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diritti sui binari - Movimento Consumatori

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diritti sui binari - Movimento Consumatori
“DIRITTI SUI BINARI”
[email protected]
NUMERO VERDE 800 178 950
RIMBORSI E BONUS in caso di RINUNCIA AL VIAGGIO
Se avete acquistato un biglietto e, per qualsiasi ragione, non intendete più
utilizzarlo, potete richiedere:
-
il rimborso del prezzo in contanti, restituendo l'originale del biglietto ed
esibendo un documento d'identificazione personale (oltre alla carta di
credito quando i biglietti sono stati acquistati con tale modalità). Dal
prezzo del biglietto intero viene trattenuta da Trenitalia una somma in
percentuale che varia a seconda del tipo di biglietto e in base al fatto che il
treno sia già partito o meno. Se decidete di rinunciare al viaggio dopo aver
convalidato il biglietto, potete chiedere il rimborso, entro 30 minuti dalla
convalida, alla biglietteria della stazione di partenza. Attenzione: In alcuni
casi dopo la convalida o dopo la partenza del treno non si ha più diritto al
rimborso.
Tabella riepilogativa dei rimborsi. Fonte: sito di Trenitalia
Tipo di biglietto
Biglietto per treni AV, T-Biz, Eurostar
Italia, Eurostar City Italia, IC Plus,
Cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior
E4
(Tariffa Standard)
Biglietto per treni AV, T-Biz, Eurostar
Italia, Eurostar City Italia, IC Plus,
Cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior
E4(Offerta Flexi)
trattenuta
Limiti e tempi
20%
Fino all’orario di partenza del treno prenotato
presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia
emittente
50%
Dopo la partenza del treno prenotato e fino a 3
ore successive solo presso la stazione di
emissione e di partenza o l'agenzia emittente.
Il rimborso non è ammesso quando la località di
emissione corrisponde a quella di destinazione
del viaggio.
100%
Dopo il suddetto termine
20%
Fino all’orario di partenza del treno prenotato
presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia
emittente
50%
Dopo la partenza del treno prenotato e fino alle
24 ore successive solo presso la stazione di
emissione e di partenza o l'agenzia emittente.
Il rimborso non è ammesso quando la località di
emissione corrisponde a quella di destinazione
del viaggio.
100%
Dopo il suddetto termine
2
Biglietto per treni AV. T-Biz, Eurostar
Italia, Eurostar City Italia, IC Plus,
Cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior
E4(Offerta Socio)
Biglietto per treno Eurostar Italia Alta
Velocità, T-BIZ , ES*, ES*City , IC
Plus, Cuccette, VL
(Offerta Amica)
Biglietto per treno Espresso,
Intercity, Intercity Notte
(Tariffa Standard)
Biglietto per treno Espresso,
Intercity, Intercity Notte
(Offerta Socio): è necessaria la
prenotazione del posto
Biglietto per treni del trasporto
Regionale
20%
Fino all’orario di partenza del treno prenotato
presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia
emittente
100%
Dopo il suddetto termine
20%
Fino all’orario di partenza del treno prenotato
presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia
emittente
100%
Dopo il suddetto termine
20%
Entro i due mesi dall’emissione (es. per un
biglietto acquistato il 23 marzo e non
convalidato il rimborso deve essere richiesto
entro il 22 maggio) e comunque prima della
convalida del biglietto
100%
Dopo il suddetto termine
20%
Fino all’orario di partenza del treno prenotato
presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia
emittente
100%
Dopo il suddetto termine
20%
Entro i due mesi dall’emissione (es. per un
biglietto acquistato il 23 marzo e non
convalidato il rimborso deve essere richiesto
entro il 22 maggio) e comunque prima della
convalida del biglietto
100%
Dopo il suddetto termine
Attenzione: Il rimborso dei biglietti on line
validi solo su treni del trasporto regionale è
ammesso solo nei seguenti casi: in caso di
sciopero e in caso di errato acquisto (acquisto di
due biglietti intestati alla stessa persona e validi
sullo stesso treno)
In questi casi il rimborso, previa verifica a cura
della Sede centrale, avverrà esclusivamente
attraverso il rilascio da parte della Direzione
Regionale competente di biglietti a fascia
chilometrica validi in ambito regionale aventi le
medesime caratteristiche di quelli acquistati e
non utilizzati mentre per i biglietti validi in ambito
regionale con applicazione sovraregionale verrà
rilasciato analogo biglietto a tagliando.
3
Biglietto acquistato con modalità
Ticketless
(tramite on line, call center, agenzia
di viaggio dotata di Sipax Plus)
Stesse
trattenute
previste per gli
acquisti effettuati
presso i punti
vendita
Il rimborso viene effettuato esclusivamente
prima della partenza del treno secondo quanto
previsto dalle singole tariffe o offerte. E’
possibile fare richiesta telefonica al Call
Center o inviare una e-mail all'indirizzo
[email protected] o utilizzare la funzionalità
“Richiedere un rimborso on-line” presente
nell’Area Clienti di questo sito.
Se l’acquisto del biglietto ticketless è stato
effettuato presso un’agenzia di viaggio il
rimborso può essere richiesto presso l’agenzia
emittente o in biglietteria, o, in caso di orario di
chiusura dell’agenzia, al Call Center di Trenitalia
che autorizzerà il rimborso successivo da parte
dell’AdV.
Auto al seguito – Moto al seguito
20%
Fino alle ore 24 del 5° giorno precedente la
partenza
50%
Dal 4° giorno precedente e fino alla partenza
100%
Dopo la partenza del treno
N. B. Trenitalia non prevede il rimborso se la cifra da corrispondere al netto delle
trattenute è pari o inferiore a 8,00 euro.
Secondo Movimento Consumatori tale comportamento è illegittimo e può essere
contestato inviando a Trenitalia una lettera di reclamo (si veda la voce
“RECLAMI” della presente guida).
Notizie utili:
- se interrompete il viaggio potete chiedere il rimborso della quota parte di
biglietto non utilizzato presso la biglietteria della stazione dove il viaggio è
stato interrotto se previsto dal treno e dalla tariffa utilizzati;
- nel caso di biglietto acquistato con carta di credito presso una emettitrice
self-service dovete presentare la richiesta alla biglietteria della stazione in
cui è situata la macchina emettitrice ed il pagamento avverrà con assegno
o bonifico bancario;
- nel caso in cui la richiesta di rimborso relativa a biglietti cartacei per treni
di media-lunga percorrenza (AV, T-Biz, ES*, ES* city; IC Plus, IC, ICN,
Espresso, cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4), debba essere presentata
presso una stazione impresenziata o con biglietteria temporaneamente
chiusa, dovete chiamare il Call Center (tel. 892021), nei termini previsti
dalla tariffa prescelta, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli
estremi necessari per l’evasione del rimborso. L’operatore del Call Center
registrerà le vostre generalità e l’orario di richiesta e vi comunicherà
l’indirizzo del Centro Rimborsi al quale spedire la richiesta ed il biglietto in
4
-
-
originale. La spedizione postale dovrà avvenire entro le 24 ore lavorative
successive e dovrà essere effettuata dalla località di partenza o da quella di
emissione purché non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il
timbro postale. L’Ufficio preposto, all’atto del ricevimento della domanda
di rimborso compilata, provvederà all’evasione della pratica, prendendo
come riferimento di data/ora di presentazione i dati ricevuti dal Call Center
per valutare la legittimità della richiesta e l’applicazione delle eventuali
trattenute. Per i treni Regionali dovrete spedire la richiesta di rimborso
entro le 24 ore lavorative successive alle Direzioni Regionali competenti
(per l’indirizzo della rispettiva Direzione Regionale si veda la voce
“RECLAMI” della presente guida”);
per i rimborsi richiesti per circostanze particolari, che devono essere
valutate di volta in volta, è necessario rivolgersi alle biglietterie, le quali
forniscono degli appositi moduli per la richiesta. In ogni caso è possibile
presentare una lettera di reclamo (si veda la voce “RECLAMI” della
presente guida);
la prenotazione del posto è rimborsabile soltanto in caso di mancata
riservazione o di inutilizzazione per fatto imputabile a Trenitalia; in questo
caso il rimborso è per intero;
il Call Center di Trenitalia (89 20 21) è attivo tutti i giorni 24h su 24h. Per
essere attivo da rete fissa necessita di una particolare abilitazione. Il menù
del Call Center è il seguente: 1-Informazioni sull'orario; 2-Informazioni
sulla circolazione dei treni e su prezzi, offerte commerciali, rimborsi e
bonus; 3-Acquisti o cambi di prenotazione (esclusi i treni regionali); 4Clienti CartaViaggio; 5-Assistenza sul sito Trenitalia.com. I costi da
telefono fisso sono 54 cent. di euro al minuto + 30 cent. di euro di scatto
alla risposta (IVA incl.). I costi da telefono mobile variano a seconda del
piano tariffario; nel caso di telefoni cellulari con profilo aziendale abilitati
a chiamare questa tipologia di numeri sarà necessario anteporre il 12
prima del numero 892021.
BONUS PER RITARDI O MANCATO FUNZIONAMENTO
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
5
Bonus previsti e modalità di richiesta
Tipo di disservizio
Tipo di bonus
Il treno Alta Velocità, Eurostar
Italia o TBiz su cui si viaggia
porta più di 25 minuti di ritardo
L'impianto di climatizzazione non
funziona e non risulta possibile
l'assegnazione del posto in
un'altra carrozza di classe pari o
superiore
Il treno Eurostar City Italia,
Intercity, Intercity Plus, o Eurocity
(per il percorso nazionale) su cui
si viaggia porta più di 30 minuti
di ritardo
L'impianto di climatizzazione non
funziona e non risulta possibile
l'assegnazione del posto in
un'altra carrozza di classe pari o
superiore
Il treno Espresso o Intercity notte
ha fatto più di 60 minuti di
ritardo
Pari al 50% del prezzo del
biglietto pagato
Modalità di richiesta
La richiesta di bonus va presentata entro trenta
giorni dalla data del viaggio
Per fare richiesta di bonus è necessario:
- avere prenotato, quando richiesto (anche se solo il
treno nel caso di biglietto senza garanzia del posto a
sedere);
- avere fatto il biglietto (o una integrazione) a bordo
del treno
Pari al 30% del prezzo del
biglietto pagato
comprensivo della
prenotazione
Il bonus deve pervenire entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta
Il Bonus è utilizzabile per l’acquisto di altri
biglietti di viaggio, senza diritto al resto, entro 6
mesi dal giorno di emissione. I biglietti per la parte
acquistata con bonus non sono rimborsabili
Pari al 30% del prezzo del
biglietto pagato
comprensivo della
prenotazione in caso di
sistemazione in posto a
sedere
Pari al 20% del prezzo
corrisposto a seconda della
sistemazione utilizzata nel
caso di viaggio in cuccetta,
VL o vettura Excelsior
N.B. Nel caso del guasto al climatizzatore, bisogna
chiedere al personale di fare un'annotazione sul
biglietto
Sui treni Intercity, in caso di malfunzionamento del
climatizzatore, non sarà necessario avere prenotato
per avere il bonus
Nel caso di biglietto valido per più treni, il Bonus è
determinato sull’importo relativo alla tratta percorsa
con il treno arrivato in ritardo
Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione e
contemporaneo ritardo viene rilasciato un solo Bonus.
