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RIFIUTI MILITARI 20.12.11

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RIFIUTI MILITARI 20.12.11
Direzione Tecnica – U.O. Rifiuti e Uso del Suolo
PROCEDURE DI GESTIONE, STOCCAGGIO,
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI MILITARI E CIVILI
PRODOTTI PRESSO I SITI MILITARI ITALIANI
*******************************************************************************************************
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ciò significa che tutti
coloro che producono rifiuti sono obbligati a gestirli, stoccarli, inviarli a recupero o smaltirli
nel rispetto delle normative vigenti ovvero assicurando una elevata protezione
dell’ambiente (aria acqua e suolo) e di tutti gli organismi viventi.
La normativa di riferimento da prendere in esame è costituita da:
1. D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i (testo unico sull’ambientale);
2. D.M. del 22/10/09 pubblicato su G.U. n.87 del 15.04.10 (gestione dei rifiuti militari)
che richiama in premessa tutti i riferimenti normativi che hanno determinato
l’emissione dello stesso ;
3. Testo coordinato del Regolamento per L’applicazione della Ta.R.S.U. (Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) del Comune di Napoli in vigore a decorrere dal
1° gennaio 2008. (in questo caso si prende in esame il regolamento del comune di
Napoli ma è inteso che si deve prendere in esame di volta in volta il regolamento
del comune in cui è ubicata la struttura che produce rifiuti)
AMBITO DI APPLICAZIONE
I rifiuti oggetto della presente relazione sono prodotti nell’ambito delle seguenti
costruzioni militari:
1. CASERME ovvero costruzioni militari erette per abitazione, per l'istruzione e
l'educazione delle truppe, in tempi in cui non sono direttamente impegnate in attività
operative, ma in compiti di addestramento, ed altre mansioni genericamente
riconducibili alle finalità istituzionali delle forze armate.
2. opere difensive come fortezze e fortificazioni campali
3. campi ed i poligoni di tiro
4. gli ospedali militari.
5. comandi e distretti militari ovvero qelle costruzioni per il disimpegno delle attività
amministrative militari;
6. tribunali, carceri, ecc. ovvero le costruzioni destinate alla giustizia militare;
7. scuole ed accademie militari ovvero le costruzioni per la formazione ed il
perfezionamento degli ufficiali;
8. arsenali, laboratori e magazzini ovvero le costruzioni per la sperimentazione, la
costruzione e la conservazione delle attrezzature e degli armamenti .
ARPAC Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
1
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Cento Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
Tel. 0812326111 – fax 0812326225 – www.arpacampania.it – P.I.07407530638
ARPAC- Direzione Tecnica – U.O. Rifiuti e Uso del Suolo - Centro Polifunzionale, Torre 7 – 80143 Napoli
Tel. 081/2326445 – Fax 081/2326481
Direzione Tecnica – U.O. Rifiuti e Uso del Suolo
TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI
Entrando subito nel merito dell’oggetto ma senza entrare nella minuziosa
descrizione delle tipologie di rifiuti prodotti con l’attribuzione - non sempre possibile
in assenza di analisi – del relativo codice CER la caserma è sicuramente (tra
l’altro) un luogo di produzione di rifiuti e come tale in essa vi si possono produrre :
1. Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani (quelli prodotti ad esempio in mense, spacci,
uffici, camerate, aule)
2. Rifiuti speciali non pericolosi
3. Rifiuti speciali pericolosi
4. Rifiuti “prettamente militari” di cui al comma 2 art. 1 DM 22 ottobre 2009.
PAGAMENTO ED ESENZIONI DELLA TARSU
Tutti i produttori di rifiuti sono obbligati a pagare la relativa tassa comunale.
La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, (quindi anche manufatti militari) esistenti nel territorio comunale.
La tassa si calcola in base alla tariffa prevista per l’uso a cui sono destinati i locali
ed alla superficie complessiva degli stessi. Così come disposto dal D.Lgs n. 507 del 15
novembre 1993 CAPO III -Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni l ‘art. 58
(Istituzione della tassa) recita:
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime
di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente
esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire
una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a
tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.
