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Le faq più frequenti in materia di antiriciclaggio

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Le faq più frequenti in materia di antiriciclaggio
DOMANDE E RISPOSTE SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Giungono sempre più frequentemente richieste di chiarimenti circa l’uso appropriato
delle norme sull’antiriciclaggio per pagamenti superiori a 1.000,00 euro. Si vuol
subito evidenziare che una serie di professionisti (notai, commercialisti, avvocati) o
imprese che gestiscono la contabilità fiscale delle aziende (i così detti centri
elaborazione dati, professionisti senza un’iscrizione all’ordine professionale) sono
tenuti a segnalare oltre l’eventuale operazione sospetta da denunciare al MEF, tutte
quelle operazioni che sono avvenute, non tenendo conto della limitazione per
pagamenti oltre soglia.
Le regole previste in materia sono così riassumibili:
• il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi;
• l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non
trasferibilità sugli assegni bancari e postali;
• la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità;
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
In un altro mio post ho trattato i casi in cui si possono prelevare più dei mille euro.
Vediamo quali sono le domande più frequenti che pervengono allo studio e quali sono le risposte. Vi sono diverse
domande identiche, ma formulate in modo diverso. (molti pareri sono stati tratti da varie fonti).
D. Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di
lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?
R. SI Le norme antiriciclaggio sull'uso del contante 2012 valgono anche per i figli. Telefisco 2012 conferma.
Sì. L’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio contiene, ora, a seguito delle modifiche apportate da
ultimo dall’art. 12, D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti o Decreto salva Italia), un divieto generale di trasferimento di
denaro contante dai 1.000 € in su, a prescindere dalla motivazione sottostante il trasferimento, che può essere anche una
liberalità verso i figli. Di conseguenza, nel caso di specie, vi è una violazione al limite di € 1.000, che vieta il
trasferimento di denaro contante. Il trasferimento dovrà essere fatto tramite la banca su una carta di credito o di debito
prepagata.
D. C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?
Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
R. No, il trasferimento di contante all'estero è sempre possibile ma c'è il limite di 9.999,99 euro oltre il quale la somma
va dichiarata all'Agenzia delle Dogane. In base all'art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che
trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro sono tenuti a comunicarlo ai
funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane).
Oltre a banconote e monete sono inclusi traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario.
Sono invece esclusi, e quindi trasferibili senza essere dichiarati i vaglia postali o cambiari, gli assegni postali - bancari
o circolari che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La comunicazione deve riportare:
• le generalità del contribuente che esegue il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve;
• la provenienza dei fondi trasferiti;
• il possibile utilizzo .
La dichiarazione può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali, oppure
può essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si
dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.
D. Si pagano gli stipendi ai dipendenti, il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a 1.000
euro. E’ possibile farlo o rappresenta una violazione della norma limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo
12, comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, N. 201?
R. SI Il comportamento descritto dal lettore non costituisce la prassi consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in
un'unica soluzione entro la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello di riferimento. In
pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento descritto sia interpretato come il "frazionamento"
dell'operazione effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del contante. Pertanto i due
pagamenti devono essere fatti tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).
D Il versamento in banca di somme in contanti oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) comporta l’applicazione
della sanzione prevista dalla legge?
R. Il caso di un soggetto che si rechi presso la propria banca per eseguire dei versamenti in contante sul proprio conto
corrente configura operazione di trasferimento tra il soggetto e la banca (che, come noto, è un intermediario finanziario
abilitato). Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una
unica soluzione o in più soluzioni, non è passibile di sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti
di somme di valore pari o superiori a 1.000 euro.
D. Alla luce della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il
giorno X per l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo pari a 600 euro in contanti (o
comunque fino a 999 euro) e per la parte rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario?
R. Il comportamento descritto è corretto. Infatti, è possibile compiere il trasferimento di denaro contante tra soggetti
diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel
caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).
D. Va bene il pagamento rateizzato in contanti di una fattura superiore a mille euro in forza di un contratto tra le parti
che prevede rate inferiori.
R. E’ quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ─ con la nota emessa in data 10.10.2012 ─ che
fornisce chiarimenti in merito alla normativa sulle limitazioni all’utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio.
Il pagamento rateizzato di un’operazione superiore a mille euro potrà quindi avvenire, “tramite contanti”, quando il
numero delle rate previste e l’importo di ciascuna rata (inferiore a mille euro) derivi da un contratto sottoscritto tra
venditore e compratore; che costituisce eccezione alla preclusione della circolazione del contante che impone il
pagamento delle fatture superiori a mille euro tramite mezzi tracciabili.
