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Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione

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Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione
IL RETTORE
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
Vista la Legge istitutiva dell’Università degli Studi della Calabria;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Calabria;
Viste le Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, come modificate dalla Legge 16
giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, l'art. 51, comma 6;
Visto il Decreto Ministeriale del 11 febbraio 1998 recante “Determinazione dell'importo e dei
criteri per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”,
successivamente modificato con D.M. n.45 del 26 febbraio 2004 recante “Rivalutazione
importi Assegni di ricerca”;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 12 novembre 1998, del 9
settembre 1999, del 10 febbraio 2000 e dell’8 giugno 2000 di approvazione e
successivamente di modifica ed integrazione del Regolamento per il conferimento dei
suindicati Assegni;
Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca emanato, in prima stesura, a
seguito di deliberazione del Senato Accademico del 9 settembre 1999, con D.R. n. 1216
del 17 settembre 1999 e successivamente modificato, a seguito di deliberazione del Senato
Accademico del 10 febbraio 2000, con D.R. n. 571 del 16 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del Senato Accademico del 8 giugno 2000, con la quale è stato modificato
ed integrato il testo del comma 1 dell'art.11 del già citato Regolamento;
Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca emanato, nella sua ultima
stesura, con D.R. n° 1324 del 28 giugno 2000;
Viste le proposte di modifica al citato Regolamento avanzate dal CO.CO.P., nell’adunanza del 5
maggio 2006;
Vista la deliberazione del Senato Accademico che, nell’adunanza del 8 giugno 2006, ha
approvato le proposte di variazioni al testo;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato, nell’adunanza del 10
novembre 2006, approvato il Regolamento che trattasi;
Ritenuto necessario provvedere;
DECRETA
Art. 1. È emanato il seguente nuovo testo del REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 51,
COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449:
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1
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD
ATTIVITÀ DI RICERCA
CAPO 1 - NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO, REQUISITI E FINALITÀ
1)
Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca attribuiti dall'Università degli studi della Calabria, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della
Legge 27 dicembre 1997, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2)
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'E.N.E.A. e l'A.S.I.
3)
I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni
saranno indicati specificatamente nel relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel
Capo II del presente regolamento.
4)
L'Università istituisce gli assegni per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte
nei Dipartimenti, su fondi assegnati allo scopo e ripartiti dal S.A. tra i Dipartimenti, o comunque
stanziati dai Dipartimenti, o dai Centri di Eccellenza sui fondi di propria competenza o acquisiti
tramite Convenzioni stipulate dall’Unical con Enti, Istituti o Imprese private. I Dipartimenti
dispongono la ripartizione degli assegni fra i settori scientifico-disciplinari in coerenza con le
prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.
5)
Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato che ne regola la
collaborazione. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non
danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
ART. 2
DURATA, RINNOVO E PROROGA
1)
Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite
massimo di otto anni con lo stesso soggetto; la durata massima è comunque di soli quattro anni se
il titolare dell'assegno ha usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca.
2)
Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando dì selezione indica la
durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale
rinnovo.
3)
Il rinnovo dell'assegno o la sua proroga nei limiti di cui al precedente comma 1, previa
valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare dell'assegno ai sensi del successivo art.7, è
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2
approvato con Decreto Rettorale su proposta e indicazione del Consiglio di Dipartimento o di
Struttura di afferenza, che ne assicuri contestualmente la copertura finanziaria.
Tale copertura dovrà essere, comunque, certificata dall’ufficio competente dell’Area
Finanziaria di Ateneo. Nell’espletamento di tale compito il Consiglio di Dipartimento assume le
funzioni della Commissione di cui all’Art.5, Comma 1, della Legge 19.10.99 n.370.
4)
L’istituto della Proroga dell'assegno di ricerca, nei limiti di cui al precedente comma 1,
previa valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare dell'assegno da parte del docente
responsabile dell’attività scientifica, ai sensi del successivo art.7., è approvato con Decreto
Rettorale su proposta e indicazione del Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza, che
ne ravvisi condizioni di necessità e di urgenza per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e ne
assicuri la copertura finanziaria. Il Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza specificherà
la durata del periodo di proroga, che non potrà essere, comunque, superiore a 6 mesi e la
copertura finanziaria dovrà essere certificata dall’Ufficio competente dell’Area Finanziaria di
Ateneo.
