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Requisiti minimi per l`accesso delle Biblioteche all`Organizzazione

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Requisiti minimi per l`accesso delle Biblioteche all`Organizzazione
In un periodo di intenso dibattito a livello nazionale sulle caratteristiche e le funzioni dei servizi
culturali, che ha, ad esempio, definito il museo moderno come polo culturale piuttosto che
contenitore di oggetti e opere d’arte, la Regione Lazio ha legiferato in merito e ha approvato un
elenco di requisiti minimi per l’accreditamento delle biblioteche e dei musei di propria competenza.
Tali requisiti, contenuti nella Legge Regionale 42/1997, sono stati precisati ed esposti
dettagliatamente nell’ambito del Piano settoriale 2202-2004, ed in seguito confermati ed integrati
nello Schema di Piano settoriale del 2010 (Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n.
958), che non ha però concluso il suo iter e non sostituisce il Piano settoriale precedente. Di
quest’ultimo si riporta di seguito un estratto.
Estratto dal “Piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di beni e servizi culturali, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 42/1997”, Deliberazione Consiglio Regionale 19 giugno 2002, n. 109.
Requisiti minimi per l’accesso delle Biblioteche all’Organizzazione Bibliotecaria
Regionale
Biblioteche di Enti Locali
-
Personale
La piena funzionalità di una biblioteca ed un qualificato servizio all’utenza richiede una continuità,
una professionalità ed una responsabilità gestionale che solo un rapporto di lavoro stabile, a
tempo indeterminato e dipendente può conferire, sulla base di figure e profili professionali
tecnicamente riconosciuti e poco fungibili inseriti nelle dotazioni organiche. Il servizio deve
prevedere, quindi, la presenza di un bibliotecario, un direttore o un responsabile del servizio (in
possesso del diploma di laurea e possibilmente appartenente alla Categoria D) o di un assistente
di biblioteca (nei piccoli Comuni bibliotecario, in possesso del diploma di scuola media superiore e
possibilmente appartenente alla Categoria C) di ruolo e professionalmente qualificati (art. 18,
comma 4 b) e art. 24, comma 2 a)), secondo i seguenti parametri:
- Per le Biblioteche dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: almeno un assistente di
biblioteca, eventualmente part-time, destinato all’esclusivo servizio della biblioteca nell’orario
di apertura della medesima. Nel caso in cui l’assistente di biblioteca con un rapporto di lavoro a
tempo pieno venga utilizzato, per una quota del suo tempo lavorativo, anche in altro servizio,
questo deve essere affine e non prevalente. Una situazione particolare è costituita dalle isole
pontine (Ponza e Ventotene), data la loro peculiarità geografica, che possono prevedere nella
dotazione organica un’unica figura, in possesso del diploma di scuola media superiore, che
cumuli i due servizi di Biblioteca e Museo, secondo criteri di funzionalità legati alla natura ed
alle esigenze di fruizione dei due servizi. Tale possibilità viene estesa a tutti i Comuni fino a
3.000 abitanti.
- Per le Biblioteche dei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti: almeno
un assistente di biblioteca a tempo pieno.
-
Per le Biblioteche dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: almeno un
bibliotecario ed un assistente di biblioteca, entrambi a tempo pieno. Sono fatte salve le
situazioni già esistenti e consolidate, che, alla data di entrata in vigore della L.R. 42/97
(14.1.1998), avessero in servizio di ruolo due assistenti di biblioteca.
Nei casi in cui il personale non sia ancora stabile, in quanto il servizio è in fase di avvio,
riorganizzazione o riallestimento, si concederanno agli Enti Locali, per l’avvio delle procedure
relative alla copertura dei posti previsti nelle dotazioni organiche ed ancora vacanti, tre mesi dalla
conclusione dell’anno finanziario di riferimento del primo contributo assegnato in sede di piano
annuale provinciale. Mentre, però, per i servizi di nuova istituzione, che richiedono una fase di
allestimento, gli Enti Locali, in fase di richiesta del contributo, devono aver adeguato la propria
dotazione organica, mentre la copertura del posto dovrà essere effettuata prima dell’entrata in
funzione del servizio stesso, per quelli che invece non richiedono tempi di allestimento, sarà
necessario, oltre all’adeguamento della dotazione organica, produrre la documentazione che
attesti la presenza di personale che copra la fase di transizione fino alla stabilizzazione
dell’operatore. La copertura dei posti vacanti può avvenire attraverso l’istituto della mobilità
esterna, cioè il passaggio di personale da altre amministrazioni, o interna, cioè il passaggio di
personale da altri servizi; oppure mediante pubblico concorso per esami e per titoli o concorso
interno, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della L. 127/97 e dell’art. 91 del D.L. 267/2000. Per avvio
delle procedure relative alla copertura dei posti, si intende l’atto di approvazione del Bando, in
caso di concorso, o quegli atti che dimostrino l’inizio di un percorso amministrativo, negli altri casi.
Poiché gli Enti Locali adottano, per i profili professionali in questione, le denominazioni più
varie e spesso generiche, si consiglia di utilizzare per il futuro le denominazioni di cui sopra, anche
se sono state accolte, ove già adottate, tutte quelle denominazioni sostanzialmente equiparabili,
che fanno esplicito riferimento allo specifico servizio di biblioteca.
Solo se assolto l’impegno dell’adeguamento della dotazione organica e fino al termine
sopra citato per l’adempimento della copertura dei relativi posti, sono accolti in via transitoria, nei
servizi già funzionanti, rapporti di lavoro a tempo determinato, quali convenzioni o contratti di
affidamento di incarichi professionali, purché di durata non inferiore ad un anno e stipulati con
personale idoneo per preparazione professionale e culturale, in possesso almeno del diploma di
scuola media superiore. Tali soluzioni transitorie potranno essere eventualmente “part-time”, se le
dimensioni del Comune giustificano un orario ridotto. In questi casi, in cui i Comuni si sono
formalmente impegnati, in attesa della copertura dei posti previsti nelle dotazioni organiche, ad
assicurare il servizio secondo formule previste dalla normativa vigente, le Province
territorialmente competenti, in virtù delle funzioni di vigilanza che sono state loro attribuite dalla
legge regionale, provvederanno a verificare l’assolvimento di tale impegno.
Una volta che l’Ente Locale abbia adottato, per il personale della Biblioteca, una soluzione
permanente e istituzionale, a questa potranno aggiungersi, a seconda dei casi e delle circostanze,
collaborazioni esterne a qualsiasi titolo, anche volontario, in grado di contribuire alla migliore
valorizzazione dei beni e dei servizi.
In particolare, la collaborazione tra strutture pubbliche e soggetti privati (imprese e
cooperative) potrà realizzarsi con maggiore efficacia in progetti di dimensione sovracomunale,
quali i sistemi bibliotecari o la sperimentazione di programmazione integrata nei settori ambiente,
cultura, turismo in atto in alcune aree della Regione, ai sensi della L.R. 40/99.
Gli operatori delle Biblioteche, in particolare i neo assunti, “sono tenuti a frequentare i corsi
di formazione e di aggiornamento” e gli Enti Locali titolari del servizio “sono tenuti a consentirne la
partecipazione” (art. 25, commi 1 e 2). Tale partecipazione costituisce un requisito essenziale e
quindi la mancata adesione ad incontri formativi, a meno che non sia dovuta a causa di forza
maggiore, è valutata quale possibile motivo di esclusione della biblioteca dagli stanziamenti
regionali e provinciali.
