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4bis. Giocattoli. - VIMER

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4bis. Giocattoli. - VIMER
4bis. Giocattoli.
4.1bis Definizioni e ambito di intervento delle Camere di
commercio.
Rientrano nella definizione di giocattolo i “prodotti progettati o destinati, in modo
esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14
anni”. (Art. 1 comma 1, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 i seguenti
prodotti, elencati nell’All. I:
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino
un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età
14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli,
e) riproduzioni di armi da fuoco reali.
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a
bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal
suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata
con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a
essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su
percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a
nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
-I-
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.)
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli
archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente
per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici
alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere
utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti
apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a
software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le
relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e
non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente
progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici
per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, non si applica (Art. 1 comma 2):
•
alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
•
alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
•
ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
•
alle macchine a vapore giocattolo;
•
alle fionde e alle catapulte.
Considerato che non sempre é agevole in concreto tracciare la linea di demarcazione tra
ciò che può essere considerato giocattolo e ciò che non lo è, diventa operazione delicata e
complessa la classificazione di alcuni prodotti, da effettuare sulla base di elementi di
- II -
Giocattoli - D.
Giocattoli
Lgs. 11 -aprile
D. Lgs.
2011,
11 aprile
n. 54 2011, n. 54
pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le
valutazione che dovranno essere il più possibile omogenei e condivisi da tutti i soggetti
coinvolti nella vigilanza. A tale specifico scopo é stata approntata una scheda di
approfondimento.
4.2bis Legislazione di riferimento.
Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate
dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.
DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla
sicurezza dei giocattoli.
DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
Restano in vigore esclusivamente l’Art. 2, paragrafo 1 e l’All. II, parte 3 della
Direttiva 88/378/CEE (fino al 20 luglio 2013).
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001
relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
1
Altre normative comunitarie applicabili ai giocattoli, ma che non rientrano fra gli obiettivi del controllo nell’ambito
del Protocollo di intesa, sono:
o
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione)
o
Direttiva 2005/84/CE restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi - ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
o
Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione,
con applicazione ai giocattoli radiocomandati.
o
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, con applicazione ai giocattoli cosmetici. (il regolamento n. 1223/2009 ne è una
rifusione e prevede che la direttiva sarà abrogata dall’11/7/2013)
o
Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, con applicazione ai giocattoli cosmetici.
o
Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele.
o
Regolamento (CE) n. 756/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
o
Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari.
o
Regolamento 1907/2006 REACH, con applicazione ai requisiti sul benzene, nickel, ftalati, azocoloranti, cadmio.
o
Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
- III -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Normative comunitarie1.
Normative nazionali2.
D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli.
D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'Art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428
Restano in vigore esclusivamente l’Art. 2, comma 1, e l’All. II, parte II, punto 3 del
D.Lgs.313/91 (fino al 20 luglio 2013).
D.M. 20 marzo 2008 - Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei
giocattoli e negli articoli di puericultura.
Norme armonizzate.
Si riportano le norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante,
garantiscono presunzione di conformità dei giocattoli:
EN 71-1: 2011 — Parte 1: Proprietà fisiche e meccaniche.
EN 71-2: 2011 — Parte 2: Infiammabilità.
EN 71-3:1994 + A1: 2000 + AC:2000 + AC:2002 — Parte 3: Proprietà chimiche migrazione di alcuni elementi.
EN 71-4:2009 — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse.
EN 71-5:1993 + A1:2006 + A2:2009 - Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set
sperimentali per chimica.
EN 71-7: 2002— Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova.
EN 71-8 2003+A4:2009 — Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad
uso familiare per interno ed esterno. (EN in fase definizione)
2
Altre normative nazionali applicabili ai giocattoli, ma che non rientrano fra gli obiettivi del controllo nell’ambito
del protocollo di intesa, sono:
o
D.M. 20/3/2008 Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
o
D.Lgs. 9/5/2001, n. 269 Attuazione della Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.
- IV -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.
EN 62115:2005 + EN 62115:2005/A2:2011 + IEC 62115:2003/A2:2010 — Proprietà
elettriche dei giocattoli (è in fase di recepimento
un ulteriore emendamento a
completamento del soddisfacimento totale dei requisiti previsti dalla nuova
direttiva).
Norme non armonizzate:
EN 71-9 — Composti chimici e organici - requisiti.
EN 71-10 — Composti chimici organici - preparazione del campione ed estrazione.
EN 71-11 — Composti chimici e organici - metodi di analisi.
momento della stesura della procedura e che è opportuno una costante verifica
dell’aggiornamento delle stesse.
Si ricorda, inoltre, di verificare che le norme armonizzate richiamate nella
dichiarazione di conformità, rispetto alle quali è dichiarata la conformità del
giocattolo, siano quelle in vigore alla data di immissione sul mercato del prodotto
(art. 3 comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
4.3bis Documenti da consultare.
