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Sostanze pericolose - Istituto Ambiente Europa

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Sostanze pericolose - Istituto Ambiente Europa
D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti
sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di
protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre
1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e
nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993,
nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose
emanate alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che
restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
Articolo 222
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
e successive modificazioni, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato
nell’allegato XXXVIII;
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e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato
XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Articolo 223
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità
delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli
allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo
224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi
compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che,
per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le
misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del
rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli
agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi
che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività
comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle
misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
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Articolo 224
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente
chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è
solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma
1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Articolo 225
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede
affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta,
con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore
di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel
seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a
prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo
nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai
sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo
223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di
lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare,
il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
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5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza
di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda
l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle
cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza
indugio,all’organo di vigilanza.
Articolo 226
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonchè quelle previste dal decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore
di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di
emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di
intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di
sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di
appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli
effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di
lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed
idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In
particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi
di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al
presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata.
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Articolo 227
Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti
sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi
per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative
relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi
ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul
mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni
possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il
supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede
affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3
febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Articolo 228
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
all’allegato XL
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai
sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di
lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti
come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto
nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
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b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
Articolo 229
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di
tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure
possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili
a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Articolo 230
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella
sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato
tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio
sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
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2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Articolo 231
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 50.
Articolo 232
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti
chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e
sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su
proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico
della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori
limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e
sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di
agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le
associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il
termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.
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CAPO II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Articolo 234
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del
tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un
lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento
che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso
purché tecnicamente possibile.
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3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.L’esposizione non
deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.
Articolo 236
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a
agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento,
anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei
rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all’allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui
all'articolo 50, comma 6.
Articolo 237
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali
di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
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deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui
alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o
da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del
presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di
lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
Articolo 238
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima
di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Articolo 239
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione
ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
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4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Articolo 240
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala
dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate
per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso
l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata
al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1
indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.
Articolo 241
Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente
necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare..
SEZIONE III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
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b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente
rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
Articolo 243
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare
una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a
quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso
ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati
con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la
commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di
sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
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Articolo 244
Registrazione dei tumori
1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici
cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti
comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo,
derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali
e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati,
nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto
nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni
pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui
all’articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o
privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti
cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma1,
trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n.
308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale,
con sezioni rispettivamente dedicate :
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di
elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi
occupazionali.
L’ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL ed alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva
dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e province autonome.
Articolo 245
Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici
pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’ evoluzione di normative e
specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
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CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si
applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Articolo 247
Definizioni
1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di
materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le
disposizioni previste dal presente capo.
Articolo 249
Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le
misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria
dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti
attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali
non friabili;
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b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Articolo 250
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di
vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua
una nuova notifica.
Articolo 251
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto
o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di
sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La
protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della
concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria
ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite
indicato all’articolo 254.
c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal
lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo
256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’art. 249, comma 3, si applica quanto
previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
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e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se
ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare
pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati
e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi
chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere
successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Articolo 252
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il
datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati
all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi,
qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento
secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di
ogni utilizzazione;
Articolo 253
Controllo dell’esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della
valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione
di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito
del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori
qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
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5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa,
per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi
altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre
micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Articolo 254
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come
media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore
sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una
nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è
necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione
operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI
deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle
aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera
d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni
climatiche.
Articolo 255
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive
per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui
all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di
lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere
a tali attività.
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Articolo 256
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di
demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di
cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla
lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se
entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di
integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro
può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica
nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di
lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
Articolo 257
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi
siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
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D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto
nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più
presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione
preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle
misure adottate.
Articolo 258
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad
intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in
particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l'importanza dei controlli preventivi per
ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Articolo 259
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246,
prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni,
o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad a sorveglianza sanitaria finalizzata
anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui
all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed
in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l'esame radiografico
del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico
competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.
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Articolo 260
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della
dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che
l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano
trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia
copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea
dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato
all’articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al
comma l.
1. 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL, per il tramite
del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L' ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell’esposizione.
Articolo 261
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma
3.
CAPO IV
SANZIONI
Articolo 262
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo
223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241,
242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256,
commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli
250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243,
commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
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Articolo 263
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli
225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248,
comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli
229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.
Articolo 264
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli
229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo
243, comma 2.
Articolo 264-bis
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
Articolo 265 ABROGATO
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la
violazione dell’articolo 240, comma 2.
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