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Riforma del Bilancio Il recepimento della direttiva 34

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Riforma del Bilancio Il recepimento della direttiva 34
Riforma del Bilancio
Atti del Roadshow di febbraio e marzo 2016
Il recepimento della direttiva 34
Quali impatti per le imprese?
2
Riforma contabile: DLgs 139/15
Il DLgs 139/15 (GU 4 Settembre 2015):
– ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva europea 2013/34
– comporta modifiche al codice civile, al DLgs 127/91, al DLgs 38/05, al DLgs
173/97 per le assicurazioni e al DLgs 38/10 per le modifiche alla relazione del
revisore.
– Si rivolge a SpA, a SApA, a Srl e a società di persone (snc o sas) qualora i soci
siano società di capitali.
– entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016.
Le novità introdotte dalla Dir. 2013/34 rispondono ai seguenti obiettivi:
1. ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle PMI;
2. migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;
3. tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci attraverso una corretta
rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti.
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2
Il ruolo dell'OIC
L'art. 20 del DL 91/14 (L. 116/14) riconosce il ruolo e le funzioni svolte
dall'OIC in ambito nazionale ed internazionale quale "standard setter"
E' riconosciuto che l'OIC.
- emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei
bilanci secondo le disposizioni del c.c.,
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi
governativi in materia di normativa contabile,
- esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche.
L’art. 12 della riforma contabile stabilisce un preciso compito dell’OIC
per l’implementazione delle nuove norme. L’art. 12, comma 3 del DLgs
139/15 stabilisce: «L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i
principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle
disposizioni contenute nel presente decreto».
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3
Impatti contabili
Differenze tra i valori determinati secondo il nuovo principio contabile e quelli
determinati secondo quello precedente:
o «di apertura» = aggiustamenti da apportare agli elementi del patrimonio
esistenti al 1/1/2016, determinati in accordo alle precedenti disposizioni
legislative, affinché lo stesso sia espresso secondo le nuove norme;
o «prospettici» = che si produrranno a partire dal 2016 sui conti economici,
sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance
conseguenti ai nuovi modelli valutativi e criteri di misurazione delle poste di
bilancio.
In attesa dei chiarimenti da parte dell’OIC le differenze di apertura:
- secondo l’attuale OIC 29 si imputano al conto economico del 2016,
- secondo i principi contabili internazionali si imputerebbero ad una riserva di
Patrimonio netto.
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4
Transizione alle nuove norme
Il Decreto consente di applicare in modo prospettico (cioè senza modificare i
dati di apertura) i cambiamenti nei criteri di misurazione di alcune voci:
•
Debiti, crediti e titoli iscritti nel bilancio nel 2015 possono continuare ad
essere misurati con gli stessi criteri.
•
L’avviamento nel bilancio 2015 continua il piano di ammortamento
originario, senza necessità che sia allineato alla nuova normativa.
Bilancio abbreviato: facoltà di utilizzare l’amortized cost
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5
Aree di intervento nel codice civile e nel DLgs 127/91
Disposizioni generali:
Principi generali di redazione del bilancio
Contenuto della nota integrativa e
Relazione sulla gestione
Schemi di bilancio:
Rendiconto finanziario
Bilancio consolidato:
Cambiati i limiti di esenzione
Stesse modifiche del c.c. agli schemi, ai
criteri di misurazione e nota integrativa
Consentito il deposito del bilancio della
controllante anche in lingua inglese
Modifiche agli schemi – disposizioni
specifiche per talune voci
Nuovi criteri di valutazione
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Semplificazioni per micro imprese e
piccole imprese
6
Principi generali di redazione del bilancio
Rilevanza – art. 2423 c.c. «non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con
i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»
Sostanza sulla forma – art. 2423-bis c.c. «nella redazione del bilancio
devono essere salvaguardati seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve
essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività. 1bis) la rilevazione la presentazione delle voci deve essere fatta
tenendo conto della sostanza dell’operazione del contratto»
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7
Rendiconto finanziario
Prospetto obbligatorio (art. 2423) – esonerate le micro imprese e quelle che
redigono il bilancio in forma abbreviata
Schema libero – riferimento all’OIC 10
Risorsa finanziaria presa a riferimento: liquidità
Dati comparativi: richiesti dall’art. 2425-ter c.c.