Documento guida sull’applicazione della nuova direttiva giocattoli – aprile 2011 in lingua
inglese:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/tsd-guidance/tsd_rev_13_explanatory_guidance_document_en.pdf
Guida all’applicazione delle direttive fondate sul nuovo approccio E SULL’APPROCCIO
GLOBALE – settembre 1999 in lingua italiana:
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blueguide/guidepublic_it.pdf).
-V-
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Si ricorda che le norme armonizzate sopra richiamate sono quelle vigenti al
4.4bis
Novità introdotte dalla Direttiva 2009/48/CE e
dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Si riportano le definizioni introdotte dal decreto legislativo 54/2011:
Giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato
nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere
utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o
Giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e
che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
Gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta
ferma durante l'attività e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle
seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o
strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
Giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze
chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto
la supervisione di un adulto;
Gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad
imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
Kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a
creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra,
rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
3
L’All. I prende in considerazione la definizione di Prodotto educativo funzionale allo scopo di identificare i
prodotti funzionali non rientranti della definizione di giocattolo: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene
impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che
può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto (All. I punto 12).
- VI -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
impianto3;
Gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare
dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e
aromi;
Danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a
lungo termine;
Pericolo: una fonte potenziale di danno;
Destinato a essere utilizzato da…: indicazione atta a permettere a un genitore o a un
supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e
caratteristiche, e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.
Di seguito si riportano alcuni estratti dalla Direttiva 2009/48/CE e dal D.Lgs 11 aprile
2011, n. 54 sui quali è opportuno un approfondimento.
Art. 53 della Direttiva 2009/48/CE - Periodi transitori
1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli
conformi alla Direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato entro il 20 luglio 2011.
2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non ostacolano la messa a
disposizione sul mercato di giocattoli che sono conformi ai requisiti della presente
direttiva, con l’eccezione dei requisiti di cui all’All. II, parte III, purché detti giocattoli
siano conformi ai requisiti di cui all’All. II, parte 3 della Direttiva 88/378/CEE e siano
stati immessi sul mercato entro il 20 luglio 2013.
Tale disposizione della direttiva pone l’attenzione al fatto che, nell’ambito della attività
ispettiva, è necessario appurare la data di immissione sul mercato del giocattolo
richiedendo la documentazione commerciale all’operatore economico. Si ricorda che per
immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul
mercato comunitario, per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di un
prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di
un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- VII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
Se si constata che il prodotto è stato immesso sul mercato fino al 20 luglio 2011 si applica
la procedura precedente basata sul D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.
Obblighi degli operatori economici
Con riferimento al D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 si riporta una sintesi delle disposizioni
concernenti gli obblighi degli operatori e le procedure di conformità con l’obiettivo di
sottolineare le novità introdotte.
Art. 3 - FABBRICANTE:
ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di “valutazione della conformità”;
GARANTIRE che:
• la produzione in serie si mantenga conforme;
• sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure
un altro elemento che consenta la loro identificazione (imballaggio, documento di
accompagnamento);
• il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza
almeno in lingua italiana.
INDICARE sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione
commerciale
registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato
(imballaggio, documento di accompagnamento).
Art. 4 – RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
Ha gli obblighi stabiliti nel mandato conferito dal fabbricante ma non gli obblighi di
garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti
essenziali di sicurezza e di redigere la documentazione tecnica.
- VIII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
REDIGERE la dichiarazione CE di conformità;
Art. 5 – IMPORTATORE
Assicurarsi che il fabbricante abbia:
- eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità;
- preparato la documentazione tecnica;
- apposto la marcatura CE sul giocattolo,
- apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la identificazione del giocattolo (oppure ove ciò non sia
possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento),
- indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale
(imballaggio, documento di accompagnamento).
INDICARE il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio
marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove
ciò non sia possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento);
GARANTIRE che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria
responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la
conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;
CONSERVARE la dichiarazione “CE” di conformità per 10 anni dall’immissione del
giocattolo sul mercato; garantire che la documentazione tecnica possa essere resa
disponibile su richiesta all’autorità di vigilanza.
Art. 6 – DISTRIBUTORE
VERIFICARE che il giocattolo sia marcato “CE”, accompagnato dalle istruzioni e
informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un codice
identificativo del prodotto, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo
dell’importatore;
GARANTIRE che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio
la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
Art. 8 –IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (TRACCIABILITA’ DEL
PRODOTTO)
1. GLI OPERATORI ECONOMICI (FABBRICANTE, IMPORTATORE, DISTRIBUTORE)
FORNISCONO, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori
- IX -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato
economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano
fornito.
