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Modifiche agli articoli 68 e 69 del TULPS (norme sulle attività di

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Modifiche agli articoli 68 e 69 del TULPS (norme sulle attività di
Modifiche agli articoli 68 e 69 del TULPS (norme sulle attività di spettacolo e trattenimento,
anche in pubblici esercizi) effettuate dal “decreto cultura”.
La legge 7 ottobre 2013, n. 112, con cui è stato convertito il cosiddetto “decreto cultura” (decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.»), ha aggiunto al testo originario del provvedimento, nell’art. 7 (Misure
urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché' degli eventi di
spettacolo dal vivo di portata minore), un comma 8-bis, che contiene modifiche agli articoli 68 e 69 del
R.D. n. 773/31, Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, norme che riguardano, rispettivamente,
“spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico” e “pubblici trattenimenti
dati per mestiere”.
Gli articoli 68 e 69 del TULPS, nel testo originario, prevedevano, rispettivamente, che:
“Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”,
e che:
“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per
mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”.
Normalmente, ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità, è
necessaria la licenza ex art. 68 TULPS. In particolare, il pubblico spettacolo costituisce attività primaria
esercitata da un soggetto od un ente con i caratteri dell’imprenditorialità, in presenza di elementi sintomatici
quali:
- il pagamento di un biglietto d’ingresso;
- la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell’intrattenimento
musicale;
- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
- la partecipazione di complessi musicali di fama;
- l’ampia pubblicizzazione dell’attività musicale offerta.
Tali caratteristiche non si presentano nel caso di trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo
di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel
locale l’apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione (posizionamento di
attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale).
Ed, in effetti, tali “piccoli trattenimenti” tenuti negli esercizi pubblici andavano fino a poco tempo fa
soggetti alla licenza di cui all’art. 69 del TULPS, come previsto dall’art. 124, secondo comma, del
relativo regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), laddove prevedeva l’obbligo
della licenza di cui all’art. 69 per gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi
contemplati dall'art. 86 della legge, ovverosia negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Detta norma è stata poi abrogata, come è noto, dall’art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (“decreto
sulle semplificazioni”), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, per cui, in definitiva, non è richiesta
alcuna autorizzazione amministrativa né di TULPS per lo svolgimento di piccoli trattenimenti (art. 69
TULPS e art. 124, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione) all’interno di pubblici esercizi,
purché non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e
trattenimento pubblico). Viceversa, ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche
dell’imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.PS.
Da tenere presente che dell’art. 124 del regolamento di esecuzione del TULPS è rimasto efficace, invece,
il primo comma, che prevede l’obbligo di licenza ex art. 69 TULPS “per i piccoli trattenimenti che si dànno
al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti,
burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili”.
Orbene, per tutti i casi in cui le licenze di cui agli articoli 68 e 69 siano ancora prescritte, la legge di
conversione del “decreto cultura” ha previsto che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e
che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata
di inizio attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.
Verifiche di agibilità
Diversa dalle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è la verifica di agibilità ex art. 80 del
TULPS, che, in quanto effettuata nell’interesse della pubblica incolumità, deve essere svolta a prescindere
dalle finalità imprenditoriali o meno del trattenimento.
L’art. 80 del TULPS prevede che “l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per
l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione
contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza”.
Sull’esigenza di ottenere l’OK della commissione tecnica ai sensi dell’art. 80 il Ministero dell’interno,
in risposta ad un quesito posto dallo scrivente Ufficio ormai nel 1996, con Risoluzione n.
559/C.11755.13500.A(8) del 13.8.1997, aveva però affermato, su quello che viene comunemente definito
“nulla osta di agibilità”, che, in ordine all’applicabilità dell’art. 80 TULPS nei confronti di soggetti, già
titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano piccoli trattenimenti
musicali per la propria clientela, trattenimenti che conferiscono al locale una maggiore attrazione che
si riflette in termini di afflusso e di permanenza di avventori, possono realizzarsi due situazioni:
- piccoli trattenimenti che si svolgono nell’esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la
consumazione;
- trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite, con una esibizione che può
richiamare una forte affluenza di spettatori.
