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minori richiedenti asilo

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minori richiedenti asilo
LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DEI
MINORI
Avv. Mariella Console
A.S.G.I.
Strumenti normativi internazionali
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•
•
•
Protezione internazionale
Convenzione di Ginevra 1951
Convenzione europea dei diritti dell’uomo 1950
Regolamento CE 604/13 - Dublino III (e precedente
Regolamento CE 343/03 - Dublino II fino al 1/1/14)
Direttiva 2011/95/CE - “qualifiche”
Direttiva 2005/85/CE - “procedure” (modifica dir.
32/13, recepimento entro 20/7/15)
Direttiva 2003/9/CE - “accoglienza” (modifica dir.
33/13, recepimento entro 20/7/15)
Direttiva 2011/51/CE - Pds CE di lungo periodo
Regolamento CE 2007/04 - Frontex
MINORI


Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva
con legge n. 176/91
Convenzione dell'Aja sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale del 1993, ratificata in
Italia con legge n.476/98
Strumenti normativi nazionali
Protezione Internazionale
• Costituzione della Repubblica Italiana art.2,
art. 10
• D. Lgs. 251/07 (modificato da D. Lgs. 18/14)
(recepimento qualifiche)
• D. Lgs. 25/08 (recepimento procedure)
• D. Lgs. 140/05 (recepimento accoglienza)
• D. Lgs. 150/11 (rito sommario di cognizione)
• D. Lgs. 12/14 (Pds CE di lungo periodo)
MINORI

Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3,4,
30, 31,32, 34, 37, ecc);
D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull’immigrazione, e
successive modifiche ( in particolare: D.lgs. 113/99,
L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007 );
 Legge 184/83 sull’adozione e l’ affidamento e
successive modifiche (L. 476/98, L.149/2001);
 Codice Civile, Titoli X e XI;
 D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U.
286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04)
 D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i
minori stranieri;

Le diverse forme di protezione
•
•
•
•
Status di rifugiato
Protezione sussidiaria
Protezione umanitaria
Asilo costituzionale
Lo status di rifugiato
• Convenzione di Ginevra (L. 775/54)
Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per
la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede
la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque,
essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di
domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il
timore sopra indicato, non voglia ritornarvi (art. 1, lett. a)
Atti di persecuzione
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari,
discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione
sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di
prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe
comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle
clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani
fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare
per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza
etnica o nazionale
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
Motivi di persecuzione
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore
della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo
etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e
ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in
privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi
o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o
sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o
all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un
gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni
origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un
altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che
condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può
essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così
fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe
essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità
distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla
società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un
particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica
comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento
non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; ai
fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo
sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si
tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di
genere
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di
un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai
potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro
metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale
opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
Responsabili della persecuzione
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle
lettere a) e b), comprese le organizzazioni
internazionali, non possono o non vogliono fornire
protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Valutazione della domanda
a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al
momento dell'adozione della decisione;
b) dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal
richiedente;
c) la condizione sociale, il sesso e l'età;
d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo
aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato,
esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni
necessarie alla presentazione di una domanda di protezione
internazionale;
e) possibilità che il richiedente faccia ricorso alla protezione
di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
Attendibilità del richiedente
Attenuazione dell’onere della prova
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione
dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni
generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale,
attendibile.
Esclusione dello status
• a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
• b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano,
prima di esservi ammesso come richiedente, un reato
grave (valutata anche tenendo conto della pena prevista
dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a
4 anni o nel massimo a 10 anni) ovvero che abbia
commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati
con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere
classificati quali reati gravi;
• c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai
principi delle Nazioni Unite, (preambolo, artt. 1 e 2 della
Carta delle Nazioni Unite).
Cessazione dello status
• a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione
del Paese di cui ha la cittadinanza;
• b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
• c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha
acquistato la cittadinanza;
• d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha
lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere
perseguitato;
• e) – f) sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
Diniego dello status
•
Mancanza dei presupposti;
•
Pericolo per la sicurezza dello Stato;
•
Pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, sulla base
di condanna con sentenza definitiva per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale.
Revoca dello status
 Quando il riconoscimento dello status di rifugiato
è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti
presentati in modo erroneo o dalla loro omissione,
o dal ricorso ad una falsa documentazione dei
medesimi fatti.
Quando la persona è ritenuta un pericolo per la
sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico.
