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NOVARA 15 GENNAIO 2015
Patenti e veicoli:
stranieri in Italia e italiani all'estero
Stranieri:
conversione patente estera, conseguimento
patente e immatricolazione veicoli in Italia.
Italiani:
guida all'estero
• 1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una pate
nte di guida estera?
•
•
•
•
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
3. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana?
4. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera?
5. Sono un cittadino extracomunitario che vive in Italia cosa devo fare se voglio
immatricolare un veicolo ?
• 6. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa dev
o fare ?
1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e
sono in possesso di una patente di guida estera?
•
PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile
guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno
dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul
territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato
che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di
reciprocità con l’Italia.
• PATENTE COMUNITARIA O
RILASCIATA DA STATO DELLO SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO
• Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato
dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è possibile
guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro
patente, senza obbligo di conversione dopo un anno
dall'acquisizione della residenza in Italia.
Tuttavia se la patente non ha limiti di validità deve essere
convertita dopo due anni dall'acquisizione della residenza in Italia.
E' comunque consigliabile richiedere la conversione ad esempio
per facilitare eventuali procedure di rinnovo o duplicato patente.
Le patenti per cui non si provvede alla conversione seguono
comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed
eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. Se la patente estera risulta convertibile
in quella italiana cosa devo fare?
• Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un
Ufficio motorizzazione civile e seguire la procedura che
prevede:
• di compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 32 sul cc
4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici
postali e gli uffici motorizzazione)
• portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronteretro
• allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un
certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia)
rilasciato da un medico abilitato
• Per la patente rilasciata da uno stato
extracomunitario è necessario anche
presentare un documento in bollo con la
traduzione dei dati della patente estera. La
conformità della traduzione al testo straniero
deve essere certificata dalla rappresentanza in
Italia dello Stato che ha rilasciato la patente.
Questa certificazione deve essere convalidata
dalla Prefettura.
• Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la
conversione di patenti rilasciate da alcuni stati
non comunitari sono precisate negli appositi
accordi di reciprocità e illustrate nelle circolari
elencate nella tabella indicata in precedenza.
• La regione di Sicilia, e le provincie di Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno
importi diversi rispetto al quelle applicate su
tutto il territorio nazionale.
• 3. Se mi voglio recare all’estero posso
guidare con la patente italiana?
• Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione
europea si può guidare con la patente
rilasciata in Italia. Questa condizione è valida ,
viceversa, per cittadini comunitari che
intendono guidare in Italia.
Se invece si viaggia in un Paese
extracomunitario è necessario, generalmente,
richiedere il Permesso internazionale di guida
(denominato anche Patente internazionale) o
produrre una traduzione giurata della propria
patente nella lingua del Paese che si intende
visitare.
•
Esistono due distinti modelli di patente internazionale: il
modello "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1
anno, e il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità
di 3 anni, ma sempre nei limiti di validità della patente italiana
posseduta. Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo
uno dei due. In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro
modello di permesso internazionale di guida. Per conoscere con
esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre
consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio
all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.
Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche
consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it.
• Procedura e Richiesta permesso
internazionale di guida/patente internazionale
documentazione da presentare in un
Ufficio motorizzazione civile
• domanda su modello TT 746
• attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 (bollettino
prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici
motorizzazione)
• attestazione del versamento di € 16 sul c/c 4028 (bollettino
prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici
motorizzazione)
• marca da bollo da € 16
• due foto recenti, di cui una autenticata
• fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità
Al momento della consegna del documento occorre presentare in
visione la patente di guida in corso di validità.
• 4. Cosa devo fare per circolare in
Italia se posseggo una patente
straniera?
• Se si possiede una patente rilasciata da uno
Stato estero non comunitario è necessario,
per circolare in Italia, un Permesso
internazionale di guida o una traduzione
giurata della patente. Si possono guidare in
Italia i veicoli per i quali è valida la patente
purché non si risieda in Italia da più di un
anno.
• Per i cittadini in possesso di patente rilasciata
da uno Stato dell’Unione europea non
sussistono limitazioni per la guida dei veicoli
cui la patente abilita.
• 5. Sono un cittadino
extracomunitario che vive in Italia,
cosa devo fare se voglio
immatricolare un veicolo ?
• Se un cittadino extracomunitario vuole
acquistare e immatricolare un veicolo deve
avere la residenza in Italia ed essere in
possesso il permesso di soggiorno in corso di
validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo
o di primo rilascio del documento.
• 6. Sono un cittadino comunitario
che vuole prendere la patente in
Italia, cosa devo fare ?
• Se si è cittadini della Comunità europea, per
prendere la patente in Italia e, più in generale,
usufruire dei servizi offerti dagli uffici della
motorizzazione è sufficiente essere iscritto
all'anagrafe del Comune di residenza.
• Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia, Valle
d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia • Si rinvia alle indicazioni riportate nei siti web di queste amministrazioni:
• regione Sicilia: http://www.regione.sicilia.it/
• regione Valle d'Aosta: http://www.regione.vda.it/ • provincia di Trento: http://www.provincia.tn.it/ • provincia di Bolzano: http://www.provincia.bz.it/
• provincia di Trieste: http://www.provincia.trieste.it
• provincia di Udine: http://www.provincia.udine.it
• provincia di Pordenone: http://www.provincia.pordenone.it/
• provincia di Gorizia: http://www.provincia.gorizia.it/
CITTADINI CINESI
• A seguito della crescente richiesta di poter condurre
autoveicoli in Italia da parte di turisti cinesi, agenzie di
viaggio e tour operator specializzati, questa Ambasciata
si è attivata, di concerto con il Servizio di Polizia stradale
del Ministero dell’Interno e la D.G. per la Motorizzazione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per
definire le modalità con cui sia possibile per un cittadino
cinese non residente in Italia di condurre e noleggiare
autoveicoli in Italia con la propria patente cinese.
• A tale riguardo, è stata confermata l’interpretazione
dell’art. 135 del nuovo Codice della Strada secondo il
quale i titolari di patenti di guida cinesi (ma anche i
cittadini italiani residenti in Cina) possono condurre
autoveicoli sul territorio italiano “a condizione che
non siano residenti in Italia da oltre un anno e che,
unitamente alla medesima patente, abbiano un
permesso internazionale ovvero una traduzione
ufficiale in lingua italiana della predetta patente.”
• Per traduzione ufficiale in lingua italiana, secondo l’interpretazione
indicata dal Ministero dell’Interno con Nota indirizzata al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti
Terrestri D.G. per la Motorizzazione (n. di protocollo
300/A/1938/13/111/84/1 del 07//03/2013), con le integrazioni da
questo ultimo segnalate con Nota indirizzata al Servizio di Polizia
stradale del Ministero dell’Interno (n. di protocollo
11076/23.18.02), si deve intendere anche la traduzione certificata
ad opera delle rappresentanze diplomatico consolari italiane
all’estero, senza bisogno di una legalizzazione notarile. Il fine della
certificazione della traduzione è, infatti, quello di rendere
comprensibile all’operatore addetto al controllo il contenuto del
documento, non di attestarne l’autenticità.
• Per poter procedere alla certificazione della
traduzione in italiano della propria patente
cinese, sarà sufficiente, dunque, recarsi presso
gli uffici consolari della Rete diplomatica
italiana in Cina (Pechino, Shanghai, Canton,
Chongqing) e richiederne la certificazione
rilasciata a vista ad un costo di Euro 9,00.
• L’impegno profuso da questa Ambasciata e
dalla Rete consolare ai fini di chiarire e
rendere nota ai cittadini cinesi questa
opportunità nasce dalla volontà di agevolare i
flussi turistici verso l’Italia, con particolare
attenzione rivolta alle mete turistiche (“l’Italia
dei mille campanili”), meno conosciute dai
turisti cinesi e non raggiungibili negli itinerari
dei viaggi di gruppo. • Allo stesso tempo, segnaliamo che i cittadini
italiani non residenti in Cina, muniti di visto
turistico o business possono ottenere un titolo
di guida provvisorio della validità di tre mesi.
• Tale permesso di guida, con cui è possibile
noleggiare e guidare autoveicoli in Cina, viene
rilasciato dagli uffici della Polizia Municipale
competenti. Presso gli aeroporti di Pechino e di
Shanghai sono stati attivati degli appositi desk
autorizzati a rilasciare tali permessi. Per ulteriori
dettagli si rinvia al sito della polizia della
municipalità di Pechino
(http://www.bjjtgl.gov.cn/publish/portal1/tab184/)
.
• Devo conseguire o confermare l'idoneità per
la patente di guida (o per la patente nautica),
a chi mi devo rivolgere?
• All' Ambulatorio Medico dell’Ufficio di Igiene
del Distretto della ASL di residenza. Le persone
che presentano deficit sensoriali, minorazioni
degli arti, disabilità, particolari patologie, come
cardiopatie, malattie neurologiche, epilessia o
altre condizioni morbose, che possono
compromettere la sicurezza nella guida dei
veicoli, devono rivolgersi alla competente
Commissione Medica Locale provinciale.
• Come si svolge l'iter di conferma della
validità della patente di guida?
• In prossimità della scadenza (è consigliabile almeno con
un mese d'anticipo) occorre mettersi in contatto con
l'ambulatorio medico o con la segreteria della
Commissione Medica Locale, per prenotare la visita.
Ottenuto il certificato medico di idoneità, la validità della
patente è da subito confermata. Entro 40 /60 giorni il
competente ufficio della Direzione generale del
Dipartimento dei Trasporti di Roma trasmette per posta al
titolare il tagliando di convalida, da porre sul documento
di guida. Nel caso di ritardo nell'inoltro del tagliando si
può contattare il numero verde: 800232323
• Devo effettuare la revisione della patente
per guida in stato d'ebbrezza, dove mi
rivolgo?
