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QUESTIONI PRELIMINARI. CASI PRATICI L`argomento attiene alla

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QUESTIONI PRELIMINARI. CASI PRATICI L`argomento attiene alla
QUESTIONI PRELIMINARI. CASI PRATICI
L’argomento attiene alla disciplina degli atti introduttivi al dibattimento, tra i quali è possibile
distinguere:
- la fase inerente alla verifica della regolare costituzione delle parti (artt.484 , 420 bis-quinquies,
489-490 c.p.p.)
- la fase inerente alla trattazione delle questioni preliminari in senso tecnico (art.491 c.p.p.)
la costituzione delle parti:
1. art.484 c.p.p.: verifica della presenza delle parti, pubblica (controllo della delega ex art.162
disp.att.c.p.p.) e private (imputato, parte civile, persona offesa) e dei rispettivi difensori:
eventuale designazione del difensore ex art.97 comma IV c.p.p., prima ancora della valutazione
della sussistenza delle condizioni per la rinnovazione delle citazioni o della sussistenza di un
legittimo impedimento
(laddove il difensore sia rimasto assente per legittimo impedimento ovvero per adesione alla
astensione collettiva dalle udienze, legittimamente può procedersi alla dichiarazione di
contumacia dell’imputato non comparso e rappresentato dal difensore designato ai sensi
dell’art.97 IV comma c.p.p. (cfr.Cass.12.10.2005 n.44657 e Cass.S.U.28.02.2006 n.8285).
Possibili conseguenze della scelta del difensore non di turno, a seguito delle modifiche apportate
dalla L.6.3.2001 n.60: Cass.V sez.20/09/2005 - 30/09/2005 n.35178, ha precisato che non
sussiste la nullità della sentenza nel caso in cui il giudice, nel corso del giudizio, in assenza del
difensore d'ufficio regolarmente citato e non comparso, designi quale difensore un legale,
occasionalmente presente in aula, non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art.
97, comma secondo, cod. proc. pen.), posto che la disciplina dettata dall'art. 97, comma quarto che prevede l'obbligo di nominare, in tal caso, un difensore d'ufficio iscritto nel suddetto elenco
- fa riferimento al difensore immediatamente reperibile e non richiama le regole che presiedono
alla designazione del difensore d'ufficio e che, in ogni caso, l'ultima parte del succitato art. 97,
comma quarto, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza di tale. Nello stesso
senso anche Cass.IV sez.8.06.2004 n.25718, nonché, in fattispecie precedente alla novella,
Cass.II sez.27.12.2001 n.45915).
Peraltro, la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen. - che prevede la concessione di un
termine al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione nei casi di
rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa - non èapplicabile, invece,
nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma quarto cod. proc. pen., un
sostituto al difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso
la sua funzione processuale (Cass.III sez.12.03.2004 n..11870).
Rimane pur sempre possibile un breve differimento anche ad horas a seconda delle questioni da
affrontare.
L’art.2 co.1 lett.c) schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di procedimento
penale, attualmente all’esame parlamentare, estende invece al difensore designato ex art.97 IV
comma il diritto di chiedere un termine a difesa non inferiore a 48 ore (dubbi di compatibilità
costituzionale in base a quanto precisato da Corte Cost.n.450/97, secondo cui non può
consentirsi che, attraverso una serie di assenze non motivate si innesti una serie di rinvii che
possono portare ad intervalli lunghi pregiudizievoli degli interessi delle altre parti del
processo).
1
Richiesta di termine per contattare l’imputato non presente per eventuale rilascio di procura
speciale: non sussiste alcun obbligo per il giudice, ma è opportuno valutare la serietà della
richiesta in ottica deflattiva laddove vi sia la possibilità di un breve differimento.
2. art.420 bis c.p.p.: verifica della validità delle notificazioni.
Distinzione tra nullità del decreto di citazione a giudizio e nullità della notifica del decreto di
citazione: nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione, il giudice del
dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la
restituzione degli atti al PM con un provvedimento che, determinando una indebita regressione
del processo, si configurerebbe come abnorme (Cass.S.U.26.07.2002 n.28807).
Viceversa, nel caso di nullità del decreto di citazione a giudizio, il procedimento deve
regredire alla fase precedente, con trasmissione degli atti al PM nel caso di procedimento
attribuito al giudice monocratico.
La presenza dell’imputato sana le eventuali nullità della notifica, ma non la radicale omissione
della notifica (Cass.S.U.7.01.2005 n.119, in tema di notificazione della citazione dell'imputato,
la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art.179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui
la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme
diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da
parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la
applicabilità della sanatoria di cui all'art.184 cod. proc. pen.: nello stesso, Sez. 6, Sentenza n.
34170 del 04/07/2008 dep. 26/08/2008) .
Così, deve ritenersi viziata da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la
notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata a residenza diversa da quella dell'imputato
e consegnata a mano della sorella non convivente "incaricata al ritiro", in quanto manca il rapporto di convivenza
tra il destinatario dell'atto e il consegnatario e la qualifica di “ incaricato al ritiro” è estranea alle previsioni di cui
all'art. 157 cod. proc. pen. ed è priva di significato al di fuori di un rapporto di dipendenza tra il destinatario
dell'atto e il consegnatario (Sez. 5, Sentenza n. 39939 del 01/07/2008 dep. 24/10/2008).
Peraltro, in materia di notificazioni, la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve
attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario
deve presumersi fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione
(Sez. 4, Sentenza n. 27549 del 04/06/2008 dep. 07/07/2008).
La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente,
anzichépresso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art.
179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc.
pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle
regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre
che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del
destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc.
pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud.
(dep. 07/01/2005)
In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate
dall'art. 54 disp. att. cod.proc.pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di
tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (La Corte di cassazione, nel caso di
specie, ha ritenuto che non fosse invalida la consegna, in sede di notifica a due destinatari aventi
il medesimo domicilio, di una sola copia anziché di due, trattandosi di una mera irregolarità
formale). Sez. 3, Sentenza n. 45627 del 24/11/2005 Cc. (dep. 16/12/2005)
La nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato dell’avviso ex art.415 bis c.p.p. non
integra nullità assoluta insanabile (non riguardando la citazione dell’imputato), ma una nullità a
regime intermedio che può essere eccepita o rilevata fino alla sentenza di primo grado
(Cass.6.03.2008 n.13477).
2
Nel caso di omessa citazione della persona offesa, il giudice può porvi rimedio rinnovando
l’atto ovvero citando l’offeso per un’udienza successiva in modo da consentire l’eventuale
costituzione di parte civile.
Imputato con due difensori di fiducia: l’omessa notifica del decreto di citazione a uno di essi dà
luogo ad una nullità a regime intermedio, che resta sanata nell'ipotesi in cui l'altro difensore,
ritualmente avvertito e presente, nulla eccepisca (Cass.I sez.17/06/2005 n.23070).
Configura nullita' di ordine generale non assoluta la immotivata sostituzione del difensore di
ufficio nella ipotesi in cui detta sostituzione sia avvenuta in una fase processuale successiva alla
nomina, non potendo presumersi in tal caso che il difensore gia' nominato non abbia svolto
attivita' difensiva, sia pure non manifestatasi all'esterno. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado per nullita' del decreto di
citazione notificato a difensore di ufficio diverso da quello nominato in sede di indagini
preliminari: Cass.17.09.2001 n.33724).
