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Alberghi e motel, con ristorante
Alberghi e motel, senza ristorante
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Metodologia di controllo
ALBERGHI E PENSIONI (III edizione)
Codici attività: 55.11.0
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Indice
1. PREMESSA ..............................................................................................................................2
1.1 Riferimenti normativi e cenni sulle modalità di svolgimento dell’attività ....................2
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO .......................................................................4
2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria............................................................................4
2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso ..................................................5
2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet ........................5
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO .......................................................................................7
3.1 L’accesso ...........................................................................................................................7
3.2 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati ..........................................9
3.3 Controllo del volume d’affari ..........................................................................................10
3.3.1 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione ........................................................10
3.3.2 - Ricostruzione del volume d’affari ...........................................................................12
3.4 Altri controlli e riscontri ..................................................................................................14
3.4.1 - Indice di produttività per addetto ............................................................................14
3.4.2 - Analisi dei pagamenti a mezzo carte di credito ......................................................15
3.4.3 - Riscontro dei pagamenti riferiti ai “Vaucer” ............................................................15
3.5 Ulteriori elementi di valutazione.....................................................................................16
3.6 Le indagini bancarie ........................................................................................................16
3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti.................................17
3.6.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari .............................17
CHECK LIST...............................................................................................................................18
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1. PREMESSA
Il settore in esame viene individuato dai codici attività 55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante e 55.12.0
Alberghi e motel, senza ristorante e comprende sia grandi alberghi, che fanno capo a catene nazionali ed
internazionali a struttura societaria ed a conduzione manageriale, sia piccoli alberghi a struttura familiare ed
a carattere stagionale.
La presente metodologia è rivolta in particolare agli alberghi di piccole e medie dimensioni, per lo più a
conduzione familiare, ove è determinante il ruolo del titolare (o dei soci) nella gestione aziendale, ma potrà
affiancarsi all’indagine condotta con la tecnica propria delle verifiche contabili per gli alberghi caratterizzati
da alti standard qualitativi, da un’organizzazione del lavoro molto articolata e da rigidi controlli interni.
1.1 Riferimenti normativi e cenni sulle modalità di svolgimento dell’attività
Il settore alberghiero è disciplinato dalla Legge del 29 marzo 2001, n. 135, (“Riforma della legislazione
nazionale del turismo”), che all’art. 2, comma 4, ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri,
d’intesa con la conferenza Stato–Regioni, il compito di emanare il decreto attuativo dei principi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(“Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione,
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”) del 13 settembre 2002, ha stabilito che, al fine di
assicurare l’unitarietà del comparto turistico, i citati principi vengano definiti d’intesa fra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. In particolare è demandato sempre a tali autorità Regionali e
Provinciali il compito di stabilire:
♦ I criteri e le modalità dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si
ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi;
♦ gli standard minimi di qualità delle camere di albergo, delle unità abitative delle residenze turisticoalberghiere, nonché dei servizi offerti, cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.
Inoltre, le Regioni o Province trasmettono tutti i dati (ad esempio tariffe minime e massime applicate)
riguardanti le aziende italiane di ospitalità turistica, tra cui gli alberghi, all’E.N.I.T. (Ente Nazionale Italiano per
il Turismo), il quale provvede alla diffusione di tali dati in Italia ed all’estero.
E’ utilizzata la classificazione degli alberghi in cinque categorie, contrassegnate, in ordine decrescente,
da cinque a una stella e precisamente:
♦ alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
♦ alberghi di lusso: cinque stelle;
♦ alberghi di prima categoria: quattro stelle;
♦ alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
♦ alberghi di seconda categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
♦ alberghi di terza categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Quando l’attività è esercitata in immobili di valore storico ed artistico ovvero in località particolarmente
suggestive, le tariffe esposte nelle camere possono essere superiori a quelle effettivamente praticate.
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Ciò si verifica, in particolar modo, quando l’albergo/pensione ospita “gruppi” di turisti organizzati da “tour
operators” oppure nei casi di convenzione stipulata con aziende ed enti pubblici.
Oltre alle scritture contabili ed ai documenti previsti dalla normativa fiscale, l’azienda alberghiera tiene
generalmente anche una contabilità dei servizi, costituita da quel complesso di registrazioni destinate a
seguire il funzionamento dei singoli reparti (camere, ristorante, settore fitness, estetica, ecc.).
Sul giornale d’albergo o “maincourante”, vengono annotati giornalmente gli addebiti ai clienti in relazione
ai servizi da questi usufruiti.
La gestione di un albergo prevede generalmente un sistema di comunicazioni esterne (con le agenzie,
con la questura) ed interne (con la cucina) di cui rimane traccia documentale e/o, più frequentemente ormai,
negli archivi informatici.
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2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO
2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria
L’attività di controllo dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il
soggetto da verificare. Si dovranno acquisire notizie in ordine alle eventuali segnalazioni da parte di altri
Uffici Finanziari o Comandi della Guardia di Finanza per irregolarità fiscali a carico del contribuente da
verificare, nonché elementi di accertamento.
