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CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ Introduzione Capitolo n. 1

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CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ Introduzione Capitolo n. 1
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Servizio Sindacale e Previdenziale
Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza
tel. 0444 232500 - fax 0444 526155
email: [email protected]
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Introduzione
Capitolo n. 1. Presupposti e campo di applicazione
Capitolo n. 2. Lavoratori beneficiari
Capitolo n. 3. Procedura per l’intervento del CDS
Sotto Capitolo n. 3.1. Accordo Sindacale
Sotto Capitolo n. 3.2. Riduzione dell'orario di lavoro
Capitolo n. 4. Durata
Capitolo n. 5. Domanda di autorizzazione dell’integrazione salariale
Sotto Capitolo n. 5.1. Procedura per le aziende ammesse alla CIGS
Sotto Capitolo n. 5.2. Procedura per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della
CIGS (art. 5 L. n. 236/1993)
Capitolo n. 6. Misura dell’integrazione salariale
Capitolo n. 7. Agevolazioni contributive
Capitolo n. 8. Compatibilità del Contratto di Solidarietà con gli altri ammortizzatori sociali
Capitolo n. 9. Conseguenze del ricorso al Contratto di Solidarietà
Capitolo n. 10. Raffronto del costo azienda intervento della CIGS e del CDS
Capitolo n. 11. Contratto di Solidarietà: prospetto elaborato dall'Unione Industriali di Torino
Introduzione
Contratto di solidarietà
Il contratto di solidarietà difensivo (1) (di seguito: CDS) è uno degli ammortizzatori sociali, con
gestione affidata all’INPS, che la legislazione italiana mette a disposizione dei datori di lavoro al fine
di porre rimedio ai problemi di esubero del personale rispetto alle effettive esigenze dell'impresa.
Il contratto di solidarietà è, in sostanza, un contratto collettivo aziendale, stipulato tra l’impresa e i
sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che stabilisce una temporanea riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in
parte la riduzione del personale in forza.
Con il ricorso al contratto di solidarietà le situazioni di esubero del personale vengono pertanto
fronteggiate non attraverso licenziamenti collettivi o sospensioni a zero ore di un corrispondente
numero di lavoratori, ma coinvolgendo in una riduzione di orario un numero più ampio di dipendenti
(da qui il termine “solidarietà”), in modo da realizzare una riduzione complessiva delle ore lavorative
equivalente a quelle che sarebbero state prestate dal personale eccedente.
La retribuzione persa dai lavoratori, a seguito della riduzione di orario concordata, viene parzialmente
compensata da una prestazione previdenziale, consistente in un trattamento di integrazione
salariale, con piena copertura di contributi figurativi ai fini pensionistici.
Per quanto non previsto dalla specifica regolamentazione dell’istituto, al trattamento di integrazione
salariale connesso al CDS sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria
Per avere un quadro completo e sintetico della disciplina e dei conseguenti risvolti operativi nelle
pagine che seguono verrà riassunta la normativa attualmente vigente.
(1)
Per completezza si segnala che la vigente normativa prevede anche un altro tipo di contratto di
solidarietà, quello “espansivo”, finalizzato ad incrementare gli organici con assunzioni a tempo
indeterminato mediante una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e
con concessione di agevolazioni contributive.
Capitolo n. 1
Presupposti e campo di applicazione
Presupposto fondamentale per l’intervento del contratto di solidarietà è la situazione di esubero del
personale in forza, alla quale si ritiene di poter far fronte attraverso una riduzione dell’orario di lavoro
per un determinato numero di dipendenti.
Elemento costitutivo per il riconoscimento delle integrazioni salariali è rappresentato dallo stesso
accordo di riduzione di orario sottoscritto fra le parti interessate, accordo che è fondato dalla presa
d'atto circa la situazione di eccedenza della manodopera.
Con questi presupposti, possono ricorrere ai contratti di solidarietà le seguenti tipologie di imprese:
z
Imprese industriali alle quali si applica la cassa integrazione straordinaria , comprese quelle
appartenenti ai settori edile e lapideo.
z
Imprese artigiane con più di 15 dipendenti, comprese quelle appartenenti ai settori edile e
lapideo, solo se l’intervento è richiesto in conseguenza della CIGS concessa all’impresa
committente che eserciti influsso gestionale prevalente (cioè quando le fatture emesse
dall’impresa artigiana nei confronti dell’impresa committente abbia superato, nel biennio
precedente, il 50% del fatturato complessivo dell’impresa artigiana).
z
Imprese commerciali in senso stretto (codice statistico-contributivo dal 7.01.01 al 7.01.10 e dal
7.02.01 al 7.02.07, accompagnato dal codice di autorizzazione 3X) e imprese della logistica
(codice statistico-contributivo 7.04.01 e codici di autorizzazione 3B e 3X) che occupino più di 200
dipendenti.
z
Imprese commerciali e della logistica con pi ù di 50 dipendenti, nel limite massimo di spesa a
carico del Fondo per l’occupazione (tale estensione viene prevista di anno in anno con specifica
normativa "ad hoc" di cui va verificata la conferma annualmente);
z
Agenzie di viaggi e turismo , compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
z
Imprese di vigilanza (codice statistico-contributivo 7.07.08 e codice di autorizzazione 5J) con più
di 15 dipendenti.
Per il calcolo del requisito occupazionale per le imprese commerciali e della logistica e per le agenzie
di viaggi e turismo non si contano gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Ai fini del calcolo della forza aziendale per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti occorre
invece fare riferimento alla forza media del semestre precedente, considerando tutti i dipendenti,
compresi gli apprendisti.
z
Imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e agenzie di stampa , senza limite minimo di
dipendenti.
z
Imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione con più di 15 dipendenti, solo per gli addetti
sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa di situazioni che diano diritto all’azienda appaltante al
trattamento di integrazione salariale.
z
Cooperative di produzione e lavoro .
z
Imprese appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti, costituite anche in cooperativa,
per i dipendenti o soci sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di una contrazione
dell’attività dell’impresa committente che dia diritto a quest’ultima al trattamento di integrazione
salariale.
z
Imprese che svolgono attivit à di navigazione aerea (vettori aerei) e società da queste derivanti a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dal 1/1/2005 il Ministero del
lavoro può concedere alle suddette imprese, in base a specifici accordi in sede governativa, il
trattamento di CIGS per 24 mesi, in relazione a casi di crisi occupazionale, ristrutturazione
aziendale, riduzione o trasformazione di attività. Può essere interessato al provvedimento sia il
personale navigante, iscritto al Fondo volo, sia il personale impiegato nella gestione delle attività
di terra connesse al traffico aereo.
IMPRESE ESCLUSE
Sono escluse dal campo di applicazione del CDS:
z
le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure
concorsuali di cui all’art. 3 della legge n. 223/91 (fallimento; concordato preventivo “cessio
bonorum”; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria), ovvero siano state
assoggettate ad una delle suddette procedure;
z
le imprese edili, nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri. A tale riguardo, nel caso
di imprese rientranti nel settore edile, deve essere indicato nel CDS il nominativo dei lavoratori
inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli appartenenti ai casi sopra
richiamati.
Capitolo n. 2
Lavoratori beneficiari
Possono usufruire del trattamento di CDS i dipendenti delle imprese indicate nel capitolo precedente
a condizione che abbiano conseguito una anzianità di servizio, presso l’impresa destinataria del
provvedimento di autorizzazione, di almeno 90 giorni, calcolati al momento della richiesta di
intervento.
