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scarica la relazione - Il Progettista Industriale
Di chi è la mia invenzione?
Invenzioni dei dipendenti e invenzioni
su commessa: come tutelarsi al meglio
Marina Mauro
30 Settembre 2013
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
© Murgitroyd & Company 2011
Agenda
© Art. 64 c.p.i.: Invenzioni dei dipendenti
© Art. 65 c.p.i.: Invenzioni dipendenti pubblici
© Invenzione scaturita in esecuzione di commessa
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Art. 64 c.p.i.
© Ha sostit
sostituito,
ito in un’unica
n’ nica norma
norma, la disciplina delle
invenzioni dei dipendenti prima contenuta negli
articoli 23,
23 24
24, 25
25, 26 della legge invenzioni;
© versione ultima decreto legislativo n.
n 131 del 13
agosto 2010
© confermando la suddivisione delle invenzioni dei
dipendenti nelle cosidette:
(i) invenzioni di servizio (art. 64 (1) c.p.i.);
(ii) invenzioni di azienda (art.
(art 64 (2) c
c.p.i.);
p i );
(iii) invenzioni occasionali o libere (art. 64 (3) c.p.i.)
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Codice Civile
Art. 2590.
Invenzione del prestatore di lavoro
Il p
prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto
autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del
rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione
all invenzione sono
regolati dalle leggi speciali.
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Art. 64 (1) c.p.i.
“Quando l'invenzione industriale e' fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di
un rapporto di lavoro o d'impiego,
in cui l'attività' inventiva e' prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita,
i diritti
di itti d
derivanti
i
ti d
dall'invenzione
ll'i
i
stessa
t
appartengono
t
all
datore di lavoro,
salvo
l il diritto
di itt spettante
tt t all'inventore
ll'i
t
di esserne
riconosciuto autore”
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Invenzioni di servizio
L’invenzione deve essere realizzata “nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di
lavoro o d'impiego”
(i) occorre una connessione diretta tra il compimento
dell’invenzione e l’attività prestata;
(ii) deve essere realizzata in costanza di rapporto di
lavoro la parte decisiva dell’attività inventiva (e non
anche il suo momento terminale).
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Invenzioni di servizio (segue)
©
L’attività di ricerca inventiva deve essere “prevista come
gg
del contratto o del rapporto”
pp
oggetto
©
deve essere indicata in modo chiaro ed esplicito nelle
mansioni attribuite al lavoratore che devono essere chiaramente
definite;
©
oggetto della prestazione deve essere “non solo l’attività
prodromica e funzionale all
all’invenzione,
invenzione, ma anche la eventuale
invenzione e conseguentemente l’utilità che da essa potrà
essere tratta. Pertanto, qualora le parti abbiano pattuito la
prestazione dell
dell’attività
attività di ricerca da parte del dipendente
dipendenteinventore, da ciò non può evincersi che abbiano
implicitamente voluto come oggetto del contratto anche
l’eventuale risultato inventivo , potendo gli scopi di tale
ricerca non essere costituiti dal conseguimento di un quid
novi e potendo altresì la ricerca sfociare in invenzioni
scientifiche non suscettibili di immediata applicazione sul
piano industriale” (Cass. civ. sez. lav. 5 novembre 1997, n.
10851);
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Invenzioni di servizio (segue)
© e deve essere “a tale scopo
p retribuita”
(i) la retribuzione, o una voce di essa, deve retribuire
specificamente ed espressamente l’attività inventiva;
(ii) serve “proprio a compensare lo sforzo di ricerca di un
quid novi assunto contrattualmente” (Cass. civ. sez. lav. 19
luglio 2003, n. 11305);
(iii) la sola presenza di un superminimo individuale non
esplicitamente qualificato come corrispettivo dell’attività
inventiva non è idoneo, di per sé, a provare la specifica
retribuzione (Cass
(Cass. civ
civ. sez
sez. lav
lav. 24 gennaio 2006
2006, n
n.
1285);
(iv) deve essere adeguata alla qualità della prestazione ed
ai risultati conseguiti (Cass. civ. sez. lav. 6 marzo 1992, n.