Al riguardo, una prima fonte di notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria, sia in ambiente tradizionale che web, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:
se trattasi di società:
♦
principali soci;
♦
notizie sui comportamenti dell’organo amministrativo;
♦
redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);
♦
esistenza di partite I.V.A. anche cessate, intestate ai soci;
♦
elementi indicatori della capacità contributiva dei soci;
♦
bilancio civilistico e relativi indici contabili;
se trattasi di persona fisica:
♦
esistenza di partite I.V.A. cessate;
♦
reddito complessivo dichiarato negli ultimi anni;
♦
reddito d’impresa dichiarato negli ultimi anni;
♦
elementi indicatori di capacità contributiva;
per tutte le tipologie di soggetti:
♦
data di inizio dell’attività;
♦
luogo di conservazione delle scritture contabili;
♦
notizie sulle sedi legale ed amministrativa e/o eventuali depositi;
♦
posizione fiscale, e i dati relativi alle ultime dichiarazioni;
♦
precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, segnalazioni, ecc.;
♦
eventuali incrementi patrimoniali o altre manifestazioni di capacità contributiva del contribuente e dei
suoi familiari o dei soci della società (possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie, ecc.);
♦
atti registrati relativi a compravendite di immobili, sottoscrizioni di aumenti di capitale, ecc.;
♦
precedenti controlli effettuati dall’ufficio o da altri soggetti;
♦
elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
♦
eventuali
operazioni
commerciali
intercorse
con
operatori
economici
esteri,
comunitari
ed
extracomunitari.
Presso gli uffici verranno, inoltre, reperiti gli altri elementi di accertamento. L’acquisizione dei suddetti dati
consente ai verificatori di:
♦
controllare l’esistenza di rapporti commerciali con soci soggetti di imposta aventi analogo codice attività;
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♦
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dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall’impresa
rispetto al “minimo vitale”;
♦
acquisire le prime informazioni, da completare con i dati rilevabili presso l’azienda e da riscontrare anche
mediante contraddittorio con la parte, sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati nonché
sui rapporti finanziari fra società e soci;
♦
indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società
di capitale a ristretta base azionaria che, pur dichiarando utili, non li distribuiscono ai soci, soprattutto se
quest’ultimi non dichiarano altri redditi.
2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso
E’ opportuno riscontrare le informazioni acquisite dall’interrogazione all’A.T. con quelle desumibili dalla
banca dati della Camera di Commercio, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., relativamente a:
♦
tipologia delle attività esercitate dal soggetto;
♦
luoghi di esercizio dell’attività;
♦
generalità del/i rappresentante/i legale/i della società e dei soci;
♦
situazione giuridica del soggetto: normale attività, soggetto estinto, soggetto in liquidazione/fallito, ecc.;
♦
eventuale presenza di protesti a carico dell’impresa, sia nella provincia di residenza che nel resto d’Italia,
per valutare lo stato di salute dell’azienda e la prevedibile proficuità dell’azione accertatrice;
♦
controlli a carico del soggetto;
♦
altri dati ed informazioni.
Un altro sintomo sullo “stato di salute” dell’esercizio può essere rappresentato dalla “visibilità”
pubblicitaria del soggetto, in quanto il relativo onere normalmente risulta proporzionale alle aspettative di
crescita dei ricavi.
Nella fase preparatoria al controllo può risultare utile interrogare le inserzioni pubblicitarie presenti su
“Pagine Gialle” e “Pagine Utili”, al fine di acquisire notizie relative all’oggetto caratteristico dell’attività, alla
presenza di sedi decentrate e filiali, ecc..
Nell’ambito dell’attività preparatoria è opportuno effettuare un sopralluogo preliminare per conoscere le
caratteristiche esterne e la dimensione dell’esercizio, anche al fine di stabilire il momento, la modalità
dell’accesso e la composizione del nucleo di verificatori da impiegare.
2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet
Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo sarà utile verificare la
sua presenza in Internet.
Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice “pagina” con poche indicazioni, al “sito”
completo di cataloghi, listini, informazioni tecniche, ecc..
Per effettuare la ricerca è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio) e ci si
potrà avvalere dei cosiddetti “motori di ricerca”.
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Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall’estensione ad
esempio (.it), (.com), (.org).
I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una
ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”,
ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.
La presenza in Internet riguarda soprattutto aziende strutturate ed articolate nell’offerta di servizi.
La mancata individuazione di un dominio specifico non significa, necessariamente, che il contribuente è
assente dalla rete, in quanto molte piccole aziende tendono a far “ospitare” le proprie pagine in apposite
aree di siti di grandi dimensioni generalmente gestiti da Internet Provider, i fornitori di accesso alla rete, o
società che specificamente curano tali servizi ideando, costruendo e mantenendo i siti per conto di terzi.
In questo caso si potrà tentare l’individuazione del soggetto mediante consultazione della banca dati della
Registration Authority del CNR di Pisa, che ha la gestione centralizzata dei domini “.it”; tale database è
consultabile dal sito www.nic.it.
La ricerca sarà effettuata con le diverse modalità consentite (consigliabile quella per nome e testo libero):
inserendo il nome/denominazione del soggetto da individuare, si potrà ottenere il nome di dominio
corrispondente.
Tra le informazioni consultabili vi sono quelle relative al soggetto che ha richiesto la registrazione del
nome di dominio, all’eventuale amministratore ed una breve descrizione dell’attività.