In caso di trasferimento di azienda, ex art. 2112 cod. civ., o di dichiarazione di attività sostitutiva svolta
da altra impresa, ex art. 7 della legge n. 464/1972, ai fini del raggiungimento del requisito si tiene
conto anche dell’anzianità maturata presso l’azienda di provenienza.
Lavoratori ammessi :
− operai e intermedi;
− impiegati;
− quadri;
− ex apprendisti il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato (anche nell’anno di
contribuzione agevolata);
− lavoratori con diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale (anche nei 6 mesi di
contribuzione agevolata);
− lavoratori a part-time, nel caso in cui risulti dimostrabile il carattere strutturale del part-time nella
preesistente organizzazione del lavoro.
Lavoratori esclusi :
− apprendisti;
− lavoratori a domicilio;
− dirigenti;
− rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività
produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Capitolo n. 3
Procedura per l’intervento del CDS
Per poter accedere al CDS l’azienda deve:
stipulare l’accordo sindacale che prevede la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto
o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale;
z
comunicare la riduzione dell’attività lavorativa ai lavoratori interessati;
z
compilare e presentare la domanda di integrazione salariale al Ministero del Lavoro tramite la
procedura telematica "CIGS ON LINE" alla quale si accede dal portale dello stesso Ministero:
www.lavoro.gov.it
z
Sotto Capitolo n. 3.1
Accordo Sindacale
Per poter beneficiare del CDS, una volta accertata l’esistenza di un esubero di personale, l’azienda è
tenuta a stipulare con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e con le Organizzazioni Sindacali di
categoria dei lavoratori, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno specifico accordo sindacale che stabilisca una temporanea riduzione dell’orario di
lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del
personale.
L’accordo sul ricorso al CDS può, dunque, essere concluso direttamente, ovvero può intervenire
nell’ambito di una procedura di mobilità, quale misura alternativa ai licenziamenti collettivi, oppure
ancora nel corso della procedura di consultazione attivata per l’accesso alla Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria: nel CDS deve essere comunque quantificato e motivato l’esubero di
personale che è alla base del ricorso all’istituto.
Il CDS è efficace nei confronti di tutti i dipendenti destinatari dello strumento: non è quindi necessaria,
a tal fine, una sottoscrizione da parte dei singoli lavoratori (Min. Lav. circ. n. 33/1994): la
giurisprudenza ha confermato tale impostazione, sostenendo che il CDS vincola anche i lavoratori
dissenzienti e quelli non aderenti ai sindacati stipulanti (Cass. 14 ottobre 1993, n. 10129; Cass. 24
febbraio 1990, n. 1403).
Contenuti dell’accordo sindacale
In assenza di disposizioni di legge che precisino i contenuti dell’accordo sindacale ci si deve rifare
alle indicazioni del Ministero del Lavoro (circ. Min. Lav. n. 33/1994), secondo il quale nel contratto
devono essere indicati:
z
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z
z
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z
la data della stipula del contratto;
l’esatta individuazione delle parti stipulanti (riportando accanto alla firma: nome, cognome e
cariche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dei
rappresentanti dell’Azienda);
il contratto collettivo applicato;
l’orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione;
la data dell’eventuale apertura della procedura di mobilità e numero di esuberi dichiarati;
la quantificazione dell’esubero di personale all’atto della stipula dell’accordo (tale numero
potrebbe essere diverso da quello di cui al punto precedente in relazione alle variazioni
intervenute nel corso della procedura). Si ricorda che la situazione di esubero costituisce il
presupposto fondamentale per l’intervento del contratto di solidarietà;
i motivi che hanno determinato tale esubero;
la decorrenza del CDS;
la durata di validità del contratto;
i nominativi dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario. L’eventuale variazione dei
nominativi interessati al CDS dovrà essere prevista nell’accordo o, se successiva alla stipula
dello stesso, dovrà formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti da trasmettere al
Ministero del Lavoro e all’INPS;
la forma di riduzione dell’orario di lavoro e l’eventuale articolazione differenziata della riduzione
(indicando cioè i diversi regimi di orario che verranno adottati per gruppi di lavoratori interessati
nel corso della durata del CDS);
la parametrazione sull’orario medio settimanale (valutando complessivamente il monte ore
lavorativo e quello delle ore di riduzione e trasformandolo in un valore di riduzione media
settimanale rispetto all’orario settimanale normale);
indicazione della percentuale complessiva media di riduzione dell’orario (si tratta della stessa
operazione di cui al punto precedente, espressa però non in valore assoluto ma in percentuale);
eventuali deroghe all’orario concordato;
misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell’occupazione.
Nel caso in cui attraverso il CDS venga ad essere superato il limite massimo di fruizione della CIGS,
occorre inoltre espressamente confermare la finalità del mantenimento in azienda degli esuberi
dichiarati.
Infine il CDS deve contenere la clausola con la quale i diversi istituti legali e contrattuali indiretti e
differiti vengono riproporzionati a seguito della riduzione di orario .
Qualora il CDS interessi più unità produttive, i punti suddetti dovranno essere esplicitati per ciascuna
delle unità interessate.
Al CDS dovrà inoltre essere allegato, costituendone parte integrante, l’elenco nominativo dei
lavoratori in solidarietà, con la specifica della qualifica e della data di assunzione, distinti per unità
produttive e per reparti: anche questo elenco, ad avviso del Ministero del Lavoro, dovrà essere
sottoscritto dall’Azienda e dalle Organizzazioni sindacali.
Sotto Capitolo n. 3.2
Riduzione dell'orario di lavoro
Scopo dell’accordo relativo al CDS è quello di stabilire la riduzione dell’orario di lavoro da attuare per
far fronte all’esubero di personale (art.1 l. 863/84; art. 5 L. n. 236/1993; D.M. 20/8/2002 n. 31445;
D.M. 16.09.2003 n. 32832).
MODALITA' DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In relazione alle esigenze organizzative connesse alle specifiche attività delle imprese interessate, la
riduzione dell’orario di lavoro può essere stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile.
A differenza di quanto previsto in passato, non è invece più ammessa la possibilità di stabilire forme
di riduzione annuale.
In ogni caso l’INPS ha precisato che il CDS rimane caratterizzato, nella sua struttura essenziale,
dalla riduzione dell’orario settimanale di lavoro: per questo motivo qualsiasi riduzione dell’orario di
lavoro, a prescindere dalla periodicità che si è scelto di attuare, deve essere sempre traducibile in
termini settimanali.
Nota bene
La riduzione dell’orario settimanale può essere attuata anche mediante alternanza di periodi di lavoro
pieno a periodi di sospensione totale.
La sospensione integrale dal lavoro infatti, pur essendo - a prima vista - incongruente con le finalità
del CDS, può costituire una frazione di un periodo più ampio e quindi concorrere alla determinazione
di una aliquota media di riduzione che costituisce la risultante sia di periodi di piena occupazione sia
di periodi di sospensione.
In linea con tali criteri si collocano, ad esempio, gli accordi che, prevedendo una riduzione verticale
dell’orario di lavoro (attività lavorativa sospesa per settimane intere o compensata da attività
lavorativa piena nelle restanti settimane del mese).