“Il personale già previsto nella dotazione organica degli Enti Locali ed operante presso le
Biblioteche, alla data del 31.12.96, con le funzioni di assistente di biblioteca”, sebbene non in
possesso del requisito del titolo di studio, “può continuare a svolgere le stesse funzioni” (art.29,
comma 4).
Nell’ambito dei Sistemi e solo nei casi in cui un Sistema venga gestito in forma di Consorzio
(attualmente Monti Lepini, Bassa Sabina e Castelli Romani), il personale tecnico assunto dal
Consorzio stesso, all’interno di progetti occupazionali ed ai sensi di leggi nazionali o regionali, per il
quale esiste un impegno preciso, a conclusione del progetto, per il successivo assorbimento nelle
dotazioni organiche, può essere destinato, con le modalità previste dal presente paragrafo,
consentendone la flessibilità e la mobilità, alla gestione del servizio presso le biblioteche
sprovviste di personale, che possono quindi accedere all’Organizzazione Bibliotecaria Regionale.
Ciò in virtù del fatto che tale organismo possiede personalità giuridica e può quindi adottare con
maggiore autonomia decisioni anche rispetto all’assunzione di personale ed in considerazione del
consistente onere finanziario necessario alla gestione dell’Ente.
Sempre nell’ambito dei Sistemi, indipendentemente dalla formula istituzionale prescelta
per la loro gestione, i servizi bibliotecari associati devono essere gestiti, almeno per una
percentuale superiore al 50% dei Comuni partecipanti, da personale di ruolo secondo i criteri del
presente Piano, mentre per il restante numero, riferito a Comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, possono essere gestiti da personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, purché
di durata non inferiore ad un anno e stipulati con personale idoneo. I questi casi, diventa ancora
più necessaria la presenza di personale assegnato alla gestione, organizzazione e funzionamento
dei servizi tecnico-amministrativi comuni.
-
Orario
Le Biblioteche devono “assicurare un servizio pubblico regolare e gratuito correlato alle
esigenze dell’utenza” (art. 18, comma 4 e).
L’orario di apertura della biblioteca deve garantire una continuità del servizio e la
soddisfazione delle esigenze delle diverse tipologie di utenza, che si diversificano, in primo luogo,
in relazione all’entità della popolazione. Per questo motivo l’orario di apertura va rapportato alla
dimensione demografica dell’Ente Locale e al numero degli operatori. Nelle unità amministrative
più piccole, nelle quali l’operatore di biblioteca, sia esso a tempo parziale che a tempo pieno, è
solo a svolgere tutti i compiti e le mansioni necessarie, è opportuno distinguere il suo orario di
servizio, 18, 24 o 36 ore, dall’orario di apertura della biblioteca al pubblico, che non può essere
inferiore a 15 o a 20 ore settimanali, nei primi due casi, nei Comuni con popolazione entro 10.000
abitanti, ed a 30 ore settimanali, nel terzo caso, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti. Ciò per garantire l’espletamento di quei lavori che non possono essere svolti in presenza
dell’utenza. L’adempimento di tali compiti, comunque, anche nelle situazioni con orari più estesi,
non può superare una certa quota.
Laddove le Biblioteche dispongano di almeno due operatori, l’orario di apertura non deve
essere inferiore a 36 ore settimanali nei Comuni con popolazione entro 50.000 abitanti ed a 48
ore nei capoluoghi di provincia e, naturalmente, a Roma.
L’orario deve essere distribuito in modo da garantire il servizio al pubblico per almeno 2/3
in orario pomeridiano. Per le biblioteche aperte oltre le 36 ore è sufficiente che l’orario
pomeridiano sia di 24 ore.
Nell’ambito dei sistemi bibliotecari urbani, l’orario delle unità di servizio periferiche può
essere stabilito in relazione alle esigenze dell’utenza, purché in misura non inferiore ai limiti
minimi richiesti dal presente piano.
- Sede
La sede della Biblioteca deve essere idonea, in relazione a tutte le sue funzioni: esigenze di
tutela, sviluppo del patrimonio documentario e servizio al pubblico.
Il giudizio di idoneità della sede deve essere vincolato al possesso dei seguenti requisiti
minimi:
Superficie – Lo spazio minimo disponibile deve essere calibrato sul numero degli abitanti, sulla
base dei seguenti parametri:
70 mq. nei Comuni fino a 5.000 abitanti
- 100 mq. nei Comuni fino a 10.000 abitanti
- 150 mq. nei Comuni fino a 30.000 abitanti
- 200 mq. nei Comuni fino a 60.000 abitanti
- 300 mq. nei Comuni con oltre 60.000 abitanti
La necessità di uno spazio minimo per l’offerta di un servizio idoneo è legata alle funzioni
che una biblioteca deve svolgere e svolge, alcune obbligatorie ed altre facoltative, alla loro
compatibilità, alla consistenza dell’utenza, sia reale che potenziale, e alla normale crescita
fisiologica del servizio, che deve comportare una previsione del suo potenziamento in un arco
temporale abbastanza ampio.
In relazione alla differenziazione delle funzioni, la superficie complessiva dovrebbe essere
articolata secondo uno schema distributivo che tenga conto della gerarchia delle destinazioni e
della flessibilità della struttura. Nel caso, abbastanza frequente, di ambienti unici, ciò può essere
realizzato con l’uso di arredi specializzati e razionali.
Accessibilità – Tale parametro deve intendersi come accessibilità alla struttura dall’esterno e della
struttura al suo interno, in relazione alla possibilità di fruire, se non di tutti gli spazi, almeno di tutti
i servizi resi. Devono essere, quindi, adottate le soluzioni necessarie per l’eventuale superamento
o abbattimento delle barriere architettoniche e devono essere approntati tutti quegli strumenti di
comunicazione che facilitino la visibilità, l’accesso e la fruizione della biblioteca, quali la segnaletica
esterna (frecce, segnali, cartelli, targhe) e quella interna, quale sussidio informativo e di
orientamento per il pubblico.
Condizioni ambientali
- Locali salubri, privi di umidità, con buona aerazione ed una temperatura costante intorno ai
16-22° c., che consentano un servizio autonomo
- Buona luminosità complessiva, sia naturale che artificiale, che deve prevedere la presenza
di luce diffusa e di punti luce concentrati
- Presenza di servizi igienici
- Presenza di impianto di riscaldamento
- Impianti adeguati alla normativa vigente
- Adozione di adeguate misure di protezione e di sicurezza (impianti antintrusione,
antitaccheggio, porte blindate, vetri antisfondamento, grate alle finestre, ecc.) nei servizi
forniti di fondi antichi di particolare pregio, di patrimonio consistente o di attrezzature
costose e sofisticate
-
Arredi almeno con caratteristiche ergonomiche e di materiali rispondenti alla normativa
vigente
Presenza di una linea telefonica esterna.
Nel caso in cui la biblioteca conservi materiale bibliografico raro e di pregio, si devono
controllare con particolare attenzione i parametri relativi alla temperatura e all’umidità, che
devono mantenersi entro queste soglie: la temperatura non oltre i 22°c e l’umidità relativa non
oltre il 60%. In caso di eccessiva luminosità naturale vanno predisposte sui vetri delle finestre
delle pellicole filtranti. Sarà opportuno prevedere l’acquisto di strumenti atti a misurare tali
parametri.
Per le biblioteche inserite nell’O.B.R., le cui sedi non possiedono ancora tali requisiti, sarà
vagliata l’idoneità almeno potenziale (raggiungibile cioè con interventi edilizi finanziabili con i piani
provinciali annuali o con il Piano annuale del Comune di Roma o con contributi di altri Enti) e si
pianificherà, insieme con le Province ed il Comune di Roma, il loro progressivo adeguamento a
partire dall’annualità 2003.
