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limiti del contante - DirittoAmministrazioni.it
STUDIO COMMERCIALE PIGNATELLI Via di San Vito n. 17 - 00185 ROMA (RM) Tel. 06-4466553/544 fax 06-4466572 Cell. 331-2764883 Email: [email protected] [email protected] [email protected] ________________________________________________________________________________ Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Nuovi Limiti utilizzo del contante La Legge di Stabilità ha introdotto le seguenti novità in tema di circolazione del contante e pagamenti con moneta elettronica. Vediamo le disposizioni di seguito in pillole elencate. - È innalzato il limite massimo per la circolazione del contante (da 999 a 2.900 euro). È lasciato fermo il limite dei 1.000 euro per i pagamenti eseguiti dalla Pubblica Amministrazione (il vecchio limite troverà pertanto applicazione anche con riferimento al pagamento delle pensioni); Sono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti (disposizioni che, peraltro, essendo prive di un impianto sanzionatorio, non avevano mai trovato concreta applicazione); È stato disposto l’abbassamento del tetto dei 30 euro sotto il quale gli esercenti possono rifiutare ancora i pagamenti con carte di debito: anche i micro-pagamenti (di importo inferiore a 5 euro) pertanto, potranno essere effettuati con carte di credito; È introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il parchimetro; È prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato rispetto dell’obbligo Pos; Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta di credito/debito. 1. Le operazioni frazionate Es. A: In data 13.01.2016 la società riceve una fattura da 7.000 euro. È possibile effettuare il pagamento a 30-60-90 giorni in contanti? Si sottolinea che le singole rate sono di importo inferiore al limite attualmente previsto di euro 3.000. Nonostante le modifiche introdotte, continuano inoltre a trovare piena applicazione anche le norme in tema di operazioni frazionate. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.231/2007 un’operazione frazionata è “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale” Si può parlare, pertanto, di operazione frazionata quando un’unica transazione, ad esempio di importo pari a 4.000 euro, è effettuata in due tranches, ognuna d’ importo inferiore al limite attualmente previsto di 3.000 euro. È possibile effettuare il pagamento di un’operazione per importo complessivo superiore o pari a 3.000 € in rate inferiori a 3.000 € quando il frazionamento: è connaturato all’operazione stessa; è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Pertanto, se nella fattura in commento o in un successivo accordo, è previsto il pagamento in contanti a 30-60-90 giorni, deve ritenersi perfettamente lecito il saldo della fattura secondo le citate modalità. Si ricorda che, in ogni caso, l’Amministrazione Finanziaria può sempre valutare se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto. Es. B: E’ irrilevante la data della fattura: In data 28.12.2015 la società riceve una fattura d’ importo pari ad euro 2.500, nella quale non sono contenute indicazioni in merito alle modalità di pagamento. In data 15.01.2016 la fattura viene saldata in contanti. Quale limite trova applicazione in questo caso? Si può parlare di una violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante? Nel caso di specie trova applicazione il nuovo limite introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ovvero 3.000 euro, in quanto il pagamento è intervenuto dopo il 01.01.2016. È invece irrilevante la data della fattura cui si riferisce il pagamento stesso. Nessuna modifica per gli assegni bancari In virtù delle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 possono essere emessi assegni trasferibili d’ importo non superiore ad euro 3.000? Nonostante le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 è rimasta invariata la soglia prevista per gli assegni bancari e postali, i quali continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità se d’ importo superiore ad euro 1.000. Rimane infatti privo di modifiche l’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, in virtù del quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. F24: fermo il limite dei 1.000 euro. Dal 01.01.2016 è possibile ricorrere ai modelli F24 cartacei per i pagamenti d’ importo non superiore ad euro 3.000? Nonostante le modifiche introdotte in tema di circolazione del contante, nessuna novità è stata prevista in merito alle modalità di versamento dei modelli F24: pertanto, anche nel 2016, se l’importo del modello è superiore ad euro 1.000 lo stesso dovrà comunque essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking. Enti associativi: attenzione al doppio limite. Gli enti associativi possono oggi effettuare pagamenti in contanti fino ad euro 3.000? Sebbene la soglia per la circolazione del contante sia stata aumentata anche per gli enti associativi in virtù delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, rimane fermo il limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina fiscale. Superare quindi la soglia dei 1.000 euro, in questi specifici casi, non comporta l’irrogazione delle classiche sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, ma fa scattare le penalizzazioni della Legge n. 133/99, peraltro modificate dal D.Lgs. 158/2015 di riforma delle sanzioni tributarie. Come noto, poi, l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento relativo alle sanzioni è stata anticipata ad opera proprio della Legge di Stabilità 2016. Pertanto, in virtù del quadro normativo tracciato, dal 1° gennaio 2016, il superamento della soglia dei 1.000 euro per gli enti associativi: - comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000); - non comporterà più la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398; -non comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, se l’importo della transazione non è pari o superiore a 3.000 euro. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Studio Pignatelli