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GUIDA PER I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA/SLOVENIA

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GUIDA PER I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA/SLOVENIA
ČEZMEJNI EURES
Italija Slovenija
EURES TRANSFRONTALIERO
Italia Slovenia
GUIDA PER I LAVORATORI
FRONTALIERI
ITALIA/SLOVENIA
diritti - opportunità - consulenza
Realizzato con il contributo dell’Unione Europea - Progetto VS/2010/0741 (SI.576690)
1
IL LAVORO FRONTALIERO
IN EURADRIA
TUTTI I CITTADINI UE HANNO DIRITTO AD ESSERE
LAVORATORI FRONTALIERI
E PER QUESTO NON DEVONO ESSERE DISCRIMINATI
Puoi trovare informazioni dettagliate ed opportunità specifiche sul nostro sito
www.euradria.org
TUTTI I CITTADINI UE HANNO IL DIRITTO DI VIVERE, LAVORARE E
STUDIARE IN UN ALTRO PAESE DELL’UE
Se preferisci un’assistenza personale mirata, puoi rivolgerti direttamente ai
consulenti EURES Euradria!
Fonte normativa: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Possiamo offrirti un servizio di orientamento e counselling, darti risposte
specifiche e concrete a questioni relative a:
- le condizioni di vita e lavoro in Euradria
- aspetti fiscali
- sicurezza sociale
- diritto del lavoro
- riconoscimento dei titoli di studio ecc.
Possiamo aiutarti nella ricerca di un lavoro!
Il servizio è gratuito e fa parte dei servizi garantiti dalla rete EURES - European
Employment Service.
L’EURES T Euradria fa parte della rete di cooperazione EURES che ha lo scopo
di facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio economico
europeo. Questa funzione è particolarmente importante nelle regioni di frontiera.
I partner dell’EURES T Euradria sono i Ministeri per il Lavoro, i servizi pubblici
per l’Impiego, le associazioni sindacali e datoriali di Italia e Slovenia.
Quella del LAVORATORE TRANSFRONTALIERO è una posizione particolare.
Proprio per questo motivo l’Unione Europea ne garantisce il giusto riconoscimento
giuridico e politico. Soggetto per aspetti specifici alla legislazione ed alla
competenza di volta in volta di un Paese o dell’altro, per il lavoratore frontaliero
le regole devono essere particolarmente chiare, definite e conosciute!
Art. 1.f del Regolamento 883/2004/CE: “lavoratore frontaliero”, qualsiasi
persona eserciti un’attività subordinata o autonoma in uno stato membro e che
risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna di massima ogni giorno o
almeno una volta alla settimana.
LAVORARE IN ITALIA, RISIEDERE IN SLOVENIA
È POSSIBILE!
LAVORARE IN SLOVENIA, RISIEDERE IN ITALIA
- Se vuoi continuare ad abitare in Slovenia e vuoi lavorare in Italia, tornando
almeno una volta alla settimana a casa, questo è possibile! Diventerai un lavoratore frontaliero!
- Non hai bisogno di permessi di lavoro, i tuoi diritti sono gli stessi dei lavoratori
residenti nel paese in cui lavorano. Saranno tutelati i diritti acquisiti per quanto
riguarda la tua pensione e tutti gli altri diritti relativi ai sistemi di sicurezza sociale
che non siano strettamente legati alla residenza sul territorio!
Devi però ricordarti che esistono regole specifiche ed adempimenti da
soddisfare per esportare e cumulare i DIRITTI acquisiti!
ČEZMEJNI
In questa brochure troverai informazioni relative a:
EURES
Italija Slovenija
EURES TRANSFRON
TALIERO
Italia Slovenia
RATORI
R I LAVO
GUIDA PE
IERI
FRONTAL
VENIA
ITALIA/SLO
po
diritti - op
rtunità -
■ Libera Circolazione nell’Unione Europea
a
consulenz
■ Il mercato del lavoro in Euradria e come trovare lavoro
■ Sistema a tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri
2
buto dell’U
con il contri
41 (SI.576690)
tto VS/2010/07
ea - Proge
nione Europ
Realizzato
1
- i tuoi diritti del lavoro saranno garantiti poiché è obbligatoria l’applicazione dello
stesso contratto collettivo di lavoro al quale fanno riferimento i tuoi compagni di
lavoro residenti nel paese di lavoro a parità di mansioni e orario;
- i tuoi diritti relativi al sistema di sicurezza sociale saranno garantiti perché potrai fruire di quanto sancito dal rinnovato sistema di coordinamento di sicurezza
sociale in Europa;
- i tuoi diritti a non subire una doppia imposizione fiscale saranno garantiti dalla
Convenzione bilaterale italo-slovena contro le doppie imposizione fiscali;
- il tuoi diritto ad esercitare la professione regolamentata per la quale ti sei formato sarà riconosciuto attraverso il meccanismo previsto in tal senso dall’Unione
Europea;
- il tuo titolo di studio potrà essere riconosciuto in base al meccanismo stabilito in
tal senso dall’UE e dalla specifica normativa concordata tra Italia e Slovenia.