ART. 3
IMPORTO DELL'ASSEGNO
1)
L'importo lordo di ciascun assegno di ricerca, determinato all'atto dell'istituzione o del
rinnovo dell'assegno, su proposta del Dipartimento o di Struttura di afferenza dell'Assegno, non
può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. L'importo dell'assegno è erogato al
beneficiario in rate mensili posticipate.
2)
Nel bando saranno indicate: la durata dell'assegno ed il suo importo annuo lordo.
ART. 4
DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI
1)
I titolari degli assegni sono inseriti in quelle attività di ricerca, previste dai programma di
ricerca del Dipartimento, che siano coerenti o affini con le materie dell'area scientifico-disciplinare
cui afferisce l'assegno messo a concorso.
2)
I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di
ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono la loro attività
e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti presso le
strutture Dipartimentali.
L'attività di ricerca viene svolta, di norma, all'interno del Dipartimento o della Struttura di
afferenza. Può essere svolta all'esterno di esso, ove espressamente autorizzata dal responsabile
dell'attività scientifica del titolare dell'assegno.
I titolari degli assegni sono tenuti a presentare ogni anno, almeno un mese prima della
scadenza annuale, al Dipartimento o alla Struttura presso il quale svolgono l’attività scientifica, una
particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca, munita del parere del responsabile
dell'attività scientifica. Entro la scadenza annuale il Dipartimento o la Struttura di afferenza,
propone al Rettore la conferma o il rinnovo dell'assegno, corredando detta richiesta con il parere
scientifico espresso dal Consiglio.
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3)
Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per
un periodo non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una Università o Ente di
ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli
obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti
sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
Nel caso di permanenza all’estero, si prevede la copertura finanziaria per un incremento
dell’assegno pari almeno al 25% dell’importo minimo di legge, rapportato ai mesi di permanenza.
Non è ammesso il cumulo con borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari degli assegni da svolgersi
presso Università o Enti di ricerca all'estero: in tali casi non è dovuta l’integrazione di cui al
comma precedente.
4)
Il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico, su motivata proposta
del Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza.
Il contratto può essere risolto, sentito l’interessato, in caso di:
a) giudizio negativo promosso dal Responsabile dell'attività di ricerca ed espresso dal
Dipartimento o Struttura di afferenza presso cui viene svolta l'attività di ricerca, ai sensi del
successivo art. 7;
b) inadempienze certificate dal Direttore del Dipartimento o Struttura di afferenza;
c) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
d) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni;
e) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art. 6.
ART. 5
RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI
Il Dipartimento di afferenza dell'Assegno individua, per ogni titolare di assegno, un
professore di ruolo responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono
essere svolte le attività di ricerca affidate.
ART. 6
DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ E INTERRUZIONI
1)
Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegno possono
svolgere incarichi esterni, a condizione che l'attività:
a) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare
di assegno;
b) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
2)
I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività
lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o
cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività
senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento
dei propri compiti di ricerca .
3)
Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione scritta del
responsabile dell'attività, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e
consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e
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alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme
regolamentari.
4)
Il titolare di assegno in servizio presso pubbliche amministrazioni deve essere collocato in
aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza
5)
L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare di leva,
gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a
causa delle suddette sospensioni.
Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
6)
Il godimento dell’assegno può essere altresì sospeso e differito, previa autorizzazione
scritta del responsabile scientifico, nel caso l’assegnista abbia la possibilità di trascorrere periodi di
ricerca retribuiti, sulle tematiche proprie dell’assegno presso altre istituzioni di ricerca italiane o
estere.
ART. 7
CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA
1)
Il controllo e la valutazione dell'attività di ricerca svolta dal titolare di assegno spetta al
Dipartimento presso cui viene svolta l'attività di ricerca che, con propria delibera, definisce le
modalità dell'accertamento.