RAPPORTO TRA ESUBERO E RIDUZIONE DELL'ORARIO
Il CDS è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario
concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore non lavorate
da tutti i dipendenti coinvolti dal contratto risulta corrispondente al numero delle ore che sarebbero
state lavorate dai dipendenti in esubero.
Rispetto a questo rapporto di corrispondenza (è ammesso tuttavia uno scostamento) che sarà
eventualmente giustificato con descrizione delle modalità di attuazione della riduzione di orario.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato che:
• in considerazione delle finalità stesse dell’istituto della solidarietà, non è ammessa in via generale,
la possibilità di stipulare accordi sindacali laddove venga previsto che il numero dei lavoratori
interessati alla riduzione oraria risulti essere uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti
esuberanti;
• al fine di mantenere una reale tenuta produttiva dell’azienda, non possono essere ritenuti idonei i
CDS che prevedano una riduzione oraria media superiore al 60% .
MODIFICHE DEGLI ORARI CONCORDATI
Durante il periodo di riduzione dell'orario, non è ammesso il ricorso a prestazioni eccedenti l'orario
concordato, se non per cause di forza maggiore ovvero per esigenze produttive indifferibili e di durata
limitata che devono essere immediatamente segnalate alle Direzioni del lavoro.
Se le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di
una minore riduzione di orario, così come già determinata nel CDS, le modalità di tale deroga devono
essere previste nel contratto stesso.
Nel caso in cui la deroga sia invece nel senso di una maggiore riduzione di orario, già ridotto in virtù
del CDS, è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo CDS e la conseguente presentazione di una
nuova domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale.
LAVORATORI INTERESSATI ALLA RIDUZIONE DI ORARIO
In mancanza di specifiche disposizioni di legge e tenendo conto del generico rinvio alla disciplina
della CIGS, si ritiene che i lavoratori destinatari del CDS debbano essere individuati:
z
z
z
con l’osservanza di criteri obiettivi, dovendo sussistere un nesso tra la causa di riduzione
dell’orario e i lavoratori interessati;
nel rispetto dei principi di non discriminazione (età, ridotte capacità lavorative, ecc.);
garantendo in particolare i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta,di cui alla legge n.
125/1991 (pari opportunità).
La riduzione dell’attività lavorativa deve essere preventivamente comunicata ai lavoratori interessati:
al riguardo non sono stabiliti specifici termini né sono previste particolari modalità.
Capitolo n. 4
Durata
La durata del CDS non può essere, in via generale, inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi (art.1
l. 863/84; D.M. 20.08.2002 n. 31445)
Successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, il Ministero del Lavoro può tuttavia
prorogare il trattamento di integrazione salariale, ferma restando la specifica procedura, fino ad un
massimo di 24 mesi (36 mesi per le Aziende ubicate nei territori del Mezzogiorno).
Qualora il CDS raggiunga la durata massima prevista per la proroga, un nuovo CDS potrà essere
stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte nel contratto precedente, solo decorsi 12 mesi.
Nota bene
L’utilizzo del CDS è comunque soggetto al rispetto del limite massimo di fruizione dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale stabilito dall’art. 1, comma 9 della L. n. 223/1991 (36 mesi
nell’arco di un quinquennio).
Il limite massimo di durata complessiva degli interventi di CIG può peraltro essere superato nelle
singole unità produttive, mediante la stipula del CDS, qualora il ricorso a tale istituto abbia la finalità di
strumento alternativo alla procedura di mobilità.
In tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in
azienda di almeno una parte delle eccedenze dichiarate nel CDS, nel quale deve essere
espressamente confermata la predetta finalità.
Art. 5 L.n. 236/1993
Art. 1 L.n. 863/1984
Aziende ammesse al CDS ai sensi dell’art. 5 della legge 236/93 (ad esempio: COMMERCIALI con
meno di 50 dipendenti; INDUSTRIALI con meno di 15 dipendenti)
Per questa tipologie di aziende il contratto di solidarietà di cui all’art. 5 della legge 236/93 (= imprese
non rientranti nel campo di applicazione della C.i.g.s.) può essere stipulato per un periodo massimo
continuativo di 24 mesi.
Ai contratti di solidarietà in questione si applica comunque il limite temporale di cui all'art. 1, comma
9 della legge n. 223/1991, pari a 36 mesi in un quinquennio.
Pertanto, nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi, vi potrà essere
l'eventuale utilizzo di ulteriori 12 mesi di C.D.S. nel quinquennio di riferimento a condizione che vi sia
soluzione di continuità rispetto al primo periodo di utilizzo (Ministero del Lavoro circ. n. 20/2004).
Nel caso in cui l'impresa, per mutate situazioni produttive o di mercato, ritenga di poter ripristinare
l'orario normale, dovrà stipulare un apposito accordo e darne comunicazione agli uffici ai quali è stata
presentata l'istanza di concessione ed agli Ispettorati provinciali del lavoro competenti.
Capitolo n. 5
Domanda di autorizzazione dell’integrazione salariale
Per ottenere l'autorizzazione alle integrazioni salariali l'impresa deve presentare apposita istanza
"on.line" al Ministero del Lavoro.
A differenza di tutte le altre richieste di intervento della Cassa Integrazione, per questa domanda
non è previsto un termine di presentazione (Circolare Ministero del Lavoro n. 61 del 23 agosto
2000).
Resta tuttavia inteso che l'azienda dovrà attendere il Decreto Ministeriale di autorizzazione per
potersi conguagliare le somme di integrazione salariale e che pertanto avrà tutto l'interesse ad
inviare quanto prima la relativa istanza.
***
Inoltro istanza di CIGS / CDS
Dal 1° febbraio 2010 è intervenuta una importante novità tesa a ridurre i tempi di istruttoria da parte
del Ministero del Lavoro.
Da febbraio 2010 infatti l’azienda, previo controllo e conferma del contenuto dell'istanza di cigs da
parte di Confindustria Vicenza , deve provvedere direttamente all ’inoltro delle istanze di CIGS
tramite il sistema informatico on line (vedi circolare del Ministero del Lavoro n . 39 del 15 dicembre
200 che si allega).
connessione per cigs "on.line" : https://applicazioni.lavoro.gov.it/CIGS/LOGIN/
Sotto Capitolo n. 5.1
Procedura per le aziende ammesse alla CIGS
Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve presentare istanza, corredata dell'accordo sindacale,
agli uffici del Ministero del Lavoro competenti (art. 8 D.P.R. n. 218/2000).
La richiesta di integrazione salariale a seguito del CDS deve essere redatta dall’Azienda utilizzando
la procedura
"CIGS ON LINE" attivabile dal sito del Ministero del Lavoro (
https://applicazioni.lavoro.gov.it/CIGS/LOGIN/).
Devono essere allegati alla domanda:
copia del contratto di solidariet à;
l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario (%) con la rispettiva
data di assunzione
z
carta identità del titolare / legale rapp. dell'azienda
z
z
Nota bene
Ciascuna domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonché ogni eventuale
domanda di proroga, non può riferirsi ad un periodo superiore ai 12 mesi.
Istruttoria ministeriale
L’istruttoria del Ministero del Lavoro è rivolta a valutare l’attendibilità del CDS alla luce delle finalità
previste dalla legge, con particolare riferimento ai seguenti punti:
z
cause che hanno determinato gli esuberi;
z
orario contrattualmente previsto prima del CDS,
z
eventuale svolgimento di lavoro straordinario da parte di personale non interessato al CDS;
z
eventuale presenza di elementi di stagionalità o quant’altro possa ricondurre ad un uso improprio
dell’istituto;
z
legittimazione dell’Azienda ad accedere all’istituto;
z
eventuali deroghe all’orario di lavoro pattuito;
z
riduzione superiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
z
fattispecie in cui gli esuberi siano pari o superiori al numero dei lavoratori in solidarietà.