Riconoscimento dello status
Accertamento positivo
Accertamento negativo
 Atto di persecuzione
 Cessazione
 Motivo della persecuzione
 Esclusione
 Agente della persecuzione
 Revoca
 Impossibilità di protezione
di origine
 Attendibilità del richiedente
 Onere probatorio (attenuato)
del Paese
 Pericolo per la sicurezza
dello Stato
 Pericolo per l’ordine
e la sicurezza pubblica
Carattere dichiarativo, non costitutivo
La protezione sussidiaria
Per il cittadino straniero che non possiede i
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma
nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel
caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno e il quale non può o, a causa di tale rischio,
non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
Danno grave
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di
morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante ai danni del richiedente nel
suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato
interno o internazionale.
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent.
30/1/2014 causa n. C‑285/12
“grave danno”: non soltanto in caso di conflitto
armato internazionale e di conflitto armato che
non presenta carattere internazionale, così come
definiti dal diritto internazionale umanitario, ma,
altresì, in caso di conflitto armato interno, purché
tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una
violenza indiscriminata.
Scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno
o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati
+ violenza indiscriminata + situazione personale
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent.
17/2/2009; C. Cassazione Sentt. n. 26056 del 2010
e n. 17576 del 2010
Non è necessario che il richiedente fornisca prova
concreta del rischio del danno grave: a differenza
di quanto accade per lo status di rifugiato, è,
infatti, sufficiente determinare, avvalendosi anche
delle valutazioni delle organizzazioni
internazionali, se effettivamente il ritorno in
patria, possa comportare un rischio di subire
minaccia grave ed individuale alla vita o alla
persona
Esclusione e revoca
dalla protezione
Medesimi
presupposti
stabiliti
beneficiario dello status di rifugiato
per il
Cessazione dalla protezione
quando le circostanze che hanno indotto al
riconoscimento sono venute meno o sono mutate in
misura così significativa e non temporanea che la
persona ammessa al beneficio della protezione
sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di
danno grave e non devono sussistere gravi motivi
umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine
La protezione umanitaria
Presupposto: seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano
(art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98)
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è
rilasciato dal questore secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione
Rilascio del permesso umanitario
Questore
previo parere delle Commissioni territoriali per
il riconoscimento dello status di rifugiato
ovvero
previa acquisizione dall'interessato di
documentazione riguardante i motivi della richiesta
relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che
non consentono l'allontanamento dello straniero dal
territorio nazionale
Presentazione della domanda
Personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia
di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o
presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di
dimora;
Da un genitore per i figli minori non coniugati presenti
sul territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione;
Direttamente dal minore non accompagnato (assistenza
del tutore in ogni fase, eventuale accertamento dell’età).
Diritto di soggiornare in Italia
• Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio
dello Stato, ai fini esclusivi della procedura fino
alla decisione della Commissione territoriale in
ordine alla domanda.
• Il prefetto può stabilire un luogo di residenza o
un'area geografica ove i richiedenti asilo possano
circolare
Istruttoria della domanda
 Redazione del verbale delle dichiarazioni del
richiedente (approvato e sottoscritto dal richiedente
cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della
documentazione allegata)
Determinazione dello Stato competente per l'esame
della domanda (Regolamento CE 343/2003)
I minori non accompagnati sono assistiti dal tutore
 Trasmissione del fascicolo alla Commissione
territoriale
Trattazione della domanda
• Rilascio di un permesso di soggiorno valido per tre
mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura
• Accoglienza dello straniero presso un C.A.R.A. o
trattenimento presso un C.I.E. con rilascio di un
attestato nominativo che certifica la sua qualità di
richiedente la protezione internazionale
ATTENZIONE
I minori NON possono essere trattenuti nei C.I.E.
o nei C.A.R.A.
GARANZIE PER I MINORI NON
ACCOMPAGNATI E
ACCERTAMENTO DELL’ETA’
PRESUNZIONE DI MINORE ETA’
Art. 19 Dlgs. 25/08
Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non
accompagnato può essere sottoposto, previo consenso del
minore stesso o del suo rappresentante legale, ad
accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di
accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non
consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le
disposizioni del presente articolo.
Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita
medica, non costituisce motivo di impedimento
all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della
decisione.
Art. 8 c. 2 D.P.R. 448/88
"qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sull'età del
minore, questa è presunta ad ogni effetto"
Circolare Ministero dell'interno del 27/7/2007
“...il principio di presunzione della minore età, (...)
fondato sul dovere di garantire al minore la più
ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare
applicazione in via analogica anche in materia di
immigrazione, ogni volta in cui sia necessario
procedere all'accertamento della minore età.
Pertanto, la minore età deve essere presunta
qualora la perizia di accertamento indichi un
margine di errore.”