Si segnala, inoltre, che nel sito www.infoimprese.it è presente una banca contenente, per i soggetti
interrogati, alcune informazioni tratte dal registro imprese e l’eventuale link con cui operare la connessione.
E’ possibile accedere ad un motore di ricerca dei siti italiani con dominio, tramite il link di connessione
www.dominitaliani.it.
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3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L’accesso
Tutte le operazioni di seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci ai fini dell’indagine, di
un elevato grado di riservatezza, determinante per acquisire ogni elemento o documento utile per la
ricostruzione del reale giro d’affari.
La rilevazione dei dati concernenti i singoli settori di esercizio dell’attività costituisce sempre una fonte
preziosa di indagine. Tuttavia, non sempre la contabilità dei servizi è tenuta con particolare sistematicità.
I verificatori dopo aver adempiuto alle formalità di rito, procederanno a:
♦ reperire ed acquisire agli atti della verifica tutte le registrazioni ed i documenti contabili ed extracontabili
rilevanti ai fini del controllo (ad esempio: modelli I.S.T.A.T., quaderni, registri, appunti, fogli di
prenotazione, corrispondenza commerciale, archivio clienti, tariffe relative ai diversi servizi offerti, libro
delle operazioni su cambi, contratti o altra documentazione inerente “pacchetti di prestazioni”, ecc.);
♦ controllare la cassa per verificare se i valori rinvenuti (denaro, assegni, ricevute di carte di credito)
trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali certificati (scontrini, ricevute fiscali, fatture);
♦ rilevare il personale presente in azienda, individuando, oltre ai dati anagrafici, la data di inizio dell’attività,
il tipo di rapporto di lavoro (dipendente, collaboratore, associato), le mansioni svolte ed il tipo di
specializzazione; tale rilevazione potrà rivelarsi particolarmente proficua anche al fine di individuare
professionalità sintomatiche della presenza di servizi collaterali. I dati rilevati saranno confrontati con i libri
obbligatori in materia previdenziale e del lavoro, considerando l’eventuale presenza di personale
stagionale;
♦ rilevare il numero delle ore lavorate dal personale dipendente dai fogli di presenza o dai libri paga. E’ da
tenere presente che per questo tipo di attività è rilevante la presenza di lavoratori in “nero”;
♦ analizzare la quantità e la composizione delle attrezzature informatiche presenti (ad esempio: personal
computer, reti locali, particolari periferiche, ecc.). In piccoli esercizi la presenza di apparati informatici
sopra dimensionati rispetto all’attività va giustificata dal contribuente.
Attenzione va posta sulla effettiva disponibilità, nella sede, di tutta l’attrezzatura informatica presente in
inventario: la mancanza di personal computer, soprattutto portatili e/o di particolari periferiche, quali lettori
di memoria di massa o stampanti può essere indizio dell’esistenza in altri luoghi di archivi extracontabili o
della gestione di contabilità parallela;
♦ acquisire i “floppy disk” e gli altri supporti magnetici rinvenuti. Se l'azienda si avvale di mezzi informatici,
si provvederà a visionare il programma di gestione ed a richiedere la stampa dell'elenco clienti. La lettura
di detti supporti magnetici potrà consentire la rilevazione di clienti, fornitori, incassi e pagamenti non
presenti in contabilità. Debita attenzione va riservata ai dati registrati nell'hard disk del personal computer,
utilizzato dal titolare dell'impresa o da soggetti aventi particolari responsabilità gestionali.
Si rammenta che se la parte non consente l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale, i
funzionari che procedono all’accesso possono, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72,
provvedere con mezzi propri alla elaborazione e lettura dei supporti magnetici (dischetti, CD ROM, ecc.)
fuori dai locali aziendali.
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Qualora vengano utilizzate chiavi di accesso o codici particolari a tutela del contenuto dei supporti
magnetici si potrà chiedere al titolare dell’azienda di eseguire le operazioni necessarie per accedere alle
informazioni in esso contenute.
