...

colonia felina - Provincia di Milano

by user

on
Category: Documents
23

views

Report

Comments

Transcript

colonia felina - Provincia di Milano
LA COLONIA FELINA
...e altro!
Norme e comportamenti
1
Regione Lombardia
INDICE
IL GATTO LIBERO
pag 7 LA COLONIA E LA LEGGE
pag 11
GESTIONE DEI GATTI
pag 13 CONTROLLO DEMOGRAFICO
pag 15 INTERVENTI SANITARI
pag 17 STRUTTURE DI RICOVERO
pag 27 Maltrattamento
pag 29
Avvelenamento
pag 31
Condominio
pag 32
Trasporto
pag 32 Corsi
pag 33 ANAGRAFE
pag 5
3
4
IL GATTO
O
R
E
B
I
L
Sono molti i gatti definiti “liberi” che vivono nelle nostre città: non sono
vaganti, come i cani randagi, ma territoriali, infatti, la maggior parte si aggrega in gruppi definiti “colonie”, altri conducono vita solitaria, tutti, però,
caratterizzati dal vivere stabilmente in un territorio.
La scelta di vivere in colonia è un adattamento all’ambiente: infatti, un dato
luogo viene scelto poiché fornisce adeguata protezione e continuità di rifornimento di cibo.
Le colonie possono essere più o meno numerose, ovviamente quelle con
un numero minore di mici sono di più facile gestione, sia dal punto di vista
sanitario (la mancanza, o il cattivo stato di salute di un gatto, è cosa facilmente individuabile, minori inconvenienti igienici), sia dal punto di vista
gestionale, rifornimento di acqua e cibo, localizzazione di casette-rifugio.
Il territorio in cui vive una colonia di piccoli felini è di dimensioni varie, differenti di caso in caso, delimitato da strade, cortili, muri, corsi d’acqua.
La normativa attuale ha reso le nostre colonie “ufficiali” cioè giuridicamente e sanitariamente tutelabili: il punto di partenza è il censimento, cioè la segnalazione all’ASL competente dell’esistenza in un determinato indirizzo, di
gatti “liberi”, con il nominativo della persona che si occupa della colonia.
5
6
LA COLONIA E LA LEGGE
La normativa, sia nazionale che regionale, tutela la presenza di colonie di
gatti sul territorio:
•L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”.
•L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità“.
•REGOLAMENTO REGIONALE N. 02/2008 “Regolamento d’attuazione
della legge regionale del 20 luglio 2006, N. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animale di affezione - ora sostituita dalla 33/09).
•L. 20 luglio 2004, N. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.
•ORDINANZA 18 dicembre 2008 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (modificata e reiterata dalle ordinanze 19 marzo 2009 e 14 gennaio 2010 scadono il 10 febbraio 2012).
•Trasporto reg 1/2005.
•Eventuali regolamenti comunali di igiene/tutela animali.
Art.2 L. 281/91
7 È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8 I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9 I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati
o incurabili.
10Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
7
Art. 111 L.R.Lombardia 33/09
Protezione dei gatti
1 I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli
o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela
o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel
rispetto delle norme igieniche.
S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di
territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
2Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 120,
provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3 I privati e le associazioni di cui all’articolo 120 (le Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale che si occupano di protezione degli animali) possono, previo accordo di collaborazione con il comune e
d’intesa con l’ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la
salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per
la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l’allontanamento di cui al
comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e
dai soggetti di cui al comma 3.
5 I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al
padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un
habitat idoneo.
6 La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo
alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 113 (gravemente ammalati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata
pericolosità).
8
Tale normativa è basata su presupposti scientifici: la presenza di felini liberi
in ambiente cittadino è molto frequente, quindi, asportare gli animali, significherebbe solo svuotare una “nicchia ecologica” che verrebbe ben presto
occupata da altri gatti: la rimozione dei gatti da un’area crea un vuoto che
presto sarà riempito dalla migrazione di soggetti sessualmente intatti, inoltre, la rimozione aumenta il ricambio ma non diminuisce il numero dei gatti
nella popolazione.
