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ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

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ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
Revisione del 04.06.2013.
Sommario
ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE ........................................... 1
IL CERTIFICATO DI ORIGINE................................................................................................... 2
DESCRIZIONE DELLE MERCI.................................................................................................. 3
NOTA PER ARABIA SAUDITA .................................................................................................. 4
NOTA SULLA CASELLA 3 – ORIGINE DELLE MERCI ............................................................. 8
RICAMBI ED ACCESSORI ........................................................................................................ 8
FAC SIMILE DICHIARAZIONE RICAMBI ................................................................................ 10
FAC SIMILE DICHIARAZIONE PER ACCESSORI DI ATTREZZATURE PRINCIPALI DI CUI
PRENDONO L’ORIGINE.......................................................................................................... 11
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER ORIGINE MERCI COMUNITARIE ... 12
FAC SIMILE DICHIARAZIONE ORIGINE MERCI EXTRA-COMUNITARIE............................. 13
VISTO UPICA (LEGALIZZAZIONE) ........................................................................................ 14
CERTIFICATO A FRONTE DI FATTURA PRO-FORMA ......................................................... 14
TRIANGOLAZIONI E CESSIONI INTRA ED EXTRA-COMUNITARIE.................................... 15
COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE IN PRESENZA DI CREDITO
DOCUMENTARIO (LETTERA DI CREDITO)........................................................................... 16
FURTO O SMARRIMENTO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE................................................ 17
CHECK-LIST: PER EVITARE DI DOVER RICOMPILARE EX-NOVO UN CERTIFICATO DI
ORIGINE , MEGLIO CONTROLLARE CHE…. ........................................................................ 18
Modifiche apportate:
 Eliminata parte incongruente sulla dichiarazione ricambi per macchinari precedentemente
esportati (08.10.2010)
 Rese più chiare alcune informazioni sulla check-list (08.10.2010)
 Aggiornata mail dell’ufficio (21.06.2012)
 Aggiornati i riferimenti normativi fac simile dichiarazione ricambi e fac simile dichiarazione
accessori (21.06.2012)
 Aggiornata la parte relativa alle triangolazioni (29.05.2013)
 Aggiornate ed integrate dichiarazioni semplici e sostitutive (29.05.2013)
 Aggiornata e semplificata la compilazione del certificato in caso di ricambi (29.05.2013)
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA – UFFICIO DOCUMENTI PER L’ESTERO
e-mail: [email protected]
sede di Padova:
tel: 049 82 08 265
fax: 049 82 08 212
sede di Corso Spagna (zona industriale)
tel: 049 82 08 259
fax: 049 82 08 121
Orari di apertura dell’ufficio: 9-12.30 dal lunedì al venerdì, il giovedì orario continuato 9-15 (ad
eccezione di alcuni periodi dell’anno, consultare il sito www.pd.camcom.it per ulteriori
informazioni)
IL CERTIFICATO DI ORIGINE
Il certificato di origine è un documento che attesta l’origine delle merci destinate
all’esportazione in via definitiva.
Tempi di rilascio
Il certificato di origine viene normalmente rilasciato in due giorni lavorativi a partire dalla data di
presentazione all’ufficio di tutta la documentazione completa. Vanno consegnati tutti i fogli che
compongo il modello di certificato di origine (1 originale + 3 copie di colore arabescato e un
foglio rosa di richiesta di rilascio, vedi pag. 5-6) . E’ possibile contattare l’ufficio per conoscere
la tempistica precisa di emissione del documento vistato.
La documentazione da produrre
La ditta richiedente deve ritirare presso la CCIAA i formulari dei certificati d'origine distribuiti
dall'ufficio Commercio Estero (i formulari hanno un numero di serie che viene annotato, al
momento del ritiro dei modelli, su di un apposito registro).
Per la richiesta del visto il fascicolo di certificato di origine dovrà essere presentato all'Ufficio
compilato a macchina o a computer utilizzato il modello Word presente sul sito
www.pd.camcom.it nella pagina dedicata ai certificati di origine e firmato, sulla copia rosa di
richiesta rilascio, in basso a destra e sul retro, sotto alla dichiarazione di origine, dal legale
rappresentante della Ditta richiedente o da un procuratore con procura iscritta al Registro delle
Imprese.
