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Protocolli delle udienze del Tribunale di Cagliari

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Protocolli delle udienze del Tribunale di Cagliari
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE DEL
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI
CAGLIARI
Definizione, funzione ed obiettivi.
1) Definizione
Il protocollo per la gestione delle udienze penali è uno strumento
operativo che si fonda sull’individuazione di un insieme di regole
condivise per la gestione dell’organizzazione delle udienze penali.
Si tratta di regole condivise, secondo un metodo di lavoro che vuole
valorizzare il contributo paritario di tutti i soggetti che sono
coinvolti nella gestione delle udienze penali; e ciò a partire dal
momento dell’elaborazione di una proposta di protocollo compiuta
attraverso il comune e partecipato contributo dei rappresentanti del
personale amministrativo, della magistratura e dell’avvocatura, fino
a quello della sottoscrizione dell’atto da parte degli organismi
rappresentativi delle tre categorie coinvolte.
2) Contenuto
La complessità dei profili concernenti l’organizzazione delle udienze
penali, principalmente in dipendenza della diversità dei riti, fa sì
che non sia possibile ipotizzare un unico protocollo, ma che sia
invece opportuno definire una pluralità di protocolli finalizzati alla
gestione di determinati momenti o aspetti dell’organizzazione delle
udienze penali.
Il
protocollo
dell’udienza
penale
contiene
unicamente
regole
attinenti a momenti o a profili dell’organizzazione e della gestione
delle udienze penali, quali, a titolo di esempio :
· L’introduzione della prima udienza di smistamento nei procedimenti
di primo grado a citazione diretta, la formazione del calendario e
la definizione di alcuni aspetti concernenti la gestione del ruolo dell’
udienza;
· La fissazione di fasce orarie per la chiamata dei procedimenti di
primo grado a citazione diretta;
· L’individuazione di regole e prassi per lo snellimento delle procedure per le
notificazioni penali;
· L’individuazione di regole e prassi per le comunicazioni di impedimenti del
difensore e delle parti, di impedimenti dell’ufficio e di avvisi di differimento alle
parti, ai periti consulenti e testimoni.
E così via in relazione a tutti quei momenti o profili organizzativi
suscettibili di essere regolati attraverso una gestione condivisa.
Il protocollo può comprendere anche la codificazione di prassi virtuose già
positivamente sperimentate in sede locale, con la doverosa precisazione, però,
che esso deve essere definito entro il quadro normativo fissato dal codice di rito,
sicché non contiene e non può contenere regole che attengono al contenuto di
provvedimenti giurisdizionali e /o che possono anche solo potenzialmente ledere
così il contraddittorio, le strategie difensive ed il diritto di difesa
delle parti, come l’autonomia del giudice.
3) Finalità ed obiettivi
La finalità che si persegue attraverso la predisposizione dei protocolli è quella di
ottimizzare le risorse date, realizzando il miglior servizio possibile tenuto conto
del personale, mezzi, logistica e dotazioni disponibili.
Il che vale a dire che attraverso la predisposizione di alcune regole condivise e
accettate dai soggetti che nel processo penale esplicano il loro lavoro, si mira a
realizzare un recupero di efficienza, che si attua trovando il giusto punto di
equilibrio tra l’obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi
dell’udienza e quello dell’accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle
regole processuali, richiedendo a ciascun soggetto presente nel processo quell’
impegno di tempo che è necessario e doveroso pretendere in relazione alla
funzione assolta in esso, evitando, quindi, inutili e dispendiose presentazioni in
udienza di parti private la cui presenza non è necessaria, nonché, laddove
evitabili, inutili e dispendiose attese in udienza delle parti private e degli stessi
avvocati.
Da ultimo, appare opportuno sottolineare che, pur nella consapevolezza che, in
linea di principio, il buon senso e l’ educazione, come il rispetto per l’ istituzione
giudiziaria non dipendono da modelli di comportamento la cui adozione possa
coattivamente imporsi, tuttavia la definizione di regole di comuni organizzazione
e di gestione orienta - di fatto - i comportamenti individuali verso prassi virtuose
uniformi che, al di là delle variabili caratteriali, realizzano in concreto un
modulo organizzativo condiviso che tiene conto, ed è perciò rispettoso, delle
esigenze di tutti i soggetti che nell’udienza penale esplicano il loro lavoro o di
coloro che a qualunque altro titolo vi sono coinvolti.
Il protocollo per l’introduzione, l’organizzazione e la gestione della prima
udienza dibattimentale del rito monocratico cosiddetta “di smistamento” nei
procedimenti penali a citazione diretta e per la formazione e la gestione del
calendario delle udienze successive all’udienza di “ smistamento”.
1) Nel rito monocratico, nei procedimenti a citazione diretta l’udienza di prima
comparizione è destinata esclusivamente :
a) al controllo della regolarità della costituzione delle parti e l’adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti;
b) alla proposizione delle questioni preliminari salvo che, in caso di particolare
complessità, la parte che vi ha interesse ne chieda la trattazione in altra udienza
in cui sia prevista la verbalizzazione mediante stenotipia;
c) alla indicazione del rito che si intende seguire con i provvedimenti conseguenti
e, in particolare :
- in caso di rito ordinario, dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta di
prove e provvedimenti relativi all’ammissione delle prove;
- formalizzazione della richiesta di rito alternativo
- in caso di richiesta di applicazione di pena o di rito abbreviato non condizionato
all’assunzione di prove diverse dall’acquisizione di documenti, la immediata
definizione del procedimento, salvo rinvio disposto dal giudice d’ufficio o su
richiesta di parte per l’eventuale completamento di formalità, per la migliore
definizione dell’accordo in casi dubbi, o per altre ragioni da valutarsi in udienza,
ferma tuttavia la formalizzazione della richiesta del rito alternativo
prescelto;
- pronuncia di sentenze che definiscano il procedimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p.
In questa prima udienza di comparizione, di regola, non vengono assunte prove
dichiarative, quali l’esame di testimoni, l’esame dell’imputato, il conferimento di
incarichi peritali, esame di periti e consulenti tecnici. Resta ferma la possibilità
da valutare caso per caso di procedere comunque all’esame dei testi ove, ad
esempio, erroneamente citati o comunque per errore comparsi ove versino in
particolari situazioni che ne rendano difficoltosa una loro nuova comparizione;
parimenti, l’imputato comparso ove ne faccia richiesta deve essere sentito ove l’
esame non sia agevolmente rinviabile e salvo quanto previsto dai successivi punti
3 e 4 seguenti.
La persona offesa, ove comunque comparsa, nonostante gli accorgimenti di cui al
punto 4) che segue, ove il processo non debba definirsi con rito alternativo,
viene sentita sull'accordo delle parti, salvo che non vi sia l’accordo con la stessa
per il rinvio dell’esame ovvero esso risulti di impegno tale da non essere
compatibile con il carico dell’udienza.
2) Alla prima udienza di comparizione il giudice non autorizza la citazione di
testi, periti e consulenti; le parti non dovranno citare i propri testi, periti e
consulenti.
3) Al fine di garantire la salvaguardia dei diritti della persona offesa e, nel
contempo evitare inutili comparizioni, il pubblico ministero inserisce nei decreti
di citazione a giudizio, in calce ed in neretto sottolineato il seguente avviso: “la
persona offesa è citata a comparire per porla in condizione solo ove vi abbia
interesse di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento
del danno, previa nomina di un difensore; ha il diritto, ma non l’obbligo di
intervenire alla sopraindicata udienza; potrà essere citata come testimone per una
udienza successiva a quella indicata con apposita separata citazione e, in tal caso,
avrà l’obbligo di comparire, sanzionato con ammenda e passibile, se violato, di
accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria”.
4) Per le persone offese residenti all’estero che debbono essere sentiti come
testimoni, al fine di evitare non necessarie comparizioni o, viceversa, l’omessa
comparizione quando sia davvero necessaria, il P.M. inserisce nei decreti di
citazione a giudizio, in calce e solo all’occorrenza, l’ulteriore seguente
avviso: “Si informa che la comparizione del teste residente all’estero è
particolarmente necessaria; al tal fine allo stesso verranno rimborsate le spese di
viaggio e soggiorno dietro regolare presentazione di fattura di
albergo e pasti come da circolare M.G.567/96).
5) In caso di imputato detenuto per il processo : la celebrazione
del processo avviene alla udienza fissata, anche se di “smistamento”;
ove non sia possibile la stessa viene rinviata alla prima udienza utile
e, comunque, a breve .
6) In caso di legittimo impedimento del difensore o dell’imputato
valgono le regole generali specificate nel Protocollo II.