2. GLI OPERATORI ECONOMICI CONSERVANO le informazioni di cui al comma 1 per
un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del
fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri
operatori economici.
Art. 16 comma 3 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'Art. 17, congiuntamente alla
procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'All. II della Decisione n.
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza
del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non
le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate
con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la
destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come
individuate ai sensi dell'Art. 19, comma 1.
Nei casi previsti dall’Art. 16 comma 3 il fabbricante deve seguire la procedura di
conformità al tipo prevista dal modulo C dell’All. II della Decisione 768/2008.
4.5bis La vigilanza.
La vigilanza é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo
prodotti conformi devono poter circolare.
Scopo della vigilanza è quindi:
•
verificare la conformità dei giocattoli immessi sul mercato;
•
intervenire nel caso di giocattoli non conformi.
-X-
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
768/2008/CE nei seguenti casi:
A tal fine, al termine dell’attività di accertamento, nell’ipotesi di prodotti non conformi, è
necessario fornire tramite apposito fascicolo documentale al Ministero dello Sviluppo
Economico tutte le informazioni utili per l’adozione dei provvedimenti di propria
competenza (Art. 30 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
La parte deve essere stata precedentemente avvisata dell’avvio del procedimento
attraverso
un
esplicito
richiamo
negli
atti
di
accertamento
(verbale
di
contestazione/comunicazione dell’esito delle analisi) della trasmissione dei risultati dei
controlli camerali al Ministero dello Sviluppo Economico per l’emanazione delle eventuali
determinazioni.
Infatti si ricorda che dall’accertamento della Camera di commercio si originano più
o dell’A.G. e uno amministrativo di competenza ministeriale.
Vimer.
È il sistema informativo predisposto da Infocamere che gestisce le informazioni relative
alle attività di vigilanza delle Camere di commercio. Deve essere aggiornato
tempestivamente nelle varie fasi dell’accertamento.
Programmazione.
Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e
l’Unioncamere per il rafforzamento delle attività di vigilanza, sono definiti criteri condivisi
per l’individuazione degli operatori e prodotti sui quali effettuare i controlli al fine di
garantire unitarietà, capillarità, efficacia e omogeneità dell’azione, anche alla luce dei
principi stabiliti dalla Commissione europea.
La pianificazione nazionale può essere periodicamente aggiornata e adattata in funzione
di esigenze emergenti e di informazioni o segnalazioni da parte del Ministero e delle
Camere.
Le Camere danno comunque seguito alle segnalazioni/esposti provenienti dal territorio, se
sufficientemente circostanziati per poter avviare un controllo.
Luoghi della vigilanza.
I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della
distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
- XI -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
procedimenti: uno sanzionatorio ex L. 24 novembre 1981, n. 689, di competenza camerale
Tipologia di controllo.
I controlli possono essere:
•
visivi/formali;
•
documentali;
•
fisici (prelievo e analisi di campioni).
Si individuano di seguito le operazioni da eseguire presso gli operatori sottoposti all’attività
di vigilanza. Resta inteso che, a seconda della tipologia di giocattolo da verificare, é
necessario riferirsi alla specifica scheda di prodotto che, se disponibile, diventa parte
4.6bis Controlli visivi/formali.
I controlli visivi/formali sono volti alla verifica della corretta presentazione dei giocattoli e
alla verifica che gli stessi non presentino anomalie macroscopiche rilevabili con l’ausilio
delle schede di prodotto. Per ogni visita ispettiva si verificano mediamente 10 prodotti. Per
ognuno si procede a:
Verifica dei dati e informazioni che devono essere riportati sul prodotto o
sull’imballaggio.
I giocattoli devono recare la marcatura CE, devono essere accompagnati dai documenti
prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e
contenere gli elementi previsti all'Art. 3, commi 6, 7 e 8, e all'Art. 5, commi 4 e 5 del D.
Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Verifica della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'Art. 30 del Regolamento
(CE) n. 765/2008 (Art. 14, comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul
giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole
dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su
un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente
impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che
l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la
- XII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
integrante della procedura.
marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile
dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare (Art. 14, comma 4 e 5, D.
Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
CASI PRATICI
I.
LA MARCATURA CE NON É GRAFICAMENTE CONFORME.
II.
LA MARCATURA CE NON É RIPORTATA SUL PRODOTTO O SU ETICHETTA AFFISSA O
QUALORA IL GIOCATTOLO NON SIA DI PICCOLE DIMENSIONI O COSTITUITO DA PICCOLE
PARTI.
III.
LA MARCATURA CE NON É APPOSTA IN MODO VISIBILE, LEGGIBILE E INDELEBILE ad
esempio su etichetta non affissa.
IV.
LA MARCATURA CE É ASSENTE.
Nei casi I, II e III: si acquisisce un campione a titolo gratuito, ai sensi dell’Art. 107, D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, e si procede al controllo documentale.
Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono
ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti coinvolte e si informa il
Ministero per segnalare l’irregolarità riscontrata nella marcatura.
Se il controllo documentale dà esito negativo si procede come di seguito descritto in caso di
controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7).
Nel caso lV: si acquisisce un prodotto ai sensi dell’Art 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, ai fini del controllo
documentale e si sequestrano i prodotti.
Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono
ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti coinvolte nel controllo, si
informa il Ministero e si contestano:
•
al fabbricante le violazioni dei disposti dell’Art. 14 comma 1 e dell’Art. 3 comma 2, D. Lgs.
11 aprile 2011, n. 54;
•
all’importatore le violazioni dei disposti dell’Art. 14 comma 1 e dell’Art. 5 comma 2 e si
commina al fabbricante o importatore la sanzione di cui all’Art. 31, comma 4, D. Lgs. 11
aprile 2011, n. 54;
•
al distributore le violazioni dei disposti dell’Art. 14 comma 1 e dell’Art. 6 comma 2 e si
commina la sanzione di cui all’Art. 31 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Se il controllo documentale dà esito negativo, si comunica l’esito della attività di controllo alle parti
coinvolte, al Ministero e, se il fatto costituisce reato, agli organi di polizia giudiziaria. Nel caso in
cui non si ravvisi la fattispecie del reato si contestano le violazioni ai sensi dell’Art. 31, comma
4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, al fabbricante o importatore che immettono sul mercato un
- XIII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
SU IMBALLAGGIO, OPPURE È RIPORTATA SOLO SU ETICHETTA O FOGLIO INFORMATIVO
giocattolo privo della marcatura CE e ai sensi dell’Art. 31 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n.
54, al distributore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE, e si procede
come di seguito descritto in caso di controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo
4.7).
Verifica dei dati e informazioni obbligatorie.
Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere
riportati in modo visibile, facilmente leggibile e comprensibile:
•
i dati identificativi del prodotto: numero di tipo, di lotto, di serie, di modello
oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (Art. 3 comma 6,
•
il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il
marchio registrato e l'indirizzo che indica un unico punto in cui il fabbricante
può essere contattato (Art. 3 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54);
•
il nome dell’importatore, la sua denominazione commerciale registrata o il
suo marchio registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato (Art. 5
comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54);
•
Istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana (Art. 3
comma 8 e Art. 5 comma 5, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
AVVERTENZE:
Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell’uso del giocattolo,
le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori.
Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all’All. V, parte B,
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate (Art. 10, comma 1 ed All. V,
D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54);
I giocattoli non devono recare una o più avvertenze specifiche
(indicate nella parte B dell'All. V), qualora esse contraddicano l'uso al
quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua
funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche (Art. 10,
comma 2).
Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente
leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o
sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e'
corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza
- XIV -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54);
imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo
stesso (Art. 10, comma 3).
Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il
giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima
degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'All. V, devono
figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti
chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle
ipotesi di acquisto per via telematica (Art. 10, comma 4).
Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere riportate
almeno in lingua italiana e sono precedute, a seconda dei casi, dalla
Nelle schede di prodotto e nella scheda di approfondimento relativa alle avvertenze
e precauzioni d’uso, sono specificate le informazioni pertinenti che devono
necessariamente accompagnare i giocattoli.
CASI PRATICI
I. MANCANZA DI DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE
II. MANCANZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
III. MANCANZA DELLE AVVERTENZE
Nei casi I, II, si acquisisce un prodotto e si procede con il controllo documentale.
Caso I mancanza di dati identificativi del produttore
Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono
ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti e al Ministero per le
determinazioni di competenza e si evidenzia nel verbale di verifica al fabbricante la violazione
dell’Art.3 comma 7, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Se il controllo documentale dà esito negativo si procede come di seguito descritto in caso di
controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7)..
Caso II: mancanza dei dati identificativi del prodotto
Se il controllo documentale dà esito positivo, ovvero dall’esame della documentazione non
emergono ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti e al Ministero per le
determinazioni di competenza e si evidenzia nel verbale di verifica al fabbricante la violazione
dell’Art. 3 comma 6, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Se il controllo documentale dà esito negativo si procede come descritto, in caso di controllo
documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7).
- XV -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
parola “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze” (Art. 10, comma 5).
Caso III: mancanza delle avvertenze
Nel caso III si sequestrano i prodotti ai sensi dell’Art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, si acquisisce un
prodotto e si procede con il controllo documentale.
Se il controllo documentale dà esito positivo, cioè dall’esame della documentazione non emergono
ulteriori non conformità del prodotto, si comunica l’esito alle parti e al Ministero per le
determinazioni di competenza e si contesta la violazione al fabbricante (dell’Art. 10 e dell’Art. 3
comma 8, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54) o all’importatore (dell’Art. 10 e dell’Art. 5 comma 6, D.