Al fascicolo compilato dovranno essere allegati i seguenti documenti (che verranno trattenuti
dall'Ufficio):
Merci
italiane
di
propria produzione
Merci italiane o di
origine C.E. non di
propria produzione
Merci
estere
di
origine extra C.E.
Modulo richiesta
certificati per
l’export
Fattura di esportazione
della merce, timbrata e
firmata
dal
legale
rappresentante o da un
procuratore contenente
l’indicazione
esplicita
dell’origine delle merci
(+ 1 copia firmata in
originale per l’ufficio)








fattura o DDT del
fornitore della merce .
Questi
documenti
devono
contenere
l’indicazione esplicita
dell’origine delle merci
o deve essere prodotta
una dichiarazione di
origine da parte del
fornitore
su
carta
intestata timbrata e
firmata (+ 1 copia
firmata in originale per
l’ufficio)
Certificato d’origine
estero in originale
(che verrà trattenuto
dall’ufficio), o in
alternativa
bolla
doganale (anche in
fotocopia, che verrà
trattenuta
dall’ufficio) o bill of
lading (polizza di
carico) contenente
l’indicazione
dell’origine
della
merce

2
Revisione 29.5.2013
Legalizzazione (ex visto UPICA)
In base alle istruzioni della lettera di credito, dello spedizioniere o del destinatario della merce,
è possibile che i certificati di origine o le fatture vistate dall’Ufficio debbano essere inviati alla
rappresentanza consolare in Italia del Paese di destinazione delle merci per un ulteriore visto.
Per ottenere tale legalizzazione è necessaria l’apposizione sul documento di un visto con il
quale un funzionario camerale autorizzato legalizza la firma apposta dal funzionario camerale
delegato sugli atti a valere sull’estero. Il visto di legalizzazione viene apposto dall’Ufficio
Commercio Estero su richiesta della ditta esportatrice contestualmente al rilascio dei certificati
di origine e dei visti su fattura (visto conformità della firma del legale rappresentante o
procuratore). Il fac-simile del modulo è disponibile alla fine di questa guida.
Costo del servizio
Diritti di segreteria
Concessioni
Governative
Bolli
€ 5,00
-
-
Rilascio copia
€ 5,00
1
-
-
Legalizzazione (ex
visto UPICA)
€ 3,00
-
Rilascio originale
DESCRIZIONE DELLE MERCI
Identificazione delle merci per marchi e/o sigle (facoltativo), quantità e tipologia dei colli (sia in
fattura che nel certificato di origine) , utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati,
che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione
chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta
classificazione doganale nel Paese di destinazione.
Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” ecc. non sono
sufficienti. Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci possono
essere adottate due soluzioni:
a) designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall’indicazione
“secondo fattura allegata” e presentare alla Camera di Commercio,
contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà
restituito unitamente al certificato di origine e l’altro sarà conservato dalla Camera con la
domanda. Tale possibilità è da escludere quando la fattura contiene dichiarazioni
dell’esportatore, relative ad esempio alla Convenzione di Washington (prodotti di specie
in via di estinzione), dual use (beni utilizzabili anche per fini militari) , ecc. In tal caso è
però possibile creare in un foglio a parte un packing list contenente l’elenco delle merci
esportate con l’indicazione della tipologia e dell’origine di ogni prodotto come nella
fattura e far riferimento ad essa nel certificato di origine con la dizione “goods origin and
details as per attached packing list”).
b) proseguire l’enumerazione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di
origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo.
1
Dal 1.12.2009 il diritto di segreteria relativo al rilascio di copia certificato di origine è stato portato a € 5,00.
3
Revisione 29.5.2013
Casella 7: "Quantità". Indicare la quantità, netta o lorda, dei prodotti da esportare, precisando
l'unità di misura utilizzata: peso, volume, pezzi, ecc.
Nel caso di liquidi l'unità di misura può anche essere espressa in litri. In ogni caso deve esserci
corrispondenza tra la quantità indicata nella fattura e quella indicata in questa casella.
Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare, sia la domanda (modulo rosa) che le
copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale
ed inoltre occorre compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordandosi di barrare
lo spazio rimanente, immediatamente sotto la descrizione dei prodotti.
NOTA PER ARABIA SAUDITA
Non è ammessa la dizione generica “COMUNITA’ EUROPEA” : deve essere indicato lo stato
comunitario
di
origine
della
merce,
es.
“COMUNITA’
EUROPEAFRANCIA”.
4
Revisione 29.5.2013
Dati della ditta esportatrice
(denominazione, indirizzo, località, nazione)
Dati della ditta estera importatrice
(denominazione, indirizzo, località, nazione)
Eventualmente (solo se necessario):
DESTINATARIO FINALE / FINAL DESTINATION
(denominazione, indirizzo, località, nazione del
destinatario finale)
COMUNITA’ EUROPEA – ITALIA (o altro stato C.E.) o extra C.E.
Via terra / mare / aria / da stabilirsi
eventuali (solo se necessario)
- Estremi L/C – proforma invoice – contratto di
Vendita (dietro presentazione fotocopia L/C)
- indicazione “partial shipment”
- Marche e numeri (solo se presenti, indicare quelli riportati sui colli.
Attenzione che le marcature/numeri devono essere
riportate anche nella fattura di esportazione)
Indicare:
- Quantità e natura (indicare: N. XX cartoni, pallets, scatole, casse,
legacci, alla rinfusa, ecc…)
Peso netto KG. …...
Peso lordo KG. …...
- Denominazione delle merci (in italiano con eventuale versione anche in
lingua straniera)
ATTENZIONE: solo sul foglio rosa
Timbro ditta richiedente e firma di un
legale rappresentante o di un procuratore
(INDISPENSABILE)
NOTA BENE: Nella casella 3 del certificato la dicitura “COMUNITA’ EUROPEA” e i nomi degli stati CE o extra CE vanno
sempre riportati per esteso. Non si accettano sigle o abbreviazioni.
5
Revisione 29.5.2013
(solo per merci interamente ottenute entro la comunità europea a partire dalle materie prime) denominazione e
indirizzo ditta produttrice o fornitrice) se l’esportatore non è produttore della merce vanno allegate le fotocopie delle
fatture di acquisto o dei ddt o vanno indicati loro estremi (n. e data), assieme a una dichiarazione del fornitore
attestante che la merce venduta è di origine “…indicare il paese di produzione della merce”
(indicare dati della ditta che ha effettuato l’ultima trasformazione sostanziale )
(per merci prodotte in paesi extra C.E)
Bolla doganale di importazione, o polizza di carico indicante l’origine delle merci o
certificato di origine non preferenziale estero, con allegata la fattura del fornitore
estero
Timbro ditta e firma
di un legale rappresentante
o di un procuratore
(INDISPENSABILE)
6
Revisione 29.5.2013
BIRBA SRL
VIA VERDI 4
35122 PADOVA - ITALY
MUSSHAD AFFAWI
SPEARS STREET
BEIRUT
LEBANON
COMUNITA’ EUROPEA – ITALIA
L/C no. 2009 WO.00001566 AS PER INVOICE
BY SEA
N. 14 PALLETS CONTAINING CERAMICS
NO. 2213 DATED 22/10/2009
GROSS WEIGHT
7.880 KG
7
Revisione 29.5.2013
NOTA SULLA CASELLA 3 – ORIGINE DELLE MERCI
per merci di origine comunitaria: usare solo la dicitura “Comunità Europea” per esteso,
che potrà essere completata con la denominazione dello Stato membro produttore della merce
(es. COMUNITÀ EUROPEA – ITALIA).
Per merci di origine non comunitaria: indicare il nome del Paese terzo (es. CINA, UNITED
STATES OF AMERICA, etc..)
per merce con origini varie (C.E. ed extra-C.E.): si possono indicare più Paesi di origine
nella casella 3, ma nella casella 6 è necessario indicare separatamente il Paese di origine
accanto alla descrizione di ogni singolo articolo della merce esportata.