Art. 2425-ter: «dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e
per quello precedente, l’ammontare la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio alla fine
dell’esercizio, ed i flussi dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento,
da quella di finanziamento, ivi compresi, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci»
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8
Rendiconto finanziario
Alcune riflessioni
1) Modalità operative legate alla produzione del nuovo documento:
- manualmente (fogli di calcolo)
- automaticamente attraverso il sistema o software integrati con il sistema di
contabilità
2) Come presentare il flusso della gestione operativa (metodo diretto/indiretto)
3) Come modificare/adattare il sistema informativo
4) Assicurare completezza e adeguatezza delle nuove informazioni richieste
5) Monitoraggio
6) Responsabilità
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9
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Azioni proprie
Transizione: aspetti contabili
Le azioni proprie iscritte nell’attivo sono cancellate ed iscritte in una riserva negativa, da
classificare alla voce “X – Riserva per azioni proprie in portafoglio” prevista dal nuovo
schema di stato patrimoniale. Con riferimento alla precedente riserva per azioni proprie
costituita ai sensi del c. 3 dell’art. 2427-ter c.c. si ritiene che debba essere liberata. E’ stato
infatti abrogato il vecchio c. 3 dell’art 2357-ter c.c. che richiedeva l’iscrizione e il
mantenimento in bilancio della riserva azioni proprie finché le stesse non fossero state
trasferite o annullate.
Criticità
– Ripristino di passate svalutazioni
– Utili e perdite da negoziazione
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10
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Costi di ricerca applicata e spese di pubblicità
Modificato lo schema di stato patrimoniale: a partire dal 1° gennaio non è più
prevista una specifica voce nell’attivo patrimoniale per le spese di pubblicità e
per le spese di ricerca applicata che l’OIC 24 consentiva di capitalizzare.
Per i costi di pubblicità si devono attendere i chiarimenti dell’OIC.
I costi di ricerca accumulati nel bilancio 2015 devono essere eliminati.
L’effetto presumibile derivante dalla transizione alle nuove norme
Attuale OIC 29: impatto al conto economico.
Alternativa plausibile qualora l’OIC decidesse di utilizzare le disposizioni degli
IFRS: impatti in una riserva del patrimonio netto.
.
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11
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Operazioni con imprese controllate da controllanti
Vengono introdotte specifiche voci nello stato patrimoniale per i crediti e i
debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti e nel conto
economico dei proventi di natura finanziaria derivanti dai rapporti intrattenuti
con queste entità
Impatti
• piano dei conti – nuove voci nei partitari
• sui sistemi - rilevazione aggiornata e tempestiva delle società del gruppo e
delle operazioni intrattenute con esse.
• dati comparativi – riclassificazione di crediti, debiti e proventi finanziari
pubblicati nel bilancio 2015 nelle voci “altri crediti», «altri debiti» e «altri
proventi
• controlli – nuovi controlli anche di natura informatica per la
correttezza/riconciliazione dei dati.
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12
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Conti d’ordine
La nuova normativa abolisce i conti d’ordine. Il n. 4.h) dell’art. 6 del DLgs
139/15 abroga il 3° comma dell’art. 2424 c.c. L’iscrizione di impegni e garanzie
“sotto la riga” è stata sostituita dalla richiesta di informazioni analitiche nella
nota integrativa.
Impatti
Maggiori informazioni nelle note al bilancio.
Il nuovo comma 9 dell’art. 2427 c.c. dispone di indicare: “l’importo complessivo
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli
impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono
distintamente indicati”.
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13
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Aggi disaggi di emissione
Eliminata dalle voci ratei/risconti la richiesta di separata indicazione degli aggi
e disaggi di emissione.
Introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli e debiti:
conseguentemente gli aggi e i disaggi sono portati a rettifica del valore di
iscrizione del titolo o del prestito.
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Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Valutazione costante
Abrogato il n. 12 dell’art. 2426 c.c. che prevedeva l’iscrizione al valore costante
nell’attivo patrimoniale delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di
consumo e delle attrezzature industriali e commerciali “di scarsa importanza”
rispetto ai totali di bilancio.
La facoltà era consentita quando non sussistevano variazioni sensibili
nell’entità nel valore e nella composizione di tali attività.
Impatti
Scelta di un nuovo metodo di valutazione
•
Scegliere quale modello di configurazione di costo utilizzare (LIFO; FIFO;
CMP)
•
Inventario
•
Aggiornare i sistemi informativi e la contabilità di magazzino
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15
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Avviamento
A partire dal 2016 l’ammortamento dell’avviamento è in base alla sua vita utile.
Se la vita utile è indefinita, l’ammortamento è effettuato al massimo in 10 anni.
Per gli avviamenti nei bilanci 2015 è possibile non modificare il piano di
ammortamento.
Se la società ha in programma di acquistare una controllata oppure una
collegata dovrà tenere in considerazione che a partire dal 2016 l’avviamento
sarà ammortizzato in base alla sua vita utile e nel caso di avviamento a vita utile
indefinita occorrerà ammortizzarlo per un massimo di 10 anni.
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16
Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune
voci
Componenti straordinari
Eliminata la sezione E del conto economico.
Gli oneri e i proventi separati non saranno più esposti separatamente ma
compresi per natura tra le altre classi del conto economico (A, B, C, D, imposte).