Con la larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni
tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni desunte dalla casella di posta elettronica dell’azienda
possono avere rilevanza ai fini del controllo. A questo proposito si fa presente che i messaggi già “aperti”,
come per la normale corrispondenza attinente l’attività, sono direttamente acquisibili, mentre quelli non
ancora letti sono da trattare secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (si
evidenzia che in molti programmi di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti
da una icona raffigurante una busta aperta, mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);
♦ controllare l’esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo
dell’azienda, attraverso l’esame della documentazione reperita;
♦ acquisire copia dell’autorizzazione amministrativa rilasciata nel rispetto del T.U.L.P.S.;
♦ rilevare le tariffe praticate, desumibili dagli avvisi esposti nelle camere o presso la “reception” (salvo
quanto detto nel paragrafo 1.1, qualora il rapporto si svolga anche con operatori professionali);
♦ rilevare i prezzi praticati nei bar, nei ristoranti e negli altri servizi (lavanderie, fitness, estetica, ecc.),
desumibili dai menù e dai listini;
♦ rilevare le presenze risultanti nel giorno dell’accesso ed il numero delle camere utilizzate;
♦ acquisire le eventuali convenzioni stipulate con stabilimenti balneari, “tour operators”, agenzie di viaggio,
enti pubblici, ecc.;
♦ rilevare quali carte di credito vengono accettate in pagamento, anche dalle etichette esposte sulle vetrine
o presso la cassa o da altri avvisi alla clientela;
♦ inventariare le materie prime, le merci, gli altri beni in giacenza ed acquisire le distinte analitiche utilizzate
per la determinazione delle rimanenze dell’esercizio precedente;
♦ controllare l’esistenza e la corretta tenuta della contabilità;
♦ rilevare e controllare i dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli Studi di
Settore;
♦ richiedere alla parte, con contestuale verbalizzazione delle dichiarazioni rese, notizie relative a:
• misura e modalità di riconoscimento di eventuali sconti ai clienti;
• frequenza di rinnovo della dotazione del bagno (saponi-schiuma da bagno-biancheria);
• frequenza del cambio delle lenzuola e degli asciugamani;
• modalità di lavaggio della biancheria (lenzuola, tovaglie, tovaglioli);
• tipo di controllo interno esercitato sui vari servizi;
• misura e modalità dei consumi per vitto ed alloggio dell’imprenditore, dei collaboratori, dei soci, dei
dipendenti. Di ciò si dovrà tenere conto nella quantificazione dei consumi ai fini della determinazione
indiretta dei ricavi;
• l’eventualità di prendere in locazione degli appartamenti al fine di sistemare la clientela in eccesso nei
periodi di particolare affluenza. Tale dato può trovare riscontro nella documentazione extracontabile
(corrispondenza, prenotazioni, caparre, ecc.).
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Le seguenti ulteriori informazioni potranno essere acquisite anche dopo l’accesso, al fine di inquadrare la
potenzialità reddituale dell’esercizio:
♦ titolo di possesso dell’esercizio;
♦ capitale complessivamente investito;
♦ epoca ed importo delle ristrutturazioni più recenti;
♦ segnalazioni dell’esercizio su guide specializzate (Michelin, Touring, ecc.);
♦ spese di pubblicità (radiofoniche, televisive, su “Pagine Gialle” o “Pagine utili” ecc.);
♦ abbonamenti a pay-tv;
♦ periodo di apertura nell’anno;
♦ potenzialità ricettiva in termini di stanze e di posti letto a disposizione della clientela, indicando, altresì, la
presenza di locali destinati a riunioni, congressi, intrattenimento, parcheggio, ecc.;
♦ qualità degli arredi;
♦ camere utilizzate dall’imprenditore, dai collaboratori, dai soci e dal personale dipendente;
♦ ubicazione territoriale (centro storico, periferia, zona extraurbana);
♦ posizione rispetto ai centri di interesse della clientela (mare, impianti sciistici, centro commerciale, ecc.);
♦ servizi offerti in camera (telefono, tv, frigo bar, cassaforte, aria condizionata, ecc.);
♦ servizi vari (lavanderia, parrucchiere, negozi, navetta trasporti, ecc.);
♦ presenza di impianti sportivi (piscina, tennis, palestra, sauna, ecc.);
♦ presenza di cure termali;
♦ periodi in cui viene eventualmente fornito il servizio di animazione;
♦ servizio bar e di ristorazione (numero potenziale di coperti, modalità nel cambio dei tovaglioli per
colazione e pasti) specificando se accessibile anche a clienti extralberghieri;
♦ attività congressuali (modalità di svolgimento);
♦ mezzi di trasporto utilizzati anche nel caso in cui si effettuano delle escursioni, e modalità di addebito del
corrispettivo;
♦ circostanze favorevoli e non, che hanno influenzato la gestione nel periodo di riferimento (ad esempio
passaggi di categoria).
3.2 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati
Notizie di carattere specifico sull’attività del contribuente, sulle caratteristiche e sull’andamento del settore
in sede locale nonché sui fattori che possono aver condizionato il flusso della clientela, possono essere
attinte presso:
♦ Organi locali di Pubblica Sicurezza (schede di notificazione alla P.S. in ordine alle presenze);
♦ Aziende di soggiorno-Pro Loco o altri Enti Turistici (annuario degli alberghi ed elenco delle manifestazioni
più importanti quali: feste, fiere, meeting, seminari, congressi, ecc., in relazione alle quali è ipotizzabile
una maggior affluenza di clientela);
♦ Uffici Statistici del Comune e/o della Provincia (statistiche sui flussi turistici e sulle presenze alberghiere
eventualmente anche con riferimento al singolo albergo);
♦ Agenzie S.I.A.E. (eventuali manifestazioni svolte all’interno dell’albergo come ad esempio: veglione di
fine anno);
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♦ E.N.I.T. (notizie specifiche e di carattere generale sul settore alberghiero).
3.3 Controllo del volume d’affari
3.3.1 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione
La verifica dei ricavi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso dell’accesso; l’obiettivo
del controllo è quello di ricostruire credibilmente i ricavi corrispondenti ai servizi effettivamente resi a fronte di
quelli annotati in contabilità e dichiarati, sia ai fini I.V.A. che delle imposte sui redditi.
