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LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Dr. Ivan Salvadori
Dottorando in Diritto Penale dell’Informatica
Facoltà di Giurisprudenza di Verona
LA STRUTTURA DEL “CODICE DELLA PRIVACY”
1° PARTE: Disposizioni generali (Art. 1-45):
Finalità e principi generali
Definizioni
Disciplina generale del trattamento
Misure di sicurezza
2° PARTE: Disposizioni relative a specifici settori (Art. 46-140):
Disposizioni particolari relative a specifici trattamenti
3° PARTE: Tutela dell’interessato e sanzioni (Art. 141-186):
Azioni a tutela dell’interessato
Sistema sanzionatorio amministrativo e penale
LE PRINCIPALI DEFINIZIONI DEL CODICE
Trattamento
Dato personale, sensibile e giudiziario
Titolare
Responsabile
Incaricato
Interessato
Garante
LA NOZIONE DI TRATTAMENTO
Raccolta
Raffronto
Registrazione
Utilizzo
Organizzazione
Interconnessione
Conservazione
Blocco
Consultazione
Comunicazione
Elaborazione
Diffusione
Modificazione
Cancellazione
Selezione
Distruzione
Estrazione
LA NOZIONE DI COMUNICAZIONE
ART. 4, lett. l
Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, del responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione
Ivan Salvadori
LA NOZIONE DI DIFFUSIONE
ART. 4, lett. m
Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione
Ivan Salvadori
LA NOZIONE DI DATO PERSONALE
ART. 4, lett. b
qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale
Ivan Salvadori
QUALI SONO I DATI PERSONALI?
Suoni (es. voce di una persona)
Immagini
Numeri utenze telefoniche mobili
Codice fiscale, codice avviamento postale
Targhe automobilistiche
Ore di servizio prestate da parte di un dipendente
Informazioni sul comportamento di un lavoratore
Informazioni relative alle condizioni patrimoniali di un soggetto
Schede di valutazione predisposte dal datore di lavoro sul lavoratore
I DATI SENSIBILI
Sono i dati idonei a rivelare
L'origine razziale ed etnica,
Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere (es. esoterico)
Le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
Lo stato di salute e la vita sessuale
I DATI GIUDIZIARI
Sono i dati idonei a rivelare
Le iscrizioni nel casellario giudiziario delle condanne penali
(ad es. pene inflitte, pene convertite)
Le sanzioni amministrative dipendenti da reato
I carichi pendenti
Lo status personale di imputato o di indagato
LE REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA
PARTE DEI PRIVATI
Consenso (Art. 23)
Il trattamento di dati personali da parte di privati
è ammesso solo con il consenso espresso
dell’interessato
Il consenso può riguardare l’intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso
Il consenso è validamente prestato solo se espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all’interessato le informazioni di cui all’art. 13
Il consenso è manifestato in forma scritta quando
riguarda dati sensibili
PRINCIPALI CASI NEI QUALI IL TRATTAMENTO
PUÒ ESSERE EFFETTUATO SENZA CONSENSO
Art. 24
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
E’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria
E’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto
a specifiche richieste
Riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque
Riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale, industriale
DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI PERSONALI
Art. 25
La comunicazione e la diffusione sono vietate:
In riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all’art. 11, c.1, lett. e
E’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto
a specifiche richieste
Riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque
Riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale, industriale
LE REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA
PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
Principi applicabili a tutti i
trattamenti (Art. 18)
Il trattamento è consentito
soltanto per finalità istituzionali
Si osservano i presupposti e i limiti stabiliti
dal codice, dalla legge e dai regolamenti
I soggetti pubblici non devono richiedere
il consenso dell’interessato (salvo quanto previsto
per esercenti professioni sanitarie o organismi
sanitari pubblici)
Si osservano le disposizioni in tema
di comunicazione e diffusione ex art. 25
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Trattamento dei dati
personali
(Art. 19)
Consentito anche
In mancanza di
norma di legge o
regolamento che
lo preveda
espressamente
La comunicazione
ad altri soggetti
pubblici è ammessa
quando prevista da
norme di legge,
regolamenti, o
per fini istituzionali
Comunicazione e
diffusione a privati
solo se previste