L’accoglimento delle richieste di contributo delle biblioteche di nuova apertura o comunque
non inserire ancora nell’O.B.R. è vincolato al giudizio di idoneità della struttura.
- Regolamento
Le Biblioteche devono essere dotate di un regolamento, che ne disciplini il funzionamento,
l’organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza (art. 18,
comma 4 a)).
Per garantire omogeneità organizzativa ed un opportuno coordinamento, la Giunta
Regionale, con deliberazione n. 4795/98, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 30.10.1998, ha
approvato uno schema di regolamento, che consente di rendere compatibili e coerenti alla nuova
normativa regionale i regolamenti vigenti, ed al quale gli Enti Locali possono apportare
modificazioni motivate da esigenze di carattere locale. D’altro canto, nel rispetto dell’autonomia
gestionale degli Enti Locali, saranno accolti anche quei documenti regolamentari già approvati,
anche se non completamente aderenti allo schema sopra citato. In questo caso, le Province ed il
Comune di Roma, laddove riscontrino elementi di grave incoerenza e contraddizione con la
normativa regionale, dovranno invitare gli Enti gestori ad apportare nel futuro le necessarie
modifiche.
Alcuni Enti Locali, tra cui il Comune di Roma, hanno adottato anche una Carta dei servizi, in
coerenza con la Direttiva del Presidente del Consiglio del 27.1.1994, “Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici”, e nella convinzione che il regolamento non sia più sufficiente a normare il
rapporto con gli utenti, che non sono più solo titolari di doveri ma anche di diritti. In un contesto di
profondo cambiamento della pubblica amministrazione nel senso di una sua sburocratizzazione ed
evoluzione verso i principi dell’efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, diventa necessario
una sorta di patto tra gli utenti e il servizio, che deve dichiarare quali prestazioni si impegna ad
assicurare, il loro livello di qualità, attraverso l’individuazione di standard, le modalità della loro
fruizione e le forme di controllo a disposizione degli utenti. La carta dei servizi non sostituisce il
regolamento, ma si affianca ad esso come strumento per il miglioramento del servizio.
L’eventuale elaborazione di una Carta dei servizi regionale, da concordare con le Province
ed il Comune di Roma, si può affiancare al lavoro di definizione degli standard di qualità di cui si è
già parlato e potrà riguardare, a titolo sperimentale, le realtà più evolute.
- Incremento annuo del patrimonio documentario con fondi di bilancio degli Enti Locali
Le Biblioteche devono possedere un patrimonio librario e documentario adeguato alla
propria utenza ed alle proprie funzioni e comunque tale da costituire un’offerta adeguata, almeno
nel caso di biblioteche già esistenti e funzionanti, e “devono garantire una percentuale di
incremento annuo del patrimonio librario e documentale (libri, periodici, prodotti multimediali e
dell’editoria elettronica, altro materiale documentario su qualsiasi supporto), che consenta
l’adeguamento agli standard bibliotecari indicati dalla Regione” ed il rinnovamento del patrimonio
offerto (art. 18, comma 4 c)). Gli standard bibliografici internazionali dell’IFLA, 2 o 3 documenti per
abitante, sono ancora da ritenere elevati nella situazione del Lazio, dove vanno considerati come
una linea di tendenza, per raggiungere la quale è necessario prevedere un incremento annuo. Di
questa esigenza non può non farsi carico l’Ente Locale, che è il titolare della biblioteca e che quindi
è tenuto al rispetto dell'obbligo di incrementare con proprie risorse di bilancio il patrimonio
documentario della biblioteca, in misura proporzionale al numero degli abitanti. Precisamente, per
non meno di Euro 1.032,91 (£ 2.000.000) per i Comuni fino a 4.000 abitanti ed in ragione di
almeno Euro 0,26 (£ 500) ad abitante, fino ad un tetto di Euro 5.164,57 (£ 10.000.000), per i
Comuni più popolosi. Si deroga a tale criterio per i Comuni in dissesto (art. 24-25, L. 144/89 e
successive), che abbiano richiesto tale deroga ed abbiano documentato con i relativi atti
amministrativi lo stato di dissesto: ad essi il contributo dovrà essere erogato, pur in assenza di
stanziamenti comunali per l'acquisto del patrimonio documentario.
Per le biblioteche di nuova istituzione, le Amministrazioni devono impegnarsi a sostenere
una spesa straordinaria per la prima dotazione documentaria, che deve essere almeno pari a 3
volte quella prevista dal requisito minimo.
- Cataloghi
Le Biblioteche devono organizzare il proprio patrimonio documentario per la pubblica
fruizione e ” garantire la catalogazione del materiale posseduto secondo le regole catalografiche
nazionali” (art. 18, comma 4 d). Devono, quindi, possedere, almeno per le nuove accessioni, il
catalogo alfabetico per autore ed il catalogo sistematico del loro patrimonio.
Il Comune di Roma, per l’accesso delle proprie Biblioteche nell’Organizzazione Bibliotecaria
Regionale, deve garantire il possesso dei requisiti minimi di cui sopra. Per quanto riguarda
l’incremento annuo del patrimonio documentario con propri fondi di bilancio, questo si deve
sostanziare in almeno Euro 154.937,07 (£. 300.000.000) per il complesso delle biblioteche
comunali.
Biblioteche di Interesse Locale
Rientrano in questa categoria le biblioteche di proprietà ecclesiastica (diocesane o degli
ordini religiosi), di proprietà di soggetti privati, di Enti o istituzioni diversi dallo Stato e dagli Enti
Locali, aperte al pubblico.
Le condizioni per un loro accesso all’Organizzazione Bibliotecaria Regionale sono le
seguenti:
- Presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente qualificato, sia pure parttime;
- Sede idonea;
-
-
-
-
Apertura al pubblico a titolo gratuito, per un minimo di 15 ore settimanali, di cui 2/3 in orario
pomeridiano. Le biblioteche ecclesiastiche, in funzione della tipologia dei patrimoni e
dell’utenza, dovranno garantire, per lo stesso numero di ore, l’accesso senza il vincolo della
fascia oraria pomeridiana;
Adozione di un regolamento, che ne disciplini il funzionamento, l’organizzazione interna e le
modalità di gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza;
Organizzazione del proprio patrimonio documentario per la pubblica fruizione, attraverso la
redazione almeno di un catalogo alfabetico per autore e di un catalogo sistematico, redatti
secondo le regole catalografiche nazionali;
Disponibilità a collaborare ad iniziative catalografiche regionali;
Disponibilità di un patrimonio significativo da destinare alla pubblica fruizione, la cui
consistenza minima deve essere di almeno 3.000 documenti (libri, periodici, prodotti
multimediali e dell’ editoria elettronica, altro materiale documentario su qualsiasi supporto).
Tale fondo deve costituire un supporto realmente utile per l’utenza e non dovrà perciò essere
invecchiato o superato;
Capacità di svolgere una funzione sostitutiva delle biblioteche di Ente Locale, ove queste
manchino, o, in alternativa, una funzione di alta cultura per il carattere specializzato dei loro
fondi documentari.
