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Dichiarazione dell`UNESCO riguardante la distruzione

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Dichiarazione dell`UNESCO riguardante la distruzione
DICHIARAZIONE DELL’UNESCO RIGUARDANTE LA DISTRUZIONE
INTENZIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE
PARIGI 17 OTTOBRE 2003 1
REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE - DÉBAT HUMANITAIRE: DROIT, POLITIQUE, ACTION
2004 VOL. 86, NR. 854
traduzione non ufficiale di M.Grazia Baccolo
CAFFÈ DUNANT NR. 222 - OTTOBRE 2004
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e
la cultura riunita a Parigi in occasione della 32 sessione 2003,
Ricordando la tragica distruzione dei Budda di Bamiyan che ha colpito la comunità
internazionale nel suo complesso,
Si dichiara vivamente preoccupata per il numero crescente di atti di distruzione intenzionale del
patrimonio culturale,
Riferendosi all’articolo primo, paragrafo 2 (c), dell’Atto costitutivo dell’UNESCO secondo il
quale l’Organizzazione è incaricata di aiutare a mantenere, a progredire e a diffondere la conoscenza
<sorvegliando la conservazione e la protezione del patrimonio universale di libri, di opere d’arte e di
altri monumenti di interesse storico o scientifico, e raccomandandosi ai popoli interessati dalle
convenzioni internazionali a questo scopo>,
Ricordando i principi enunciati in tutte le convenzioni, raccomandazioni, dichiarazioni e carte
dell’UNESCO per la protezione del patrimonio culturale,
Cosciente che il patrimonio culturale è una componente importante dell’identità culturale delle
comunità, gruppi ed individui, e della coesione sociale, dal momento che la sua distruzione
intenzionale può avere delle conseguenze che possono essere pregiudizievoli sulla dignità umana e
sui diritti dell’uomo
Riaffermando uno dei principi fondamentali del Preambolo della Convenzione dell’Aja del
1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, che afferma che “gli attentati
perpetrati verso i beni culturali a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono attentati al
patrimonio culturale dell’umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta il suo
contributo alla cultura mondiale.”
Ricordando i principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto
armato stabiliti dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 e, in particolare, dagli articoli 27 e 56
del regolamento della Quarta Convenzione dell’Aja del 1907, come anche da altri accordi ulteriori,
Cosciente dell’evoluzione delle regole del diritto internazionale consuetudinario, che conferma
inoltre la giurisprudenza pertinente, concernente la protezione del patrimonio culturale in tempo di
pace come in caso di conflitto armato,
Riferendosi anche alle disposizioni degli articoli 8 (2) (b) (ix) e 8 (2) (e) (iv) dello Statuto di
Roma della Corte penale internazionale e, all’occorrenza, a quelle dell’articolo 3 (d) dello Statuto del
Tribunale penale internazionale per l’ex-Yugoslavia, che concerne la distruzione intenzionale del
patrimonio culturale;
Riaffermando che le questioni che non sono interamente coperte dalla presente Dichiarazione e
da altri strumenti internazionali concernenti il patrimonio culturale continuano ad essere regolati dai
principi del diritto internazionale, dai principi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica;
Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione:
1
Dichiarazione adottata in occasione della 32ma sessione della Conferenza generale dell’UNESCO Parigi 17 ottobre 2003. Questa
dichiarazione è disponibile sul sito web dell’UNESCO: “ http://www.unesco.org/culture/laws/international/declare.pdf
1
I.
Riconoscimento dell’importanza del patrimonio culturale
La comunità internazionale riconosce l’importanza della protezione del patrimonio culturale e
riafferma la sua determinazione a combattere la distruzione intenzionale di questo patrimonio
sotto ogni forma, al fine che esso possa essere trasmesso alle generazioni future.
II.
Campo d’applicazione
1. La presente Dichiarazione riguarda la distruzione intenzionale del patrimonio culturale,
compreso il patrimonio culturale legato ad un sito naturale.
2. Ai fini della presente Dichiarazione per “distruzione intenzionale” si intende un atto volto
a distruggere il patrimonio culturale in tutto o in parte, colpendo così la sua integrità, in un
modo che costituisca una infrazione al diritto internazionale o una violazione
ingiustificabile dei principi dell’umanità e delle esigenze della coscienza pubblica, in
quest’ultimo caso nella misura dove questi atti siano già previsti dai principi fondamentali
del diritto internazionale.
III.
Misure destinate a combattere la distruzione internazionale del patrimonio culturale
1. Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per prevenire, evitare, far cessare
e reprimere gli atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ovunque questo
patrimonio sia situato.
2. Gli Stati dovrebbero adottare le misure legislative, amministrative, educative e tecniche
appropriate, nel limite delle loro risorse economiche, per proteggere il patrimonio
culturale, e procedere periodicamente alla revisione di queste misure in vista di adattarle
all’evoluzione delle norme di riferimento, nazionali e internazionali in materia di
protezione del patrimonio culturale.