7) L’udienza di prima comparizione viene tenuta una volta al mese da
ciascun giudice monocratico ed in essa viene concentrata la
trattazione di tutti i procedimenti a citazione diretta di nuova assegnazione
previsti per quel mese (all’incirca 26: venti ordinari a citazione
diretta e sei opposizioni a decreto penale di condanna).
Anche al fine di assicurare una migliore razionalizzazione dei costi,
nella udienza di prima comparizione non è previsto il servizio di
stenotipia, ma potrà, eventualmente, essere richiesta la registrazione.
8) Al fine di consentire agli utenti di poter individuare facilmente
l’ubicazione dell’aula ove sarà trattato il processo che interessa, è
necessario procedere all’affissione prima delle ore 8:30 di ciascuna
giornata d’udienza in un’apposita bacheca posta nel corridoio in
corrispondenza del servizio ove si svolge l’attività di sportello l’
elenco delle udienze trattate nella giornata e la corrispondente aula
ove le stesse si celebrano .
I ruoli di udienza verranno affissi a cura della cancelleria anche all’ingresso
dell’aula d’udienza così come disposto dal D.M. 334/89.
9)
Stante
la
nota
esiguità
Ufficiali giudiziari, la presenza
richiesta ed assicurata solo per
composizione collegiale, ovvero
per le udienze del Tribunale in
presenza dell’ufficiale giudiziario
dell’organico
del
servizio
degli
dell’ufficiale giudiziario dovrà essere
le udienze tenute dal Tribunale in
su specifica e preventiva richiesta
composizione monocratica in cui la
sia resa necessaria per il numero
degli imputati, delle persone offese o dei testimoni da esaminare.
Nelle altre udienze celebrate dal Tribunale
in composizione
monocratica le chiamate delel parti e dei
testimoni
verranno
assicurate direttamente dal cancelliere in udienza utilizzando l’
apposito impianto tecnico di cui sono dotate le aule d’udienza.
Protocollo per la formazione del ruolo di udienza dopo l’udienza di
prima comparizione
1) All’udienza di prima comparizione, esaurite le formalità per il controllo della
costituzione delle parti e stabilito il rito che dovrà celebrarsi per ciascuna causa,
il giudice:
a) definisce immediatamente il procedimento che sia di pronta definizione (richiesta di applicazione di pena o abbreviato “secco”, oblazione, prescrizione,
remissione di querela etc.), salvo differimento ad altra successiva udienza,
quando ciò sia motivatamente richiesto dalle parti ovvero sia motivatamente
ritenuto dal giudice anche in funzione della migliore organizzazione del ruolo.
b) Per i processi per i quali deve procedersi con rito ordinario, o con abbreviato
condizionato, ovvero per quei processi di cui al punto a) che precede per i quali
sia stato disposto il differimento ad altra udienza, il giudice differisce la
trattazione ad una udienza successiva, provvedendo così a formare il calendario
dell’udienza.
2) Nel disporre il rinvio a successiva udienza, il giudice indica alle parti presenti
la data di rinvio con la specificazione della fascia oraria nella quale il processo
dovrà essere chiamato. La giornata di udienza dibattimentale è organizzata dal
giudice con prevedibile durata di almeno quattro ore e trenta (dalle ore 9:00 alle
ore 13.45).
Considerato che l’articolazione dell’orario di servizio è disposto con
provvedimento del capo dell’ufficio, tenute presenti anche le necessità del
personale amministrativo, nell’ipotesi di prosecuzione di udienze prefissate,
queste possono essere svolte, ove strettamente necessario, anche nell’orario
pomeridiano, nei soli giorni di rientro del personale, con inizio alle ore 14:45 e
fino alle ore 17:45. In caso di adempimenti urgenti da eseguirsi a fine udienza,
queste potranno essere interrotte mezz’ora prima dell’orario stabilito.
3) Nei giudizi di cui al punto b) che precede i processi sono rinviati a due fasce
orarie fisse:
· Dalle ore 9:00 alle ore 11:15
· Dalle ore 11:30 alle ore 13:45
In mancanza di altra indicazione il processo si intende rinviato ad ora fissa che
deve intendersi alle ore 9:00 e ss.
I processi fissati per la discussione saranno chiamati preferibilmente nella
seconda fascia.
4) Organizzazione e definizione del ruolo dell’udienza:
· A) nella formazione del ruolo di udienza il giudice dovrà tenere
conto del prevedibile carico effettivo dell’udienza, tenendo conto
del numero dei processi, dei testi di cui è autorizzata la citazione,
della complessità e difficoltà del processo, in modo da evitare squilibri e
disagi all’utenza ed al personale nella gestione dell’udienza e da
consentire
il
rispetto
degli
orari
come
più
sopra
stabiliti.
· B) nella determinazione dell’ordine di distribuzione sulle fasce
orarie il giudice, salvo non ostino particolari ragioni, fissa nella
prima fascia i processi a carico di imputati detenuti, anche se per
altro processo;
· C) all’interno di ogni fascia, posto che l’indicazione del numero progressivo
non attribuisce alcun ordine di priorità, il giudice tratta con precedenza - salvo
particolari esigenze - i processi di pronta definizione, quelli in cui vi siano
soggetti anziani, minorenni, portatori di handicap, o comunque, impossibilitati a
trattenersi e quelli che coinvolgono parti testi residenti fuori sede, sempre che
ciò gli venga tempestivamente segnalato; chiama poi nell’ordine i processi in cui
siano presenti le parti ed i difensori e di seguito quelli nei quali manchino parti o
difensori .
D)In caso di persone offese o testimoni minorenni, le parti dovranno farne
oggetto di specifica segnalazione al giudice in modo da concordare le più
opportune modalità dell'esame ed individuare tempestivamente idonei spazi ove
ospitare i predetti soggetti in attesa dell'esame.
5) Il calendario di udienza indica i processi fissati per ciascuna giornata con
l’indicazione della fascia oraria di chiamata del processo; esso è affisso sulla
porta dell’udienza il giorno stesso dell’udienza prima delle ore 8:30. L’ordine di
elencazione non attribuisce alcuna priorità all’interno di ciascuna fascia oraria.
6) Gli avvocati provvederanno, ogni qualvolta sia possibile, a depositare la
richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
direttamente in udienza ed il giudice provvederà immediatamente sulla stessa,
così da evitare il più possibile comunicazioni e notificazioni.
7) Gli impedimenti delle parti e dei difensori dovranno essere comunicati
tempestivamente all’Ufficio, così da consentire al giudice di avvisare testi, periti
e consulenti, nonché le altre parti dell’impedimento ed evitare inutili
comparizioni di parti private e testimoni e consentire una più razionale
organizzazione dell’udienza.
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI
INDICE
Art.1: Indicazione dell’oggetto della causa.
Art.2: Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.
Art.3: Costituzione.
Art.4: Puntualità.
Art.5, 6, 7, 8, 9, 10: Attività volta ad evitare disagi.
Art.11: Tempi di trattazione dei processi.
Art.12: Rinvii in pendenza di trattative.
Art.13, 14 e 15: Intestazione del verbale; redazione dei verbali di udienza;
deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.
Art.16 e 17: Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza e discussione orale sui
mezzi di prova.
Art.18: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.
Art.19 :Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio.
Art.20: Fascicoli di parte e d’ufficio.
Art.21 e 22: La decisione della causa.
Art.23: Modalità di ricevimento degli avvocati .
Art.24: Comunicazioni.
Art.25: Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo
d’ufficio.
Articolo 1
1.- All’atto della iscrizione a ruolo, in particolare ove effettuata tramite “codice a
barre”, i difensori presteranno attenzione in generale nel compilare con esattezza
l’atto da depositare ed in particolare nell’indicare correttamente il codice fiscale,
l’indirizzo delle parti e soprattutto l’oggetto della causa con la relativa
codificazione. Si segnala la grande importanza di tali indicazioni, sia a fini
statistici sia ai fini della assegnazione della causa alla sezione “competente”
secondo le tabelle di organizzazione dell’ufficio: una indicazione scorretta
comporta inutili dilazioni, che si risolvono in ritardi nella fissazione della prima
udienza.
2.- Il controllo della corretta indicazione dell’oggetto della causa verrà effettuato
dall’Ufficio in ogni fase di assegnazione del procedimento.
Articolo 2
1. - Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o
gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.
2.- Le fasce orarie iniziali dell’udienza di trattazione – indicativamente sino alle
ore 10,30 – saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le
quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di
prima comparizione delle parti ai sensi dell’art.180 c.p.c. preriforma; udienze di
precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di
particolare semplicità).
3.- Il conferimento dell’incarico ai C.T.U. e, nelle udienze di prova, l’assunzione
dei diversi mezzi istruttori saranno fissati ad orari predeterminati.