Lgs. 11 aprile 2011, n. 54) che immettono sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze ai
sensi dell’Art. 31 comma 6 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54; si contesta al distributore che
mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze la violazione dell’Art. 6
Se il controllo documentale dà esito negativo si contesta la violazione dell’Art. 10 D.Lgs. 54/2011 al
fabbricante o all’importatore che immettono sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze ai
sensi dell’Art. 31 comma 5 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 e al distributore ai sensi dell’Art. 31
comma 7 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 e si procede come di seguito descritto in caso di
controllo documentale con esito negativo (cfr. paragrafo 4.7)..
Verifica di non conformità palesi sul prodotto.
Qualora con l’ausilio delle schede di prodotto si verifichi la presenza di anomalie
macroscopiche sui prodotti, si procede contestualmente alle operazioni di sequestro e
prelievo ai sensi dell’Art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 per il controllo di tipo fisico.
Si precisa che il sequestro è limitato ad alcuni casi specifici di non rispondenza a precisi
elementi di conformità dettagliati nella scheda di prodotto.
Redazione del verbale di verifica (o di sopralluogo).
Per ogni visita ispettiva si redige in loco un verbale di verifica in duplice copia: una copia
per la parte ed una copia per l’Ufficio.
Si considera positivo il controllo se tutti gli elementi sopra descritti sono presenti come
previsto dalla normativa.
Se il controllo é positivo per tutti i prodotti non sono previste altre operazioni. Bisogna
aggiornare il sistema informativo VIMER.
- XVI -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
comma 2 ai sensi dell’Art. 31 comma 7 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
Rilievi fotografici.
Nei casi in cui si procede a prelievo del prodotto o acquisizione di un campione o a
sequestro, è necessario fotografare il prodotto dalle diverse angolazioni, il suo imballaggio
e l’etichetta o foglio informativo (minimo 3, massimo 10 foto). Al fine di fornire indicazioni
immediatamente deducibili circa le dimensioni del prodotto attraverso la riproduzione
fotografica, è opportuno posizionare accanto al prodotto un righello rigido o un metro a
nastro.
I controlli documentali scaturiscono da un controllo visivo che ha evidenziato irregolarità o
costituiscono controlli a campione su prodotti visivamente regolari. In tale ultimo caso il
controllo viene effettuato di solito presso un produttore/importatore e comporta
l’acquisizione (a titolo gratuito) ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
di un campione del prodotto per cui si intende chiedere la documentazione.
I controlli sono eseguiti dalla Camera per ciò che concerne l’attinenza e la completezza
formale della documentazione. Potrebbe essere necessario chiedere integrazioni o
chiarimenti alla parte. Per il vero e proprio controllo della documentazione si ricorre
all’Organismo Notificato, al quale deve essere fornita la documentazione, unitamente
all’esemplare di prodotto acquisito e alla lettera d’incarico.
I controlli sono volti alla verifica della documentazione esibita dal produttore/importatore
che deve dare evidenza della conformità dei prodotti ovvero occorre acquisire:
la documentazione tecnica (Art. 18 e All. IV), che si diversifica a seconda
della tipologia di giocattolo e alle procedure applicate per soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Art.9 e all’All. II
la dichiarazione CE di conformità (Art. 13).
- XVII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
4.7bis Controlli documentali.
Per quanto riguarda la documentazione tecnica:
- deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito
l’organismo notificato o in una lingua accettata da quest’ultimo e comunque in una
delle lingue ufficiali della Comunità4
- deve essere inviata entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta formale (cfr Art. 18 comma
3, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).
Obblighi
Fabbricante
Preparare la
documentazione
tecnica ed
eseguire
valutazioni della
conformità e
della sicurezza
Art. 3,
comma
2, Art.
15, Art.
16, Art.
18
Sì
Conservare la
documentazione
tecnica
Art. 3,
comma
3
Mettere a
disposizione la
documentazione
tecnica, su
richiesta
Redigere una
dichiarazione
CE di
conformità
Conservare la
dichiarazione
CE di
conformità
Art. 3,
comma
10
10 anni
dopo che
il
giocattolo
è stato
immesso
sul
mercato
Su
richiesta
motivata
Rappresentante
autorizzato
Art. 4,
Non
comma autorizzati
2
(Possono
svolgere
parte delle
procedure di
valutazione
della
conformità ai
sensi della
Decisione
768/2008/CE)
Art. 4,
Per 10 anni
comma dopo che il
3
giocattolo è
stato
immesso sul
mercato
Art. 4,
comma
3
Su richiesta
motivata
Art. 3,
comma
2
Sì
Art. 4,
comma
3
Sì
Art. 3,
comma
3
Per 10
anni
dopo che
il
giocattolo
è stato
Art. 4,
comma
3
Per 10 anni
dopo che il
giocattolo è
stato
immesso sul
mercato
4
Importatore
Art. 5,
comma
2
Art. 5,
comma
9
Distributore
Assicurare
che ciò
avvenga
NESSUN
OBBLIGO
NESSUN
OBBLIGO
NESSUN
OBBLIGO
Su
richiesta
motivata
Art. 6,
comma
6
NESSUN
OBBLIGO
Art. 5,
comma
9
Per 10
anni dopo
che il
giocattolo
è stato
immesso
Su
richiesta
motivata
NESSUN
OBBLIGO
Art. 6,
comma
6
Su
richiesta
motivata
In seguito a una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza, il fabbricante deve fornire la traduzione
delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese (art. 18 comma 3, D. Lgs. 11 aprile
2011, n. 54).