Dalla lettura del Testo coordinato del Regolamento per L’applicazione della
Ta.R.S.U. (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) del Comune di Napoli in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008., si evince che le caserme rientrano tra le
categorie di immobili tassabili; infatti l’art. 7 di detto regolamento recita così come nel
seguito.
“Art 7.Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs 3 aprile
2006 n. 152 “Codice in materia ambientale”, si applica la classificazione delle categorie e
sottocategorie già definita dal previgente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale
in data 27/6/1994, n°251, così come di seguito inte grata:
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Cat. 9) Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla legge regionale n. 17 del
24.11.2001, le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli
della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza”.
Nello stesso Regolamento sono previste anche delle esclusioni; infatti l’art. 4 recita come
di seguito riportato.
“Art 4 – Esclusioni
Non sono soggetti alla tassa:
a) I locali ed aree ove, per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,
non possono prodursi rifiuti, a condizione che le esclusioni, per le unità immobiliari di
proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, non
determinano una superficie imponibile inferiore all’80% della superficie catastale. A titolo
esemplificativo si riportano le
seguenti esclusioni:
atri, scale, cortili, portici, balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni.
centrali termiche, cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si
abbia di regola, presenza umana
impianti sportivi, limitatamente ai locali ed aree destinati ad attività sportiva dei giocatori
e dei praticanti,
locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni
religiose con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da
quello del culto in senso stretto;
aree scoperte non operative delle utenze non domestiche ossia le aree senza alcun
intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti quali, ad
esempio, gli spazi delle aree di parcheggio e dei distributori di carburanti – a tal fine
individuati – destinati in modo esclusivo al transito ed alla manovra degli autoveicoli.
b) I locali ed aree che risultano in condizioni di non utilizzabilità, ove tali circostanze siano
indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrata in base ad
elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale esclusione:
Le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua-lucegas).
Gli immobili danneggiati, non agibili, o in fase di restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o comunque
non oltre la data riportata nella certificazione lavori
c) I locali e le aree scoperte, di cui al comma 5 dell’art.62 del Dlgs 507/93;
d) Le aree comuni del condominio, di cui all’art.1117 del C.C., che possono produrre rifiuti
agli effetti dell’art.3 del presente regolamento.
Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni del
condominio in via esclusiva;
e) Le aree scoperte adibite a verde.
Art. 4 bis
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Determinazione delle superfici soggette a tassazione
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa,
ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola
rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme
vigenti.
L’esclusione delle superfici è concessa dall’ufficio a seguito della
presentazione da parte dell’interessato di adeguata documentazione tecnica che
evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi
reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di
formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati. Le istanze non complete
della predetta documentazione sono improcedibili ed archiviate d’ufficio.
Per alcune categorie di attività, per le quali risulti difficile individuare la
superficie ove si producono rifiuti speciali non assimilati per l’uso promiscuo cui
sono adibiti i locali e le aree, si applica all’intera superficie (con esclusione di quella
destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) una riduzione in percentuale come di
seguito indicata:
ATTIVITA’
DETASSAZIONE
TIPOGRAFIE
FALEGNAMERIE
AUTOCARROZZERIE
AUTOFFICINE per RIPARAZIONE VEICOLI
AUTOFFICINE di ELETTRAUTO
DISTRIBUTORI di CARBURANTE
LAVANDERIE E TINTORIE
VERNICIATURA-GALVANO-TECNICI-FONDERIE
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI
CASEIFICI
PASTICCERIE
ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE
40%
20%
60%
50%
30%
30%
40%
50%
40%
40%
60%
20%
10%
Per le utenze commerciali e produttive, laddove il produttore dimostri di aver
attivato forme di recupero dei rifiuti assimilati, in grado di sottrarli al conferimento
degli impianti di smaltimento e a condizione che siano stati posti in essere
interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione
recuperabile e che la stessa incida per almeno il 40% della produzione complessiva,
è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%.
