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“Il nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro”

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“Il nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro”
SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
Convegno
“Il nuovo regime di verifiche periodiche
per le attrezzature di lavoro”
dr. ing. Francesco Boella
Dipartimento Territoriale di Venezia
14 novembre 2012
Nuove modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro - BHR Treviso Hotel – Quinto di Treviso (TV)
SOMMARIO
Inquadramento normativo
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
(prime) verifiche periodiche
Modalità di richiesta di effettuazione delle
prime verifiche periodiche
Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei
Soggetti Abilitati
SOMMARIO
Inquadramento normativo
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
(prime) verifiche periodiche
Modalità di richiesta di effettuazione delle
prime verifiche periodiche
Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei
Soggetti Abilitati
L’INAIL e il D.Lgs. n. 81/2008
L’art.9, al comma 6 lettera e) confermava all’ISPESL la
titolarità delle “prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime”
L'art. 71, al comma 11, individuava l'ISPESL come
titolare della prima verifica periodica delle
attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del
medesimo decreto
Il Decreto Legge n. 78/2010, incorpora l'ISPESL
nell’INAIL, trasferendone a quest’ultimo le competenze
L’INAIL e il D.Lgs. n. 81/2008
La verifica eseguita dal “soggetto verificatore”
durante “verifica di primo impianto o di messa
in servizio” delle attrezzature e degli impianti
assoggettati a tale regime riguarda:
“l’accertamento della corretta
installazione sull’impianto”
L’INAIL e le verifiche di primo impianto
Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica di messa
in servizio da parte dell’INAIL
•Attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati
dall’utilizzatore sull’impianto (DM n. 329/04, artt. 1, 2 e 4)
•Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido
o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione
atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a
35 kW (DM 1/12/1975, art.22)
•…
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
D.Lgs. n. 81/2008
Lo
scopo
delle
azioni
previste dall’art. 71 comma 8
è quello di assicurare una
“Corretta installazione”
punto a)
ed il
“Funzionamento in sicurezza”
punto b)
dell’attrezzatura
Stralcio della relazione di accompagnamento al
Parlamento delle “disposizioni integrative e correttive”
La modifica del comma 11 dell’art. 71 è stata richiesta dalle
parti sociali tramite l’”avviso comune” […] “Nel riconoscere
l’esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche […] ed
in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed
all’ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di
modificare il secondo capoverso del citato comma 11 […]”. Dal
punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che
operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro
individuate dalla norma non solo l’ISPESL e le ASL (i cui organici
sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la
verifica spetta in linea generale “in prima battuta”, ma anche
agli organismi privati in possesso dei requisiti di legge.
E’ stato in varie sedi sottolineato che gli
organismi privati (i SOGGETTI ABILITATI) operano
in qualità di incaricati di PUBBLICO SERVIZIO
Obiettivi del legislatore
Azzerare l’arretrato, cioè le verifiche periodiche
inevase (con l’ausilio dei SA)
Fornire certezza al datore di lavoro circa
l’effettuazione delle verifiche periodiche entro i
termini temporali di cui al comma 11 dell’art. 71 e
cioè entro 60 gg. o 30 gg., rispettivamente a
seconda che trattasi della prima delle verifiche
periodiche (PVP) o delle verifiche periodiche
successive alla prima (VPS)
Art. 71 D.Lgs. 81/2008
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali
verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine
di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici
o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro
può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità del comma 13.
Art. 71 D.Lgs. 81/2008
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le
ASL e l’ISPESL possono AVVALERSI del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
13. Le MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE periodiche
di cui all’allegato VII, nonché i CRITERI PER L’ABILITAZIONE DEI
SOGGETTI pubblici o privati di cui al comma precedente SONO
STABILITI CON DECRETO del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
D.I. 11/4/2011
L’art. 71, c. 11,12,13 si applica …
… alle sole attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII
…
L’art. 71, c. 11,12,13 si applica …
…
L’art. 71, c. 11,12,13 si applica …
Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza non soggette a verifica
periodica:
Ascensori e montacarichi da cantiere.
Piattaforme autosollevanti su colonna.
Carrelli semoventi a braccio telescopico.
Idroestrattori a forza centrifuga che per parametri dimensionali
(diametro del paniere) e di funzionamento (continuo/discontinuo,
n°giri, materiali pericolosi) rientrano nel regime di verifica
obbligatoria.
Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza soggette a verifica
periodica da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex Decreto
4/3/82), ora di competenza INAIL/AUSL:
Ponti sospesi.
Carri raccoglifrutta.