3
TROVARE LAVORO IN EURADRIA
È POSSIBILE !!!
Per trovare lavoro in Euradria puoi rivolgerti:
1. al sistema di COLLOCAMENTO PUBBLICO
2. al sistema di COLLOCAMENTO PRIVATO
3. cercando direttamente le offerte di lavoro su stampa e media locali
COLLOCAMENTO PUBBLICO
in Italia
In Friuli Venezia Giulia i servizi offerti dal
sistema di collocamento pubblico sono promossi dai CENTRI PER L’IMPIEGO che
sono organizzati a livello Provinciale:
I Centri per l’ Impiego (CPI) sono l’ espressione operativa e decentrata delle politiche
del lavoro nell’ intera provincia.
Svolgono attività di supporto per le aziende,
e per le persone che vogliono inserirsi nel
mondo del lavoro.
Forniscono informazioni sui servizi disponibili per l’ accesso al lavoro, sulle opportunità e i vincoli del mercato locale e del
sistema formativo. Operano per favorire
l’incontro domanda/offerta di lavoro.
Per iscriversi al Centro per l’Impiego bisogna essere residenti o domiciliati nei Comuni di pertinenza!!!
Indirizzi
Provincia di Trieste - www.provincia.trieste.it
Centro per l’Impiego di Trieste
Scala Cappuccini 1, Trieste
Tel. +39 040 369104 int. 237; Fax: +39 040
369577
e-mail: [email protected]
Provincia di Udine - www.provincia.udine.it
Centro per l’Impiego di Udine
Viale Duodo 3, Udine
Tel. +39 0432 209400; Fax: +39 0432 209570
e-mail: [email protected]
4
in Slovenia
Nella regione Euradria operato due enti regionali dell’Ente di collocamento della Slovenia: Koper/Capodistria e Nova Gorica.
Per iscriversi nelle liste di disoccupazione
dell’Istituto di collocamento sloveno i cittadini italiani devono presentare:
- un documento d’identità valido
- il modulo d’iscrizione alle liste di disoccupazione
I cittadini dell’UE possono vivere in Slovenia senza dichiarare il proprio il proprio
domicilio per i primi 3 mesi. Per questo motivo possono iscriversi alle liste di disoccupazione presentando solo i documenti sopra indicati.
Se dopo 3 mesi non presenta il certificato di
residenza l’Ente lo esclude dalle liste.
Eccezione: colore che hanno presentato il
modulo U2 (ex modulo E303) non sono tenuti a presentare il certificato di residenza.
Gli iscritti alle liste di disoccupazione possono usufruire dei seguenti servizi:
- consulenza professionale e di collocamento
- inclusione nelle politiche attive per l’occupazione
- diritto all’indennità di disoccupazione se
adempie agli obblighi di legge
Indirizzi
Provincia di Gorizia - www.provincia.gorizia.it
Centro per l’Impiego di Gorizia
Via Alfieri 38, Gorizia
Tel. +39 0481 524296; Fax: 0481 525582
e-mail: [email protected]
ZRSZ – Območna služba Koper:
Kmečka ulica 2, Koper
Tel: +386 5 6135000
Fax: +386 5 6271511
e-mail: [email protected]
Provincia di Pordenone www.provincia.pordenone.it
Centro per l’impiego di Pordenone
Via borgo San Antonio 23, Pordenone
Tel. +39 0434 529009; Fax: +39 0434 523529
e-mail: [email protected]
ZRSZ – Območna služba Nova Gorica
Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica
Tel: +386 5 3350200
Fax: +386 3350250
e-mail: [email protected]
IL COLLOCAMENTO PRIVATO
LE AGENZIE PER IL LAVORO sia in Italia che in Slovenia sono operatori abilitati,
attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero competente, ed iscritte in un apposito albo
informatico.
