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regolamento comunale per il servizio bagni pubblici

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regolamento comunale per il servizio bagni pubblici
COMUNE DI
TRAVERSETOLO
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO BAGNI PUBBLICI
Approvato con delibera C.C. N. 32 del 14/06/1961
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Art. 1 ....................................................................................................................................................3
Art. 2 ....................................................................................................................................................3
Art. 3 ....................................................................................................................................................3
Art. 4 ....................................................................................................................................................3
Art. 5 ....................................................................................................................................................3
Art. 6 ....................................................................................................................................................4
Art. 8 ....................................................................................................................................................4
Art. 9 ....................................................................................................................................................4
Art. 10 ..................................................................................................................................................4
Art. 11 ..................................................................................................................................................4
Art. 12 ..................................................................................................................................................4
Art. 13 ..................................................................................................................................................5
Art. 14 ..................................................................................................................................................5
Art. 15 ..................................................................................................................................................5
Art. 16 ..................................................................................................................................................5
Art. 17 ..................................................................................................................................................5
Art. 18 ..................................................................................................................................................5
Art. 19 ..................................................................................................................................................6
Art. 20 ..................................................................................................................................................6
Art. 21 ..................................................................................................................................................6
Art. 22 ..................................................................................................................................................7
Art. 23 ..................................................................................................................................................7
Art. 24 ..................................................................................................................................................7
Art. 25 ..................................................................................................................................................7
Art. 26 ..................................................................................................................................................7
Art. 27 ..................................................................................................................................................7
Art. 28 ..................................................................................................................................................7
Art. 29 ..................................................................................................................................................8
Art. 30 ..................................................................................................................................................8
Art. 31 ..................................................................................................................................................8
Art. 32 ..................................................................................................................................................8
Art. 33 ..................................................................................................................................................8
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Art. 1
E’ istituito in Traversetolo – capoluogo un servizio di bagni e gabinetti
pubblici (bagni a scopo non terapeutico) ai sensi dell’art. 1 nº12 del R. D. 15
ottobre 1925 nº2578 che approva il T.U. della legge sull’assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.
Art. 2
Tale servizio è sistemato nel nuovo fabbricato ora costruito nella Piazzetta
d’Annunzio del capoluogo, ed è costruito da:
REPARTO UOMINI:
1) Una cabina per il bagno in vasca
2) Una cabina per il bagno in doccia
3) Un gabinetto di decenza
4) Una batteria di nº3 orinato 1
REPARTO DONNE:
1) Una cabina per il bagno in vasca
2) Una cabina per il bagno in doccia
3) Un gabinetto di decenza
4) Un anticamera da toeletta.
Art. 3
L’attuazione pratica del servizio si intende subordinata all’osservanza delle
norme di cui all’art. 86 della legge di P. S. e dell’art 155 del Regolamento di
esecuzione della legge stessa.
Art. 4
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 15 della citata legge 15/10/1925,
numero 2578, il servizio viene dal Comune stesso gestito in economia. Si
potrà provvedere alla concessione in appalto qualora tale forma di
conduzione appaia opportuna. Il relativo provvedimento costituirà oggetto di
uno speciale atto consiliare nel quale saranno fissate condizioni dell’appalto.
Art. 5
L’uso di bagni e delle docce pubbliche potrà avvenire nei giorni e nelle ore
da stabilirsi dalla Giunta Municipale alla condizioni generale di cui al presente
Regolamento o a quello delle altre particolari condizioni che, per una migliore
tutela dell’igiene e sanità pubblica, potranno essere suggerite dallo Ufficiale
Sanitario.
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Art. 6
Il corrispettivo per l’uso delle docce, verrà stabilito a fine di ogni anno per
quello successivo, sotto forma di tariffa da approvarsi dal Consiglio
Comunale.