In particolare l’accordo dovrà riportare:
– L’importo totale da pagare;
– Il numero di rate in cui il pagamento è suddiviso;
– L’importo della singola rata che ovviamente non dovrà essere pari o superiore alla soglia di mille euro.
D. Un soggetto acquista arredi per la propria abitazione per un importo pari a euro 1.600. È possibile effettuare il
pagamento
sino
a
euro
999,99
in
contanti
e
il
resto
con
un
assegno
bancario?
R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei
999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la
parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari)
D. È possibile fare un prelievo di contante di rilevante importo per essere versato in altro istituto di credito, anche
estero?
R. Il caso è “limite” e forse non frequente, ma la risposta è affermativa, nell’adempimento degli obblighi a cui si va
incontro. Innanzitutto occorre informare sulla legittimità giuridica dell’operazione e l’assenza di violazioni della legge
antiriciclaggio sia il direttore sia il cassiere dell’istituto presso il quale è eseguito il prelievo (affinché non debbano
ravvisare l’operazione in violazione alla legge e la segnalino alla Ragioneria territoriale dello stato e/o la Guardia di
finanza).
Nel caso il denaro contante sia versato in un istituto di credito abilitato non occorre fare nulla se non conservare la
documentazione di prelievo e versamento o investimento.
Se il denaro (per importi pari o superiori a 10.000 euro) dovesse essere portato all’estero per essere versato in un istituto
di credito equivalentemente abilitato a quelli nazionali occorre compilare la dichiarazione da trasmettere
antecedentemente in via telematica o consegnata al momento del passaggio del confine in uscita. In caso di
“esportazione” di denaro occorre poi indicare le operazioni nelle sezioni III e II del Quadro RW della dichiarazione
annuale dei redditi e pagare la “recente” imposta di bollo sugli investimenti situati all’estero.
D. Un'impiegata con uno stipendio mensile che oscilla dai 1.100 ai 1.200 euro può riceverli in contanti?
R. L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201,
vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di
trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento dello
stipendio, superiore a detto limite, in contanti è vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso
comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane.
D. Trasferte e acconti: posso dare anticipi ai dipendenti in contanti per più di 1.000 euro?
R. Per gli anticipi su trasferte, il MEF conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per
l’espletamento delle mansioni lavorative di quest’ultimo rientra nell’ambito applicativo del divieto di trasferimento di
contante per importi pari o superiori a 1.000 euro. Pertanto, tale trasferimento non può avvenire in contante/titoli al
portatore per importi superiori a 999,99 euro.
Inoltre, il MEF conferma anche che il trasferimento è vietato sia se l’importo sopra soglia è destinato al singolo
lavoratore, sia se tale importo, percepito da un unico soggetto ”capofila”, è destinato a essere ripartito tra più soggetti
per valori inferiori alla soglia.
Per gli acconti sullo stipendio al dipendente, il MEF, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a
condizione che l’acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di
999,99 euro e che il saldo sia poi corrisposto mediante strumenti tracciabili, anche se l’importo residuo è inferiore al
limite di 1.000 euro.
Per chiarire meglio, si riporta in tabella un esempio del MEF valido sia per lo stipendio sia per una generica fattura
commerciale di valore sopra soglia.
Esempio stipendi/fattura da 1.500 euro
Operatività
corretta
•
•
Acconto: contante/titoli al portatore fino a 999,99 euro, anche in momenti diversi, ma
complessivamente d’importo inferiore a 1.000 euro;
Saldo: strumenti tracciabili 500,01 euro (es. bonifici, assegni anche in forma libera)
D. I bollettini di conto corrente postali possono essere pagati in contanti?
R. Il conto corrente postale è a tutti gli effetti, uno strumento tracciabile e Poste Italiane S.p.A. è a tutti gli effetti, un
intermediario finanziario, quindi si possono pagare “in contanti” anche singoli bollettini oltre soglia (pari o superiori a
1.000 euro).
D. È possibile il prestito di soldi ad amici? Quali comportamenti adottare in ipotesi di eventuali donazioni e/o prestiti
fatti ad amici?
R. I soggetti che intervengono nell’operazione di trasferimento di contanti sono ordinariamente tenuti alla regola
entro/oltre soglia di 1.000 euro di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Per questo, nel caso si trasferiscano somme ad
amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 1.000,00 si applica ugualmente (nella
misura che va dall’1% al 40% della somma trasferita).