da norme di legge
o di regolamento
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI (Art. 20)
Il trattamento da parte di soggetti pubblici
è consentito:
se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati: i tipi di dati, le operazioni eseguibili,
le finalità di rilevante interesse pubblico
Se la legge specifica la finalità di rilevante
interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e
di operazioni eseguibili:
Identificazione e pubblicazione dei tipi
di dati ed operazioni eseguibili
Rispetto dei principi di cui all’art. 22
Atto di natura regolamentare
Previo parere del Garante
Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione
di legge:
Richiesta al Garante per
l’individuazione delle attività
che perseguono rilevanti
finalità di interesse pubblico e
per le quali è consentito il
trattamento dei dati sensibili
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
GIUDIZIARI (ART. 21)
Il trattamento da parte di soggetti pubblici
è consentito:
se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati: i tipi di dati, le operazioni eseguibili,
le finalità di rilevante interesse pubblico
Se la legge specifica la finalità di rilevante
interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e
di operazioni eseguibili:
Identificazione e pubblicazione dei tipi
di dati ed operazioni eseguibili
Rispetto dei principi di cui all’art. 22
Atto di natura regolamentare
Previo parere del Garante
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI (Art. 22)
I soggetti pubblici
Conformano il trattamento dei dati secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato
Nel fornire l’informativa fanno espresso riferimento
alla normativa che prevedi gli obblighi o i compiti
in base alla quale si effettua il trattamento
Possono trattare solo quei dati indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di altra natura
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali
trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo
Ivan Salvadori
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI (Art. 22)
I soggetti pubblici
Non possono diffondere i dati idonei a rivelare stato di salute
Possono trattare solo quei dati indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di altri natura
Verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento
ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa
Non possono utilizzare i dati che risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili, salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento
che li contiene.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI (Art. 22)
I soggetti pubblici
I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente Inintelligibili anche a chi è autorizzato
ad accedervi e Permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessità
Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi
I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo
o la personalità dell’interessato
I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
TITOLARE
RESPONSABILE
INCARICATO
Ivan Salvadori
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI (Art. 20)
Il trattamento da parte di soggetti pubblici
è consentito:
se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati: i tipi di dati, le operazioni eseguibili,
le finalità di rilevante interesse pubblico
Se la legge specifica la finalità di rilevante
interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e
di operazioni eseguibili:
Identificazione e pubblicazione dei tipi
di dati ed operazioni eseguibili
Rispetto dei principi di cui all’art. 22
Atto di natura regolamentare
Previo parere del Garante
Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione
di legge:
Richiesta al Garante per
l’individuazione delle attività
che perseguono rilevanti
finalità di interesse pubblico e
per le quali è consentito il
trattamento dei dati sensibili
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Il titolare può essere:
Una persona fisica
Una persona giuridica
Pubblica amministrazione, ente o associazione
Ivan Salvadori
LE FUNZIONI DEL TITOLARE
Il titolare determina:
Le finalità, ossia gli scopi del trattamento
Le modalità del trattamento: come procedere e con
quali mezzi (informatici o cartacei)
Le misure di sicurezza
GLI OBBLIGHI PREVISTI PER IL TITOLARE
Il titolare è tenuto a:
Fornire al Garante la notificazione (Art. 37)
Fornire l’informativa all’interessato (Art. 13)
Nominare (facoltativamente) i responsabili (art. 28)
Nominare gli incaricati (Art. 30)
Adottare le misure di sicurezza (Art. 31,32,33, 34, 35, 36)
CHI È IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO?