Mancanza di documenti, mancata registrazione
alla nascita (nel 2006, non risultavano registrati
circa 51 milioni di bambini, soprattutto in Asia e
nell’Africa Sub-sahariana);
Margine di errore insito nell’interpretazione delle
lastre da parte dell’operatore esperto (+/- 3 o 6
mesi);
Margine di variabilità insito nel test effettuato
(+/- 2 anni)
Procedure per l'accertamento dell'età
Parere del Consiglio Superiore di Sanità del
25.2.2009
Accertamento dell’età dei minori secondo il
modello dell’approccio multidimensionale
Art. 4 Dlgs. 24/2014 (Tratta)
rilevazione radiologica del grado di
maturazione ossea del distretto polso-mano;
esame fisico (misurazioni antropometriche,
ispezione dei segni di maturazione sessuale,
con identificazione degli eventuali disturbi
dello sviluppo, definizione dello stadio di
dentizione), svolto da un pediatra;
colloquio con il presunto minore.
Con l’età cronologica dovrà essere sempre
indicato il margine di errore e, nel dubbio di
attribuzione dell’età cronologica deve essere
applicato il principio della presunzione della
minore età.
Applicazione della legge nazionale per quanto riguarda il
raggiungimento della maggiore età:
Art. 42 della legge 218/1995 (diritto internazionale
privato):la protezione dei minori è regolata dalla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva
in Italia con la legge 742/1980;
Le disposizioni della Convenzione si
applicano "anche alle persone considerate minori soltanto
dalla loro legge nazionale”
(Cfr. Decreto Tribunale di Roma del 20/09/2011 nel proc.
n. 17850/2011)
PROTEZIONE DEI MINORI
Art. 2 Conv. New York
Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza
distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei
suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da
ogni altra circostanza”
Art. 3 Conv. New York
Art. 28 c. D.Lgs. 286/98
In tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere
tenuto in conto come considerazione preminente il loro
superiore interesse.
Divieto di espulsione
Art. 19 c.2 lett a) del Dlgs. 286/98
i minori non possano essere espulsi, tranne che per motivi di
ordine pubblico e sicurezza dello Stato ( in questi casi il
provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i
minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore espulso.
Permesso di soggiorno
Art. 32 D.lgs.286/98 “motivi familiari”
- minori di 14 anni: iscritti sul permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario (c.1);
- da 14 a 18 anni: permesso di soggiorno per motivi familiari
(c.2)
Art. 28 del D.P.R. 394/99 “minore età” per i minori non
accompagnati
Diritto alla nomina di un tutore
Diritto all'accoglienza in strutture idonee
Diritto alla salute
Diritto all'istruzione
Diritto al lavoro
Diritto di non discriminazione
NOMINA DEL TUTORE
Art. 9 L.184/83
 I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire
al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
 Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a
sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al
giudice tutelare.
Art. 26 c. 5 Dlgs. 25/08
Domanda di p.i. presentata da un minore non accompagnato:
• Sospensione del procedimento;
•
Immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni e al
Giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina
del tutore, informazione al Comitato per i minori stranieri;
• Nomina del tutore nelle 48 ore successive alla
comunicazione (N.B.: termine ordinatorio);
•
Il tutore conferma la domanda, ai fini dell'ulteriore corso
del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi
all'accoglienza del minore;
• Informativa al servizio centrale del sistema di protezione.
Art. 343 c.c.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il
tribunale del circondario dove è la sede principale degli
affari e interessi del minore
Art. 354 c.c.
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro
domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare
l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice
tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha
domicilio il minore o alla comunità in cui questi è
ospitato.
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare nominare un
tutore al minore quando le circostanze lo richiedano.
DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA
Art.403 c.c. : Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato, la pubblica autorità a
mezzo degli organi di protezione dell'infanzia lo
colloca in luogo sicuro sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
N.B. In tal caso, sino alla nomina di un tutore i
poteri tutelari sono esercitato dall'ente di
assistenza in cui il minore è ospitato (cfr. art. 402
e 354 c.c.)
Art. 5 c. 5 D. Lgs 140/2005
“ L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo”.
N.B. L'art. 17 c. 1 Direttiva 2013/33 stabilisce “Gli Stati membri
provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle
condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano
la volontà di chiedere la protezione internazionale”.