Eventi accidentali ed infrequenti ed elementi di ricavo o di costi di entità o
incidenza eccezionali saranno commentati nella nota integrativa (art. 2427 n.
13).
Impatti
Performance future
Ratios/coventants
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Nuovi criteri di valutazione
Costo ammortizzato
Titoli immobilizzati
Crediti – nuovo OIC 15
Debiti – nuovo OIC 19
Criticità:
- Fattore temporale (attualizzazioni)
- Ammortamento costi iniziali e up-front (tasso di interesse effettivo)
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Nuovi criteri di valutazione
Costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore:
- a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale,
- aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale
e quello a scadenza,
- dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore.
Il modello è basato sul tasso di interesse effettivo (TIR)
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19
Nuovi criteri di valutazione
Derivati
Le criticità
Valutazioni a fair value
Variazioni di fair value imputate al conto
economico, voce D
Copertura dei rischi finanziari
Cash flow hedge
Fair value hedge
Efficacia delle coperture
Documentazione a supporto
Derivati incorporati
Individuazione
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Nuovi criteri di valutazione
Coperture dei rischi finanziari
La riserva di copertura non si considera per:
•
il computo del patrimonio netto per stabilire i limiti all’emissione di obbligazioni al
portatore o nominative (art. 2412 n. 1 c.c.),
•
distribuire utili ai soci (art. 2433 c.c.),
•
il passaggio delle riserve a capitale, nel caso di aumento del capitale sociale (art. 2442
c.c.),
•
ridurre il capitale sociale quando risulta che esso sia diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite (art. 2446 c.c.),
•
intraprendere le azioni previste dall’art. 2447 c.c. quando il capitale si riduce al di sotto
del limite legale a causa di perdita di oltre il terzo del capitale (art. 2447 c.c.).
La nuova norma dispone inoltre che qualora le variazioni di fair value siano positive (e
quindi la riserva aumenti il valore complessivo del patrimonio netto) gli importi accantonati
nella riserva non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
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21
Nuove informazioni nella nota integrativa
1. La ripartizione dei ricavi (dell’attività e per area geografica) deve essere sempre
indicata in nota integrativa: nel nuovo n. 10 dell’art. 2427 le parole “se significativa”
sono soppresse.
2. Con l’eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del conto
economico la nota integrativa descrive l’importo e la natura dei ricavi e dei costi di
entità o incidenza eccezionali.
3. Con l’eliminazione dei conti d’ordine dallo SP la nota integrativa descrive l’importo
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
inoltre l’art. 2427 (n. 9) ora richiede di indicare distintamente gli impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti
di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo
di queste ultime.
4. Oltre ai compensi, ora l’art. 2427 (n.16) richiede di indicare anche le anticipazioni e i
crediti concessi ad amministratori e sindaci.
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Nuove informazioni nella nota integrativa
5. Le operazioni con parti correlate devono essere sempre indicate: la nuova norma ha
cancellato le parole “se rilevanti”.
6. Ratei/risconti. In passato la vecchia formulazione del n. 7 dell’art. 2427 c.c. prevedeva
l’indicazione della composizione delle voci solo quando il loro ammontare fosse
apprezzabile. Con l’introduzione di nuovi modelli contabili per la rilevazione di ratei e
risconti (ad es. ripartizione di costi con il criterio del tasso effettivo di interesse) la
rilevanza dell’informazione circa la composizione delle “classi generiche” è ritenuta dal
legislatore di primaria importanza tanto da richiedere specifiche informazioni nella
nota integrativa.
7. La descrizione degli eventi successivi (natura e ed effetti patrimoniali, finanziari ed
economici) non è più fornita nella Relazione sulla gestione ma nella nota integrativa
(art. 2427 n. 23); conseguentemente è stato abrogato l’ex n. 5 dell’art. 2428 c.c..
8. Il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più
grande e dell’insieme più piccolo di cui l’impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato sono
nuove informazioni che devono essere indicate nella nota integrativa ai sensi dei n. 24
e 25 dell’art. 2427 c.c..
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23
Nuove informazioni nella nota integrativa
9. La proposta di destinazione dell’utile e della copertura delle perdite deve essere ora
indicata in nota integrava.
10. Sono state apportate alcune modifiche all’art. 2427-bis c.c. in merito alle informazioni
sul fair value degli strumenti finanziari.
È stato inoltre modificato il comma 2 dell’art. 2427: ora è specificatamente richiesto che
le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale del conto
economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui sono indicate le relative
voci nei prospetti.
Questa disposizione è analoga a quella contenuta nei principi contabili internazionali.
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24
Relazione sulla gestione
L’art. 2428 c.c. non ha subito rilevanti modificazioni in quanto risultava già coerente in
via generale con la Direttiva 2013/34.