Le Agenzie possono svolgere le seguenti funzioni:
- Somministrazione di lavoro
- Intermediazione
- Ricerca e selezione del personale
- Supporto alla ricollocazione professionale
Per visualizzare le offerte di lavoro o avere maggiori informazioni puoi consultare i siti o
rivolgerti direttamente presso le sedi delle Agenzie per il lavoro accreditate aventi sede nel
Friuli Venezia Giulia:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico/
Per visualizzare le offerte di lavoro o avere maggiori informazioni puoi consultare i siti o
rivolgerti direttamente presso le sedi delle Agenzie per il lavoro accreditate aventi sede in
Slovenia:
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/iskanje_dela/drugi_zaposlitveni_portali
Particolarità della Slovenia sono le Agenzie del lavoro per gli studenti (sia italiani che sloveni) che studiano in Slovenia. La lista delle agenzie si trova sul sito del Ministero della famiglia
e gli affari sociali sloveno:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/posredovanje_in_zagotavljanje_dela/seznam_koncesionarjev_studentske_koncesije/
BANCHE DATI ON LINE
Collocamento Pubblico:
EURES: ec.europa.eu/eures
IT: www.provincia.trieste.it; www.provincia.udine.it; www.provincia.gorizia.it;
www.provincia.pordenone.it
SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO: http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
SLO: www.ess.gov.si
Le offerte di lavoro su stampa e media locali
IT: www.ilmercatino.it; triveneto.miojob.repubblica.it; http://www.la-bancarella.it/
SLO: www.aktiv.si; zaposlitev.delo.si; www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera;
web.vecer.com
per informazioni sul sistema contrattuale italiano e sloveno e comparazione
tra i principali CCNL puoi consultare www.euradria.org
o rivolgerti ai nostri consulenti Euradria attivi presso le sedi sindacali.
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V
uoi svolgere la tua professione in un paese diverso rispetto a
quello dove hai ottenuto la tua qualifica, sia come lavoratore
autonomo o libero professionista che come lavoratore dipendente? Per prima cosa devi verificare se la tua professione è considerata UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA NEL PAESE DOVE
VUOI ESERCITARE LA TUA ATTIVITÀ!
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE IN EURADRIA
È POSSIBILE !!!
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza
necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte
indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani e sloveni che esteri.
Chi intende svolgere in Italia o in Slovenia una professione non-regolamentata ed
è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento
legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro.
Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla
legislazione nazionale: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile
che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per
es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di
deontologia professionale. L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed
è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica
per la tipologia di professione regolamentata. In Italia sono 148 le professioni
regolamentate, in Slovenia 254.
L’elenco completo delle professioni regolamentate in Europa è disponibile e
molte altre informazioni utili le trovi:
■ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm
L’Unione Europea, nel quadro della LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI,
riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto “riconoscimento
professionale”) attraverso un sistema di riconoscimento delle qualifiche
professionali, che si compone di alcune direttive “settoriali” ed una direttiva a
carattere generico, che copre i casi non previsti dalle direttive settoriali.
Le direttive settoriali sono previste per le seguenti professioni: medico (16/93/
CE), infermiere (452/77/CE), assistenza domestica (154/80/CE), veterinario
(1026/1026/CE), dentista (686/76/CE), farmacista (433/85/CE), architetto
(384/85/CE), avvocato (5/98/CE).
In tutti gli altri casi il riconoscimento è basato su quanto previsto dalla
Direttiva 2005/36/CE.
6
Il SISTEMA di riconoscimento delle qualifiche sancito dalla Direttiva 2005/36/
CE si fonda su regimi basati su:
-
riconoscimento automatico – per le professioni elencate nell’allegato V degli
atti di recepimento della Direttiva 2005/36/CE. - es. infermiere professionale,
odontoiatra, veterinario, etc. La domanda deve essere corredata da una
certificazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine attestante
che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria
in materia di riconoscimento dei titoli di studio.
- sistema generale- se la persona è autorizzata nello stato di provenienza
ad esercitare una data professione, Il riconoscimento si ottiene in base al
confronto tra i percorsi formativi. Se sussiste una “differenza sostanziale”si
possono richiedere delle “misure compensative”(prova attitudinale o tirocinio
di adattamento).