Le variazioni di superficie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti
nella denuncia originaria, integrativa o di variazione di cui all’art. 12 del presente
regolamento”.
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ASSIMILABILITA’ DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
Verificata la possibilità di escludere dalla TARSU le superfici e i rifiuti sopra indicati
soffermiamoci dapprima sul concetto di assimilabilità e successivamente sulle modalità di
gestione (stoccaggio in regime di deposito temporaneo, recupero e smaltimento) delle
varie categorie di rifiuti.
In base all’Art. 184 del d.lgs. 152/06 sono classificati come rifiuti assimilati
agli urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), anche i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile
abitazione;
Ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), I comuni concorrono a disciplinare la
gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati
ai sensi dell’art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195,
comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lettere c) e
d).
L’art. 195) comma 2, lettera e) recita che sono competenze dello Stato:
“la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro
due anni , si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di
gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel
rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa
ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata
dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle
dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si
applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità
dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto
diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si
formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti,
salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte
superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati,
non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti,
entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”.
Il comune di Napoli con un primo regolamento comunale del febbraio 2006
approvato con delibera consiliare n. 12 del 22.02.06 e con uno successivo entrato
in vigore il 01 gennaio 2008 ha disciplinato sia la TARSU (come sopra evidenziato )
che l’assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani come vedremo di seguito.
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In base all’art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi –
del regolamento comunale del 2006 al comma 1 sono considerati assimilati ai rifiuti
urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle
disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le condizioni stabilite ai seguenti
commi.
Il comma 2 recita: “nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi, di cui al comma 3 e 4,
sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali,
lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all’articolo 9 comma 1, lettere
a), d), e), f) o provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali
accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi
destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando
l’esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all’articolo, comma 1 lettera c)”.
Il comma 3 recita: “ai i fini dell’assimilazione, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al comma
2 devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o,
comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati alla lettera a) del
punto 1.1.1. della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui
all’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 915/1982, purché non liquidi, tra i
quali rientrano:
a) imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette,
pallet;
d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
f) paglia e prodotti di paglia;
g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
h) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
i) feltri e tessuti non tessuti;
j) pelle e similpelle;
k) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni;
l) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di
tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER
08.01.03/08.01.04/08.01.05;
m) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti
classificati con i codici CER 10.011.2/10.11.08;
n) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
o) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
p) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
q) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
r) nastri abrasivi;
s) cavi e materiale elettrico in genere;
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t) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
u) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad
esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di
alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, ad eccezione dei rifiuti di
origine animale quali carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale
giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti;
v) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e
simili);
w) residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi, ad eccezione dei
rifiuti di origine animale quali carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine
animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti;
z) accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così
come individuati all’articolo 44 comma 5 del decreto legislativo 22/1997”.
Il comma 4 recita: “ai fini dell’assimilazione, la quantità annua dei rifiuti di cui ai commi 2
e 3 per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non
deve essere superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, con un
limite massimo giornaliero di 0,5 kg/mq”.
Il comma 5 recita: “sono sempre considerati urbani i seguenti rifiuti sanitari, nell’ambito
dei rifiuti di cui all’articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n.254 i:
a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture
sanitarie;
b) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di
degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una
patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari
circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le
caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo;
d) rifiuti da attività di spazzamento;
e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini pediatrici, altri panni assorbenti anche
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi”.
Il comma 6 recita: “sono inoltre considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi
e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di
giardinaggio o manutenzione del verde privato, qualora la superficie non superi 500 metri
quadri”.
Il comma 7 recita: “sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di
giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico”.
Il comma 8 recita: “non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da
utenze speciali”.
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All’articolo 8 del regolamento comunale sono stabilite le procedure di accertamento dei
requisiti per l’assimilazione, che di seguito vengono descritti di seguito.
Il comma 1 recita :“l’iscrizione nei ruoli della tassa RSU in relazione alle relative superfici
di produzione o l’applicazione della tariffa in relazione ai rifiuti prodotti da singole attività in
essere all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del
possesso dei requisiti per l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani”.
