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No ai tornei di poker texas hold`em "dal vivo" TAR

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No ai tornei di poker texas hold`em "dal vivo" TAR
No ai tornei di poker texas hold'em "dal vivo"
TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 08.07.2014 n. 1766
È legittimo il diniego di nulla osta all'organizzazione di tornei dal vivo di
poker texas hold'em sportivo motivato con riferimento alla mancata emanazione del regolamento
previsto dall'art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 volto a disciplinare le modalità di svolgimento del
predetto gioco.
Con la sentenza 8 luglio 2014, n. 1766, la Sez. IV del G.A. di Milano ha chiarito che, in base al dato
normativo vigente e a un consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono essere rilasciati nulla
osta per l’organizzazione di tornei “dal vivo” di poker texas hold’em sportivo, atteso che, prima
dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 - volto punto a
disciplinare le modalità di svolgimento di siffatto tipo di gioco - possono essere intrapresi solo giochi di
carte “a distanza”, ossia quelli gestiti per via telematica, con esclusione, dunque, di quelli svolti tra
persone fisiche presenti.
Analisi del caso
Una sala giochi assegnava a un’associazione sportiva dilettantistica l’incarico di organizzare eventi
ludici a scopo benefico, compresi tornei di poker texas hold’em sportivo non a distanza. Sicché, per lo
svolgimento di questi ultimi, i ricorrenti presentavano alla competente Questurarichiesta di nulla osta.
La P.A. respingeva siffatta domanda, evidenziando come la mancata adozione del regolamento previsto
dall’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 - teso a disciplinare le modalità di svolgimento dei tornei di poker
texas hold’em sportivo tra persone fisiche presenti - ostasse al rilascio del richiesto nulla osta,
potendosi i giochi di carte svolgere – alla luce del quadro normativo vigente - unicamente “a distanza”,
ossia per via telematica.
Le ricorrenti sono così insorte dinanzi al competente T.A.R., deducendo l’illegittimità per violazione di
legge ed eccesso di potere dell’impugnato diniego. A loro avviso, invero, il poker sportivo “dal vivo”, se
realizzato con le modalità indicate dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. n. 223/2006, da intendere
come riferibile non solo ai giochi a distanza ma anche a quelli svolti inter praesentes, perderebbe la
connotazione illecita divenendo un gioco di abilità il cui svolgimento ben sarebbe assentibile.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La soluzione
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito come l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità, tra cui
rientra il poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, sono riservati allo Stato, ferma restando la
possibilità per quest’ultimo di esercitarli direttamente oppure tramite concessionari, ossia attraverso
soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa Aams in esito a gare pubbliche.
Fatta questa premessa, il G.A. si è soffermato sulla pretesa riferibilità, allegata dalle ricorrenti,
dell’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. n. 223/2006, ai giochi di carte svolti “dal vivo” tra persone fisiche
oltreché a quelli svolti a distanza, segnatamente evidenziando l’infondatezza di tale prospettazione.
Difatti, ha osservato il T.A.R., la suindicata disposizione, peraltro di natura prettamente finanziaria, si
riferisce espressamente ai “…giochi di abilità a distanza con vincita in denaro…”, non potendosi
pertanto ritenere legittima un’interpretazione estensiva della stessa che giunga a ricomprendere nella
propria sfera di applicazione anche i giochi di carte svolti tra persone fisiche presenti in uno stesso
luogo.
Il Collegio ha inoltre ricordato come il Legislatore abbia espressamente previsto, con una norma ad hoc
- ossia con l’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 - l’adozione di un regolamento volto a disciplinare i
tornei non a distanza di poker sportivo. Purtuttavia, detto regolamento - che dovrebbe punto indicare
le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo,
potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” - non risulta ancora adottato. Eppertanto, la
circostanza che il gioco in questione sia organizzato con le modalità indicate nel succitato art. 38 non
vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, vista la mancanza della cornice
regolamentare che il Legislatore ha previsto ai fini del legittimo svolgimento di siffatto gioco.
I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi
Al fine di comprendere i termini della questione pare opportuno soffermarsi, in via preliminare, sulla
distinzione fra giochi di azzardo e giochi di abilità.
Orbene, perché un gioco possa definirsi d’azzardo, è necessario, come previsto dall’art. 721 c.p., il
concorso di due elementi: l’uno di carattere oggettivo, l’aleatorietà della vincita o della perdita,
inerente al gioco stesso; l’altro di carattere soggettivo, il fine di lucro delle persone partecipanti e
interessate. Per contro, in mancanza di uno di tali elementi, ad esempio quando l’esito del gioco non è
interamente, o quasi interamente, affidato al caso, e quindi quando manca il requisito dell’aleatorietà,
esso non può qualificarsi come “d’azzardo”, bensì come gioco “di abilità”.