Termine di conclusione del procedimento
Il procedimento di concessione deve concludersi di norma entro 30 giorni dalla data di ricezione
della domanda da parte della Divisione V del Ministero del Lavoro.
L'ammissione è disposta con decreto del Ministro del lavoro, entro 45 giorni dalla presentazione
dell'istanza.
Sospensione dei termini istruttori
Il suddetto termine stabilito per l’emanazione del decreto ministeriale di concessione, può essere
sospeso per eventuali motivate esigenze istruttorie, ravvisate dai competenti uffici, per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle attività ad esse connesse e comunque per un periodo
non superiore a 20 giorni, prorogabili di altri 10 in presenza di particolari difficoltà tecniche
dell’istruttoria.
Decreto ministeriale di concessione
Una volta conclusa positivamente la fase istruttoria, il Ministero del lavoro emana il decreto di
concessione del trattamento di integrazione salariale.
Il decreto di concessione delle integrazioni salariali ha validità annuale.
I decreti ministeriali vengono trasmessi anche all'INPS - Direzione Centrale Prestazioni Temporanee,
che provvede poi a distribuirli alle sedi territorialmente competenti.
Inoltre, viene inviata una comunicazione al Ministero della Giustizia che provvede alla pubblicazione
dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale.
Per tutte le procedure che coinvolgono l'INPS non è necessario il rilascio di copie dei decreti
ministeriali emanati.
Decreto di reiezione – Ricorso o istanza di riesame
Se l’istruttoria si conclude negativamente, il Ministero del lavoro emana un decreto di reiezione.
Le comunicazioni relative alle domande respinte sono notificate, con lettera raccomandata A/R,
all'azienda interessata.
Avverso tale provvedimento può essere presentato:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni dalla notifica;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notifica.
z
z
In alternativa, può essere presentata istanza di riesame al Ministero del Lavoro – Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione; Via Fornovo 8, 00192 Roma.
L’istanza di riesame deve contenere la dichiarazione che l’azienda non ha presentato i ricorsi prima
indicati (cioè ricorso al TAR o al Presidente delle Repubblica) e deve confutare puntualmente le
motivazioni prese a base dal provvedimento di reiezione: essa è comunque soggetta a verifica da
parte del Servizio ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, attivata dai competenti uffici del
Ministero del Lavoro.
Non è invece ammesso il ricorso in opposizione.
Sotto Capitolo n. 5.2
Procedura per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 5 L.
n. 236/1993)
Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve presentare apposita istanza, da produrre in bollo in
triplice copia, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. All’istanza devono
essere allegati:
a. l’accordo sindacale;
b. la scheda informativa contenente i dati strutturali dell’impresa, secondo il modello allegato
(allegato n. 3);
c. il dettaglio dell’orario ordinario e dell’orario ridotto con riferimento al periodo di applicazione del
regime di solidarietà (allegati n. 4 e 5);
d. l’elenco nominativo del personale interessato, sottoscritto dal responsabile dell’azienda, con la
specificazione, per ciascun lavoratore, delle informazioni richieste secondo il modello allegato (n.
6) e di seguito descritte.
In particolare, le informazioni di cui al punto d) riguardanti il personale interessato dal contratto di
solidarietà riguardano:
- la retribuzione lorda, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, ed il
numero delle ore retribuite, riferite ai dodici mesi antecedenti il periodo interessato alla riduzione
dell’orario di lavoro;
- la retribuzione media oraria, calcolata dividendo la retribuzione lorda percepita nei dodici mesi
precedenti l’applicazione del regime di solidarietà ed il numero delle ore retribuite nel medesimo
periodo;
- il numero complessivo delle ore di riduzione per le quali si richiede il contributo;
- l’importo dell’integrazione dovuto ad ogni singolo lavoratore, ottenuto dividendo per quattro il
prodotto della retribuzione media oraria per le ore di retribuzione richieste.
Verifica dei presupposti di legge da parte della D .T.L.
La D.T.L. competente per territorio, ricevuta l’istanza dell’impresa, verifica l’esistenza dei presupposti
di legge ed in particolare:
a. che l’impresa richiedente il contributo abbia i requisiti previsti dall’art. 5, commi 5 e sgg. della
legge n. 236/1993;
b. l’autenticità del contratto di solidarietà;
c. che il contratto di solidarietà sia intervenuto nell’ambito della procedura di mobilità di cui all’art. 24
della legge n. 223/1991, nei casi previsti, ovvero, per le imprese artigiane, che sia stata attivata la
procedura volta ad ottenere il contributo a carico del fondo bilaterale.
Conclusa la verifica sopradescritta, la D.T.L. trasmette l’istanza, corredata dai relativi allegati, alla
Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. – divisione I.
Ammissione al contributo di solidariet à
L’ammissione al contributo di solidarietà è disposta con decreto direttoriale. L’importo indicato nel
decreto, determinato sulla base dei dati forniti in via preventiva dall’azienda per l’intero periodo di
applicazione del regime di solidarietà richiesto, comprende la quota spettante all’impresa e la quota
spettante ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Al decreto direttoriale è allegata la scheda informativa, che ne costituisce parte integrante,
contenente l’individuazione dei lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario di lavoro e la previsione
dell’importo spettante ad ognuno.
Il decreto direttoriale di concessione del contributo di solidarietà, munito del visto dell’Ufficio centrale
di bilancio, viene trasmesso dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. alla D.T.L.
competente per territorio e all’INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, nonché
alla sede provinciale INPS territorialmente competente.
Controlli della D.T.L. - Servizio ispettivo ed erogazione del contributo di solidariet à
Il Servizio ispettivo della D.T.L. competente effettua trimestralmente l’accertamento sull’effettiva
riduzione dell’orario di lavoro svolta dai lavoratori interessati.
A tal fine, i datori di lavoro devono inviare alla D.T.L. - Servizio ispettivo l’elenco aggiornato dei
lavoratori che hanno effettuato l’orario ridotto, con l’indicazione, per ogni lavoratore, dell’effettiva
riduzione dell’orario di lavoro applicata e del relativo importo da corrispondere, utilizzando
possibilmente lo stesso modello di cui al punto c).
Le aziende devono tempestivamente comunicare ai Servizi ispettivi l’eventuale ripristino dell’orario
ordinario.
Il Servizio ispettivo provvede, anche sulla base dei dati forniti trimestralmente dall’impresa, a
verificare:
z
z
z
l’effettiva riduzione dell’orario di lavoro applicata ai lavoratori interessati dal regime di solidarietà;
la corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede allegate al contratto di solidarietà e quelli
che effettivamente sono stati collocati in regime di solidarietà e che beneficiano del contributo a
carico del Fondo per l’Occupazione;
la corrispondenza tra le retribuzioni medie orarie indicate per ogni lavoratore e quelle desumibili
dalle registrazioni sui libri paga.
Sulla base delle verifiche suddette, la D.T.L. - Servizio ispettivo individua l’esatto importo da erogare
all’impresa e acquisisce da quest’ultima le coordinate bancarie per la successiva erogazione del
contributo da parte dell’INPS.