• La visita medica di revisione può essere
prenotata tramite fax, e-mail o di persona
presso la segreteria della
Commissione Medica Locale, inviando copia
di un documento d'identità valido e
dell'ordinanza del Prefetto che dispone la
visita di revisione.
• Con quali modalità si può prenotare la visita
presso la Commissione Medica Locale
Patenti?
• La visita medica può essere prenotata via fax o
via e-mail o di persona.
• Che cos'è la patente speciale?
• E' definita "speciale" la patente di guida rilasciata a
soggetti affetti da minorazioni anatomiche o
funzionali degli arti o della colonna vertebrale, la
cui funzione può essere vicariata o assistita con
l'adozione di mezzi protesici o ortesici o mediante
adattamenti particolari dei veicoli. Sono "speciali"
anche le patenti rilasciate a soggetti affetti da
deficit uditivi o visivi (ad es. monocoli), anche se per
le menomazioni visive non sono previsti particolari
adattamenti del veicolo.
• Ogni quanti anni scade la validità della
patente di guida categoria A,B,CIG?
•
La scadenza è riportata nel documento di guida secondo le
previsioni del Codice della Strada e precisamente: la patente di
categoria A, B, CIG (Certificato Idoneità per la Guida di ciclomotori)
vale 10 anni fino al compimento dei 50 anni di età, 5 anni fino al
compimento dei 70 anni d'età, 3 anni oltre il compimento dei 70
anni d'età, 2 anni oltre il compimento degli 80 anni. Le patenti
"speciali" di categoria A, B, CIG sono valide per 5 anni fino al
compimento dei 70 anni, poi vengono rinnovate con la cadenza
temporale delle patenti “normali”. Nel caso di patologie invalidanti,
menomazioni o deficit, la Commissione Medica Locale può indicare
periodi più brevi di validità, in relazione alle gravità delle condizioni
morbose da cui è affetto il candidato o conducente e alla loro
evoluzione nel tempo.
• Ogni quanti anni scade la validità della
patente di guida categoria C,D?
• La patente di categoria C viene rinnovata ogni
5 anni fino al compimento dei 65 anni. Questo
limite d'età può essere elevato, a seguito di
visita medica presso la
Commissione Medica Locale. La patente di
categoria D viene rinnovata ogni 5 anni fino al
compimento del 60 anno d'età, poi questo
limite può essere elevato di anno in anno, fino
ai 65 anni, dalla Commissione Medica Locale
Patenti.
• Fino a che età si può essere considerati
idonei per la patente categorie A,B, CIG ?
• Il Codice della Strada non indica limiti massimi
d' età per le patenti di categoria A, B, CIG.
• Ho perso (mi hanno sottratto, ho distrutto) la
patente di guida, cosa devo fare per
duplicarla?
• In via preliminare è necessario sporgere denuncia presso gli
uffici di Polizia, entro 48 ore. In tal modo gli organi di polizia
possono verificare presso il Centro Elaborazione Dati del
Dipartimento dei Trasporti se presenti in archivio tutti i dati
della patente smarrita, sottratta o distrutta (intestatario,
numero di patente, data di rilascio, data di scadenza etc.); in
tal caso l'U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo) invia
direttamente, a casa dell'interessato, la nuova patente
duplicata. In caso contrario è necessario effettuare la visita
medica e presentarsi al Dipartimento dei Trasporti di
Milano, per duplicare il documento di guida.
• La patente di guida può essere considerata
un documento di identità?
• Il comma 2, art. 35, del DPR del 2000, n. 445,
stabilisce che la patente di guida, anche nel
nuovo formato card, è documento
equipollente alla carta d'identità.
• Che cos'è il CAP?
• Il CAP, Certificato di Abilitazione
Professionale, è un'estensione della patente
rilasciato dal competente Dipartimento dei
trasporti terrestri per guidare veicoli in
servizio pubblico, quali ad esempio taxi,
autobus, scuolabus o particolari mezzi. Per
ottenerlo è necessario sottoporsi a visita
medica, di solito contestualmente a quella per
il conseguimento o la conferma della patente
di guida della categoria cui il CAP si
accompagna.
• Se trasferisco il domicilio o la residenza,
come aggiorno il documento di guida?
• All'atto della presentazione della domanda di iscrizione
anagrafica nel comune di immigrazione, ovvero del
cambio di abitazione nel comune di residenza, i titolari
di patente di guida devono compilare anche un
apposito modello in distribuzione presso gli uffici
comunali. Il comune ricevente la dichiarazione
provvede ad effettuare la comunicazione della
variazione della residenza all'Ufficio Centrale Operativo
(U.C.O.) del Ministero dei Trasporti.
• A seguito di tale comunicazione l'U.C.O.
provvede alla stampa e alla spedizione
all'interessato di un tagliando adesivo, con
indicata la nuova residenza, che il titolare
della patente di guida deve apporre sul
documento.
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