Allo scopo di verificare l’attendibilità delle risultanze contabili si procederà in primo luogo a:
♦ raffrontare i dati desumibili dai Modd. I.S.T.A.T. (C/59, C/60, tavole di spoglio, ecc.), tenuto conto di
quanto indicato nelle schede di notificazione inviate alla P.S., con le ricevute fiscali e le fatture emesse. A
titolo esemplificativo si precisa che generalmente i modelli statistici rilevano gli arrivi e le partenze
giornalieri e quindi il numero delle presenze in albergo. All’interno del programma S.A.Ve., con riferimento
ai controlli relativi agli alberghi, sono presenti i fogli di calcolo per procedere a tale riscontro, nella
sezione: > controllo sostanziale > controllo volume d’affari per attività > ricerca indizi > controllo modello
C/59 I.S.T.A.T.;
♦ riscontrare che tutti gli elementi rilevati da documentazione extracontabile e da supporti elettronici trovino
corrispondenza nelle scritture contabili e documentali (appunti, fogli prenotazione, ecc.);
♦ riscontrare che tutto il personale rilevato al momento dell’accesso risulti regolarmente iscritto nei libri
tenuti ai fini previdenziali e del lavoro;
♦ controllare la cassa, confrontando il denaro e gli altri valori rinvenuti con gli incassi certificati a partire dal
giorno dell’ultimo versamento in banca;
♦ esaminare il conto “prelevamenti soci/titolare”. La mancata movimentazione di tale conto può costituire un
indizio di evasione qualora il contribuente, che non abbia altri redditi oltre quelli provenienti dall’attività
commerciale, non sia in grado di indicare le fonti finanziarie disponibili alle quali attinge normalmente per
fronteggiare le esigenze della vita quotidiana e per il mantenimento della famiglia;
♦ esaminare i conti finanziari che rilevano debiti e crediti v/soci, nonché i conti cassa e banca. L’esistenza
di finanziamenti all’impresa provenienti dai soci o dal titolare, ad esempio, può rappresentare la spia di
presenza di corrispettivi non contabilizzati. Particolarmente significative sono le registrazioni di
finanziamenti del titolare nel conto “cassa” per evitare un saldo negativo dello stesso. Per contro, rilevanti
giacenze contabili di cassa costituite senza una plausibile giustificazione, oppure consistenti prelievi del
titolare, possono essere il sintomo dell’esistenza di acquisti senza fattura. Non sempre, infatti, è possibile
finanziare spese “in nero” con fondi extracontabili; ragioni contingenti possono costringere l’impresa a
ricorrere a risorse ufficiali ed a rappresentare artificiosamente l’operazione;
♦ analizzare i corrispettivi risultanti dalle ricevute e dalle fatture, scomponendoli ed imputandoli secondo le
prestazioni rese (ad esempio servizio lavanderia, trasporti, ecc.);
♦ esaminare le fatture di acquisto per accertare l’eventuale omessa contabilizzazione dei costi relativi ai
consumi essenziali (ad esempio: energia elettrica, telefono, acqua, ecc.); tale circostanza consente di
presumere un’impostazione contabile poco aderente alla realtà aziendale;
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♦ ricercare eventuali anomalie nei tempi di emissione dei documenti fiscali e nella contabilizzazione dei
corrispettivi. La concentrazione dei corrispettivi negli ultimi giorni di liquidazione I.V.A. può essere
sintomo di “aggiustamenti” a posteriori del totale degli incassi.
La verifica dell’attendibilità delle risultanze contabili e della congruità del volume d’affari dichiarato, andrà
preferibilmente effettuata per ciascuno dei servizi offerti e separatamente addebitati ai clienti (pernottamento,
mezza pensione, pensione completa, ristorante, bar, telefono, lavanderia, affitto di sale per congressi, ecc.).
L’analisi dei dati così scomposti, può infatti consentire l’individuazione di incongruenze tra il livello di
utilizzo dei vari servizi e le potenzialità della struttura.
Un primo indizio di evasione è rinvenibile dalla certificazione contabile qualora questa riporti parzialmente
la prestazione resa (ad esempio fatture che evidenziano il solo pernottamento benché l’esercizio operi
prevalentemente a pensione completa).
Inoltre, il confronto tra il numero delle prestazioni relative alle varie tipologie di servizi resi, effettuato per
singoli periodi (bassa/alta stagione) e tenendo conto delle tariffe applicate (minima/massima), consente di
verificare la coerenza dei dati contabilizzati e la loro reciproca attendibilità.
Una distribuzione dei corrispettivi troppo uniforme nel tempo, che non tiene conto della maggiore
affluenza che si registra nei periodi di alta stagione ed anche nei week-end in bassa stagione ed in
coincidenza con fiere e manifestazioni pubbliche, può essere indicativa di annotazioni contabili scarsamente
veritiere, presumibilmente effettuate “a posteriori”.
Eventuali incongruenze possono essere individuate da un esame critico della dinamica di certi acquisti
rispetto alle presenze contabilizzate, ad esempio in relazione ad acquisti di generi alimentari facilmente
deperibili, eccedenti il fabbisogno desumibile dalle presenze contabilizzate (pernottamento o pensione),
possono costituire indizio di prestazioni non fatturate, o sottofatturate. Tale indizio può trovare conferma
nell’accertato incremento, in determinati periodi, della presenza di figure professionali tipiche (cuoco,
camerieri, pulitori, ecc.) cui deve presumibilmente corrispondere un più intenso utilizzo dei relativi servizi.