Il mancato rispetto del termine minimo di comparizione tra la data di notificazione e quella di
udienza è causa di nullità generale (a regime intermedio) che, se tempestivamente eccepita, ne
impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad
integrazione di quello originario (Cass.S.U.30.01.2002 n.8881 relativa a procedimento di
riesame di sequestro probatorio).
3. modalità di notificazione all’imputato
•
detenuto (art.156 c.p.p.): nel luogo di detenzione a mani proprie.
La notificazione del decreto di citazione a giudizio nelle mani di persona capace e convivente presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di
contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti,
perchè il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno né il legame di convivenza né il dovere di informare
l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto. Sez. 2, Sentenza n. 25425 del 22/05/2007 Ud. (dep.
03/07/2007). Massime precedenti Conformi: N. 1894 del 2000, N. 11543 del 2005, N. 19590 del 2006
Massime precedenti Difformi: N. 37135 del 2003 Rv. 226664
In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in
forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 cod. proc. pen., deve essere eseguita nel luogo di
detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima.
(Nella fattispecie il decreto di citazione era stato notificato nelle mani della persona convivente, portatrice di un dovere
di comunicazione al destinatario e fondamento di una presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte del
destinatario medesimo, dovere che non viene meno per effetto della sopravvenuta detenzione). Sez. 2, Sentenza n.
19590 del 17/05/2006 Ud. (dep. 07/06/2006)
•
non detenuto (art.157 c.p.p.): a mani proprie, ovvero,
nell’abitazione o luogo di lavoro, mediante consegna a persona
convivente anche temporaneamente
È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio
dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi
lavoravano, non fissando l'art. 157 cod.proc.pen. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere
eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta
dalla norma, sicchéin tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a
chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata. Sez. 3, Sentenza n. 35866
del 05/06/2007 Cc. (dep. 01/10/2007).
Non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma primo, cod. proc. pen. l'omessa
indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della qualità del consegnatario dell'atto, in mancanza di prova, da
3
parte di costui, del difetto di detta qualità, nonché, quando prevista, della relazione di convivenza, altrimenti presunta
Sez. 1, Sentenza n. 38161 del 24/09/2008 (dep. 07/10/2008).
In materia di notificazioni, la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve attestata
dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario deve
presumersi fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione Sez. 4,
Sentenza n. 27549 del 04/06/2008 (dep. 07/07/2008).
In caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione
dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere
accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. Allo scopo è inidonea la produzione di
certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la
convivenza rileva anche quando è soltanto temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di
coabitazione. Sez. 6, Sentenza n. 9214 del 01/02/2005 Ud. (dep. 09/03/2005).
Ai fini della notifica mediante consegna di copia dell'atto a persona convivente con l'imputato, la convivenza è
ravvisabile anche in un rapporto temporaneo e, in particolare, in un rapporto di collaborazione domestica, attestato da
espressioni come "addetta al domicilio", nelle quali è implicita la nozione di convivenza. Sez. 6, Sentenza n. 19595 del
23/01/2007 Ud. (dep. 18/05/2007).
È viziata da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di
citazione per il giudizio di primo grado effettuata a residenza diversa da quella dell'imputato e consegnata a mano della
sorella non convivente "incaricata al ritiro", in quanto manca il rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e il
consegnatario e la qualifica di 'incaricato al ritirò è estranea alle previsioni di cui all'art. 157 cod. proc. pen. ed è priva di
significato al di fuori di un rapporto di dipendenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario. Sez. 5, Sentenza n.
39939 del 01/07/2008 (dep. 24/10/2008).
In tema di notificazioni, non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono
indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica,
che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa. (La Corte ha
precisato che l'indicazione della qualità di "incaricata di ricevere le notifiche", riferita a persona presente nello studio
professionale di un avvocato, e che ivi svolga quelle specifiche mansioni, ne permette, in modo agevole, la pronta
identificazione). Sez. F, Sentenza n. 29453 del 08/08/2006 Ud. (dep. 30/08/2006).
o al portiere (sottoscrive l’atto e l’uff.giudiziario dà notizia con
raccomandata, dalla cui ricezione decorrono gli effetti).
Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., la comunicazione
dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi
al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso
il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione Sez. 4, Sentenza n.
37054 del 03/06/2008 (dep. 30/09/2008).
Secondo accesso nei medesimi luoghi.
Non costituisce causa di nullità della notificazione, ma semplice sua irregolarità, l'omissione, da parte dell'ufficiale
giudiziario, della nuova ricerca dell'imputato non detenuto, a norma dell'art. 157, comma settimo, cod.proc.pen., non
rientrando essa tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 stesso codice e non essendo riconducibile ad alcuna
delle nullità di ordine generale di cui al successivo art. 178. Sez. 3, Sentenza n. 35639 del 11/07/2007 Cc. (dep.
27/09/2007).
Infatti, lo scopo perseguito dalla norma, cioè quello di portare a conoscenza del destinatario l’esistenza e il contenuto
dell’atto, è realizzato comunque con il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e la comunicazione a
mezzo raccomandata (cfr. Cass.4.05.2004 n.27894).
Deposito casa comunale, affissione porta e raccomandata, dalla
cui ricezione decorrono gli effetti.
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con
cui l'ufficiale giudiziario ne dà comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non
effettuare "ad libitum". Sez. 4, Sentenza n. 4463 del 12/01/2006 Ud. (dep. 03/02/2006).
La notificazione della citazione a giudizio nelle forme indicate dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., e quindi
mediante deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso, spedizione della raccomandata con avviso di
ricevimento, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., nel caso in cui dagli
atti risulti il domicilio reale dell'imputato, determinato ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen. dalla precedente
notifica di un diverso atto del procedimento. Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 11/05/2006 Ud. (dep. 12/06/2006).
4
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi
indicati nei primi due commi dell'art. 157 cod. proc. pen., deve provvedere a depositare l'atto presso la casa comunale,
dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera
raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157
cod. proc. pen., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la
raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi terzo e quarto, della legge 20 novembre 1992,
n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con
sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza
o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad
informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di
ricevimento. Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 18/10/2005 Ud. (dep. 11/11/2005)
Le notifiche successive alle prime al difensore di fiducia.
La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso
esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione
successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo
inizio Sez. 3, Sentenza n. 21927 del 04/04/2008 (dep. 30/05/2008).
È affetta da nullità assoluta e come tale insanabile la prima notificazione effettuata all'imputato non detenuto ex art.
157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato o eletto. Sez.
1, Sentenza n. 23973 del 20/05/2008 (dep. 12/06/2008) Sezioni Unite: N. 19602 del 2008 (in senso contrario N. 41063
del 2007).
La dichiarazione di non accettazione delle notificazioni deve essere resa dal difensore di fiducia dopo la nomina, non
all'atto della prima notificazione Sez. 4, Sentenza n. 23523 del 06/05/2008 (dep. 11/06/2008). Massime precedenti
Conformi: N. 19267 del 2006, N. 21341 del 2007, N. 41063 del 2007, N. 6068 del 2008. Massime precedenti Difformi:
N. 24743 del 2006.
La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di
fiducia ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.
(S.U.27.03.2008 n.19602).
•
a mezzo del servizio postale (artt.170 c.p.p. e 8 L.n.890/82)
la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha carattere sussidiario rispetto a quella
ordinaria, giacchépuò sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvo
diversa disposizione dell’a.g.
In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la
copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 cod. proc. pen.
prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.; la notificazione degli atti a
mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacchépuò sempre essere
eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria
procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio
postale. Sez. 5, Sentenza n. 12451 del 23/02/2005 Ud. (dep. 04/04/2005)
Tale notifica avviene con consegna a mani proprie ovvero a persona di famiglia convivente anche
temporaneamente o comunque addetta alla casa: in mancanza, al portiere.