- esperienza professionale- maturata nello Stato membro di origine. Si applica
nel caso delle professioni elencate all’art. IV degli atti di recepimento della
Direttiva 2005/36/CE.Il riconoscimento è automatico se sono rispettate
le condizioni espressamente espresse previste per le singole categorie
professionali).
I beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica
necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
La domanda deve essere presentata presso l’Autorità competente dello Stato
membro di accoglienza!
La Direttiva 2005/36/CE prevede anche la possibilità per un cittadino di
esercitare temporaneamente e occasionalmente la propria attività in un
altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover
richiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo di studio. In tal caso se
la professione è regolamentata nel Paese d’origine si richiede i documenti
che lo attestino, in caso contrario può essere richiesta una certificazione di
esperienza professionale.
AUTORITÀ COMPETENTE:
il ruolo di Coordinatore Nazionale e Punto di contatto
IN ITALIA
Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
■ http://www.politichecomunitarie.it/
IN SLOVENIA
Ministero per il Lavoro, la famiglia e gli affari sociali
■ http://www.mddsz.gov.si/
7
S
ei in possesso di un diploma e vuoi continuare gli studi o avvalerti
del tuo titolo accademico in un altro stato membro dellʼUe? Devi
ottenere iL “RICONOSCIMENTO DEL TUO TITOLO ACCADEMICO”.
RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO IN EURADRIA
È POSSIBILE !!!
…Riconoscimento titoli in Italia..
…Riconoscimento titoli in Slovenia…
CIMEA Centro informazioni
Mobilità Equivalenze
accademiche
■ www.cimea.it
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Sektor za priznavanje
izobraževanja, ENIC-NARIC
■ www.mvzt.gov.si
Sul sito del CIMEA trovi tutte le informazioni relative al riconoscimento al
fine di:
• ammissione all’Università (le cui procedure si distinguono tra:
I ciclo-iscrizione ai corsi di laurea; II ciclo,
iscrizione a corso di laurea Magistrale; III
ciclo-iscrizione a dottorati di ricerca)
• Equipollenza titolo di studio (procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica di uno Stato membro determina l’equivalenza, a tutti gli
effetti giuridici, di un Titolo di studio
conseguito in un altro Stato membro
con un determinato Titolo presente nel
proprio ordinamento)
In tutti i casi ci si deve rivolgere alla
Segreteria dell’Università che offre il
titolo di interesse e richiedere tutte le
informazioni del caso.
Procedure particolari sono previste nel
caso si voglia partecipare ad un concorso pubblico e si voglia far valere il
proprio titolo di studio estero.
Le autorità italiane competenti al riconoscimento dei titoli di studio sono:
• per i Titoli di Studio pre - universitari;
gli Uffici Scolastici Provinciali,
• per i diplomi di Laurea - le Università,
• per i titoli di Dottorato; il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR),
Altri Link utili: www.istruzione.it
Università/cooperaz. Internazionale
8
Si può richiedere il riconoscimento dei
titoli di studio al fine di :
• continuare il proprio percorso formativo
(la richiesta va inoltrata all’istituto in
cui si desidera studiare utilizzando il
modulo “N”)
ITALIA-SLOVENIA
- riconoscimento titoli di studio Tra Italia e Slovenia esiste un accordo bilaterale per il riconoscimento dei titoli
di studio: Memorandum d’intesa firmato a Roma il 10.7.1995 L. n. 103 del
7.4.97 su G.U. n. 93 del 22.4.97. Entrato in vigore il 6.8.97. Detto Memorandum
ha ripristinato l’applicazione con la Slovenia (dopo la sua sospensione il 20.9.94)
dell’Accordo con la ex-Jugoslavia del 1983 con regole di maggiore garanzia,
in attesa di mettere a punto un nuovo accordo complessivo ed aggiornato
maggiormente rispondente alle recenti riforme strutturali dell’istruzione
universitaria italiana.
Il Memorandum determina che:
−
−
−
−
i diplomi possono essere riconosciuti se conseguiti presso università, altri
istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dai due Paesi
sono esclusi diplomi parzialmente svolti in Paesi terzi
sono esclusi corsi di laurea accelerati o estivi
i titoli vengono riconosciuti previo accertamento che l’interessato abbia
effettivamente soggiornato nel Paese in cui ha sede l’università (non valido
per appartenenti a minoranza slovena in Italia ed italiana in Slovenia).