Requisiti minimi per l’accesso dei sistemi bibliotecari intercomunali
all’Organizzazione Bibliotecaria Regionale
La richiesta di inserimento nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale dovrà essere
formulata dall’Associazione intercomunale o dal Consorzio riferimento istituzionale del sistema, la
Provincia territorialmente competente dovrà esprimere un parere motivato sull’accoglimento
della proposta stessa e alla Regione spetterà l’atto finale di riconoscimento con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, che rimarrà valido fino a quando non venga verificato e
dimostrato il venir meno dell’esistenza di uno o più dei seguenti requisiti:
-
-
Atto di costituzione del sistema, che preveda la formula istituzionale; l’ambito territoriale e la
struttura organizzativa; le funzioni ed i compiti del sistema e le modalità di attuazione di tali
compiti; la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; le
modalità di finanziamento e di riparto degli oneri;
Organizzazione ed allestimento di servizi tecnico-amministrativi comuni dotati dei relativi
supporti operativi;
Presenza di personale assegnato a tali servizi;
Svolgimento dei compiti previsti dall’art. 19, comma 5, della L.R. 42/97.
I sistemi bibliotecari di nuova costituzione devono possedere, oltre ai requisiti già illustrati,
anche i seguenti:
- Partecipazione di almeno 5 Comuni tra loro limitrofi, la cui consistenza demografica
complessiva sia sufficientemente ampia per sostenere il costo della cooperazione;
- Presenza nei suddetti Comuni di biblioteche già istituite ed in possesso dei requisiti di
funzionalità di cui al paragrafo precedente.
I Sistemi Bibliotecari di nuova costituzione saranno sostenuti finanziariamente, fino al
raggiungimento delle condizioni previste per il loro ingresso nell’Organizzazione Bibliotecaria
Regionale, solo in presenza di un costante e progressivo impegno dimostrato nel processo di
evoluzione tecnico-oganizzativa necessario alla realizzazione di una loro piena autonomia
operativa.
Solo nei casi in cui un sistema venga gestito in forma di Consorzio (attualmente Monti
Lepini, Bassa Sabina e Castelli Romani), il personale tecnico assunto dal Consorzio stesso,
all’interno di progetti occupazionali ed ai sensi di leggi nazionali o regionali, per il quale esiste un
impegno preciso, a conclusione del progetto, per il successivo assorbimento nelle dotazioni
organiche, può essere destinato, con le modalità previste dal paragrafo precedente,
consentendone la flessibilità e la mobilità, alla gestione del servizio presso le biblioteche
sprovviste di personale, che possono quindi accedere all’Organizzazione Bibliotecaria Regionale.
Ciò in virtù del fatto che tale organismo possiede personalità giuridica e può quindi adottare con
maggiore autonomia decisioni anche rispetto all’assunzione di personale ed in considerazione del
consistente onere finanziario necessario alla gestione dell’Ente.
Sempre nell’ambito dei Sistemi, indipendentemente dalla formula istituzionale prescelta
per la loro gestione, i servizi bibliotecari associati devono essere gestiti, almeno per una
percentuale superiore al 50% dei Comuni partecipanti, da personale di ruolo secondo i criteri del
presente Piano, mentre per il restante numero, riferito a Comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, possono essere gestiti da personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, purché
di durata non inferiore ad un anno e stipulati con personale idoneo. I questi casi, diventa ancora
più necessaria la presenza di personale assegnato alla gestione, organizzazione e funzionamento
dei servizi tecnico-amministrativi comuni.
Quando un sistema è interprovinciale ed associa enti appartenenti a diverse province,
come nel caso attuale dei Monti Lepini, la Regione Lazio attiverà forme di coordinamento
operativo tra le province ed i sistemi interessati, allo scopo di definire e programmare gli
interventi necessari.
Requisiti per l’attribuzione del marchio di qualità alle Biblioteche
Poiché l’attribuzione del marchio di qualità alle biblioteche che costituiscono dei punti di
eccellenza nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale ha rappresentato un valido incentivo verso
la progressiva qualificazione dei servizi, si propone di proseguire con l’esperimento anche nel
triennio 2002/2004.
L’esigenza di porre una particolare attenzione agli standard qualitativi dei servizi offerti ha
suggerito di individuare delle forme di riconoscimento, che fossero premianti nei confronti di quei
servizi bibliotecari che si distinguono per la loro capacità operativa, per la continuità del loro
impegno, per l’attenzione rivolta al rapporto con gli utenti, per la gamma delle prestazioni e delle
iniziative.
Il marchio di qualità viene attribuito a quelle Biblioteche, in possesso di standard superiori
a quelli minimi necessari all’ingresso nell’ Organizzazione Regionale, che, attraverso i soggetti
gestori, abbiano rivolto formale richiesta alla Provincia territorialmente competente o, nel caso
delle biblioteche di interesse locale presenti sul suo territorio, al Comune di Roma; questi
formulano parere motivato sull’accoglibilità di tali richieste, in sede di approvazione del Piano
annuale.
Gli atti di riconoscimento, formalizzati con Decreti del Presidente della Giunta Regionale, su
proposta dell’Assessore alla Cultura, sono aggiornati annualmente in occasione dell’elaborazione
dei Piani annuali da parte delle Province e del Comune di Roma, che, d’intesa con i competenti
servizi regionali, verificano il possesso dei requisiti per le nuove attribuzioni e vigilano sul
mantenimento degli stessi per i marchi già attribuiti nei precedenti Decreti. Il quadro aggiornato
delle biblioteche cui è stato attribuito il marchio di qualità con l’ultimo Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, n. 211 del 2.4.2001, è illustrato al paragrafo 1.1.2.1.
La logica che sottende tale iniziativa è sicuramente in linea con quel movimento teorico e
pratico che si è sviluppato in questi anni in applicazione delle più avanzate teorie per la
misurazione dei servizi e per il trasferimento delle metodologie del management e del marketing
presso le biblioteche.
L’intento è anche quello di individuare delle biblioteche modello, che siano un quadro di
riferimento ed uno strumento di confronto e di stimolo verso la progressiva qualificazione dei
servizi bibliotecari, stimolando una pratica di competizione e di incentivazione che mobiliti le
potenzialità del territorio.
Poiché la natura degli indicatori individuati, prevalentemente di primo impatto e legati alla
qualità della struttura, al suo comfort ambientale e alle dotazioni tecnologiche, non consente una
idonea valutazione sul rendimento del servizio ed il suo progressivo miglioramento, il giudizio sarà
accompagnato da un’indagine diretta ed accurata, che dovrà porre l’attenzione anche su alcuni
indicatori di risultato.
Il possesso del marchio costituisce un indubbio vantaggio per la biblioteca, sia sotto il
profilo dell'immagine, sia, per le biblioteche comunali, dal punto di vista economico, in quanto dà
luogo all’erogazione di finanziamenti premio. Tale finanziamento potrà contare su una quota di
risorse pari al 10% dell’ammontare della parte del Cap. R43509 (ex Cap.13249) destinato al
funzionamento e sviluppo, che saranno gestite direttamente dalla Regione, su proposta delle
Province competenti. Il suo utilizzo è libero, nei limiti delle destinazioni previste dal Capitolo di
riferimento, e il soggetto beneficiario può prescindere dall’aggiunta della quota a suo carico del
10%, essendo un premio legato alla qualità del servizio.
Per i servizi di titolarità delle Province e del Comune di Roma e per le Biblioteche di
interesse locale, invece, il possesso del marchio costituisce un beneficio, almeno per ora, solo
sotto il profilo simbolico e dell’immagine e non dà luogo, quindi, a nessun finanziamento.
Per attribuire al marchio di qualità un’immediata visibilità, è stato affidato ad una Società
specializzata il progetto grafico di un simbolo che connotasse l’eccellenza dei servizi. Tale simbolo
sarà distribuito, previa approvazione della Presidenza della Giunta Regionale e con il collaudo dei
prototipi, ai servizi beneficiari di tale riconoscimento.