4.- Prima dell’inizio dell’udienza di prova, verrà affisso sulla porta del locale in
cui questa si tiene l’orario di trattazione già predeterminato delle singole cause.
5. La cancelleria avrà cura di fornire al pubblico adeguata conoscenza delle aule
di udienza di ciascun giudice.
Articolo 3
1.- Al fine di meglio garantire l’effettivo contraddittorio tra le parti e la
possibilità di difesa e di replica alla prima udienza di trattazione ex art.183 c.p.c.,
i termini per la costituzione del convenuto previsti dall’art.166 c.p.c. di almeno
20 giorni prima dell’udienza saranno rispettati anche nelle ipotesi in cui non
debbano proporsi da parte del convenuto domande riconvenzionali, chiamate di
terzo o eccezioni in senso stretto.
2. In ogni caso nella ipotesi di costituzione il giorno dell’udienza, il difensore
avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della
effettiva trattazione.
3.- Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell’opposto avrà
cura di depositare contestualmente alla costituzione anche il proprio fascicolo
della fase monitoria.
Articolo 4
1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario
fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento,
salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile
protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.
2.- In caso di mancata presenza – senza giustificazione – di alcune delle parti
all’orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all’ordinato
svolgimento dell’udienza secondo le previsioni di cui all’art. 2, sia della
disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell’orario o della data, sia
dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di
data.
3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di
contumacia della parte assente prima del decorso di un’ora dall’orario fissato per
l’inizio dell’udienza.
4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi
degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un’ora dall’orario
fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso – e quindi
indipendentemente dal tempo decorso dall’orario fissato per la trattazione della
causa stessa – al termine dell’udienza.
Articolo 5
1.- Gli avvocati inseriranno, in atto di citazione, oltre all’avvertimento di legge
ai sensi dell’art.163, 3° comma, n.7 c.p.c., anche un avvertimento che renda
evidente al/i convenuto/i la necessità di rivolgersi tempestivamente ad un
avvocato per la predisposizione della difesa e lo informi della possibilità,
ricorrendone le condizioni, di presentare all’apposito ufficio sito nel Palazzo di
Giustizia domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati,
ne darà atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del
provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine
di eventuali successive verifiche.
Articolo 6
1.- Ove, nel corso dell’udienza, si verifichi un significativo slittamento
dell’orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione
di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva
comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.
2.- Ove, nel corso dell’udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto
all’orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di
altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora
successiva, quando sia possibile, altrimenti al termine dell’udienza.
3.- In tale ultima ipotesi, nel caso di indisponibilità della controparte o dei testi
citati a trattenersi fino alla fine dell’udienza, il giudice sposterà la prova ad altra
udienza.
Articolo 7
1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, organizzerà la
propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa
ovvero differirà l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva
comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di
udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento C.T.U.) ai difensori, anche
a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.
2.-Si provvederà inoltre a prestabilire un sistema di turnazione per la sostituzione
dei giudici da parte dei G.O.T..
Articolo 8
1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice e alla controparte (ed
eventualmente al C.T.U.):
gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non
andranno cancellate ma effettivamente trattate.
2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la
trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato,
avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare
un nuovo orario. 3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della
necessità di rinviare l’udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare
comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l’altro difensore ed
insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.
4.- Nel caso di impossibilità a recarsi dal giudice, i difensori potranno presentare
una richiesta congiunta per la fissazione di un nuovo orario o di una nuova
udienza.
5.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza
personale delle parti all’udienza fissata per la comparizione personale delle
stesse.
Articolo 9
1.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena
possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.
2.- Il difensore curerà il deposito della copia degli atti per tutti i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.
3.- In caso di produzione di documenti, il difensore, oltre a curare gli
adempimenti di cui al successivo art. 20.2, ne depositerà copia per tutti i
difensori costituiti in giudizio, salvo che l’adempimento non sia eccessivamente
gravoso.
Articolo 10
1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi
di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della
causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o
di fax e dell’indirizzo di posta elettronica.
2.- Ove l’udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria
avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta
della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.
Articolo 11
1.- Nella determinazione della data del rinvio e dell’orario di trattazione si terrà
conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
2.- Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare
complessità, ovvero per l’audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate,
ove se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da
quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato
compatibilmente con gli impegni dei difensori.
3. Il giudice curerà di coordinarsi con la cancelleria al fine di assicurare
l’assegnazione di termini in corrispondenze di scadenze diverse per le singole
cause nella prospettiva di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle
medesime date.
Articolo 12
1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di
trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche
mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.
2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio
richiesto congiuntamente dalle parti.
Articolo 13
1.-L’attore curerà che nell’intestazione del verbale della prima udienza vengano
indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa,
Articolo 14
1.- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di
verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici,
il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su
accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad
opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico
o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.
La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle
parti.
Articolo 15
All’udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori potranno presentare
fogli separati (predisposti anche in copia e contenenti esclusivamente le
conclusioni definitive) in modo che gli stessi siano allegati al verbale; le
medesime conclusioni saranno preferibilmente anche riportate su supporto
informatico da allegare al verbale.
Le conclusioni devono essere in ogni caso precisate per esteso (non è sufficiente
il richiamo agli atti difensivi) e comprendere i dati anagrafici-fiscali delle parti e
gli eventuali dati catastali
Su richiesta del giudice potranno essere fornite in supporto informatico anche le
copie degli atti delle parti.
In ogni caso entro i termini previsti per le conclusionali e le repliche il difensore
depositerà la nota spese, in particolare nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a
spese dello stato.
Articolo16
1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva
conoscenza della causa.
2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore e
del giudice.
Articolo 17
1.-I termini di cui all’art.183, sesto comma, c.p.c. dovranno essere chiesti
tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare
costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l’udienza
stessa dovesse essere rinviata per un qualunque motivo.
2. - Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all’art.183 sesto comma
c.p.c. la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell’udienza di
prima comparizione e all’esito della stessa il giudice potrà provvedere
sull’ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva
udienza per l’assunzione delle prove stesse.
3.- Nel caso di richiesta dei termini di cui all’art.183 sesto comma c.p.c. il
giudice con l’ordinanza di cui allo stesso art.183 sesto comma c.p.c., fisserà
un’udienza per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova.
Articolo 18
1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo
di prova. Nel caso di riduzione della lista testimoniale ad opera del giudice, che
sarà effettuata capitolo per capitolo, la parte indicherà il nominativo dei testi da
escutere nel numero ridotto.
2.- I difensori eviteranno che l’indicazione dei capitoli di prova faccia
riferimento alla narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula
“vero che”.
3.- Il giudice stabilirà il numero dei testi da sentire per ciascuna udienza e la
parte a cura della quale dovrà provvedersi alla citazione dei testi.
4.- I difensori provvederanno a citare i testi di cui è fissata l’audizione per
ciascuna udienza, nel numero stabilito dal giudice, con congruo anticipo rispetto
alla data dell’udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l’esito
della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice
l’eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. I difensori avranno
cura di indicare nella citazione sia l’orario fissato per l’escussione dei testi, sia
l’avvertimento al teste dell’opportunità di comunicare la sua eventuale
impossibilità a comparire al difensore (del quale sarà indicato il numero di
telefono) che ha provveduto alla citazione.
5.- I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all’art. 84
disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante
l’assunzione della prova.
6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest’ultimo
avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e
dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
7. I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e il collega di
controparte sia dell’eventuale loro impedimento a comparire all’orario fissato per
la prova sia dell’impedimento di taluno dei testi; avvertiranno inoltre di eventuali
ritardi sempre che l’impedimento o il ritardo non sia ascrivibile a causa del tutto
imprevedibile e non rimediabile immediatamente.
Inoltre provvederanno a formulare tempestiva congiunta richiesta di rinvio,
qualora pendano trattative di componimento, la cui serietà potrà essere verificata
dal giudice in qualunque momento, anche disponendo la comparizione personale
delle parti, non essendo ipotizzabili ritardi irragionevoli nella definizione del
procedimento.
Nel caso di mancata comparizione del difensore all’udienza fissata per la prova,
la eventuale decadenza dalla prova dovuta a mancanza di giustificazione sarà
pronunciata alla successiva udienza, dopo che il difensore avrà motivato le
ragioni della sua mancata comparizione.
Articolo 19
Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.
1.- Ove richieda l’ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di
quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, formuleranno
proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la
c.t.u..
