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Personale ATA
Vico Cairoli, 29 - 97100 Ragusa
Telefono 0932/656222/31 Fax 1782737783
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Personale ATA
prestazioni aggiuntive/intensificazione
nel Ccnl (non sussiste obbligo)
Relativamente all’oggetto, anche a seguito di numerose sollecitazioni che sono pervenute alla scrivente
O.S., mettiamo a disposizione una scheda di approfondimento sulle norme principali del CCNL che
trattano le prestazioni aggiuntive del personale ATA, precisando subito che le stesse non sono state
formalmente modificate né dalla legge 107 sulla scuola, né dalla legge di Stabilità 2015.
Che cosa prevede il Contratto Nazionale
All’art. 51, comma 1, prevede che l’orario di lavoro sia di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore
continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti
annessi.
Al comma 2 dispone che, in sede di contrattazione integrativa d’istituto, vengano disciplinate le modalità
di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro.
Al comma 3 specifica che l’orario massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro
giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa
deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12
minuti.
Al comma 4 stabilisce che, in quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le
prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione
integrativa d’istituto.
L’art. 30 regola poi le attività aggiuntive e le ore eccedenti, riferendosi alle ore eccedenti l’insegnamento,
che restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative vigenti.
Gli artt. 47 e 88, comma 1 lettera k, disciplinano le attività aggiuntive del personale Ata, così come
l’intensificazione del lavoro prevista per la sostituzione dei colleghi assenti, e stabiliscono che siano
retribuite col fondo d’istituto. L’individuazione del personale destinatario di tali risorse avviene sulla
base delle disponibilità date all’inizio dell’anno scolastico.
L’art. 54, commi 3, 4, 5 indica che, in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
siano retribuite. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività
oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche
in forme di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative della scuola.
Esse non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e
non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con
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le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero, per motivate esigenze di
servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
Cosa fare in caso di richiesta di sostituzione del personale Ata assente
Dalla lettura delle norme contrattuali risulta evidente che, le prestazioni aggiuntive del personale Ata,
quindi anche le sostituzioni del personale assente (ma non solo), non sono obbligatorie e sono regolate
dalla contrattazione di scuola, sulla base della disponibilità data dal personale all’inizio dell’anno
scolastico.
Si deduce, quindi, che l’orario contrattuale dovuto non debba superare le 36 ore la settimana e che
qualsiasi prestazione straordinaria debba essere autorizzata e retribuita con le risorse atte a questo scopo
(fondo d’istituto), richiedendo la disponibilità del personale coinvolto.
L’eventuale disponibilità del personale Ata a recuperare in corso d’anno le ore prestate può, comunque,
essere oggetto di un ripensamento da parte dello stesso lavoratore che in qualsiasi momento può
chiederne la retribuzione.
Questo perché il Contratto, in caso di prestazioni oltre l’orario ordinario di servizio, prevede la
retribuzione e, solo in caso di richiesta da parte del lavoratore, il recupero compensativo (con le modalità
previste dall’art. 54), sempre se compatibile rispetto alla funzionalità della scuola.
Per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, non si possono formalmente attribuire le ore eccedenti
(poche e insufficienti), poiché il Contratto nazionale non prevede, né regolamenta, “ore eccedenti” per il
personale Ata, non esistendo un parametro retributivo di riferimento (quale tabella oraria applicare).
Inoltre, nell’Intesa Miur/sindacati sul Mof 2015/2016, risulta che la quota destinata alle ore eccedenti
dei docenti non è stata incrementata in virtù della nuova normativa, ma è rimasta invariata dopo la
ripartizione dello scorso anno (CCNL all’Aran del 7 agosto 2014). Non ci sono, dunque, risorse
aggiuntive su questa voce di spesa e anche sul Fondo (già esiguo dopo la riduzione del 50%) è difficile
programmare una quota da destinare a queste sostituzioni, che non sono prevedibili.