In caso di assenza del destinatario ovvero di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone abilitate a
ricevere il piego, deposito presso l’ufficio postale ed avviso al destinatario immesso in buca più
comunicazione a mezzo raccomandata: la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni, ma
il piego rimane in giacenza per sei mesi
5
Con l’art.7 VI comma DL 248/07, convertito in L.n.31/08, è stato previsto che se il piego non è
consegnato personalmente al destinatario, deve darsene avviso a mezzo raccomandata: pertanto, in
caso di temporanea assenza, le raccomandate diventano tre.
•
dichiarazione o elezione di domicilio (art.161 c.p.p.)
La notificazione della citazione effettuata presso la residenza dell'imputato nonostante egli abbia eletto domicilio
determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo la notifica comunque idonea a determinare l'effettiva
conoscenza dell'atto notificato (Nella fattispecie, l'avviso di fissazione dell'udienza era stato anche notificato al
difensore di fiducia domiciliatario che, presente all'udienza, non aveva sollevato eccezioni). Sez. 2, Sentenza n. 23658
del 15/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008).
È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'imputato che abbia dichiarato
domicilio in un campo nomadi, mediante consegna a soggetto incaricato di controllarne l'accesso, trattandosi di
qualifica parificabile, a tal fine, a quella di "portiere dello stabile". Sez. 5, Sentenza n. 5358 del 08/11/2007 Ud. (dep.
04/02/2008).
Nel caso in cui l'elezione e la dichiarazione di domicili diversi siano contemporanee, prevale sempre il domicilio eletto,
poichél'elezione è significativa di una manifestazione di volontà non rinvenibile nella dichiarazione (che si risolve nella
mera indicazione di uno dei luoghi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.). Sez. 2, Sentenza n. 41491 del 04/10/2007 (dep.
09/11/2007).
La notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale, eseguita mediante consegna al difensore ex
art. 161 comma quarto cod.proc.pen. in quanto l'imputato non è stato reperito al domicilio dichiarato, è rituale, a nulla
rilevando il diverso domicilio del soggetto, pur risultante dal certificato anagrafico, che non sia stato comunicato a
norma del disposto di cui al comma primo del medesimo articolo. Sez. 1, Sentenza n. 16717 del 13/03/2007 Cc. (dep.
02/05/2007).
È valida la notifica (nella specie del decreto di fissazione dell'udienza preliminare) - ancorchéin costanza di elezione di
domicilio presso il difensore che ha rinunciato al mandato difensivo - effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato
quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 L. n. 890 del 1982, il plico sia
depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato
all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato,
considerato che, in virtù dell'art. 8, comma quinto, L. n. 890 del 1982, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del
destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte
dell'imputato. Sez. 5, Sentenza n. 40728 del 27/10/2006 Ud. (dep. 14/12/2006).
La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, cod.proc.pen. che consente la notifica degli atti mediante
consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato,
richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente), l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto
trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non
essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della
notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che
l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è
verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. Sez. 4, Sentenza n. 1167 del
24/10/2005 Ud. (dep. 13/01/2006).
In tema di notificazioni, la inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio sussiste quando sia accertata
dall'organo notificatore, per averlo appreso dalle persone rinvenute nell'abitazione ed in assenza di specifici elementi
indicativi del contrario, la cessazione di ogni relazione tra il destinatario dell'atto e il luogo dal medesimo indicato.In
tale evenienza, esclusa la necessità di effettuare ricerche e l'obbligo di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157,
comma ottavo, cod. proc. pen., dal momento che tale norma presuppone la perdurante esistenza di una relazione
dell'imputato col luogo da lui indicato, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna al difensore.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procedura seguita dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva dato atto
della notizia del trasferimento del destinatario, appresa da persone qualificatesi come familiari e da lui non identificate
nella relata negativa). Sez. 5, Sentenza n. 23670 del 26/04/2005 Ud. (dep. 23/06/2005).
Il mancato reperimento dell’imputato al domicilio dichiarato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non
diano esito alcuno, si sostanzia nella situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima
la notifica mediante consegna al difensore. Sez.2, Sentenza n.38768 del 10/11/2006 (dep.22/11/2006).
Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio
dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato
dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o
inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod.
proc. pen.. (Fattispecie in cui nédal verbale di scarcerazione, néda altro atto del processo risultava essere stato dato il
suddetto avviso). Sez. 4, Sentenza n. 38557 del 16/09/2008 Ud. (dep. 10/10/2008).
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È invalida, e pertanto inidonea agli scopi di legge, l'elezione di domicilio presso un'ambasciata o un consolato straniero,
non essendo consentito procedere a notificazione in detti luoghi, caratterizzati da extraterritorialità. Sez. F, Sentenza n.
34503 del 26/08/2008 Ud. (dep. 01/09/2008).
La dichiarazione od elezione di domicilio non viene meno a seguito della espulsione dell'imputato dallo Stato,
permanendo gli effetti di essa in ogni stato e grado del procedimento ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 156 e
613, comma secondo, cod. proc. pen.. Sez. 6, Sentenza n. 34174 del 10/07/2008 Ud. (dep. 26/08/2008).
In tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui
pervengono all'autorità procedente. Pertanto la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la
comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata disposta, cioè , dopo che l'atto
è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. Diversamente l'ufficio dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del
domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore. Sez. 2, Sentenza n. 24072 del 10/06/2008 Ud.
(dep. 12/06/2008).
L'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando
il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata
"tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la
conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il
difensore. Sez. 5, Sentenza n. 28618 del 28/05/2008 Cc. (dep. 10/07/2008).
La mancanza della sottoscrizione dell'interessato nel verbale che ne ha raccolto l'elezione di domicilio non inficia la
validità e l'efficacia dell'elezione, perchè il verbale è espressione dell'attività fidefaciente del pubblico ufficiale, e
pertanto non richiede la sottoscrizione del dichiarante. Sez. 1, Sentenza n. 22760 del 29/03/2007 Cc. (dep. 11/06/2007).
La mera indicazione da parte dell'imputato o indagato del proprio domicilio all'interno di un atto del processo o del
procedimento non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza,
occorrendo a tal fine che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dello stesso imputato
o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato. (Fattispecie relativa alla indicazione da parte
dell'indagato in un verbale di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria del luogo in cui esercitava la propria
attività lavorativa, ritenuta inidonea a variare l'elezione di domicilio presso il difensore effettuata in precedenza dallo
stesso indagato). Sez. 4, Sentenza n. 13934 del 29/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008).
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire
meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte.
Sez. 1, Sentenza n. 22760 del 29/03/2007 Cc. (dep. 11/06/2007).
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latitante (art.165 c.p.p.) o irreperibile (art.159 c.p.p.)
In tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto non è richiesto il previo esperimento del tentativo di
notificazione, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le
informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ab initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei
luoghi indicati nella disposizione predetta, rilevando, ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, solo lo
svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 stesso codice, da eseguire con completezza, cumulativamente e non
alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, in modo che possa
risultare acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato. Sez. 1, Sentenza n. 20634 del
21/02/2008 Cc. (dep. 22/05/2008).
Il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, perché è emesso
dopo la conclusione delle indagini e non nel corso di esse (Cass.24.05.2007 n.35078).
•
residente all’estero (art.169 c.p.p.)