Per l’anno 1961 tale tariffa viene così stabilita:
− Bagni con vasca ………. £ (compresa l’ige)
− Bagni a doccia ……….. £ (compresa l’ige)
Art. 7
la permanenza nello stanzino con vasca non potrà superare i 40 (quaranta)
minuti e nello stanzino a doccia i 30 (trenta) minuti. Superando tale limite,
l’utente sarò tenuto a pagare tariffa doppia.
Art. 8
L’utente di tali servizi dovrà provvedersi in proprio della biancheria e del
sapone occorrenti.
Art. 9
L’acqua da usarsi per le docce è quella del pubblico acquedotto. Qualora
non sia possibile una erogazione continua e completa del pubblico
acquedotto, si potrà ricorrere ad altri mezzi, sempre ché l’acqua così ottenuta
venga riconosciuta dall’Ufficiale Sanitario pura e non inquinata.
Art. 10
I rifiuti liquidi dovranno essere esclusivamente convogliati nella fognatura del
capoluogo, previo trattamento in idoneo impianto di depurazione biologica.
Art. 11
Durante la permanenza nei locali di attesa, è fatto assoluto divieto di
compiere atti o di assumere atteggiamenti che possano recare disturbo al
pubblico ad offendere la morale ed il buon senso.
Art. 12
Nessuno, per alcun motivo, potrà manomettere o danneggiare gli impianti ad
asportare materiali si pertinenza degli impianti stessi. Chiunque su renda
responsabile di danni, manomissioni e furti, sarà tenuto alla relativa
reintegrazione, salvo denuncia alla Autorità Giudiziaria.
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Art. 13
Per il servizio di pulizia e di manutenzione degli ambienti destinati al servizio
dei bagni e delle docce pubbliche, l’amministratore affiderà il relativo
reincarico ad apposita persona.
Art. 14
L’incarico avrà la durata massima di un anno e dovrà risultare da uno
specifico atto deliberativo dalla Giunta Municipale nel quale verrà stabilito
anche il compenso mensile da corrispondersi alla persona interessata.
L’incarico potrà essere prorogato di un altro anno e così di seguito.
Art. 15
L’incaricato avrà la direzione tecnica e la gestione contabile del servizio. Per
la riscossione dei corrispettivi inerenti all’uso delle vasche e delle docce, sarà
fornito di uno speciale bollettario a madre e figlia preventivamente vidimato
dal Sindaco in ogni bolletta. Ogni mese dovrà prevedere al versamento degli
introiti al tesoriere comunale sulla base delle risultanze del bollettario che
all’uopo dovrà essere presentato alla segretaria comunale per i relativi
controlli.
Art. 16
al fine di evitare abusi nella gestione del servizio e nella riscossione del
relativi diritti, i Sindaco disporrà per sistematici controlli da effettuarsi o dal
Sindaco stesso o da un Consigliere da lui delegato.
Art. 17
Qualora in seguito a tali controlli, vengano accertati abusi, irregolarità o gravi
negligenze imputabile all’incaricato, la Giunta Municipale dovrà disporre il
licenziamento immediato dell’incaricato stesso, salvo denuncia all’Autorità
Giudiziaria qualora il fatto accertato costituisca reato.
Art. 18
E’ fatto obbligo all’incaricato del servizio:
a) Di provvedere alla pulizia e alla disinfezione delle vasche e delle docce,
dei gabinetti e dei dipendenti locali. La pulizia e la disinfezione del
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b)
c)
d)
e)
f)
bagni e delle docce dovranno essere eseguite durante l’esercizio, ad
ogni utilizzazione dei medesimi.
Di curare la disinfezione preventiva e successiva, all0’inizio e alla
ultimazione del servizio, di tutti i locali inservienti direttamente o
indirettamente lo stabilimento, mediante l’impiego di disinfettanti che, su
designazione dell’Ufficiale Sanitario, verranno forniti dal Municipio.
Procurare che la temperatura ambientale e quella dell’acqua
proveniente dalla caldaia sia rispondente alle esigenze ordinarie per il
bagno in relazione alla temperatura esterna.