NOTA BENE: Il modulo di domanda del Certificato di Origine (il foglio di colore rosa) ha valore
di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, va quindi compilato integralmente secondo
le modalità sopra indicate.
RICAMBI ED ACCESSORI
Art. 41 Reg. CEE n. 2454/1993: “gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati
assieme ad un materiale, una macchina un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua
normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale della macchina,
dell’apparecchio o del veicolo considerati”.
In base agli art. 41 e ss si stabilisce una presunzione di origine purché sussistano le seguenti
condizioni:
- se la presunzione è necessaria per l'importazione nel paese di destinazione;
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del
materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione
dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio
o al veicolo di cui sopra.
Per l'applicazione di tali disposizioni si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni
XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (cioè tutte le merci le cui prime due cifre
del codice doganale siano comprese tra l’84 ed il 92) e scaricabili dal sito dell’Agenzia
delle Dogane: http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html;
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon
funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera
pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie
danneggiati o resi inutilizzabili.
8
Revisione 29.5.2013
QUANDO USARE LA PROCEDURA RICAMBI
La seguente procedura non va utilizzata quando la ditta esportatrice è produttrice dei ricambi
che spedisce. L’utilità della procedura si ha nel caso in cui l’impresa sia il produttore del
macchinario precedentemente esportato ma non dei ricambi. La seguente procedura è
alternativa alla normale prassi di rilascio dei certificati di origine.
COME COMPILARE IL C.O. NEL CASO DI RICAMBI
Punto 5: va menzionato il certificato con cui a suo tempo è stata esportata la macchina
/attrezzatura cui i ricambi si ricollegano.
Es:
ricambi relativi a macchinario precedentemente esportato con Certificato di Origine n.
Q/0058587 del 01.02.2006
se in inglese:
spare parts for machinery previously exported with Certificate of origin n. Q/0056587 dated
01.02.2006
Punto 6:
- numero e tipologia dei colli
-descrizione della merce che si sta esportando, + descrizione del macchinario/attrezzatura cui
la merce si riferisce,+ indicazione del codice doganale del macchinario precedentemente
esportato
Es:
n. 3 gabbie di legno
ruote dentate e telaio: ricambi per fresatrice a controllo numerico cod. doganale 84123456
Modulo rosa (retro c.o.)
Sul modulo rosa del certificato, dopo l’indicazione del Paese di origine (che sarà la stessa del
macchinario precedentemente esportato), non sarà necessario inserire ragione sociale e
indirizzo del produttore, ma la seguente dicitura: “Pezzi di ricambio relativi a macchinario
precedentemente esportato in applicazione artt. 41 e seguenti del Reg. CE n. 2454/93.”
Cosa allegare
- fattura di vendita della merce che si sta esportando;
- copia del certificato o dei certificati di origine con i quali è stata precedentemente esportata la
macchina o l’apparecchio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato (per il fac-simile si veda pag. 10) .
9
Revisione 29.5.2013
FAC SIMILE DICHIARAZIONE RICAMBI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(DPR n.445/2000)
il sottoscritto ................................................... nato a ..................................... il..................................
residente in ........................................................... Cap .................. via ............................................ in
qualità di legale rappresentante dell’azienda ..................................................................................
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità
negli atti ed uso di atti falsi
dichiara
ai sensi degli art. 41 e art. 42 del Reg. CE n. 2454/93 che la merce di cui all’unita fattura n.
…......... datata …........................... è destinata alla normale manutenzione di macchinario
precedentemente esportato il …........................... con fattura n. …..... datata …................ e del
certificato di origine n. ……………………. emesso il …………….. attestante origine
…...................................... .
LUOGO E DATA
TIMBRO E FIRMA DI UN LEGALE
RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
10
Revisione 29.5.2013
FAC SIMILE DICHIARAZIONE PER ACCESSORI DI
ATTREZZATURE PRINCIPALI DI CUI PRENDONO L’ORIGINE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(DPR n.445/2000)
il sottoscritto ................................................... nato a ..................................... il..................................
residente in ........................................................... Cap .................. via ............................................ in
qualità di legale rappresentante dell’azienda ..................................................................................