N. B. Trenitalia non prevede l’erogazione del bonus in caso di disservizi sui treni
regionali.
Secondo Movimento Consumatori tale comportamento è illegittimo e può essere
contestato inviando a Trenitalia una lettera di reclamo (si veda la voce
“RECLAMI” della presente guida).
Il bonus non viene corrisposto inoltre:
-
nel caso di ritardo per causa di forza maggiore, di lavori programmati sulla
linea resi noti alla clientela nei modi d'uso, di scioperi (fino a 3 ore
6
successive alla fine dello sciopero proclamato), fatto determinato da terzi
avente riflessi sulla circolazione (occupazione dei binari da parte di
estranei alla ferrovia, incendi, calamità naturali quali allagamenti,
smottamenti ecc.) o ordine dell'autorità pubblica (giudiziaria o di polizia);
-
nei confronti dei possessori di diritto di ammissione, abbonamenti o carte
di ammissione e diritti di ammissione per abbonati, titolari di CLC e di
biglietti gratuiti validi per l’accesso al treno utilizzato;
-
per i viaggi sulle tratte nazionali effettuati con treni Cisalpino.
La richiesta può essere presentata presso la stazione di arrivo (presso le
biglietterie, gli uffici assistenza e informazioni) o inviata per posta agli indirizzi di
seguito riportati, indicando i propri dati personali (nome, cognome ed indirizzo),
allegando il biglietto di viaggio in originale insieme alla prenotazione del posto a
sedere (nel caso di biglietti senza contestuale assegnazione del posto); in ogni
caso è meglio trattenere per sé una fotocopia di tale documenti.
Nel caso di biglietto acquistato in modalità ticketless, il cliente dovrà allegare,
oltre al biglietto ricevuto a bordo, la stampa dell’email di conferma.
Regione
Bacino utenza
Struttura
Indirizzo
Cap
Città
CALABRIA
BASILICATA
Basilicata Calabria TUTTA
Trenitalia SpA
Centro Bonus
Reggio Calabria
Piazza Garibaldi
Interno Stazione
FS
89129
Reggio
Calabria
CAMPANIA
Aversa
Tenitalia
Biglietteria
Aversa
Piazza Mazzini 1
81031
Aversa (CE)
Benevento-Telese Cerreto-Ariano
Irpino
Trenitalia
Biglietteria
Benevento
Piazza Colonna
82100
Benevento
(BN)
Caserta-Vairano Caianiello
Trenitalia
Biglietteria
Caserta
Piazza Garibaldi
81100
Caserta (CE)
Napoli Centrale-Pompei-Torre
Annunziata Centrale
Trenitalia
Biglietteria
Napoli Centrale
Piazza Garibaldi
80142
Napoli (NA)
Napoli Campi Flegrei
Trenitalia
Biglietteria
Napoli Campi
Flegrei
Piazzale Tecchio
6
80125
Napoli (NA)
Napoli Mergellina
Trenitalia
Biglietteria
Napoli
Mergellina
Corso Vittorio
Emanuele 6
80122
Napoli (NA)
7
Salerno-Nocera Inferiore-BattipagliaVallo della Lucania CastelnuovoAscea-Pisciotta Palinuro-Eboli-Bella
Muro
Trenitalia
Biglietteria
Salerno
Piazza Vittorio
Veneto
84123
Salerno (NA)
Sapri- Agropoli
Trenitalia
Biglietteria Sapri
Piazza Vittorio
Veneto 1
84073
Sapri (SA)
Viale
Pietramellara
20/2
40121
Bologna
Via Giolitti 2
00185
ROMA
Trenitalia
EMILIA
ROMAGNA
Emilia Romagna TUTTA
Vendita
Emilia Romagna
LAZIO
Lazio TUTTO
Trenitalia Vendita Lazio
Umbria - Ufficio
Bonus Lazio
Trenitalia
Vendita Liguria
Piazza
Acquaverde 4
16126
Genova
LIGURIA
Alassio-Diano M.-Imperia PM-Taggia
A.-Sanremo- Genova BrignoleGenova PP-Varazze-Savona-Finale
L.-Pietra L.- Loano-AlbengaBordighera-Ventimiglia
La Spezia-Monterosso-RapalloS.Margherita L.- Levanto-Sestri L.Chiavari-
Trenitalia
Biglietteria La
Spezia
Piazzale
Medaglie d'Oro
al V.M.
19100
La Spezia
Bergamo-Cremona-Mantova
Trenitalia
Biglietteria
Bergamo
P.zza Marconi 7
24126
Bergamo
Brescia
Trenitalia
Biglietteria
Brescia
P.zza Stazione
25122
Brescia
Como
Trenitalia
Biglietteria
Como S.G.
P.zza San
Gottardo 5
22100
Como S.G.
Desenzano del Garda
Trenitalia
Biglietteria
Desenzano del
garda
P.zza Einaudi
25015
Desenzano
del Garda
Gallarate
Trenitalia
Biglietteria
Gallarate
P.zza Papa
Giovanni XXIII
20123
Gallarate
Milano 1
Trenitalia
Biglietteria
Milano C.le
P.zza Duca
d'Aosta 1
20124
Milano
Centrale
Milano 2
Trenitalia
Biglietteria
Milano P.ta
Garibaldi
P.zza S. Freud 1
20154
Milano Porta
Garibaldi
Milano 3
Trenitalia
Biglietteria
Milano
Rogoredo
Via G.B.Cassinis
83
20139
Milano
Rogoredo
Monza
Trenitalia
Biglietteria
Monza
Via Arosio 14
20052
Monza
LOMBARDIA
8
Pavia
Trenitalia
Biglietteria Pavia
P.zza Stazione 9
27100
Pavia
Voghera
Trenitalia
Biglietteria
Voghera
P.zza Marconi
16
27058
Voghera
Pesaro - Jesi - Fabriano - Ancona Fano - Senigallia - Falconara M.ma Jesi - Genga - Fabriano - P.to S.
Giorgio - Alba Adriatica - Ortona - S.
Vito Lanciano
Trenitalia
Biglietteria
Ancona
P.zza Rosselli 1
60100
Ancona (AN)
Giulianova - Pescara
Trenitalia
Biglietteria
Pescara
Via E. Ferrari 1
65100
Pescara (PE)
Civitanova M. - S. Benedetto Tr.
Trenitalia
Biglietteria S.
Benedetto Tr.
Via Gramsci 8
63039
S. Benedetto
del Tronto
(AP)
Vasto - Termoli
Trenitalia
Biglietteria
Termoli
P.zza Garibaldi
86039
Termoli (CB)
Piemonte TUTTO
Vendita
Piemonte
Via Sacchi 7
10125
Torino
Cerignola-Barletta-Trani-BisceglieMolfetta-Mola di Bari-Polignano a
Mare-Fasano-Ostuni-SquinzanoTrepuzzi-Gioia del ColleCastellaneta-Grottaglie-Francavilla
F.na-Oria-Latiano-Mesagne
Trenitalia
Vendita Puglia
Via G. Petroni
10/B
70124
Bari
Foggia-Bari-Brindisi
Trenitalia
Biglietteria
Foggia
P.le Vittorio
Veneto 1
71100
Foggia
Lecce
Trenitalia
Biglietteria
Lecce
Via O. Quarta
73100
Lecce
Monopoli
Trenitalia
Biglietteria
Monopoli
Piazza Diaz
70043
Monopoli
Taranto
Trenitalia
Biglietteria
Taranto
P.za della
Libertà 1
74100
Taranto
S.Severo
Trenitalia
Biglietteria
S.Severo
P.za
Costituzione
71016
S.Severo
SICILIA
Sicilia TUTTA
Vendita Palermo
P.tta Cairoli 7
90123
Palermo
TOSCANA
Toscana TUTTA
Centro Bonus
Toscana
Via Spartaco
Lavagnini 58
50129
FIRENZE
TRIVENETO
Bolzano - Ora - Bressanone Fortezza - Vipiteno - Brennero Merano - S.Candido
Bigl. Bolzano
Piazza Stazione
1
39100
BOLZANO
Padova - Terme Euganee
Bigl. Padova
Piazzale
Stazione 1
35131
PADOVA
Rovereto
Bigl. Rovereto
Piazzale Orsi 1
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
ROVERETO
9
UMBRIA
Rovigo - Monselice
Bigl. Rovigo
p.le della
Riconoscenza 5
45100
ROVIGO
Trento - Mezzocorona
Bigl. Trento
Piazza Dante
38100
TRENTO
Trieste - Monfalcone - Udine Pordenone - Conegliano - Treviso Portogruaro - Casarsa - Codroipo Cervignano - S.Giorgio d.Nog. Latisana - Sacile - Gemona - Carnia Pontebba - Ugovizza - Tarvisio
Trieste
Gestione Bonus
Piazza della
Libertà 8
34135
TRIESTE
Venezia SL - Ve.Mestre - S.Donà
d.Piave - Calalzo
Bigl. Venezia
S.L.
Fondamenta
S.Lucia 23
30121
VENEZIA
Verona PN - Nogara - Peschiera d.G.
- S.Bonifacio
Bigl. Verona
P.N.
Gestione Bonus
Piazzale XXV
Aprile
37138
VERONA
Vicenza
Bigl. Vicenza
Piazza Stazione
1
36100
VICENZA
Umbria TUTTA
Trenitalia Vendita Lazio
Umbria - Ufficio
Bonus Umbria
Piazza Dante 3
5100
TERNI
10
REGOLARIZZAZIONI A BORDO TRENO
(per mancanza di biglietto, biglietto non convalidato)
Occorre salire in treno già muniti di biglietto convalidato (nei casi in cui è
richiesta questa formalità).
Mancanza di biglietto o possesso di un biglietto non convalidato
(domande e risposte)
Cosa succede se
Per quanto riguarda i treni a media-lunga percorrenza (tutti i treni esclusi quelli
si sale a bordo
denominati “regionali”), le condizioni generali di trasporto di Trenitalia
treno senza
stabiliscono che chi sale a bordo senza biglietto, o con il biglietto non
biglietto o con
obliterato o scaduto, è soggetto ad una sopratassa di euro 200.
biglietto non
Tale sopratassa è ridotta a euro 50 se viene pagata immediatamente al
convalidato nei
personale del treno. Se invece la sopratassa viene pagata entro il 15° giorno
treni a media-
dalla data della contestazione/notifica, l’importo sarà di euro 100. Oltre alla
lunga
sopratassa di euro 200, se il pagamento non avviene nei 15 giorni, viene
percorrenza?
applicata anche una sanzione amministrativa di euro 7,66. In ogni caso,
laddove il viaggiatore sia sprovvisto di biglietto, sarà tenuto a pagare anche il
prezzo del biglietto a tariffa intera, mentre il biglietto non convalidato verrà
reso valido dal personale del treno.
La sopratassa, nel caso in cui il viaggiatore salga a bordo del treno a medialunga percorrenza senza biglietto, non è dovuta qualora non sia possibile
acquistare il biglietto in stazione perché la biglietteria è chiusa, e manchino le
macchine self-service per l’acquisto del biglietto (o le stesse non siano
funzionanti - si veda l’articolo 5 § 1 e l’allegato 7 delle condizioni di trasporto
di Trenitalia, riportati alla fine della tabella).