Sarà il Dirigente, sulla base del piano delle attività del Dsga, a indicare quali sono le priorità rispetto alle
attività da eseguire e, certamente, la sicurezza e la vigilanza degli alunni, nonché l’assistenza con
disabilità e l’igiene personale nelle scuole dell’infanzia rappresentano gli incarichi prevalenti. Detto
questo non si può, in ogni caso, imporre orari spezzati e turni di oltre 9 ore (considerata in aggiunta la
pausa pranzo). Altra questione è lo spostamento dei Collaboratori da un plesso all’altro, che pur
rientrando nell’orario di servizio, non può essere effettuato autorizzando a questo scopo l’uso del mezzo
proprio.
Per le assenze del restante personale Ata - su cui incombe il divieto totale (Assistenti Tecnici) o parziale
alle sostituzioni (Assistenti Amministrativi) - si applicano sempre le regole contrattuali richiamate in
precedenza. Per questi ultimi il calcolo per il divieto va fatto sulla base del numero di unità in
organico di diritto.
Questo personale non è obbligato contrattualmente a sostituire, se non sulla base della propria
disponibilità e, in tal caso, la norma prevede che vada retribuito (se non fa richiesta di recupero
compensativo) in base alle tabelle allegate al Contratto.
Per l’articolazione degli orari di lavoro e altro restano validi i precetti generali richiamati sopra.
Per quanto riguarda gli Assistenti Tecnici, essendo figura unica e non potendo essere sostituita secondo la
legge, se non da ITP o docenti (i quali, però, non possono espletare tutta una serie di funzioni legate al
profilo tecnico, quali la manutenzione delle strumentazioni e degli impianti), il Dirigente dovrà prendere
in considerazione la necessità di chiusura dei laboratori coinvolti, per motivi di sicurezza.
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Il personale dei Convitti ed educandati e delle aziende agrarie (addetti alle aziende agrarie, cuochi,
guardarobieri, infermieri, collaboratori scolastici delle cucine, custodi dei convitti, addetti alla
manutenzione delle caldaie e degli impianti), non rientrando nel novero delle figure tecniche e
amministrative (come scritto nella relazione tecnica alla legge di Stabilità), è escluso dal divieto di
sostituzione. Ci sono, in questo caso, persone coinvolte nella custodia del bestiame, nella cura delle
colture, nonché nella manutenzione degli impianti, che non è possibile lasciare senza sostituzione.
In via generale e per tutti la contrattazione d'istituto non può peggiorare gli obblighi previsti dal Contratto
nazionale (D.Lgs. 165/2001 - Titolo III - art. 45, comma 2, trattamento economico "le amministrazioni
pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi", e
dovrà tener conto di queste nuove condizioni, trovando le giuste imputazioni retributive e organizzative,
nel rispetto del Contratto che non è derogabile dalle sopravvenute esigenze di funzionalità delle
scuole imposte per legge dal Governo, salvaguardando sia i diritti delle persone (lavoratori e alunni) che
la funzionalità del servizio.
Sarà anche necessario, laddove ci presentano delle condizioni di emergenza e viene acquisita la
disponibilità a sostituire, riparametrare le percentuali di ripartizione del FIS, dal momento che il bonus,
che riguarda il solo personale docente, libera un po’ di risorse per retribuire le prestazioni accessorie.
E’ essenziale inserire nel Contratto d’Istituto i criteri per l’utilizzo dei colleghi in sostituzione degli
assenti per limitare il continuo ricorrere a tale procedura, tenuto sempre conto che anche
l’intensificazione in orario di servizio è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto
integrativo, retribuito e limitato all’emergenza.
Nel caso in cui il Dirigente proceda con ordini di servizio, di fronte a questa reiterazione (deve essere
messo per iscritto), si può procedere a impugnarli e intraprendere azione legale. Non è, comunque,
possibile impartire ordini di servizio che obblighino il personale a svolgere attività aggiuntive, che
possono essere rese soltanto attraverso l'esplicita disponibilità del personale interessato.
Infine, di informa che stiamo lavorando, assieme alle altre Organizzazioni sindacali, per preparare la
piattaforma rivendicativa, in preparazione del sit-in ATA davanti al MIUR a Roma il 22 ottobre
prossimo.
Stefania Chiodi
FLC CGIL Nazionale
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