in cattività'
di esemplari di specie incluse nell'Allegato A al Reg. CE 338/97 devono essere comunicate
al Servizio CITES competente per territorio entro dieci giorni dall'evento.
In caso di accertamento di omessa denuncia è prevista l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.032,92.
E' obbligatorio denunciare la morte degli esemplari?
È obbligatorio per i detentori degli esemplari di Allegato A, comunicare l'eventuale
avvenuto decesso al Servizio CITES del Corpo Forestale.
Contestualmente, è necessario riconsegnare anche l'eventuale certificato CITES che
accompagna l'esemplare.
Posso liberare in natura degli esemplari di tartaruga da me detenuti?
La liberazione in natura di esemplari nati ed allevati in cattività determina, con
quasi certezza, la morte degli stessi e chi lo fa rischia una denuncia all'Autorità Giudiziaria
per il reato di abbandono animali.
E' opportuno inoltre evidenziare che, in generale, il rilascio di specie selvatiche in
natura è sottoposto alla previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e che un rilascio
di una testuggine in natura potrebbe “inquinare geneticamente” le specie locali
compromettendone, in alcuni casi, la conservazione.
E' vietato acquistare una tartaruga?
Il commercio degli esemplari di testuggine incluse nell'Allegato A del Reg. CE
338/97 è possibile unicamente se l'esemplare è accompagnato da un certificato CITES
emesso da una delle Autorità di Gestione dei paesi dell'Unione Europea (in Italia è il
Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato), che esenti dai generali divieti di vendita
per gli esemplari di queste specie.
Si possono quindi acquistare tartarughe di specie di Allegato A solo se il venditore
fornisce, contestualmente alla transazione commerciale, il relativo certificato CITES. Altri
documenti come scritture private, ricevute o altro non sono quindi ritenuti validi ai fini del
commercio di tali esemplari.
E' bene ricordare che l'animale deve essere identificato tramite microchip ed il numero del
microchip deve essere riportato nel campo 4 (descrizione esemplare) del relativo certificato
CITES.
Qualora l'esemplare non sia marcato tramite microchip, ma solo identificato tramite
scheda fotografica, si ricorda che, ai sensi dell'art. 11.3 del Reg. CE 865/2006 il relativo
certificato è valido per una sola transazione commerciale e, ad ogni modo, entro un anno di
vita dell'animale dovrà comunque essere inserito il microchip, salvo eccezionali e motivate
deroghe necessarie ad assicurare il benessere dello stesso.
Come posso sapere se, per la detenzione di un esemplare di testuggine, è
obbligatorio il possesso di un documento CITES?
Prima di ogni altra cosa, è opportuno accertarsi che l'esemplare appartenga o meno
ad una delle specie incluse nell'Allegato A del Reg. CE 338/97, il cui ultimo aggiornamento
è stato apportato dal Reg. CE 1320/2014. Verificata l'appartenenza dell'esemplare ad una
delle specie di cui all'Allegato A, in caso di acquisto, si rimanda a quanto spiegato al punto
precedente.
In caso di nascita in cattività, qualora l'esemplare non venga messo in vendita o
utilizzato per finalità commerciali, per la sua detenzione è sufficiente la denuncia di nascita
al Servizio CITES competente per territorio, compilata e firmata utilizzando l'apposito
modello “Annesso 1” scaricabile dal sito www.corpoforestale.it
Sono un allevatore amatoriale di tartarughe, devo avere il registro CITES?
Il registro di detenzione di cui al D.M. 08/01/2002 deve essere compilato da tutti i
soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso.
E' quindi tenuto alla compilazione del Registro chiunque effettua attività
commerciale con esemplari di specie incluse negli Allegati A e B al Reg. CE 338/92 e
chiunque utilizzi, detenga o esponga i suddetti esemplari a scopo di lucro o ponga in essere
atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a
fini commerciali di qualsiasi natura e titolo.
Solo la detenzione di esemplari che non comporti le attività sopra citate non
richiede, quindi, l'obbligo di tenuta del registro.
E' obbligatorio marcare le tartarughe tramite microchip?
L'art 5, comma 5, della Legge n. 150/92 ha introdotto l'obbligo di marcatura,
conformemente a standard internazionali, degli esemplari delle specie presenti in Allegato
A del Reg. CE 338/97.
In base alla Circolare interministeriale prot. PNM 25893 del 14/12/2011, anche per
le specie di testuggini, per le quali era precedentemente prevista la identificazione
fotografica, è fatto obbligo di applicare un transponder/microchip (marcatura
permanente) a tutti i soggetti appartenenti alle suddette specie, entro il primo anno di vita
(ovvero entro un anno dalla denuncia di nascita in cattività).
Qualora, al momento dell'applicazione del microchip da parte di un medico
veterinario, quest'ultimo ritenga, eccezionalmente, che l'esemplare sia ancora troppo
piccolo, dovrà rilasciare apposito certificato scritto che attesti tale condizione.
Quali sono i recapiti del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato a
cui rivolgermi per la corretta tenuta delle mie tartarughe?
Sul sito istituzionale del Corpo Forestale dello Stato www.corpoforestale.it e sul
sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata alla CITES, è
possibile trovare l'elenco dei Servizi CITES territoriali, con relativo recapito della sede,
numero telefonico ed indirizzo e-mail.
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