La stessa sopratassa non è dovuta, in caso di mancata convalida, quando le
macchine obliteratrici manchino o siano guaste.
Sarà ad ogni modo necessario dare immediato avviso al personale del treno al
momento della salita.
11
Cosa succede se
Per quanto riguarda i treni regionali, la disciplina delle sopratasse è diversa da
si sale a bordo
regione a regione. Difatti, il D.Lgs. n. 422/1997 conferisce alle regioni le
treno
senza
funzioni e i compiti in materia di trasporto ferroviario regionale. Di
biglietto o con
conseguenza, mentre in una regione salire a bordo treno senza biglietto può
biglietto
comportare il pagamento di una piccola sopratassa, in un’altra regione lo
non
convalidato nei
stesso comportamento può costare caro all’utente!
treni regionali?
Nelle regioni che non hanno adottato una specifica disciplina, si
applicheranno le condizioni generali di trasporto di Trenitalia viste sopra.
Pertanto, chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non
convalidato dovrà pagare le sopratasse previste per il trasporto nazionale che
abbiamo elencato in precedenza (rispettivamente euro 50, 100 e 200, oltre
comunque al prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto).
Queste regioni sono:
-
Veneto
-
Friuli Venezia Giulia
-
Marche
-
Abruzzo
-
Basilicata
-
Calabria
-
Sicilia
-
Sardegna.
La sopratassa, nel caso in cui il viaggiatore salga a bordo del treno regionale
senza biglietto, non è dovuta qualora non sia possibile acquistare il biglietto
nella località di partenza, perché la biglietteria è chiusa e non vi sono punti
vendita alternativi (si veda l’articolo 5 § 1 e l’allegato 7 delle condizioni di
trasporto di Trenitalia, riportati alla fine della tabella).
La stessa sopratassa non è dovuta, in caso di mancata convalida, quando le
macchine obliteratrici manchino o siano guaste.
Sarà ad ogni modo necessario dare immediato avviso al personale del treno al
momento della salita.
12
Cosa succede se
In alcune regioni (e province autonome) si applicano delle speciali
si sale a bordo
sopratasse/sanzioni per la regolarizzazione del biglietto a bordo dei treni
treno
regionali. Queste sanzioni sono diverse da quelle previste dalle condizioni di
senza
biglietto o con
trasporto generali di Trenitalia.
biglietto
Queste regioni (e province autonome), che hanno una disciplina autonoma,
non
convalidato nei
treni
sono:
regionali
-
Valle d’Aosta
delle regioni che
-
Piemonte
hanno adottato
-
Lombardia
una
-
Liguria
-
province autonome di Trento e Bolzano
-
Emilia Romagna
-
Toscana
-
Umbria
-
Lazio
-
Molise
-
Campania
-
Puglia
disciplina
autonoma?
In queste regioni e province autonome si applicano pertanto sopratasse diverse
a chi sale a bordo del treno regionale senza biglietto, o con biglietto non
convalidato o scaduto (per i dettagli di queste regioni e province autonome si
veda qui di seguito).
La sopratassa, nel caso in cui il viaggiatore salga a bordo del treno regionale
senza biglietto, non è comunque dovuta qualora non sia possibile acquistare il
biglietto nella località di partenza, perché la biglietteria è chiusa e non vi sono
punti vendita alternativi (si veda l’articolo 5 § 1 e l’allegato 7 delle condizioni
di trasporto di Trenitalia, riportati alla fine della tabella).
La stessa sopratassa non è dovuta, in caso di mancata convalida, quando le
macchine obliteratrici manchino o siano guaste.
Sarà ad ogni modo necessario dare immediato avviso al personale del treno al
momento della salita.
Valle d’Aosta
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un
sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di
13
biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a
tariffa intera.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita.
In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato mediante il
pagamento di una tassa di 25 euro (più il pagamento del prezzo del biglietto a
tariffa intera se sprovvisto di biglietto).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3920.pdf
(Tariffa
regionale
Valle
d’Aosta)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Aosta.pdf (Carta servizi Valle d’Aosta)
Piemonte
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un
sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di
biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a
tariffa intera.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e
manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita.
In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento
di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga immediatamente la sanzione nelle
mani del personale del treno; una tassa di 100 euro più una sanzione
amministrativa fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno
dalla data della notifica; una tassa di 200 euro più una sanzione
amministrativa fino a 24 euro dal 16° giorno (se sprovvisti di biglietto i
viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://trenitalia.com/Allegati/TARIFFA3913.pdf (Tariffa regionale Piemonte)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Piemonte.pdf (Carta servizi Piemonte)
14
Lombardia
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un
sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di
biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a
tariffa intera.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita..
In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento
di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga immediatamente la sanzione al
personale del treno; una sopratassa di 100 euro più una sanzione
amministrativa fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno
dalla data della notifica; una sopratassa di 200 euro più una sanzione
amministrativa fino a 24 euro dal 16° giorno (il viaggiatore sarà tenuto
comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di
biglietto).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3910.pdf (Tariffa regionale Lombardia)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Lombardia.pdf (Carta servizi Lombardia)
Liguria
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un
sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di
biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a
tariffa intera.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita..
In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento
di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga la sanzione contestualmente alla
15
contestazione; una sopratassa di 100 euro più una sanzione amministrativa
fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla
contestazione; una sopratassa di 200 euro più una sanzione amministrativa
fino a 24 euro dal 16° giorno (il viaggiatore sarà tenuto comunque al
pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.com/Allegati/TARIFFA3909.pdf (Tariffa regionale Liguria)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Liguria.pdf (Carta servizi Liguria)
Provincia
autonoma
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto è soggetto al pagamento del
di
Trento
prezzo del biglietto intero più una sanzione di 15 euro.
Il viaggiatore che non paghi la sopratassa nell’immediato, potrà regolarizzare
la propria posizione successivamente, ma sarà assoggettato al pagamento del
biglietto a tariffa intera più una sopratassa di 30 euro, da versare entro 60
giorni, e, se maggiorenne, sarà fatto scendere dal treno alla prima fermata. La
“Carta servizi” del Trentino prevede una maggiorazione fino a 105 euro se il
pagamento avviene oltre i 60 giorni.
Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno
per regolarizzare la propria posizione a bordo.
Il biglietto generalmente non necessita di convalida (si veda nel dettaglio la
tariffa provinciale Trentino di cui si riporta il link qui sotto).
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita..
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3918.pdf (Tariffa provinciale Trentino)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Trento.pdf (Carta servizi Trentino)
Provincia
autonoma
Bolzano
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato è
di
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 50. La carta
servizi Bolzano prevede una maggiorazione fino a euro 71,03 se il pagamento
viene effettuato entro 15 giorni, ed una maggiorazione fino a euro 78,69 euro
se il pagamento avviene oltre i 15 giorni (se sprovvisti di biglietto, i viaggiatori
saranno comunque tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera).
Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno
16
per regolarizzare la propria posizione a bordo.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita.
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3903.pdf (Tariffa provinciale Bolzano)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Bolzano.pdf (Carta servizi Bolzano)
Emilia Romagna
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
può, prima della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un
sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di
biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a
tariffa intera.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita.
In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento
del prezzo del biglietto a tariffa intera più il pagamento di una sopratassa di 44
euro se il viaggiatore paga entro i successivi 5 giorni dalla data della notifica.
Se il pagamento avviene invece tra il 6° e il 60° giorno dalla notifica verrà
applicata una maggiorazione fino a 55 euro; oltre tale termine la
maggiorazione applicata sarò fino a euro 165 (il viaggiatore sarà tenuto
comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di
biglietto).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3906.pdf
(Tariffa
regionale
Emilia
Romagna)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Emilia.pdf (Carta servizi Emilia Romagna)
Toscana
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un
sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di
17
biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a
tariffa intera.
Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il
biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi
sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al
personale di bordo al momento della salita.
In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato mediante il
pagamento di una sopratassa di 40 euro più le spese di notifica. Se il
pagamento avviene oltre i 5 giorni dalla notifica verrà applicato un incremento
fino a 80 euro più le spese di notifica (il viaggiatore sarà tenuto comunque al
pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto).
La materia è disciplinata dall’art. 25 della Legge Regionale Toscana 31.7.1998,
n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”.
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3917.pdf (Tariffa regionale Toscana)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Toscana-1.pdf (Carta servizi Toscana)
Umbria
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato,
è soggetto al pagamento del biglietto intero più una sanzione amministrativa di
euro 30,99. La carta servizi dell’Umbria prevede una maggiorazione fino a
euro 92,96 se il pagamento viene effettuato oltre i 60 giorni dalla
contestazione della sanzione.
Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno
per regolarizzare la propria posizione a bordo.
Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile
acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono
guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo
avviso al personale del treno al momento della salita.
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3919.pdf (Tariffa regionale Umbria)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Umbria.pdf (Carta servizi Umbria)
Lazio
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato è
soggetto al pagamento di una sanzione di euro 100 più le spese di notifica. Se
18
sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del
biglietto
a
tariffa
intera.
Se
il
pagamento
avviene
contestualmente
all’accertamento dell’infrazione, la sanzione sarà ridotta ad euro 50.
Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno
per regolarizzare la propria posizione a bordo.
Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile
acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono
guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo
avviso al personale del treno al momento della salita.
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3908.pdf (Tariffa regionale Lazio)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Lazio.pdf (Carta servizi Lazio)
Molise
I viaggiatori che salgono a bordo treno sprovvisti di biglietto, se avvisano il
personale del treno al momento della salita, hanno diritto alla regolarizzazione
mediante il pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera e di una
maggiorazione di euro 10 o 15, a seconda che il pagamento avvenga in treno
o successivamente.
I viaggiatori che omettano di obliterare il biglietto a terra possono richiedere
l’obliterazione a bordo, avvisando il personale del treno al momento della
salita, ma saranno tenuti al pagamento di una maggiorazione di euro 10.
Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile
acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono
guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo
avviso al personale del treno al momento della salita.
In caso di mancato avviso al personale del treno, il viaggiatore trovato senza
biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento
di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga immediatamente la sanzione al
personale del treno; una tassa di 100 euro più una sanzione amministrativa
fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della
notifica; una tassa di 200 euro più una sanzione amministrativa fino a 24 euro
dal 16° giorno (il viaggiatore sprovvisto di biglietto sarà tenuto comunque al
pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3912.pdf (Tariffa regionale Molise)
19
http://www.trenitalia.it/Allegati/Molise.pdf (Carta servizi Molise)
Campania
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto e con biglietto non convalidato è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.
L’importo della sanzione varia a seconda che si tratti di:
1) trasporti urbani, per i quali è previsto il pagamento di una sanzione
amministrativa pari a 100 volte il prezzo del biglietto, e comunque non
inferiore a 77 euro;
2) trasporti extraurbani, per i quali è previsto il pagamento di una sanzione pari
a 100 volte la tariffa minima tassabile, riferita alla prima fascia chilometrica
della tabella regionale, e comunque non inferiore a 110 euro.
Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo
del biglietto.
