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DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Il credito 2014 chiesto a

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DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Il credito 2014 chiesto a
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Il credito 2014 chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione
Il Decreto Semplificazioni e la Legge di stabilità 2015 hanno introdotto modifiche alla
presentazione della dichiarazione annuale IVA e alla richiesta di rimborso. Di seguito si
riportano i collegamenti ai modelli definitivi con istruzioni alla dichiarazione annuale IVA
2015 presentabile dal 1° febbraio 2015.
E’ possibile dal 1° febbraio presentare telematicamente la dichiarazione annuale IVA relativa al
2014 in via autonoma. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate sono scaricabili sia il modello che le
istruzioni.
La presentazione della dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio permette di non presentare
la comunicazione annuale dati iva come previsto dalla circolare ministeriale 1 del 25 gennaio 2011,
“Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi
d’imposta possono presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio di
ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione
annuale dati Iva.”.
Tra le novità introdotte dalla legge di stabilità (comma 641 della legge 190/2014) sono previste
delle semplificazioni a partire però dal prossimo anno:
- La comunicazione annuale dati iva 2016 riferita al 2015 non dovrà essere più presentata;
- La dichiarazione annuale dati iva 2016 riferita al 2015 sarà presentata obbligatoriamente
nel mese di febbraio e non potrà essere più inserita nel modello Unico dei redditi.
Quindi ancora per quest’anno i soggetti che presentano la dichiarazione annuale iva insieme alla
dichiarazione dei redditi nel mese di settembre (modello Unico) devono inviare la comunicazione
annuale dati iva entro lunedì 2 marzo 2015.
La presentazione della dichiarazione annuale iva in forma autonoma permette inoltre di utilizzare il
credito iva annuale in compensazione per la parte che eccede i 5000 euro a partire dal giorno
16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e
quindi dal 16 marzo 2015, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Se il credito
supera 15.000 euro allora è necessario che sia apposto il visto di conformità (in alternativa è
possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile).
In alternativa è possibile chiedere il rimborso annuale dell’iva mediante la compilazione del rigo
VX4.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi si evidenzia che l’articolo 13 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito l’articolo 38-bis del dpr 633/1972 che,
nella nuova formulazione, prevede:
–
–
–
l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza
prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della
garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione
alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di
situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle
imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli
importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non
superano 1.500.000 euro;
3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi
dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della
sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto
della cessazione dell’attività.
Per approfondimenti sulle modalità di esecuzione dei rimborsi alla luce delle modifiche apportate
all’articolo 38-bis dal decreto legislativo n. 175 del 2014, è stata pubblicata la circolare n. 32 del 30
dicembre 2014.
Il campo 6 modificato è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.
La casella deve essere compilata indicando il codice:
– 1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di
controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle
condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, lettere a),b) e c);
– 2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
– 3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del
decreto-legge n. 351 del 2001
Il Servizio Fiscale Tributario è a disposizione per informazioni e approfondimenti (011 4513.202222;[email protected]; [email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
27/01/2015
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