L’unico cambiamento di rilievo riguarda gli eventi successivi: i “fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio”, in attuazione delle modificazioni apportate dall’articolo
19 della direttiva, non si indicano più nella relazione sulla gestione ma nella nota
integrativa.
PwC
25
Non solo effetti contabili
Le innovazioni non riguarderanno solo la contabilità e la presentazione del
bilancio ma gli effetti coinvolgeranno anche i sistemi informativi, i processi
organizzativi, il sistema di controllo interno e saranno richieste nuove
competenze agli operatori.
•
Piano dei conti
•
Sistemi informativi, soprattutto con riferimento alle modalità di
presentazione del rendiconto finanziario
•
Processi organizzativi
•
Budget e previsione dei risultati operativi (eliminati componenti straordinari;
fair value derivati)
•
Volatilità conto economico
•
Ratios e covenants
•
Nuove competenze agli operatori (fair value/amortized cost)
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26
Bilancio consolidato
Il recepimento della direttiva 2013/34 ha comportato le modifiche al DLgs 127/91 con
riferimento alla redazione del bilancio consolidato.
Sono state aggiornate le soglie quantitative a superamento delle quali sorge l’obbligo di
consolidamento, in linea con quanto previsto dall’articolo tre, paragrafo sette, della
direttiva. Non è cambiato la modalità di calcolo e delle soglie, che continuano ad essere
computate al lordo dei rapporti fra gruppo, in linea con l’impostazione finora seguita
nella disciplina del bilancio consolidato.
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio
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27
Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese
Bilancio abbreviato
1. Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario,
2. Facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale,
3. Nota integrativa minima:
• criteri di valutazione (2427 n. 1)
• movimenti delle immobilizzazioni (2427 n. 3)
• debiti di durata residua superiore a cinque anni (2427 n. 6 con modifiche)
• oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo (2427 n. 8)
• impegni e garanzie (2427 n. 9)
• costi e ricavi di costo o entità eccezionali (2427 n. 13),
• n° medio dipendenti (2427 n. 15),
• compensi, crediti e anticipazioni ad amministratori e sindaci (2427 n. 16),
• operazioni con parti correlate (2427 n. 22-bis),
• accordi non risultanti da stato patrimoniale (2427 n. 22-ter)
• eventi successivi (2427 n. 22-quater)
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28
Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese
Micro-imprese
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 175.000
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.
Applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata
Le microimprese sono esonerate dalla redazione:
•
del rendiconto finanziario
•
della nota integrativa (perché in calce lo stato patrimoniale sono previste specifiche
informazioni);
•
della relazione sulla gestione (in calce lo stato patrimoniale sono fornite le
informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.
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29
Riforma del Bilancio
Atti del Roadshow di febbraio e marzo 2016
Strumenti finanziari derivati e costo
ammortizzato
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Strumenti finanziari derivati – cosa cambia
Nuove voci in SP e CE per la
rilevazione dei fair value
Fair value dei derivati
Riforma
contabile
Derivati di copertura
• Effetti in bilancio
• Efficacia delle coperture
PwC
Nuove informazioni in nota
integrativa
2
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Strumenti finanziari derivati
DERIVATO
•
Strumenti finanziari
•
Valore basato su un sottostante
•
Investimento iniziale nullo o limitato
•
Regolamento differito
La normativa dispone (art. 2426, c.1, n. 11-bis, c.c.):
PwC
•
l’iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari derivati,
anche se incorporati in altri strumenti finanziari, in base
al fair value,
•
con imputazione delle variazioni di fair value a conto
economico, a meno che i derivati siano di copertura.
3
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Fair value - definizione
•
Per la definizione di “fair value” l’art. 2426, c.2, c.c. dispone di fare riferimento ai
principi contabili internazionali.
• L’IFRS 13 definisce il fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione” (par.9)
“indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che
venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione” (par. 24).
Prezzi quotati per il
medesime strumento?
Si
No
Prezzi quotati per
strumenti simili?
No
Si
Prezzo quotato *
Quantità
FV «può essere
derivato dagli
strumenti simili»
P*Q* Adj
Tecniche di
valutazione
PwC
4
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Fair value – modalità di calcolo
•
La quotazione in un mercato attivo costituisce
la migliore evidenza di fair value da utilizzare per la
valutazione di attività e passività finanziarie.
•
In assenza, è possibile utilizzare il prezzo quotato
di strumenti simili (comparable approach), con
eventuale aggiustamento di prezzo.
•
In assenza di un mercato attivo per lo strumento o
per strumenti simili, il fair value deve essere
determinato mediante una tecnica di valutazione.
L’IFRS 13 richiede che la tecnica valutativa
massimizzi l’utilizzo di dati di input
osservabili e di assunzioni utilizzate dai
partecipanti al mercato, sono incluse quelle sul
rischio di credito del particolare strumento ed
emittente.