L’art. 71, c. 11,12,13 NON si applica …
ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili (art. 13 e
14 D.P.R. 162/99), qualunque sia il luogo di installazione (luoghi di
vita o di lavoro): verifiche biennali, affidate ad ASL (o ARPA) o agli
organismi di certificazione notificati di cui al DPR 162/99
impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
(D.P.R. 462/2001),
installati in luoghi di lavoro – verifiche
biennali/quinquennali; in particolare, per gli impianti elettrici in
luoghi con pericolo di esplosione ne è prevista anche l’omologazione
(a norma dell’art. 5 comma 4 D.P.R. 462/2001), affidata in via
esclusiva alle ASL/ARPA
attrezzature in pressione, installate in luoghi diversi dai luoghi di
lavoro – verifiche con scadenze diverse, affidate in via esclusiva alle
ASL/ARPA
impianti di riscaldamento centralizzati installati in edifici condominiali
per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile,
l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi
potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (art. 22
D.M. 1/12/1975) e che non ricadano nella definizione di attrezzatura
di lavoro (art. 69 D.Lgs. 81/2008) – verifiche quinquennali, affidate in
via esclusiva alle ASL/ARPA
restando ferme le disposizioni già vigenti in materia di verifiche periodiche
Inquadramento normativo
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
(prime) verifiche periodiche
Modalità di richiesta di effettuazione delle
prime verifiche periodiche
Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei
Soggetti Abilitati
DI 11.04.2011 “Verifiche periodiche”
ex art. 71, c. 13 D.Lgs. 81/2008
il MLPS di concerto con il MS e il MSE sentita la CPSRePA
DI 11.04.2011
“Modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’allegato VII e criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati”
Entrata in vigore
Il decreto 11.04.11 è entrato in
vigore 390 giorni dopo la pubblicazione
nella G.U. (23 maggio 2012), fatta
eccezione per l’allegato III*, che è
entrato in vigore il giorno successivo
alla
pubblicazione
del
medesimo
decreto nella G.U. (30 aprile 2011).
* Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei
soggetti di cui all’allegato 1
Le attrezzature
In particolare, il decreto 11 aprile 2011
stabilisce 3 famiglie di attrezzature soggette
alla verifica periodica:
Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali
non azionati a mano e idroestrattori a forza
centrifuga
Gruppo SP: sollevamento persone
Gruppo GVR: Gas, Vapore, Riscaldamento
Le verifiche periodiche …?
In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
sono attività tecniche specialistiche di prevenzione,
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
accertando in particolare:
•la conformità alle modalità di installazione previste nelle
istruzioni d’uso
•lo stato di manutenzione e conservazione
•il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in
origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di
lavoro
•l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo
Pertanto, le verifiche periodiche
non sono collaudi, né omologazioni.
La prima verifica periodica …?
La prima verifica periodica (PVP) prevede, di
diverso rispetto alle verifiche periodiche successive
(VPS), la compilazione della
scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura
(all. IV D.M. 11/4/2011)
che servirà alla registrazione dei dati identificativi
e delle caratteristiche tecniche principali della
attrezzatura, allo scopo di costituire un riferimento
per le verifiche periodiche successive
Chi effettua le verifiche periodiche …
soggetti titolari della funzione
INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica per la
prima verifica periodica
ASL competente territorialmente, per le verifiche periodiche
successive alla prima
Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono
state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali
soggetti pubblici e privati abilitati (SA), di cui si avvalgono i
soggetti titolari della funzione, o a cui si rivolgono direttamente
i datori di lavoro quando il soggetto titolare della funzione non
abbia effettuato la verifica nei termini previsti
altri soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA), previo accordi
con i soggetti titolari della funzione
il datore di lavoro deve sempre richiedere la verifica
periodica al soggetto titolare della funzione
Datore di lavoro
Richiede la P.V.P. all’INAIL
ed indica un Soggetto Abilitato
dall’elenco regionale istituito
presso l’Inail
Richiede le V.P.S. all’ASL ed
indica un Soggetto Abilitato
no
no
Risposta entro
60 gg.
dalla richiesta
Il DL si rivolge direttamente
ad un S.A. dell’elenco
regionale
si
…
…
Risposta entro
30 gg.
dalla richiesta
si
…
l’INAIL
procede
direttamente
l’INAIL procede con accordi
(ASL-DPL) condizionati ai
principi di economicità della PA
si
si
no
verifica entro 60 gg.
dalla richiesta
si
l’INAIL si avvale del Soggetto
Abilitato scelto dal D.d.L.
verifica entro 60 gg.