2.- Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:
provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in
ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o
l’integrazione degli stessi secondo le proposte preventivamente formulate;
specificherà che il C.T.U., qualora la consulenza sia svolta dopo la
scadenza dei termini per produzioni, non potrà acquisire ed avvalersi di
documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il
giudice stesso possa delegare l’acquisizione in base ai poteri officiosi ex
art.213 c.p.c. e salvo norme particolari;
inviterà il C.T.U. a trasmettere una prima bozza dell’elaborato (prima
del suo deposito) ai C.T.P., assegnando loro un termine per osservazioni,
per poi prendere posizione su di esse nella stesura definitiva dell’elaborato
peritale; concederà al C.T.U. un termine per il deposito dell’elaborato che
scada almeno trenta giorni prima dell’udienza di rinvio nonché alle parti
un termine per il deposito di note finali sulla c.t.u. fino a dieci giorni
prima dell’udienza di rinvio;
disporrà che il C.T.U. depositi la relazione, unitamente alle copie per
tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale;
 evidenzierà al C.T.U. la necessità del rispetto del termine concesso per
il deposito dell’elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale
termine (possibile riduzione dell’onorario a norma dell’art.52 del dpr
n.115/02), disponendo che il C.T.U. depositi, unitamente alla relazione,
anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le
parti costituite), con l’avvertenza che entro i 15 giorni successivi i
difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla
liquidazione solo dopo la scadenza del termine;
nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza,
disporrà che l’ordinanza sia comunicata al C.T.U. e alle parti per intero.
3.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta
del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi.
Articolo 20
1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto
previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con
distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo.
La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle
produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza
dei difensori.
2.- In caso di produzione di documenti in udienza, fermo il disposto di cui
all’art.9 n.3, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi
identificativi di ciascun documento
3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta
tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di
ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d’ufficio.
4.- Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente
man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere.
Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la
consultazione del fascicolo.
5.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il
caso dell’apposizione di timbro con l’indicazione del nominativo del giudice.
Articolo 21
1.- Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere
ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga
opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la
discussione ad udienza successiva al termine di deposito all’uopo concesso.
2.- Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in
udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.
Articolo 22
1.- Il giudice provvederà alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti
informatici.
Articolo 23
1.- Ciascun giudice renderà note modalità di ricevimento di avvocati e C.T.U.
per le comunicazioni di cui all’art.8 e per l’esposizione di questioni urgenti.
Articolo 24
1.- I difensori, nell’atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il
proprio numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.
2.- In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche
ai sensi dell’art.151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o
posta elettronica.
3.- In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i
difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni,
l’avvenuta ricezione dell’atto all’indirizzo e-mail od al numero di fax che
dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della
cancelleria.
.
Articolo 25
1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori
dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti
inseriti nel fascicolo d’ufficio, se non previa espressa autorizzazione del
cancelliere.
PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI PER LA
TRATTAZIONE DELLE CAUSE DI LAVORO E DI PREVIDENZA
INDICE
Art. 1: Indicazione dell’oggetto della controversia e fissazione dell’udienza.
Art.2: Iscrizione della causa ed adempimenti del personale di cancelleria.
Art. 3 Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.
Art. 4: Costituzione.
Art. 5: Puntualità.
Artt. 6, 7, 8, 9 e 10: Attività volte ad evitare disagi.
Art. 11: Tempi di trattazione dei processi.
Art. 12: Rinvii in pendenza di trattative.
Art. 13 e 14: Intestazione del verbale e redazione dei verbali di udienza.
Art. 15: Oralità del processo e conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.
Art. 16: Personale comparizione delle parti.
Art. 17: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.
Art. 18: Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio.
Art. 19: L’udienza di previdenza.
Art. 20: Tenuta dei fascicoli di parte e d’ufficio.
Art. 21: Sentenza ex art. 281 sexies.
Art. 22: Comunicazione tra le parti e tra queste ed il giudice.
Art. 23: Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo
d’ufficio.
Art. 24: Comunicazione al giudice di primo grado delle sentenze d’appello.
Art. 25: Comunicazione del Protocollo al difensore non appartenente al Foro di
Cagliari.
Articolo 1
Indicazione dell’oggetto della causa
1.- All’atto della iscrizione a ruolo, i difensori presteranno attenzione
nell’indicare correttamente il codice fiscale, l’indirizzo delle parti e soprattutto
l’oggetto della causa con la relativa codificazione e in generale nella esatta
compilazione dell’atto da depositare nonché le cause che presentano identità di
questione di fatto e di diritto in vista della loro possibile riunione ai sensi dell’art.
151 att. c.p.c..
2.- Il controllo della corretta indicazione dell’oggetto della causa verrà effettuato
dall’Ufficio in ogni fase del procedimento.
3.- I difensori si impegnano a segnalare, preferibilmente attraverso l’apposizione
di un post-it sul frontespizio del fascicolo processuale – documentate ragioni di
speciale urgenza, tali da comportare – nonostante il carico dell’Ufficio – la
fissazione anticipata della data della prima udienza
4.- I giudici si impegnano a rispettare nella fissazione della udienza di
discussione di cui all’art. 420 cod. proc. civ. il termine ordinatorio di cinque
giorni fissato dalla legge.
Articolo 2
Iscrizione della causa ed adempimenti del personale di cancelleria
Il personale di cancelleria si impegna a garantire nella fase di iscrizione della
controversia e di assegnazione informatica del correlativo fascicolo processuale
al giudice naturale la scrupolosa osservanza dei criteri automatici di distribuzione
tabellare.
Si impegna altresì, nella cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ad informare,
su specifica richiesta, il difensore della parte opposta della avvenuta proposizione
della opposizione e degli estremi identificativi della medesima.
Il personale di cancelleria si impegna inoltre, nei casi di concessione della
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e di richiesta di sospensione della
provvisoria esecuzione della cartella esattoriale (e ciò fermo l’onere di espressa
segnalazione), a porre in essere i correlativi adempimenti con assoluta
precedenza rispetto alla restante attività.
Articolo 3
Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza
1.Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo
di cause, verrà fissato un orario di trattazione.
2.- I giudici e gli avvocati concordano sull’esigenza di riservare,
tendenzialmente, le fasce orarie iniziali alla trattazione della controversie di
speciale complessità ed all’espletamento delle prove e di non procrastinare di
norma oltre le ore tredici il predetto incombente.
Concordano altresì di riservare tendenzialmente la fascia oraria finale (dalle ore
13 in avanti) alla trattazione delle cause di minore complessità, alla comparizione
delle parti ed all’espletamento del tentativo di conciliazione nonché alla
discussione delle controversie.
Articolo 4
Costituzione
1.- In caso di costituzione il giorno dell’udienza, il difensore avrà cura di
effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva
trattazione.
Articolo 5
Puntualità
1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario
fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento,
salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile
protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti. In tal caso il giudice si
impegna a comunicare ai difensori delle cause immediatamente successive la
durata dell’eventuale slittamento ovvero a concordare l’eventuale differimento
della trattazione della causa.
2.- In caso di mancata presenza di alcune delle parti all’orario fissato, il giudice
terrà conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento dell’udienza
secondo le previsioni di cui all’art. 3, sia della disponibilità delle altre parti
presenti allo spostamento dell’orario o della data, sia dello stato e delle
caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla
trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.
3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di
contumacia della parte assente prima del decorso di un’ora dall’orario fissato per
l’inizio dell’udienza.
4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi
degli artt. 181, 309, 348 cpc., sarà adottato dopo il decorso di un’ora dall’orario
fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - e quindi
indipendentemente dal tempo decorso dall’orario fissato per la trattazione della
causa stessa - al termine dell’udienza.
Attività volte ad evitare disagi
Articolo 6
Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati,
produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione, nonché ogni altro
elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.
Articolo 7
1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, differirà
l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da
parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con
audizione di testi o di ingiunzione al CTU) ai difensori, anche a mezzo telefono,
comunicazione per fax o per posta elettronica.
Articolo 8
1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al
C.T.U.):
gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non
andranno cancellate ma effettivamente trattate.
2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la
trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato,
avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare
un nuovo orario.
3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare
l’udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro
impossibilità a presentarsi, avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà
dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.
4.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza
personale delle parti all’udienza fissata per la comparizione personale delle
stesse.
Articolo 9
1.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena
possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.
2.- Il difensore curerà il deposito della copia di atti e documenti per tutti i
difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.
3.- In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore, oltre a curare gli
adempimenti di cui al successivo art. 19.2, ne depositerà copia per tutti i
difensori costituiti in giudizio.
4. Nei casi di cui sopra, ogni difensore potrà trasmettere ai difensori di
controparte ulteriore copia degli atti e documenti anche via fax o via e-mail.
Articolo 10
1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi
di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della
causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o
di fax e dell’indirizzo di posta elettronica.