Di mantenere in efficienza, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature
dell’impianto, segnalando immediatamente all’Ufficio Tecnico comunale
guasti e deficienze qualsiasi che possano essere compromettere un
regolare funzionamento del servizio, curando in modo particolare il
tempestivo riscaldamento degli ambienti.
Di disciplinare l’accesso ai bagni ed alle docce in modo da evitare ogni
congestione o disordine.
Di vigilare e intervenire per evitare danni agli impianti e di denunciare
immediatamente al sindaco i responsabile di qualsiasi fatto dannoso e
coloro che per il loro contegno possono recare disturbo al pubblico e
ledere i principi dell’ordine e diligenza.
Art. 19
L’incaricato del servizio dovrà mantenere, nei confronti del pubblico, un
contegni educato e corretto ed eseguire le mansioni affidategli con la
massima serietà, precisione e diligenza.
Art. 20
Qualora dovessero verificarsi negligenze, omissione, atteggiamento contrari
al principio obbiettivo della disciplina e alle esigenza funzionali del delicato
servizio stesso, l’incaricato potrà essere licenziato anche prima della
scadenza del periodo di nomina e senza alcun diritto a compensi e indennità.
Art. 21
Agli effetti della gestione tecnica del servizio e salva la supremazia
gerarchica del Sindaco, l’incaricato dovrà eseguire gli ordini e le direttive
emanati nell’ambito delle rispettive competenze.
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Art. 22
E’ in facoltà dell’Amministrazione di modificare gli orari di utenza sei bagni e
delle docce nel senso amplificativi e restrittivo, a seconda delle circostanze
da valutarsi discrezionalmente dall’Amministrazione stessa.
Art. 23
L’incaricato si intende a disposizione del Sindaco e dell’Ufficiale Sanitario per
esigenze straordinarie del servizio anche in ore diverse da quelle relative al
servizio stesso, senza diritto a compensi e indennità di sorta.
Art. 24
Le persone che accedono ai bagni in vasca, alle docce e gabinetti pubblici,
dovranno mantenere un contegno corretto ed attenersi alle disposizioni che
potranno essere emanate dall’incaricato per tutto quanto concerne la
disciplina del servizio e la tutela dell’impianto.
Art. 25
E’ fatto obbligo all’incaricato di distribuire i biglietti fino all’ora di chiusura,
scoccata la quale avranno diritto di accedere alle cabine i bagnanti che si
trovano in possesso di biglietto.
Art. 26
Non potranno ammettersi nello stabilimento i minori di età inferiore ai dieci
anno se non siano accompagnati da persone adulte.
Art. 27
In ogni cabina non potrà ammettersi che una sola persona. E’ fatta
eccezione per i minori di età inferiore ai dieci anni e quali possono usare la
cabina assegnata insieme con la persone che li accompagna.
Art. 28
I bambini accompagnati dalla madre o da che ne fa le veci, potranno avere
accesso nella stessa cabina soltanto ce di età inferiore agli anni dieci. Le
bambine, qualunque sia la loro età, non dovranno essere ammesse nelle
cabine insieme a uomini.
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Art. 29
E’ vietato in modo assoluto di svestirsi e vestirsi fuori dai locali e cabine a ciò
destinati e di fumare nella cabine.
Art. 30
E’ vietato aggiungere all’acqua del bagno prodotti medicinali.
Art. 31
Non potrà accedere nelle cabine chiunque sia affetto da malattie cutanee
contagiose.
Art. 32
Risponderà a termine dell’art. 635 del Codice Penale chiunque danneggi un
alcuna parte lo stabilimento; mentre le infrazioni alle norme portate dal
presente Regolamento saranno punite ai sensi dell’art. 226 del T. U. L. C. P.
4 febbraio 1915 nº148.
Art. 33
Il presente Regolamento andrà in vigore dal giorno della sua approvazione
da parte dell’Autorità tutoria.
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