dalla richiesta
no
…
Il D.d.L. si rivolge
direttamente ad
un S.A. nella
regione
…
Il D.d.L. si rivolge
direttamente ad
un S.A. nella
regione
L’INAIL comunica
alla Commissione
di Abilitazione
esamina
sospende
cancella
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile dell’effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro impiegate e pertanto deve
inoltrare la richiesta e ottemperare a tutti gli obblighi previsti, finalizzati
all’effettuazione delle verifiche periodiche
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012,
un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne
dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà
all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro
Per le attrezzature di lavoro messe in servizio prima del 23 maggio 2012 e già
soggette a verifiche periodiche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08,
restano ferme le procedure in vigore (art. 6 D.M. 329/2004, DPR 459/1996 art. 11
comma 3 e D.Lgs. 17/2010 art. 18, Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25/06/1997) (*)
(*) Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli
ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a
forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08, già in servizio al 23 maggio 2012, la
richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per
l’assegnazione del numero di matricola
Riguardo le scadenze …
per la determinazione della scadenza della prima
verifica periodica è opportuno considerare la
data di “messa in servizio”
coincidente con la data di denuncia di installazione prevista da:
• DPR 459/1996, Circ. M.I.C.A. n. 162054 del 25/06/1997
per i gruppi SC e SP
• DM 329/04 per le attrezzature a pressione
per il gruppo GVR.
la comunicazione di messa in servizio / denuncia di
installazione di un’attrezzatura presso il Dipartimento
INAIL territorialmente competente
non corrisponde alla richiesta di prima verifica periodica
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
•richiedere la verifica periodica al soggetto titolare
della funzione, indicando contestualmente il
Soggetto Abilitato pubblico o privato, iscritto
nell’elenco locale dei soggetti abilitati, tenuto dal
soggetto titolare della funzione
o, nel caso delle ASL e ove previsto
da apposito provvedimento regionale ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M.
11/4/2011, dalla Regione di appartenenza,
di cui il soggetto titolare
si avvale, qualora non sia in grado di
provvedere
direttamente con le proprie risorse o attraverso gli altri
soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA) con cui il soggetto
titolare si sia eventualmente accordato
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
•richiedere la prima verifica periodica con congruo anticipo
rispetto alla scadenza e in ogni caso almeno 60 giorni prima
della scadenza (analogamente deve richiedere le verifiche periodiche
successive alla prima con congruo anticipo rispetto alla scadenza e in ogni caso
almeno 30 giorni prima della scadenza).
Nella richiesta di verifica, il
datore di lavoro deve comunicare il luogo presso il quale è
disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.(*)
(*) Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere
con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga,
messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da
parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della
macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 81/08: tale
attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
• mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto
la vigilanza di un preposto che sovraintende alle operazioni, e i
mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli
apparecchi di misurazione. Deve altresì tenere presso il luogo in cui
l'attrezzatura viene utilizzata la documentazione concernente le
verifiche, prevista dall’allegato II del D.M. 11/4/2011, e la relativa
denuncia di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o la relativa
comunicazione di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996
e s.m.i.
• comunicare al Dipartimento INAIL competente per territorio la
cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà
dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per
l'inserimento in banca dati.
Prerogative e Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro:
•può avvalersi direttamente di un soggetto pubblico o
privato dell’elenco regionale, qualora il soggetto titolare
non abbia provveduto ad effettuare la verifica periodica
entro i termini di 60 giorni per l’INAIL (o di 30 giorni per le ASL)
dalla richiesta di verifica (direttamente o a sua volta avvalendosi del
soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica).
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al
soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto
abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica; tale
nominativo può anche essere diverso da quello indicato
nella richiesta di verifica al soggetto titolare della
funzione.
Inquadramento normativo
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
(prime) verifiche periodiche
Modalità di richiesta di effettuazione delle
prime verifiche periodiche
Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei
Soggetti Abilitati
La circolare MLPS n. 11/2012
OGGETTO: D.M. 11.04.11 … - Chiarimenti.
1. Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari
di funzione (completezza e decorrenza dei termini)
2. Scelta del SA (elenco istituito presso il soggetto titolare della
funzione)
3. Interruzione o sospensione dei termini temporali (forza
maggiore, ulteriori controlli, etc.)