In caso di pagamento all’atto della contestazione, o entro 60 giorni
dall’accertamento tramite C/C, il viaggiatore ha diritto al pagamento, oltre che
del biglietto evaso, di una somma pari ad un terzo della sanzione
amministrativa.
Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno
per regolarizzare la propria posizione a bordo.
Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile
acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono
guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo
avviso al personale del treno al momento della salita.
Per i treni scortati da personale non in possesso della qualifica di Agente di
Polizia Amministrativa si applicano invece le regolarizzazioni previste dall’art.
9 delle condizioni generali di trasporto di Trenitalia previste per i treni
nazionali (si veda a inizio tabella).
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA4105.pdf (Tariffa regionale Campania)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Campania.pdf (Carta servizi Campania)
Puglia
Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto e con biglietto non convalidato è
soggetto al pagamento di una sanzione di euro 100. Se sprovvisti di biglietto i
viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione dell’infrazione o
20
dalla sua notifica, la sanzione sarà ridotta ad euro 50.
Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno
per regolarizzare la propria posizione a bordo.
Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile
acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono
guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo
avviso al personale del treno al momento della salita.
Per approfondimenti si vedano i seguenti link:
http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3914.pdf (Tariffa regionale Puglia)
http://www.trenitalia.it/Allegati/Puglia.pdf (Carta servizi Puglia)
CAPO II
DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Art. 5.- Ammissione al trasporto.- Biglietto
§ 1.- Ammissione al trasporto.- Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di
biglietto valido per il treno ed il servizio che intende utilizzare.
Il viaggiatore può acquistare il biglietto presso le biglietterie di stazione, le macchine self-service ubicate nelle
stazioni, i rivenditori autorizzati, mediante la biglietteria telefonica e tramite Internet (allegato n. 5) anche in
modalità ticketless (allegato n. 6).
Tuttavia è ammesso l’acquisto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, salvo diverse
disposizioni, di determinate tipologie di biglietti, riportate nell’allegato 7 delle presenti Condizioni e Tariffe,
esclusivamente a favore di viaggiatori in partenza da impianti durante il periodo in cui la biglietteria non sia
funzionante, a condizione che:
• nel caso di utilizzo di treni Regionali gli impianti non siano dotati di punti vendita alternativi;
• nel caso di utilizzo di tutti gli altri treni, gli impianti non siano dotati di macchine self service o le stesse non
siano funzionanti.
In caso di utilizzo di treni Regionali è sempre ammesso l’acquisto a bordo treno da parte di titolari di
Concessione Speciale III.
L’ammissione dei viaggiatori nei treni è consentita nei limiti dei posti disponibili. […]
ALLEGATO N. 7
RILASCIO DEI BIGLIETTI IN TRENO
(art. 5, § 1)
E’ ammesso, previo avviso al personale del treno, il rilascio delle sottoelencate tipologie di biglietti
esclusivamente a favore di viaggiatori in partenza da impianti durante il periodo in cui la biglietteria non sia funzionante,
a condizione che, nel caso di utilizzo di treni Regionali gli impianti non siano comunque dotati di punti vendita alternativi,
nel caso di utilizzo di tutti gli altri treni , gli impianti non siano dotati di macchine self- service o le stesse non siano
funzionanti:
- biglietti di corsa semplice al prezzo previsto per il treno utilizzato, intero o ridotto in base a funzioni
sconto “Ticket Sconto Smart” e “Ticket Sconto Relax”, Carta Verde, Carta d’Argento, Pass Inter Rail;
- biglietti di corsa semplice in favore degli inabili aventi titolo al rilascio della "Carta Blu";
- biglietti di corsa semplice in favore dei ciechi e dei grandi invalidi in possesso dell'apposita tessera prevista dalle
Concessioni Speciali III e VIII;
- biglietti di cambio classe, di cambio servizio, nonché biglietti per modificazioni e prolungamenti d’itinerario;
- biglietti individuali di corsa semplice a riduzione in favore dei possessori di titoli da parte di personale ferroviario
di amministrazioni estere;
- biglietti di qualsiasi specie previsti con possibilità di rilascio in treno da Convenzioni regolanti traffici particolari;
- biglietti di supplemento per il trasporto della bici al seguito del viaggiatore e biglietti per il trasporto degli
animali;
- biglietti di corsa semplice a prezzo competente per viaggi di proseguimento in appoggio a quelli rilasciati a
bordo delle autocorse sostitutive.
Il rilascio dei biglietti in treno non è consentito sulle navi traghetto in servizio attraverso lo Stretto di Messina e per
relazioni comprese nell’area regionale della Campania (tar. 41/5/UNICO). […]
21
Possesso di biglietto non valido per il treno o il servizio che si intende utilizzare
-
viaggio su altro treno. Le casistiche regolate dalle condizioni di trasporto di
Trenitalia sono le seguenti:
a) il viaggiatore in possesso di biglietto con assegnazione contestuale del
posto che, nei limiti temporali stabiliti dalla tariffa o offerta cui si
riferisce il biglietto in suo possesso, utilizza altro treno della stessa
categoria ed abbia provveduto a convalidare il biglietto prima di salire
in treno, deve corrispondere la penalità di 8,00 euro.
b) il viaggiatore che utilizza un treno di categoria diversa,
indipendentemente dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto in
suo possesso, deve corrispondere la differenza fra il prezzo intero e
quello pagato, più una soprattassa di 8,00 euro. La medesima
regolarizzazione si applica anche nel caso in cui il viaggiatore utilizza
un treno della stessa categoria sul quale non poteva accedere per
limitazioni riguardanti la percorrenza, la classe, la tariffa o perché in
possesso di biglietto emesso in base a particolari offerte commerciali
che prevedono agevolazioni limitate ad un numero di posti predefinito.
In ogni caso, nessuna regolarizzazione è prevista nel caso in cui
l’importo dovuto, comprensivo degli 8,00 euro, è pari o inferiore a
quanto già corrisposto. In caso di importo inferiore il viaggiatore non ha
titolo ad alcun rimborso.
c) il viaggiatore che, senza aver provveduto al cambio della prenotazione
o del biglietto, utilizzi un treno diverso da quello prenotato oltre i limiti
temporali previsti dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto, è
considerato sprovvisto di biglietto.
-
viaggio in classe superiore. Il viaggiatore in possesso di biglietto di classe
inferiore a quella occupata deve corrispondere la differenza a prezzo
intero per tutto il percorso effettuato, più una soprattassa di 8,00 euro. Nel
caso in cui i viaggiatori in possesso di biglietto senza assegnazione
contestuale del posto prendano posto in vetture di prima classe per
mancanza di posti nella seconda, la regolarizzazione avviene a tariffa
competente e senza applicazione della suddetta soprattassa.
In sintesi, non è dovuta alcuna soprattassa se:
-
utilizzate treni regionali in partenza da località in cui il servizio di
biglietteria sia mancante/non funzionante ed in cui non siano presenti
punti vendita alternativi;
22
-
utilizzate tutte le altre categorie di treni, in partenza da stazioni in cui il
servizio di biglietteria sia mancante/non funzionante, e non vi siano
macchine self-service o le stesse non siano funzionanti;
siete in possesso di un biglietto da convalidare in caso di partenza da
impianto in cui siano mancanti o non funzionanti le macchinette
obliteratrici;
utilizzate la prima classe nei treni Regionali per mancanza di posto nella
seconda classe (in tal caso però è necessario pagare la differenza di
prezzo).
N.B. E’ sempre necessario avvisare il personale di bordo all'atto della
salita.
Quali sono i passi necessari per impugnare un’eventuale sanzione
Se si vuole impugnare una contravvenzione ricevuta da parte del personale
qualificato di Trenitalia occorre prima di tutto proporre reclamo preventivo ai
sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di trasporto di Trenitalia (si veda il facsimile di seguito).
I casi più ricorrenti di contravvenzione avvengono perché il viaggiatore sale in
treno senza biglietto o con biglietto non convalidato, spesso a causa
dell’impossibilità di provvedervi a terra a causa dell’assenza o della chiusura
serale della biglietteria nelle piccole stazioni, o a causa del malfunzionamento
delle emettitrici automatiche o delle macchine obliteratrici.
Il reclamo contro sanzioni di questo tipo va presentato dal viaggiatore
rispettivamente alla stazione di arrivo o di partenza, utilizzando la modulistica
presente presso le biglietterie, oppure nel sito internet di Trenitalia. In alternativa
è possibile utilizzare i moduli presenti nel sito di Movimento Consumatori
(www.movimentoconsumatori.it) spedendo il tutto tramite raccomandata A.R.
all’indirizzo riportato sul modulo stesso.
Nel reclamo va specificamente indicato che si vuole ricevere una risposta nei
termini previsti dalla carta dei servizi (entro 30 giorni), e occorre allegare la
fotocopia del biglietto e la copia dei documenti che possono giustificare il
reclamo. Si può anche chiedere, nel termine di 30 giorni dalla data di consegna
(o notifica) del verbale di contravvenzione, di essere ascoltati da Trenitalia per
esporre le proprie dichiarazioni a difesa.
Il reclamo è il primo passo necessario per impugnare una sanzione. Con esso si
può chiedere l’annullamento della sanzione e la restituzione di quanto
23
eventualmente già pagato. Sarà opportuno indicare nel reclamo le proprie
coordinate bancarie se si vuole ricevere l’eventuale rimborso tramite bonifico.
Bisogna però prestare attenzione: la presentazione del reclamo non sospende il
decorso dei brevi termini che sono concessi da Trenitalia per pagare la sanzione
in maniera ridotta. Pertanto, se il viaggiatore presenta reclamo, non provvedendo
a pagare la sanzione, questa aumenterà comunque nel tempo. Se invece il
viaggiatore volesse provvedere a pagare la sanzione per evitare in futuro di dover
pagare una somma maggiore, sarà opportuno che egli, al momento del
pagamento, specifichi per iscritto che lo fa “con riserva di ripetere quanto
versato”.
A queste due ipotesi elencate corrispondono sostanzialmente due rimedi
giudiziali in caso di risposta negativa o silenzio di Trenitalia al reclamo proposto
dal viaggiatore:
1) se la sanzione di Trenitalia non viene pagata entro il termine indicato nel
verbale di accertamento (normalmente 60 giorni), al trasgressore verrà
ingiunto di pagare la sanzione. In questo caso, sarà possibile opporsi
all’ordinanza-ingiunzione ricorrendo al Giudice di Pace del luogo in cui è
stata contestata l’infrazione ed entro il termine indicato nella stessa
ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art 22 bis della legge n. 689 del 1981
ed ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 753 del 1980. Inoltre, ai sensi di
quest’ultimo articolo, il singolo potrà stare in giudizio anche senza
l’intervento di un avvocato, qualora ovviamente ritenga di aver le
competenze tecniche necessarie per affrontare la causa da solo. Infine gli
atti del procedimento sono esenti da ogni tassa o imposta.