Il comma 2 recita: “atto salvo quanto previsto al comma 1, l’accertamento della natura dei
rifiuti prodotti da singole attività, al fine dell’esclusione dell’applicazione della relativa tassa
o tariffa nel caso di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, con il correlato obbligo di
provvedere a proprie spese allo smaltimento degli stessi rifiuti, avviene su richiesta degli
interessati”.
Il comma 3 recita: “la richiesta di cui al comma 2 deve essere accompagnata da:
a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
1) ramo di attività dell’azienda e sua classificazione industriale, artigianale,
commerciale, di servizio;
2) specificazione dell’attività svolta;
3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo
le diverse tipologie merceologiche;
5) dati relativi all’ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle
modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse
frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse
tipologie di rifiuto;
7) superfici aziendali complessive;
8) numero di addetti complessivi;
9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla
formazione dei rifiuti che si ipotizzano come “speciali”;
b) elaborati planimetrici comprensivi dell’area cortilizia recanti l’indicazione dei diversi
reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il
computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici
di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani;
c) copia della convenzione di smaltimento con ente o impresa autorizzata per i rifiuti
ritenuti non assimilabili, di durata pari al periodo per il quale si chiede la detassazione,
accompagnata dall’attestazione dello stesso ente o impresa circa l’effettiva rispondenza
qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente regolamento”.
Il comma 4 recita: “non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva
formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e
rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili”.
PROCEDURE DI GESTIONE, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DELLE
SEGUENTI CATEGORIE DI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO STRUTTURE MILITARI:
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OLII E GRASSI MINERALI E VEGETALI
PNEUMATICI
ACCUMULATORI AL PIOMBO E BATTERIE ESAUSTE
Le categorie di rifiuti sopra indicate sono tutte disciplinate prioritariamente dal d.lgs
152/06 e secondariamente da eventuali decreti attuativi emanati successivamente alla
legge quadro nazionale.
Gli articoli di riferimento sono:
1. Articolo 216-bis - Oli usati
2. Art. 217 - Ambito di applicazione
3. Art. 218Definizioni
4. Art. 219Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
5. Art. 220 Obiettivi di recupero e di riciclaggio
6. Art. 221Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
7. Art. 223 Consorzi
8. Art. 224Consorzio nazionale imballaggi
9. Art. 225 Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio
10. Art. 226 Divieti
11. Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e
prodotti contenenti amianto
12. Art. 228 - Pneumatici fuori uso (PFU)
13. Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti
14. Art. 235 - Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi
15. Art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati
ARTICOLO 216-BIS - OLI USATI
ART. 233 - CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E
DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
ART. 236 - CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA E
TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI
Prima di entrare nel merito della gestione economica e del riparto delle spesse
descriviamo per intero gli articoli di legge di riferimento.
Articolo 216-Bis - Oli Usati
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono
gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo
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184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare,
secondo l´ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il
trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per
quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l´ordine di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E'
fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di
sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di priorita' di cui
all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile
ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere
a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli
usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV del
presente decreto.
4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere
di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento
collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le
condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano
i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonchè il principio di prossimità.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di
rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto
regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà
concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui
agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme
tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente
articolo.
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8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico,
compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre
miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.
Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un
Consorzio.
I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo
237.
2. il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha
personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e
ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza
nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il
numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto
adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicura la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo
stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo
smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
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4. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità
della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono
vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed
animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e
grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai
sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione al consorzio sono determinate in base al rapporto
tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva
complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di
amministrazione del consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto
stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse
imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti
dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi
determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti
per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo
ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e
grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli
operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa
trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema
adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il
sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è
effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire,
nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli
operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano
informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato
chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi
sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di
sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. Il consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le
risorse finanziarie del consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli
e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e
ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire
l'equilibrio di gestione del consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono
annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni
anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica
sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione
della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali
esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati dal consorzio, fermo restando quanto
previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il
detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro
Stato membro della Comunità europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del
conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti
è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di
prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano
costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie
medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente
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decreto aderiscono al consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui
al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della
propria attività.