2732).
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Art. 64(2) c.p.i.
“Se
Se non e
e' prevista e stabilita una retribuzione, in
compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di
un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore,
ll'i
t
salvo
l sempre il diritto
di itt di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino
l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo
premio per
p
p la determinazione del quale
q
si terrà conto
dell'importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del
contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del
datore di lavoro.”
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Art. 64(2) c.p.i. (segue)
“Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del
procedimento di acquisizione del brevetto e la
conseguente attribuzione dell’equo
dell equo premio
all’inventore può essere concesso, su richiesta
dell’organizzazione
dell
organizzazione del datore di lavoro interessata,
l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del
brevetto.”
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Invenzioni d’azienda
Non deve essere “prevista e stabilita una retribuzione
retribuzione”
‰la mancata previsione di una specifica retribuzione costituisce il
fattore distintivo delle invenzioni di azienda;
‰
“sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda …
presuppongono lo svolgimento
svolgimento, da parte del dipendente
dipendente, di una
attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, mentre
l'elemento distintivo tra le due ipotesi
p
risiede p
principalmente
p
nella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di
una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività
inventiva, in difetto della quale spetta al dipendente autore
dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio” (Cass., sez. lav.,
24 gennaio 2006
2006, n
n. 1285)
1285).
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Invenzioni d’azienda (segue)
“qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa
ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in
regime di segretezza industriale”
industriale
‰
precedentemente era solo nel caso “qualora
qualora il datore di
lavoro ottenga il brevetto” (d. lgs. n.30 del 10 febbraio
2005);
‰ Inserita
I
it anche
h lla possibilità
ibilità qualora
l
il d
datore
t
di llavoro non voglia
li
brevettare il trovato
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Invenzioni di azienda (segue)
“i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di lavoro
lavoro, ma all'inventore
all inventore, salvo sempre il diritto di
essere riconosciuto autore, spetta, […] un equo premio”
‰
non costituisce corrispettivo della tecnologia che
ll’impresa
impresa attuerà nell’ambito
nell ambito delle sue strutture produttive ma
è una indennità straordinaria derivante dal fatto che quella
tecnologia, essendo stata validamente brevettata, ha
conferito al datore un effettivo vantaggio competitivo rispetto
alle imprese concorrenti;
‰
la pretesa all’equo premio si prescrive in 10 anni
(termine non sospeso in pendenza del rapporto di lavoro) che
decorrono dalla data della concessione del brevetto
brevetto.
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Invenzioni di azienda (segue)
“per la determinazione del quale si terrà conto
dell'importanza
dell
importanza dell’invenzione
dell invenzione, delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall'inventore,
nonché del contributo che questi ha ricevuto
dall'organizzazione
dall
organizzazione del datore di lavoro
lavoro.”
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Invenzione di azienda (segue)
© La metodologia più di frequente utilizzata è la cosiddetta
“formula tedesca”
I=VxP
(i) “I” è l’ammontare dell’indennità da determinare;
(ii) “V” il valore
l
d
dell’invenzione;
ll’i
i
(iii) “P” un fattore proporzionale, espresso in percentuale,
calcolato tenendo conto delle mansioni del lavoratore
lavoratore,
della posizione all’interno dell’azienda e del contributo
fornito dall
dall’impresa
impresa per la realizzazione dell’invenzione
dell invenzione.
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Invenzioni di azienda (segue)
La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna voce dovrà poi
essere rapportata ad una scala predeterminata che
consente di stabilire il valore percentuale di P nel caso di
specie
p
((3=2%,, 4=4%,, 5=7%,, 6=10%,, 10=21%,, … 11=25%,,
…15=55%, 16=63%, …19=90%, 20=100%)
Dalle decisioni prese (che hanno adottato la formula tedesca
per la determinazione dell’equo premio) la somma dei tre
addendi che concorrono a determinare P ha oscillato tra i
valori 6 e 7 (e, pertanto, tra 10% e 13%).
Se gli inventori sono più di uno, si deve valutare il
rispettivo contributo di ogni singolo inventore (che si
presumerà uguale in difetto di prova contraria).