Art. 5 c.2 D.lgs. 140/05
Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno,
che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità
di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio
e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari,alle
misure di accoglienza, secondo le norme del presente
decreto”
ATTENZIONE
Non può ritenersi valida l'esclusione dall'accoglienza in caso di
presentazione della domanda di asilo decorsi gli otto giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale. L’art. 20 c.2 della nuova Direttiva
accoglienza prevede solo la possibilità di ridurre le condizioni di
accoglienza nel caso incui il richiedente, senza giustificato motivo, non
ha presentato la domanda di protezione non appena ciò era
ragionevolmente possibile dopo il suo arrivo
Art. 8 Dlgs. 140/2005
- Previsione nell'ambito dei servizi del sistema di
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, gli enti
locali interessati di specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e
rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
- Stipula di convenzioni con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) o con la Croce
Rossa Italiana per l'attuazione di programmi diretti a
rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, nel
rispetto del superiore interesse del minore e tutelando la
riservatezza e la sicurezza del richiedente asilo
ATTENZIONE
In base al principio di non discriminazione (art.
2 Conv. New York, art.3 Cost.) ai minori
stranieri richiedenti asilo dovrebbero essere
garantiti quantomeno gli stessi standard di
accoglienza previsti per i minori italiani o
comunque inseriti nel circuito assistenziale.
Inoltre ove possibile dovrebbe essere preferito
l’inserimento in una famiglia affidataria
piuttosto che in strutture comunitarie (v. L.
184/83)
DURATA ACCOGLIENZA
In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di
protezione umanitaria, il progetto deve articolarsi in un periodo di
permanenza assistita non superiore a complessivi 6 mesi.
I tempi di accoglienza possono essere prorogati, per circostanze eccezionali
e debitamente motivate, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno
tramite il Servizio centrale, per ulteriori 6 mesi ovvero per maggiori periodi
temporali secondo le effettive esigenze personali, in relazione a comprovati
motivi di salute o ai percorsi di integrazione avviati.
Il beneficiario esce dal progetto qualora si verifichi:
- L’integrazione sul territorio o in altre zone;
- Abbandono volontario del progetto;
- La scadenza dei termini, qualora non sia stata richiesta o autorizzata la
proroga;
- L’allontanamento a causa di gravi violazioni delle norme interne del
progetto;
- La scelta di un rimpatrio volontario
N.B.
Anche per i minori richiedenti asilo può farsi
ricorso all’istituto del c.d. “prosieguo
amministrativo” che consente, in condizioni di
particolare disagio ed a seguito di provvedimento
del Tribunale per i minorenni, la prosecuzione
della presa in carico del neomaggiorenne da parte
dei servizi sociali e l’eventuale permanenza in
comunità fino all’età di 21 anni.
( v. Artt. 29 R.D.1404/34 mod. L.888/50 e Art.
23L.391/75)
DIRITTO ALLA SALUTE
- Art. 24 Conv. New York.
- Art. 32 Cost.
- Art. 34 Dlgs. 286/98 e 27 Dlgs. 251/07: iscrizione
servizio sanitario nazionale
- Art. 35 c.3 del D.lgs.286/98: cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative; tutela della salute dei
minori.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
- Art. 28 Conv. New York.
- Artt. 3 e 34 Cost.
- Art. 38 del D.lgs.286/98
i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a
prescindere dalla propria situazione rispetto alle
normative sul soggiorno, sono comunque soggetti
all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il
minore italiano
Art. 45 D.P.R. 394/99
• iscrizione sulla base dei dati forniti dal minore o
dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in
mancanza di documentanti di identità
• la mancanza di documenti non incide sulla
possibilità del minore proseguire gli studi e
conseguire il titolo finale.
L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n.
144, ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell’art.1 del Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione) concerne anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e
i 18 anni, fino al completamento del corso di studi.
DIRITTO AL LAVORO
- Art.32 Conv. New York
- Art.3, 4, 37 Cost.
Tutti i minori in possesso di permesso di
soggiorno hanno diritto a svolgere attività
lavorativa purché nel rispetto delle leggi sul
lavoro minorile.
Accesso al lavoro e alla formazione professionale
Art. 11 D.lgs. 140/2005
Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda
ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo,
il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per
la durata di sei mesi e consente di svolgere attività
lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento.
I richiedenti asilo possono frequentare corsi di formazione
professionale, eventualmente previsti dal programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente
asilo.
VALUTAZIONE DELLA
DOMANDA E TUTELA
GIURISDIZIONALE
Commissioni territoriali
• Le Commissioni territoriali sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno
sono composte da:
• un funzionario della carriera prefettizia, con
funzioni di presidente
• un funzionario della Polizia di Stato
• un rappresentante di un ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali
• un rappresentante dell'ACNUR.