Effettuata la verifica trimestrale, la D.T.L. comunica alla Direzione Generale degli Ammortizzatori
sociali e I.O., le risultanze ispettive e l’importo effettivo da erogare all’impresa, la quale,
successivamente alla corresponsione del contributo, provvede a trasferire ai lavoratori la quota del
contributo medesimo a ciascuno spettante, come indicato nelle schede fornite dagli ispettori.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. con mandato diretto trasferisce alla sede
provinciale dell’INPS territorialmente competente l’esatto importo da erogare all’impresa.
L’INPS (sede provinciale) provvede all’erogazione del contributo all’impresa per conto del Ministero.
Semestralmente le sedi provinciali INPS faranno pervenire alla Direzione Generale Ammortizzatori
sociali e I.O. il rendiconto delle erogazioni effettuate.
Inoltre, occorre sottolineare che la finalità dei contratti di solidarietà e del relativo contributo posto a
carico del Fondo per l’Occupazione è individuata nel mantenimento, anche parziale, dei livelli
occupazionali dell’impresa richiedente. Tale finalità si realizza attraverso prestazioni di lavoro ad
orario ridotto con l’erogazione di un contributo ai lavoratori interessati ai fini del parziale recupero
della quota di retribuzione persa e all’impresa per incentivare la medesima ad evitare il ricorso ai
licenziamenti.
In conseguenza di quanto sopra, le Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizi ispettivi, qualora in fase
di verifica, accertino che l’impresa destinataria del contributo di solidarietà ha cessato l’attività,
devono individuare unicamente l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori
interessati e segnalare alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. l’avvenuta cessazione
dell’attività dell’impresa. La D.T.L. – Servizio ispettivo deve anche provvedere ad acquisire e a
segnalare le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori.
In tali casi, la scrivente Direzione Generale trasmette i dati suddetti all’INPS – sede provinciale
competente e, ai fini dell’erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante
da parte dell’INPS, con mandato diretto trasferisce alla medesima sede provinciale dell’Istituto
l’esatto importo totale da erogare ai lavoratori.
Capitolo n. 6
Misura dell’integrazione salariale
MISURA DELL’INTEGRAZIONE
La misura dell’integrazione salariale è diversa a seconda che l’azienda rientri o meno nel campo di
applicazione della CIGS.
Aziende ammesse alla CIGS
Ai lavoratori interessati al CDS spetta un trattamento di integrazione salariale pari al 60% (1) della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario .
La base di calcolo sulla quale applicare la suddetta percentuale è costituita dalla retribuzione che il
lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate secondo quanto previsto dal CDS.
La retribuzione deve essere ricalcolata mese per mese, tenendo conto delle variazioni derivanti da
istituti contrattuali (ad es. aumenti periodici di anzianità) e da eventuali successivi aumenti stabiliti
dalla contrattazione collettiva aziendale.
(1) La Legge n. 147 / 2013 ha previsto per il 2014 un aumento del trattamento al 70%
della retribuzione senza alcun massimale.
***
Aziende non ammesse alla CIGS che possono usufruire del CDS ai sensi dell'art. 5 della legge
236/93
Il trattamento riconosciuto alle aziende ed ai dipendenti che stipulano contratti di solidarietà ai sensi
dell'art. 5 della legge 236/93 consiste nel 50% del trattamento perso a seguito della riduzione
dell'orario di lavoro concordata con il predetto contratto.
Tale importo è ripartito in parti uguali fra azienda e lavoratori.
Nel caso delle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario
di integrazione salariale (L. n. 223/1991, art. 12, commi 1 e 2), il contributo è erogato a condizione che
i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà
della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
Pertanto, la legge consente alle imprese artigiane che non rientrino nell'area di applicazione della
C.i.g.s. di usufruire dei benefici collegati al CDS a condizione che siano beneficiarie del contributo a
carico dei fondi bilaterali.
Le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti devono, altresì, avviare la procedura di cui
all'art. 24 della legge n. 223/1991.
In base all’accordo stipulato in data 20 luglio 1993 (allegato n. 2) tra i rappresentanti datoriali e le
OO.SS. CGIL, CISL e UIL, la procedura per l’accesso ai contributi dei fondi bilaterali è la seguente:
a) in caso di crisi congiunturale le parti, nelle sedi bilaterali sindacali, possono sottoscrivere un
accordo per procedere, in luogo dei licenziamenti, alla riduzione dell’orario di lavoro;
b) la stessa sede sindacale invia copia dell’accordo al fondo regionale previsto dall’Accordo
interconfederale del 21/7/1988, unitamente alla richiesta volta ad ottenere i benefici in favore
dell’impresa e dei lavoratori interessati;
c) il fondo regionale delibera l’erogazione del contributo a proprio carico, che avviene secondo i tempi
e le modalità proprie del fondo, e fornisce all’impresa la certificazione attestante la finalità e l’entità del
contributo;
d) l’impresa inoltra al Ministero del Lavoro e P.S. la domanda per l’accesso ai benefici previsti dall’art.
5, comma 5 legge 236/93, secondo le modalità previste per le altre imprese. Alla domanda l’impresa
artigiana deve allegare, oltre a quanto richiesto per le altre imprese, anche copia della delibera di cui
al punto c) oppure l’attestazione – da parte del fondo regionale – dell’adozione della delibera.
ADEMPIMENTI AZIENDALI
Per riconoscere l’integrazione salariale legata al CDS le aziende sono tenute a:
- richiedere dopo l’emanazione del decreto ministeriale di concessione del CDS, l’autorizzazione
all’INPS per il conguaglio;
- corrispondere le integrazioni salariali ai lavoratori e recuperare gli importi;
- compilare le sezioni relative all’accredito dei contributi figurativi nelle denunce annuali da presentare
alle consuete scadenze.
***
INPS: modalità di gestione e comunicazione giornate lavorative e di sospensione /riduzione
dell’attività lavorativa tramite flusso “Uniemens”
L’Inps, con circolare 28 gennaio 2011 n.13, ha illustrato le nuove modalità di gestione e
comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che
possono dar luogo ad integrazione salariale nonché le nuove modalità di esposizione delle giornate di
lavoro prestate.
Con l’implementazione del flusso “UNIEMENS”, l’Istituto si pone il duplice obiettivo di semplificare /
contenere gli adempimenti in capo alle aziende e, dall’altra, abbreviare i tempi di erogazione delle
prestazioni a conguaglio o a pagamento diretto.
Le principali innovazioni che l’Istituto intende apportare alla procedura oggi esistente sono due:
- da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto nel
momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in relazione ad
eventi che precedono l’autorizzazione;
- dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione, a
prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte dell’azienda (e successivo conguaglio sui
contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’Inps.
Il nuovo sistema permetterà all’azienda, innanzitutto, di gestire le denunce contributive del lavoratore
in maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro; in
secondo luogo di effettuare le comunicazioni dei dati retributivi dei lavoratori, finalizzate al calcolo
della prestazione a pagamento diretto dall’Inps, utilizzando il mezzo già in uso per le altre
comunicazioni ed in maniera del tutto identica a quanto si fa nel caso di anticipazione da parte del
datore di lavoro (cd. CIG a conguaglio).