Art. 236 Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati
1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da
avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le
imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti
previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, Il consorzio adotta sistemi di gestione conformi
ai principi di cui all'articolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha
personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di
settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei
produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui
il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale
di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo
debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a
fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinché tale consorzio comunichi
annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il
controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui
all'articolo 189, comma 3.
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4. Al Consorzio partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di
cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione
delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità della
parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per
tutti i consorziati.
7. Il consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno
al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il
contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo
nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano
immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento
dell'imposta di consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da
ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di
cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall'approvazione dello statuto del consorzio.
10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. Il Consorzio
di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività
produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e
dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le
relative modalità di nomina.
12. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della
raccolta;
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b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle
imprese autorizzate;
c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne
facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente
svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite
rigenerazione, combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo,
alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo
smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di
nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di
economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni
inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli
oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri
che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della
produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e,
comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;
l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento.
13. Il consorzio può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati
conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree
territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei
consorzi stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano
costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime
successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
aderiscono al Consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione o di inizio della propria attività.
15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli
minerali esausti è obbligato al loro conferimento al Consorzio di cui al comma 1,
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
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in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.
L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli
minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli
eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle
riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi
medesimi.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII USATI
Gli Oli esausti si dividono in 3 categorie:
1. gli Oli esausti solubili come olio vegetale per frittura
2. gli Oli chiari che provengono delle industrie
3. gli Oli scuri che derivano soprattutto dalle macchine e contengono quindi metalli e
residui di combustione e ossidati
OLI ESAUSTI DI FRITTURA (PROVENIENTI DALLE MENSE)
La struttura degli Oli alimentari viene modificata dopo la frittura, l'olio viene ossidato
e assorbe le sostanze inquinanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. La densità
degli Oli ossidati fa sì che l'olio galleggia sull'acqua delle fognature. Questo
comportamento degli Oli esausti è causa di inquinamento ambientale.
Il ritiro degli Oli esausti consente di riciclare l'olio per l'uso industriale, p.e. per la
produzione di lubrificanti, bio-diesel, tensioattivi e saponi.
OLI CHIARI E OLI SCURI
Anche questi Oli sono soltanto in parte biodegradabili e versati nelle fognature
causano un inquinamento, in quanto riducono l'ossigeno disponibile per pesci e alghe.
Tutti i motori a combustione interna - come, ad esempio, quelli di auto, moto, veicoli
industriali e agricoli, mezzi navali - e i macchinari industriali hanno bisogno di essere
lubrificati per funzionare. A questo scopo si utilizzano oli lubrificanti a base minerale o
sintetica. Durante l’utilizzo, l’olio si consuma e subisce trasformazioni chimico-fisiche che
lo rendono non più idoneo a continuare il servizio e per questo occorre sostituirlo
regolarmente.
L’olio usato è un rifiuto pericoloso. Se smaltito in modo scorretto o impiegato in
maniera impropria, può essere altamente inquinante. Se versato in terra, l’olio usato
penetra nel terreno avvelenando la falda acquifera che fornisce l’acqua potabile e quella
per l’irrigazione delle colture; se disperso in acqua galleggia formando una pellicola
impermeabile che determina la morte, per mancanza di ossigeno, di tutto ciò che vive al di
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sotto di essa. Se bruciato impropriamente, l’olio usato immette nell’atmosfera sostanze
inquinanti in grado di determinare intossicazioni e malattie. Quattro chili di olio - il comune
cambio dell’olio di un’autovettura - se gettati in uno specchio d’acqua inquinano una
superficie pari a quella di un campo di calcio.