- XVIII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Tabella riassuntiva della documentazione da richiedere ai diversi operatori economici
Individuare gli
altri operatori
economici nella
catena di
fornitura di
ciascun
giocattolo
Art. 8
immesso
sul
mercato
Sì
sul
mercato
Art. 8
Sì
Art. 8
Sì
1) Caso in cui i giocattoli siano stati fabbricati in conformità alle norme armonizzate
Il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A
dell’All. II della Decisione 768/2008/CE e non ha l’obbligo di ricorrere all’Organismo
Notificato.
La documentazione tecnica deve contenere, nella misura in cui sia rilevante per la
valutazione, la documentazione seguente:
•
una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione,
compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché
le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai
fornitori delle sostanze medesime;
•
la o le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici
ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può
presentare e la potenziale esposizione ad essi;
•
una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
•
una copia della dichiarazione CE di conformità;
•
relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha
garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il
fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione (di cui
all'Art. 16, comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, che rimanda alla Decisione n.
768/2008/CE).
•
l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.
- XIX -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
e quindi sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
2) Caso in cui i giocattoli siano stati fabbricati in totale o parziale assenza di norme
armonizzate, ovvero quando esistono le norme armonizzate, ma il fabbricante non le
ha applicate o le ha applicate solo in parte
In questo caso il fabbricante ha l’obbligo di ricorrere all’organismo notificato per sottoporre
il giocattolo ad esame CE del tipo, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo
prevista dal modulo C dell’All. II della Decisione 768/2008/CE.
La documentazione tecnica, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, deve
•
una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione,
compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli,
nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate, da
richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
•
la o le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici
ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può
presentare e la potenziale esposizione ad essi;
•
una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
•
l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
•
una copia del certificato d'esame CE del tipo, che deve includere (Art. 17,
comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54):
un riferimento alla Direttiva 2009/48/CE;
un’immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo
comprensiva delle dimensioni;
l’elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti
rapporti di prova.
•
una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la
conformità della produzione al tipo descritto in detto certificato, nonché copia dei
documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il
fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed
abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’Art. 16
comma 3 D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
- XX -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
contenere:
Dichiarazione CE di conformità di cui all’Art. 13 del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
- viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'All. III
- deve contenere almeno gli elementi specificati nell’All. III del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
e dei pertinenti moduli della Decisione 768/2008/CE e deve essere continuamente
aggiornata.
1. N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli).
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la
rintracciabilità). È inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere
l'identificazione del giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle
specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato
(descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione) (firma)
La verifica documentale può dare esito positivo o negativo.
Se il prodotto è privo di documentazione o la documentazione non è pertinente si procede
a sequestro cautelativo, si informa il Ministero per i provvedimenti di propria competenza e
si contesta l’irregolarità al produttore o importatore (Art. 31 comma 3 D. Lgs. 11 aprile
2011, n. 54) per la violazione di quanto previsto all’Art 3 comma 3 e Art. 5 comma 2 D.
Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
- XXI -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva
Se l’esito della verifica documentale è negativo si procede a sequestro cautelativo, si
comunica l’esito della attività di controllo alle parti coinvolte e al Ministero per le
determinazioni di propria competenza che verranno comunicate alla Camera per gli
ulteriori eventuali adempimenti.
Se il riscontro documentale è positivo si archivia il procedimento comunicandolo alle parti
e si aggiorna il sistema informativo VIMER.
Il controllo fisico è un accertamento sostanziale volto a definire la conformità e sicurezza
del prodotto attraverso le prove di laboratorio eseguite da un Organismo Notificato sulla
base delle norme armonizzate e delle direttive applicabili. La prova di laboratorio è sempre
accompagnata da verifica documentale che segue le indicazioni di cui al paragrafo
precedente.
La Camera di commercio effettua il prelievo:
•
su segnalazione specifica del MiSE;
•
nell’ambito di una programmazione definita a livello nazionale o locale;
•
sulla base delle segnalazioni ricevute da soggetti terzi (consumatori,
imprese, associazioni, altre PA).
