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Giurisprudenza da il Centauro n.156
Giurisprudenza Sulla strada non affidatevi alla correttezza altrui a cura di Franco Corvino Incidente stradale, omissione di soccorso La Cassazione: obbligo di prudenza e diligenza, mai confidare sulla capacità degli altri Commento di Ugo Terracciano* La testimonianza della parte lesa è prova sufficiente a carico dell’automobilista che si dà alla fuga Sulla strada mai fare affidamento sulla correttezza altrui. Lo ha ricordato la Cassazione Penale con la sentenza 16020 del 21 aprile 2011, trattando un caso di omicidio colposo. A chiedere di essere assolto da ogni addebito era stato il conducente di un fuoristrada che, nell’effettuare una malaccorta manovra di inversione a “U”, aveva investito un motociclista della cui presenza non si era nemmeno accorto. Il fatto però è che, stando alla ricostruzione del giudice di prime cure, il povero motociclista, sbalzato sul selciato e deceduto in seguito all’incidente, procedeva a velocità molto elevata. Lo dimostrava chiaramente la traccia di frenata e scarrocciamento sull’asfalto, lo testimoniavano altri due motociclisti che poco prima del sinistro erano stati superati a gran velocità. Senza dubbio, quindi, un concorso di colpa, che per quanto riguarda il conducente del fuoristrada si sostanziava nell’aver violato l’art. 154 C.d.S. dato che, nell’eseguire la manovra di inversione ad U, non aveva dato la precedenza al motociclista. La giurisprudenza della Cassazione, in tema di circolazione stradale, tende ad escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza. Dal momento che le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni di legge, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. E’ vero che di recente questo principio è stato temperato (Cass. Pen. Sez. IV, 08/10/2009, n. 46741) ma dipende dal caso concreto, dalle circostanze di spazio e di tempo, dalla valutazione sulla possibilità per l’agente di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Cass. 4, 25 ottobre 1990; Cass. 4, 9 maggio 1983, Cass. 5, 2 febbraio 1978). Tutto vero, ma non basta di fronte a norme rigide la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa. L’automobilista aveva avviato la manovra di inversione di marcia accedendo prima alla corsia di competenza e, poi, a quella opposta. Si era premurato di guardare una sola volta verso sinistra onde verificare la presenza di altri veicoli sulla carreggiata. Si era accorto che, effettivamente, stavano sopraggiungendo tre motociclisti ma si è fidato che costoro si fermassero. Non si era invece accorto che uno di essi aveva frattanto superato gli altri e si avvicinava a velocità sostenuta. Troppa fiducia, quindi, nel comportamento altrui. Una fiducia che fa venir meno l’obbligo della massima prudenza. Le dichiarazioni della parte lesa, anche se rappresentano l’unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice. Lo ha affermato – ribadendo una posizione già nota in giurisprudenza – la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 novembre 2011, n. 43019. Certamente, così come precisato nella giurisprudenza di legittimità, il controllo del giudice sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l’interesse del quale può essere portatrice, deve essere particolarmente rigoroso. Il principio di diritto è stato affermato in relazione ad un procedimento per omissione di soccorso a carico di un conducente di taxi che dopo aver causato la caduta di un utente dal ciclomotore, ha continuato la marcia senza curarsi delle lamentele di quest’ultimo. * Funzionario della Polizia di Stato Docente di Politiche della Sicurezza presso l’Università di Bologna Stop all’utilizzo degli autovelox nelle strade secondarie (Cass. Civ. sez. II, 15 novembre 2011, n. 23882) Cassazione vs Autovelox: uno a zero. La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox nelle strade c.d. minori, in cui, invece, è vigente l’obbligo della contestazione immediata. Così la Cassazione civile, nella seconda sezione, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23882. La vicenda oggetto di controversia concerneva l’infrazione del limite di velocità (infrazione avvenuta all’interno di un territorio comunale) per cui era stato proposto ricorso. In primo grado il giudice aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità a causa delle modalità di rilevamento utilizzate. Tale decisione venne confermata successivamente anche in appello ove i giudici avevano ribadito il concetto in base al quale “non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria” (come nel caso di specie). Anche i giudici di legittimità, dinanzi al quale si era spostata la questione, sposano