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Il commercialista sbaglia ? Paga il contribuente
Il commercialista sbaglia ? Paga il contribuente di Pieralba Fogazza * Pubblicato sul del 29 Ottobre 2008 “Chi sbaglia paga” è quanto recita un antico proverbio italiano, attenzione però ad applicare tale motto alle questioni di natura fiscale. In particolare occorre tenere sotto controllo i rapporti intercorrenti con gli intermediari abilitati che prestano assistenza fiscale (Caf, dottori commercialisti…) e rammentare che la responsabilità professionale di tali operatori, in caso di errori, non esime il contribuente da quelli che sono i suoi obblighi tributari. In presenza di un avviso di accertamento, a seguito di omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell’intermediario,infatti, il consulente tributario dovrà rispondere delle proprie violazioni e sarà sottoposto alla sanzione amministrativa che prevede il pagamento da 516 a 5.164 euro per ogni dichiarazione non trasmessa, ma anche il contribuente sarà tenuto a versare quanto dovuto. Non servirà quindi al contribuente eccepire la propria buona fede sostenendo di essere all’oscuro del mancato invio, egli è infatti il solo soggetto di imposta e il vero “referente” nei confronti del Fisco. L’art 1176 del Codice Civile disciplina la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale e fa obbligo al professionista di usare la diligenza media, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La responsabilità del consulente tributario è inoltre prevista e sanzionata dal Decreto legislativo 241/1997 che prevede tra le violazioni le seguenti fattispecie: - Infedeltà del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile - Infedeltà dell’asseverazione in ordine alla corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione - Infedeltà della certificazione tributaria da parte del professionista - Inadempimento degli obblighi dei sostituti di imposta nell’attività di assistenza fiscale Al contribuente resta tuttavia l’obbligo di vigilare sull’operato dell’intermediario. Quest’ultimo quando riceve la dichiarazione da trasmettere telematicamente deve rilasciare al contribuente un documento, redatto senza vincoli di forma, datato e sottoscritto, che attesta l’impegno a trasmettere in via telematica il modello e, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, deve consegnare al proprio cliente la dichiarazione trasmessa e un copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione dei dati.Il contribuente avrà quindi cura di acquisire dall’intermediario la dichiarazione redatta in originale e assicurarsi dell’avvenuta ricezione dei dati entro il termine previsto, conservando la copia della comunicazione dell’Agenzia di avvenuta ricezione. Qualora il contribuente volesse rivalersi sull’intermediario inadempiente l’unica via da percorrere è quella di esperire azione di responsabilità civile. * Funzionario dell’area di staff – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia I lettori possono rivolgere quesiti e segnalare eventuali criticità riscontrate presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti recapiti: Direzione Regionale della Sicilia - Area di Staff , via K.Roentgen n.3 - 90146 Palermo – tel. 091/6803552 - fax 091/6803535 [email protected] Dirigente Relazioni Esterne dott. Vito Vascellaro [email protected]