Corollario delle innovazioni introdotte è l’eliminazione dei modelli SR 41 (prospetto per il pagamento
diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga ), SR42 (elenco dei lavoratori
beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ) e SR49 (elenco dei lavoratori
beneficiari del trattamento di CIG concesso in deroga alla normativa vigente ) e dei relativi
adempimenti.
I modelli SR42 e SR49 sono aboliti con effetto immediato .
Il modello SR41 resta invece in vigore solo per la gestione “a stralcio” delle CIG a pagamento diretto
gestite con il vecchio sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione definito
dall’Istituto (fino al mese di paga maggio 2011 sarà possibile continuare a gestire le sospensioni /
riduzioni di orario con le modalit à oggi in uso), nonché per i casi in cui non vi siano obblighi di
comunicazione assolti mediante Uniemens (es. imprese sottoposte a procedura concorsuale con
cessazione dell’attività).
Il nuovo sistema di comunicazione dei dati CIG all’INPS tramite flusso Uniemens non influisce sui
procedimenti amministrativi relativi alla concessione della cassa integrazione. L’azienda, infatti, al fine
di ottenere l’autorizzazione alla CIG dovrà comunque presentare domanda alla competente
amministrazione (ad esempio, in caso di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) con le consuete modalità e nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Anche nei confronti dell’Istituto resta inalterata la necessaria presentazione della consueta domanda,
che per le nuove richieste, e salva la fase di transizione di cui sopra, dovrà essere presentata on line.
Alla consueta scadenza mensile l’azienda invierà inoltre il flusso Uniemens che, nell’aggiornata
rielaborazione, contiene le informazioni utili al calcolo della prestazione, all’accredito figurativo ed
all’eventuale pagamento diretto, se richiesto nella domanda di CIG.
Va tuttavia ricordato che il conguaglio è autorizzato, ed il pagamento diretto può essere emesso,
soltanto dopo che la domanda di CIG venga (in tutto o in parte) accolta e nei limiti dell’accoglimento.
Unica eccezione a tale principio è il caso in cui l’azienda, che ha richiesto il pagamento diretto, chieda
l’anticipazione da parte dell’Inps in attesa di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3 del
decreto-legge 5/2009 (conv. in legge n. 33/2009), come modificato dall’articolo 1, comma 31, della
legge n. 220/2010.
Nei casi in cui la domanda venga in tutto o in parte respinta, il datore di lavoro dovrà provvedere alla
correzione degli Uniemens relativi ai mesi interessati, inviando nuovamente il flusso corretto.
Dichiarazione delle giornate lavorate ai fini della liquidazione della indennit à di disoccupazione con
requisiti ridotti.
A far data dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 il flusso delle denunce retributive mensili
(Uniemens) viene arricchito con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola
settimana.
Le informazioni.
La nuova struttura del flusso Uniemens prevede l’esposizione di informazioni utili a:
1. accredito figurativo:
2. calcolo della prestazione;
3. politiche attive;
4. pagamento diretto o conguaglio da parte dell’azienda.
1. Informazioni finalizzate all’accredito figurativo
Così come avveniva con il precedente sistema, le aziende continueranno ad indicare le coperture
delle settimane interessate da eventi di Cassa Integrazione o Solidarietà e le relative “Differenze
accredito”, vale a dire l’importo dell’imponibile “perso”, a fini pensionistici, a seguito dell’evento stesso.
Con il nuovo sistema di gestione della CIG, tali informazioni riguarderanno, non solo i periodi di CIG
messi a conguaglio, come avveniva in precedenza, ma anche i periodi di CIG per i quali viene
richiesto il pagamento diretto, determinando quindi un unico comportamento aziendale,
indifferentemente dalla modalità di pagamento.
Inoltre con il nuovo sistema saranno indicati, con appositi codici, anche i periodi di sospensione non
ancora autorizzati, consentendo quindi alle aziende di gestire tali informazioni correntemente e non
più con flussi inviati a posteriori. Nel momento in cui interverrà l’autorizzazione, il sistema provvederà
alla trasformazione dei periodi richiesti in periodi autorizzati e a determinarne l’effettivo accredito
figurativo.
2. Informazioni finalizzate al calcolo della prestazione
Anche il calcolo della prestazione sarà gestito con le stesse modalità indipendentemente dal tipo di
pagamento (diretto o a conguaglio). Oltre alle informazioni già presenti nella denuncia Uniemens
(retribuzione teorica, orario contrattuale, ecc.) la nuova struttura prevede l’esposizione del calendario
giornaliero, vale a dire la presenza di un elemento ricorsivo <Giorno> per quanti sono i giorni del
mese. In tale elemento in particolare trovano posto il dato che indica se nel giorno in questione vi sia
stata attività lavorativa ed eventualmente, qualora nel giorno sia intervenuto un evento CIG gestito
con le nuove modalità, le ulteriori informazioni utili al calcolo della prestazione.
3. Informazioni finalizzate alle “politiche attive”
Al fine di consentire l’erogazione delle “politiche attive” al lavoratore in CIG, vengono raccolte ulteriori
informazioni relative ai recapiti del lavoratore stesso (email, numero telefonico fisso e mobile),
l’avvenuta sottoscrizione della “Dichiarazione di immediata disponibilità” e le qualifiche professionali
indicate.
Anche tali informazioni riguarderanno la generalità dei lavoratori interessati da CIG
indipendentemente dal tipo e dalla modalità di pagamento.
4. Informazioni specificamente finalizzate al pagamento diretto o al conguaglio da parte dell’azienda
Il flusso Uniemens è stato implementato anche al fine di contenere specifiche ulteriori informazioni
necessarie per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps o per il pagamento a
conguaglio da parte dell’azienda.
Inps - circolare n. 13 del 28 gennaio 2011
Circolare numero 13 del 28-01-2011.pdf
***
INAPPLICABILITÀ DEL MASSIMALE DI INTERVENTO DELLA CIG
L’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso per il CDS non è soggetto al limite del
massimale (previsto invece per la CIGO e per la CIGS).
RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento come sopra determinato va ridotto in misura pari all’importo derivante dall’applicazione
dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (pari al 5,84%).
ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Sul trattamento di integrazione salariale concesso a seguito del CDS non è dovuto, dalle imprese
interessate, il contributo addizionale di cui all’art. 12 della L. n. 164/1975.
FESTIVITÀ
E’ ammesso l’intervento di integrazione salariale per la quota di retribuzione persa relativa alle festività
che cadono durante il periodo di vigenza del CDS.
Occorre invece una verifica specifica, secondo l’INPS (circolare n. 212/94) per il trattamento per le
giornate festive infrasettimanali qualora sia stata concordata una riduzione di orario di tipo verticale
(con alternanza di periodi di sospensione e periodi ad orario pieno).
Difatti, qualora la riduzione dell’orario di lavoro sia di tipo orizzontale, il trattamento di integrazione
salariale può erogarsi a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro per la festività.
Qualora la riduzione dell’orario sia invece di tipo verticale, occorre distinguere: se la festività cade
durante un periodo lavorato e retribuito ad orario normale, non sussistono i presupposti per
l’intervento di integrazione salariale.
Negli altri casi, la festività cadente in periodo di sospensione totale dal lavoro è pienamente
integrabile. Si ritiene che la modalità di intervento dell’integrazione salariale prevista dall’INPS per la
riduzione dell’orario di tipo orizzontale sia applicabile anche all’ipotesi di riduzione verticale con
retribuzione corrisposta in misura costante, sulla media mensile.