PwC
Mercato attivo quando le quotazioni
riflettono normali operazioni di
mercato, sono prontamente e
regolarmente disponibili e
rappresentano effettive e regolari
operazioni di mercato (es. London Metal
Exchange per i derivati su commodity,
IDEM per i derivati su azioni)
Tecnica di valutazione
Input osservabili
Elaborati utilizzando
dati di mercato
osservabili direttamente
(es. tassi di cambio) o
indirettamente (es.
curve dei tassi di
interesse ricavabili dai
prezzi di strumenti
quotati)
Input non
osservabili
Elaborati utilizzando
stime ed assunzioni
sulla base le migliori
informazioni
disponibili (es.
assunzioni relative al
rischio dell’emittente o
dello strumento)
5
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Fair value –esempi di calcolo
1. Interest Rate Swap:
Data di inizio: 30 settembre 2016
Data di scandenza: 30 settembre 2018
Nominale: 50.000.000
Tasso fisso: 0,45%, semestrale
Tasso variabile: Euribor a 6 mesi
Convenzione giorni: 30/360
Date di pagamento: 31 marzo e 30 settembre
2. Forward su tasso di cambio
Nominale acquistato: USD 1.000.000
Nominale venduto: EUR 921.659
Cambio contrattuale: 1,06
Scadenza: 30 aprile 2017
PwC
6
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Fair value –esempi di calcolo
Input
Tecnica di valutazione
Info-provider
(Bloomberg, Reuters, …)
IRS
• Curve dei tassi di interesse per la
stima dei tassi di interesse futuri
• Curva dei tassi di interesse per la
stima dei tassi di sconto
Modello implementato in un
sistema o file di calcolo
Discount cash flow model
Differenza tra il valore attuale dei flussi di interesse
della gamba variabile (ricevuta) e di quelli della gamba
fissa.
Date
30-mar-1 7
30-set-1 7
30-mar-1 8
30-set-1 8
Forward • Tasso di cambio relativi alla
scadenza del contratto
• Curva dei tassi di interesse per
la stima dei tassi di sconto
Fair
Value
Euribor
forward
0,09%
0,21 %
0,32%
0,54%
Flussi
v ariabili
22.500
52.500
80.000
1 35.000
Flussi flussi
-
1 1 2.500
1 1 2.500
1 1 2.500
1 1 2.500
Fattore di Valore attuale
sconto gam ba v ariabile
0,9998
0,9991
0,9981
0,997 2
T otale
22.496
52.453
7 9.848
1 34.622
289.418
Valore attuale
gam ba fissa
-
EURO
-159,929
1 1 2.47 8
1 1 2.399
1 1 2.286
1 1 2.1 85
449.348
Differenza tra il nozionale valorizzato al tasso di cambio
di mercato (1,085) ed il nozionale valorizzato al cambio
contrattuale. La differenza, poiché riferita ad una data
futura, deve essere opportunamente scontata.
EURO
21.733
(943.396 (1.000.000 / 1,085) – 921.659 (1.000.000 / 1,06) ) * 0,998
PwC
Questi valori vanno aggiustati per il merito di credito delle controparti
7
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Fair value – informazioni in nota integrativa
Prima
Per ogni categoria:
• fair value
• informazioni sulla loro entità e sulla loro
natura
PwC
Dopo
Per ogni categoria (art 2427-bis, c.1, n. 1, c.c.)
• fair value
• informazioni sulla loro entità e sulla loro natura,
compresi i termini e le condizioni significative
che possono influenzare l’importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri
• assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le
tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia
stato determinato sulla base di evidenze di mercato
• le variazioni di valore iscritte direttamente nel
conto economico, nonché quelle imputate alle
riserve di patrimonio netto;
• una tabella che indichi i movimenti delle riserve di
fair value avvenuti nell’esercizio.
8
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Fair value – implicazioni e criticità
 Possibile maggior volatilità nel conto economico.
Accounting
Processi
Governance
Sistemi
PwC
 Il nuovo criterio entra a far parte delle «stime di bilancio» che competono alla
discrezionalità del management
 Non sarà più sufficiente richiede alla banca una stima, non indipendente del fair value.
 Calcolo e monitoraggio del fair value dei derivati:
 verifica della presenza di un mercato attivo,
 definizione dell’appropriata tecnica di valutazione e dei dati di input
 definizione della modalità di stima del rischio di credito
 Ricognizione delle operazioni in essere, modalità operative, obiettivi, tipologie di
strumenti autorizzati dall’Alta Direzione; la funzione delegata alla gestione deve
essere dotata di adeguati strumenti di monitoraggio e reporting.