D. Pagamento busta paga - Nel caso di un rapporto contrattuale che prevede una busta paga ogni quindici giorni
ciascuna d’importo inferiore a 1.000 euro, è possibile regolare per contanti la singola busta paga?
R. La possibilità è ammessa perché il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.
D. Pagamenti di domestici - I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?
R. È il caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile, per cui è
“ordinariamente” passibile di sanzione un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi ad
una mensilità.
La Fondazione dei Consulenti del lavoro è dell’opinione, però, che se abitualmente è fatto un pagamento infra-mensile
(settimanale, ad esempio) il singolo pagamento è inferiore a 1.000 euro, lo stesso sarà possibile, anche se la somma dei
pagamenti su base mensile è superiore alla soglia di limitazione del contante.
D. Pagamenti dilazionati - Una fattura d’importo di 2.400,00 euro prevede una modalità di pagamento a 30/60/90
giorni secondo i normali usi commerciali. È consentito pagare in contanti le singole parti?
R. Se si tratta di normali usi commerciali il pagamento, ad esempio nel caso in esame, in tre parti della fattura è
possibile eseguirlo in contanti qualora ogni parte non superi la soglia (pari o superiore a 1.000 euro). È importante che
la suddetta modalità sia riportata in fattura.
D. Pagamento di tributi - È ammesso il pagamento in contanti a Equitalia o Servizio tributi di un ente locale territoriale
(il Comune, ad esempio) di una cartella esattoriale di importo pari o superiore ai 1.000 euro?
R. Poiché il pagamento di una cartella esattoriale è fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario
abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso Equitalia od un Comune comporterebbe la violazione
del divieto. Quindi, anche in questo caso, cartelle di pagamento oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) devono
essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
D. Chi è soggetto alle sanzioni - Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi
è il responsabile, chi paga l’importo oppure chi riceve la somma in contanti?
R. In tal caso, l’Art. 58 del D.Lgs. 231/2007 non fa nessuna distinzione tra chi trasferisce il denaro o emette l’assegno e
chi riceve l’assegno o i contanti, per cui entrambi hanno commesso la violazione e sono sanzionabili.
D. Pagamento di canone di locazione - Un contratto di locazione prevede un canone annuo pari a euro 9.000. Si
concorda un pagamento mensile di euro 750,00 in contanti del canone. È un comportamento compatibile con le recenti
disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante?
R. Trattandosi di accordo tra le parti che prevede il pagamento di un canone mensile sotto la soglia dei mille euro non è
violata la norma di limitazione del contante non essendo il pagamento sotto soglia di 750 euro dovuto per un obbligo
contrattuale e non “artificiosamente frazionato”. Diversamente, se il canone fosse stato bimensile per un importo pari a
€ 1.500,00 il modo di pagamento per non incorrere in sanzioni deve essere tracciabile. Infine, nel caso in conduttore
debba pagare in ritardo più mensilità e l’importo complessivo superi la soglia, il pagamento va eseguito in maniera
tracciabile (banca, posta ed anche carta di credito, se n’è dotato il locatore).
D. Il caso della società Bianchi SRL, che fino al mese di novembre del 2011, prelevava mensilmente dalla banca circa
15.000 euro (operazione possibile), per pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa 1.200 euro al mese.
R. A seguito dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6 dicembre del 2011 tale comportamento non è più possibile, cioè
non potrà continuare ad erogare in contanti i 1.200 euro ai propri dipendenti, né per superare l’ostacolo, può erogare
periodicamente un acconto di 600 euro e poi a fine mese i restanti 600 euro.
D. Anticipo e rimborso per missione
R. Di solito si anticipano ai dipendenti somme in contanti, anche oltre soglia, per missioni in Italia o all'estero. Il
trasferimento di denaro in questo caso configura di per sé una violazione del limite all'utilizzo del contante: ciò perché il
divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui il trasferimento si riferisce.
• Per questa ragione il datore di lavoro dovrebbe depositare presso un istituto di credito su un proprio conto
corrente, ovvero direttamente su quello del dipendente beneficiario, le somme stanziate a titolo di anticipo
missione indicando nella causale l'erogazione a titolo di anticipo e la missione per la quale le somme sono
corrisposte a tale titolo.