2)
Alla fine di ogni anno dall’inizio dell’attività, il Consiglio del Dipartimento presso cui viene
svolta l'attività di ricerca, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art.
4, comma 3, del presente regolamento, sentito il docente responsabile, esprime un giudizio
sull'attività svolta dal titolare di assegno esplicitando i parametri di giudizio e garantendo una
adeguata pubblicizzazione.
Nell’espletamento di tale compito il Consiglio di Dipartimento assume le funzioni della
Commissione di cui all’Art. 5, Comma 1, della Legge 19.10.99 n. 370.
3)
In caso di giudizio negativo il Dipartimento o la Struttura di afferenza assegnataria dei
relativi fondi, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento, chiede al Senato
Accademico la risoluzione del contratto.
ART. 8
TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
1)
Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art.4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni.
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2)
L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni, e per responsabilità civile
verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di
ricerca. L’importo dei relativi premi è a carico dell’Università.
ART. 9
FREQUENZA DEI TITOLARI DI ASSEGNI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini
all’ attività di ricerca connessa all'assegno, anche in soprannumero rispetto ai posti banditi dall’
Università, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
CAPO II - SELEZIONI PUBBLICHE
ART. 10
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI
1)
I fondi destinati agli Assegni di Ricerca sono annualmente ripartiti dal Senato Accademico,
su proposta del Co.Co.P., tra i Dipartimenti, che con propria deliberazione dovranno stabilire in
quali settori scientifico-disciplinari bandire gli assegni, fissando, altresì, la durata degli assegni da
bandire.
2)
Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, il
Dipartimento, nel quale il titolare di assegno deve svolgere l'attività di ricerca, deve indicare:
a) il titolo della ricerca;
b) gli obiettivi della ricerca;
c) il programma d'esame
d) le aree disciplinari all’interno delle quali verranno valutati i titoli dei candidati.
3)
Il Dipartimento di afferenza dell'Assegno propone al Rettore i nominativi dei membri della
Commissione esaminatrice, che sarà costituita ai sensi del successivo art.13.
4)
La procedura concorsuale dovrà concludersi obbligatoriamente entro 3 mesi dalla data di
scadenza del Bando all’Albo Ufficiale di Ateneo
ART. 11
REQUISITI
1)
Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni
coloro i quali abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in settori attinenti a quello per il quale
è bandito l'assegno, nonché coloro i quali siano in possesso di Lauree Vecchio Ordinamento o
Magistrale e di curriculum scientifico-professionale, comprovato da idonea documentazione e/o
titoli accademici post-laurea, utili per lo svolgimento
di attività scientifica nel settore per il
quale viene conferito l'assegno. Possono presentare domanda i candidati in possesso dei predetti
titoli di studio conseguiti anche all’estero, e riconosciuti equipollenti ai titoli italiani. I cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea potranno partecipare alla selezione se in possesso di un
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titolo di studio (Laurea o Dottorato di Ricerca), o riconosciuto equipollente a quello italiano in base
ad accordi internazionali, ovvero con motivata decisione della commissione giudicatrice.
2)
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 12
SELEZIONE
1)
La selezione è per titoli e colloquio.
2)
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del
colloquio. Ai titoli sono riservati il 70% dei punti, mentre al colloquio sono riservati il 30% dei punti.
Sono obbligatoriamente valutati come titoli, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, lo
svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati.
3)
Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza di almeno una
lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del settore.
4)
Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che
abbiano conseguito almeno 7/10 dei punti a disposizione compresi nella graduatoria, secondo
l'ordine della graduatoria stessa.
5)
La graduatoria è approvata con decreto del Rettore
6)
Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il
termine di cui al successivo art. 18, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano
risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
7)
Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato.
8)
Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui è stipulato il contratto e la presa di servizio dovrà essere effettuata non oltre il quindicesimo
giorno da tale data.
L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore, di una
dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la
propria attività.
Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in rate mensili posticipate di uguale
importo.