Persona fisica, giuridica, o qualsiasi altro
Art. 4, l.
ente preposto dal titolare al trattamento
dei dati personali
E’ designato dal titolare facoltativamente
E’ individuato in base all’esperienza, capacità e
affidabilità
ART. 29
Possono essere designati responsabili più soggetti
I compiti del responsabili sono analiticamente
specificati per iscritto
Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare
L’INCARICATO DEL TRATTAMENTO
Art. 4, h
La persona fisica autorizzata a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile
E’ designato per iscritto dal titolare, che individua
l’ambito di trattamento consentito
ART. 30
Deve operare sotto la diretta autorità del titolare e
del responsabile
Deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e
dal responsabile
L’INTERESSATO
La persona fisica, giuridica, l’ente o associazione
cui si riferiscono i dati personali
Art. 4, h
1. L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione:
DIRITTI
Art. 7
Dell’origine dei dati personali
Delle finalità e modalità del trattamento
Degli estremi indicativi del titolare e del responsabile
Dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
La cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione di
legge
3. L’interessato ha diritto di opporsi:
Per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano
Al trattamento di dati che lo riguardano al fine di invio di
materiale pubblicitario
L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE
DELL’INTERESSATO
ART. 8 - 9
Sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Nell’esercizio dei suoi diritti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può
farsi assistere da una persona di fiducia.
La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni è può essere rinnovata,
salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.
L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione
IL GARANTE DELLA PRIVACY
ART. 153
Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
E’ organo collegiale costituito da 4 componenti, eletti 2 dalla Camera dei
Deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti
sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti
di riconosciuta competenza delle materie del diritto e dell’informatica
I componenti eleggono nel loro ambito un presidente ed un vicepresidente
Il presidente e i componenti durano in carica 4 anni e non possono essere
confermati per più di una volta
I COMPITI DEL GARANTE
ART. 154
Controlla se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile
e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione
Esamina i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
Interessati o dalle associazioni che li rappresentano
Prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti
Vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto
dei dati o disporne il blocco
Esprimere pareri nei casi previsti
I COMPITI DEL GARANTE
ART. 154
Curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati
Denunciare i dati configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali venga
a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni
Tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui
all’art. 37
Predisporre ogni anno una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione
del codice
I TRE TIPI DI RESPONSABILITÀ PREVISTI DAL
“CODICE DELLA PRIVACY”
RESPONSABILITÀ CIVILE:
(Art. 15)
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:
(Artt. 161- 165)
RESPONSABILITÀ PENALE:
(Art. 167- 172)
Ivan Salvadori
DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL
TRATTAMENTO
ART. 15
1) Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell’art. 2050 del codice civile
2) Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso
di violazione dell’art. 11.
RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
PERICOLOSE
ART. 2050 c.c.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno
Casi di esclusione
della responsabilità
Caso fortuito
(Fatto naturale, del terzo o del danneggiato)
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI
DATI (Art. 11)
I dati personali oggetto di
trattamento
devono essere:
a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza
b) Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni in termini compatibili con tali scopi
c) Esatti, e se necessario, aggiornati
d) Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali
sono raccolti o successivamente trattati
e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
CHI RISPONDE IN SEDE CIVILE?
TITOLARE:
1. quando è in “dolo”: consapevole di procedere ad un trattamento
illecito o scorretto
2. quando è in “colpa”: non ha ottemperato alle regole prescritte
dal codice (es. nomina responsabile non affidabile)
RESPONSABILE:
1. quando non vigila sull’attività degli incaricati, o non impartisce
le necessarie istruzioni
2. disattende le istruzioni ricevute dal titolare
3. non adotta le misure minime di sicurezza
ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI
Tribunale di Milano (13.04.2000):
La diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi
informativi essenziali del dato anagrafico della residenza integra i presupposti
di un trattamento non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta >>
<<
Tribunale di Roma (22.11.2002):
Può dirsi risarcibile anche il danno non patrimoniale derivante dalla illecita
riproduzione dell’immagine altrui, ritenendosi tale illiceità concretata dalla
mancanza di consenso >>
<<
Tribunale di Roma (10.01.2003):
Le generalità del sig. Rossi e l’indicazione del suo indirizzo, indubbiamente
qualificabili come dati personali, rappresentano particolari non indispensabili, la
cui omissione non avrebbe in alcun modo leso il diritto del pubblico ad una
corretta informazione del fatto di cronaca >>
<<
LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 161- 164
ART. 161: Omessa o inidonea informativa all'interessato
ART. 162: Altre fattispecie (cessione e comunicazione)
ART. 163: Omessa o incompleta notificazione
ART. 164: Omessa informazione o esibizione al Garante
ART. 165: Pubblicazione del provvedimento del Garante
Ivan Salvadori
OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA
ALL’INTERESSATO (Art. 161)
CONDOTTA
Violazione delle disposizioni
di cui all’art. 13
Da 3.000 a 18.000 €
SANZIONI
Da 5.000 a 30.000 €
Aumento sino al triplo
Ivan Salvadori
L’INFORMATIVA (Art. 13)
CONTENUTI
La possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7
Indicazione dell’identità del titolare o del suo rappresentante
Le finalità per cui si raccolgono i dati
Modalità di trattamento dei dati: con quali strumenti si procede
al trattamento
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere
L’indicazione del nominativo di almeno un responsabile
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire
a conoscenza dei dati ed il loro ambito di diffusione
ALTRE FATTISPECIE (Art. 162, C.1.)