Con l’intervento di sterilizzazione chirurgica, invece, si mantiene stabile il
numero dei soggetti e se ne controlla lo stato sanitario. Questa sorveglianza rende ben accetta la presenza di gatti in ambito urbano da parte della
popolazione residente.
Le colonie poco numerose sono più gestibili, e danno la possibilità alle persone che se ne occupano di avere un controllo diretto su tutti gli animali.
Una corretta gestione della colonia permette di tenere sotto controllo gli
inconvenienti igienici, fondamentale è la corretta gestione del punto cibo:
gli animali in eccesso creano problemi di salute pubblica, fenomeni fastidiosi come le zoonosi, inconvenienti igienici e con la loro predazione possono
determinare uno sconvolgimento nel bilancio ecologico.
9
10
GESTIONE DEI GATTI
Anche per i gatti di proprietà sono previste indicazioni sulle modalità di
detenzione:
Art. 105 33/09
Modalità detenzione
Obblighi e divieti.
1 I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d’affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto
il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del benessere, della
sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento,
secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
4 Gli animali d’affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
Art. 107 L.R. 33/09
Gestione colonia - Competenze delle ASL
2 Al dipartimento di cui al comma 1 (Veterinario) spettano:
c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le
associazioni per la gestione delle colonie feline;
e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all’articolo 118 (gatti liberi, cani ricoverati in rifugi);
f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 113, comma 1 (se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.);
g) il ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi, 11
diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria.
Art. 108 33/09
Competenze degli enti locali e del sindaco,
quale autorità sanitaria locale
1 Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:
h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le
ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.
Fondamentali sono il censimento della colonia o meglio dei punti cibo.
Uno o due punti cibo, presso i quali i felini possono trovare dell’alimento
ad ore fisse e che possano essere facilmente puliti, permettono di tenere
sotto controllo non solo eventuali inconvenienti igienici ma anche le condizioni sanitarie dei gatti, che possono essere più facilmente controllati.
Una colonia di gatti sterilizzati, se correttamente gestita, costituisce un piacevole arredo urbano e funge da “derattizzante naturale”, può, inoltre, avere una funzione educativa per i bambini che in città, purtroppo, di animali
ne vedono pochi.
12
CONTROLLO DEMOGRAFICO
Art.4 L.281/91
1 I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione.
Art.107 comma 2
L.R. .Lombardia 33/09
Al dipartimento veterinario spettano:
e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e
felina di cui all’articolo 118 e cani e gatti nei rifugi.
Art. 118 33/09
Controllo demografico
1 Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 111 del presente
capo e dall’articolo 2, comma 8, della legge 281/1991 (sterilizzazione e
riammissione nel loro gruppo).
Art. 120 33/09
Volontariato
1 Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge
quadro sul volontariato) e alla L.R. n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali
e dell’ambiente, possono collaborare all’effettuazione degli interventi di
educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina
e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l’ASL o con i comuni.
13
14
INTERVENTI SANITARI
Art. 112 33/09
Interventi sanitari
1 Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:
a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo
di osservazione di cui all’articolo 86 del D.P.R. 320/1954 (profilassi
antirabbica animali morsicatori) o che si rende necessario per
comprovate esigenze sanitarie;
b)
gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali
ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);
c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti
o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati;
Art. 113 33/09
Eutanasia
1 I cani, i gatti e altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli
articoli 112 e 114 (canili/gattili sanitari e rifugi), possono essere soppressi
solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in
caso di loro comprovata pericolosità.
2 La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi
eutanasici che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo
trattamento anestetico.
3 Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono
specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.
15
16
STRUTTURE DI RICOVERO
Art. 106 33/09
Stabulazione - Competenze della Regione
2 Con regolamento di attuazione si definiscono:
a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d’affezione e dei rifugi;
b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture
private destinate al ricovero, al pensionamento, all’allevamento o
al commercio degli animali d’affezione;
c) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);
d) le procedure per l’affidamento e la cessione degli animali;
e) l’obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private
destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo
limitato, oppure esercita l’attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di
prevenzione veterinario dell’ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l’animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale.
Art. 108 33/09
Competenze degli enti locali e del sindaco,
quale autorità sanitaria locale
2 Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
a) rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati,
e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo.