4. Attivazione del SA da parte del soggetto titolare della funzione
(tempestività)
5. Modulistica (all. IV del D.M. 11/04/11)
6. Tariffazione delle verifiche periodiche
Requisiti minimi per
richiesta di verifica
la
ricevibilità
della
• La richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui
all’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008, può essere considerata valida
ai fini della decorrenza dei termini se contiene almeno i seguenti
elementi:
•ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta
intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto
espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa
utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed
essere firmata dal richiedente
•deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova
l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali
(sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti
telefonici
…
Requisiti minimi per
richiesta di verifica
la
ricevibilità
della
…
•deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di
lavoro (matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso
di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta,
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; numero
di fabbrica e costruttore, ove non sia disponibile la
matricola; tipologia di attrezzatura di lavoro)
•deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 D.M. 11/4/2011. Il datore di
lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti
nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all’art. 2 comma 4
del D.M. 11 aprile 2011
•data di richiesta (vedi seg. Decorrenza dei termini)
Decorrenza dei termini
Lettera raccomandata Data
di
consegna
della
A.R.
raccomandata A.R. riportata sulla
ricevuta
Fax
Data di invio del fax
Email con casella di Data di invio della email
posta certificata (PEC)
Portale INAIL
Posta
ordinaria
raccomandata
semplice
Data della transazione on-line
o Data del protocollo di ricezione
Interruzione o sospensione dei termini
Qualora alla data concordata, l’attrezzatura di lavoro non possa essere
sottoposta a verifica per cause indipendenti dalla volontà del verificatore
(p.es. indisponibilità dell’attrezzatura di lavoro o del personale
occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o
cause di forza maggiore), i termini temporali di cui all’art. 2, comma 1
del D.M. 11.04.2011 si interrompono. Tali cause dovranno essere
comprovabili ed adeguatamente documentate.
Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda
necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto
delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di
laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà
richiedere per iscritto la documentazione o le attività richieste al fine di
completare la verifica, con sospensione dei termini dei 60/30 giorni dalla
richiesta, sino a quando l’ulteriore documentazione non sia stata
prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle
verifiche.
Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto
titolare della funzione
Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato
indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell’elenco locale di cui
all’articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini
temporali di cui all’articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla
data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione
dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile,
dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi
dell’articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è
obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove
si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto
titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione
di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello
stesso allegato.
Tariffe
Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL,
ARPA, o tramite accordi (e quindi entro i termini
di 60 o 30 gg) una quota pari al 15% delle
tariffe definite dal soggetto pubblico titolare
della funzione è destinata a coprire i costi legati
all’attività di CONTROLLO dell’operato dei
soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di
controllo, di monitoraggio, di costituzione, di
gestione e di mantenimento della BANCA DATI
informatizzata; la rimanente quota resta di
spettanza del SA che ha effettuato la verifica.
Tariffe
Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui
all’elenco dell’allegato III (e quindi decorsi i termini) :
a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della
funzione il nominativo del SA, pubblico o privato,
incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al SA, pubblico o privato, non possono
differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle
tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal
decreto di prossima emanazione);
c) il SA, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore
di lavoro della verifica, corrisponde all’INAIL una quota
pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della
stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della
banca dati informatizzata.
Inquadramento normativo
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
(prime) verifiche periodiche
Modalità di richiesta di effettuazione delle
prime verifiche periodiche
Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei
Soggetti Abilitati
Soggetti pubblici e privati abilitati: iscrizione
negli elenchi locali
• i soggetti pubblici e privati abilitati, già iscritti nell’elenco nazionale
dei soggetti abilitati, tenuto dal Ministero del Lavoro, possono richiedere
l’iscrizione nell’elenco locale tenuto dai soggetti titolari della funzione
(INAIL e ASL). Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco
locale può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base
regionale
• l’iscrizione nell’elenco locale è soggetta alla verifica del possesso
dell’abilitazione ad effettuare le verifiche per la specifica tipologia di
attrezzatura di lavoro nella Regione in cui tale iscrizione viene richiesta.
• i S.A. dovranno comunicare organigramma generale, elenco dei
verificatori, responsabile tecnico e sostituto
• con l'iscrizione all'elenco locale, il soggetto abilitato si impegna al
rispetto dei termini temporali
• ove sussistano motivi di possibile esclusione dall’iscrizione nell’elenco
locale, il soggetto titolare della funzione deve darne comunicazione alla
Commissione di cui all’allegato III del D.M. 11/4/2011
Il portale INAIL
RICHIESTE DI VERIFICA
Alcune informazioni sull’entrata in vigore del DM 11/4/2011,
le nuove procedure di verifica, l’elenco nazionale dei
soggetti abilitati, il modulo per le richieste di verifica
all’INAIL, ecc.. sono state inserite nel Portale INAIL
all’indirizzo:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_
nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Verifica
_impianti_e_attrezzature/index.jsp
IL PORTALE INAIL - Sicurezza sul lavoro - Verifica impianti e attrezzature
I soggetti abilitati che hanno fatto domanda e sono stati
iscritti nell’elenco dell’INAIL sono visionabili allo stesso indirizzo
Il portale INAIL e il PuntoCliente
Grazie per l’attenzione
Fly UP