CONDOTTA
La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b),
o di altre disposizioni in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali
SANZIONE
Da 5.000 a 30.000 €
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
In caso di cessazione del trattamento
i dati sono:
a) Distrutti
b) Ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti
c) Conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica
d) Conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
Comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
ALTRE FATTISPECIE (Art. 162, C.2.)
CONDOTTA
SANZIONE
Violazione della disposizione di cui
all’art. 84, c.1
Da 500 a 3.000 €
COMUNICAZIONE DI DATI ALL’INTERESSATO
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere comunicati all’interessato
da parte di:
a) Un medico designato dall’interessato o dal titolare
b) Altro personale sanitario che abbia rapporti con il paziente
(previa autorizzazione scritta del titolare o del responsabile)
Ivan Salvadori
L’OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE
(Art. 163)
CONDOTTA
Chiunque essendovi
tenuto non provvede
tempestivamente alla
notificazione ai sensi
degli art. 37 e 38
Da 10.000 a 60.000 €
SANZIONE
Pubblicazione ordinanza-ingiunzione,
per intero o estratto, in uno o più
giornali
LA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
Il titolare deve procedere alla notificazione
solo se il trattamento riguarda:
a) Dati genetici o biometrici
b) Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
c) La prestazione di servizi sanitari per via telematica
d) La definizione di profili mediante strumenti elettronici
e) La gestione di dati sensibili da parte di agenzie di ricerca di personale
per conto terzi
f) La gestione di banche dati per rischi creditizi o antifrode
MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE
ART. 38
1) La notificazione va presentata prima dell’inizio del trattamento
ed una sola volta
2) E’ validamente effettuata solo se trasmessa per via telematica
utilizzando il modulo predisposto dal Garante
(www.garanteprivacy.it)
3) Una nuova notificazione è richiesta solo in caso di cessazione del
trattamento o mutamento di uno degli elementi da indicare in essa
L’OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL
GARANTE (Art. 164)
CONDOTTA
Chiunque omette di fornire le
informazioni o esibire i
documenti richiesti dal
Garante ex art. 150
c.2 e art. 157
SANZIONE
Da 4.000 a 24.000 €
ACCERTAMENTI E CONTROLLI DEL GARANTE
Per l’espletamento
dei propri compiti
il Garante può:
Richiedere di fornire
informazioni e di
esibire documenti al
titolare, al responsabile,
all’interessato
Accedere a banche di dati,
archivi o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento
Ivan Salvadori
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE (Art. 165)
ART. 165
Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 166
L’organo competente ad irrogare le sanzioni
amministrative è il Garante
I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni
amministrative sono destinati al fondo stanziato per il
funzionamento dell’ufficio del Garante
ILLECITI PENALI
ART. 167- 171
ART. 167: Trattamento illecito di dati
ART. 168: Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
ART. 169: Omessa adozione di misure di sicurezza
ART. 170: Inosservanza di provvedimenti del Garante
ART. 171: Altre fattispecie (divieto do controllo a distanza)
ART. 172: Pene accessorie
CHI RISPONDE PENALMENTE?