Siffatta distinzione risulta di fondamentale importanza in considerazione del diverso regime che
l’ordinamento prevede in relazione all’una o all’altra tipologia di gioco. Invero, mentre la prima è vietata
e penalmente sanzionata (artt. 718 e ss. c.p.), la seconda è lecita e generalmente consentita.
Purtuttavia, nel caso in cui per la partecipazione ai giochi di abilità sia richiesto il pagamento “di una
posta in denaro” e sia prevista la corresponsione ai vincitori di “una ricompensa di qualsiasi natura”,
l’organizzazione e l’esercizio dei giochi medesimi “sono riservati allo Stato” (art. 1, D.Lgs. 14 aprile
1948, n. 496), e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato (cfr. art. 1, D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 e art. 4, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 conv.
in L. 8 agosto 2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari,
ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa Aams in esito a
pubbliche gare.
I concessionari, poi, una volta ottenuta la concessione statale e prima di avviare l’attività, devono
munirsi della speciale autorizzazione prescritta dall’art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza - per l’esercizio di “giochi leciti”. È evidente come concessione e
licenza di pubblica sicurezza perseguano entrambe, in modi diversi ma complementari, la medesima
finalità di prevenire abusi e possibili infiltrazioni criminaliin questo tipo di attività.
In particolare, l’autorizzazione di polizia, presupponendo il possesso, da parte del richiedente, dei
requisiti di incensuratezza previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., mira a estromettere dalla gestione dei
giochi di abilità soggetti che non offrano adeguate garanzie di moralità e professionalità. La
concessione, a sua volta, restringendo il numero degli operatori, è diretta a canalizzare l’esercizio dei
giochi su circuiti più facilmente controllabili e, nel contempo, proprio per questo, più adatti ad
attrarre giocatori, rispetto ai circuiti clandestini, per la maggiore fiducia che gli utenti del servizio
possono ragionevolmente riporre nella correttezza dei concessionari (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12
giugno 2009, n. 1693).
Delineata siffatta distinzione è ora possibile soffermarsi sulla collocazione nell’una o nell’altra
categoria del “poker”. A tal riguardo, si rileva come siffatto gioco di carte sia considerato
tradizionalmente un gioco d’azzardo sulla base della considerazione che, anche se la scelta di entrare o
meno nel gioco, dopo la distribuzione delle carte, dipende dalla decisione del giocatore, l’ulteriore
sviluppo della partita è determinato, in prevalenza, dal caso.
Orbene, il “poker texas hold’em” (detto anche “poker texano” o “poker sportivo”) – fattispecie che
viene in rilievo nella pronuncia in commento - non è che una variante del poker tradizionale, del quale,
pertanto, condivide, in astratto, la connotazione di gioco d’azzardo.
Purtuttavia, è stato autorevolmente affermato in termini generali, che il semplice riferimento al nomen
di un gioco potrebbe portare a un’erronea ricostruzione, potendo invero lo stesso subire delle
modifiche in relazione alle concrete modalità di svolgimento. Sicché, si è detto, la valutazione del
carattere aleatorio deve effettuarsi con riguardo alla natura del gioco stesso e alle regole che lo
governano, onde accertare quanta parte dell’esito, positivo o negativo, è rimessa al caso e quanta,
invece, dipende dall’abilità e dalla perizia del giocatore.
Donde, è ben possibile che il gioco del poker, in via astratta qualificabile come gioco d’azzardo, possa
divenire lecito in relazione alle specifiche modalità di svolgimento(Cons. Stato, Sez. I, parere 22
ottobre 2008, n. 3237). Corollario di tale assunto è che anche il poker texas hold’em, o texano o
sportivo che dir si voglia, possa - in relazione alle concrete modalità di svolgimento - perdere la sua
connotazione d’azzardo e divenire lecito.
Pienamente aderente a tale assunto risulta l’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 223/2006, che ha
invero equiparato i giochi di carte di qualsiasi tipo ai giochi di abilità, qualora essi siano organizzati
sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di
iscrizione.
Ciononostante, giurisprudenza unanime ritiene che siffatta disposizione si applichi esclusivamente ai
giochi di carte “a distanza”, ossia a quelli che si svolgono per via telematica (“on-line”), e non invece a
quelli che hanno luogo tra persone fisiche “dal vivo” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 novembre 2010, n.
6051).