la tesi sopra enunciata, in base a cui la legge demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o comunque singoli tratti delle strade stesse) differenti dalle autostrade o anche dalle strade extraurbane principali, in cui 26 25-40_ cent_156.indd 26 06/03/12 15:19 Giurisprudenza non vi è possibilità di fermare un veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni. La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare l’automobilista. La normativa di riferimento, il d.l. n. 121 del 2002, prevede che sulle strade extraurbane principali nonché sulle autostrade, gli agenti di polizia seguendo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno abbiano la possibilità di installare dispositivi di controllo del traffico (gli automobilisti devono essere messi a conoscenza di ciò) al fine di rilevare a distanza le violazioni al codice della strada. Sulle strade extraurbane secondarie nonché sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione di tali dispositivi può essere possibile solamente quando le stesse vengano individuate mediante idoneo decreto del prefetto. a cura di Franco Corvino Nella stessa decisione che qui si annota si può, infatti, testualmente leggere che “...Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. (Nota di Manuela Rinaldi) Fonte: www.altalex.it Massimario di Legittimità e di merito Furto - Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Furto di bicicletta abbandonata senza custodia in pubblica via - Sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p. - Esclusione. Non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p. - “sub specie” di esposizione per consuetudine alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l’utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena antifurto ordinariamente commercializzata come accessorio. (Cass. Pen., Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 38532) [RIV-1105P404] - Artt. 624, 625 c.p. Patente - Revisione - Provvedimento - Presupposti - Fattispecie in tema di revisione disposta in seguito all’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso sensibilmente superiore ai limiti di legge. Poiché l’istituto della revisione della patente di guida ha una funzione cautelare/preventiva e non sanzionatoria, deve ritenersi motivo sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 c.s., il mero dato obiettivo dell’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso sensibilmente superiore ai limiti di legge, costituendo siffatta condizione di guida senz’altro ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica in capo al conducente titolare della patente di guida. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1669) [RIV-1105P405] - Artt. 128, 186 Strade - Autostrade - Transito alle stazioni autostradali - Incanalamento nella corsia Viacard senza possederne la tessera - Configurabilità del reato di truffa - Esclusione - Configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta - Esclusione - Configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 176, comma 17, c.s. - Esclusione. Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo - Stato d’insolvenza - Nozione. Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo - Stato d’insolvenza - Dissimulazione - Nozione. Nella condotta di colui che si limiti ad incanalarsi nella corsia destinata ai possessori di tessera Viacard senza essere munito di tale documento non si rinviene alcuna ipotesi di frode in senso tecnico: non quella di cui all’articolo 640 c.p., per mancanza di artifici e/o raggiri, non quella di cui all’articolo 641 c.p., per mancanza del presupposto dello stato di insolvenza, e della sua dissimulazione, non, ancora, la forma elusiva del pedaggio autostradale riguardata dall’articolo 176, comma 17, c.d.s.. L’insolvenza contemplata nell’articolo 641 c.p. si risolve nell’impossibilità di adempiere, e va, pertanto, distinta dal mero inadempimento di cui all’articolo 1218. La dissimulazione dello stato di insolvenza, se tale presupposto si configuri in concreto, non può consistere in un comportamento meramente omissivo, necessitando - perché si configuri il delitto di cui all’articolo 641 c.p. - un comportamento positivo che, a differenza da quanto avviene nella truffa, non induca in errore la vittima sulla solvibilità, ma dissimuli l’insolvibilità, e, quindi, non induca in errore la parte lesa, lasciandola, invece, nell’ignoranza al riguardo. (Corte di Appello Penale di Napoli, Sez. II, 28 febbraio 2011, n. 951) [RIV-1105P407] Artt. 176 c.s., 640, 641 c.p. Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi ad 27 25-40_ cent_156.indd 27 06/03/12 15:19 alcoltest - Fatto avvenuto quando tale condotta era reato - Condotta successivamente depenalizzata e ripenalizzata - Applicazione della normativa più favorevole al reo - Sussistenza. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento sulla base di meri indici sintomatici - Riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) - Sussistenza - Intervenuta depenalizzazione della predetta fattispecie con L. n. 120/2010 - Conseguenze - Punibilità come mero illecito amministrativo dell’accertamento su base sintomatica dello stato di ebbrezza. Qualora la condotta del rifiuto di sottoporsi ad alcoltest costituisca reato al momento dell’accertamento e sia stata successivamente dapprima depenalizzata e poi al momento della pronuncia della sentenza sia stata nuovamente ripenalizzata, deve farsi luogo alla applicazione della normativa più favorevole al reo, secondo i principi generali dell’art. 2 c.p.. Dopo le modifiche apportate all’art. 186 prima dal D.L. 8 agosto 2007, n. 117, conv. con modif. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, poi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008, n. 125, lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), c.s.. Ne consegue che, essendo stata successivamente tale fattispecie depenalizzata dalla L. n. 120/2010, l’accertamento dello stato di ebbrezza effettuato sulla base di indici sintomatici è punibile come mero illecito amministrativo. (Tribunale Penale di La Spezia, 21 marzo 2011) [RIV-1105P408] -Art. 186 Patente - Guida senza patente - Straniero residente sul territorio da oltre un anno - Con permesso di guida internazionale rilasciato da autorità estera non più in corso di validità in Italia - Fattispecie prevista dall’art. 136, comma 6, c.s. in seguito alle modifiche della L. n. 120/2010 - Fatto verificatosi anteriormente alla L. n. 120/20101 - Sussistenza del reato - Esclusione. Non sussiste il reato di cui all’art. 116, comma 13, c.s. (guida di veicolo senza avere conseguito la patente) nell’ipotesi di straniero residente sul territorio da oltre un anno, con permesso di guida internazionale rilasciato da autorità estera non più in corso di validità in Italia, qualora il fatto sia accaduto anteriormente alle modifiche al Codice della strada apportate dalla L. n. 120/2010 che ha sostituito il comma 6 dell’art. 136 c.s.. (Tribunale Penale di Monza, 16 ottobre 2010, n. 1978) [RIV1105P409] - Artt. 116, 136 Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni Cause di esclusione della responsabilità - Esercizio di una facoltà legittima - Veicolo con contrassegno invalidi - In sosta con le ruote sul marciapiedi Violazione dell’art. 158 c.s. -Esclusione. Sussiste la scriminante dell’esercizio di una facoltà ex art. 4, comma 1, L. n. 689/81, in caso di veicolo con contrassegno invalidi lasciato in sosta con le ruote sul marciapiede, se non sia accertato che detto veicolo abbia costituito grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolo per la circolazione. (Giudice di Pace Civile di Palermo, 22 febbraio 2011) [RIV1105P414] Art. 158 Patente - Revisione - Provvedimento – Presupposti - Contenuto. I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 c.s., sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una specifica violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Pertanto, non è possibile ritenere che qualunque sinistro provocato, anche se in presenza di feriti o contusi, giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, se tale conclusione non viene sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati. (Fattispecie in tema di annullamento del provvedimento di revisione perché fondato su mere deduzioni soggettive). (T.A.R. Toscana, 2 marzo 2011, n. 392) [RIV-1105P415] - Art. 128 Patente - Patente a punti - Esaurimento dei punti - Omessa comunicazione di ulteriore decurtazione - Revisione della patente - Provvedimento -Annullamento. Patente - Revisione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza. Le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6 bis, c.s., potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse. Pertanto, deve essere annullato il provvedimento di revisione disposto senza che sia stata data dalla Motorizzazione comunicazione circa la decurtazione dei punti. La controversia sulla revisione della patente disposta ai sensi dell’art. 126 bis c.s. ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo ponendo, l’art. 126 bis, comma 6, c.s., in sostanza, una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente revisione della patente di guida “ex lege” in base a ciò che prevede l’art. 128 dello stesso codice. (T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 settembre 2010, n. 4880) [RIV-1105P417] - Artt. 126-bis, 128 28 25-40_ cent_156.indd 28 06/03/12 15:19