RESPONSABILITÀ PENALE DEL TITOLARE
RESPONSABILITÀ PENALE DEL RESPONSABILE
RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INCARICAT0
Ivan Salvadori
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
(Art. 167, c.1)
CONDOTTA
Salvo che il fatto costituisca più grave reato
chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno
procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19,
23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell'art. 129, è punito,
se dal fatto deriva nocumento
Con la reclusione da 6 a 18 mesi
SANZIONI
Con la reclusione da 6 a 24 mesi
(se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione)
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
NORME RICHIAMATE
DALL’Art. 167, c.1
1) Art. 18: Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
2) Art. 19: Principi applicabili al trattamento di dati comuni
3) Art. 23: Consenso (liberamente espresso, scritto, informato)
4) Art. 123: Dati relativi al traffico (trattati da fornitori di reti
pubbliche di comunicazione)
5) Art. 126: Dati relativi all’ubicazione (degli utenti o abbonati di
reti pubbliche
6) Art. 129: Elenchi di abbonati
7) Art. 130: Comunicazioni indesiderate (ad. es. spamming)
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
(Art. 167, c.2)
CONDOTTA
Salvo che il fatto costituisca più grave reato
chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno
procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto, dagli articoli 17,
20, 21, 22, c. 8 e 11, 25, 26, 27 e 45,
SANZIONI
Reclusione da 1 a 3 anni
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
NORME RICHIAMATE
DALL’Art. 167, c.2
1) Art. 17: Trattamento che presenta rischi specifici
2) Art. 20: Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
3) Art. 21: Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
4) Art. 22: Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
5) Art. 25: Trattamenti posti in essere da soggetti privati
(divieto di comunicazione o diffusione)
6) Art. 26-27: Garanzie per i dati sensibili e giudiziari
7) Art. 45: Trasferimenti vietati
ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI
Corte d’appello di Torino (22.03.2002):
Applica la pena prevista per la fattispecie di trattamento illecito di dati a Tizio,
per aver diffuso su un sito Internet, senza il consenso della interessata sue
immagini tratte da uno spogliarello, al fine di recarle un danno e procurandole
effettivamente un nocumento
Tribunale di Como (08.01.2004):
Applica la pena prevista per la fattispecie di trattamento illecito di dati a Tizio,
per aver, senza il consenso dell’interessata ed al fine di procurarle un danno,
comunicato i suoi dati personali a soggetti terzi, ed in particolare aprendo a
suo nome un sito internet, due indirizzi di posta elettronica ed iscrivendola
ad una chat erotica
FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI
AL GARANTE (ART. 168)
Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37
o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni
resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
CONDOTTA
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi
SANZIONI
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
OMESSA ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA
(ART. 169)
CONDOTTA
Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure minime
previste dall'art. 33
Arresto sino a 2 anni
SANZIONI
Ammenda da 10.000 a 50.000 €
Somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda
MISURE MINIME DI SICUREZZA
ART. 34
Trattamenti con strumenti elettronici
a) Credenziali di autenticazione (es. User-id, password)
b) Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento consentito a
soggetti incaricati, e addetti alla gestione e manutenzione degli
strumenti Informatici
c) Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza
d) Protezione degli strumenti elettronici rispetto a trattamenti illeciti
di dati, accessi non consentiti (es. antivirus, firewall)
e) Adozione di tecniche di cifratura
f) Tenuta di un aggiornato documento programmatico di sicurezza
MISURE MINIME DI SICUREZZA
ART. 35
Trattamenti senza ausilio di strumenti elettronici
a) Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento consentito a
soggetti incaricati, e addetti alla gestione e manutenzione degli
strumenti Informatici
b) Previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati
c) Previsione di procedure per la custodia di atti in archivi ad accesso
selezionato
Ivan Salvadori
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL
GARANTE (ART. 170)
CONDOTTA
Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli artt. 26, c. 2,
90, 150, c. 1 e 2, e 143, c. 1, lett. c),
SANZIONI
Con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
Ivan Salvadori
ALTRE FATTISPECIE (ART. 171)
Violazione delle disposizioni di cui agli artt.:
CONDOTTA
113, c.1: (divieto indagini su opinioni dei
lavoratori)
114: (divieto di controllo a distanza mediante
impianti audiovisivi)
Arresto da 15 giorni ad 1 anno
SANZIONI
Ammenda
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI
CONDANNA (Art. 172)
Art. 172
La condanna per uno dei delitti
previsti dal presente codice comporta
la pubblicazione della sentenza.
Ivan Salvadori
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