L'impossibilità di applicare la richiamata normativa ai tornei di poker sportivo non a distanza non implica
però necessariamente che l'esercizio di tale gioco, in considerazione delle concrete modalità di
svolgimento, debba sempre ritenersi illecito. Di ciò si è mostrato consapevole anche il Ministero
dell’Interno che, nella prospettiva di definire una regolamentazione normativa del gioco in questione, ha
individuato una serie di condizioni in presenza delle quali il poker sportivo “dal vivo”, perdendo i suoi
connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità”, e precisamente:
che la quota di iscrizione sia interamente destinata all’acquisizione dei premi; che l’importo di tale
quota non sia superiore a € 30,00, quanto meno negli stadi preliminari o intermedi dei tornei di carte
dal vivo, importi superiori potendo trovare giustificazione soltanto in relazione delle fasi finali dei
tornei a carattere nazionale; che, nel caso in cui le partite si svolgano contemporaneamente su più
tavoli, il giocatore che abbia esaurito la dotazione iniziale di fiches sia escluso dalla competizione; che
la persona fisica o giuridica organizzatrice della manifestazione non possa essere autorizzata a
svolgere, nella medesima serata e nella stessa località, più di un torneo.
Tali condizioni sono state sottoposte alla valutazione del Consiglio di Stato il quale, con il parere n.
3237 reso dall’Adunanza della I Sezione in data 22 ottobre 2008, le ha ritenute condivisibili.
Purtuttavia, allo stato, le stesse non risultano trasfuse in un testo normativo, la cui adozione risulta
peraltro prevista dall'art. 24, comma 27, L. 7 luglio 2009, n. 88 il quale punto fa riferimento
all’adozione di un regolamento volto a disciplinare i tornei non a distanza di poker sportivo.
Le ragioni della mancata emanazione, secondo un comunicato stampa diffuso il 19 dicembre 2012
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono da individuare nella necessità di valutare l'opportunità
di introdurre una tipologia di gioco che vedrebbe, per la prima volta, l'interazione fisica tra i
giocatori, con conseguenti difficoltà nei controlli sulla regolarità del gioco e nella prevenzione di
eventuali fenomeni di riciclaggio.
Ciò che preme in questa sede rilevare è che diverse sono le conclusioni attinte dai Giudici
costantemente chiamati a valutare la legittimità, o meno, dei dinieghi opposti a richieste di rilascio di
nulla osta per l’esercizio di tornei di poker texas hold’em sportivo non a distanza, motivati proprio con
riferimento alla mancata emanazione del predetto regolamento.
Invero, parte della giurisprudenza, cui la pronuncia in rassegna peraltro si uniforma, ritienelegittimi i
dinieghi corredati da siffatta motivazione, ritenendo infatti impossibile concedere il nulla osta in
mancanza della disciplina regolamentare prevista ma non ancora emanata dal Legislatore (T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; T.A.R. Veneto n. 6051/2010 cit.).
Di converso, altra parte della giurisprudenza, ritenendo la mancata emanazione della prevista
regolamentazione penalizzante per le aspettative delle imprese, dei cittadini e degli enti, considera
illegittimi i dinieghi motivati con riferimento a tale circostanza, sì giungendo a ritenere possibile
l'organizzazione di tornei di poker sportivo “dal vivo” a condizione che siano rispettate le modalità
individuate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3237/2008 succitato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25
maggio 2011 n. 968; Idem, 24 marzo 2011, n. 550).
Una conclusione in parte analoga è stata recentemente attinta anche dal Giudice penale che, invero, pur
in assenza del predetto regolamento, ha escluso che l’organizzazione di tornei di poker “dal vivo” nella
variante del «texas hold’em» con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione,
l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza
possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni con preventiva individuazione del premio finale
possa costituire esercizio di gioco d’azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento
del gioco, risulti preponderante l’abilità del giocatore sull’alea e irrilevante il fine di lucro rispetto a
quello prettamente ludico (Cass. Pen., Sez. III, sentenza 29 luglio 2013, n. 32835).
In un contesto sì tratteggiato è dunque evidente come la legittimità, o meno, del diniego al rilascio del
nulla osta motivato con riferimento alla mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 24,
comma 27, L. n. 88/2009 dipenda dal carattere imprescindibile allo stesso attribuito dal Giudice ai fini
dello svolgimento di tornei di poker texas hold’em “dal vivo”.
Eppertanto, è ovvio che l’emanazione del regolamento si ponga quale esito auspicabile di questa
intricata vicenda; lo stesso, invero, permetterebbe di evitare le disparità di trattamento che invece
oggi si riscontrano a seconda del Giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia.