 Necessarie competenze tecniche per la definizione dei modelli di valutazione ed il
calcolo del fair value
 Controlli finalizzati ad assicurare l’attendibilità delle misurazione del fair value dei
derivati e a garantire la verifica periodica dell’adeguatezza dei modelli di valutazione
 Sistemi di supporto per il calcolo del fair value dei derivati:
 software di calcolo e
 information provider.
 Aggiornamento del piano dei conti con le nuove voci
9
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Derivati di copertura – tipologie di coperture
Il c.c all’art 2426, c.1, n. 11-bis menziona le seguenti tipologie di coperture.
Attività a tasso
variabile
Passività a tasso
variabile
Transazioni future
Attività a tasso fisso
Cash
Flow
Hedge
Obiettivo di proteggere l’azienda da variazioni
avverse dei flussi finanziari attesi associati ad
un’attività o passività iscritta in bilancio, come nel
caso di pagamenti o incassi futuri di interessi a
tasso variabile, ovvero a una transazione futura
prevista, come gli impegni di acquisto o di vendita
di merci in valuta.
PwC
Fair
Value
Hedge
Passività a tasso fisso
Obiettivo di ridurre o eliminare le perdite che possono
derivare dalle variazioni nel fair value della posta di
bilancio.
Con l’operazione di copertura, quindi, si compensa la
variazione del fair value di un elemento coperto con
l’opposta variazione del fair value dello strumento di
copertura.
10
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Derivati di copertura – criteri di rilevazione
Misurazione successiva
Derivati di copertura di flussi
finanziari
Derivati di copertura di fair value

Fair value: variazioni in una riserva di Patrimonio
Netto.

Rigiro della riserva con imputazione al Conto
Economico quando si verificano i flussi finanziari
attesi oggetto della copertura.

Fair value: variazione conto economico

Valutazione simmetrica dello strumento oggetto di
copertura.
Un derivato di copertura può essere contabilizzato come sopra indicato solo in presenza di
determinati requisiti.
PwC
11
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Derivati di copertura – requisiti per la rilevazione
La norma (art. 2426, c.1, n. 11-bis cc) dispone
che si considera sussistente la copertura «in
presenza, fin dall’inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le
caratteristiche dello strumento o
dell’operazione coperta e quelle dello
strumento di copertura».
• Se si vuole accedere all’hedge
accounting si deve
predisporre una
documentazione che dimostri
la «stretta correlazione» tra
elemento coperto e derivato.
• Altrimenti il derivato va a
conto economico.
Attualmente non ci sono dettagli di come dimostrare questa «stretta correlazione».
Nel contesto dello IAS 39 e dell’IFRS 9 deve essere misurata efficacia della copertura tramite test.
PwC
12
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Derivati di copertura – Requisiti per la copertura
Cosa richiede lo IAS 39
Hedge
documentation
Test di
efficacia
PwC
Designazione e documentazione formale della relazione di copertura.
Tale documentazione deve includere:
• l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione coperta,
• la natura del rischio coperto e
• come l’entità valuterà l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare
l’esposizione alle variazioni di fair value dell’elemento coperto o dei flussi finanziari
attribuibili al rischio coperto
Copertura altamente efficace nel realizzare la compensazione delle variazioni di
fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la
strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare
relazione di copertura
13
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Derivati di copertura – Test di efficacia
Due possibili approcci per verificare l’efficacia delle coperture dei rischi finanziari
Approccio qualitativo
Approccio quantitativo
Ha l’obiettivo di dimostrare la corrispondenza delle
caratteristiche tecnico finanziarie del derivato di
copertura e dello strumento coperto
Modelli quantitativi per dimostrare l’efficacia della
copertura.
Critical term method
I risultati della copertura nell’intervallo dell’80-125%
Es. Analisi di scenario e regressione lineare
Esemplificativo
150.000
Copertura di un incasso in USD tramite un derivato di tipo forward
su cambio che fissa il cambio a termine EUR/USD dell'incasso in USD
Ammontare
1.000.000
1.000.000
Valuta
USD
USD
Scadenza
31-mag-16
31-mag-16
y = -1,04x + 584,49
R² = 1,00
100.000
Delta Hedged Item
Flusso coperto
Forward su cambio
Esemplificativo
Regressione Lineare
50.000
-1 50.000
-1 00.000
-50.000
-
50.000
100.000
150.000
-50.000
-1 00.000
Finanziamento a tasso variabile soggetto
a rischio di cash flow.
Copertura tramite IRS che trasforma il
tasso variabile del finanziamento in un
tasso fisso
-1 50.000
Delta Hedging Instrument
Fair Value
Finanziam ento
31.12.16 - scenario base
PwC
240.000 -
Fair Value
Δ fair v alue Deriv ato finanziam ento
Δ fair v alue deriv ato
Rapporto
245.000
31.12.16 - scenario +25 bp
1 80.000 -
1 87 .425 -
60.000
57 .57 5
-96%
31.12.16 - scenario -10 bp
27 6.000 -
27 9.300
36.000 -
34.300
-95%
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Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Derivati di copertura – implicazioni e criticità
 Possibile maggior volatilità di patrimonio netto e di conto economico.