Nel primo caso “non si ritiene debba essere rilasciato il nulla osta della commissione tecnica; la seconda
fattispecie, invece, va ricompresa tra quelle disciplinate dall’art. 80 TULPS, qualora abbiano prevalenza le
caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento ed ogniqualvolta i piccoli spettacoli si svolgono in
un locale pubblico idoneo all’espletamento delle esibizioni dell’artista ed all’accoglimento prolungato dei
clienti.
Alla stregua dei criteri sopra descritti, sono stati ritenuti esenti dalla disciplina normativa di cui all’art.
80 citato gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela,
senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia in esso locale l’apprestamento
di elementi tali da configurarne una trasformazione.
Viceversa sono tenuti a munirsi della dichiarazione di agibilità i gestori che esercitano attività di
spettacolo e trattenimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 287/91 (attività di somministrazione nelle
quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago) e quando la verifica sulla solidità e la
sicurezza della struttura è riferita a: pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di
sicurezza, ecc.
In conclusione, il Dipartimento della P.S. del Ministero dell’interno ha condiviso quanto affermato da
alcune Autorità Giudiziarie e cioè che l’art. 80 più volte ricordato non deve essere applicato quanto si
svolgono trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l’attività
principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo una attività complementare.
L’art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce che “per l'applicazione dell'art. 80 della
legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le
misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico
prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine
della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di
sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
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Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma,
lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una
specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti
temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142,
nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso
l'agibilità in data non anteriore a due anni.
L’art. 1 del D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293, è intervenuto poi sull’art. 141 precitato stabilendo che “per i
locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli
accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da
una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o
nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o
dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.
Dunque, esclusi i casi in cui gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi ove è
prevalente l’attività di somministrazione sono esentati dal “nulla osta di agibilità”, per tutti gli altri
casi, se locali e impianti hanno capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, verifiche ed
accertamenti tecnici sono sostituiti dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto,
geometra, perito industriale) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Con risoluzione 27.9.2002, n. 03605, il Ministero dell’interno ha chiarito, in proposito, che il richiamo
alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno deve intendersi riferito al decreto del
Ministro dell'Interno 19 agosto 1996. Si parla della “regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Detto decreto non si applica:
- ai luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o
pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché
installate in aree non accessibili al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo di produrre, alle autorità
competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la
dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,
nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
- ai pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di
spettacolo;
- ai pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non
sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed
all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- ai pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli
avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
Aggiungiamo, con riferimento alle attività di intrattenimento danzante svolte all’interno di
stabilimenti balneari, che, ai sensi dell’art. 34-quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:
- 6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti
all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono
individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
- 6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS si applica esclusivamente ai soli luoghi di
pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
- 6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento
danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della
concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al
comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale
all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre
1983.
Norme di prevenzione incendi
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Con riferimento specifico alla prevenzione incendi, ricordiamo che, ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n.
151, i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq,
sono soggetti a SCIA, corredata della documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7, del
DPR medesimo.
Gli enti ed i privati responsabili delle attività con capienza superiore alle 200 persone sono tenuti a
richiedere, con apposita istanza, al Comando del VV.F. l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni
nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio.
Sono escluse dall’applicazione della normativa, con riferimento specifico a locali di spettacolo e di
trattenimento in genere, le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi
aperti al pubblico.
Precisiamo, infine, che il Ministero dell’interno, con la già richiamata Risoluzione 27.9.2002, n. 03605, ha
precisato, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone, di dover far riferimento al suddetto decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996,
come integrato dal successivo decreto del 6 marzo 2001, che al Titolo IV, punto 1.4 definisce il concetto di
"affollamento massimo". Per tale, ad avviso del Ministero, deve intendersi il numero massimo di persone per
le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non potrà, quindi, considerarsi ai fini della
capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di
pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o di intrattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne.
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