2) se invece la sanzione viene pagata, una volta presentato il reclamo e
ricevuta la risposta negativa di Trenitalia, o comunque trascorsi 120 giorni
dalla presentazione del reclamo se Trenitalia non ha ancora risposto, il
singolo potrà citare a giudizio Trenitalia di fronte al Giudice di Pace (in
quanto competente per cause relative a beni mobili del valore fino a
2582,28 euro) e chiedere la restituzione della somma pagata a titolo di
sanzione, allegando le opportune motivazioni per cui si ritiene che la
sanzione sia ingiusta. In tal caso, se il valore della causa non supera i
516,46 euro e il singolo ritiene di avere le necessarie competenze tecniche
per affrontare la causa da solo, egli potrà stare in giudizio senza
l’avvocato. Se invece il valore supera i 516,46 euro, il giudice può,
valutando la natura e l'entità della causa, autorizzare la parte a stare in
giudizio da sola. In ogni caso, le spese per sostenere il giudizio saranno
relativamente contenute, soprattutto se il singolo decide di stare in giudizio
da solo, senza rivolgersi ad un avvocato.
È importante sapere, in relazione a quest’ultima ipotesi, che il diritto di agire in
giudizio si prescrive in un anno, termine che decorre dalla scadenza della validità
del biglietto. Ad ogni modo la presentazione del reclamo sospende il termine di
prescrizione dell’azione legale dal giorno in cui il reclamo è stato presentato fino
al giorno in cui Trenitalia rende nota all’avente diritto la propria decisione.
24
Si può fare un esempio per capire meglio: poniamo che il viaggiatore riceva una
contravvenzione il giorno 2 gennaio 2008 per essere salito a bordo treno senza
convalidare il biglietto; supponendo che il biglietto sia valido soltanto il giorno 2
gennaio 2008, il viaggiatore avrà tempo fino al 2 gennaio 2009 per citare in
giudizio Trenitalia e chiedere la restituzione della somma pagata come sanzione,
qualora lo ritenesse opportuno. Ma prima, come abbiamo accennato, sarà
necessario presentare reclamo; poniamo che il reclamo venga presentato dal
viaggiatore il giorno 8 gennaio 2008 e che Trenitalia risponda, negativamente, il
giorno 8 marzo 2008; in questo caso il viaggiatore avrà tempo per esperire
l’azione legale fino al 3 marzo 2009. Tutto ciò perché il termine di prescrizione
resta sospeso durante i 60 giorni che intercorrono fra la data di presentazione del
reclamo e la data della risposta di Trenitalia.
Fac-simile lettera di reclamo contro le sanzioni di Trenitalia
Spett.le
TRENITALIA S.p.A. - Vendita e Assistenza N/I - Gestione Reclami –
Via Giolitti, 2 - 00185 Roma (per treni nazionali e internazionali)
(oppure)
TRENITALIA S.p.A., Direzione Regionale …………………….(per treni regionali e metropolitani)
Via …………………. …………………………, CAP…………. Città……………………
(indicare Regione e indirizzo della rispettiva Direzione Regionale Trenitalia)
RACCOMANDATA A.R.
e, p.c.
Spett.le
Ministero dei Trasporti - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (per treni nazionali e internazionali)
(oppure)
Assessorato ai Trasporti/ alla Mobilità – Regione ……………………. (per treni regionali e metropolitani)
(indicare indirizzo/fax/e-mail)
e, p.c.
Spett.le
Movimento Consumatori SEDE NAZIONALE
via Piemonte 39/A - 00187 Roma
Fax. 06 4820227
[email protected]
O gg e tt o : RECL AMO PR EVENT I VO AVVER SO SANZ IONE EMESSA DA TRENITALIA S. p.A.
25
Il/La sottoscritto/a
…………….…..…….……………………...………………..……., residente in Via/Piazza
...………………………………………………………………..……………....…
………………………………….……….……..…….
Prov.
……..….
n.
C.A.P.
….......
Località
………....…….
Telefono
……….……….……..…………………………………………………………………………….
e-mail
………………………...….…….……............….………………………………………………….
Possessore di abbonamento/carta sconto ………………………………….., n. ………………………..
SEGNALA QUANTO SEGUE (barrare con una crocetta una o più delle seguenti opzioni)
ƒ
Riceveva una contravvenzione dopo esser salito a bordo di un treno nazionale sprovvisto di biglietto,
essendo la biglietteria non funzionante/mancante, e le emettitrici self-service presso gli impianti della
stazione di partenza guaste/mancanti; dava avviso al personale del treno al momento della salita;
ƒ
Riceveva una contravvenzione dopo esser salito a bordo di un treno nazionale/regionale con biglietto non
convalidato a causa delle macchine obliteratrici non funzionanti/mancanti; dava avviso al personale del
treno al momento della salita.
ƒ
Riceveva una contravvenzione dopo esser salito a bordo di un treno regionale sprovvisto di biglietto,
essendo la biglietteria non funzionante/mancante, e non essendo gli impianti della stazione di partenza dotati
di punti vendita alternativi; dava avviso al personale del treno al momento della salita;
ƒ
Riceveva la notifica di una contravvenzione, non contestata immediatamente al viaggiatore da parte del
personale del treno, oltre il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 82 del D.P.R. n. 753 del 1980;
ƒ
Riceveva una contravvenzione, dopo esser salito a bordo di un treno nazionale sprovvisto di biglietto o con
biglietto non convalidato, superiore all’importo massimo di euro 25 previsto dalla Carta dei Servizi
nazionale del 2007 pubblicata sul sito di Trenitalia;
ƒ
Riceveva una contravvenzione sproporzionata rispetto al prezzo del biglietto, dopo esser salito a bordo di
un treno nazionale/regionale sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato, senza che nella stazione
di partenza fossero affissi opportuni avvisi indicanti le modalità di applicazione delle sanzioni e i rispettivi
importi, o quanto meno la possibilità di consultare, presso la medesima stazione, le condizioni di trasporto e
le tariffe di Trenitalia;
ƒ
Altro (specificare)
………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
NOTE
………………………………………………….…………………………………………………………
26
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
Episodio verificatosi il giorno .................., mese ….........……, anno ……………..
Stazione/Biglietteria di
………………………………………….………… alle ore ………..…....……
In viaggio da ………………….……….……………..
a
………………………………………….. Ora di partenza
…....………………… Treno n°. (se conosciuto) …..………………………..…..….
S i al l eg a 1) fotocopia del biglietto 2)…… ………… …… …… …… …… .. … …… ……… … …… . .
… …… ..
…… …..
……… ……… …
….
….
…… ....
…… …… …..
……… ………
…… ……… . .
… ……… ……… . ……… …… … … … ( i nd i c ar e : e ve n tu a l i d o cu m en t i c h e fo r n is c a n o l a pr ova d ei
d i s a g i su b i t i; c o or d in a te b a n c ar ie pe r o t te n er e d ir e t t am en t e ne l pr op r io con t o cor r e n te l a
r e st i t u z io n e d e l l a so mm a e v e n tu a lm e nte p ag a ta c om e co n tr a v ven z i o n e) .
Premesso:
-
che stazioni e nei treni non sono affissi opportuni avvisi che segnalino al cliente il suo diritto all’acquisto o
alla convalida del biglietto a bordo treno qualora sia impossibile provvedervi a terra (capo II art. 5
condizioni generali di trasporto di Trenitalia);
-
che nella maggior parte dei casi nelle stazioni o nei treni si trovano affissi avvisi equivoci che traggono in
inganno il viaggiatore, riportanti la sanzione precedentemente in vigore o addirittura corretti a penna;
-
che la Carta Servizi nazionale 2007, principale strumento di tutela del viaggiatore, pubblicata nel sito di
Trenitalia a dicembre 2007, riporta ancora le sanzioni in vigore nel sistema precedente (sanzione massima
di euro 25), e non accenna alle attuali sanzioni/sopratasse di 200 euro;
-
che non è semplice per il viaggiatore conoscere e pretendere il rispetto dei propri diritti a causa della
mancata pubblicazione su internet dei contratti di servizio fra Trenitalia e lo Stato o le Regioni;
-
che non è per nulla agevole per il viaggiatore conoscere le condizioni di trasporto che automaticamente
vengono accettate al momento dell’acquisto del biglietto;
-
che il D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) all’art. 33 co. 2 lett. f) descrive come vessatorie le clausole
che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di
una somma di denaro d’importo manifestamente eccessivo;
-
che il soggetto gestore di un pubblico servizio deve applicare diligentemente il principio di trasparenza nella
regolamentazione del servizio stesso, così come previsto generalmente nel “Libro bianco sui servizi di
interesse generale” della Commissione Europea e dalla legislazione nazionale;
-
che lo stesso gestore deve quindi provvedere a predisporre condizioni di trasporto chiare e agevolmente
conoscibili dall’utente di tali servizi, in primo luogo mediante lo strumento delle carte dei servizi;
27
Con la presente sporgo formale reclamo e chiedo l’annullamento della contravvenzione.
[eventualmente aggiungere quanto segue, oppure cancellare: Chiedo inoltre la restituzione, entro e non oltre 30
giorni dal ricevimento della presente, di quanto corrisposto dal sottoscritto come pagamento della predetta
contravvenzione, per un totale di €…………………… …………………….. ………………….. …………………..].
[eventualmente
-
aggiungere o altrimenti cancellare la seguente parte in corsivo:
Chiedo di essere ascoltato per esercitare il diritto alla difesa (facoltà esperibile entro 30 giorni
dalla data di consegna o di notifica del verbale);
-
Chiedo il risarcimento del danno esistenziale, quantificabile in €…………. ……………., a causa del
disagio provocatomi dall’essere stato sanzionato come trasgressore essendovi impossibilità di
adempiere, da parte mia, alle obbligazioni previste dal contratto di trasporto per cause tecniche a
voi imputabili].
R e sto i n at t e s a d i r i sco n t ro in re l a zi o n e a q u ant o se g n a l at o , n e i t er m in i p re v is t i d a ll a
C a rt a d e i S er v i z i, e m i r is e r vo , in c as o d i V o st ro d in i ego o si l en z io , d i ag i re a t t ra v ers o
le opp ortune vie leg a li.
Autorizzo Trenitalia S.p.A. al trattamento dei rilasciati nel presente modulo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
196/03.
Data, ………………………..…
Firma
………….…………………………
28
INTERRUZIONI - RITARDI - SOPPRESSIONE DI TRENI
Avvisi al pubblico
Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario e i ritardi, devono essere
portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la
presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasbordo istituiti.
Viaggi iniziati prima o dopo l’interruzione
Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono
trasportate a destinazione per diverso percorso, anche con l’utilizzo di treno o
classe a cui il biglietto non dà diritto, senza aumento di prezzo.
Qualora il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio può chiedere il rimborso
del biglietto per la parte non utilizzata.
Se non c’è altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati
gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi,
fermo il rimborso di cui sopra. Se il viaggiatore è portato al punto di partenza il
biglietto viene rimborsato per intero.
Per i viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata portata a conoscenza del
pubblico e che si effettuano per altra via rimasta libera, le FS hanno facoltà di
tassare il trasporto sulla base del percorso effettivamente seguito.
Ritardo in partenza superiore ad un’ora - Coincidenze mancateSoppressioni di treni
Se il vostro treno ha un ritardo in partenza superiore ad un’ora, oppure lo avete
perso a causa del ritardo del treno precedente su cui viaggiavate, oppure è stato
soppresso su tutto o parte del percorso e non volete più viaggiare, facendo
annotare sul biglietto tali circostanze dal personale ferroviario avete diritto al
rimborso del biglietto per intero o per la parte di esso non utilizzata.