3. Gli Stati dorrebbero sforzarsi, con ogni mezzo appropriato, di assicurare il rispetto del
patrimonio culturale nella società, in particolare per il tramite dei programmi di
educazione, di sensibilizzazione e di informazione.
4. Gli Stati dovrebbero:
a) divenire parte della Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato e dei due Protocolli del 1954 e 1999 così come
dei Protocolli Aggiuntivi, I e II, delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nel
caso in cui non l’abbiano ancora fatto;
b) promuovere l’elaborazione e l’adozione degli strumenti giuridici che prevedano un
livello più elevato di protezione del patrimonio culturale;
c) operare in favore di una applicazione coordinata degli strumenti esistenti e futuri
relativi alla protezione del patrimonio culturale.
IV.
Protezione del patrimonio culturale nella condotta della attività in tempo di pace
In occasione della condotta delle attività in tempo di pace, gli Stati dovrebbero prendere ogni
misura appropriata per condurre queste attività in maniera da proteggere il patrimonio culturale
e, in particolare, nel rispetto dei principi e obiettivi della Convenzione del 1972 per la
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, della Raccomandazione del 1956 che
definisce i principi internazionali nell’applicazione in materia di siti archeologici, della
Raccomandazione del 1968 concernente la conservazione dei beni culturali messi in pericolo
da lavori pubblici o privati, della Raccomandazione del 1972 concernente la protezione, sul
piano nazionale, del patrimonio culturale e naturale, così come la Raccomandazione del 1976
concernente la salvaguardia dei complessi storici o tradizionali e del loro ruolo nella vita
contemporanea.
V.
Protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, ivi compreso il caso di
occupazione
Fino a quando sono implicati in un conflitto armato, sia che esso presenti carattere
internazionale oppure no, compreso in caso di occupazione, gli Stati dovrebbero prendere tutte
le misure appropriate per svolgere le loro attività in modo da proteggere il patrimonio
2
culturale, nel rispetto del diritto internazionale consuetudinario così come dei principi e
obiettivi degli strumenti internazionali e delle raccomandazioni dell’UNESCO concernenti la
protezione del patrimonio in periodo di ostilità.
VI.
Responsabilità degli Stati
Lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio culturale che riveste una grande
importanza per l’umanità, o che si astiene intenzionalmente dal prendere misure appropriate
per interdire, prevenire, far cessare e sanzionare ogni distruzione intenzionale di tale
patrimonio, che sia o meno iscritto nella lista gestita dall’UNESCO o daun’altra
organizzazione internazionale, si assume la responsabilità di questa distruzione, nella misura
prevista dal diritto internazionale.
VII.
Responsabilità penale individuale
Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto
internazionale, per stabilire la loro competenza riguardo alle persone che commettono od
ordinano di commettere atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una
grande importanza per l’umanità, che sia o no iscritto sulla lista gestita dall’UNESCO o da
un’altra organizzazione internazionale, e per fissare le sanzioni penali adeguate da applicare a
queste persone.
VIII. Cooperazione in vista della protezione del patrimonio culturale
1. Gli Stati dovrebbero cooperare fra loro e con l’UNESCO per proteggere il patrimonio
culturale contro ogni distruzione intenzionale. La cooperazione dovrebbe almeno
comportare le seguenti misure:
i)
fornire e scambiare le informazioni concernenti le situazioni a rischio di distruzione
intenzionale del patrimonio culturale;
ii) procedere a consultazioni in caso di distruzione effettiva o imminente del patrimonio
culturale;
iii) considerare di apportare un’assistenza agli Stati, su loro richiesta, al fine di
promuovere programmi di educazione, così come la sensibilizzazione e il
rafforzamento delle capacità, volti ad assicurare la prevenzione e la repressione di
ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale.
iv) fornire un aiuto giuridico ed amministrativo, su richiesta degli Stati interessati, per
reprimere ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire una protezione più estesa, ogni Stato è incoraggiato a prendere tutte le
misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, per cooperare con gli altri
Stati coinvolti in vista di stabilire la sua competenza riguardo alle persone che hanno
commesso o hanno dato l’ordine di commettere gli atti suddetti (VII punto Responsabilità
penale individuale) e che si trovano sul suo territorio e di fissare le sanzioni penali
adeguate da applicare, qualunque sia la loro nazionalità e il luogo dove gli atti sono stati
commessi.
IX.
Diritti dell’uomo e diritto internazionale umanitario
Applicando la presente Dichiarazione, gli Stati riconoscono la necessità di rispettare le regole
internazionali concernenti la qualifica penale delle violazioni in flagrante del diritto
internazionale umanitario, in particolare quando la distruzione intenzionale del patrimonio
culturale è legata a queste violazioni.
X.
Sensibilizzazione del pubblico
Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure possibili per assicurare la più larga diffusione
possibile della presente Dichiarazione verso il grande pubblico così come verso i comunità
vulnerabili, organizzando specialmente campagne di sensibilizzazione.
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