Art. 7 Reg R.L. 2/08
Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero
di animali d’affezione
1 Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 (strutture pubbliche e private) sono
17
soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell’ASL. Qualora siano gestite direttamente da enti pubblici è
prevista solo la certificazione di conformità. L’autorizzazione e la certificazione di conformità devono indicare il numero massimo degli animali
ospitabili, suddiviso per specie.
2 Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 non possono essere autorizzate al
ricovero di più di duecento cani. Può essere concessa una deroga per
le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati,
previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all’articolo 117 della L.R. 33/09.
3 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 105 della L.R. 33 (obblighi e divieti proprietari o detentori), non è soggetta ad autorizzazione la
detenzione, non a scopo di lucro, di animali d’affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da
quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli
animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel
caso di cani e gatti, s’intende un numero uguale o inferiore a dieci.
La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a
specifica comunicazione al sindaco.
Nella propria abitazione o pertinenza, salvo specifici regolamenti condominiali (vedi capitolo 9), è possibile tenere i propri animali; molte volte
si possono creare situazioni non chiare, in quanto un numero elevato di
animali può creare problemi igienico-sanitari e di benessere degli stessi.
É, quindi, previsto che per detenzioni di più di 10 cani o gatti si debba
segnalare al sindaco che, se lo ritiene necessario, invia la comunicazione
all’ASL Dipartimento Veterinario per i controlli specifici.
18
Art. 9 Reg R.L. 2/08
Strutture private
1 Le strutture private adibite a ricovero di animali d’affezione si distinguono in strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali e ricoveri presso strutture commerciali.
2 La struttura zoofila è una struttura, gestita senza finalità di lucro, da enti
o da associazioni di volontariato di cui all’articolo 19 della L.R. 16/2006 o
da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione,
ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o
dal canile rifugio.
3 La pensione è una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di
cani, gatti ed altri animali d’affezione di proprietà.
4 La struttura a scopo di allevamento è una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali
d’affezione.
5 La struttura amatoriale è una struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di
cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.
6 Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione.
Art. 10 Reg R.L. 2/08
Strutture polifunzionali
1 Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 possono coesistere in un unico complesso edilizio purché ci sia effettiva separazione fisica e funzionale e
per ciascuna di esse sussistano i requisiti richiesti.
19
Art. 13 Reg R.L. 2/08
Requisiti delle strutture zoofile
1 Le strutture possiedono:
b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in
c) box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all’infermeria in numero
almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle
autorizzazione;
attrezzature, c
on sistema di erogazione di acqua calda;
e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli
eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
g) un ambiente infermeria;
h) un ambiente ad uso amministrativo;
i) servizi igienici;
j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui.
Art. 15 Reg R.L. 2/08
Requisiti delle strutture amatoriali
1 Le strutture possiedono:
a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in
20
autorizzazione;
c) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
d) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
e) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
f) una o più zone adeguatamente recintate per il movimento dei cani.
Art. 18 Reg R.L. 2/ 08
Requisiti dei box dei canili rifugio, delle strutture zoofile,
delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento
e delle strutture amatoriali
5 Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato
ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili.
Art. 19 Reg R.L. 2/ 08
Requisiti delle unità di ricovero multiple per gattI
1 Le unità di ricovero multiple per gatti possiedono i seguenti requisiti:
a) altezza di almeno due metri;
b) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura
adeguate;
c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all’altezza di 1,5 metri;
d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e
disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e
dispositivo di scarico che convogli i reflui;
f) eventuali canaline adeguatamente coperte;
g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli e di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali;
h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche
parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali;
i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio;
j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l’alimentazione, in materiale
resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera.
21
Art. 20 Reg R.L. 2/08
Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali
1
Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti:
a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;
b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con
caratteristiche antiscivolo.
Art. 21 Reg R.L. 2/08
Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali per
detenzione inferiore a trenta giorni
1 Le gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta
giorni hanno i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B.