Nei casi di mancata coincidenza a causa di ritardo del treno precedente, o di
parziale/totale sopressione del treno, le FS possono autorizzare il viaggiatore a
valersi d'altro treno immediatamente successivo per cui il biglietto non sarebbe
valido, senza pagamento di alcun sovrapprezzo. Qualora si tratti di treni
classificati Espresso, Intercity, Intercity Plus, Intercity Notte, Eurostar City Italia,
Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurocity ed Euronight per il
percorso nazionale, potete andare direttamente sul primo treno utile, rivolgendovi
al personale di bordo, senza dover pagare alcun sovraprezzo, nei limiti dei posti
disponibili.
Tale operazione è possibile anche in relazione a treni che seguono un percorso
diverso, se questo permetta al viaggiatore di raggiungere la destinazione con
minor ritardo; in questo caso le FS possono non richiedere il pagamento della
29
differenza di prezzo dovuta, oltreché per il diverso percorso effettuato, per
l’eventuale cambio di classe o di categoria di treno.
Se invece si tratta di treni Regionali sarà necessario rivolgersi al Servizio
Assistenza alla Clientela per essere autorizzati a proseguire con un altro treno.
Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto
al rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata.
Nel caso in cui a seguito di un ritardo di un treno classificato Espresso, Intercity,
Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar
Italia Alta Velocità, Eurocity ed Euronight per il percorso nazionale, venga a
mancare l’ultima coincidenza serale e non risulti possibile assicurare la
prosecuzione del viaggio anche mediante autoservizi sostitutivi, le FS assicurano
il pernottamento con trattamento di qualità media, oltre a garantire la
prosecuzione del viaggio il giorno successivo con il primo treno utile e senza il
pagamento di supplementi se il treno è di categoria superiore.
Attenzione: Trenitalia considera coincidenti in una stazione due treni il cui
intervallo è superiore a 10', in alcune stazioni (Bologna C.le, Firenze S.M.N.,
Milano C.le, Napoli C.le, Roma T.ni, Torino P.N., Villa S.G.) il limite minimo è
elevato a 15', mentre nel caso che treno in partenza sia un treno Regionale
l'intervallo ammesso è ridotto rispettivamente a 5' e 10'.
30
IN CASO DI SCIOPERO
Servizi essenziali in caso di sciopero (Legge 12 giugno 1990, n.146)
Nelle giornate di sciopero, Trenitalia deve assicurare servizi minimi di trasporto
predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei
dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990.
Nel trasporto locale, in particolare, sono istituiti i servizi essenziali nelle fasce
orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore
18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali).
Sono garantiti, inoltre, alcuni treni a lunga percorrenza, nei giorni feriali e nei
festivi.
I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato, se non soppressi alla stazione
d'origine, di norma arrivano comunque alla destinazione finale se questa è
raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale
periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
Oltre alle prestazioni indispensabili, Trenitalia può garantire ulteriori servizi
integrativi che vengono opportunamente resi noti attraverso avvisi nelle stazioni
ferroviarie, gli organi d'informazione e sul sito www.trenitalia.com .
Poiché in corso di sciopero potrebbero anche verificarsi variazioni non
preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è bene
prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi
d'informazione.
Sul sito di Trenitalia sono riportati i Treni garantiti Lunga Percorrenza e i Treni del
Trasporto Locale garantiti in caso di sciopero, suddivisi per regione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 892021 (a pagamento) o, il
giorno precedente allo sciopero proclamato, al n. verde 800892021.
31
COSA FARE SE SI SUBISCE UN FURTO IN TRENO
In caso di furti di bagaglio e altri oggetti avete la possibilità di avere un
risarcimento grazie ad una polizza assicurativa gratuita, che copre i furti di
bagagli collocati negli appositi spazi dei vestiboli, ubicati alle estremità delle
carrozze dei treni Eurostar Italia, nei treni Eurostar Italia AV, nei treni Intercity con
carrozze "gran comfort" a salone, nelle carrozze cuccette o nei vagoni letto (per
furti subiti in corso di viaggio a compartimento chiuso), nonché di quelli collocati
all'interno delle auto trasportate al seguito del viaggiatore o fissati sulle moto al
seguito.
N.B. La polizza assicurativa non copre i furti dei bagagli a seguito del viaggiatore
e nemmeno i furti avvenuti nelle stazioni. Il massimale, nei casi previsti, è di 520
euro (fino a 260 euro a valigia con un massimo di due).
Per l’avvio della pratica assicurativa è necessario:
- segnalare immediatamente il furto (e comunque non oltre le 24 ore), al
personale in servizio di Trenitalia;
- presentare denuncia alla Polizia Ferroviaria e/o altre Autorità Giudiziarie
entro tre giorni lavorativi successivi al furto stesso
- presentare richiesta di indennizzo alla biglietteria abilitata della stazione di
destinazione, o inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo:
TRENITALIA S.p.A.
ASSISTENZA PASSEGGERI
Via Giolitti, 2
00185 ROMA
entro 15 giorni dalla data del furto;
- fornire a Trenitalia una distinta particolareggiata delle cose rubate o
danneggiate, con l'indicazione del relativo valore, allegando l'originale del
biglietto regolarmente convalidato (l'originale del biglietto può essere
sostituito dalla copia fotostatica autenticata dalla struttura ricevente:
biglietteria, assistenza alla clientela).
Nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato trafugato assieme al bagaglio è
necessario che ciò sia opportunamente evidenziato nella dichiarazione di
furto.
Per la decadenza dei termini su indicati, nel caso di invio tramite posta farà fede il
timbro postale.
32
RECLAMI
Come e a chi fare un reclamo o inviare un suggerimento
-
attraverso il sito di Trenitalia, all’indirizzo
-
utilizzando gli appositi moduli reclami disponibili presso gli Uffici
Assistenza alla Clientela, presenti nelle principali stazioni, o presso le
biglietterie.
utilizzare i moduli presenti sul nostro sito
http://www.movimentoconsumatori.it/campagna_treni.php
http://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/Area_Clienti/It/RecAnagrafica.aspx
-
In alternativa è possibile spedire il modulo o scrivere ad uno dei seguenti
indirizzi:
-
per reclami riguardanti i treni Nazionali e Internazionali (treni Eurostar
Italia AV, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, TBiz, TrenOK, IC, EC, ICN,
EN, EXP):
VENDITA E ASSISTENZA N/I
INDIRIZZO
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I LOMBARDIA
Piazza Luigi di Savoia,1 – 20124 Milano
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I PIEMONTE - VALLE
D’AOSTA
Via Sacchi, 3 – 10125 Torino
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I LIGURIA
Piazza Acquaverde, 4 – 16126 Genova
Trenitalia SpA - Vendita e Assistenza N/I VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
Via Decorati al Valor Civile, 90 - 30171
Venezia Mestre
Trenitalia SpA - Vendita e Assistenza N/I FRIULI VENEZIA
GIULIA
Piazza Libertà, 8 - 34135 Trieste
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I TOSCANA
Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I EMILIA ROMAGNA
Viale Pietramellara, 20 – 40121 Bologna
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I MARCHE-ABRUZZOMOLISE
Piazza Rosselli – 60126 Ancona
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I PUGLIA
Via Giulio Petroni, 10/B – 70124 Bari
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I CAMPANIA BASILICATA
Corso Novara, 10 - -80143 Napoli
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I LAZIO-UMBRIA
Via Giolitti, 2 (Stazione Termini) – 00185
Roma
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I CALABRIA
Largo Calopinace – Palazzo V.0. 1° piano –
89129 Reggio Calabria
33
Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I SICILIA
-
Via Roma, 19 – 90133 Palermo
per reclami riguardanti i treni regionali o metropolitani o i servizi di
biglietteria in stazione o problemi nella gestione di bonus o di rimborsi già
richiesti:
ASSISTENZA ALLA CLIENTELA
INDIRIZZO
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale VALLE D'AOSTA
P.zza Manzetti, 1 - 11100 Aosta - Tel 0165 239541 - Fax
0165 368828
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale PIEMONTE
Via Nizza, 8 Bis - 0125 Torino - Tel 011 6652036 - Fax 011
6652013
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale LOMBARDIA
P.zza Freud, 1 Palazzo A - 20154 Milano - Tel 02 63716557 Fax 02 63716890
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale VENETO
Via Decorati al Valor Civile, 90 - 30171 Mestre Venezia - Tel
041 3696234 - Fax 041 3696276
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Provinciale TRENTO
Via Dosso Dossi, 23 - 38100 Trento - Tel 0461 891424 - Fax
0461 891652
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Provinciale BOLZANO
Via Garibaldi, 3 - 39100 Bolzano - Tel 0471 313501 / 313450
- Fax 0471 313595
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale FRIULI VENEZIA
GIULIA
Via Europa Unita,40 - 33100 Udine - Tel 0432 592515 - Fax
0432 592447
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale LIGURIA
Via A. Doria, 5 - 16126 Genova - Fax 010 2743386
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale EMILIA ROMAGNA
Piazza Medaglie d'oro, 4 scala C - 40121 Bologna - Tel 051
6303973 - Fax 051 6303363
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale TOSCANA
Viale S. Lavagnini, 58 - 50129 Firenze - Tel 055 2353260 /
2353829 - Fax 055 2352293
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale LAZIO
Via di Villa Spada 72 – 00138 Roma - Tel 06 88339547
- Fax 06 88339608
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale MARCHE
Via Einaudi, 1 - 60125 Ancona - Tel 071 44631 - Fax 071
44645 [email protected]
34
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale UMBRIA
Piazza Vittorio Veneto (interno area Ferrovie dello Stato) 06124 Perugia - Tel 075 5053348 - Fax 075 5006186
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale ABRUZZO
Viale Ferrari, 1 - 65124 Pescara - Tel 085 4282098 - Fax 085
4282092
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale MOLISE
Via Novelli, 2 - 86100 Campobasso - Tel 0874 90688-311133
- Fax 0874 92611
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale CAMPANIA
Corso Novara, 10 - 80143 Napoli - Tel 081 56722152 /
5672194 - Fax081 5674412
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale PUGLIA
Via Giulio Petroni, 10/B - 70124 Bari - Tel 080 5961336 /
5961333 - Fax 080 5961330 / 5961262
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale BASILICATA
Viale G. Marconi,1 - 85100 Potenza Inferiore - Tel 0971
55116 / 497262 - Fax 0971 497327 / 497326
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale CALABRIA
Viale Cimino, 1 - 89127 Reggio Calabria - Tel 0965 866440 /
866490 / 866267
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale SICILIA
Via Roma, 19 - 90133 Palermo - Tel 091 6175451 / 6033585
- Fax 091 6176691
[email protected]
Trenitalia SpA - Direzione
Regionale SARDEGNA
Via Roma,6 - 09123 Cagliari - Tel 070 6794635 / 6794512Fax 070 6794635 / 6794640
[email protected]
Se l’argomento del reclamo riguarda tematiche generali scrivere a:
TRENITALIA SpA – Assistenza – Gestione Operativa Reclami –
Via Giolitti, 2 – 00185 Roma
[email protected]
35
IMPORTANTE
Per disciplinare l’attività di trasporto ferroviario, Trenitalia stipula con lo Stato (per
i treni nazionali e internazionali) e le Regioni (per i treni regionali) i cd. Contratti
di servizio, con i quali si impegna a rispettare determinati standard di qualità.