Tali requisiti sono:
- Personale – Numero, qualifica e professionalità del personale addetto, anche non di
ruolo, ma con rapporto di lavoro a titolo oneroso, in aggiunta all’organico minimo
previsto dalla legge regionale. Per quanto riguarda la professionalità, si valuterà il
curriculum: titoli di studio, specializzazioni, corsi di formazione e di aggiornamento,
pubblicazioni e produzioni bibliografiche, partecipazione a corsi in qualità di docente,
ecc.
- Orario – Superiore, di almeno 6 ore, alla soglia minima richiesta, in particolare
pomeridiano, serale, semifestivo e festivo.
- Sede – Ampiezza: 100 mq. nei Comuni fino a 5.000 abitanti; 150 mq. nei Comuni fino a
10.000 abitanti; 200 mq. nei Comuni fino a 30.000 abitanti; 300 mq. nei Comuni fino a
60.000 abitanti; 500 mq. nei Comuni con oltre 60.000 abitanti. Lo spazio disponibile
deve tenere conto della normale crescita fisiologica del servizio, che si proietti in un
arco temporale abbastanza ampio. Vivibilità: presenza di spazi specializzati,
separazione delle funzioni e loro compatibilità (sala ragazzi, sala consultazione, sala
lettura tranquilla, emeroteca, sala polivalente, sala break e punti di ristoro, ecc.), che
aumentano con l’aumentare della superficie della biblioteca; assenza di barriere fisiche;
impianti a norma; impianti di riscaldamento e di condizionamento; buona luminosità,
naturale od artificiale; qualità ed estetica degli arredi e dell’allestimento.
- Patrimonio documentario – Il patrimonio, costantemente aggiornato, deve costituire
un’offerta valida sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e la sua consistenza
deve avvicinarsi quanto possibile agli standard internazionali. Il potenziale del
patrimonio informativo deve essere integrato con collegamenti in linea, con banche
dati e con Internet. Per le biblioteche di interesse locale specializzate, sarà valutato in
particolare il livello di approfondimento della specializzazione. Naturalmente, il
rapporto documenti/abitanti è più facilmente raggiungibile dalle strutture gestite dai
piccoli Comuni, mentre per quelle grandi diventa un obiettivo cui avvicinarsi quanto
possibile.
- Cataloghi – Gestione informatizzata dei cataloghi, con partecipazione al Servizio
Bibliotecario Nazionale o all’ OPAC del Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani.
Altri standard idonei a testimoniare un buon livello qualitativo del servizio, che, a
differenza dei requisiti indicati, non devono essere tutti presenti ma devono dar luogo ad una
valutazione complessiva, che si aggiunge al possesso di quelli già citati, sono i seguenti:
- Accessibilità: abbattimento delle barriere psicologiche alla fruizione del servizio;
organizzazione dell’informazione, delle istruzioni per l’uso e della segnaletica
necessaria, sia interna che esterna; progetti di promozione e comunicazione del
servizio; presenza della linea telefonica esterna e telefono pubblico.
- Accoglienza: orientamento ai lettori; disponibilità e reperibilità dei dati ed accesso alle
informazioni, informazioni di primo livello, anche su novità librarie; impostazione di
ricerche e preparazione di bibliografie; informazioni anche telefoniche; visite guidate;
prestiti, rinnovi telefonici, desiderata, prestito interbibliotecario, recapito a domicilio.
- Tecnologia: computer, postazioni informatiche disponibili per l’utenza, fax,
fotocopiatrice, attrezzature audiovisive e multimediali, impianto di amplificazione.
- Nuovi servizi: a minoranze etniche o a gruppi socialmente deboli (portatori di handicap,
malati, anziani, ospedalizzati, carcerati, ecc.).
- Attività culturali e collaborazioni: promozione alla lettura e animazione, collaborazione
con le scuole, collaborazione con associazioni e strutture culturali.
Requisiti minimi per l’accesso dei musei all’Organizzazione Museale Regionale
Musei di Enti Locali
- Personale
Il servizio museale deve prevedere in dotazione organica la presenza di un direttore (in
possesso del diploma di laurea in disciplina attinente alla tipologia del museo) e/o di operatori
museali (in possesso del diploma di scuola media superiore) di ruolo e professionalmente
qualificati, secondo i seguenti criteri:
- Per i musei con dimensione inferiore ai 100 mq o per i comuni con popolazione inferiore o pari
ai 3000 abitanti: a) almeno un operatore museale, eventualmente part-time, destinato
all’esclusivo servizio del museo nell’orario di apertura del medesimo; b) obbligo della stipula di
una convenzione esterna per la direzione scientifica. Nel caso in cui l’operatore museale con
un rapporto di lavoro a tempo pieno venga utilizzato, per una quota del suo tempo lavorativo,
anche in un altro servizio, questo deve essere affine e non prevalente. Una situazione
particolare è costituita dalle Isole Pontine (Ponza e Ventotene), data la loro peculiarità
geografica, che possono prevedere nella dotazione organica un’unica figura, in possesso del
diploma di scuola media superiore, che cumuli i due servizi di biblioteca e museo. Tale
possibilità viene estesa a tutti i Comuni fino a 3.000 abitanti.
- Per i musei con dimensione compresa tra 101 e 400 mq o nei comuni con popolazione
compresa tra 3001 e 5000 abitanti: a) almeno un operatore museale a tempo pieno; b) obbligo
della stipula di una convenzione esterna per la direzione scientifica.
- Per i musei con dimensione compresa tra 101 e 400 mq o nei comuni con popolazione
superiore ai 5000 abitanti almeno il direttore del museo. Per i comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti è auspicabile che il direttore del museo appartenga alla fascia D3.
- Per i musei con dimensione superiore ai 400 mq, indipendentemente dalla dimensione
demografica del comune: almeno il direttore del museo ed un operatore museale. L’operatore
in dotazione organica, eventualmente, può essere sostituito da un rapporto di convenzione
esterna che garantisca la gestione del museo.
Nei casi in cui deve essere previsto il direttore del museo di ruolo, tale figura può essere
sostituita - per aderire alle esigenze organizzative e amministrative, debitamente motivate, di un
comune - con la figura di un direttore amministrativo del museo, di pari livello, oppure con due
operatori museali, purché venga stipulata in entrambi i casi una convenzione esterna per la
direzione scientifica del museo.
Nel caso di comuni che intendano aprire più musei in sedi diverse, la dotazione organica
minima dovrà essere garantita per ciascun museo. Laddove è previsto il direttore del museo di
ruolo, il comune dovrà prevedere almeno un direttore unico ed un operatore museale per
ciascuna sede, purché vengano stipulate convenzioni esterne di consulenza scientifica per i musei
la cui tipologia espositiva non sia attinente con il diploma di laurea del direttore del museo.
Per quanto riguarda il servizio di custodia, questo deve essere garantito dal comune, in
forme idonee, durante l’orario di apertura del museo. Tale servizio deve essere dimensionato, in
modo da garantire la tutela dei materiali esposti, anche nei casi in cui il percorso espositivo sia
articolato su più livelli. Nelle ore di chiusura del museo deve essere in funzione un adeguato
sistema di allarme.
L’adeguamento della dotazione organica da parte dell’Ente locale consente l’accesso del
museo nell’Organizzazione Museale Regionale.
I musei in allestimento dovranno provvedere alla necessaria dotazione organica di
personale entro tre mesi dalla conclusione dell’anno finanziario di riferimento del primo
contributo assegnato in sede di Piano Annuale Provinciale. Si precisa che i Musei in allestimento,
purché il Comune abbia modificato la dotazione organica, possono essere ammessi a contributo,
sebbene non inseribili in O.M.R.. Tale inserimento potrà essere effettuato dopo l’inaugurazione
del Museo e ad avvenuta copertura del posto previsto in dotazione organica.