Il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati da 27 anni garantisce in tutta Italia la
raccolta e il riutilizzo dell’olio lubrificante usato e promuove iniziative di
informazione verso i cittadini affinché adottino comportamenti ambientali più
consapevoli.
La raccolta di olio usato non contribuisce solo alla protezione dell’ambiente.
Occorre infatti considerare anche i vantaggi economici legati a questa importante attività di
recupero. Gran parte del lubrificante raccolto viene utilizzato negli impianti di rigenerazione
come materia prima per produrre nuovo olio base - con le stesse caratteristiche di quello
originario - gasolio, combustibile e bitume. L’olio usato non rigenerabile viene, invece,
inviato a impianti industriali autorizzati - principalmente cementifici - dove è utilizzato come
combustibile, in sostituzione soprattutto di carbone e coke. Solo una piccolissima parte di
olio non riutilizzabile, perché irrimediabilmente inquinato, viene avviata a termodistruzione.
Per il ritiro e lo Smaltimento di questi Oli esausti bisogna chiuderli dentro contenitori stagni
senza mischiarli con altri liquidi (fluidi antigelo, fluidi di trasmissione).
Smaltimento Oli Esausti
In base alle caratteristiche qualitative dell'olio usato, il prodotto raccolto può essere
sottoposto a:
• Rigenerazione
• Combustione
• Trattamento
• Termodistruzione
La maggior parte della quantità di olio lubrificante usato raccolto viene inviato al recupero
tramite processo di Rigenerazione.
La rigenerazione consiste nell'ottenere nuove basi lubrificanti con le stesse caratteristiche
delle basi ricavate dalla raffinazione del petrolio. Da un chilo e mezzo di olio usato si
ottiene un chilo di olio base. Ma dalla rigenerazione si ottengono anche altri prodotti
petroliferi
quali
il
gasolio,
l'olio
combustibile
ed
il
bitume.
Quando l'olio raccolto è riutilizzabile, ma non rigenerabile, è sottoposto al processo di
Combustione, prevalentemente eseguito nei cementifici, impianti in grado di sfruttarne il
potere calorifico (circa 9.500 kCal/kg), nel rispetto dei limiti di legge sulle immissioni in
atmosfera.
Gli oli usati che non possono essere né rigenerati né inviati alla combustione, perché
presentano parametri fuori specifica, in alcuni casi vengono inviati ad impianti di
Trattamento, che attraverso dei processi fisici e/o chimici sono in grado di far rientrare le
caratteristiche della frazione oleosa entro i limiti, per cui si può poi procedere al suo
recupero inviandolo alla rigenerazione o alla combustione.
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Direzione Tecnica – U.O. Rifiuti e Uso del Suolo
Nel caso in cui le caratteristiche dell'olio non consentano né la rigenerazione né la
combustione né il trattamento, il prodotto viene inviato agli impianti di Termodistruzione,
dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni ancora più severi. La quantità di olio
inviato alla termodistruzione ammonta a meno dello 0,5% del totale raccolto.
COSA BISOGNA FARE PER ALLONTANARE
DAL SITO DI PRODUZIONE GLI OLII ESAUSTI
RACCOLTA DELL'OLIO LUBRIFICANTE USATO
Il Consorzio si avvale di una rete di raccolta costituita da 72 aziende, dislocate su
tutto il territorio nazionale, che con i loro automezzi raccolgono gli oli usati e li stoccano nei
depositi. Il servizio di raccolta è gratuito per il detentore di lubrificanti usati non
inquinati. Chiunque, telefonando al numero verde del Consorzio, 800 863 048, può
avere informazioni e il recapito del raccoglitore più vicino.
RETE DI RACCOLTA
L’attività di raccolta degli oli lubrificanti coinvolge una pluralità di soggetti. Il COOU,
per raggiungere i suoi scopi, si avvale di una rete di raccolta capillare costituita da
concessionari e raccoglitori indipendenti presenti su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di imprese private, autorizzate dalle autorità competenti a raccogliere gli oli
usati presso i detentori (industrie, stazioni di servizio, autoriparatori, isole ecologiche,
ecc.), per poi stoccarli nei loro depositi. Il prelievo dei lubrificanti usati presso i produttori
viene effettuato direttamente o tramite sub-raccoglitori. Gli automezzi dei concessionari
sono contrassegnati con il marchio COOU. Una volta conferiti ai depositi del Consorzio, gli
oli usati vengono analizzati per determinarne le caratteristiche qualitative e decidere il
corretto canale di smaltimento.