ART. 13
COMMISSIONE ESAMINATRICE
1)
La Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del
Dipartimento presso cui viene svolta l'attività di ricerca. Tale proposta dovrà essere formulata entro
30 giorni dalla data di scadenza del bando.
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2)
La Commissione Esaminatrice dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni, naturali e
consecutivi, dalla data del decreto di nomina.
3)
Detta Commissione dovrà essere composta da tre componenti (professori di ruolo o
ricercatori) dell'area scientifico disciplinare attinente o affine all'assegno messo a concorso, dei
quali almeno due professori di ruolo.
4)
Al termine di ogni riunione, la Commissione redigerà apposito verbale da trasmettere al
competente ufficio della Amministrazione centrale per i necessari adempimenti.
5)
Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposita Relazione Finale contenente
i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la
graduatoria di merito.
ART. 14
PUBBLICITA'
Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale
dell'Università e all'Albo della Struttura scientifica interessata, nonché mediante invio dello stesso
alle Università italiane e alle Istituzioni Scientifiche nazionali. Il bando rimarrà affisso presso l’Albo
ufficiale di Ateneo per un periodo di 20 (venti) giorni. Nello stesso periodo il bando sarà
liberamente accessibile via INTERNET presso il WEB Server dell'Università della Calabria.
ART. 15
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere
indirizzate al Rettore dell'Università della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione,
Arcavacata di Rende (CS) e dovranno essere presentate, con qualunque mezzo consentito dalla
normativa vigente.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni che decorre dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del Bando all’Albo Ufficiale di Ateneo. La data di
ricezione delle domande di partecipazione al concorso è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Protocollo accettante dell’Università della Calabria.
2)
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e
nell'esame di laurea;
b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto
superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso
d) curriculum della propria attività scientifica e professionale.
I titoli di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere sostituiti da apposita
autocertificazione resa a norma di Legge.
ART. 16
VALUTAZIONE
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1)
I criteri, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, sono determinati dalle
singole commissioni, nella prima seduta, preliminarmente all'esame delle domande, nelle misure
appresso indicate:
a) fino ad un massimo di 70 punti per i titoli, così ripartiti
• 20 punti per il dottorato di ricerca
• fino a 40 punti per titoli scientifici, comprese tesi e dissertazioni per conseguire un titolo di
studio (dottorato, perfezionamento, ecc.)
• fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti,
borse di studio e incarichi di enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati,
ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta.
b) fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio.
2)
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio.
3)
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno conseguito,
relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70
disponibili.
4)
I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima
dell'effettuazione del colloquio.
5)
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
ART. 17
COLLOQUIO E GRADUATORIA DI MERITO
1)
L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere comunicato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima della data del colloquio.
2)
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco
dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella
sede degli esami.
3)
La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il
punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di punteggio è preferito il candidato di età
anagrafica più giovane.
ART. 18
DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro
15 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, non dichiarino di
accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i
ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente
comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento
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dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di
trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (L. 30.12.1971, n.1204).
ART. 19
STIPULA DEL CONTRATTO
Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale
rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza Universitaria e del ruolo dei
ricercatori universitari e, quindi, non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del
personale delle università e istituti universitari italiani.
Al termine del contratto, il titolare di assegno dovrà presentare una relazione sull'attività
svolta, la quale, debitamente vidimata dal Responsabile dell'attività di Ricerca dell'Assegnista,
sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento presso il quale viene svolta la ricerca, ai sensi
dell’art.2 comma 3 del presente Regolamento.
ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi DLgs. 196/2003 e sue modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Calabria, per le finalità di gestione
della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 21
FINANZIAMENTO DA CONVENZIONI
Qualora l’assegno di ricerca sia finanziato con fondi provenienti da convenzioni di ricerca,
l’importo dell’assegno può essere portato in detrazione della quota dovuta all’Ateneo prevista dal
Regolamento in materia di conto terzi e convenzioni di ricerca.
ART. 21
NORMA FINALE
Il Senato Accademico dirimerà eventuali controversie che, nelle strutture di riferimento,
dovessero insorgere nella materia oggetto del presente Regolamento.
Rende, ____________________
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10
IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)
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