I rinvii
Articolo 11
Tempi di trattazione dei processi
1.- Nella determinazione della data del rinvio e dell’orario di trattazione si terrà
conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
Articolo 12
Rinvii in pendenza di trattative
1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di
trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche
mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.
2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio
richiesto congiuntamente dalle parti.
Il verbale
Articolo 13
Intestazione
1.-Sarà cura delle parti e del giudice verificare che nell’intestazione del verbale
della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare
la causa,
Articolo 14
Redazione dei verbali di udienza
1.- Il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su
accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad
opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico
o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.
La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle
parti.
Oralità del processo
Articolo15
Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza
1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva
conoscenza della causa.
2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore,
vieppiù nei casi in cui all’udienza precedente vi sia stato un interpello specifico
da parte del giudice.
Articolo 16
Personale comparizione delle parti
1.- I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente
le parti alla prima udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.. al fine di consentire
l’esperimento del libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa ed il
tentativo di conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti
nell’ambito del processo. I difensori si impegnano altresì, nel caso di
impedimento dei propri assistiti, ad avvertire tempestivamente il giudice e la
controparte, cosicché, in difetto di tale avvertimento, la mancata comparizione
non giustificata potrà costituire oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 116,
comma 2, cod. proc. civ.
Sui mezzi di prova
Articolo 17
Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale
1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo
di prova. La eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo
per capitolo su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.
2.- I difensori cureranno che le deduzioni probatorie siano circostanziate e
specifiche, evitando, in particolare, che l’indicazione dei capitoli di prova faccia
generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera
premessa della formula “vero che”, specie ove la stessa contenga al suo interno la
formulazione di valutazioni oltre che di fatti.
3.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l’audizione per
ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza stessa, in
modo da essere in grado di documentare l’esito della notifica della citazione o di
comunicare tempestivamente al giudice l’eventuale impossibilità del teste a
presentarsi in udienza. Nella citazione i difensori avranno cura, tra l’altro, di
indicare l’orario fissato per l’escussione di ciascun teste, il piano ed il numero
della stanza del giudice incaricato per l’assunzione della prova nonché di
menzionare specificamente tutti gli altri elementi di cui all’art. 103 delle
disposizioni di attuazione al c.p.c..
5.- I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all’art. 84
disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante
l’assunzione della prova.
6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest’ultimo
avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e
dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
7) Il giudice, qualora abbia provveduto all’atto dell’ammissione della prova per
testi alla riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, si impegna a rivalutare
all’esito della prova stessa avuto riguardo alle acquisizioni processuali – e
comunque prima della fissazione dell’udienza di discussione finale ovvero
nell’ambito di questa – l’opportunità di un’eventuale revoca del provvedimento
di riduzione, specie se investito di specifica richiesta della parte.
Articolo 18
Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.
1.- Ove richieda l’ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di
quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie difensive ovvero in
udienza, formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto
dal richiedente la c.t.u..
2.- Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia
iscritto all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Cagliari; in caso negativo, fermo
quanto previsto dall’art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici
completi, comprensivi del codice fiscale del consulente, ai fini dell’inserimento
dei dati stessi nella tabella c.t.u. del sistema informatico.
3.- Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:
provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso
la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l’integrazione degli
stessi;
specificherà che il c.t.u., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori
rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare
l’acquisizione in base ai poteri officiosi ex art.213 c.p.c. ovvero ex art.2711 cc..
autorizzerà, se del caso, il consulente a raccogliere le osservazioni dei c.t.p.,
anche in forma scritta, ed a tener conto dei loro rilievi e considerazioni nella
redazione della relazione finale;
disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti
costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle
parti in allegato ad e mail il testo della relazione;
4.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta
del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e
della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di
uno specifico professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare
specializzazione o non espressamente indicate negli albi.
Articolo 19
Udienza di Previdenza
1) Il giudice si impegna a valutare, specie a seguito di specifica richiesta in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, l’esistenza delle ragioni d’urgenza
segnalate dalla parte ricorrente ai fini della fissazione della prima udienza.
Si impegna altresì ad utilizzare la prima fascia oraria dell’udienza per le
ingiunzioni ai consulenti tecnici e di riservare invece la fascia oraria ricompresa
tra le ore 11 e le ore 13 all’audizione delle parti e dei testi all’uopo citati ad ora
fissa.
2) Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso,
ove possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa assegnati
dall’ente previdenziale.
3) I difensori della parte ricorrente, nelle cause aventi ad oggetto il
riconoscimento di provvidenze in favore degli invalidi civili, si impegnano a
depositare in Cancelleria, entro dieci giorni prima dell’udienza di discussione, la
copia notificata del ricorso introduttivo alla controparte al fine di consentire un
controllo preventivo sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed un
ordinato svolgimento dell’udienza.
4) I difensori, considerata la notevole entità degli adempimenti e delle
controversie che di norma caratterizzano lo svolgimento dell’udienza di
previdenza, si impegnano a segnalare al giudice l’avvenuta verbalizzazione.
Fascicoli di parte e d’ufficio
Articolo 20
Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti
1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto
previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con
distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo.
2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale,
indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento.
3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta
tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di
ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d’ufficio.
4.- Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno numerati progressivamente man mano
che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere.
Difensori e giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la
consultazione del fascicolo.
5.- Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà
che le copie per controparte siano inserite nei fascicoli di ogni parte costituita.
6.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il
caso dell’apposizione di timbro con l’indicazione del nominativo del giudice.
La decisione della causa
Articolo 21
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
1.- Il giudice segnalerà alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell’art.
281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà rinviare
la discussione ad udienza successiva.
2. –Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in
udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.
Articolo 22
Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice.
1.- I difensori, nell’atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il
proprio numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.
Si ricorda quanto previsto dall’art. 9 in ordine alla comunicazione di ogni
variazione dei dati.
Articolo 23
Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo
d’ufficio
1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori
dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti
inseriti nel fascicolo d’ufficio, se non previa espressa autorizzazione del
cancelliere.
Articolo 24
Comunicazione delle sentenze di appello
1.- I difensori provvederanno a comunicare a ciascun giudice l’esito della
eventuale impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal medesimo,
consegnandogli copia della sentenza di grado superiore di conferma o di riforma:
e ciò almeno sino all’attivazione di un automatismo generale di trasmissione
interna di tali atti in via amministrativa.
Articolo 25
Comunicazione del protocollo al difensore non appartenente al Foro di
Cagliari.
Nel caso in cui siano stati nominati difensori non appartenenti al foro di Cagliari
il domiciliatario o codifensore curerà la tempestiva trasmissione al dominus del
presente protocollo.
Osservatorio di Cagliari sulla Giustizia Civile
Gruppo famiglia
Norme di carattere generale
Art. 1
Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili
1. Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal protocollo per
le udienze civili agli artt. 4 (Puntualità nella presenza in udienza, casi di
assenza o ritardo delle parti), 6 e 7 (Segnalazioni in caso di ritardo o
impossibilità a tenere udienza), 10 e 11 (Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie), 12 (Rinvio per trattative),16 (Conoscenza delle cause da
trattarsi in udienza) e 20 (Fascicoli di parte e di ufficio).
Art. 2
Cortesie tra i difensori
1. In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all’udienza fissata ex art. 708 c.p.c. sarà data tempestiva informazione alla cancelleria
e/o al Presidente e all’altro difensore.
2. In caso di mancata presenza di uno dei difensori all’orario fissato per la
trattazione della causa, l’altro difensore cercherà di contattare il difensore
assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
3. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti
per la controparte. Ove la produzione dei documenti sia effettuata in
udienza, il difensore ne depositerà copia per la controparte costituita in
giudizio.