In tali contratti si prevede che la violazione degli impegni fissati possa essere
punita attraverso sanzioni pecuniarie (multe in denaro) che Trenitalia è tenuta a
pagare.
A livello regionale (vedi Lombardia, Piemonte, Veneto), i soldi ottenuti attraverso
le multe irrogate a Trenitalia, a seguito dei ripetuti disservizi, sono state utilizzate
per riconoscere sconti sugli abbonamenti dei pendolari, che così hanno avuto
una sorta di risarcimento dei danni subiti.
E’ perciò molto importante che i reclami siano inviati anche agli enti pubblici
suddetti che hanno compiti di vigilanza e poteri sanzionatori.
In conclusione, i reclami devono essere inviati a:
- Trenitalia (vedi schema precedente)
- Ministero dei Trasporti
- Assessore ai Trasporti (o alla Mobilità) e Presidente della Regione
- Movimento Consumatori
Fac-simile lettera di reclamo ed eventuale risarcimento danni
Spett.le
TRENITALIA S.p.A. - Vendita e Assistenza N/I - Gestione Reclami - Via Giolitti, 2 - 00185 Roma (per treni
nazionali e internazionali)
(oppure)
TRENITALIA S.p.A., Direzione Regionale …………………….(per treni regionali e metropolitani)
Via …………………. …………………………, CAP…………. Città…………………….(indicare Regione e indirizzo
della rispettiva Direzione Regionale Trenitalia)
RACCOMANDATA A.R.
e, p.c.
Spett.le
Ministero dei Trasporti - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (per treni nazionali e internazionali)
(oppure)
Assessorato ai Trasporti/ alla Mobilità – Regione ……………………. (per treni regionali e metropolitani)
(indicare indirizzo/fax/e-mail)
36
e, p.c.
Spett.le
Movimento Consumatori SEDE NAZIONALE
via Piemonte 39/A - 00187 Roma
Fax. 06 4820227
[email protected]
O gg e tt o : RECL AMO
Il/La sottoscritto/a
…………….…..…….……………………...………………..……., residente in Via/Piazza
...………………………………………………………………..……………....…
………………………………….……….……..…….
Prov.
……..….
n.
C.A.P.
….......
Località
………....…….
Telefono
……….……….……..…………………………………………………………………………….
e-mail
………………………...….…….……............….………………………………………………….
Possessore di abbonamento/carta sconto ………………………………….., n. ………………………..
SEGNALA QUANTO SEGUE (barrare con una crocetta una o più delle seguenti opzioni)
ƒ
L’impianto di climatizzazione era guasto/malfunzionante;
ƒ
Il Treno giungeva nella stazione di ……………………….. con …………………… minuti di ritardo;
ƒ
A causa del ritardo perdevo la coincidenza con il treno delle ore ………………. diretto a …………………..;
ƒ
A seguito del ritardo/guasto all’impianto di climatizzazione mi veniva negato il bonus che mi spetta di diritto
secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi e dalle condizioni di trasporto (eventualmente specificare la
motivazione di Trenitalia ed eventuali vostre osservazioni sulle note nella pagina seguente);
ƒ
Mi veniva negato il rimborso del biglietto in quanto la cifra da corrispondere è inferiore agli 8 euro;
ƒ
I vagoni erano in stato di precarie condizioni igieniche;
ƒ
I vagoni erano sovraffollati;
ƒ
Mancano i servizi per i clienti diversamente abili nella stazione di ……………………………………………...;
ƒ
La stazione di …………………………………….. non è fornita di tabelloni, monitor, altoparlanti che avvisino
in maniera adeguata l’arrivo e la partenza dei treni;
ƒ
Altro (specificare)
………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
NOTE
37
………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
Episodio verificatosi il giorno .................., mese ….........……, anno ……………..
Stazione/Biglietteria di
………………………………………….………… alle ore ………..…....……
In viaggio da ………………….……….……………..
a
………………………………………….. Ora di partenza
…....………………… Treno n°. (se conosciuto) …..………………………..…..….
S i al l eg a 1) fotocopia del biglietto 2)…… ………… …… …… …… …… .. … …… ……… … …… . .
… …… ..
…… …..
……… ……… …
….
….
…… ....
…… …… …..
……… ………
…… ……… . .
… ……… ……… . … ………… … …… ( ind i c ar e : e ve n tu a l i d o cu m ent i - f o to gr a f ie c h e f or n i s can o l a
p r o v a d e i d is a g i s u b it i ; c o or d i na t e ba n c ar i e per o t t en er e d ir et t am e nt e n e l p r op r i o c o nt o
c o r r en t e la r e s t i t u z io n e to t a l e o p ar z ia l e d e l la s om m a cor r i spo n d en t e a l pr e z zo d e l b i gl i e t t o
e / o l ’e v e nt u ale r i s ar c i me nt o) .
Con la presente sporgo formale reclamo e resto in attesa di riscontro in relazione a
quanto segnalato, nei termini previsti dalla Carta dei Servizi.
( e ve n tu a l men t e a g g iu n ger e) Chiedo inoltre:
-
la restituzione totale o quanto meno parziale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, di
quanto corrisposto dal sottoscritto come pagamento del prezzo del biglietto, in quanto il servizio da Voi
reso non corrispondeva agli standard di qualità previsti dalla Carta dei servizi, e comunque la Vostra
prestazione non veniva eseguita con la diligenza prevista dalle norme del codice civile;
-
i l r i s ar c i me nto d e l da n no e s i s t e n z ia l e , q u a nt i f i c ab i le i n €… … … . … … … … … . , a c a u s a
d e i d i sa g i sub i t i .
Mi riservo, in caso di Vostro diniego o silenzio, di agire attraverso le opportune vie legali.
Autorizzo Trenitalia S.p.A. al trattamento dei rilasciati nel presente modulo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
196/03.
Data, ………………………..…
Firma
………….……………………………
38
RISARCIMENTO DANNI
Responsabilità per ritardi ed interruzioni
Secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto adottate da
Trenitalia, il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal
ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni,
soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 11 e 12, qualunque sia la causa
dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo.
Art. 11.- Interruzioni. Ritardi. Soppressione di treni
§ 1.- Avviso al pubblico.- Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario e i ritardi,
vengono portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la
presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasbordo istituiti.
§ 2.- Trasbordi.- Per l'eventuale organizzazione di servizi di trasbordo con mezzi non
ferroviari o di altri vettori su tratte interrotte, le FS hanno facoltà di richiedere il pagamento
di un sovrapprezzo a compenso delle particolari spese sostenute.
§ 3.- Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione.- Le persone che si trovano in viaggio al
momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera senza
aumento di prezzo oltreché per il diverso percorso anche per l’utilizzo di treno o classe a cui
il biglietto non dà diritto(1). Qualora il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio può
chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 12.
Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati
gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il
rimborso di cui sopra (2).
Per i viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata portata a conoscenza del pubblico e
che si effettuano per altra via rimasta libera, le FS hanno facoltà di tassare il trasporto sulla
base del percorso effettivamente seguito (3).
§ 4.- Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressioni di treni.- Quando in seguito al ritardo di
un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è
soppresso su tutto o su parte del percorso, le FS possono autorizzare il viaggiatore a valersi
d'altro treno immediatamente successivo per cui il biglietto non sarebbe valido, senza
pagamento di alcun sovrapprezzo.
Le FS possono altresì autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al
viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso le FS possono non
richiedere il pagamento della differenza di prezzo dovuta, oltreché per il diverso percorso
effettuato, per l’eventuale cambio di classe o di categoria di treno.
In entrambi i casi, qualora si tratti di treni classificati Espressi, Intercity, Intercity Plus,
Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità, i
viaggiatori devono rivolgersi al personale di bordo per accedere ai treni senza pagamento
aggiuntivo nei limiti dei posti disponibili (1).
Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso
di cui al § 2 dell'art. 12.
Nel caso in cui a seguito di un ritardo di un treno classificato Espresso, Intercity,
Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta
Velocità venga a mancare l’ultima coincidenza serale, qualora non risulti possibile
assicurare la prosecuzione del viaggio anche mediante autoservizi sostitutivi, le FS
assicurano il pernottamento con trattamento di qualità media, oltre a garantire la
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prosecuzione del viaggio il giorno successivo secondo le disposizioni di cui ai commi
precedenti.
(1) E’ fatta esclusione per le vetture letto e cuccette
(2) Quando il viaggiatore è riportato al punto di partenza si effettua il rimborso
totale del prezzo del biglietto.
(3) Fino a nuova disposizione, la tassazione del trasporto si effettua sul percorso deviato solo
nel caso in cui l'interruzione sia prevista per un periodo di tempo superiore a quindici giorni.
Per gli abbonamenti si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 42, §§ 5 e 7, e
art. 44, § 5.
Art. 12.- Rimborsi
§ 1.- Rimborso totale del prezzo del biglietto.- Se il biglietto non è stato utilizzato il
viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al
successivo § 3, unicamente nei seguenti casi:
a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora, il treno o la carrozza cuccetta o VL o
Excelsior vengano soppressi;
b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità pubblica;
c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole o nel
caso di assegnazione di posto cuccetta, VL ed Excelsior diverso da quello indicato sul
biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci;
d) quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa utilizzare il biglietto.
Nei casi a), b) e c) il rimborso, sotto pena di decadenza, deve essere richiesto prima della
scadenza del biglietto presso la biglietteria della stazione in cui si è verificato l’impedimento
al viaggio.
Nel caso d) il rimborso può essere richiesto, sotto pena di decadenza, presso qualsiasi
biglietteria abilitata o all’agenzia che ha emesso il biglietto entro il periodo di utilizzazione o
entro i limiti di validità, a seconda dei casi e comunque prima della convalida del biglietto
stesso, quando tale formalità sia prescritta. E’ consentito tuttavia il rimborso del biglietto
convalidato a condizione che la richiesta del rimborso venga presentata alla biglietteria
della stazione di partenza entro 30 minuti dal momento della convalida.
Nel caso in cui il viaggio comporti l’emissione di più biglietti e questi siano stati convalidati
contemporaneamente presso la stazione iniziale del viaggio, può essere richiesto il
rimborso di uno o più biglietti convalidati e non ancora utilizzati a condizione che la
mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS all’atto dell’interruzione e che vengano
esibiti tutti i biglietti rilasciati per l’effettuazione dell’intero viaggio.
Quando non è possibile richiedere il rimborso, sia per rinuncia al viaggio per proprie
esigenze (compreso il caso di richiesta di rimborso nei trenta minuti successivi alla
convalida) sia per causa FS, perché la biglietteria è impresenziata o chiusa
temporaneamente, il cliente deve entro le 24 ore successive spedire per posta la richiesta
ed il biglietto in originale all’ufficio competente. Nel caso di biglietti per treni della media e
lunga distanza (treni Espressi, IC, ICN, IC Plus, ES*city, ES*, AV, Tbiz, e servizio cuccette,
VL ed excelsior) il cliente dovrà, nei termini previsti a seconda della tariffa prescelta,
telefonare al Call Center, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi
necessari per l’evasione del rimborso e spedire entro le 24 ore successive il biglietto
originale. In entrambi i casi l’invio può essere effettuato esclusivamente dalla località
servita dalla stazione di partenza o di emissione, a condizione che quest’ultima non coincida
con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale.