Poiché gli Enti locali adottano, per i profili professionali in questione, le denominazioni più
varie e spesso generiche, si consiglia di utilizzare le dizioni di cui sopra, anche se sono state
accolte, ove già adottate, tutte quelle denominazioni sostanzialmente equiparabili, che fanno
esplicito riferimento allo specifico servizio del museo. A tale proposito si evidenzia che nel
“Documento” sono delineate molteplici figure e profili professionali, ma, in considerazione della
dimensione della maggioranza dei Musei di ente locale del Lazio, si è ritenuto opportuno
continuare a prevedere la figura professionale di “operatore museale”, che nell’arco del triennio di
riferimento del Piano Settoriale verrà ridefinita, soprattutto in relazione alla molteplicità di
funzioni che può svolgere.
Gli operatori museali, in particolare i neoassunti, “sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione e di aggiornamento” e gli Enti locali titolari del servizio “sono tenuti a consentirne la
partecipazione”. Tale partecipazione costituisce un requisito essenziale e quindi la mancata
adesione ad incontri formativi, a meno che non sia dovuta a causa di forza maggiore, è valutata
quale possibile motivo di esclusione del museo dagli stanziamenti regionali e provinciali.
Poiché, comunque, la dotazione minima di personale di ruolo non copre quasi mai
l’organico del personale necessario per il funzionamento di un museo, come d’altronde
evidenziato anche nel “Documento”, l’Ente locale potrà instaurare, a seconda dei casi e delle
circostanze, collaborazioni esterne a qualsiasi titolo, anche volontario, in grado di contribuire alla
migliore valorizzazione dei beni e dei servizi. A questo proposito non può non essere presa in
considerazione la scelta di alcuni enti locali, tra cui il comune di Roma, di affidare la gestione dei
servizi museali a Società o Cooperative, ad esclusione della Direzione scientifica.
Poiché ad oggi tali esperienze sono risultate positive, nell’eventualità di un mutamento
legislativo regionale, nel corso del prossimo triennio potrà essere integrato il quadro dei criteri
relativi al personale.
Solo nei casi in cui un sistema venga gestito in forma di Consorzio, il personale tecnico
assunto dal Consorzio stesso, all’interno di progetti occupazionali ed ai sensi di leggi nazionali o
regionali e per il quale esiste un impegno preciso per il successivo assorbimento nelle dotazioni
organiche a conclusione del progetto, può essere destinato, consentendone la flessibilità e la
mobilità, alla gestione del servizio, presso i musei sprovvisti di personale, che possono quindi
accedere all’Organizzazione Museale Regionale. Ciò in virtù del fatto che tale organismo possiede
personalità giuridica e può quindi adottare con maggiore autonomia decisioni anche rispetto
all’assunzione di personale ed in considerazione del consistente onere finanziario necessario alla
gestione dell’Ente.
Sempre nell’ambito dei Sistemi, indipendentemente dalla formula istituzionale prescelta
per la loro gestione, i servizi museali associati devono essere gestiti, almeno per una percentuale
superiore al 50% dei Comuni partecipanti, da personale di ruolo secondo i criteri del presente
Piano, mentre per il restante numero, riferito a Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti,
possono essere gestiti da personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, purché di durata
non inferiore ad un anno e stipulati con personale idoneo.
- Orario
Nell’ambito del servizio pubblico che i musei svolgono, il criterio di distribuzione
settimanale dell’orario deve privilegiare i giorni di presumibile maggiore affluenza, tenendo conto
che il museo, a differenza della biblioteca, è un servizio non solo diretto alla popolazione locale,
ma soprattutto ai visitatori provenienti da altre località. Pertanto, nell’ambito di almeno 24 ore
settimanali minime obbligatorie, la metà dell’orario di apertura deve essere concentrata nei fine
settimana. In casi espressamente motivati, le Province competenti ed il Comune di Roma, possono
consentire modalità diverse di apertura nel rispetto, comunque, del monte ore annuale.
- Sede
Il museo deve essere ubicato in una sede dotata di spazi e locali idonei, oltre che alla
conservazione e tutela delle collezioni, anche alla realizzazione di allestimenti espositivi efficaci e
rispondenti alle esigenze di fruizione.
A parte i casi di nuova costruzione, deve trattarsi comunque di sedi che, per la loro
conformazione e per le loro caratteristiche strutturali, siano “adeguabili” alle esigenze del servizio
a cui sono destinate.
Non possono, quindi, essere accolte richieste di contributo di musei, le cui sedi risultino
inadeguate o tali da non essere adeguabili.
Per quanto riguarda ulteriori indicazioni relative alla sede del museo, sia per
l’organizzazione strutturale degli spazi che per l’impostazione dell’allestimento museografico, si
rimanda a quanto diffusamente indicato nei piani settoriali precedenti.
In riferimento a quanto indicato dal “Documento” relativamente ai parametri di idoneità
della sede, sarà necessario procedere, nel corso del triennio, all’analisi della situazione esistente e
alla messa a punto di un progetto che preveda l’individuazione dei requisiti più facilmente
raggiungibili e di quelli potenziali, nonché un piano di lavoro per l’adeguamento ai requisiti stessi.
- Allestimento
L’incremento sia qualitativo che quantitativo dei musei di competenza regionale nel Lazio
impone una maggiore definizione dei parametri relativi alla sede, anche per la parte relativa
all’esposizione museale. In un programma di generale e progressivo adeguamento degli
allestimenti, si identificano come elementi qualificanti sia quelli legati alla conservazione dei beni,
sia quelli riguardanti la valorizzazione e la fruizione delle raccolte.
Per quanto attiene i primi si rimanda alle linee guida contenute nel “Documento” (sicurezza
e manutenzione dei reperti, climatizzazione e illuminazione delle sale e degli elementi espositivi).
Relativamente alla valorizzazione e alla fruizione dei beni, si ribadisce la necessità di integrare gli
allestimenti esistenti con supporti didattico-esplicativi adeguati alla specificità del singolo museo,
e si sottolinea l’importanza di procedere ad una progettazione integrata per quanto riguarda gli
aspetti museologici e museografici.
- Patrimonio e inventario
I musei debbono possedere un patrimonio di beni destinato alla pubblica fruizione, in
grado di costituire un’offerta culturale valida per l’utenza.
La consistenza del patrimonio, inteso anche sotto il profilo della qualità, del valore
intrinseco dei reperti e del loro pregio, dovrà essere tale da giustificare gli investimenti necessari
per la realizzazione degli interventi richiesti, al fine di garantire un giusto equilibrio tra costi da
sostenere e benefici, evitando di finanziare musei con patrimoni poco caratterizzati. Gli enti
proprietari dovranno altresì perseguire una politica di incremento delle collezioni, attraverso
acquisizioni o eventuali donazioni.
Ogni museo deve essere dotato di registro inventariale, di cui è responsabile il direttore
scientifico della struttura. All’atto del loro ingresso nel museo gli oggetti devono essere
convenientemente registrati e documentati a fini patrimoniali e di sicurezza. La presenza del
registro inventariale costituisce requisito per l’accesso del museo nell’OMR.
- Regolamento
Con il precedente piano settoriale si è stabilito che i musei devono essere dotati di un
regolamento che ne disciplini il funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione
del patrimonio e dei servizi all’utenza. L’adozione del regolamento costituisce requisito necessario
all’inserimento dei musei nell’OMR. Allo scopo di garantire omogeneità organizzativa si è fornito
uno schema approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 4795/98.