Procedimento
Art. 3
Ricorso
Per l’individuazione della competenza territoriale:
il ricorso e la memoria difensiva dovranno contenere:
la documentazione attestante l’ultimo domicilio comune dei coniugi nel circondario, che sia ancora attuale almeno per una delle parti: per la separazione di
regola sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune. Per il divorzio
sarà sufficiente la produzione del verbale di separazione che indichi il domicilio
comune; nell’ipotesi di contestazione dell’attualità di tale domicilio, dovrà essere
prodotto il certificato storico di residenza.
b) Per la dimostrazione dei redditi:
al ricorso ed alla memoria difensiva dovranno essere allegati:
a)
→
le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed, in particolare, i modelli
unici, mod. 730 o mod. 740, complete delle ricevute di presentazione e,
solo nell’ipotesi in cui la parte non sia obbligata alla presentazione della dichiarazione fiscale, il CUD, ovvero la busta paga in caso di assunzione inferiore all’anno o di mancanza del contratto di lavoro (anche eventualmente
dei figli maggiorenni conviventi, qualora venga richiesto un contributo di
mantenimento);
→
autocertificazione o documentazione attestante:
-
eventuali diritti reali o personali su beni immobili, con la descrizione e la
precisazione delle caratteristiche di tali beni;
i dati catastali della casa coniugale ai fini dell’eventuale richiesta di trascrizione del provvedimento di assegnazione;
la proprietà di autovetture, imbarcazioni ovvero partecipazioni societarie;
la titolarità di depositi titoli, conti correnti intestati o cointestati;
mutui contratti, con l’indicazione della data di stipulazione, di scadenza e
l’importo mensile della rata;
l’eventuale contratto di locazione registrato;
gli eventuali contratti di lavoro domestico;
eventuali altre spese di apprezzabile rilievo.
c)
inoltre il ricorso e la memoria difensiva dovranno contenere la
segnalazione dell’esistenza di eventuali procedimenti in corso davanti
al Tribunale dei Minorenni.
d)
è auspicabile che le problematiche relative agli aspetti personali ed
all’addebito siano trattate sinteticamente, se non riservate alla
successiva memoria integrativa o comparsa di risposta.
Art. 4
Affidamento
Nell’ipotesi di figli minorenni, ciascuna delle parti formulerà – ove
possibile nel proprio atto difensivo - una richiesta di affidamento, condiviso
o esclusivo, che preveda espressamente la dimora prevalente del minore, in
linea di massima i giorni e gli orari di permanenza con entrambi i genitori,
indicando i compiti di cura sostenuti sino a quel momento da ciascun genitore.
Situazioni di urgenza, a causa del particolare pregiudizio per i coniugi o i
figli, verranno evidenziate dal difensore, preferibilmente con apposita e
separata istanza, al giudice che fisserà l’udienza di comparizione con
termini abbreviati compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.
Art. 5
Fascicolo
La cancelleria inviterà le parti alla corretta predisposizione e tenuta dei
fascicoli di parte, in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c. e
dai protocolli per le udienze civili, con sezioni separate per atti e documenti.
I documenti saranno specificamente indicati, con distinta e congrua
numerazione progressiva, che trovi riscontro nell’indice del fascicolo di parte,
anche nell’ipotesi di produzione di documenti in udienza, da effettuare con
elenco separato.
La numerazione progressiva dovrà avere perfetto riscontro nell’indice del
fascicolo di parte.
Uguale invito verrà rivolto dal Giudice.
E’ auspicabile che al fascicolo sia allegata, al momento del deposito, la
scheda ISTAT compilata nella sezione III.
Art. 6
Decreto fissazione udienza presidenziale
1. Nel decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi sarà
data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del
giudice,in cui sarà tenuta l’udienza presidenziale.
2. Il decreto inoltre conterrà un avvertimento che renda evidente alla parte
convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione
della difesa.
3. Il decreto conterrà infine (pur essendo tale avviso un compito dell’avvocato
incaricato) un avvertimento che informi la parte convenuta della possibilità –
ricorrendone le condizioni – di presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisando che l’ufficio competente per le
informazioni e per la presentazione della richiesta di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato è sito presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Cagliari, presso il Palazzo di Giustizia, ala nuova, al piano
quarto, e riceve il pubblico nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle
ore 12.00.
Art. 7
Costituzione del convenuto
1.
E’ opportuno che il difensore della parte convenuta si avvalga della facoltà
di depositare una memoria difensiva, nei termini indicati nel decreto ai
sensi dell’art. 706 c.p.c.
2.
In ogni caso, nell’ipotesi di costituzione il giorno dell’udienza, il difensore
avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima
della effettiva trattazione.
Art. 8
Numero di cause ed orario di trattazione
1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da
consentire un’adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.
2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione.
3. Prima dell’inizio dell’udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l’orario di trattazione delle singole cause, individuate
esclusivamente col numero del R.A.C.
Art. 9
Svolgimento udienza presidenziale
Il Presidente procede al tentativo di conciliazione dei coniugi sentendoli
separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e poi congiuntamente (con
entrambi i difensori).
1.
Il Presidente procede all’audizione del convenuto che si presenta privo di
difensore, oppure può - su richiesta motivata dello stesso - concedergli apposito
termine per munirsi di difensore.
2.
3. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente - previa
eventuale lettura del verbale - richiede ai coniugi, in contraddittorio tra loro e
con la presenza dei difensori, i chiarimenti necessari ai fini della pronuncia dei
provvedimenti provvisori anche in relazione alle dichiarazioni separatamente
rese da ciascuna delle parti, raccogliendo a verbale le ulteriori rispettive
precisazioni.
Inoltre il Presidente avvertirà le parti - ove ravvisi sussistano le condizioni della possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso i
centri presenti sul territorio per affrontare i conflitti coniugali e genitoriali ai sensi
dell’art. 155 sexies secondo comma del Codice Civile.
4.
Qualora i difensori non abbiano provveduto al deposito dei documenti
necessari a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei coniugi, il
Presidente potrà – in caso di giustificato motivo – concedere un termine per la
produzione dei documenti o assumere sulla base degli atti i provvedimenti
temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed art. 4 comma 8 Legge Divorzio.
5.
Art. 10
Definizione delle c.d. «spese straordinarie» nel caso di obbligo di contributo
al mantenimento dei figli minori
1. È opportuno che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla
legge 54/06 - non si limitino ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e
provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori
spese - rispetto al contributo fisso mensile - che i coniugi dovranno
corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese
mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite
scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, spese per la prima comunione o la
cresima, etc.).
2. I difensori delle parti indicheranno le modalità del pagamento di tali spese
fra i coniugi.
3. Le indicazioni di cui ai precedenti commi saranno osservate sia dai difensori
nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di
separazione consensuale e di divorzio congiunto, sia dal Presidente
nell’emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.
ed art. 4 comma 8 Legge Divorzio.
4. Nell’ordinanza con la quale assume i provvedimenti temporanei ed urgenti,
il Presidente avrà cura di specificare che, nel caso di spese scolastiche
obbligatorie (per iscrizione e/o acquisto libri, etc.) e spese mediche urgenti,
esse non necessitano di essere previamente concordate.
Art. 11
Contenuto dell’ordinanza presidenziale
Nell’ordinanza con la quale emanerà i provvedimenti temporanei ed urgenti, il
Presidente riporterà i dati catastali dell’abitazione coniugale, al fine di
consentire l’eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione.
Art. 12
Conclusioni
1. Nel verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni queste ultime
dovranno essere dattiloscritte e, se possibile, saranno preferibilmente
anche riportate su supporto informatico da allegare al verbale.
2. Le stesse regole si osserveranno nell’ipotesi di divorzio a domanda congiunta qualora le condizioni economiche e di
affidamento dei figli siano articolate.
3. Nell’ipotesi di trasferimento di immobili, questi dovranno essere identificati in modo preciso, nella loro ubicazione,
eventualmente anche all’interno dell’edificio condominiale nel quale si trovano, e nella loro consistenza; e dovranno
essere allegate le relative visure catastali, i cui dati dovranno essere riportati nell’atto.
Art. 13
Modifiche alle condizioni
1. Nel corso del giudizio, la parte che dovesse formulare istanze di modifica dei provvedimenti provvisori avrà cura di
allegare con precisione il fatto nuovo e dedurre la relativa prova.
2. Nell’ipotesi in cui venga presentato un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. e
dell’art.9 Legge Divorzio, all’atto introduttivo saranno allegati tutti i documenti
indicati al sovrastante art. 3 lettera b, richiesti per il giudizio di separazione e
divorzio, e sarà esposto in modo chiaro il fatto nuovo posto a fondamento
della domanda e la sua attitudine ad incidere sull’assetto economico
precedentemente considerato.
3. Al fine di una razionalizzazione ed accelerazione del procedimento, il decreto
di fissazione dell’udienza conterrà l’invito al resistente ed al ricorrente a
depositare eventuali memorie, rispettivamente di risposta e di replica, nei
termini ivi indicati, con l’eventuale indicazione dei mezzi di prova.
4. Nell’udienza di prima comparizione compariranno solo i procuratori - salvo i
casi nei quali vi sia la concreta probabilità di un accordo - e dedurranno gli
eventuali mezzi istruttori.
5. Per eventuali ulteriori deduzioni e/o controdeduzioni potrà essere fissata una
seconda udienza.
Art. 14
Mediazione
E’ auspicabile che i difensori avvertano le parti della possibilità di
intraprendere, in qualunque momento del procedimento ed anche prima della
proposizione del ricorso per separazione, un percorso di mediazione familiare
presso i centri presenti sul territorio per affrontare i conflitti genitoriali ai sensi
dell’art. 155 sexies secondo comma del Codice Civile, al fine di valutare la
possibilità di giungere ad una soluzione concordata per il bene dei figli.