Prima di procedere al prelievo dei campioni è necessario prevedere alcune operazioni
preliminari quali:
•
lettera di incarico del dirigente all’ispettore per l’esecuzione del prelievo;
•
anticipo di cassa per acquistare il prodotto;
•
preparazione del materiale (buste, spago, sigilli, etc.).
In caso di prelievo presso rivenditori finali i prodotti prelevati sono acquistati al prezzo di
vendita al pubblico, dietro rilascio di ricevuta/fattura o scontrino, o a titolo gratuito, se
proposto dalla parte. In caso di prelievo presso produttore, grossista o importatore i
prodotti prelevati sono acquistati al prezzo di costo, dietro rilascio di ricevuta/fattura o
scontrino, o a titolo gratuito, se proposto dalla parte.
- XXII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
4.8bis Controlli fisici (prelevamento di campioni).
Scelta casuale dei campioni da prelevare.
L'ispettore seleziona casualmente esemplari di prodotti identici (stesso modello, stesso
identificativo, stesso lotto, se presente) oggetto di prelievo, in numero idoneo a consentire
al laboratorio l'esecuzione delle prove. È quindi opportuno che il numero di campioni da
prelevare sia concordato preventivamente con il laboratorio di prova che effettua le analisi.
Gli esemplari da prelevare sono indicativamente 4. Tale numero può essere incrementato
o ridotto per particolari tipi di prodotti a seconda delle prove da effettuare. I prodotti
prelevati non devono presentare anomalie e devono essere sigillati.
Imballaggio dei campioni.
che ne sia impedita la manomissione e sia assicurata l'integrità fino all’arrivo al laboratorio.
L’imballo deve essere sigillato con spago e sigillo recante timbro della Camera di
commercio.
Richiesta degli elementi documentali relativi al prodotto prelevato.
Se il prelievo si svolge presso un distributore l'ispettore richiede copia dei documenti di
fornitura
relativi
al
prodotto
oggetto
del
prelievo
per
risalire
ai
dati
del
produttore/importatore cui richiedere copia della documentazione tecnica e della
dichiarazione CE di conformità relativa al prodotto oggetto del prelievo.
Se il prelievo si svolge presso un produttore/importatore l'ispettore richiede copia della
documentazione tecnica e della dichiarazione CE di conformità relativa al prodotto oggetto
del prelievo.
Redazione e rilascio del verbale di prelievo.
L'ispettore compila il verbale di prelievo, che verrà sottoscritto dai presenti. Il verbale va
redatto in triplice copia: una copia è consegnata alla persona dell'azienda presente al
sopralluogo, altra copia viene inviata - insieme ai campioni da analizzare - al laboratorio di
prova, altra copia è conservata presso gli uffici camerali.
Consegna del materiale al laboratorio di prova.
L’Ufficio provvede a consegnare direttamente o inviare tramite corriere, all’Organismo
Notificato, gli esemplari prelevati del prodotto, unitamente a copia della documentazione
- XXIII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
L'ispettore, alla presenza della parte, chiude gli esemplari prelevati in un imballo in modo
tecnica e della dichiarazione di conformità, copia del verbale di prelievo, e ad una lettera di
incarico per l'esecuzione delle prove. L’Organismo viene individuato tra quelli aderenti alla
Convenzione quadro predisposta da Unioncamere.
Nello scegliere l’Organismo al quale commissionare l’esecuzione delle prove di
laboratorio, si tiene presente il contenuto della documentazione tecnica acquisita e
dell’eventuale intervento di Organismi nella valutazione della conformità del prodotto. Sarà
ovvia cura della Camera non affidare le prove allo stesso Organismo
Comunicazione del procedimento in corso e calendario delle prove all'operatore
economico soggetto a verifica.
L'Ufficio dà comunicazione del procedimento alle parti (via posta con ricevuta di ritorno, via
fax, etc.) che risultano, dalla documentazione commerciale di fornitura, essere il soggetto
responsabile dell’immissione in commercio, fabbricante o importatore o distributori. Si
invitano, inoltre, il produttore/importatore/distributore a comunicare alla Camera di
commercio, entro 7 giorni lavorativi, il nominativo, la qualifica e i contatti della persona
eventualmente incaricata di assistere alle prove di laboratorio. Nel caso sia stato
nominato, la Camera comunica:
•
alla parte il nominativo dell’Organismo Notificato ed il calendario delle prove;
•
all’Organismo notificato il nominativo del soggetto incaricato ad assistere alle
prove.
Ricevimento del Rapporto di analisi e comunicazione degli esiti.
Il laboratorio, terminate le prove, invia tempestivamente alla Camera di commercio la
relazione di analisi delle prove effettuate. L'Ufficio, se il prodotto è risultato conforme ai
requisiti di sicurezza prescritti, procede alla comunicazione dell'esito positivo delle analisi e
all’archiviazione del procedimento alle parti interessate. Successivamente si procede
all’aggiornamento del sistema informativo VIMER.