In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, qualora l'imputato non abbia ricevuto o,
comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 cod. proc. pen., l'Autorità procedente
deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilit à
dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non
abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 157, comma quinto, cod. proc. pen.); ne deriva che, in tal caso, è
illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma primo, ultima parte, in
quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi,
presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata. Sez. 5, Sentenza n. 33658 del 20/04/2005
Ud. (dep. 14/09/2005).
Le forme prescritte dall'art. 169 cod. proc. pen. per le notificazioni all'imputato all'estero non sono tassative, qualora
specifiche convenzioni internazionali consentano una diretta presa di contatto da parte dell'autorità dello Stato estero
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con il soggetto colà residente. Ne consegue che è legittimo il ricorso alla rogatoria internazionale anziché alla
raccomandata con avviso di ricevimento per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto
dispositivo del giudizio ad imputato residente nella Repubblica di San Marino. (In motivazione, la Corte ha osservato
che in ogni caso le modalità di notificazione utilizzate erano state più garantistiche di quella previste dal codice. Sez. 5,
Sentenza n. 45522 del 19/11/2008 Ud. (dep. 09/12/2008).
In materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc.
pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza avuto notizia del procedimento penale instaurato nei
suoi confronti ed abbia eletto domicilio. Sez. 3, Sentenza n. 6418 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008).
4. art.420 ter c.p.p.: impedimenti a comparire (malattia, concomitante impegno professionale,
oltre che caso fortuito o forza maggiore: ad es. cataclisma naturale) assumono rilievo qualora
l’imputato o il suo difensore non siano comparsi sebbene validamente e tempestivamente citati.
Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del
difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione del
difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire,
quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza
(Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato
avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi
disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo
dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia
nullità Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006)
Presentazione dell’istanza: è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza giustificata da
impedimento
dell'imputato
per
malattia,
documentata
da
certificazione
medica,
tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto ai sensi dell'art.121 cod. proc. pen. le
richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in
cancelleria (SENT. 38968 11/10/2005 - 24/10/2005 SEZ. 5). In senso contrario, di recente, Sez.
5, Sentenza n. 32964 del 24/04/2008 Ud. (dep. 06/08/2008) secondo cui
È nulla la sentenza con la quale il giudice di appello - investito dal difensore di un'istanza di rinvio per legittimo
impedimento dedotto con fax e documentato con avvisi relativi a concomitanti impegni professionali - ometta di
pronunciarsi, risolvendosi detta omissione in un pregiudizio del diritto di difesa.
Massime precedenti Conformi: N. 11268 del 1996
Massime precedenti Difformi: N. 3313 del 2000, N. 789 del 2004, N. 38968 del 2005, N. 6696 del 2006
In prima udienza, viene disposto il rinvio per legittimo impedimento dell’imputato con rinnovo
della notifica della citazione. Nelle successive udienze, deve notificarsi solo l’ordinanza (dettata
a verbale) di rinvio per legittimo impedimento.
L’interessato deve fornire la prova del legittimo impedimento e dell’assoluta impossibilità di
comparire: a differenza che per il difensore (comma V), non è richiesta dalla norma un onere di
tempestiva allegazione (cfr. la giurisprudenza in tema di onere di segnalazione posto a carico
dell'imputato detenuto per altra causa laddove la citazione era stata ritualmente notifica a mani
proprie). Ovviamente l’impedimento deve essere attuale, cioè riferibile alla data d’udienza per
la quale è stato citato (si è ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che ritenne cessata,
o comunque fortemente attenuata, una colica addominale accompagnata da cistite, a quattro
giorni di distanza dalla sua certificazione).
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Non è sufficiente la certificazione che indichi la necessità di riposo e non anche l’assoluta
impossibilità a comparire (Fattispecie relativa ad una certificazione medica in cui erano
prescritti in favore dell'imputato giorni sette di riposo per colica renale).
L’assoluta impossibilità necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura della
patologia; ne consegue che generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura
dell'infermità ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo
impedimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto generica la certificazione relativa a "un
intervento chirurgico" subito dall'istante). Sez. 4, Sentenza n. 21752 del 05/05/2006 Cc. (dep.
22/06/2006)
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, essendo rimessa al giudice la valutazione
non solo della gravità e del carattere assoluto dello stesso, ma anche della sua attualità, è
legittimo il diniego del rinvio chiesto sulla base di un certificato medico nel quale non sia stata
indicata la prevedibile durata della malattia. (In motivazione la Corte ha osservato che l'onere di
provare l'impedimento grava interamente sull'imputato e che questi non può invocare la
normativa sulla "privacy" che prevede la redazione del certificato medico senza indicazione
della patologia e dei tempi di degenza connessi, posto che tale normativa è a tutela della
riservatezza del privato e non può pertanto essere invocata da chi abbia interesse a provare la
natura della malattia atta ad integrare il legittimo impedimento). Sez. 5, Sentenza n. 43373 del
06/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005)
In tema di legittimo impedimento dell'imputato, non dà luogo ad assoluta impossibilità di
comparire la necessità dell'imputato di effettuare un trasporto urgente per il proprio datore di
lavoro, trattandosi di attività che può compiersi attraverso un sostituto o che può essere
rimandata di qualche ore, non sussistendo una situazione di emergenza nè pericolo di
nocumento per le persone. Sez. 4, Sentenza n. 38531 del 21/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007)
L'imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420
quater, comma secondo, cod. proc.pen., esterni la sua volontà di comparire per ottenere la
revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha
diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art.420 ter cod. proc. pen., e la lettura dell'ordinanza
di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione
all'imputato della data dell'udienza. Sez. 3, Sentenza n. 22048 del 19/05/2006 Ud. (dep.
23/06/2006)
Nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal
giudice quando l'imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un
impedimento legittimo alla comparizione all'udienza. Sez. 6, Sentenza n. 21344 del 03/04/2007
(dep. 31/05/2007)
In tema di impedimento del difensore a comparire per concomitante impegno professionale,
costituisce preciso onere del difensore medesimo motivare circa l'impossibilità di nominare un
sostituto e non può peraltro ritenersi legittimo l'impedimento conosciuto e preesistente
all'accettazione della nomina. Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008)
Il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del titolare a norma dell'art. 102 cod.
proc. pen., sicché, non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione. (Nella
specie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di richiesta di rinvio del processo formulata dal
sostituto per impedimento del titolare stante l'irrilevanza del conferimento espresso del solo
incarico di formulazione di una tale richiesta). Sez. 3, Sentenza n. 7458 del 15/01/2008 Ud.
(dep. 19/02/2008)
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha
diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già
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nell'ordinanza che ha disposto il differimento, in quanto, in tale caso, l'avviso è validamente
recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc.
pen., a nulla rilevando che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della
nuova udienza. (Nel caso di specie, la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata
erroneamente indirizzata ai difensori di fiducia in precedenza revocati). Sez. 5, Sentenza n.
36643 del 04/06/2008 Ud. (dep. 24/09/2008) Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep.
09/03/2006)
Integra un'ipotesi di nullità a regime intermedio l'omesso avviso al difensore di fiducia della
udienza cui il processo sia stato rinviato per legittimo impedimento del medesimo nel caso in
cui, presente il difensore di ufficio, il compito della predetta comunicazione sia stato assegnato
dal giudice alla cancelleria. (La Corte ha precisato che l'ordinanza con cui la Corte incarica la
cancelleria di provvedere ad avvisare il difensore di fiducia della nuova udienza esonera il
patrono di ufficio dall'onere di comunicazione della nuova data). Sez. 3, Sentenza n. 25173 del
09/05/2007 Ud. (dep. 03/07/2007)
Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a
quest'ultimo già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione
al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter, comma
quinto, cod. proc. pen., perchéla formulazione della norma, intende dare rilevanza ed apprestare
tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del
mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico. Sez. 5,
Sentenza n. 174 del 10/11/2005 Ud. (dep. 05/01/2006)
Il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in
prossimità della celebrazione del processo: in particolare, allorchél'impedimento riguardi altro
dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve,
appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta
comunicazione al giudice cui chiede il rinvio. Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 09/11/2005 Ud. (dep.