Accounting
Processi
Governance
Sistemi
PwC
 Analisi delle attuali strategie e politiche di coperture, sia dal punto di vista contabile
che di Risk Management
 Definizione delle modalità con cui dimostrare l’efficacia di ciascuna tipologia di
copertura
 Calcolo e monitoraggio dell’esposizione e dell’efficacia della copertura
 Policy di risk management
 Ruoli e le responsabilità dell’area delegata alla gestione dei rischi finanziari e della
funzione Bilancio nelle scelte di copertura.
 Controlli finalizzati ad assicurare l’attendibilità delle misurazioni dell’efficacia delle
coperture
 Sistemi di supporto per la determinazione dell’efficacia delle coperture dei rischi
finanziari.
 Aggiornamento del piano dei conti con le nuove voci
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Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Cosa fare
Fair Value
• Inventario e classificazione dei derivati per tipologia (es. Interest Rate Swap, Forward,
Opzioni …) e finalità (speculativi/di copertura)
• Definizione delle modalità di misurazione e valutazione degli impatti
• In caso di misurazione in house:
• definizione dei modelli e dei dati
• attrezzarsi con sistemi per la determinazione del fair value e per il reperimento dei
dati di mercato
• In caso di misurazione da parte di terzi: selezione controparte indipendente
Coperture
• Analisi ed eventuale revisione delle attuali strategie e politiche di copertura, sia dal punto
di vista contabile che di Risk Management
• Inventario e classificazione delle tipologie di copertura (cash flow hedge / fair value
hedge)
• Scenari di misurazione e valutazione degli impatti: il delta fair value del derivato viene
contabilizzato a conto economico se non viene dimostrata la correlazione economica tra
derivato e sottostante coperto
• Definizione delle modalità di misurazione e documentazione dell’efficacia della copertura
• Analisi di possibili impatti sui sistemi per la predisposizione delle documentazioni a
supporto delle coperture
PwC
16
Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Costo ammortizzato
Crediti e debiti
(commerciali e
finanziari)
Titoli
immobilizzati
Costo ammortizzato
Per la definizione di costo ammortizzato, l’art 2426, c. 2, del codice civile
rimanda ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.
“Valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento
complessivo, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, delle
differenze tra il valore iniziale e il valore scadenza” (IAS 39 par. 9).
Il tasso d’interesse effettivo è il tasso che sconta esattamente i futuri incassi
o pagamenti stimati lungo la vita attesa dello strumento o, quando
appropriato, un periodo più breve, per determinare il valore netto di carico
dello stesso.
Dal punto di vista pratico il costo ammortizzato è il metodo che consente di
“spalmare” nel tempo la differenza tra il flusso iniziale e i flussi successivi,
compreso quello finale, dell’attività o della passività finanziaria, attraverso
il tasso d’interesse effettivo.
PwC
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Cambiamenti nei criteri di misurazione e
classificazione delle voci
Costo ammortizzato – come calcolarlo
1
2
Determinazione i flussi di
cassa dello strumento, in
entrata (nominale dello
strumento) ed in uscita
(flussi periodici di interesse
e di capitale)
Individuazione dei costi
sostenuti per l’accensione
dello strumento finanziario
(es. commissioni pagate alle
banche, spese legali e di
consulenza …);
La Società ha sottoscritto un
finanziamento a tasso fisso (3%
annuo) di Eur 100 mln.