Se il prodotto è risultato non conforme ai requisiti di sicurezza prescritti, l'Ufficio procede
tempestivamente:
•
alla comunicazione dell'esito delle analisi alle parti interessate;
•
alla comunicazione agli organi di polizia giudiziaria;
- XXIV -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
L’Organismo deve comunicare alla Camera di commercio il calendario delle prove.
•
alla trasmissione degli atti al Ministero dello Sviluppo Economico;
•
all’aggiornamento del sistema informativo VIMER.
Si precisa che per una eventuale richiesta di ulteriori analisi da parte dell’operatore
economico5, con costi a carico della parte, la Camera o il laboratorio tengono a
disposizione un campione del materiale precedentemente prelevato.
Premesso che il Ministero avrà accesso al sistema informativo VIMER e potrà quindi
seguire l’andamento degli accertamenti in corso, al termine del procedimento che
evidenzia delle non conformità, dovrà ricevere dalla Camera di commercio un fascicolo
completo – in formato cartaceo – che contenga i principali atti dell’accertamento e tutti gli
elementi utili all’assunzione dei provvedimenti di propria competenza. La Camera dovrà
includere nel suddetto fascicolo il rapporto dell’Organismo Notificato sia in formato
cartaceo che in formato digitale (CD-ROM o posta elettronica).
L’esecuzione di ulteriori prove sullo stesso prodotto viene concordata con il Ministero o in ambito di
contenzioso amministrativo.
5
- XXV -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
4.9bis Formazione del fascicolo per il Ministero.
4.10bis
Violazioni e sanzioni.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla normativa specifica di settore.
Sanzioni
(Art.31
54/2011)
Descrizione violazione
D.Lgs.
Giocattoli - fabbricanti/importatori
Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l’importatore che non assicura
che il fabbricante:
- ha eseguito appropriata procedura di valutazione della conformità
- ha preparato la documentazione tecnica
Arresto6 fino a un
anno e ammenda da €
10.000 a € 50.000
- ha apposto la marcatura di conformità sul giocattolo
- ha unito al giocattolo i documenti prescritti
- ha rispettato le prescrizioni previste nell’Art. 3, commi 6 e 7.
[Art. 31 comma 1]
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della Sanzione
documentazione tecnica di cui all’All. IV [Art. 31 comma 3]
amministrativa da €
2.500 a € 40.000
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi della
Sanzione
marcatura CE [Art. 31 comma 4]
amministrativa da €
2.500 a € 30.000
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato giocattoli privi delle
avvertenze di cui all’Art. 10 [Art. 31 comma 5]
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti che sono Sanzione
oggetto di un provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato amministrativa da €
dal MiSE ai sensi dell’Art. 30 comma 6 [Art. 31 comma 6]
2.500 a € 10.000
Giocattoli - fabbricanti/importatori/distributori
Fabbricante, importatore o distributore che immettono sul mercato prodotti
pericolosi in violazione dei provvedimenti di divieto di immissione in
commercio o di circolazione sul territorio nazionale e di ritiro o richiamo dal
mercato emanati dal MiSE ai sensi dell’Art. 30 comma 2 [Art. 31 comma 2]
7
Arresto da sei mesi a
un anno e ammenda
da € 10.000 a €
50.000
Sanzione
Fabbricante, importatore o distributore che non forniscono, su richiesta,
amministrativa da €
all’autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che
2.500 a € 10.000
abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano
fornito, da cui abbiano ricevuto o a cui abbiano fornito un giocattolo, ai sensi
dell’Art. 8 [Art. 31 comma 8]
6
Sull’arresto si precisa che non rientra tra le competenze dei funzionari camerali. Il riferimento a tale misura è
riportato ai soli fini di completezza del quadro normativo.
- XXVI -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti progettati o
fabbricati in modo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all’Art. 9 e all’All. II. [Art 31 comma 1]
Giocattoli - distributori
Distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della Sanzione
marcatura CE o delle avvertenze di cui all’Art. 10 [Art. 31 comma 7]
amministrativa da €
1.500 a € 10.000
Giocattoli - rappresentanti
Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni
previste dall’Art. 112 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
- XXVII -
Giocattoli - D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all’Art. 4
comma 3, nei confronti dell’autorità competente: mantenere a disposizione
la dichiarazione CE e la documentazione tecnica per dieci anni dopo
l'immissione sul mercato del giocattolo; a seguito di una richiesta motivata Sanzione
dell’autorità competente, fornire le informazioni e la documentazione amministrativa da €
necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su 2.500 a € 10.000
richiesta, con l’autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato [Art.
31 comma 9]
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