16/01/2006)
A. Motivi di salute: ipotesi più ricorrente, per la quale è necessario ma non sufficiente
(potendo essere disatteso con adeguata motivazione e valutazione del referto anche senza
visita fiscale) la produzione di un certificato medico, dovendo essere accertata
l’impossibilità dell’imputato a presenziare all'udienza.
• imputato affetto da bronchite acuta febbrile con gradi 39.2 di temperatura: la S.C. ha
annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia che con generica motivazione aveva
fatto riferimento alla possibilità di presenziare al giudizio ricorrendo a farmaci antiflogistici.
• illegittima la dichiarazione di contumacia di un soggetto ricoverato in ospedale per un ciclo
di cure intensive finalizzato al ripristino di funzionalità del rene a seguito di un trapianto,
non sussistendo dubbi sulla serietà della terapia praticata.
• la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente il legittimo impedimento dell'imputato a
comparire in base ad un certificazione medica che "sconsigliava" l'allontanamento dello
stesso dal reparto di degenza dell'ospedale ove era ricoverato. Altra pronuncia ha
evidenziato che la degenza dell'imputato in una casa di cura o in un ospedale non costituisce
di per se' ostacolo alla declaratoria di contumacia allorquando la natura e la gravita' della
malattia non siano tali da comportare un'assoluta impossibilita' a comparire in giudizio.
• Deve essere considerata viziata da nullità, ai sensi dell'art.178, lett. c) cod. proc. pen.,
l'ordinanza con cui il giudice di appello non ha ritenuto sussistere il legittimo l'impedimento
a comparire dell'imputato, dimostrato attraverso certificazione medica che attesta il ricovero
in struttura ospedaliera estera, perché carente la prova che l'imputato, espulso dal
territorio dello Stato, avesse proposto domanda per essere autorizzato al rientro in Italia. (Ha
affermato la Corte che nessun obbligo di preventiva comunicazione alle autorità di polizia è
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previsto dai commi primo e terzo dell'art. 486, ora art. 420-ter cod. proc. pen., così che
anche al cittadino straniero espulso dal territorio dello Stato debbono applicarsi i principi
generali in tema di legittimo impedimento a comparire; la motivazione prosegue sostenendo
che una deroga a tali principi non può essere giustificata dalla mera presenza di un decreto
di espulsione, posto che, in caso di buone condizioni di salute, al fine di presenziare al
processo l'imputato avrebbe potuto sia avvalersi delle procedure semplificate per il
reingresso in Italia sia decidere di farvi ingresso illegalmente alla luce dell'entità della pena a
lui inflitta in primo grado). Sez. 3, Sentenza n. 5763 del 20/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007).
la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando l'imputato
affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39,1.o', in quanto la Corte d'appello
aveva escluso l'assoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile
effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata
attestata l'impossibilita' di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto
con antipiretici.
fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che
aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto,
attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al
giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale
visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre
possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di
indicazioni contrarie, la visita di controllo andata disposta al domicilio dell'imputato).
è stata ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito, il quale aveva disatteso una
certificazione medica attestante che l'imputato era affetto da colica renale ed aveva bisogno
di tre giorni di riposo assoluto, senza alcuna precisazione in ordine all'impossibilità di
presentarsi in udienza: È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito - investito
di una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire con allegato certificato
medico che si limiti ad attestare l'infermità di per sè non invalidante (nella specie, "colica
renale") e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità
fisica assoluta di comparire - abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e
dichiarato la contumacia dell'imputato Sez. 6, Sentenza n. 24398 del 26/02/2008 Ud. (dep.
16/06/2008).
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di appello - investito di una richiesta di
rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico attestante "scompenso
glicometabolico" - abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la
contumacia dell'imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare,
anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune
esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di
comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la
propria salute, non potendo ritenersi preclusiva di tale valutazione la generica necessità, in
conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per
sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto e
non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un
danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione
imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima
l'impedimento. Sez. 5, Sentenza n. 5540 del 14/12/2007 Ud. (dep. 05/02/2008).
L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato sussiste anche in relazione ad una
malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di
carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non
ascrivibile (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'invalidita' dell'ordinanza
con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato sul presupposto che
non sussistesse l'ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di natura
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cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti: SENT. 39930
30/10/2001 - 09/11/2001 SEZ. 6; in senso contrario).
la S.C. ha censurato il giudice di merito che aveva disatteso un certificato medico, attestante
l'impedimento del difensore di fiducia, gravida di 28 settimane e a rischio di parto
prematuro, sulla base del fatto che non si era provveduto al ricovero in ospedale ed era
stata omessa la specificazione dei medicinali usati. Recentemente, invece, Sez. 5, Sentenza
n. 8129 del 14/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) ha escluso la sussistenza del legittimo
impedimento del difensore, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., qualora esso sia
dovuto allo stato di avanzata gravidanza dello stesso difensore, giunto, nella specie, alla
trentaduesima settimana, secondo la prodotta certificazione medica, in assenza di specifiche
attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività
ordinarie o professionali.
Lo stato d'ansia non comporta una patologia e non integra un assoluto impedimento
dell'imputato a comparire in dibattimento Sez. 1, Sentenza n. 36221 del 20/09/2007 (dep.
03/10/2007).
Non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l'imputato volontariamente
ricoverato in ospedale per l'esecuzione di accertamenti clinici routinari (anche se delicati)
dei quali non sia dimostrata l'indifferibilità. Sez. 2, Sentenza n. 22186 del 22/05/2007 Ud.
(dep. 06/06/2007).
Attesa l'incondizionata tutela del diritto alla salute apprestata dall'art. 32 della Costituzione e
la conseguente inesigibilità, nell'ambito del procedimento penale, di comportamenti
dell'imputato che comunque mettano in pericolo il suo stato psico-fisico, deve ritenersi che
costituisca impedimento assoluto a comparire anche la necessità, attestata da certificazione
medica, di "riposo domiciliare".(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a dimostrare la sussistenza di un
impedimento assoluto a comparire l'avvenuta produzione di un certificato medico attestante
che l'imputato era affetto da sindrome vertiginosa a seguito di intervento alla carotide e
pertanto abbisognava di riposo domiciliare e cure mediche). Sez. 2, Sentenza n. 17281 del
05/05/2006 Ud. (dep. 18/05/2006).
In tema di impedimento a comparire, il giudice nel valutare la certificazione sanitaria
attestante l'impedimento dedotto dall'imputato, deve attenersi alla natura dell'infermità
dedotta, avvalendosi delle regole di esperienza, senza che sia necessario disporre
accertamenti fiscali, ed esporre il proprio convincimento, il quale se adeguatamente e
logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. (In applicazione di questo
principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha
escluso la sussistenza del legittimo impedimento, ritenendo l'estrema genericità della
diagnosticata affezione -sindrome vertiginosa- e del prospettato "bisogno di riposo
domiciliare con impossibilità di lunghe trasferte"). Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 15/12/2004
Ud. (dep. 02/02/2005).