• ai fini dell’assunzione (la richiesta va
inoltrata al Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo utilizzando il
modulo “Z”)
Se ti iscrivi ad un istituto scolastico
sloveno puoi accedere al lavoro
studentesco. Per maggiori informazioni
rivolgiti al Servizio studenti dell’istituto a
cui sei iscritto (Študentski servis)
Link per scaricare i moduli:
in sloveno:
www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/
priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/
priznavanje_in_vrednotenje/
in inglese:
www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/
recognition_and_assessment_of_
education/general/#c897
9
Il lavoratore frontaliero e il coordinamento
dei regimi di sicurezza sociale
Il Coordinamento in materia di sicurezza sociale, stabilisce regole e principi comuni
al fine di garantire che l’applicazione delle singole normative nazionali non vada
a scapito delle persone che esercitano il diritto di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri: stabilisce quale legislazione si applica ad
ogni caso specifico e garantisce il cumulo dei periodi assicurativi e l’esportabilità di
alcune prestazioni.
Le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale si applicano ai
cittadini comunitari e nei Paesi dell’UE, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Fonte: Regolamento (CE) n. 883/2004 e Regolamento 987/2009 “coordinamento
rinnovato dell’UE in materia di sicurezza sociale dell’UE”
Le materie coperte dai regolamenti sono:
- prestazioni di malattia
- prestazioni di maternità ed equivalenti prestazioni di paternità
- infortuni sul lavoro
- malattie professionali
- prestazioni d’invalidità
- pensioni di vecchiaia
- prestazione per i superstiti
- indennità in caso di morte
- prestazioni di disoccupazione
- prestazioni familiari
- prestazioni di prepensionamento
Il “coordinamento rinnovato dell’UE in materia di sicurezza sociale dell’UE”, prevede, infatti, una serie di disposizioni specifiche per i lavoratori transfrontalieri.
Essendo equiparati alle altre categorie di soggetti interessati da tali disposizioni:
- sono assicurati nello stato in cui lavorano
- hanno diritto agli assegni familiari anche per i familiari residenti in un altro Stato
- percepiscono una pensione distinta per ogni Paese ove sono stati assicurati per
almeno un anno
La persona in questo caso risiede in uno Stato diverso rispetto a quello nel quale
è assicurato.
Di norma il Paese competente è il Paese di lavoro.
Le prestazioni in natura sono erogate dal Paese di residenza, mentre le prestazioni
in denaro sono di norma erogate dal Paese dove si svolge l’attività lavorativa. Se
l’importo delle indennità dipende dal numero di familiari, si terrà conto anche di
quelli residenti nel territorio di un altro Stato membro.
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Per prestazioni di malattia e le indennità di disoccupazione vigono speciali disposizioni.
Le prestazioni in natura sono erogate dal Paese di residenza, come se il beneficiario fosse assicurato in quel Paese. Quindi, l’interessato dovrà iscriversi presso
l’assicurazione malattia del luogo di residenza. Per fare ciò dovrà prima richiedere
all’organismo presso cui è assicurato un documento “S1”. L’ente preposto del Paese di residenza può entrare in contatto con l’ente con cui l’interessato è assicurato
per scambiare le informazioni necessarie sui suoi diritti. Di norma, poi, l’organismo
del luogo di residenza viene rimborsato dall’ente corrispondente presso cui il beneficiario è assicurato.
Nel caso di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sarà necessario produrre un documento “DA1” rilasciato dall’Ente che ha
assicurato l’interessato.
Nel caso di infortuni sul lavoro mentre è in viaggio in un Paese diverso da quello
in cui è assicurato, nel caso di infortuni in itinere, il soggetto continuerà ad avere
diritto alla copertura assicurativa contro i rischi infortuni e alle prestazioni specifiche. Il soggetto può dimostrare i suoi diritti all’assistenza sanitaria presentando il
documento “DA1”.
Pensione di vecchiaia. Se il soggetto è stato assicurato in più Stati nella propria
carriera lavorativa, tutti i periodi saranno sommati (cumulo) per far valere la anzianità contributiva. Ogni stato in cui la persona è assicurata è tenuto a corrisponderle
una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile. Ogni singola
pensione sarà calcolata in base all’anzianità contributiva dell’interessato in ciascun
stato membro. La domanda di pensione dovrà essere presentata nel paese di residenza a meno che non vi si abbia mai lavorato. In questo caso la domanda va
presentata nell’ultimo Paese nel quale si è stati assicurati. Lo Stato competente,
quindi, si occuperà di contattare tutti gli altri Stati coinvolti e fornirà la sintesi della
situazione al soggetto riepilogata in un documento “P1”.