Per la sottoscrizione del
finanziamento, la Società ha
sostenuto i seguenti costi:
• Fee di strutturazione : Eur
1,5 mln
• Altre spese: Eur 0,5 mln
3
Date
Nominale
Spese
Determinazione del
tasso di interesse
effettivo dello
strumento
Flussi di
cassa
31.12.16 100.000.000 -2.000.000 98.000.000
31.12.17
-3.000.000
31.12.18
-3.000.000
31.12.19
-103.000.000
Tasso (i) che uguaglia il
valore netto di carico dello
strumento ai flussi di cassa
futuri
98.000.000 =
3.000.000^(1+i)-1 +
3.000.000^(1+i)-2 +
103.000.000^(1+i)-3
I = 3,54%
PwC
18
Riforma del Bilancio
Atti del Roadshow di febbraio e marzo 2016
Profili fiscali della riforma
Agenda
D.Lgs 139/2015 – Le novità con impatto fiscale
Mancato coordinamento con la normativa fiscale
I possibili impatti fiscali IRES e IRAP
Considerazioni conclusive
Domande
Roadshow Riforma del Bilancio
PwC
febbraio 2016
2
D.Lgs. 139/2015 – Novità con impatto fiscale
 Le novità
•
Nuova formulazione del principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza
sulla forma
•
Criterio del costo ammortizzato per la rilevazione di titoli immobilizzati, crediti e
debiti
•
Rilevazione degli strumenti derivati al fair value
•
Azioni proprie iscritte a riduzione del patrimonio netto
•
Costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili
•
Eliminazione area straordinaria (voci E20 e E21)
 Mancato coordinamento tra normativa civilistica e fiscale
•
Principio di derivazione ai fini IRES (Art. 83 TUIR) e «presa diretta» dai valori di
bilancio ai fini IRAP (Art. 5 D.Lgs. 446/1997)
 Clausola di invarianza finanziaria
«Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»
Roadshow Riforma del Bilancio
PwC
febbraio 2016
3
Nuova formulazione del principio della rilevanza e della prevalenza
della sostanza sulla forma – impatto fiscale
 Nuovo Art. 2423, co. 4 – Principio della rilevanza
 Nuovo Art. 2423, co. 1 - bis – Prevalenza della sostanza sulla forma
 Impatto IRES
•
Rilevanza dei ricavi, degli altri proventi e delle rimanenze anche se non imputati a
conto economico (Art. 109 co. 3 TUIR)
•
Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito previa imputazione
a conto economico nell’esercizio di competenza (Art. 109 co. 4 TUIR)
 Impatto IRAP
•
«presa diretta» dati di bilancio dovrebbe comportare riconoscimento del principio
N.B.: rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili
Roadshow Riforma del Bilancio
PwC
febbraio 2016
4
Il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione di titoli
immobilizzati, crediti e debiti – impatto fiscale
 Modificato Art. 2426, co. 1, n. 1) – Titoli
 Nuovo Art. 2426, co. 1, n. 8) – Crediti e debiti
 Impatto IRES
•
Maggiori oneri finanziari rilevati a conto economico deducibili con limitazioni (Art. 96
TUIR)
•
Disallineamento con l’art. 106 TUIR (valore nominale vs costo ammortizzato)
 Impatto IRAP
•
Maggior base imponibile per effetto della indeducibilità degli oneri finanziari
N.B.: facoltativo per società con bilancio in forma abbreviata e micro-imprese
Roadshow Riforma del Bilancio
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febbraio 2016
5
Rilevazione degli strumenti derivati al fair value – impatto fiscale
 Nuovo Art. 2426 co. 1, n. 11-bis)
 Impatto IRES
•
Art. 112 TUIR non coordinato con la definizione di operazione «fuori bilancio», limite
di deducibilità dei componenti negativi e nozione di copertura.
Roadshow Riforma del Bilancio
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febbraio 2016
6
Costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili – impatto fiscale
 Modificato Art. 2424
 Modificato Art. 2426, co. 1, n. 5)
 Impatto IRES e IRAP
•
Esclusa possibilità di dilazionare la deduzione
•
Rilevanza fiscale nel periodo di sostenimento della spesa
•
Gestione fiscale delle poste sorte per effetto della «transizione»: deducibilità nel
periodo della transizione oppure deducibilità secondo il piano di ammortamento
originario?
Roadshow Riforma del Bilancio
PwC
febbraio 2016
7
Eliminazione area straordinaria (voci E20 e E21) – impatto fiscale
 Modificato Art. 2425
 Impatto IRES
•
Inclusione proventi/oneri straordinari nella sezione ordinaria ha effetto sui limiti di
deducibilità di:
o
spese di rappresentanza (Art. 108 TUIR)
o
interessi passivi (Art. 96 TUIR)
o
spese per opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti (Art. 100 co. 1
TUIR)
 Impatto IRAP
•
Nessun effetto per i componenti di reddito che già assumevano rilevanza in
considerazione del principio di correlazione
•
Possibile rilevanza dei componenti di reddito relativi ad operazioni straordinarie oggi
esclusi dalla base imponibile
Roadshow Riforma del Bilancio
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febbraio 2016
8
Contatti
Riccardo Bua Odetti
Partner | Treasury & Financial Risk Assurance
+39 02 66720536
+39 348 4428809
[email protected]
Alessandro Turris
Associate Partner | Responsabile Technical Accounting
+39 02 7785449
+39 348 1505548
[email protected]
Federica Cordova
Director | Technical Accounting
+39 081 3618314
+39 348 2505208
[email protected]
Paolo Micanti
Director | Corporate Tax
+39 02 91605821
+39 348 5737886
[email protected]
Antonella Portalupi
Senior Manager | Technical Accounting
+39 02 7785324
+39 348 9995742
[email protected]
Chiara Andreolli
Manager | Treasury & Financial Risk Assurance
+39 02 806461
+ 39 348 2709806
[email protected]
PwC
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