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità
negli atti ed uso di atti falsi
dichiara
che il prodotto identificato come “ XXXXXXXXXXX “ nella fattura di esportazione n. YY del ZZ / ZZ /
ZZZZ è un accessorio del prodotto principale identificato come “PPPPPPP “ e fa parte della sua
normale attrezzatura, in mancanza del quale il prodotto principale non è utilizzabile, ai sensi del par. 1
dell’art. 41 e dell’art. 42 del reg. CE 2454/93 “Disposizioni di applicazione di carattere generale del
Codice Doganale Comunitario”.
11
Revisione 29.5.2013
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER ORIGINE
MERCI COMUNITARIE
Il sottoscritto .................................................... nato a .................................. il ..................... codice
fiscale
.....................................................
...........................................................,
nella
e
residente
sua
a
qualità
di
..............................................
legale
rappresentante
in
della
via
ditta
..................................................................... con sede in ................................................
DICHIARA
che le origini della merce di cui alla propria fattura/ddt n.
.................................................... data
............................ corrispondono a quanto di seguito elencato:
prodotto / voce fattura
origine:
prodotto / voce fattura
origine:
prodotto / voce fattura
origine:
Luogo e Data
..............................................................
TIMBRO E FIRMA DI UN LEGALE
RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
12
Revisione 29.5.2013
FAC SIMILE
COMUNITARIE
DICHIARAZIONE
ORIGINE
MERCI
EXTRA-
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(dpr N. 445/2000)
Il sottoscritto .......................................................... nato a ..................................... il ........................... residente in
........................................................ Cap ............... via .................................................. in qualità di legale
rappresentante
dell’azienda
.........................................................................
con
sede
in
.......................................................... , valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non
veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi
DICHIARA
che la merce esportata con fattura nr. ................................................. del ..................................... è di origine
come di seguito e come da indicazioni in essa contenute:
codice prodotto prodotto
origine
N. bolla doganale e dogana
(solo se origine extra CEE)
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
come da documentazione in nostro possesso.
come da bolla doganali sopra specificate e della restante documentazione in nostro possesso.
come da bolla doganali sopra specificate che non è possibile allegare in quanto non in nostro possesso ma
che si trovano presso: …............................................................................................ 2 e da restante
documentazione in nostro possesso.
Luogo e data ......................................
.......................................................................................
firma per esteso del legale rappresentante e timbro aziendale
2
specificare nome della ditta e indirizzo completo per consentire una eventuale richiesta da parte della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 71 D.P.R.
445/2000
13
Revisione 29.5.2013
VISTO UPICA (LEGALIZZAZIONE)
Alcuni paesi potrebbero necessitare di una seconda legalizzazione di firma, ex Visto UPICA:
ARABIA SAUDITA (Kingdom of.Saudi HONDURAS
Arabia)
ARGENTINA
IRAQ
BAHREIN
IRAN
BOLIVIA
YEMEN (REBUBBLICA ARABA)
BRASILE
LIBANO
CILE
LIBIA
COLOMBIA
KUWAIT
DUBAI (United Arabian Emirates)
MUSCAT E OMAN
ECUADOR
NIAGARA
EGITTO
PANAMA
EL SALVADOR
PARAGUAY
EMIRATI ARABI UNITI
PERU’
GIORDANIA
QATAR
GUYANA
REPUBBLICA DOMENICANA
GUATEMALA
SIRIA
HAITI
URUGUAY
NOTA BENE: di norma la CCIAA procede d’ufficio alla legalizzazione UPICA per certificati
destinati nei paesi sopra menzionati. Se il visto UPICA non è richiesto / necessario si prega
comunicarlo con una semplice lettera a parte (firmata da legale rappresentante). In alternativa
è sufficiente scrivere sul retro del foglio rosa la dicitura “NON SI RICHIEDE VISTO UPICA”, o
anche “NO UPICA”, nella zona sottostante le dichiarazioni sull’origine della merce.
CERTIFICATO A FRONTE DI FATTURA PRO-FORMA
Nel caso di spedizione di merce a titolo di campionario in omaggio, l’esportatore produce una
fattura pro-forma di importo “valido ai soli fini doganali” (con tale dicitura presente in fattura) e
viene corrispondentemente emesso un certificato di origine pro-forma , che deve avere come
indicazione nella casella 5 osservazioni “PRO-FORMA CERTIFICATE” con riferimento al
numero della fattura pro-forma a cui si riferisce.