L’inattendibilità delle risultanze contabili potrà inoltre emergere dall’omessa o parziale annotazione dei
costi relativi a beni indispensabili (ad esempio: saponi da toilette, carta igienica, detersivi) in relazione al
numero delle presenze dichiarate.
I costi del personale saranno analizzati anche con riguardo alla tipologia della figure professionali
impiegate (direttore amministrativo, portiere, direttore di sala, cuoco, ecc.), tenendo presente che,
comunque, dovrebbe sussistere una notevole correlazione, nei registri ufficiali, tra il personale occupato e le
presenze.
Nel settore è ravvisabile l’utilizzo di manodopera “in nero” soprattutto nei periodi di alta stagione, per far
fronte al maggiore afflusso di clienti.
Qualche attenzione meritano anche i costi di pubblicità, in relazione alla loro entità, alla loro effettività, al
genere di strumenti (radio, tv, giornali) e di messaggi propagandistici adottati (generici o mirati).
Il verificatore deve, quindi, concentrarsi nella ricerca e nella valutazione degli indizi o prove di evasione, a
fine di dimostrare, se del caso, l’inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili e procedere alla rettifica
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dei corrispettivi.
La valutazione di tali indizi e prove verrà effettuata dai verificatori, anche operando in contraddittorio con il
contribuente.
3.3.2 - Ricostruzione del volume d’affari
La quantificazione dei servizi non contabilizzati deve, essere eseguita sulla base dei listini e dei tariffari
rinvenuti al momento dell’accesso (tenuto conto di quanto considerato al riguardo nel paragrafo 3.1), della
documentazione extracontabile reperita, nonché sulla scorta di quanto fatturato per prestazioni similari.
I costi saranno valutati per la loro entità e struttura, anche in relazione a periodi limitati ed in connessione
al volume d’affari, che il loro sostenimento dovrebbe avere presumibilmente sviluppato.
Oltre che sulla scorta del grado di utilizzo delle attrezzature, dell’impiego di manodopera e della coerenza
tra i dati contabili relativi ai servizi resi, la congruità del volume d’affari può essere separatamente appurata
per i diversi servizi offerti. A tale scopo, fermo restando la possibilità per il verificatore di seguire altri percorsi
di indagine ritenuti più proficui, si suggeriscono i seguenti criteri di controllo:
SERVIZI DI PERNOTTAMENTO
I servizi di pernottamento eventualmente non contabilizzati potranno essere individuati, anche in via
preventiva, dal confronto tra il numero delle presenze risultanti dalle fatture e ricevute emesse e:
♦ il numero dei clienti registrati nel libro o nelle schede tenute per i controlli della P.S. ed i Modd. I.S.T.A.T.
(C/59, C/60, tavole di spoglio, ecc.);
♦ i dati rilevabili dalla documentazione extracontabile e dagli archivi magnetici che vanno sottoposti ad
attenta lettura;
♦ il numero di lenzuola e/o federe lavate, tenendo ovviamente conto della frequenza del cambio;
♦ i consumi dei prodotti monouso (saponette, bagnoschiuma, ecc.);
♦ le eventuali tessere club, qualora nell’albergo sia presente il servizio di animazione in taluni periodi
dell’anno, considerando che dalle stesse sono esonerati i bambini al di sotto di una certa età.
Si ribadisce l’opportunità di distribuire nel tempo le presenze contabilizzate e di verificarne la congruità in
coincidenza con avvenimenti che dovrebbero avere determinato maggiore affluenza di clientela (fiere,
congressi, ecc.).
Infine, può essere utile raffrontare l’indice medio di occupazione delle strutture alberghiere, rilevato per il
periodo considerato presso la locale azienda di soggiorno o presso il Comune, con l’indice medio di
occupazione dell’albergo oggetto di controllo calcolato sulla base delle presenze contabilizzate.
Si precisa al riguardo che:
♦ la capacità ricettiva potenziale dell’albergo è espressa dal numero dei posti letto moltiplicato per i giorni di
apertura accertata dell’esercizio;
♦ l’indice di occupazione è il rapporto tra il numero delle presenze e la capacità ricettiva potenziale
dell’albergo;
RISTORANTE
Il controllo va effettuato con la metodologia prevista per il settore specifico e deve tendere a riscontrare
l’attendibilità delle presenze registrate a titolo di mezza pensione o pensione completa sulla base dei
consumi caratteristici dell’attività di ristorazione (pasta, riso, pane, carne, pesce, ecc.).
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A tal fine saranno necessariamente considerati:
♦ i consumi (ad esempio: acqua minerale, caffè, liquori, zucchero) che possono attenere oltre che al
ristorante, anche ai servizi “extra”;
♦ i tempi degli approvvigionamenti di merci, particolarmente frequenti per le specialità prodotte nello stesso
luogo di ubicazione dell’albergo ristorante, ad esempio, nelle località marinare i ristoratori possono
facilmente rifornirsi “in nero” del pesce, direttamente presso gli operatori “ittici” della zona;
♦ le percentuali di sfrido relative ad alcuni alimenti, gli eventuali deterioramenti dei prodotti e porzioni
rimaste invendute, i possibili diversi impieghi delle materie prime;
♦ le somministrazioni riferibili ai dipendenti ed all’autoconsumo dell’imprenditore, dei familiari e/o dei soci.