Disoccupazione completa. Anche qui vale il principio di cumulo ed esportabilità.
L’interessato può richiedere all’ente competente dello Stato dove ha lavorato, anche come lavoratore autonomo, un documento “U1”. che certifichi i periodi di assicurazione o occupazione. Nel caso dei transfrontalieri valgono regole specifiche.
Nel caso di disoccupazione completa dovrà richiedere l’indennità di disoccupazione nel suo Stato di residenza, riceverà le prestazioni come se vi fosse assicurato
nel corso dell’ultimo periodo di assicurazione. Se il calcolo dell’ammontare dipende
da salario o reddito professionale, si deve tener conto del reddito effettivamente
percepito dal lavoratore nello stato membro. In teoria il lavoratore transfrontaliero
ha diritto a iscriversi anche presso il centro per l’impiego dell’ultimo Paese presso il
quale ha lavorato, continua però a ricevere l’indennità dal Paese di residenza il cui
Ufficio di collocamento resta prioritario.
Disoccupazione parziale e/o intermittente: è lo Stato membro in cui l’interessato
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lavora ad essere responsabile dell’indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla sua residenza
Assegni familiari: se i familiari non risiedono nello Stato in cui il soggetto interessato è coperto, spettano naturalmente anche per essi gli assegni familiari, sono
quindi naturalmente a tutti gli effetti considerati parte del nucleo familliare.
Particolarità:
I familiari del lavoratore frontaliero che abbiamo domicilio nel Paese competente,
ossia nel Paese di lavoro del frontaliero, possono richiedere in tale Paese le prestazioni in natura, anche se hanno la residenza nell’altro Paese. Questo per quanto
riguarda residenti in Italia con domicilio in Slovenia. L’Italia, invece, ha richiesto di
sospendere questo tipo di possibilità per i primi quattro anni dall’entrata in vigore
del nuovo regolamento.
Ulteriori diritti sono inerenti alla possibilità di chiedere prestazioni in natura nel
Paese competente, quindi non quello di residenza, in alcuni casi specifici ed in
condizioni particolari, per i pensionati ex frontalieri, e per i suoi familiari.
Autorità di riferimento in Italia
INPS – www.inps.it
INAIL – www.inail.it
Autorità di riferimento in Slovenia
ZPIZ – www.zpiz.si
Iscrizione al servizio sanitario nazionale
È bene prima di tutto specificare che il diritto di ingresso e stabilimento riconosciuto
ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non comporta automaticamente
il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, di conseguenza non e’ sufficiente il fatto di poter entrare liberamente in un Paese UE per dare all’individuo
il diritto di iscrizione. La normativa europea e nazionale dettano infatti norme ben
precise in ordine a tale possibilità, prevalentemente distinguendo le varie categorie
di soggetti che hanno o meno diritto all’iscrizione a seconda delle motivazioni del
soggiorno.
Se sei un lavoratore trasfrontaliero HAI DIRITTO AD ISCRIVERTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL PAESE DOVE LAVORI.
In Italia, infatti, i lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e loro familiari, lavoratori autonomi e loro familiari possono iscriversi al SSN a
tempo indeterminato.
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In Slovenia, con la firma del contratto di lavoro si è automaticamente iscritti all’assicurazione sanitaria obbligatoria che garantisce le prestazioni base. Bisogna procurarsi da soli l’assicurazione complementare fornita da varie assicurazioni private.
L’assicurazione sanitaria può essere allargata anche ai famigliari del lavoratore.
L’assicurazione obbligatoria comprende l’assistenza ospedaliera, l’assistenza per
malattia e infortunio al di fuori e sul posto di lavoro. L’assicurazione complementare
è a discrezione del cittadino. E’ conveniente averla per non dover pagare le prestazioni che l’assicurazione obbligatoria non offre. Per questo motivo la maggioranza
dei cittadini sloveni ha l’assicurazione complementare.