14
Revisione 29.5.2013
TRIANGOLAZIONI E CESSIONI INTRA ED EXTRA-COMUNITARIE
Sono entrate a far parte dell’uso commerciale le cosiddette triangolazioni, ovvero percorsi
differenti tra la fatturazione e l’invio delle merci.
La ditta padovana IT1 che spedisce la
merce emette fattura ad altra ditta italiana
IT2 non imponibile art. 8, c. 1, lettera a)
Dpr 633/72. IT1 può richiedere alla CCIAA
di Padova il certificato di origine, indicando
nel campo 1 del certificato di origine per
conto di / on behalf of e mettendo la
ragione sociale e l’indirizzo di IT2 . E’
necessario allegare una delega su carta
intestata, timbrata e firmata con cui IT2
delega IT1 a richiedere per suo nome e
conto il rilascio del certificato di origine per
la merce di cui alla fattura n….del…e si
impegna contestualmente a non richiedere
a sua volta il certificato di origine ad alcuna
Camera di Commercio italiana. Va allegata
inoltre anche la fattura di vendita di IT2 al
cliente finale.
La ditta italiana emette fattura fuori campo
IVA art.7 Dpr 633/72. La CCIAA di Padova
non rilascia a IT il certificato di origine, e
sarà lo speditore del paese extra-UE 3 B a
richiederlo all’organismo abilitato in quel
paese al rilascio.
In presenza di lettera di credito, l’eventuale
rilascio di un certificato di origine è
subordinato alla valutazione dell’ufficio e
sempre in presenza di certificato di origine
in originale emesso dal paese 3 B.
La ditta italiana fattura non imponibile art.
41, c. 1, L. 427/93 a ditta in stato UE1 e
spedisce la merce in altro stato UE2
(comunitario o non). La ditta può richiedere
alla CCIAA di Padova il certificato di
origine, indicando nel campo 2 del
certificato di origine sia l’indirizzo della
fattura (UE1) sia l’indirizzo del paese
destinatario della merce (UE2), preceduto
dalla dicitura “FINAL DESTINATION”.
Qualora la ditta esportatrice non voglia per
motivi commerciali che appaia sul
certificato
di
origine
l’indirizzo
di
fatturazione
UE1
deve
richiederlo
espressamente per iscritto alla CCIAA di
Padova.
15
Revisione 29.5.2013
In questo caso non siamo in presenza di
triangolazione bensì di un classico caso di
cessione intra-comunitaria (es. impresa
commerciale che acquista da altro fornitore
europeo ed esporta al di fuori della
Comunità Europea). La CCIAA di Padova
non rilascerà alcun certificato di origine ad
IT1, ma solo a IT2 che è l’esportatore .
IT1 emetterà fattura di vendita verso IT2
indicando l’origine delle merci . Tale fattura
servirà ad IT2 per richiedere alla CCIAA di
competenza il rilascio del certificato di
origine.
COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE IN PRESENZA DI
CREDITO DOCUMENTARIO (LETTERA DI CREDITO)
La lettera di credito è una formula di pagamento ampiamente usata nell’import-export, specie
nelle relazioni commerciali con Paesi extra-europei.
In presenza di lettera di credito, il numero della lettera di credito e le altre informazioni
essenziali devono essere indicate nel punto 5 (osservazioni).
Per informazioni essenziali si intendono esclusivamente:
 estremi
identificativi
della
lettera
di
credito
ed
istituti
di
credito
(applicant/beneficiary/issuing/advising, confirming, nominated bank) se richiesti dal
credito documentario
 indicazioni su assicurazione merci ed estremi polizza di carico
 eventualmente la dizione indicante il produttore (manufacturer)
 in caso di impianti o di spedizioni multiple l’indicazione del numero di spedizione e della
denominazione della spedizione
Le novità della pubblicazione ICC600 entrata in vigore il 1 luglio 2007 riguardano anche i
documenti da presentare per l’utilizzo delle lettere di credito.