22
Tabella 2 (articolo 16; articolo 21)
REQUISITI DELLE GABBIE PER DETENZIONE
INFERIORE A TRENTA GIORNI
N°
Cani - Gatti
per gabbia
Peso
in Kg
Superficie gabbia
in Mq
1
fino a 4
0,3
60 da 4 a 8
0,6
60 da 8 a 20
1,5
80 oltre 20
2,5
120 fino a 4
0,6
60 da 4 a 8
1
60 da 8 a 20
2,5
80 oltre 20
3,5
120 fino a 4
1
60 da 4 a 8
1,4
60 da 8 a 20
3,5
80 oltre 20
4,6
120 fino a 4
1,2
60 da 4 a 8
1,6
60 da 8 a 20
4
80 oltre 20
-
fino a 4
1,5
60 da 4 a 8
2
60 da 8 a 20
4,7
80 oltre 20
-
2
3
4
5
23
Altezza gabbia
in cm
-
-
Art. 22 Reg R.L. 2/08
Deroghe
1 Il sindaco, su richiesta motivata e previo parere favorevole, motivato e
vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all’articolo 117 della L.R.
33/09, può accordare deroghe migliorative ai requisiti di cui agli articoli
da 8 a 20, purché il titolare della struttura possa dimostrare il rispetto
del benessere e della salute degli animali e l’igiene della struttura. Di tale
deroga deve essere fatta esplicita menzione nell’atto autorizzativo rilasciato dal sindaco.
Art. 25 Reg R.L. 2/08
Modalità di gestione delle strutture zoofile, delle pensioni,
delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali
e dei ricoveri presso strutture commerciali
1 La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo
di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture
commerciali garantisce:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle
attrezzature;
b) l’approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
c) la gestione clinico-sanitaria;
d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e
l’archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:
24
1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell’anagrafe
informatizzata secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1;
2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;
3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata secondo le
modalità di cui all’articolo 4, comma 1;
e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a
turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e
tempi previsti dalla Consulta di cui all’articolo 16 della L.R. 16/2006; f) la gestione dell’attività di volontariato con riferimento a
assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza.
h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle
associazioni di volontariato di cui all’articolo 19 della
L.R. 16/2006.
2 Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare
riscontro nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) della L.R.
16/2006.
3 In particolare, sono organizzate le seguenti attività:
a) l’assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e
urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture
veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l’aggiornamento
delle schede individuali;
b) l’eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all’alimentazione,
alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all’attività motoria nell’area dedicata, per tutti gli animali idonei;
d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;
e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4 Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si
dota di un manuale che:
a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
b) reca l’individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.
25
26
Maltrattamento
Art. 108 33/09 Competenze degli enti locali e del sindaco,
quale autorità sanitaria locale
2 Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela
igienico-sanitaria, che gli animali d’affezione siano posti in
osservazione per l’accertamento delle loro condizioni fisiche.
TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544 bis.
Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544 ter.
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui
al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544 sexies
Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
27
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la
confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione
dall’esercizio delle attività medesime”.
Art. 72 Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1.000 a 10.000 Euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
28
Avvelenamento
TESTO INTEGRATO scadrà il 10-2-2012
ORDINANZA 14 gennaio 2010 (GU n. 33 del 10-2-2010 )
Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata
dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi avvelenati» (10A01779).
ORDINANZA 19 marzo 2009
Modifiche all’ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
ORDINANZA 18 dicembre 2008
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati.
Art. 1. Finalita’
1 La presenza nell’ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell’uomo, degli
animali e per l’ambiente.
2 Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità
delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare
in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; è vietato, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3 Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o
bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all’art.
2, comma 1.
4 Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in
alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono
essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone
29
interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno,
gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del
trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate.
5 Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve
provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
Art. 2. Compiti del Medico Veterinario
1 Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata,
emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie
animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al
sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2 In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le
spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della
sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L’invio di spoglie di animali
deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il
tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate
con le predette ASL.
Compiti del Sindaco
1 Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’art. 2 o all’art. 3, comma 2,
comma 1, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine,
da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2 Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’art. 1, provvede ad
attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.
3 Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’art. 1,
provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da
parte delle Autorità preposte.
30
Condominio
Animali in condominio
Gli animali possono stare nei condomini.
Solo in casi rari può essere imposto l’allontanamento dell’animale.
È possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento
condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello
stabile ne viene fatta esplicita menzione.
L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali
neanche se vota all’unanimità.