FERIE
Il trattamento di integrazione salariale è ammesso per le quote di retribuzione persa a causa della
riduzione di orario relative ai periodi di ferie maturati durante il ricorso al CDS ed usufruiti nell’ambito
di validità del decreto di concessione del trattamento stesso.
TREDICESIMA MENSILIT À ED ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
In relazione al riproporzionamento della retribuzione collegata alla riduzione dell’orario di lavoro, nel
corso del CDS maturano due quote distinte di tredicesima (discorso analogo per le altre mensilità
aggiuntive):
a) la quota riferita alle ore effettivamente lavorate rimane a carico del datore di lavoro;
b) la quota riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario stabilita con il CDS è
invece oggetto di integrazione salariale da parte dell’INPS.
Il pagamento delle erogazioni ultramensili va comunque effettuato alle normali scadenze annuali.
MALATTIA
Per gli eventi di malattia che si manifestino nel corso del CDS è ammesso il cumulo delle prestazioni
economiche di malattia con il trattamento di integrazione salariale (Circolare INPS n. 212/94) .
Al lavoratore interessato competono i seguenti trattamenti:
· per la quota di trattamento retributivo riferito alle ore lavorative viene erogata l’indennità di malattia a
carico dell’INPS e il trattamento integrativo dell’Azienda, se il lavoratore rientra fra le categorie aventi
diritto all’indennità di malattia; ovvero solo il trattamento economico di malattia a carico dell’Azienda,
se il lavoratore non rientra nelle suddette categorie;
· per la quota di trattamento retributivo persa, per effetto della riduzione di orario, viene corrisposto il
trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS.
Le indicazioni di cui sopra valgono per l’ipotesi di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro e anche per
l’ipotesi in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione venga
corrisposta in misura costante sulla media mensile delle ore effettuabili nel periodo considerato.
Diversamente, quando alla riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale corrisponde una retribuzione
variabile, se la malattia interviene in un periodo nel quale non è prevista alcuna prestazione di lavoro,
il lavoratore avrà diritto unicamente al trattamento di integrazione salariale per solidarietà. Se invece la
malattia interviene in uno dei periodi per i quali è prevista la prestazione piena, si deve far luogo alla
sola erogazione del trattamento di malattia.
CONGEDO DI MATERNIT À E CONGEDO PARENTALE
Nel caso in cui l’astensione dal lavoro per maternità sia già in atto al momento iniziale del CDS, la
lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità a carico dell’INPS (e il relativo trattamento
economico integrativo a carico dell’Azienda per il periodo contrattualmente previsto), non avendo
rilevanza il CDS su tale situazione.
Quando invece l’astensione dal lavoro per maternità inizia durante il CDS la lavoratrice può cumulare:
- il trattamento di integrazione salariale, con riferimento alla retribuzione relativa alle ore perse a
seguito del CDS;
- l’indennità di maternità (e il trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda dovuto per il
periodo contrattualmente previsto ), con riferimento alla retribuzione relativa alle ore lavorative.
Per il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) l’indennità di maternità deve essere
calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (compresi i ratei di gratifica natalizia o
tredicesima mensilità e di altri premi o mensilità aggiuntive) relativa al periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio l’astensione stessa, facendo riferimento, ovviamente, all’orario settimanale ridotto fissato
dal CDS.
L’INPS ha precisato (circolare n.212/94) che, per le lavoratrici in CDS, non trova applicazione il
particolare sistema di calcolo della retribuzione media globale giornaliera previsto dalla lett. b) dell’art.
16 della legge n. 1204/1971 (ora dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001).
In base a tale disposizione, nei casi in cui, per esigenze organizzative contingenti dell’Azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, la retribuzione media giornaliera si
ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il
numero
delle
ore
giornaliere
di
lavoro
previste
dal
contratto
stesso.
Tale norma , ad avviso dell’INPS, è infatti correlata a specifiche situazioni che, non ricorrono
nell’ipotesi di utilizzo del CDS.
Per il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) valgono i suddetti criteri indicati per il
congedo di maternità ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera,
escludendo però il computo del rateo della tredicesima mensilità e di altri trattamenti ultramensili. La
retribuzione è quella mensile (o quadrisettimanale) precedente ciascun periodo richiesto, anche
frazionatamente.
Le indicazioni di cui sopra valgono per l’ipotesi di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro e anche per
l’ipotesi in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione venga
corrisposta in misura costante sulla media mensile delle ore effettuabili nel periodo considerato.
Diversamente, quando alla riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale corrisponde una retribuzione
variabile, se l’astensione facoltativa per maternità interviene in un periodo nel quale non è prevista
alcuna prestazione di lavoro, il lavoratore avrà diritto unicamente al trattamento di integrazione
salariale per solidarietà. Se invece l’astensione facoltativa per maternità interviene in uno dei periodi
per i quali è prevista la prestazione piena, si deve far luogo alla sola erogazione del trattamento di
maternità.
Per quanto concerne l’astensione obbligatoria per maternità, sia per i periodi di prevista occupazione
che per quelli di sospensione totale dal lavoro, va invece corrisposta esclusivamente l’indennità di
maternità (e il relativo trattamento integrativo a carico dell’Azienda).
PERMESSI PER ALLATTAMENTO
Qualora, durante il CDS, vengano richieste le due ore di riposo giornaliero per maternità, spettanti nel
primo anno di vita del bambino (c.d.”allattamento”), alla lavoratrice compete:
- il trattamento di integrazione salariale, con riferimento alla retribuzione relativa alle ore perse a
seguito del CDS;
- l’indennità a carico dell’INPS, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa alle stesse ore di
riposo.
Occorre comunque tenere presente che:
- i riposi debbono essere collocati nell’ambito dell’orario di lavoro ridotto;
- se il CDS prevede un orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore, le ore di riposo si riducono ad una.
PERMESSI PER PORTATORI DI “HANDICAPS”
L’art. 33 della legge n. 104/1992 prevede a favore dei portatori di handicap e dei loro familiari:
- il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa (congedo parentale) fino ai tre anni di età del
bambino, a favore della madre o, in alternativa, del padre lavoratore;
- due ore di permesso giornaliero retribuito in alternativa al prolungamento del congedo parentale;
- tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore portatore di handicap o che assiste una
persona con handicap;
- per il prolungamento del congedo parentale, il trattamento già indicato per il congedo parentale;
- per i permessi giornalieri e mensili, l’indennità a carico dell’INPS, corrispondente alla retribuzione
delle ore lavorabili e non prestate al suddetto titolo, e il trattamento di integrazione salariale per le ore
perse a seguito del CDS.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Se l’infortunio sul lavoro si è verificato prima dell’inizio CDS, il lavoratore ha diritto al normale
trattamento di infortunio (indennità corrisposta dall’INAIL e relativo trattamento da parte del datore di
lavoro), anche se l’infortunio si protrae nel periodo di applicazione del CDS.
Se invece l’infortunio si verifica nel corso del CDS:
- il calcolo del trattamento di infortunio (indennità corrisposta dall’INAIL e relativo trattamento da parte
del datore di lavoro) verrà effettuato con riferimento alle ore lavorative ridotte;
- il lavoratore avrà inoltre diritto all’integrazione salariale in relazione alla retribuzione persa a seguito
del CDS.
T.F.R.
Le quote di T.f.r. relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario sono a carico della
Cassa integrazione guadagni.