Ulteriori elementi utili al riscontro possono altresì essere desunti da:
♦ i quantitativi della biancheria da tavola lavata (tovaglie e tovaglioli);
♦ il numero degli addetti al servizio ristorante (cuochi, camerieri di sala, ecc.).
Qualora il ristorante operi anche con clienti esterni, gli eventuali coperti non contabilizzati potranno essere
ripresi a tassazione quali ricavi da ristorante sulla base del prezzo medio praticato;
SERVIZI EXTRA
I servizi “extra”, per i quali viene di norma addebitato in fattura un supplemento di prezzo, sono
generalmente i seguenti:
♦ bar;
♦ lavanderia;
♦ telefono.
Per l’esame dei ricavi relativi al bar, si rinvia alla metodologia dello specifico settore; la ricostruzione del
numero delle somministrazioni effettuate sarà determinata sulla base dei consumi risultanti dal controllo di
magazzino e dagli acquisti effettuati.
Anche in relazione a tale servizio dovranno essere scorporati l’autoconsumo riferibile ai dipendenti ed al
titolare, nonché i quantitativi eventualmente destinati al ristorante ed alla prima colazione, da stabilirsi anche
in contraddittorio con la parte.
La correlazione tra le presenze dell’albergo ed i ricavi del bar consente un doppio riscontro.
Da un lato, è possibile valutare la congruità dei ricavi da bar in relazione al numero di presenze
contabilizzate; dall’altro, l’attendibilità delle presenze registrate può essere verificata sulla base di taluni
consumi caratteristici dell’attività del bar (caffè, gelati, bibite varie ed acqua minerale, bevande alcoliche e
simili, ecc.).
Per quanto riguarda i servizi di lavanderia e di telefono, dovrà essere verificata la contabilizzazione dei
corrispettivi e la congruità degli stessi in relazione ai costi sostenuti allo stesso titolo.
Può risultare utile, ai fini del controllo, raccordare gli acquisti con le prestazioni rese, contestualmente o
dopo un ragionevole lasso di tempo, allo scopo di riscontrare se c’è stata regolare contabilizzazione e se
sussiste congruità a fronte dei servizi offerti.
Questo tipo di indagine diretta potrà essere utilmente eseguita, a campione oppure integralmente, a
seconda delle dimensioni dell’azienda verificata.
Si dovrà, inoltre, valutare la congruità degli acquisti dei prodotti di consumo (ad esempio: detersivi,
saponi, ecc.) rispetto alle prestazioni contabilizzate. L’eventuale scarsa significatività degli acquisiti
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documentati rispetto ai servizi forniti e/o alle caratteristiche dell’azienda (dimensioni, numero e qualità degli
addetti), potrà costituire indizio di acquisti “in nero” e di conseguente inattendibilità delle scritture contabili.
3.4 Altri controlli e riscontri
3.4.1 - Indice di produttività per addetto
Il numero di addetti all’interno di un’attività alberghiera è evidentemente, in stretta correlazione con la
dimensione dell’attività.
Potrebbe, dunque, essere utile calcolare l’apporto di ciascun addetto in termini di ricavi:
Ricavi al netto dell’I.V.A.
I=
numero addetti
I = indice di produttività per addetto
Il numero degli addetti deve essere ponderato con il numero dei giorni di apertura dell’esercizio, tenendo
anche conto della tipologia contrattuale del lavoratore; per il calcolo si rinvia alla procedura S.A.Ve., nella
sezione relativa all’indice della produttività per addetto che è stata predisposta a tal fine: > controllo
sostanziale > controllo v.a. > indicatori di valutazione > produttività per addetto.
E’ possibile che l’attività oggetto del controllo abbia carattere stagionale. In tal caso è opportuno che il
numero degli addetti venga ponderato con il numero dei giorni di apertura dell’esercizio, tenendo anche
conto della tipologia contrattuale del lavoratore (lavoratore a tempo parziale, ecc.).
Il risultato di detto rapporto dovrà essere coerente con l’assunto logico secondo cui ad ogni addetto
devono corrispondere ricavi che consentano un margine sufficiente a coprire almeno la rispettiva
remunerazione.
A tal fine, sarà utile determinare l’intero costo aziendale per i dipendenti e la remunerazione corrisposta
agli addetti.
Qualora ci si trovi di fronte ad un costo per addetto sproporzionato rispetto al fatturato prodotto sarà
necessario indagare su eventuali corrispettivi non contabilizzati.
Lo Studio di Settore prevede quale indicatore di coerenza economica “la produttività teorica annuale per
addetto”.
Ai fini di tale indicatore, per le ditte individuali il numero di addetti è pari a: il titolare, il numero di
collaboratori coordinati e continuativi, dei collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda
coniugale, degli associati che apportano lavoro.
Il numero di addetti va quindi moltiplicato per il rapporto fra il numero di giorni di apertura e 365.
Al numero di addetti così calcolato va infine sommato il totale delle giornate retribuite dei dipendenti,
rapportate a 312 [(totale delle giornate retribuite dei dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti a tempo
parziale, degli apprendisti e degli assunti con contratto formazione lavoro o a termine) / 312].