B. Detenzione e altre misure
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e
comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e
preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato
medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo
utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade
per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie in cui
la Corte distrettuale aveva dichiarato la contumacia, nonostante il difensore dell'imputato - tratto
in arresto per causa diversa da quella per la quale si procedeva - avesse comunicato il
sopravvenuto impedimento a comparire, chiedendo il rinvio dell'udienza). Sez. 6, Sentenza n.
44421 del 13/11/2008 Ud. (dep. 28/11/2008).
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È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza motivata adducendo
l'intrasportabilità dell'imputato detenuto, se l'assenza di questi sia dipesa dal suo rifiuto di
salire a bordo dell'autoveicolo predisposto per la traduzione, sul presupposto, non giustificato da
alcun certificato medico, dell'incompatibilità con il suo stato patologico. Sez. 2, Sentenza n.
40846 del 09/10/2007 Ud. (dep. 07/11/2007).
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in
udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad
allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un
obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Nella fattispecie, il
giudice procedente fu messo al corrente dell'impedimento dell'imputato solo al momento
dell'udienza, e l'imputato medesimo non espresse, tramite il difensore, la volontà di comparire).
Sez. 2, Sentenza n. 21529 del 24/04/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Sez. 5, Sentenza n. 44922 del
14/11/2007 Ud. (dep. 03/12/2007).
In tema di estradizione per l'estero, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod.proc.pen., nella parte in cui non
prevede che la pendenza nel territorio dello Stato di un procedimento penale per fatti diversi da
quelli oggetto della domanda estradizionale costituisca causa ostativa alla pronuncia della corte
di appello sull'estradabilità della persona richiesta, in quanto la detenzione dell'imputato
all'estero, costituendo legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia
nei suoi confronti, preclude la celebrazione del giudizio in contumacia Sez. 6, Sentenza n.
12116 del 06/12/2007 Cc. (dep. 18/03/2008).
In tema di legittimo impedimento a comparire al dibattimento, l'imputato, citato a giudizio
ritualmente, quando si trovi sottoposto per altro titolo alla misura di sicurezza della libertà
vigilata con obbligo di soggiorno, ha l'onere di richiedere tempestivamente, ai fini della
rimozione dell'impedimento, al giudice che ha disposto la misura la prescritta autorizzazione ad
allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura o, in caso di ritardo nel rilascio della suddetta
autorizzazione, fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, il motivo del suo
impedimento. Sez. 5, Sentenza n. 5891 del 05/12/2005 Ud. (dep. 15/02/2006).
Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo
sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto
richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio
sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della
libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione
per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale.
Sez. 2, Sentenza n. 13493 del 18/03/2005 Ud. (dep. 12/04/2005).
la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo
impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di
contumacia dello stesso Sez. 2, Sentenza n. 7172 del 24/01/2006 Ud. (dep. 24/02/2006).
È legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato, che, sottoposto a libertà controllata con
divieto di lasciare il territorio dello Stato in cui è sottoposto ad un giudizio penale, non
giustifichi l'impedimento, provando di aver richiesto all'autorità giudiziaria estera
l'autorizzazione a lasciare il territorio di quello Stato e di non averla ottenuta Sez. 2, Sentenza n.
16222 del 18/04/2007 Ud. (dep. 20/04/2007).
5. astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali
la partecipazione all'astensione non è riconducibile al concetto di legittimo impedimento, relativo a
situazioni oggettive di impossibilità di comparire "non dipendenti dalla volontà del soggetto
impedito, ma ad una libera e legittima scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a
comparire, ma manifesta espressamente o tacitamente, rimanendo assente, la propria volontà di
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aderire alla proclamata astensione"; quindi, non venendo in rilievo alcun "legittimo impedimento"
in senso tecnico, non spetta al difensore assente la notifica del verbale d'udienza.
Inoltre, i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma
primo, n. 3, cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano
soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non
anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un
impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata
adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria. Sez. 5,
Sentenza n. 44924 del 14/11/2007 Ud. (dep. 03/12/2007).
Non integra legittimo impedimento a comparire l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla
categoria di appartenenza dello stesso senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al codice di
autoregolamentazione al di fuori dei casi, disciplinati dall'art. 2, comma settimo, della L. n. 146 del 1990 e successive
modd., nei quali tale osservanza non è richiesta. Sez. 3, Sentenza n. 563 del 21/11/2007 Ud. (dep. 09/01/2008)
6. art.420 quater c.p.p.: processo contumaciale ed influenza del “nuovo” art.175 co. 2 c.p.p.
Il processo contumaciale può essere ritenuto conforme ai principi della CEDU a condizione che si
fondi su una effettiva conoscenza della citazione a giudizio a cui segua la rinuncia a partecipare al
dibattimento anche per facta concludentia: rinuncia tacita intesa come comportamento
incompatibile con l’esercizio del diritto a partecipare al proprio processo, preceduta da formale
comunicazione della contestazione.
Il nuovo art.175 c.p.p. introduce una presunzione di non conoscenza in caso di sentenza
contumaciale nei casi di notifiche ex art.161 comma IV e 165 c.p.p. al difensore di ufficio.
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, la notifica della
sentenza contumaciale al difensore d'ufficio non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende
del processo da parte dell'imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, salvo che tale conoscenza non emerga
"aliunde", nel senso che si dimostri che il difensore d'ufficio ériuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un
effettivo rapporto professionale con lo stesso. Sez. 1, Sentenza n. 40250 del 02/10/2007 Cc. (dep. 31/10/2007).
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la notifica effettuata nei confronti di un
difensore di ufficio, a differenza di quella effettuata al difensore di fiducia, non è idonea di per sé a provare
l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, quando non sia possibile stabilire se il suddetto difensore
fosse in grado di mettersi in contatto con il suo assistito. Sez. 4, Sentenza n. 28079 del 23/03/2007 Cc. (dep.
16/07/2007).
In presenza di una rituale elezione di domicilio, presso la quale siano state regolarmente effettuate le prescritte
notifiche, deve presumersi, in difetto di specifici elementi indicativi del contrario, che vi sia stata "effettiva conoscenza
del procedimento o del provvedimento" e non sussista, quindi, il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione
della sentenza contumaciale, previsto dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.. (Principio affermato, nella specie,
con riguardo ad un caso in cui la notifica al domicilio eletto era stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod.
proc. pen. e si era perfezionata per "compiuta giacenza" del plico presso l'ufficio postale). Sez. 5, Sentenza n. 32616 del
13/04/2007 Cc. (dep. 09/08/2007).
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, in caso di notifica dell'estratto
contumaciale al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, non può trovare accoglimento
l'istanza di rimessione in termine motivata dalla mancata conoscenza effettiva della sentenza contumaciale da parte
dell'imputato senza fissa dimora, poichéuna volta interrotti i rapporti con il domiciliatario per scelta dell'imputato di
rendersi irreperibile al suo difensore, si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre
impugnazione. Sez. 5, Sentenza n. 11701 del 08/02/2007 Cc. (dep. 20/03/2007).
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, integra un complesso di modalità idonee a
garantire l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato la notificazione eseguita presso la residenza
e il domicilio effettivo del ricorrente e il rilascio, all'esito di due separati accessi con esito negativo da parte
dell'ufficiale giudiziario, dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'avviso di deposito presso
l'ufficio postale della raccomandata contenente l'avvertimento dell'onere dell'interessato di recarvisi per ritirare la
raccomandata stessa. Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 06/12/2006 Cc. (dep. 17/01/2007).