Commissione nazionale
• revoca e cessazione degli status di protezione
internazionale riconosciuti
• indirizzo e coordinamento delle Commissioni
territoriali
• formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime Commissioni
• costituzione e aggiornamento di una banca dati
informatica
Esame prioritario
• la domanda è palesemente fondata;
• la domanda è presentata da un richiedente
appartenente alle categorie di persone vulnerabili
(minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori,
persone per le quali è stato accertato che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale );
• la domanda è presentata da un richiedente accolto o
trattenuto
Inammissibilità della domanda
• il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno
Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e
possa ancora avvalersi di tale protezione;
• il richiedente ha reiterato identica domanda dopo
che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi
in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine.
Manifesta infondatezza
• palese insussistenza dei presupposti
previsti dalla legge
• domanda presentata al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione o respingimento
Esito
della domanda
Rigetto della domanda qualora
• non sussistono i presupposti
• ricorre una delle cause di cessazione o esclusione
dalla protezione internazionale,
• il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro
e non abbia addotto gravi motivi (gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non
costituenti reato per l'ordinamento italiano)
Riconoscimento dello status di rifugiato o della
protezione sussidiaria
Trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale
rilascio del permesso di soggiorno umanitario
Conseguenze del riconoscimento
• Status di rifugiato: p. sogg. quinquennale e
rinnovabile
• Protezione sussidiaria: p. sogg. quinquennale
rinnovabile previa verifica delle condizioni di
rilascio
• Protezione umanitaria: p. sogg. annuale
rinnovabile previa verifica delle condizioni di
rilascio
Diritti sociali
• Accesso all’assistenza sanitaria e sociale
(equiparazione al cittadino italiano)
• Accesso all’istruzione
• Acceso all’alloggio
• Accesso al lavoro
• Accesso al pubblico impiego (solo per i titolari
dello status di rifugiato)
• Cittadinanza in 5 anni (solo per i titolari dello status
di rifugiato)
• Rilascio di un documento di viaggio
• Protezione dall’espulsione (tranne nei casi in cui
rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato)
Diritto all’unità familiare
• I beneficiari della protezione internazionale hanno
diritto al ricongiungimento familiare senza
condizioni relative ad alloggio e reddito
• Ai familiari dei beneficiari della protezione
internazionale presenti sul territorio nazionale che
individualmente non hanno diritto a tale status è
rilasciato il permesso di soggiorno familiare.
• Se il rifugiato e’ un minore non accompagnato, e’
consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del
ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado.
Tutela giudiziaria
• Avverso la decisione della Commissione territoriale
e la decisione della Commissione nazionale sulla
revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato
o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’A.G.O.
• Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello
status di rifugiato e sia stato ammesso
esclusivamente alla protezione sussidiaria o
umanitaria
Competenza dell’A.G.
• Tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha
sede la Commissione territoriale
• Nei casi di accoglienza o trattenimento è
competente il tribunale, in composizione
monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto
di corte di appello in cui ha sede il centro ove il
ricorrente è accolto o trattenuto
Ricorso
• Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,
entro trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero – il termine è
dimezzato in caso di accoglienza presso un Cara
o di trattenimento presso un CIE
• Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Effetto sospensivo del ricorso
•
•
•
•
Escluso solo nei casi di
Accoglimento o trattenimento
Domanda dichiarata inammissibile
Domanda dichiarata manifestamente infondata
Allontanamento del richiedente dal centro
giustificato motivo
senza
Possibilità di richiedere la sospensione all’A.G. quando
ricorrono gravi e circostanziate ragioni
Decreto pronunciabile anche fuori udienza se ricorre i
pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
Conseguenze dell'effetto sospensivo (art. 36
c.1 Dlgs. 25/08)
In attesa della definizione del ricorso si
applica l'art. 11 del Dlgs. 140/2005
(permesso di soggiorno, possibilità di
svolgere attività lavorativa, corsi di
formazione professionale, accoglienza)
• “Il
richiedente conserva peraltro il diritto alle misure di
assistenza sino alla conclusione del procedimento, laddove non
riesca a reperire un’occupazione che gli consenta di
guadagnare quanto serve per una vita dignitosa” (V. Sentenze
TAR Friuli Venezia Giulia n.151/2011 e n.156/2011)
• Art. 11 del D. Lgs. 140/05: il richiedente asilo (e come tale
deve intendersi anche il ricorrente in forza del richiamo di cui
all’art. 36 c.1 Dlgs. 25/08) che svolge attività lavorativa può
permanere all’interno del centro eventualmente contribuendo
alle spese di mantenimento.
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