Il diritto al rimborso di tali quote può essere riconosciuto solo a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro.
Il datore di lavoro è comunque tenuto, alla scadenza del CDS, a comunicare all’INPS l’elenco dei
lavoratori interessati, con l’indicazione per ciascuno, dell’accantonamento del T.f.r.
All’atto dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro il datore corrisponderà il T.f. r. per intero al
lavoratore e chiederà all’INPS il rimborso delle quote, comprensive di rivalutazione,relative alla
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario stabilita nel CDS.
Capitolo n. 7
Agevolazioni contributive
Le Aziende che stipulano il CDS beneficiano, per un periodo massimo di 24 mesi, di una riduzione
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori interessati al trattamento di
integrazione salariale (art. 6 L. 608/1996; art. 41 L. 289/2002; art. 3 L. 350/2003).
La riduzione spetta nelle seguenti misure:
• per i CDS nei quali è concordata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%: riduzione del
25% (elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88);
• per i CDS nei quali è concordata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%: riduzione del
35% (elevata al 40% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88).
La riduzione è alternativa agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e ad altre forme di riduzione
contributiva.
La suddetta riduzione contributiva è peraltro concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie
preordinate nel Fondo per l’occupazione e può pertanto periodicamente non operare ove tali
disponibilità economiche non siano state ricostituite .
Dopo alcuni anni di esaurimento delle risorse, destinate a tale riduzione, il recente D.L. 34/2014 ha
rifinanziato l'agevolazione rinviando tuttavia ad un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e del
Ministero dell'Economia le disposizioni attuative delle quali si è pertanto in attesa.
Per la concessione del beneficio il Ministero del Lavoro ha individuato i seguenti criteri di priorità:
a)
data dell’accordo, ove esistente, intervenuto a livello ministeriale tra Organizzazioni Sindacali
nazionali dei lavoratori e Società controllate/collegate ad un unico gruppo industriale. Tale data verrà
specificamente indicata nei decreti che verranno adottati;
b) ordine cronologico di inoltro delle istanze al Ministero del lavoro da parte delle imprese interessate.
Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si
considera la data di protocollo più favorevole.
Capitolo n. 8
Compatibilità del Contratto di Solidarietà con gli altri ammortizzatori sociali
Contratto di solidariet à e CIG ordinaria
Il CDS è compatibile con la CIG ordinaria.
Gli eventi che possono legittimare interventi di CIG ordinaria nel corso del CDS tuttavia, devono
risultare conformi alla disciplina propria di tali interventi (requisiti della temporaneità e transitorietà
della situazione di mancanza di lavoro) e devono sostanzialmente differenziarsi dalla situazione per
la quale è concesso il trattamento di integrazione salariale per il CDS.
L’orario ridotto a seguito del CDS costituisce l’orario di riferimento per eventuali richieste di CIG
ordinaria.
Contratto di solidariet à e CIG straordinaria
Nelle unità produttive interessate da CDS e da CIG straordinaria, il cumulo dei due distinti
ammortizzatori sociali è consentito a condizione che:
z
z
z
i programmi di CIGS siano esclusivamente quelli per crisi aziendale, ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale (con esclusione dei casi di procedure concorsuali);
nei casi di crisi aziendale, nell’unità produttiva sia in corso di attuazione un programma di
risanamento fondato su prospettive di mantenimento dell’attività produttiva, con esclusione,
quindi, dei casi di cessazione di attività;
i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi e individuati tramite appositi
elenchi nominativi: tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui
coesistono la CIGS e il CDS.
Come già in precedenza ricordato il limite massimo di durata complessiva della CIGS (36 mesi nel
quinquennio) può essere superato nelle singole unità produttive, mediante la stipula del CDS,
qualora il ricorso a tale istituto abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura di mobilità. In
tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di
almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel CDS, nel quale deve essere espressamente
confermata la predetta finalità.
Contratto di solidariet à e procedura di mobilit à
Con il CDS le parti stabiliscono, secondo quanto previsto dalla legge, una riduzione dell’orario di
lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
In linea di massima è dunque possibile, in relazione a specifiche situazioni con caratteristiche
differenziate, utilizzare per una parte dell’esubero la mobilità e per l’altra parte il CDS.
Capitolo n. 9
Conseguenze del ricorso al Contratto di Solidarietà
Per le imprese che fanno ricorso ai CDS sono sospesi gli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 in tema
di collocamento obbligatorio dei disabili e delle altre categorie protette (art. 3 L. n. 68/1999).
La sospensione opera:
z
z
z
per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento;
in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa;
per il singolo ambito provinciale.
Per fruire della suddetta sospensione, è sufficiente che l'azienda, per la quale ricorrono le condizioni
di legge, inoltri una semplice comunicazione - e non una richiesta di autorizzazione - al competente
Servizio Lavoro della Provincia, allegando copia del decreto di concessione del trattamento di
integrazione salariale per il CDS.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione
salariale, l'azienda può presentare al predetto Servizio una domanda di sospensione temporanea
dagli obblighi in questione, per una durata non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta,
indicando le condizioni di particolare difficoltà che non consentono l'assolvimento degli obblighi di
legge.
L'Ufficio rilascerà un provvedimento di autorizzazione o di reiezione, di norma entro 10 giorni dalla
data della presentazione dell'istanza o dell'eventuale integrazione delle notizie.
Capitolo n. 10
Raffronto del costo azienda intervento della CIGS e del CDS
Il contratto di solidarietà, al di là degli oneri derivanti dagli aspetti
organizzativi e gestionali,
rappresenta l'unica forma di integrazione salariale che non ha costi aggiuntivi per il datore
di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni per le ore di lavoro prestate.
Infatti, le quote di TFR relative alla riduzione di orario (ore non lavorate) sono pagate dall'INPS
e non è nemmeno previsto il contributo addizionale come avviene invece per la CIGO o la
CIGS.
Va infine richiamato quanto già indicato al cap. 7 circa il ripristino della riduzione contributiva
sulle ore di lavoro effettuate e quindi sulla retribuzione a carico azienda.
Riportiamo a titolo esemplificativo un prospetto di raffronto del costo annuo a carico del datore di
lavoro nel caso di utilizzo del CDS e della CIGS.
***
RAFFRONTO DEL COSTO AZIENDA INTERVENTO DELLA CIGS
E DEL CDS
IPOTESI
LAVORATORE OPERAIO DI AZIENDA INDUSTRIALE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI E CON
RETRIBUZIONE LORDA ANNUA PARI A EURO 23.400,00 CON RIDUZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO PARI AL 40%
CON INTERVENTO CIGS
CON INTERVENTO CDS
(COSTI AZIENDA)
(COSTI AZIENDA)
RETRIBUZIONE ANNUA
RETRIBUZIONE ANNUA
(con contribuzione
(con contribuzione
INPS 32,08%)
INPS 32,08%)
EURO 20.888,00
EURO 18.536,00
TFR
TFR
EURO 1.733,00
EURO 1.040,00
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
EURO 173,00
TOTALE
TOTALE
EURO 22.794,00
EURO 19.576,00
Capitolo n. 11
Contratto di Solidarietà: prospetto elaborato dall'Unione Industriali di Torino
Si riporta un utile prospetto dei costi e della copertura del CDS elaborato dall'Unione Industriali di
Torino.
Solidarietà 2014 costi e benefici aziendali.pdf
© Confindustria Vicenza - 2005
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