§ 2.- Rimborso parziale del prezzo del biglietto.- Se il biglietto è stato parzialmente
utilizzato il viaggiatore può domandare, prima della scadenza di validità del biglietto, il
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rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso
effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi:
a) quando sia impedito di continuare il viaggio per mancata coincidenza dipendente
dal ritardo o dalla soppressione del treno o da interruzioni di servizio e non intenda
valersi dei mezzi che, secondo il disposto dell'art. 11, le FS gli offrano;
b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità pubblica;
c) salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, quando il viaggiatore, per
fatto proprio, non possa proseguire il viaggio, purché la mancata prosecuzione sia
fatta constatare alle FS, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la
causa dell'impedimento sia debitamente comprovata.
I biglietti smarriti, distrutti o rubati non sono rimborsabili.
Nei casi previsti dal punto d) del §1 e dal punto c) del § 2, dalla somma da rimborsare
viene dedotto un diritto del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe.
In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o
inferiore a € 8,00 a viaggiatore.
Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di
viaggio acquistata, l’importo minimo non rimborsabile è da calcolarsi rispetto all’importo
complessivo di detti biglietti.
§ 3.- Limitazioni al diritto di rimborso.- Non sono ammessi al rimborso in caso di mancato
utilizzo per causa del viaggiatore, salvo quanto espressamente previsto nella Parte II e
nella Parte III delle presenti C.T., la tassa di prenotazione, i diritti e le tasse per servizi
speciali.
I biglietti smarriti, distrutti o rubati non sono rimborsabili.
Nei casi previsti dal punto d) del §1 e dal punto c) del § 2, dalla somma da rimborsare
viene dedotto un diritto del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe.
In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o
inferiore a € 8,00 a viaggiatore.
Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di
viaggio acquistata, l’importo minimo non rimborsabile è da calcolarsi rispetto all’importo
complessivo di detti biglietti.
§ 4.- Norme particolari.- Norme particolari possono essere previste in deroga al presente
articolo per determinate tipologie di biglietti, per determinate tariffe, per azioni di
promozione o di fidelizzazione della clientela, in relazione al canale distributivo od alla
modalità di pagamento utilizzato o, nel caso di biglietti con assegnazione contestuale del
posto, in relazione al momento della richiesta rispetto alla partenza del treno.
Trenitalia si limita quindi a riconoscere, soltanto nei casi previsti, il rimborso
totale o parziale del biglietto (sempre che la somma da erogare sia superiore a 8
euro), la possibilità di utilizzare altro treno per cui il biglietto non sarebbe valido,
senza pagamento di alcun sovrapprezzo, la prosecuzione del viaggio mediante
autoservizi sostitutivi ovvero il pernottamento con trattamento di qualità media
(qualora ciò non sia possibile).
A parer nostro, tali limitazioni del diritto al risarcimento danni subiti dal
viaggiatore sono illegittime.
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Tali condizioni devono ritenersi nulle ai sensi dell’art. 1229 c.c. (“è nullo
qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore
per dolo o colpa grave”), oltre che vessatorie, e quindi nulle, ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lett. b), del Codice del Consumo, avendo per oggetto o per effetto
quello di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista”.
La disciplina applicabile appare, dunque, quella risultante dagli artt. 1681 e 1218
c.c., in virtù dei quali il viaggiatore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti,
se il vettore non prova che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (ad es.
caso fortuito o forza maggiore).
La prova della non imputabilità deve essere piena e completa e deve
comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa da parte del
vettore.
E’ bene ricordare, tuttavia, che è onere del viaggiatore provare il danno che in
concreto ha sofferto (attraverso, ad es. testimonianze di altri viaggiatori, fotografie,
filmati) e la riconducibilità di tale danno alla condotta colposa del vettore.
Ancora, l’art. 1 della L. 10 aprile 1981 n. 151, definisce i trasporti pubblici come
“servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone (…) effettuati in
modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite
e offerta differenziata”.
L’orario, reso pubblico dal vettore mediante l’affissione nelle stazioni ferroviarie,
pertanto, deve ritenersi parte del contenuto del contratto e rappresenta un aspetto
dell’obbligazione da adempiere.
Il ritardo che eccede la normale tollerabilità o i ripetuti ritardi di un treno in una
tratta determinata, costituiscono casi di inadempimento contrattuale, fonte di
danno risarcibile per il viaggiatore.
In applicazione di tali principi, il Giudice di Pace di Bari, con la sent. n.
3838/2006, ha condannato Trenitalia a rimborsare ad un viaggiatore la metà del
prezzo del biglietto (per il grave ritardo, oltre 8 ore, con cui il treno era giunto a
destinazione) ed a pagare 400 euro a titolo di danno esistenziale (derivante dalla
totale mancanza di informazioni su quanto stava accadendo, dalle lunghe soste
presso le varie stazioni, dall'impossibilità di approvvigionarsi di cibo e bevande,
dal grave disagio vissuto all'interno del treno per l’inefficienza dell’impianto di
riscaldamento, delle precarie condizioni igieniche, circostanze che, nel loro
insieme, “integrano indubbiamente gli estremi di un forte turbamento psichico
della persona, con ripercussioni sullo stato d''animo, generando patemi, ansia,
irritazione, rabbia e preoccupazione, il tutto aggravato dalla presenza di un
bimbo di appena cinque anni, cui dover accudire, con priorità assoluta”).
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Inoltre il Giudice di Pace di Genova è intervenuto sullo stesso tema con la
sentenza n. 970/2008, emessa il 30 gennaio 2008, riconoscendo il diritto del
passeggero al risarcimento del danno causato dal ritardo e dai disagi subiti a
bordo di un treno regionale. È necessario ricordare che Trenitalia, nelle proprie
condizioni di trasporto, non prevede l’erogazione di alcun risarcimento in caso di
ritardo o disservizio su un treno regionale, qualunque sia la causa.
L’importante sentenza del Giudice di Pace di Genova ha di fatto colmato la
totale mancanza di tutela del consumatore in caso di disservizi subiti a bordo dei
treni regionali. Il caso riguarda una passeggera che, dopo essere salita a bordo del
treno regionale Genova-Torino, restava bloccata nello stesso treno a causa di una
sosta forzata dovuta ad un guasto tecnico del locomotore, non lontano dalla
stazione di partenza, senza ricevere alcuna informazione riguardo al tempo di
attesa. Successivamente il treno faceva marcia indietro per tornare alla stazione di
Genova, e la passeggera si vedeva costretta a prendere il successivo treno per
Torino, il quale accumulava 20 minuti di ritardo; la passeggera giungeva pertanto
a destinazione con 1 ora e 20 minuti di ritardo rispetto al tempo programmato.
Il giudice in sostanza ha riconosciuto la colpa contrattuale di Trenitalia
conseguente all’inadempimento dell’obbligazione di eseguire il trasporto con la
necessaria diligenza, condannando l’azienda alla restituzione totale del prezzo
del biglietto quale risarcimento per il danno patrimoniale subito, nonché al
risarcimento del danno esistenziale per un valore di euro 100, a causa della
“situazione di tensione emotiva, che in una concatenazione di elementi causali
da essa derivanti […] per l’insorgenza di un imprevisto in grado di far sfociare
l’aggravio in un autentico travaglio, ha finito per assumere i contorni di una forma
di vera angoscia in capo alla passeggera”. Infine il giudice ha condannato
Trenitalia a pagare le spese legali della passeggera, quantificandole in euro
1.374,00.
Responsabilità per danno alle persone
Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento
in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un
incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, le FS ne rispondono a
meno che non provino che l'incidente sia avvenuto per causa ad esse non
imputabile. La richiesta di risarcimento danni va inoltrata a:
TRENITALIA S.p.A.
UFFICIO LEGALE
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA
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Accertamento sanitario dei danni alle persone
Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti delle FS
nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, Trenitalia
si riserva la facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario
obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti.
Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi agli atti, referto di cui
il danneggiato può chiedere copia.
La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata, in caso di disaccordo
fra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e
presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero,
in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente.
Responsabilità per danno alle cose
Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la
custodia del viaggiatore.
Trenitalia corrisponde, su richiesta del viaggiatore, in caso di incidente ad essa
imputabile:
- euro 260,00 a viaggiatore, salvo la dimostrazione di un maggior danno,
per la distruzione o smarrimento delle valigie e degli altri oggetti ammessi
al trasporto;
- l’ammontare del deprezzamento subito dalle cose oggetto di trasporto, nel
caso di deterioramento.
Trenitalia non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei
bagagli (numerario, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed
assimilati).
Accertamento dei danni ai bagagli trasportati
In caso di danni ai bagagli trasportati, le FS redigono, in contraddittorio con
l'avente diritto o di due testimoni, qualora l'avente diritto non possa o non voglia
essere presente, un verbale di accertamento dal quale risulti lo stato dei bagagli o
altri oggetti trasportati e le cause del danno eventuale se sono riconoscibili.
Il danneggiato può chiedere copia di tale verbale.
In caso di disaccordo tra le parti ciascuna nomina un perito proprio; ove sorgano
divergenze anche fra i due periti, questi nominano di comune accordo un terzo
perito; in difetto di tale accordo la nomina ha luogo secondo quanto previsto dal
Codice di Procedura Civile.
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Azioni contro Trenitalia
Il diritto di proporre reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle
persone e dalle altre operazioni contemplate dalle Condizioni e Tariffe spetta
esclusivamente:
a) al possessore di un biglietto non nominativo;
b) all'intestatario od a ciascun intestatario di un biglietto nominativo;
c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona ed ai suoi bagagli
durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne
discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del
danno medesimo.
Obbligo del reclamo preventivo
Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, non
possono essere promosse azioni legali contro Trenitalia se l'avente diritto non
abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni
dalla presentazione del reclamo stesso.
L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della
risposta al reclamo, se Trenitalia la fornisca prima della scadenza dei 120 giorni.
Documenti da allegarsi al reclamo
Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dal
biglietto di viaggio.
Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita
legalizzazione qualora Trenitalia la richieda. In tal caso, all'atto della
liquidazione del reclamo Trenitalia può esigere la restituzione del biglietto.
Prescrizione del diritto ad agire
Termini
- un anno dal giorno di scadenza della validità del biglietto o dal giorno del
fatto che ha cagionato il danno, se si tratti di danno alla persona del
viaggiatore ed al suo bagaglio;
- due anni, in caso di morte del viaggiatore, decorrente dal giorno del
decesso.
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Sospensione del termine
La decorrenza del termine è sospesa dal giorno in cui il reclamo è stato
presentato fino al giorno in cui le FS rendono nota all'avente diritto la propria
decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituiscono i documenti presentati.
I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.
Nota finale: si rappresenta che le informazioni contenute nella presente guida
non hanno carattere di ufficialità. Poiché le condizioni di trasporto sono soggette
a continue variazioni, si invita, comunque, a verificare quanto riportato
direttamente sul sito delle Ferrovie dello Stato, all’indirizzo internet
http://www.ferroviedellostato.it/
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