Tale schema di regolamento sarà integrato, con successivo atto regionale, sulla base delle
indicazioni fornite dal “Documento”, in particolare per quanto riguarda la natura del museo quale
organismo permanente e senza scopo di lucro, nonché per la parte relativa all’assetto finanziario e
all’ordinamento contabile. Il nuovo orientamento mira a fornire inoltre le linee guida generali per
la redazione dei singoli regolamenti che ciascun museo potrà differenziare in relazione alle finalità
e funzioni, compiti e attività, erogazione dei servizi al pubblico, appartenenza a reti e sistemi
museali.
- Gestione finanziaria
L’esigenza prioritaria di garantire lo svolgimento delle varie attività necessarie al corretto
funzionamento del museo e di salvaguardare l’integrità, lo studio e la valorizzazione dei beni
custoditi sottintende una relativa autonomia finanziaria affidata alla responsabilità della Direzione
del museo stesso.
Il “Documento fornisce un orientamento preciso sulla materia indicando che “la gestione
finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dei musei, se dotati di autonomia,
dovrà avvenire attraverso bilanci funzionali nel rispetto della normativa vigente, …… ove la tenuta
di bilanci non fosse obbligatoria, per una corretta politica finanziaria è vivamente raccomandata la
progressiva adozione di documenti contabili in grado di enucleare le voci di entrata e quelle di
spesa allo scopo di consentire la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto economico, la
trasparenza della gestione …”. Ritenendo particolarmente utili le indicazioni sopra riportate allo
scopo di una precisa definizione dei costi relativi ai servizi museali, ciascun ente titolare di un
museo dovrà rendere individuabile l’insieme delle entrate e delle spese destinate al suo
funzionamento.
Per i musei di Ente locale, le Amministrazioni dovranno provvedere entro il 2003 alla
predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione in modo tale da rendere enucleabili le voci
finanziarie del museo; entro il 2004 si richiederà la redazione di documenti contabili specifici
riferiti al servizio museo.
Gli enti proprietari dei musei di interesse locale dovranno redigere a partire dal 2003
specifici bilanci finanziari.
Per la redazione dei Bilanci gli Enti gestori dei Musei potranno utilizzare lo schema
indicativo contenuto nel “Documento”.
Musei di interesse locale
Rientrano in questa categoria i musei di proprietà di soggetti privati, tra i quali quelli di
proprietà ecclesiastica costituiscono la parte prevalente.
Con il presente piano settoriale si dedicherà particolare attenzione ai musei diocesani, per
la loro capillare diffusione sul territorio regionale e per la ricchezza delle collezioni in essi
conservate.
Nel corso del triennio si provvederà ad effettuare una ricognizione delle strutture esistenti
e dello stato di conservazione e di esposizione dei materiali, finalizzata ad identificare le strategie
regionali di intervento relative a questa peculiare categoria di musei.
Per quanto riguarda in particolare i Musei Diocesani, a seguito della firma della
Convenzione tra la Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Italiana (più precisamente con la
Regione Ecclesiastica del Lazio), stilata sulla base di un protocollo d’intesa volto a definire i
reciproci impegni finalizzati alla valorizzazione dei patrimoni musealizzati, sarà opportuno
procedere ad una verifica della rispondenza dei “requisiti minimi” con quanto contenuto nella
Convenzione suddetta..
Analogamente a quanto previsto per i musei di proprietà pubblica, le condizioni per il loro
accesso nell’OMR sono le seguenti:
- disponibilità di un patrimonio significativo da destinare alla pubblica fruizione;
- adozione del regolamento che disciplini il funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di
gestione del patrimonio e dei servizi all’utenza;
- adozione del registro inventariale;
- redazione del bilancio delle entrate e delle uscite del museo (a partire dal 2003);
- collocazione delle collezioni in una sede dotata di spazi e locali idonei, oltre che alla
conservazione e tutela delle collezioni, anche alla realizzazione di allestimenti espositivi efficaci e
rispondenti alle esigenze di fruizione;
- allestimento adeguato alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione delle raccolte;
- presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente qualificato, sia pure part-time;
- apertura al pubblico, per un minimo di 18 ore settimanali. In casi espressamente motivati, le
Province competenti ed il Comune di Roma, possono consentire modalità diverse di apertura, da
riportare nell’atto d’obbligo, nel rispetto, comunque, del monte ore annuale;
- disponibilità a collaborare ad iniziative culturali regionali.
Requisiti minimi per l’accesso dei sistemi museali all’Organizzazione Museale
Regionale
Sistemi museali territoriali
-
-
-
-
-
Atto di costituzione del sistema che preveda la formula istituzionale; l’ambito territoriale e la
struttura organizzativa; le funzioni ed i compiti del sistema e le modalità di attuazione di tali
compiti; la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza, tra i
quali deve essere compreso l’organo di gestione tecnico scientifica di seguito espressamente
dettagliato; le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri;
Formalizzazione dell’Organo di gestione tecnico-scientifica del quale devono far parte i
direttori scientifici (possono partecipare anche gli operatori museali) dei musei funzionanti, i
responsabili scientifici dei musei in allestimento, un esperto in programmazione e marketing
ed altre eventuali figure, quale il responsabile dei servizi didattici ed educativi, destinate a
svolgere il loro ruolo in ambito sistemico;
Individuazione e localizzazione delle strutture museali e delle sezioni tematiche del sistema;
Organizzazione ed allestimento di servizi amministrativi comuni, dotati dei relativi supporti
operativi, con la definizione delle modalità di attuazione dei compiti e la presenza di personale
assegnato;
Organizzazione ed allestimento di servizi tecnici e laboratori comuni, dotati dei relativi supporti
operativi, con la definizione delle modalità di attuazione dei compiti e la presenza di personale
assegnato; in una prima fase di costituzione del sistema sarà sufficiente che tali servizi e
laboratori, in attesa della loro effettiva realizzazione, vengano individuati e localizzati;
Svolgimento in forma associata degli altri compiti previsti dall’art. 22 punto 5) della L.R. 42/97,
e specificatamente quelli relativi alla promozione e al coordinamento delle attività culturali e
didattiche, alla rilevazione dei dati statistici ed informativi e alla collaborazione con strutture e
servizi sociali, culturali e scolastici del territorio. E’ rinviata la predisposizione di sistemi
informativi coordinati da predisporre successivamente alla realizzazione del sistema
informativo regionale, attualmente in corso di elaborazione.
I Sistemi Museali Territoriali di nuova costituzione devono possedere, oltre ai requisiti già
illustrati, anche i seguenti:
- Partecipazione di almeno 4 Comuni tra loro limitrofi;
- Presenza nei suddetti Comuni di Musei già funzionanti ed in possesso dei requisiti necessari
per l’inserimento nell’O.M.R. o in via di allestimento.
Inoltre i Sistemi Museali Territoriali, entro 3 anni dal loro inserimento nell’O.M.R. dovranno
provvedere alla progettazione coordinata dell’immagine del sistema, all’istituzione di un biglietto
unico, alla predisposizione di una guida breve, alla individuazione di itinerari e percorsi di visita
integrati.
Solo nei casi in cui un sistema venga gestito in forma di Consorzio, il personale tecnico
assunto dal Consorzio stesso, all’interno di progetti occupazionali ed ai sensi di leggi nazionali o
regionali e per il quale esiste un impegno preciso per il successivo assorbimento nelle dotazioni
organiche a conclusione del progetto, può essere destinato, consentendone la flessibilità e la
mobilità, alla gestione del servizio, presso i musei sprovvisti di personale, che possono quindi
accedere all’Organizzazione Museale Regionale. Ciò in virtù del fatto che tale organismo possiede
personalità giuridica e può quindi adottare con maggiore autonomia decisioni anche rispetto
all’assunzione di personale ed in considerazione del consistente onere finanziario necessario alla
gestione dell’Ente.