La raccolta viene effettuata senza oneri a carico del detentore. I costi della raccolta
sostenuti dai raccoglitori sono coperti dal Consorzio. Il COOU inoltre fornisce anche un
corrispettivo economico alle imprese di rigenerazione (legge 166 del 20/11/2009) per
consentire loro di commercializzare le basi rigenerate a prezzi di mercato.
La rete delle aziende raccoglitrici, 72 in tutto il territorio nazionale, costituisce la
spina dorsale del Sistema Consorzio; per questo ognuna di esse deve aver ottenuto la
certificazione di qualità ISO 9001 e quella ambientale ISO 14001. Alcune sono in
possesso anche della certificazione Emas. Il servizio di raccolta è del tutto gratuito
per i produttori di lubrificanti usati non contenenti sostanze che ne impediscano il
riutilizzo. In quest’ultimo caso gli oli sono inviati alla termodistruzione e il costo
relativo È A CARICO DEL DETENTORE DEL RIFIUTO
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C.O.N.O.E. (CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI
TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI).
RACCOLTA
E
Il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi
vegetali e animali esausti (CONOE) non ha scopo di lucro e assicura e promuove su tutto
il territorio nazionale:
•
la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo di oli e
grassi vegetali ed animali esausti;
•
lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia
possibile e conveniente la rigenerazione;
•
lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare,
economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
•
iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del
recupero degli oli e grassi vegetali ed animali usati.
ISCRIZIONI
Bozza di lettera di richiesta per iscrizione
Oggetto: richiesta di iscrizione
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Spett.le Consorzio,
Ai sensi del D.lgs. n. 4 del 16/01/08 art. 233 comma 5, chiediamo l'iscrizione:
•
•
•
•
COMPARTO A) Produttori
COMPARTO B) Recupero
COMPARTO C) Raccolta
COMPARTO D) Imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del
comma 10 lettera d)
Si allegano i seguenti documenti:
- Copia della Visura della Camera di Commercio;
- Copia dell'Autorizzazione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti
- Copia dell'iscrizione all'elenco della Provincia competente per lo stoccaggio - codice
CER 200125;
- Copia del MUD ________
Distinti saluti.
(firma)____________________
ART. 228 - PNEUMATICI FUORI USO (PFU)
La gestione dei pneumatici fuori uso trova la sua fonte normativa nell’art. 228 del
testo unico ambientale ovvero il D. Lgs 152/06 e smi; si ritiene utile citare di seguito l’art.
228 integralmente.
“1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire
il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione,
il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la
ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale,
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alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi
immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo
anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione
dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni
centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi
della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a
carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di
pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei
produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul
mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1
con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al
comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata
alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo
incassato per il periodo considerato”.
Il legislatore, in sintesi, ha individuato nel produttore/importatore del pneumatico il
responsabile della gestione dei PFU (Producers responsibility) in cambio di un contributo
ambientale posto a carico dell’utente finale. Il produttore/importatore, singolarmente o in
forma associata, è obbligato a raccogliere, in pratica, almeno un quantitativo di PFU pari ai
quantitativi di pneumatici nuovi immessi sul mercato1. Quanto sopra riportato è stato reso
attuativo con il Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011, n .82.
I maggiori produttori/importatori operanti sul mercato italiano hanno costituito diversi
consorzi2, per esempio, Ecotyre, Ecopneus scpa3, senza scopo di lucro per il
rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori
Uso (PFU), cui hanno delegato la gestione degli stessi – e previo trasferimento del
contributo ambientale agli stessi – ed ai quali gli operatori del mercato possono richiedere
liberamente di aderire.
