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La pensione e il fisco

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La pensione e il fisco
Per saperne di più
La pensione e il fisco
L
e pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L’INPS e gli altri Enti previdenziali si sostituiscono al fisco ed effettuano sulle pensioni una ritenuta alla
fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Sono escluse dal pagamento dell’IRPEF le prestazioni assistenziali erogate dall’INPS come:
• le pensioni soc iali
• gli assegni soc iali
• le prest az ioni agli invalidi c ivili, c iechi e sordomut i
La tassazione è effettuata sulla base di aliquote divise per fasce di reddito. Oltre alle imposte, sull’importo della pensione vengono applicate, se richieste, le detrazioni di imposta previste per i redditi da lavoro
dipendente e quelle esplicitamente previste per i pensionati. In caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano. A questa trattenuta fiscale si aggiungono le addizionali regionale e comunale se dovute.
Le aliquot e IRP EF
Anche quest’anno le aliquote IRPEF rimangono
invariate e sono sempre 5 come gli anni passati.
2 3 % da 0 a € 15 .0 0 0
2 7 % da € 15 .0 01 a € 2 8 .0 0 0 ,
3 8 % da € 2 8 .0 01 a € 5 5 .0 0 0 ,
4 1 % da € 5 5 .0 01 a € 7 5 .0 0 0 ,
4 3 % olt re € 7 5 .0 0 0
ognuno riferite. Il pensionato che non riceve il modello CUD al proprio domicilio può rivolgersi direttamente all’INPS per ottenerne il duplicato.
Ricordiamo che non devono l’IRPEF
Il modello CUD
per la dichiarazione dei redditi
Il modello CUD è il documento necessario per la
presentazione della denuncia dei redditi, che l’INPS spedisce ogni anno ai pensionati entro il 28 febbraio. Questo documento contiene i dati relativi alle pensioni pagate dall’INPS nell’anno precedente.
Nel modello non sono segnalate le trattenute effettuate ai pensionati che lavorano. In caso di pensione di reversibilità pagata a più titolari, il modello è
spedito a ciascuno di loro, con le sole quote ad
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verdetà
1) contribuenti con redditi di pensione fino ad €
7.500;
2) redditi di terreni per un importo non superiore
ad € 185,92;
3) rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze.
4) lavoratori dipendenti con un reddito non superiore ad €8.000 (con periodo di lavoro di 12 mesi);
5) Pensionati con pensione non superiore ad €
7.500 al di sotto dei 75 anni (se la pensione è riscossa per l’intero anno);
6) Pensionati con pensione pari ad € 7.750 con età
pari o superiore a 75 anni (con periodo di pensione coincidente con l’intero anno);
7) € 4.800, indipendentemente dal numero dei
giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti con
altri tipi di reddito.
Sono previste detrazioni di imposta per fasce di
reddito in relazione al numero dei familiari a carico
e alla natura del reddito.
Due o piu’ pensioni
A partire dal 1999, il titolare di due o più pensioni,
anche se corrisposte da enti previdenziali diversi,
non deve più fare la dichiarazione annuale al fisco
se oltre alle pensioni non possiede altri redditi.
La legge ha infatti previsto che gli enti che pagano
le pensioni debbano applicare le ritenute fiscali in
maniera “globale”. Per i titolari di più pensioni, pagate da uno o più enti e assoggettabili all’Irpef risultanti nel casellario centrale dei pensionati, la
trattenuta fiscale è calcolata in base all’imponibile
costituito dall’ammontare complessivo delle pensioni (tassazione congiunta). L’INPS determina per
ogni pensionato l’imposta dovuta e le detrazioni
spettanti, in base all’imponibile complessivo, e le
comunica agli altri enti previdenziali. Ogni ente applica la trattenuta indicata dall’INPS; la somma delle trattenute applicate da ciascun ente equivale all’IRPEF dovuta sull’ammontare complessivo delle
pensioni.
Chi possiede altri redditi deve effettuare la dichiarazione annuale versando l’eventuale differenza
che, ovviamente, è calcolata solo sugli altri redditi.
Ogni anno il Casellario, nel caso in cui una persona
percepisca più di una pensione, calcola le trattenute IRPEF.
L’intervento dell’INPS riguarda sia i casi in cui una
delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i ca-
si in cui i trattamenti pensionistici siano erogati da
altri enti, come l’INPDAP, l’ENPALS, Casse professionali, ecc.
Ogni ente previdenziale entro il 28 febbraio di ogni
anno, comunica all’INPS i dati di tutte le pensioni in
pagamento, fornendo l’importo e le complete generalità del titolare.
La comunicazione degli enti riguarda:
• l’ammontare della pensione pagata nell’anno
precedente a titolo definitivo;
• l’ammontare del trattamento della pensione nell’anno in corso, a titolo provvisorio e quindi con
possibilità di variazione.
Sulla base dei dati ricevuti
dagli enti, l’INPS:
• calcola le ritenute fiscali considerando tutti i trattamenti di cui la singola persona, individuata attraverso il codice fiscale, risulta titolare;
• calcola le detrazioni cui ha diritto il pensionato;
• comunica ad ogni ente, entro il mese di giugno,
l’importo della ritenuta da operare, di modo che
l’ente possa applicare la ritenuta nella giusta misura, cioè nella misura che tiene conto di tutti i
redditi pensionistici del soggetto.
Può accadere che l’ammontare della pensione, comunicata dagli enti al Casellario entro il 28 febbraio
subisca una modifica nel corso dell’anno. In questo caso il pensionato non deve preoccuparsi perché la modifica della trattenuta Irpef, sulla base del
nuovo ammontare complessivo, viene effettuata
direttamente dagli enti interessati attraverso il conguaglio di fine anno.
verdetà 15
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