• Il dipendente, prima di partire per la missione, potrà recarsi presso l'istituto a eseguire il prelievo, in contanti,
degli importi a lui destinati dalla società ovvero utilizzare la propria carta di credito avvalendosi della
provvista effettuata dal datore.
• L'intervento nella transazione di un intermediario finanziario esclude, infatti, di per sé l'operatività del limite al
contante.
• Quanto invece ai rimborsi di spese sostenute per missioni, il limite dei mille euro deve essere considerato
relativamente a ciascuna missione effettuata.
D. Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L'importo è pari
a 5.000 euro.
R. L’avvocato ha commesso un'infrazione, poiché il pagamento del debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una
somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento doveva essere eseguito tramite uno strumento di pagamento
tracciabile.
D. Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al proprietario, che accetta il pagamento.
R. Entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che
trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento.
D. Un piccolo imprenditore, per pagare gli stipendi ai propri dipendenti, è solito recarsi presso il proprio istituto di
credito e prelevare in contanti le somme necessarie.
R. L'operazione non viola il divieto all'utilizzo del denaro contante poiché è realizzata attraverso un intermediario
finanziario, ma è sempre da tener presente che il pagamento per contanti per ogni singolo dipendente non deve superare
i 1.000 euro. Inoltre, nel caso prospettato potrebbe essere contestata all'imprenditore la presunzione sui prelevamenti da
parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito d’indagini finanziarie (o redditometro). Per superare tale presunzione, sarà
opportuno che i pagamenti degli stipendi siano contabilizzati indicando che sono stati liquidati in contanti cui fa
riferimento il prelevamento.
D. Vendite di pacchetti turistici.
R. Le diverse rate del pacchetto turistico (del valore complessivo pari o superiore a 1.000 €) possono essere pagate in
contanti se la singola rata è inferiore a 1.000 € in quanto lo prevede la prassi commerciale).
D. Lista nozze
R. Le singole donazioni del viaggio di nozze (di valore complessivo pari o superiore a 1.000) fatte da parenti ed amici
possono essere effettuate in contanti se singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 € e a condizione che venga
rilasciata la quietanza di pagamento da allegare poi alla fattura intestata agli sposi.
D. Buoni viaggio o voucher
R. L'acquisto del buono viaggio, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, da parte dell'azienda deve essere effettuato
con strumenti tracciabili, mentre il successivo utilizzo da parte della persona fisica non è soggetto a limitazioni
D. Un albergo ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte del cliente pari a complessivi € 1.400, tramite caparra di
€ 500 versata con bonifico bancario “alla conferma” e versamento in contanti per € 900 alla partenza del cliente.
R. Il comportamento sopra descritto non costituisce violazione al divieto in esame.
D. Un gruppo di 20 amici va al ristorante. Il conto finale da pagare è di €. 1.200,00, in pratica 60 euro a persona. Uno di
loro s’incarica di raccogliere i soldi e pagare. Si chiede è lecito questo comportamento?
R. Così come prospettato s’incorre nelle sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, poiché il trasferimento di denaro
è superiore alla soglia dei 1.000 euro. E’ consigliabile farsi fare una ricevuta/scontrino per ogni singolo cliente ovvero,
come nell’esempio ipotizzato, incaricare due amici che raccolgano le somme da pagare. In tal guisa saranno emesse due
ricevute fiscali/scontrini d’importo inferiore al limite.
D. Se nello stesso giorno sono eseguiti più acquisti dallo stesso supermercato, si può pagare in contanti, anche se
l'importo complessivo è superiore a mille euro?
R. Sì, il consumatore che compie più acquisti nell'arco della stessa giornata presso un supermercato può fare più
pagamenti in contanti a condizione che l'importo dei singoli pagamenti non sia di per sé uguale o superiore a mille euro.
D. È ammesso l'incasso in contanti di due o più canoni mensili di locazione, singolarmente inferiori ai mille euro, ma
che cumulativamente superano la soglia?
R. No perché l'importo trasferito in unica soluzione è superiore a mille euro. Al contrario, si può pagare in contanti le
singole mensilità perché inferiori alla soglia, a condizione che tale ripartizione sia prevista contrattualmente.
D. Il limite dell'uso di contanti vale anche per la girata di cambiali?
R. Sì, il divieto vale anche per la girata di cambiali.
D. Un soggetto fallito, con divieto di aprire un conto corrente bancario per 5 anni, può incassare il suo stipendio con
assegno non trasferibile?
R Sì, può ricevere l'assegno non trasferibile e cambiarlo in contanti presso lo sportello bancario.
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