Gli operatori del mercato, per esempio i gommisti o le officine meccaniche che
effettuano ricambi di pneumatici, all’atto della sostituzione degli pneumatici possono
1 A sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto 11 aprile del 2011, n. 82, fatto 100 il peso del pneumatico nuovo
immesso sul mercato, il peso equivalente del PFU da recuperare è pari a 90.
2 A sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto 11 aprile del 2011, n. 82, fatto 100 il peso del pneumatico nuovo
immesso sul mercato, il peso equivalente del PFU da recuperare è pari a 90.
3 A sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto 11 aprile del 2011, n. 82, fatto 100 il peso del pneumatico nuovo
immesso sul mercato, il peso equivalente del PFU da recuperare è pari a 90.
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generare Pneumatici Usati (PU) o Pneumatici Fuori Uso (PFU).
sostanziale.
La distinzione è
PNEUMATICO USATO È
NON RIFIUTO
a) nel caso di reimpiego tal quale
b) nel caso sia ricostruibile e non sia né abbandonato,
né destinato al recupero o allo smaltimento
PNEUMATICO USATO È
RIFIUTO (PFU)
a) quando non è né reimpiegabile tal quale, né
ricostruibile
b) quando viene abbandonato oppure viene destinato
al recupero o allo smaltimento
I PU sono quei pneumatici che possono essere inviati a ricostruzione ed essere
recuperati allo scopo per cui sono stati costruiti e questi esulano dalla normativa rifiuti (i
PU non sono rifiuti)4.
Quando gli pneumatici sostituiti non possono essere in alcun modo recuperati
all’uso proprio nemmeno previa ricostruzione o rigenerazione allora diventano “fuori uso” e
vengono generati i PFU (codice CER 16.01.03, rifiuti speciali non pericolosi) che rientrano
nella normativa rifiuti disciplinata, in particolare, dal citato decreto ministeriale5 n. 82 del
11/04/2011. Nel luogo di produzione i PFU devono essere gestiti come rifiuti e dunque per
il deposito temporaneo, per esempio, devono essere inviati a recupero di materia e/o di
energia con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità o, alternativamente,
quando vengono raggiunti i 30 mc (in ogni caso non oltre un periodo di tempo che è pari
all’anno).
Gli operatori del mercato possono richiedere di aderire ad una (o anche a più di
una) delle società senza scopo di lucro costituite dai produttori/importatori, che provvederà
a ritirare gratuitamente i PFU generati previo il rispetto di modalità concordate
(regolamento); l’unico adempimento dell’operatore è la compilazione del formulario. Per
maggiori informazioni si rimanda ai siti di alcune delle società costituite,
http://www.ecopneus.it, http://www.ecotyre.it.
APPLICAZIONE DEL SISTRI
Nel merito dell’applicazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),
cioè il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali che dovrebbe sostituire
l’attuale sistema di tracciabilità cartaceo, imperniato sui tre documenti costituiti dal
4
Per la ricostruzione degli pneumatici usati si vedano i regolamenti ECE ONU 108 e 109.
Tale decreto ministeriale esclude espressamente i pneumatici per le biciclette, le camere d’aria e i relativi flap e i
pneumatici per aeroplani ed aeromobili in genere.
5
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Tel. 081/2326445 – Fax 081/2326481
Direzione Tecnica – U.O. Rifiuti e Uso del Suolo
Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD), si fa presente che l’art. 188 ter, c. 8 D. Lgs. N. 152
dispone che “ln relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate …
connesse … alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, le procedure e le modalità,
con le quali il SISTRI si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali, sono
individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente e … , per quanto di rispettiva
competenza, del Ministro della difesa da adottarsi entro 120 giorno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione”.
Ad oggi non risulta ancora adottato il decreto interministeriale citato, per cui è da
ritenersi che all’attivazione del SISTRI, persistendo il ritardo del previsto intervento
normativo, le caserme militari (ma anche i depositi, i poligoni, gli aeroporti) saranno esenti
dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali.
Napoli, 20.12.2011
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