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Partendo dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra il difensore di
fiducia e l’imputato stesso (che dimostra di essere a conoscenza del processo proprio nel momento
in cui conferisce il mandato), invece può ritenersi dimostrata la conoscenza effettiva nei casi di
notifica al difensore di fiducia ex art.157 comma 8 bis, 161 comma IV ovvero 165 c.p.p.
Con l’art.27 del disegno di legge recante disposizioni in materia di procedimento penale,
attualmente all’esame parlamentare è previsto che, nei casi di citazione diretta a giudizio, alla prima
udienza, a meno che l’imputato non sia presente, la citazione deve essere rinnovata personalmente o
a mani di familiare convivente qualora sia stata eseguita in modo da non garantire l’effettiva
conoscenza del procedimento. Conseguente sospensione del processo nel caso in cui la
rinnovazione della notifica non sia possibile, salvo che emerga la prova che l’imputato sia a
conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla
conoscenza del procedimento.
7. art.420 quinquies c.p.p.: processo in assenza per rinuncia a comparire
Anche nel caso in cui l’imputato non sia presente in udienza, e ricorrano le condizioni per la
rinnovazione della citazione o per il rinvio per legittimo impedimento, il giudizio può proseguire se
lo stesso imputato chiede o consente che l’udienza avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di
assistervi: in tali casi l’imputato è “ assente” , non va dichiarato contumace, con l’importante
conseguenza che non avrà diritto alla notifica del c.d. estratto contumaciale.
La conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne
preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla
celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi Sez. U, Sentenza n.
37483 del 26/09/2006 Ud. (dep. 14/11/2006)
Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su
richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicchè la
lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione. Sez. 1, Sentenza
n. 14015 del 07/03/2008 Cc. (dep. 03/04/2008).
La mancata dichiarazione di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo
impedimento dell'imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista
specificamente dall'ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non
importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato Sez. 4, Sentenza n. 41981 del
15/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006).
Tuttavia, in caso di rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore è necessaria la nuova citazione non solo
del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente e non dichiarato formalmente contumace Sez. 6,
Sentenza n. 15862 del 21/03/2006 Ud. (dep. 08/05/2006).
La comparizione dell'imputato all'udienza per rendere l'esame, successivamente alla sua formale rinuncia a presenziare
al dibattimento, non costituisce manifestazione di volontà idonea a neutralizzare (in difetto di comportamenti
univocamente concludenti) gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo "in absentia".
Sez. U, Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007).
15
questioni preliminari (art.491 c.p.p.):
devono essere proposte subito dopo la costituzione delle parti validamente avvenuta (emendati cioè
eventuali vizi della citazione e superati eventuali impedimenti a comparire)
8. competenza
•
per materia (Giudice di Pace: lesioni, codice strada)
tale incompetenza può essere dichiarata prima di ogni altra decisione, non potendosi ammettere la
risoluzione delle altre questioni preliminari da parte di giudice incompetente.
L'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace va eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma
secondo, cod. proc. pen.. Sez. 3, Sentenza n. 31484 del 12/06/2008 Ud. (dep. 29/07/2008).
Successivamente, vanno esaminate quelle relative al riparto tra giudice collegiale e monocratico
(art.33 quinquies).
•
GOT (art.43 bis ord.giud.): non possono tenere udienza se non in caso di impedimento o di
mancanza dei giudici ordinari. Comunque, la partecipazione di un giudice onorario ad udienza
del tribunale, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 43-bis ord. giud. (impedimento o
mancanza di giudici ordinari), costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da
alcuna nullità, népuò ricondursi alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.,
non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma
la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, per espressa
disposizione dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alle menzionate condizioni
(Cass.I sez.19/12/2000 - 28/03/2001 n. 12409; in senso conforme Cass.IV sez.5.11.2003
n.41985).
La trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso
da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma 3, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art.
550, comma 1, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale
introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo
dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Cass.VI sez.5.05.2003
n.20517, fattispecie nella quale il giudice onorario si era peraltro limitato a disporre un mero
rinvio dell'udienza; in senso conforme Cass.IV sez.29.04.2004 n.20187).
Tale orientamento giurisprudenziale rileva, ovviamente, anche in relazione alla delega delle
funzioni di PM in eccedenza alle attribuzioni sopra precisate, non potendosi quindi disporre il
rinvio dell’udienza dibattimentale (Cass.24.08.2000 n.3986) ovvero dichiarare la nullità della
costituzione in udienza (Cass.29.11.2001 n.4722).
•
per territorio o per connessione
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decisione allo stato degli atti, ma nulla vieta che vengano esaminati anche quelli contenuti nel
fascicolo del PM e immediatamente verificabili.
Esulano dall’ambito della competenza (e non rientrano neanche tra i vizi di costituzione del giudice)
i rapporti tra sede principale e sezione distaccata: l’inosservanza delle disposizioni è rilevata fino
all’apertura del dibattimento e sono decise dal presidente del tribunale a cui sono trasmessi gli atti.
9. nullità indicate negli artt.181 II e III comma c.p.p. (in particolare quelle relative agli atti di
indagine e al decreto di citazione (art.415 bis c.p.p., difetto di contestazione)
casi rilevanti di nullità del decreto di citazione a giudizio:
-
omissione dell’avviso conclusioni indagini ovvero dell’invito a rendere interrogatorio richiesto.
-
l’imputato non è identificato in modo certo (l’inesattezza lessicale del nome e l’erronea
indicazione della data di nascita non incidono allorchésia certa l’identificazione della persona
fisica autrice del reato: Cass.26.02.2000 n.6260).
-
manca o è insufficiente l’enunciazione del fatto:
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista
dall'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine
stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice; poichéinfatti la predetta omissione non
attiene nè all'intervento dell'imputato nè alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può
ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181
cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima
volta l'accertamento della costituzione delle parti. Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008).
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la nullità della citazione a giudizio per insufficiente determinazione del
fatto non è di ordine generale, a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello
stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.. Sez. 5, Sentenza n. 29933 del 16/06/2006 Ud. (dep.
12/09/2006).
data e luogo del commesso reato costituiscono elementi accessori
La mancata enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli
elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione" soltanto quando
non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva
di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente
anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto.
(Nella specie si è ritenuto che non desse luogo ad alcun rilievo la contestazione formulata nei seguenti termini: "per
avere con petulanza o comunque per biasimevole motivo, recato molestia mediante ripetute telefonate e lettere, nonché
presentandosi presso la loro abitazione e nei posti di lavoro, in Roma negli anni 2002-2004"). Sez. 1, Sentenza n. 20628
del 12/02/2008 Ud. (dep. 22/05/2008).
La diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a
nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai
fini della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza di detta condizione in
un caso in cui l'imputato, sulla base della originaria contestazione, si era difeso adducendo come alibi il suo stato di
detenzione all'epoca del fatto). Sez. 5, Sentenza n. 28853 del 14/04/2004 Ud. (dep. 01/07/2004).
Cosìcome non rileva l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati
quando il fatto è contestato con chiarezza, l’erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore
materiale.
In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle
norme di legge violate. Ne consegue che, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli
articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio
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del diritto di difesa. (Nella specie, relativa alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti anteriore alle modifiche
introdotte con legge 21 febbraio 2006 n. 49, laddove si è parificato il trattamento sanzionatorio di tutte le sostanze
vietate, nella contestazione era stata indicata esattamente la natura della sostanza stupefacente oggetto della condotta,
ma mancava l'indicazione del comma dell'articolo ove, all'epoca, detta sostanza trovava la propria disciplina; la Corte,
con l'affermazione di cui in massima, ha rigettato il motivo di ricorso articolato sull'asserito difetto di contestazione).