Osservatorio di Cagliari sulla Giustizia Civile
Gruppo Tribunale per i Minorenni
Norme di carattere generale
Art. 1
Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili
1. Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal protocollo per le
udienze civili, riportate per esteso in calce, agli artt. 4 (Puntualità nella presenza
in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti), 6 e 7 (Segnalazioni in caso di
ritardo o impossibilità a tenere udienza), 10 e 11 (Segnalazioni di cortesia tra
difensori e cancellerie), 12 (Rinvio per trattative),16 (Conoscenza delle cause da
trattarsi in udienza) e 20 (Fascicoli di parte e di ufficio).
Art. 2
Cortesie tra i difensori
4. E’auspicabile che in caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore
all’udienza fissata sia data tempestiva informazione alla cancelleria e/o al
Giudice Delegato e all’altro difensore.
5. In caso di mancata presenza di
uno dei difensori all’orario fissato per la
trattazione della causa, l’altro difensore cercherà di contattare il difensore
assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
6. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la
controparte. Ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il
difensore ne depositerà copia per la controparte costituita in giudizio.
Procedimento
Art. 3
Il ricorso e la memoria difensiva
1. La domanda di affidamento e regolazione dei rapporti dei figli con i genitori
è introdotta con ricorso proposto da uno dei genitori, o congiuntamente da
entrambi.
2. Resta fermo il potere di intervento del P.M. nelle causa promosse ex art. 317
bis c.c. ed il potere di ricorrere ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.
3. Dovrà essere valutata l’opportunità di procedere alla riunione dei
procedimenti pendenti in relazione agli stessi minori, nel rispetto del
principio del contraddittorio.
4. Il ricorrente produrrà, all’atto del deposito del ricorso, estratto dell’atto di
nascita - necessario per accertare paternità e maternità, certificato di
residenza dei genitori e dei figli, stato di famiglia.
Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, il ricorso dovrà contenere
l’indicazione della residenza anagrafica e della residenza di fatto, se diversa, del
minore al momento della domanda.
La competenza territoriale del Tribunale adito rimarrà ferma nonostante lo
spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore,
per i provvedimenti richiesti con l’istanza introduttiva o con altra istanza che si
inserisca incidentalmente nella stessa procedura, applicandosi il criterio della
prossimità solo quando, dopo lo spostamento di residenza, sia richiesto un
provvedimento nuovo ed autonomo rispetto quello pronunziato dal Giudice
originariamente competente.
Il ricorso e la memoria difensiva dovranno contenere:
a)
La descrizione delle condizioni di vita del minore con riferimento ai compiti
svolti da ciascun genitore in relazione all’assistenza, educazione, ed istruzione del
minore; indicazioni sui rapporti del minore con le famiglie d’origine di ciascun
genitore; indicazioni sulle condizioni economiche di ciascuna delle parti;
b)
la segnalazione dell’esistenza di eventuali procedimenti in corso davanti al
Tribunale Ordinario che siano rilevanti per la decisione sull’affidamento del minore;
c)
le problematiche relative alle ragioni della cessazione della eventuale convivenza
tra i genitori, ovvero al conflitto tra le stesse, devono essere trattate sinteticamente,
nei limiti in cui rilevino per la valutazione dell’interesse del minore;
d)
ciascuna delle parti - ove possibile – formulerà nel proprio atto difensivo una
richiesta di affidamento del minore, con indicazione, per il caso di affido
congiunto, delle modalità di condivisione del ruolo genitoriale;
e)
in caso di domanda di contributo economico, al fine di fornire al Giudice
immediati elementi di conoscenza utili per la determinazione della misura del
contributo delle parti al mantenimento del minore, è opportuno che siano allegati
al ricorso e alla memoria difensiva i seguenti documenti:
-
le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita
(nel caso di convivenza pluriennale perlomeno relative agli ultimi tre anni),
non essendo sufficiente la produzione solo CUD, nonché ogni altra documentazione necessaria a comprovare la situazione economica della parte
assistita ( ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti,
mutui, leasing ecc).
Art. 4
fascicolo
1. La cancelleria inviterà le parti alla corretta predisposizione e tenuta dei fascicoli
di parte, in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c. e dai
protocolli, con sezioni separate per atti e documenti.
2. I documenti saranno specificamente indicati, con distinta e congrua
numerazione progressiva, che trovi riscontro nell’indice del fascicolo di parte,
anche nell’ipotesi di produzione di documenti in udienza, da effettuare con
elenco separato.
3. La numerazione progressiva dovrà avere perfetto riscontro nell’indice del
fascicolo di parte.
4. Uguale invito verrà rivolto alla parti dal Giudice.
Art. 5
decreto di fissazione udienza
4.
L’udienza è fissata ordinariamente nel termine di sessanta giorni, che può essere
abbreviato qualora ne sia fatta richiesta da alcuna delle parti per motivate ragioni di
urgenza.
5.
Col decreto che fissa l’udienza, il Giudice Delegato dispone la notifica del ricorso e
del decreto all’altro genitore almeno trenta giorni prima dell’udienza, assegnando al
destinatario della notifica un termine per svolgere difese scritte e presentare
documenti mediante deposito in cancelleria cinque giorni prima dell’udienza.
6.
Quando viene accolta l’istanza di fissazione dell’udienza con termini abbreviati per
ragioni di urgenza, è fissato in ogni caso un termine, anche brevissimo, per le
controdeduzioni del resistente prima dell’udienza.
7.
Nel decreto che fissa l’udienza ed i termini per l’instaurazione del contraddittorio, il
Giudice avvisa il destinatario del ricorso:
•
che ha diritto di essere assistito in giudizio da un avvocato;
•
che qualora si trovi nelle condizioni previste dalla legge, può essere ammesso al
patrocinio a spese dello Stato;
•
che l’ufficio competente per le informazioni e per la presentazione della
richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è sito presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
•
che l’eventuale presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato non interrompe il decorso del termine assegnato alla difesa e non
ritarda l’iter del procedimento.
8.
Nel decreto di fissazione dell’udienza sarà data ogni opportuna informazione sulla
localizzazione della stanza del Giudice in cui sarà tenuta l’udienza.
9. Il decreto di fissazione dell’udienza verrà altresì comunicato al Pubblico Ministero
Art. 6
costituzione del convenuto
1.
E’ auspicabile che il difensore della parte convenuta si avvalga della facoltà di
depositare una memoria difensiva, nei termini indicati nel decreto.
2.
In ogni caso, nella ipotesi di costituzione il giorno dell’udienza, il difensore avrà
cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della
effettiva trattazione.
Art. 7
orario di trattazione
Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione.
Art. 8
svolgimento dell’udienza
1.
All’udienza fissata col decreto in calce al ricorso le parti compaiono
personalmente e vengono sentite congiuntamente con l’assistenza dei difensori,
se questi sono costituiti in giudizio o comunque presenti.
2.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta o il Giudice lo ritenga necessario o
comunque se la situazione lo rende opportuno, le parti verranno sentite
separatamente, in ogni caso con l’assistenza dei difensori.
3.
I figli minori non devono comparire alla prima udienza davanti al giudice relatore.
Per l’ascolto del minore, verranno seguite le modalità previste nel protocollo per
l’ascolto del minore redatto dall’Osservatorio di Milano, riportato per esteso in
calce.
4.
Il giudice tenta di far raggiungere ai genitori una soluzione concordata.
Nell’ipotesi in cui le parti trovino una conciliazione, verrà redatto processo
verbale contenente le condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli,
all’assegnazione della casa familiare. Detto processo verbale sarà trasmesso al
Pubblico Ministero per il parere e quindi al Collegio per la ratifica dell’accordo.
5.
Il Giudice avverte le parti della possibilità di intraprendere, in qualunque
momento del procedimento, un percorso di mediazione familiare presso i centri
presenti sul territorio per affrontare i conflitti genitoriali ai sensi dell’art. 155
sexies secondo comma del Codice Civile, al fine di valutare la possibilità di
giungere ad una soluzione concordata per il bene dei figli e che, in mancanza di
accordo, il Tribunale, istruite le domande proposte e sentito il Pubblico Ministero
assumerà le decisioni sull’affidamento ed ogni provvedimento conseguente. In
caso di consenso delle parti, il procedimento potrà essere sospeso per consentire il
percorso di mediazione, ai sensi dell’art. 296 c.p.c., con fissazione dell’udienza
per la prosecuzione del giudizio.
6.