Purtuttavia, in attesa che esso venga emanato non ci si può esimere dal valutare la ritenuta legittimità
dei dinieghi opposti dalle competenti P.A. alle richieste di rilascio di nulla osta, motivate proprio con
riferimento alla mancata emanazione del regolamento. A tal riguardo è utile rimarcare come il ritardo
del Legislatore nell’adozione dello steso risulti giustificato – come innanzi ricordato - unicamente dalle
preoccupazioni per le conseguenze derivanti dalla interazione fisica tra i giocatori, in termini di
controllo delle modalità di gioco e di contrasto al riciclaggio, e non dalla natura d'azzardo o meno del
gioco.
E allora viene spontaneo chiedersi se a fronte di una prospettazione del cittadino che richieda
un’autorizzazione per l’organizzazione di tornei di poker texas hold’em “dal vivo”, secondo lemodalità
indicate dallo stesso Ministero e fatte proprie dal Consiglio di Stato, la competente P.A. possa
ancora legittimamente trincerarsi dietro l’inerzia del Legislatore. Al quesito pare doversi dare risposta
negativa, non foss’altro perché all’interno dell’ordinamento l’unica preclusione che si riviene è quella
avverso i giochi d’azzardo, non potendosi dunque consentire che la sterile procrastinazione della
regolamentazione possa ostacolare, peraltro sine die, l’esercizio di un’attività che, se svolta secondo le
“linee guide” peraltro fornite dallo stesso Ministero che dovrebbe procedere, d’intesa con il Ministero
delle finanze, all’adozione del regolamento, risulta comunque espressione della libertà di iniziativa
economica costituzionalmente garantita.
Per approfondimenti:
•
Processo amministrativo, a cura di Police Aristide, Studio CLIFFORD CHANCE — IPSOA, 2013.
(Altalex, 25 agosto 2014. Nota di Michele Didonna tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)
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tutti gli approfondimenti e scaricare le sentenze di tuo interesse.
/ poker / texas hold'em / Michele Didonna /
T.A.R.
Lombardia - Milano
Sezione IV
Sentenza 12 giugno - 8 luglio 2014, n. 1766
N. 01766/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2013, proposto da:
Tiger Bingo Srl e Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland, ciascuna in persona del rispettivo
legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Silvia Terradura, con
domicilio eletto presso lo “Studio Legale e Tributario Constantia”, in Milano via Olona 25;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della nota Cat. 11E/p.A.5. resa il 15 marzo 2013 dalla Questura di Pavia Divisione Polizia
Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione Ufficio Polizia Amministrativa 2° Sez. Licenze -notificata il
27 marzo 2013, avente ad oggetto il diniego del nulla osta all'organizzazione di tornei di poker Texas
Hold'em sportivo non a distanza presso la struttura denominata "Millionaire";
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per
violazione di legge ed eccesso di potere e ne chiedono l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso proposto,
di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 07.06.2013, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta
nel ricorso e la decisione è stata confermata dal giudice di secondo grado, adito con l’appello cautelare,
mediante ordinanza depositata in data 30.08.2013.
All’udienza del 12.06.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Premesso che l’infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni
pregiudiziali di rito sollevate dall’amministrazione resistente, il Tribunale osserva che: a) con atto
negoziale del 15.12.2012, Tiger Bingo Srl ha assegnato all’Associazione Sportiva Dilettantistica
Pokerland l’incarico di organizzare eventi ludici a scopo benefico, compresi tornei di poker texas
hold'em sportivo non a distanza; b) a tale fine Tiger Bingo Srl e l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Pokerland hanno presentato alla Questura di Pavia una richiesta di nulla osta all’organizzazione di tornei
dal vivo di poker texas hold'em sportivo; c) con provvedimento datato 15 marzo 2013, la Questura di
Pavia ha respinto la domanda di nulla osta, evidenziando che, in base al dato normativo vigente e ad un
consolidato orientamento giurisprudenziale, il tipo di gioco oggetto della richiesta non può essere
consentito, atteso che, prima dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge
2009 n. 88, possono essere intrapresi solo giochi di carte “a distanza”, ossia quelli gestiti per via
telematica – “on line”- e non quelli che hanno luogo tra persone fisiche presenti.
Le ricorrenti lamentano – con più censure che possono essere esaminate congiuntamente perché
strettamente connesse sul piano logico e giuridico – che il tipo di gioco cui si riferisce il nulla osta non è
illecito e che il provvedimento impugnato si basa su un’erronea interpretazione del quadro normativo.