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Art. 64(3) c.p.i.
“Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi
1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel
campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il
diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo
dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per
la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima
i
invenzione,
i
brevetti
b
tti all'estero
ll' t
verso corresponsione
i
del
d l
canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una
somma corrispondente agli aiuti che l'inventore
l inventore abbia
comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire
all'invenzione. Il datore di lavoro p
potrà esercitare il diritto
di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di
brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione
si risolvono di diritto, ove non venga integralmente
pagato alla scadenza
scaden a il corrispetti
corrispettivo
o do
dovuto”
to”
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Art. 64(6) c.p.i.
“Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta
durante ll'esecuzione
esecuzione del contratto o del rapporto di
lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale
sia chiesto il brevetto entro un anno da quando
ll'inventore
inventore ha lasciato l'azienda
l azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività
l'invenzione rientra”
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Campo di applicazione art. 64 c.p.i.
Datori di lavoro:
(i) tutti i datori di lavoro
lavoro, non solo imprese (ma anche
datori di lavoro non imprenditori), sia privati che pubblici
(anche pubbliche amministrazioni; ma per Università e enti
pubblici
bbli i di ricerca
i
di
disciplina
i li specifica).
ifi )
Prestatori di lavoro:
(i) non solo lavoratore subordinato, ma, per
orientamento dottrinale prevalente, anche
“
“parasubordinato”
b di
” (ad
( d es. agenzia,
i rappresentanza
commerciale, contratti a progetto) per analogia con la
tipologia
p g dei contratti di lavoro nei confronti di lavoratori
dipendenti;
(ii) tra le attività di “parasubordinazione” dottrina e
giurisprudenza fanno rientrare quella di amministratori di
società, sindaci, revisori di società, procacciatori d’affari,
consulenti aziendali, ecc.
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Campo di applicazione art. 64 c.p.i. (segue)
Lavoratori autonomi:
(i) per dottrina: nell’ipotesi di invenzione realizzata dal
lavoratore autonomo, i diritti patrimoniali appartengono (a)
all lavoratore
l
t
se l’attività
l’ tti ità d
dovuta
t non era prevista
i t come
inventiva, (b) al committente se il lavoratore era tenuto ad
un risultato o ad un’attività
un attività inventiva;
(ii) per giurisprudenza: (a) sentenze (risalenti) della
Cassazione hanno escluso l’applicazione della disciplina
delle invenzioni del dipendente (sul presupposto che ha
natura eccezionale); (b) sentenze (più recenti) di merito
hanno ritenuto che i diritti patrimoniali nascono in capo al
committente che abbia commissionato l’invenzione ad un
lavoratore autonomo (per principio secondo il quale
committente acquisterebbe direttamente l’opera
commissionata).
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Tutela - art. 64(4) c.p.i.
“Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'
l'accordo
d circa
i
l'ammontare
l'
t
degli
d li stessi,
t
i anche
h se
l'inventore e' un dipendente di amministrazione
statale alla determinazione dell'ammontare
statale,
dell ammontare provvede
un collegio di arbitratori, composto di tre membri,
nominati uno da ciascuna delle p
parti ed il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal
Presidente della sezione specializzata del Tribunale
competente dove il prestatore d'opera esercita
abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto
compatibili le norme degli articoli 806,
806 e seguenti,
seguenti del
codice di procedura civile”
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Tutela - art. 64(5) c.p.i.
“Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in
pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al
prezzo ma
prezzo,
ma, in tal caso
caso, l'esecutività'
l esecutività della sua
decisione e' subordinata a quella della sentenza
sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve procedere con equo apprezzamento
apprezzamento. Se la
determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la
determinazione e' fatta dal giudice”
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Invenzioni ricercatori universitari
e enti p
pubblici di ricerca
Art. 65 c.p.i.
(i) sostituisce art. 24-bis l.i.