Sez. 4, Sentenza n. 39533 del 17/10/2006 Cc. (dep. 29/11/2006).
È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la
nullità del decreto che dispone il giudizio e ordini la trasmissione degli atti al G.u.p., a causa della mancata formale
contestazione di un'aggravante compiutamente descritta nel capo di imputazione. Sez. 6, Sentenza n. 47124 del
22/11/2007 Cc. (dep. 19/12/2007).
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio perché
l'imputazione, relativa ad una fattispecie di reato con diverse ipotesi di condotte incriminatrici, non contiene
l'indicazione del comma al quale fare riferimento, sebbene la specifica norma violata possa evincersi agevolmente dal
complesso della contestazione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di soccorso in caso di incidente stradale
previsto dall'art. 189 commi sesto e settimo cod. strad.). Sez. 4, Sentenza n. 24668 del 21/04/2004 (dep. 31/05/2004).
Non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati,
allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, sì che non possa insorgere equivoco
sull'espletamento di una completa e integra difesa. (Nella specie era stato contestato all'imputato di avere detenuto,
portato e ceduto a persona nominativamente indicata quattro panetti di tritolo, ma nella contestazione risultavano
indicati solo gli artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974 e non anche l'art. 9 della stessa legge che prevede la condotta di
cessione). Sez. 1, Sentenza n. 18027 del 19/03/2004 Ud. (dep. 19/04/2004).
in tema di concorso di persone nel reato
è arduo se non talora impossibile la ricostruzione e determinazione dei singoli atti di ogni singolo concorrente sicché
non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza se la condanna è pronunciata per
concorso morale, a fronte di un addebito per partecipazione materiale. Sez. 5, Sentenza n. 7638 del 17/01/2007 Ud.
(dep. 23/02/2007).
contestazioni alternative
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto che dispone il
giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al P.M., ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni
formulate attraverso la tecnica delle "contestazioni alternative", poiché anche in tal caso l'indicazione delle condotte
ascritte all'imputato è precisa, ed è facoltà del giudicante escludere l'una o l'altra, od anche entrambe le ipotesi. (La S.C.
ha inoltre ritenuto l'abnormità della regressione disposta anche in relazione alle ulteriori imputazioni, per le quali
nessuna invalidità era stata ipotizzata, nonchédella trasmissione degli atti al P.M. in luogo che al G.U.P., pur essendosi
la rilevata nullità in ipotesi verificata all'esito dell'udienza preliminare). Sez. 1, Sentenza n. 24753 del 16/04/2007 Cc.
(dep. 22/06/2007).
10. costituzione parte civile (procura speciale, mandato difensivo)
consentita fino alla dichiarazione di inizio del dibattimento: nel caso in cui alla prima udienza sia
eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la
contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla
omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza èlegittima la costituzione della parte
civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.
È rituale la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio, purchénon sia stata dichiarata l'apertura
del dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il
Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha ritenuto rituale la costituzione di parte civile davanti al giudice di pace che previamente non l'aveva ammessa per ragioni formali -, reiterata, quale primo atto, all'udienza di rinvio prima
dell'apertura del dibattimento). Sez. 5, Sentenza n. 4972 del 13/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007).
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Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di
decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della
disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice SENT. 29233
18/02/2004 - 06/07/2004 SEZ. 5
Sez. 6, Sentenza n. 17807 del 03/05/2007 Ud. (dep. 09/05/2007): La costituzione di parte civile in dibattimento può
essere tempestivamente proposta anche nel dibattimento instaurato "ex novo" (nella specie per rinnovazione della
citazione delle parti davanti a nuovo giudice per astensione di quello precedente).
Massime precedenti Conformi: N. 8880 del 1998 Rv. 211690, N. 12906 del 1999 Rv. 215535, N. 12718 del 2000 Rv.
217741, N. 24877 del 2002 Rv. 222004, N. 11758 del 2003 Rv. 223899, N. 11818 del 2003 Rv. 223906
Massime precedenti Difformi: N. 29233 del 2004 Rv. 228702, N. 519 del 2007 Rv. 235693
E' inesistente l'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma
solo quella del difensore, il quale non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge.
(SENT. 08553 23/01/2002 - 04/03/2002 SEZ. 3).
La procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100,
comma 2, cod. proc. pen., in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la
esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del
procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte
stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del
procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del
cliente e di sottoscrizione dell'atto in se'. (SENT. 24018 20/03/2002 - 21/06/2002 SEZ. 1).
La sottoscrizione del difensore, in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile,
ancorché successiva alla data in esso figurante, assolve, oltre che alla funzione di cui all'art. 78,
comma primo, lett. e), cod. proc. pen., anche a quella di autenticazione della firma del danneggiato
sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell'atto di costituzione ed entrambi gli
atti siano poi depositati nella medesima data. (SENT. 27767 18/05/2004 - 21/06/2004 SEZ. 5).
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di
difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione
degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al
difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà
del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma
incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e al sua
collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Nella
fattispecie la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale "ad litem" alla
luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte - costituita dall'espressione
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"nominiamo nostro difensore l'Avv. (....) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla
costituzione di parte civile). (SENT. 14863 03/02/2004 - 26/03/2004 SEZ. 4).
Qualora una persona giuridica si sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale
la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo
istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a
chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto. (SENT. 11925 26/02/2003 13/03/2003 SEZ. 1).
Decadenza dal potere di indicare propri testi laddove la costituzione non avvenga mediante deposito
in cancelleria e notificazione alla controparte nel termine di cui all’art.468 c.p.p.
Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal P.M. venga ammesso dal giudice su istanza
del difensore della parte civile costituitasi all'udienza dibattimentale, e' da escludere che vi sia
acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione
rese dal teste sia inutilizzabile. Ed infatti, la costituzione di parte civile al dibattimento, in tempo
non piu' utile per la presentazione delle liste ex art. 468, comma primo, cod. proc. pen., non puo'
privare la parte civile del diritto di chiedere prove, ai sensi dell'art. 493, comma terzo, cod. proc.
pen. SENT. 16868 08/03/2005 - 05/05/2005 SEZ. 3
11. contenuto del fascicolo per il dibattimento
tali questioni, in concreto, sono quelle intese ad ottenere l’esclusione di atti o documenti che si
assumono erroneamente inseriti: infatti, gli atti relativi alla procedibilità e quelli pur a contenuto
probatorio (atti non ripetibili) possono essere inseriti in qualsiasi momento; peraltro, l’atto
illegittimamente inserito nel fascicolo è pur sempre soggetto ai limiti di utilizzabilità.
La mancanza, nell'atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell'attestazione, prevista dall'art. 337,comma
quarto, cod. proc. pen., della data e del luogo di presentazione nonchè dell'avvenuta identificazione del querelante non
impedisce che detta attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d'ufficio nel
corso del giudizio di primo grado ed anche in quello d'appello, ove soltanto in quest'ultima sede sia sorta la relativa
questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che
aveva dichiarato intempestiva per tardività l'avvenuta produzione, da parte del P.M., prima della discussione finale,
della lettera, contenente i dati richiesti dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., con la quale il comando di stazione
dei Carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla procura della Repubblica). Sez. 5, Sentenza n. 16400 del
18/01/2005 Ud. (dep. 02/05/2005).
Roma, 23 febbraio 2009.
Corrado Cappiello
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