Le censure non possono essere condivise.
Le ricorrenti sostengono che, siccome il poker sportivo (o da torneo) cui si riferisce la domanda di nulla
osta è un gioco di abilità e non di azzardo, allora sarebbe sussumibile nella fattispecie disciplinata
dall’art. 38, comma 1, del d.l. 2006 n. 223, da intendere, contrariamente a quanto sostenuto
dall’amministrazione con l’atto impugnato, come riferibile non solo ai giochi a distanza, ma anche a quelli
svolti inter presentes.
Tale impostazione non riflette la lettera e la ratio della disciplina di riferimento, come più volte
evidenziato dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Tribunale.
Non è dubitabile, in primo luogo, che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità, tra cui rientra il
poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, siano riservati allo Stato, come emerge espressamente
dall’art. 1 del d.l.vo 1948, n. 496, dall’art. 1 del D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dall'art. 4 del d.l. 2002, n. 138,
fermo restando che lo Stato può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia
attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a
pubbliche gare (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n.
30593).
Inoltre, il comma 1 lett. b) dell'art. 38 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 - convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 - dispone che, al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di
assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006 "i giochi
di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto
all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3
per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma
di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione,
sono considerati giochi di abilità".
Secondo la prospettazione delle ricorrenti proprio la norma appena citata consentirebbe di ritenere
che il gioco del poker, nella variante denominata "texas hold'em" o "poker sportivo", perda la
connotazione illecita che gli è propria, divenendo un gioco di abilità, ogni qual volta venga praticato con
le modalità indicate nel menzionato art. 38, anche se realizzato dal vivo.
Al contrario, la giurisprudenza evidenzia come proprio la collocazione sistematica e la natura
eminentemente finanziaria della norma non consentano di accedere a tale interpretazione ed anzi
palesano che le misure di cui all’art. 38 riguardano la disciplina pubblicistica dei giochi on-line,
rimanendo esclusi i tornei di carte realizzati tra persone fisiche "dal vivo".
In particolare, la ratio complessiva dell’art. 38, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 è normativamente
espressa sia nella rubrica dell’articolo, “Misure di contrasto del gioco illegale”, sia nell’alinea
“contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del
gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore”.
Ciò conduce a ritenere che la ragione giustificatrice di tali disposizioni si sostanzia nella disciplina
normativa dei cd. “skill games”, cioè dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro gestiti dallo
Stato, al fine di consentire a taluni soggetti di gestirli tramite la rete Internet.
Tale conclusione è avvalorata dalla previsione di regolamenti per contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, dalla determinazione oggettiva dell’ambito della disciplina regolamentare, riferita
espressamente “ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in
misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori”e, infine, dall’assimilazione a
tali giochi di abilità a distanza, normativamente sancita ma solo ai fini previsti dalla norma, dei giochi di
carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco
sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione.
Vale ribadire, in relazione a quest’ultimo aspetto, che l’ambito della norma è limitato alla disciplina dei
giochi a distanza e l’assimilazione della specifica tipologia di giochi di carte ai giochi di abilità avviene ai
soli fini di tale disciplina.
Del resto, l’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008 – prevede al comma 27 che
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato
di concerto con il Ministro dell’interno, “sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo”,
precisando che con il medesimo regolamento sono altresì determinati “l’importo massimo della quota di
modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli
organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località”.
Il successivo comma 28 precisa che l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza
sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di
cui al comma 11 attraverso rete fisica, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15, previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Nondimeno, le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri
d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di "abilità" non risultano ancora definite dall’apposito
regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma 27
dell’art. 24 della legge 2009, n. 88.
Ne discende che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità
indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto
manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: a) le modalità di svolgimento, b)
l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, c) le modalità che escludono i fini di lucro, d)
le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, e)
l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località
(cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 16
novembre 2010 n. 6051; TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693, nonché sullo specifico
argomento parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237).
Ecco, allora, che il provvedimento impugnato, che ha negato il nulla osta evidenziando, da un lato, la
mancanza del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 2009 n. 88, dall’altro, la non
applicabilità al caso concreto dell’art. 38, comma 1, del d.l.2006 n. 223, siccome riferibile solo ai giochi
di carte “a distanza” e non a quelli che, come nel caso di specie, hanno luogo tra presenti, si basa su una
coerente ricognizione del quadro normativo e su una esatta percezione della fattispecie concreta
complessiva, con conseguente infondatezza delle censure in esame.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza
e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della lite, liquidandole in
Euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
( da www.altalex.it )
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