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in Italia
Link utili
Ministero per la Salute www.salute.gov.it - sezione “assistenza sanitaria italiani
all’estero e stranieri in Italia”
Indirizzi Aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere;
http://www.salute.gov.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in Slovenia
Link utili
Ministero della Salute: http://www.mz.gov.si/si/mz_za_vas/
Ministero della Salute - Direttiva sull’assicurazione transfrontaliera: http://www.
mz.gov.si/si/mz_za_vas/direktiva_o_pravicah_pacientov_na_podrocju_cezmejnega_zdravstvenega_varstva
Ente per l’assicurazione sanitaria: www.zzzs.si
Hai diritto a non essere soggetto
ad una doppia imposizione fiscale
La fiscalità è un tema che l’Europa lascia alla potestà nazionale e non vi sono nemmeno “sistemi” europei di coordinamento, così come previsto, invece, in materia di
sicurezza sociale.
Esiste, però, il sistema delle Convenzioni tra i singoli Paesi che definiscono il sistema per evitare la DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE.
Tra Italia e Slovenia è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, che è pienamente in vigore a partire dal 12 gennaio 2010.
Come molte altre convenzioni tra Stati per evitare la doppia imposizione fiscale, si
basa su un modello definito dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico), ma nel caso di Italia e Slovenia non è previsto alcun articolo
specifico riguardante la tassazione dei lavoratori transfrontalieri.
L’Accordo prevede, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente)
oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente, il diritto al
rimborso da parte dello Stato della fonte, dell’imposta eventualmente prelevata in
eccedenza rispetto al limite stabilito convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto
all’applicazione immediata del beneficio previsto, già in sede.
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SE RISIEDI NEL PAESE “A”, MA LAVORI NEL PAESE “B”
I principi di base della Convenzione Italia - Slovenia
contro la doppia imposizione fiscale
Il lavoratore frontaliero tra Italia e Slovenia, a meno di eccezioni viene considerato fiscalmente residente nel Paese nel quale risiede, il Paese A. art. 1 e 2
della Convenzione bilaterale
Per ulteriori informazioni ed una consulenza
individuale e mirata puoi rivolgerti
ai nostri consulenti EURES – Naši EURES svetovalci
■ Koper e Nova Gorica
■ Trieste
si ha TASSAZIONE CONCORRENTE: il lavoratore frontaliero, quindi, sarà, in
generale, tassato nel Paese B per i redditi prodotti nel Paese B, anche se fiscalmente è residente nel Paese A. art. 15 della Convenzione bilaterale
Mirela Pekica - ZRSZ - OS Koper
Monica Ukmar - CGIL FVG
Kmečka ulica 2
Via Vidali 1
tel: +386 5 6135000
tel: +39 040 768844
-Se il lavoratore, che risiede fiscalmente nel paese A possiede elementi di reddito
che sono imponibili nel Paese B, il Paese A può includere nella base imponibile di
tali imposte anche gli elementi di reddito prodotti nel Paese B, detraendo, però, dalle imposte così calcolate, l’imposta dui redditi già pagata dal lavoratore nel Paese
B. L’ammontare di tale detrazione non può eccedere la quota di imposta del Paese
A attribuibile ai predetti elementi di redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo
email: [email protected]
email: [email protected]
Euro Brozič - OSO - KS90
Michele Berti - UIL FVG
Trg Brolo 2
Via Polonio 5
tel: +386 5 6124013
tel: +39 040 367800
email: [email protected]
email: [email protected]
■ Pordenone
■ Gorizia
Stefania Garofalo - Provincia di Pordenone
Ilaria Sicilia - CPI Gorizia
Largo S. Giorgio 12
Via Alfieri 38
tel: +39 0434 231465
tel: +39 0481 525582
email: [email protected]
email: [email protected]
-Le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte da uno Stato contraente, in base
alla Convenzione, sono rimborsate a richiesta del contribuente.
E’ necessario il codice fiscale emesso dal Paese B in quanto si è soggetti alla
tassazione per i redditi prodotti anche nel Paese B. Basterà andare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate/Davčna Uprava Republike Slovenije con un documento in
corso di validità e verrà indicato il domicilio fiscale nel Comune nel quale è stato
prodotto il reddito.
Autorità di riferimento in Italia
Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it
Ministero dellʼEconomia e delle Finanze – www.finanze.it
Autorità di riferimento in Slovenia
Davčna Uprava Republike Slovenije – www.durs.gov.si
Ministrstvo za Finance – www.mf.gov.si
■ Udine
Ingrid Avanzolini - Confartigianato FVG
Via del Pozzo 8
tel: +39 0432 26309
email: [email protected]
www.euradria.org
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ČEZMEJNI EURES
Italija Slovenija
EURES TRANSFRONTALIERO
Italia Slovenia
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