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Per le società, invece, il numero di addetti è pari a: il numero di collaboratori coordinati e continuativi,
degli associati che apportano lavoro, dei soci con occupazione prevalente nell’impresa, degli amministratori
non soci.
Il numero di addetti va quindi moltiplicato per il rapporto fra il numero di giorni di apertura e 365.
Al numero di addetti così calcolato va infine sommato il totale delle giornate retribuite dei dipendenti,
rapportate a 312.
3.4.2 - Analisi dei pagamenti a mezzo carte di credito
Il controllo incrociato tra i pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat ed i documenti fiscali
consente di rilevare se sussiste corrispondenza tra i corrispettivi introitati e quelli registrati.
Nonostante tale forma di pagamento renda più difficoltoso l’occultamento dei ricavi, potrebbe risultare
opportuno l’esame incrociato tra i documenti fiscali emessi ed i riepiloghi contabili delle società di gestione
delle carte di credito o i tagliandi P.O.S..
Nella maggioranza dei casi gli estratti conto delle società di gestione delle carte di credito, aventi in
genere periodicità mensile, contengono le date e gli importi per singola transazione avvenuta, con distinto
addebito delle commissioni dovute per il servizio.
Pertanto, l’acquisizione degli estratti conto delle movimentazioni di pagamenti effettuati con “moneta
elettronica”, o, in mancanza, la richiesta degli stessi (mediante questionario) alle società di gestione di carte
di credito, consente di verificare la veridicità dei ricavi contabilizzati.
Potrebbe, altresì, risultare utile distinguere gli incassi a seconda del mezzo di pagamento nei vari mesi,
per verificare se il loro ammontare è proporzionale al totale degli introiti.
Un confronto semplice si può effettuare rapportando il dato mensile emergente dalle contabili delle carte
di credito con il dato mensile dei corrispettivi: se tale rapporto calcolato su base mensile varia nei singoli
mesi in modo consistente, è opportuno concentrare il controllo su quei mesi in cui il valore è più elevato,
ossia è maggiore l’incidenza degli incassi con carta di credito sul totale dei corrispettivi mensili.
Tale elaborazione non si presenta utile quando la percentuale di incassi con carta di credito è
particolarmente bassa.
Sarà valutata caso per caso l’opportunità di un controllo incrociato nei confronti dei maggiori fornitori per
esaminare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall’impresa verificata (con l’indicazione del
numero dell’assegno e della banca trassata), alla ricerca di eventuali assegni ricevuti da clienti per
prestazioni non contabilizzate e “girati” dall’impresa al fornitore.
3.4.3 - Riscontro dei pagamenti riferiti ai “Vaucer”
In presenza di convenzioni con agenzie e “tour operators”, le fatture emesse dall’albergo nei confronti di
quest’ultimi potranno essere riscontrate con:
♦ il numero delle presenze totali rilevabili dalle ricevute rilasciate ai clienti e recanti la dicitura “corrispettivo
non pagato”;
♦ gli estratti conto inviati all’albergatore dai singoli “tour operators”.
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3.5 Ulteriori elementi di valutazione
Un’ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione
ovvero la congruità minima di quanto accertato in base agli elementi in precedenza descritti.
Il capitale investito nell’azienda (attrezzature, magazzino, automezzi), il possesso a titolo di proprietà dei
locali utilizzati per l’esercizio dell’attività e la retribuzione figurativa del titolare e degli eventuali soci
impegnati a tempo pieno nell’azienda, costituiscono altrettanti elementi aventi un carattere indiziario. Si può
infatti porre a confronto il reddito dell’impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo dei fattori
produttivi che concorrono a realizzarlo.
In altri termini il reddito dichiarato non dovrebbe collocarsi (quantomeno in modo ricorrente e tendenziale)
al di sotto di quello costituito dalla somma:
♦
dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell’azienda;
♦
del fitto figurativo dei locali (ovviamente se di proprietà) ove si svolge l’attività;
♦
della retribuzione conseguibile, in posizione di lavoro dipendente, nello stesso settore di attività.
Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati contrari ad ogni logica
economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili,
ovvero convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.
Altri elementi indiziari, come specificato nella parte dedicata alle attività preliminari, possono essere
costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, imbarcazioni, acquisto di immobili,
ecc.), riferibili al titolare dell’impresa e/o ai soci, particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito
dichiarato.
In tale caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del
volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del
reddito complessivo delle persone fisiche in vario modo coinvolte nella gestione dell’impresa, secondo la
procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73.
3.6 Le indagini bancarie
Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale
del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di
persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego deve rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora
permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi determinati in base alla metodologia in
precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di
esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di
altri elementi di valutazione.
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Peraltro, la Legge del 28 dicembre 1995, n. 549, consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità
degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo
eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via
alternativa.
3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
(artt. 32, 1° comma n. 6 bis del D.P.R. 600/73 e 51,2° comma n. 6 bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal
contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.
3.6.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere,
sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la copia dei conti
direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli
all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni
contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli
imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che
restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove
operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località
ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere
intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
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