(ii) ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale con
riferimento al principio di eguaglianza sancito nell’art
nell art. 3
Cost. (in quanto introduce una disparità di trattamento tra
ricercatori-inventori di università o enti pubblici di ricerca e
ricercatori-inventori dipendenti di organizzazioni di ricerca
private);
(iii) è in controtendenza rispetto all’esperienza
internazionale (che riconosce in capo all
all’ateneo
ateneo e all’ente
all ente
pubblico i diritti sulle invenzioni dei suoi ricercatori
dipendenti).
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Art. 65 c.p.i.
1. “In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro
intercorre con un università o con una pubblica
p
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali
finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei
diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
In caso di più autori, dipendenti delle università, delle
pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre
pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti
dall'invenzione
dall
invenzione appartengono a tutti in parti uguali
uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di
brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione”
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
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Art. 65 c.p.i. (segue)
Si applica a:
((i)) ricercatori universitari dipendenti
p
((non solo
professori e ricercatori, ma tutti i dipendenti universitari
addetti alla ricerca scientifica e tecnica) e parasubordinati
(titolari di assegni o contratti di ricerca
ricerca, di borse di studio
studio,
ecc.) / ma non si applica a ricercatori “interni non
dipendenti” (studenti, dottorandi, ecc.) il cui contributo
inventivo può essere anche rilevante;
(ii) università statali e università private;
(iii) pubbliche amministrazioni con scopo
istituzionale di ricerca: ad es. CNR
(iv) università hanno redatto appositi regolamenti
Brevetti per disciplinare la materia che per esempio
prevedono che soggetti
p
gg
“non dipendenti”
p
dichiarino p
prima
di iniziare l’attività di accettare applicazione Art. 65 c.p.i.
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Art. 65 c.p.i.
2.
3
3.
“Le Università e le p
pubbliche amministrazioni,,
nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono
l'importo massimo del canone, relativo a licenze a
terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa
università o alla pubblica amministrazione ovvero a
pri ati finanziatori
privati
finan iatori della ricerca,
ricerca nonché ogni
ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
In ogni caso,
caso ll'inventore
inventore ha diritto a non meno del
cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell'invenzione.
dell invenzione. Nel caso in cui le
università o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2,
alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o
canoni”
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Art. 65 c.p.i.
4. “Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del
brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non
ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale,
industriale a meno
che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro
volontà, la pubblica amministrazione di cui ll'inventore
inventore
era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di
sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa
connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto
spettante
tt t all'inventore
ll'i
t
di esserne riconosciuto
i
i t autore”
t
”
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Art. 65 c.p.i. (segue)
5. “Le disposizioni
p
del p
presente articolo non si applicano
pp
nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da
soggettii privati
i i ovvero realizzate
li
nell'ambito
ll' bi di specifici
ifi i
progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi
dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del
ricercatore”
i
t ”
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Invenzioni su commessa
© Contratto di Ricerca deve disciplinare in modo chiaro
clausole di IP e proprietà di dati e/o risultati pubblicabili
© Può essere semplice esecuzione di processo indicato dal
committente senza implicare possibilità di attività inventiva
© Implica possibile attività inventiva e quindi ampia variabilità
delle clausole
© Art
Art. 64 si applica anche nel caso di ricerca finanziata a
università: titolarità sempre del committente?
© Modelli utili di Contratti in inglese possono essere trovati al
seguente link: http://www
http://www.ipo.gov.uk/lambert
ipo gov uk/lambert
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Esempi da Internet
(
(Contratto
di ricerca con università))
Art. 6 - Diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca O i diritto
Ogni
di itt di utilizzazione
tili
i
d
deii risultati
i lt ti d
della
ll ricerca
i
condotta
d tt d
dall “C
“Consorzio”,
i ”
così come ogni diritto inerente la documentazione, i rapporti ricevuti o
sviluppati dal “Consorzio”, spetteranno in modo esclusivo, senza limiti di
spazio e di tempo (....................... al committente della ricerca ......................).
Qualora il “Consorzio” e per esso il Responsabile della ricerca, intenda
divulgare i risultati della ricerca dovrà concordare con ( ................ il
Committente) i tempi e le modalità, al fine di garantire la tutela del segreto
industriale ed evitare il possibile danneggiamento di iniziative volte al deposito
di Brevetti
Brevetti.