Occorre distinguere:
il regolamento condominiale può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni, poiché in questo caso la delibera concerne le modalità di utilizzo delle aree condominiali la relativa deliberazione
può essere adottata a maggioranza.
Invece, per vietare la detenzione di animali all’interno delle aree private, occorre una delibera adottata all’unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre
un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini (nel ns.
ordinamento gli animali sono considerati “beni”, e dunque sono tutelati in
quanto parte del patrimonio personale).
Giurisprudenza: Cass. civ., sez. II, 04-12-1993, n. 12028
Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può
essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla
maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle
porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva,
sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono
inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con
il loro voto favorevole alla relativa approvazione.
31
Trasporto
Art. 105 33/09
6 Il trasporto e la custodia degli animali d’affezione devono avvenire in
modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono
essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni,
consentendo altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura
degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle
condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
Corsi
Art. 108 33/09
3 Alle province competono l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di
qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all’articolo 120, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui
all’articolo 117, comma 1, ai fini dell’esercizio dell’attività di collaborazione
con l’ASL e con gli enti locali.
4 Le province possono inoltre:
b) coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del
volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1
(testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).
32
ANAGRAFE
Attualmente per i gatti non esiste un obbligo di iscrizione all’anagrafe, solamente i proprietari che devono portare i propri mici all’estero sono tenuti
a far inserire il microchip con iscrizione, vaccinando contro la rabbia con
idoneo passaporto.
Nel sistema informatico di anagrafe regionale (ACR Anagrafe Canina Regionale) è comunque possibile inserire anche i gatti, infatti, i proprietari che
lo desiderano possono portare il proprio animale dal Veterinario libero professionista accreditato (autorizzato dall’ASL ad inserire in anagrafe), fargli
inserire il microchip e, quindi, procedere all’inserimento in anagrafe.
È sicuramente di notevole importanza, quanto sopra spiegato, in quanto i
gatti abituati a uscire di casa potrebbero perdersi o essere presi da altre
persone, in questo modo, tramite il microchip, si può risalire al proprietario.
L’ASL di Milano, ed altre ASL, stanno inserendo i chip ai gatti di colonia
sterilizzati, al fine di avere un migliore controllo anche su questi animali. Le
sterilizzazioni sono inserite in ACR aggregate alla colonia di origine, tutte le
colonie registrate in ACR sono state ufficialmente censite dall’ASL (è indicato il nome del tutore e i sopraluoghi effettuati).
33
Regione Lombardia ASL Milano
Servizio
diLombardia
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Regione
a cura di:
Nicoletta Schiavini, Medico Veterinario
Roberta Morici, Medico Veterinario
Opuscolo realizzato con la collaborazione della:
Provincia di Milano
34
35
REGIONE LOMBARDIA
ASL MILANO
Dipartimento Veterinario - Servizio di Sanità Animale
Milano - Viale Molise 66/b
Tel. 02/85789083 – Fax 02/85789059
[email protected]
www.asl.milano.it
Distretto Veterinario Nord
Milano - Via Quarenghi, 40 (zone civiche 7 e 8)
Tel. 02/85788921 - Fax 02/38102916
[email protected]
Distretto Veterinario Nord
Milano - Via Cherasco, 7 (zone civiche 2 e 9)
Tel. 02/85788920 - Fax 02/85789197
ambulatorio in Via S. Elembardo, 4 Tel. 02/85788920
[email protected]
Distretto Veterinario Nord
Sesto San Giovanni - Via Carlo Marx, 155
(comuni di: Bresso, Cinisello, Cologno Monzese, Cormano,
Cusano Milanino, Sesto San Giovanni)
Tel. 02/2405353 - Fax 02/2421424
Distretto Veterinario Sud
Milano - Viale Molise, 66/b (zone civiche 1, 3 e 4)
Tel. 02/85788914 - Fax 02/85789059
[email protected]
Distretto Veterinario Sud
Milano - Via Boifava, 25 (zone civiche 5 e 6)
Tel. 02/85788923 - Fax 02/85789199
[email protected]
Presidio Veterinario Canile Sanitario
Milano - Via privata Aquila, 82
Tel. 02/85789072 – Fax 0285786909
Fly UP