Sempre nell’ambito dei Sistemi, indipendentemente dalla formula istituzionale prescelta
per la loro gestione, i servizi museali associati devono essere gestiti, almeno per una percentuale
superiore al 50% dei Comuni partecipanti, da personale di ruolo secondo i criteri del presente
Piano, mentre per il restante numero, riferito a Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti,
possono essere gestiti da personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, purché di durata
non inferiore ad un anno e stipulati con personale idoneo.
Quando un sistema è interprovinciale ed associa Enti appartenenti a diverse Province,
come nel caso attuale dei Monti Lepini, la Regione Lazio attiverà forme di coordinamento
operativo tra le province ed i sistemi interessati, allo scopo di definire e programmare gli
interventi necessari.
La richiesta d’inserimento nell’Organizzazione Museale Regionale deve essere formulata
dall’associazione intercomunale o dal consorzio di riferimento istituzionale del sistema. La
provincia territorialmente competente deve esprimere un parere motivato sull’accoglimento della
proposta stessa e alla Regione spetterà l’atto finale di riconoscimento con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, che rimarrà valido fino a quanto non venga dimostrato o verificato il venir
meno dell’esistenza di uno o più dei requisiti in parola.
Sistemi museali tematici
I sistemi museali tematici, a differenza dei sistemi museali territoriali, sono finalizzati
soprattutto ad un forte coordinamento culturale scientifico che consenta di approfondire i vari
aspetti e problematiche dei temi per i quali sono stati avviati, evitando inutili dispersioni di risorse
sia economiche che intellettuali.
Elemento fondante di questi sistemi è dunque la pianificazione della realizzazione dei
singoli poli museali e degli aspetti del tema che dovranno approfondire ed il coordinamento delle
loro attività di ricerca e culturali in genere e non il coordinamento gestionale che è, invece,
elemento determinante per i sistemi museali territoriali.
Poiché i sistemi museali tematici sono strumenti organizzativi direttamente programmati e
predisposti dalla Regione, e che da essa dovranno in futuro essere coordinati per le loro precipue
caratteristiche, potranno essere inseriti nell’Organizzazione museale regionale con decreto del
Presidente della Giunta Regionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- completamento della loro progettazione esecutiva;
- formalizzazione della disponibilità degli spazi previsti per la realizzazione dei centri sistema, già
preventivamente concordati con le Amministrazioni competenti.
I singoli poli o sezioni museali, per poter aderire ad un sistema museale tematico, oltre a
dover essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso all’Organizzazione museale
regionale, dovranno adempiere ai seguenti compiti:
- elaborare un progetto scientifico di allestimento, concordandolo preventivamente con la
struttura regionale competente, coerente e funzionale al sistema museale tematico,
seguendo le indicazioni del relativo progetto esecutivo;
- coordinare il proprio programma con quello del centro sistema e degli altri poli espositivi del
sistema stesso;
-
-
promuovere attività culturali scientifiche e di ricerca finalizzate all’approfondimento e
valorizzazione dei temi prescelti ed individuati coerentemente con il progetto esecutivo del
sistema;
collaborare con le strutture culturali ed universitarie interessate ai temi prescelti;
coordinare il proprio sistema informativo e di catalogazione sia con quello previsto nel
progetto esecutivo del sistema che con il sistema informativo regionale in corso di
elaborazione.
Reti Museali Urbane
Per quanto riguarda la definizione dei requisiti minimi per l’inserimento nell’O.M.R. di
questa nuova tipologia organizzativa, da realizzare fra musei di una stessa città, si rinvia ad una
successiva consultazione e valutazione da effettuare con gli Enti Locali attualmente interessati.
Orientativamente tali requisiti dovranno riguardare la progettazione coordinata dell’immagine
della rete, l’istituzione di un biglietto unico, la predisposizione di una guida breve, la
individuazione di itinerari e percorsi di visita integrati e la programmazione e la promozione di
attività culturali e didattiche comuni.
Musei d’interesse locale
-
-
Disponibilità a sottoscrivere, prima dell’erogazione dei contributi, un Atto d’obbligo con il
quale venga garantito, tra l’altro, l’impegno a devolvere i materiali acquisiti con i contributi
previsti nei piani provinciali annuali o nel piano annuale del Comune di Roma, a musei di Enti
locali o di interesse locale, nel caso di chiusura definitiva;
Impegno finanziario del soggetto richiedente, che non può essere inferiore del 10% della spesa
ritenuta ammissibile. Una volta approvato il piano annuale, la Provincia competente o il
Comune di Roma, chiede agli Enti inseriti nel piano stesso il formale impegno della quota a
carico;
-
Adempimento dell’obbligo di rendiconto dei precedenti contributi regionali, provinciali o del
Comune di Roma. Tale adempimento deve essere effettuato anno per anno ed essere relativo
ai contributi dell’anno precedente. Sono esclusi dal Piano annuale provinciale o dal Piano
annuale del comune di Roma quei servizi museali per il quali sono stati approvati atti di revoca
di contributi pregressi e che devono ancora adempiere all’obbligo della restituzione.
Requisiti per l’assegnazione del marchio di qualità ai Musei
La scelta operata con il precedente Piano Settoriale di attribuire un riconoscimento
premiante ai servizi museali di qualità è stata avvalorata dagli orientamenti espressi dal
“Documento” e ha riscosso un notevole gradimento “morale” da parte del territorio.
Per l’attribuzione del marchio di qualità i soggetti gestori dei Musei rivolgono formale
richiesta alla Provincia territorialmente competente o, nel caso dei musei di interesse locale
presenti sul suo territorio, al Comune di Roma; questi formulano parere motivato sull’accoglibilità
di tali richieste, in sede di approvazione del Piano annuale. L’inserimento viene formalizzato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Cultura.
Si riconfermano i criteri già stabiliti precedentemente e sotto specificati; nel Piano
Settoriale 2002/2004 verranno maggiormente precisati, ove necessario, con particolare
riferimento alle problematiche del Comune di Roma. Infatti, il livello dimensionale e qualitativo dei
musei del Comune di Roma aveva portato ad escludere tali strutture museali da forme di
premialità, proprio perché ritenute non comparabili con le dimensioni e la qualità dei servizi locali.
D’altro canto, poiché i musei civici di Roma, hanno espresso di gradire forme di riconoscimento in
tal senso, anche non supportate da premio economico, si avvieranno con il Comune di Roma i
necessari incontri per la verifica della rispondenza dei precedenti criteri alla situazione museale
romana.
Con il presente Schema di Piano Settoriale 2002/2004 si propongono, a parziale
integrazione dei criteri adottati nel precedente triennio per l’assegnazione del “marchio di qualità
dei musei del Lazio” dei piccoli aggiustamenti. Si riportano di seguito i criteri integrati:
 orario superiore alle 30 ore settimanali, di cui almeno 14 nei fine settimana;
 assegnazione di personale in numero superiore ai minimi previsti;
 qualità progettuale relativa alle problematiche per il superamento delle barriere
architettoniche;
 qualità progettuale dell’impianto museologico e museografico;
 proposizione costante di programmi scientifici e didattici, con particolare riferimento alle
scuole, coordinati ad altri musei del territorio;
 promozione del museo e delle sue attività attuate attraverso l’elaborazione di un programma
complessivo di immagine;
 pubblicazione di materiale didattico e divulgativo.
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