Ove le parti non si accordino o non intendano procedere in un percorso di
mediazione il Giudice indica loro eventuali temi da chiarire in relazione ai fatti
allegati ed alle domande formulate, dispone l’eventuale integrazione delle
produzioni documentali e l’acquisizione di informazioni utili ai fini della
decisione.
7.
Qualora la documentazione prodotta sia insufficiente a rappresentare la situazione
economica di ciascuno dei genitori, il giudice relatore potrà richiedere alle parti la
produzione di documentazione ulteriore.
8.
in ogni caso il giudice delegato, previo parere del P.M. rimetterà la causa al
Tribunale in camera di Consiglio per l’emissione dei provvedimenti
provvisori ovvero di carattere istruttorio.
9.
Per l’assunzione dei mezzi di prova il Collegio potrà delegare il giudice relatore o
un suo componente onorario.
Art. 10
conclusione dell’istruttoria e fase decisoria
Assunti i mezzi di prova, il giudice delegato potrà dare alle parti termine per il deposito di memorie conclusive e di replica. Quindi,
acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Tribunale decide con decreto al quale dovrà essere apposta la formula esecutiva
Modifica delle condizioni
1.
In caso di istanza di modifica del regime economico e di affidamento del minore, la parte che avrà cura di indicare i motivi
per cui ritiene opportuna una nuova valutazione o allegare con precisione l’eventuale fatto nuovo, deducendo in
quest’ultimo caso la relativa prova.
2.
In caso di presentazione delle suindicate istanze ovvero di altre istanze presentate ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. il giudice
delegato provvederà ad instaurare il contraddittorio in relazione alle stesse, rimettendo quindi la causa al Collegio per la
decisione.
Art. 9
definizione delle c.d. «spese straordinarie»
nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori
1.
È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge
54/06 - non si limitino ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano
invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese - rispetto al
contributo fisso mensile - che i genitori dovranno corrispondere pro quota in
proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte
dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e
materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, spese per la
prima comunione o la cresima, ecc).
2.
E’ altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento di tali spese
fra i genitori.
3.
Il Giudice avrà cura di specificare che, nel caso di spese scolastiche obbligatorie
(per iscrizione e/o acquisto libri, etc.) e spese mediche urgenti, esse non
necessitano di essere previamente concordate.
Art. 10
dati catastali della casa familiare
Il Giudice, in caso di assegnazione della casa familiare, riporterà i dati catastali
dell’abitazione al fine di consentire l’eventuale trascrizione del provvedimento di
assegnazione.
Art. 11
conclusioni
4.
All’udienza di precisazione delle conclusioni le parti avranno cura di riportare
le proprie conclusioni su atto dattiloscritto e su supporto informatico.
5.
Nell’ipotesi di trasferimento di immobili, questi dovranno essere identificati in modo preciso, nella loro ubicazione,
eventualmente anche all’interno dell’edificio condominiale nel quale si trovano, e nella loro consistenza; e dovranno essere
allegate le relative visure catastali, i cui dati è auspicabile siano riportati nell’atto.
***
Si riportano di seguito del disposizioni previste dal Protocollo per le udienza civili
espressamente richiamate nell’articolo 1.
Articolo 4
1 - Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario fissato
per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi,
naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile protrarsi della
trattazione dei procedimenti precedenti.
2 - In caso di mancata presenza - senza giustificazione - di alcune delle parti all’orario
fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento
dell’udienza secondo le previsioni di cui all’art. 2* (riportato per esteso in calce), sia
della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell’orario o della data, sia
dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque
alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.
3 - In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia
della parte assente prima del decorso di un’ora dall’orario fissato per l’inizio
dell’udienza.
4 - Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt.
181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un’ora dall’orario fissato per la
trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - e quindi indipendentemente dal
tempo decorso dall’orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine
dell’udienza.
Articolo 6
1 - Ove, nel corso dell’udienza, si verifichi un significativo slittamento dell’orario
indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a
motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle
parti in attesa.
2 - Ove, nel corso dell’udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto all’orario
prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il
giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, quando sia
possibile, altrimenti al termine dell’udienza.
3 - In tale ultima ipotesi, nel caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati a
trattenersi fino alla fine dell’udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.
Articolo 7
1 - Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, organizzerà la
propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero
differirà l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da
parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con
audizione di testi o giuramento C.T.U.) ai difensori, anche a mezzo telefono,
comunicazione per fax o per posta elettronica.
2 -Si provvederà inoltre a prestabilire un sistema di turnazione per la sostituzione dei
giudici da parte dei G.O.T.
Articolo 10
1 - I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di
indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della causa.
Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e
dell’indirizzo di posta elettronica.
2 - Ove l’udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà
premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza
del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.
Articolo 11
1 - Nella determinazione della data del rinvio e dell’orario di trattazione si terrà conto,
ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
2 - Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare
complessità, ovvero per l’audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove se
ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli
stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato compatibilmente con gli
impegni dei difensori.
3 - Il giudice curerà di coordinarsi con la cancelleria al fine di assicurare l’assegnazione
di termini in corrispondenze di scadenze diverse per le singole cause nella prospettiva di
ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date.
Articolo 12
1 - Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative,
salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione
delle parti ex art.117 c.p.c.
2 - In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto
congiuntamente dalle parti.
Articolo16
1 - I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva
conoscenza della causa.
2 - La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore e del
giudice.
Articolo 20
1 - I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto
previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con
distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo. La
cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni
e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.
2 - In caso di produzione di documenti in udienza, fermo il disposto di cui all’art. 9 n. 3
(“in caso di produzione di documenti, il difensore, oltre a curare gli adempimenti di cui
al successivo art. 20.2, ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio,
salvo che l’adempimento non sia eccessivamente gravoso”), se ne darà atto a verbale,
indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento
3 - I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta
dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto
depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d’ufficio.
4 - Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente man
mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere.
Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la consultazione
del fascicolo.
5 - I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso
dell’apposizione di timbro con l’indicazione del nominativo del giudice.
* Articolo 2
1 - Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di
cause, verrà fissato un orario di trattazione.
2 - Le fasce orarie iniziali dell’udienza di trattazione - indicativamente sino alle ore
10,30 - saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono
prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima comparizione
delle parti ai sensi dell’art.180 c.p.c. preriforma; udienze di precisazione delle
conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare semplicità).
3 - Il conferimento dell’incarico ai C.T.U. e, nelle udienze di prova, l’assunzione dei
diversi mezzi istruttori saranno fissati ad orari predeterminati.
4 - Prima dell’inizio dell’udienza di prova, verrà affisso sulla porta del locale in cui
questa si tiene l’orario di trattazione già predeterminato delle singole cause.
5 - La cancelleria avrà cura di fornire al pubblico adeguata conoscenza delle aule di
udienza di ciascun giudice.
Si riportano di seguito le norme del protocollo sull’ascolto del minore redatto
dall’Osservatorio di Milano:
1
Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Protocollo sull’ interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore1
Articolo 155 sexies
Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”
considerato
- che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione;
- che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche
nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati;
- che, peraltro, affinché l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere propri
bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel
rispetto del principio della minima offensività;
- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare
che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
- che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati
alcuni criteri interpretativi di base;
- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo
riguardano;
Art. 1.- Limiti dell’ascolto
L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione
conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l’ascolto potrà essere disposto soltanto
laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.
In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che
riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza
riguardi esclusivamente gli aspetti economici.
L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga
motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore .
Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi
della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità
di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.
Art. 2. - Tempi dell’ascolto giudiziario
L’ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad
udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell’orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.
Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni
affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con
riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.
Art.3.- Ascolto diretto e “competenze integrate”
E’ auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga effettuato dal Giudice Relatore ovvero sarà
delegato un giudice onorario che riferirà al Giudice Relatore possibilmente in camera di consiglio ovvero con la nomina
di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.2
Art.4.- Luogo dell’audizione e verbalizzazione
E’ auspicabile che l’audizione si svolga presso l’Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad
accogliere un minore.
L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.
Art.5.- Presenza della parti e dei difensori
L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario
e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.
Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori
presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.
In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali
ritengono opportuno sentire il minore.
Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in
ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore,
dovrà comunque essere valutata dal giudice.
Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli
insieme.
Art. 6.- Informazione
Prima dell’audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel
processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali
esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto3
Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore
tempi e modalità dell’ascolto.
Art. 7.- Doveri di astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti
In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.
L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni
forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore
qualsiasi atto processuale.
Art. 8. Ascolto del minore in CTU
E’ auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombente avvenga, così
come per l’ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente
venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga
realizzato con modalità di audizione in forma protetta
Prima dell’audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono
opportuno sentire il minore.
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