Art. 7 - Proprietà dei risultati Fermo restando le normative vigenti
g
p
per la brevettazione di invenzioni
conseguite in ambito universitario, qualora la ricerca conduca risultati di
interesse, la proprietà del know-how e dei risultati, brevettabili e non
brevettabili derivanti dalle attività di cui all’Art
all Art. 1,
1 nonché dei relativi diritti di
sfruttamento commerciale sarà oggetto di specifica contrattazione successiva
con ……….(il Committente)……….
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© Murgitroyd & Company 2011
Esempi da Internet
(
(Contratto
di ricerca con università))
Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto,
fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’Università per
scopi pubblicitari.
L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per
proprio uso interno, detti risultati.
Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta
di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e
sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Articolo 9 - Proprietà industriale
1.
2.
3.
Viene riservata a Parte committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei
brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente contratto
contratto, fatti salvi i
diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; Parte committente si impegna ad indicare nella
domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, Parte committente avrà la
facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; in
tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti di Parte committente a fornire alla stessa tutta la
documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, Parte committente sarà
t
tenuta
t a comunicare
i
all’Università,
ll’U i
ità nell ttermine
i di 30
30gg., l’l’avvenuto
t d
deposito
it d
della
ll d
domanda
d di b
brevetto,
tt con iindicazione
di
i
d
della
ll
data e del numero della stessa.
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
© Murgitroyd & Company 2011
Esempi da Internet
(
(Contratto
di ricerca con università))
4. Per ogni brevetto base Parte committente riconoscerà all’Università, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di
brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito:
a) Se il corrispettivo previsto per la ricerca non è superiore a € cinquantaduemila: € .......... + IVA, pari al 10% (o percentuale
superiore) del corrispettivo indicato all’art.4, all’atto di deposito della domanda di brevetto, e € ..... + IVA, pari al 10%
(o percentuale superiore corrispondente alla precedente) dello stesso corrispettivo, all’atto della concessione del
brevetto;
Se il corrispettivo per la ricerca è superiore a € cinquantaduemila: in aggiunta a quanto indicato sopra, €..... + IVA, pari al 5%
(o percentuale superiore) della parte di corrispettivo indicato all’art.4 eccedente , all’atto di deposito della domanda
di brevetto, e € ..... + IVA, pari al 5% (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) della stessa parte di
corrispettivo, all’atto della concessione del brevetto;
b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del
brevetto effettuato da Parte committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso,, per
p l’intera durata del brevetto (p
(più
quella di eventuali estensioni temporali), nella misura di -------, con le seguenti modalità: ---------------(in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto)
in alternativa alla lettera b)
ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una somma forfettaria di € -------, con le seguenti modalità ---------------(in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto).
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(Contratto di ricerca in collaborazione
con università))
Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
9.1 Proprietà dei risultati
9.1.1 Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti
autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto,
nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che posano formare oggetto di diritti di
privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa
stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell'importanza
d l contributo
del
t ib t prestato
t t d
da ciascuna
i
Parte
P t all conseguimento
i
t del
d l risultato
i lt t inventivo.
i
ti
Le
L Parti
P ti
concorderanno in un documento a parte, eventualmente Allegato, le clausole specifiche relative
alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e
le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.
9.1.2 Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare
reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle
attività, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.
9.1.3 Nell’ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati,
l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un
eventuale suo sfruttamento industriale.
9.2 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
9.2.1. Nell’ipotesi
p
di risultati realizzati congiuntamente,
g
, in piena
p
ed effettiva collaborazione,, costituiti da
contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare
congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In
tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.
9.2.2 In ipotesi
p
di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili,
p
, ancorché
organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei
propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e
dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una
Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.
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Contatti
Marina Mauro
Murgitroyd
g
y & Co.
Piazza Borromeo 12
20123 Milano
Tel +39 02 87398550
Tel.
www.murgitroyd.com
E-mail: [email protected]
Grazie per l’attenzione!
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