L’art.14 stabilisce infatti che
i dati presenti in un documento non devono essere
necessariamente identici ai dati del credito stesso, purché non siano con essi discordanti.
Mentre in fattura la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a
quella indicata nel credito, viene introdotta la possibilità sui documenti diversi dalla fattura di
utilizzare espressioni generiche per la descrizione della merce, purché non in contrasto con la
relativa descrizione del credito.
Altra novità è che l’indirizzo del beneficiario non deve necessariamente corrispondere a quello
del credito purché il Paese coincida con quello indicato nel credito.
Altri elementi del beneficiario (numeri fax, telefono, e-mail ) non saranno considerati e quindi
non potranno comportare riserve a carico dell’esportatore.
16
Revisione 29.5.2013
Nel valutare la conformità dei documenti presentati per l’utilizzo del credito, la Banca dovrà
pertanto avere un atteggiamento meno rigoroso, basandosi sul principio che ‘ciò che non è
conforme, può essere dichiarato tale solo se è discordante e in conflitto palese con il credito’.
Non sono ammessi errori nell’indicazione dei dati relativi a speditore,destinatario, descrizione
merci. Nella casella 5 ‘osservazioni’ possono figurare indicazioni previste dal credito o richieste
dal cliente estero purché opportunamente giustificate con esibizione di opportuna
documentazione.
FURTO O SMARRIMENTO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione
che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità
competenti. Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare al punto
5 la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza. Il
richiedente inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è
stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare
dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni
caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.
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CHECK-LIST: PER EVITARE DI DOVER RICOMPILARE EX-NOVO
UN CERTIFICATO DI ORIGINE , MEGLIO CONTROLLARE CHE….
 La fattura di esportazione sia firmata dal legale rappresentante o da un procuratore con
procura depositata al Registro delle Imprese
 Nella fattura sia indicata l’origine delle merci (la dichiarazione sull’origine preferenziale
non è sufficiente)
 la descrizione delle merci nel C.O. descriva sufficientemente il prodotto. (devono essere
utilizzati sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione
commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale
da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione
doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici",
"prodotti metallici", "macchinari" ecc. non sono sufficienti)
 la descrizione delle merci in fattura consenta di identificare la tipologia di prodotto (la
sola sigla non è sufficiente, es. DR-442BA)
 i pesi, il numero dei colli e la loro tipologia corrispondano a quelli della fattura di
esportazione
 sia stato compilato il modulo di richiesta certificati per l’export (presente in questa guida)
 non siano state utilizzate abbreviazioni nelle descrizioni , indirizzi, e stati di origine
 l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario siano scritti in modo completo e siano
perfettamente coincidenti tra certificato di origine e fattura di esportazione
 qualora nel certificato di origine si faccia riferimento alla fattura per la descrizione delle
merci e delle loro origini, non siano presenti in fattura dichiarazioni discriminatorie o non
verificabili dalla CCIA (es. dual use, Washington, ecc.) . In tal caso è possibile creare in
un foglio a parte un packing list contenente l’elenco delle merci esportate con
l’indicazione della tipologia e dell’origine di ogni prodotto come nella fattura ma privo di
qualsiasi dichiarazione e far riferimento ad essa nel certificato di origine con la dizione
“goods origin and details as per attached packing list”).
 Se la fattura di esportazione è pro-forma, nel campo 5 sia presente la dicitura “PROFORMA CERTIFICATE”
 Se viene citato un documento (lettera di credito, fattura pro-forma, contratto, polizza di
carico, ecc.) nel campo 5 del certificato di origine, ne venga allegata una copia per la
Camera di Commercio unitamente alla documentazione per richiedere un certificato di
origine
Effettuare questi controlli vi consentirà di evitare errori che comportano il
ritardo del rilascio del certificato di origine ! I termini entro i quali viene rilasciato
il certificato decorrono infatti da quando tutta la documentazione viene
presentata completa in tutte le sue parti. Se avete dei dubbi, potete anticipare
via e-mail o fax agli indirizzi presenti nella prima pagina la documentazione
richiesta per un controllo preventivo.
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