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Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino

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Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino
Delibera n. 19183
Radiazione del sig. Giuseppe Merlino dall’albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le
successive modificazioni;
VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità
organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera
n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e
procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 7036 del 4 maggio 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo
unico dei promotori finanziari del sig. Giuseppe Merlino, nato a Varese il 26 novembre 1965 e
residente a […omissis…];
VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari n. 508 del
12 settembre 2013 con la quale il medesimo sig. Giuseppe Merlino è stato cancellato a domanda
dall’Albo;
VISTA la nota del 6 settembre 2013, con la quale Santander Private Banking S.p.A. ha
segnalato presunti illeciti compiuti dal sig. Giuseppe Merlino nell’esercizio dell’attività di promotore
finanziario per la suddetta Banca;
VISTA la nota del 6 dicembre 2013, con la quale Santander Private Banking S.p.A. ha riferito
in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e fornito notizie per l’accertamento delle irregolarità
emerse, facendo seguito alla richiesta di dati e notizie formulata con nota del 4 dicembre 2013 dalla
Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari;
RILEVATO che, in particolare, dalle suddette note, nonché dalla documentazione allegata alle
medesime risulta, in sintesi, che:
- nel dicembre del 2012 il nuovo Direttore della Filiale di […omissis…], nel corso di una
verifica sull’operatività della clientela seguita dal sig. Merlino (originata dalla richiesta, da parte della
sig.ra …omissis…, cliente del promotore, di emissione di n. 6 assegni circolari di euro 500,00
ciascuno a favore del sig. …omissis…), ha riscontrato che i clienti del promotore effettuavano
numerosi bonifici, di importi consistenti, tra di loro e a favore di due soggetti non censiti
dall’Intermediario - i coniugi […omissis…] - con causali anomale e generiche quali “trattativa
privata o compravendita di oggetti di antiquariato o di quadri o di orologi”;
- convocato, in data 6 agosto 2013, presso la sede dell’Intermediario, il promotore ha dichiarato
che i bonifici erano destinati a coprire le perdite subite dai clienti; più precisamente, il sig. Merlino
1
proponeva ad un cliente di acquistare un titolo – in realtà inesistente – da un altro cliente; il cliente
acquirente versava il prezzo al cliente venditore, mediante bonifico senza fare riferimenti, nella
causale, al titolo venduto e il promotore gli consegnava un modulo in cui erano indicati i dettagli
dell’operazione fittizia. Alla scadenza del titolo, il promotore proponeva al cliente l’acquisto di un
altro titolo, parimenti inesistente, ovvero cercava un altro cliente per pagare il precedente. Le somme
transitavano, prevalentemente, sui conti correnti dei coniugi […omissis…], cui era riconosciuta una
percentuale del 5-10%, nonché tra i conti correnti dei clienti;
- incontrati dall’Intermediario tutti i clienti coinvolti, alla data del 6 dicembre 2013, hanno
presentato formale reclamo nei confronti del promotore finanziario i sigg. […omissis…]. I predetti
clienti hanno dichiarato all’Intermediario di aver eseguito i bonifici elencati nella tabella seguente in
quanto convinti di acquistare titoli proposti dal promotore;
- inoltre, il sig. […omissis…] ha disconosciuto le firme apposte sui moduli di richiesta di
emissione di n. 2 assegni circolari, datati 9 e 18 aprile 2013, dell’importo complessivo di euro
15.000,00, a favore di una beneficiaria – la sig.ra […omissis…] – a lui sconosciuta. Parimenti, il sig.
[…omissis…] ha disconosciuto le firme apposte sui moduli d’ordine delle disposizioni di bonifico
indicate nella tabella seguente ai n. 22-23-24, dell’importo complessivo di euro 50.000,00;
CLIENTE
OPERAZIONE
DATA
IMPORTO
BENEFICIARIO
1
…omissis…
Bonifico
9.11.2010
41.000,00
…omissis…
2
…omissis…
Bonifico
16.02.2011
22.500,00
…omissis…
3
…omissis…
Bonifico
16.02.2011
22.500,00
…omissis…
4
…omissis…
Bonifico “compensi”
28.04.2011
45.200,00
…omissis…
10.01.2012
45.000,00
…omissis…
16.01.2012
44.500,00
…omissis…
14.02.2012
30.500,00
…omissis…
17.02.2012
101.700,00
…omissis…
20.02.2012
30.000,00
…omissis…
22.02.2012
38.000,00
…omissis…
2.03.2012
23.000,00
…omissis…
Bonifico
“compravendita
10.04.2012
trattativa privata Or.E.”
27.000,00
…omissis…
5
…omissis…
6
…omissis…
7
…omissis…
8
…omissis…
9
…omissis…
10
…omissis…
11
…omissis…
12
…omissis…
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata – saldo
operazioni”
Bonifico “vendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico “saldo
compravendita trattativa
privata”
Bonifico
2
13
…omissis…
14
…omissis…
15
…omissis…
16
…omissis…
17
…omissis…
18
…omissis…
19
…omissis…
20
…omissis…
21
…omissis…
22
…omissis…
23
…omissis…
24
…omissis…
25
…omissis…
26
…omissis…
27
…omissis…
28
…omissis…
29
…omissis…
30
…omissis…
Bonifico
“compravendita
trattativa tra privati”
Bonifico
“compravendita tra
privati”
Bonifico
“compravendita del
21.12.11”
Bonifico
“compravendita a
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita a
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita a
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita a
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
Assegno circolare
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
4.07.2012
100.000,00
…omissis…
27.08.2012
7.800,00
…omissis…
21.12.2011
88.000,00
…omissis…
7.05.2012
92.000,00
…omissis…
27.07.2012
47.500,00
…omissis…
3.08.2012
46.000,00
…omissis…
26.09.2012
36.000,00
…omissis…
12.12.2012
100.000,00
…omissis…
12.12.2012
100.000,00
…omissis…
31.12.2012
11.500,00
…omissis…
31.12.2012
11.500,00
…omissis…
31.12.2012
27.000,00
…omissis…
23.11.2011
34.600,00
…omissis…
25.10.2012
43.000,00
…omissis…
8.11.2012
7.000,00
…omissis…
30.12.2011
35.000,00
…omissis…
1.12.2011
41.000,00
…omissis…
26.01.2012
19.000,00
…omissis…
3
31
…omissis…
32
…omissis…
33
…omissis…
34
…omissis…
35
…omissis…
Bonifico “acquisto a
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
trattativa privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
Bonifico
“compravendita
privata”
12.04.2012
22.750,00
…omissis…
16.05.2012
10.000,00
…omissis…
27.11.2012
21.200,00
…omissis…
6.12.2012
11.000,00
…omissis…
11.12.2012
8.000,00
…omissis…
VISTA la nota del 15 gennaio 2014, notificata all’interessato in data 24 gennaio 2014, con la
quale, in relazione a tali fatti, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete,
Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Giuseppe Merlino la violazione dell’art. 107,
comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere:
- acquisito, mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di
pertinenza dei clienti;
- contraffatto la firma dei clienti;
- eseguito operazioni non autorizzate dai clienti;
- rilasciato rendiconti e comunicato informazioni non rispondenti al vero;
CONSIDERATO che, con la stessa nota del 15 gennaio 2014, il sig. Giuseppe Merlino è stato
altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla
notifica della stessa;
RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso
della facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha richiesto l’accesso agli atti, né ha chiesto di
essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 18 luglio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza
Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni
Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al promotore sig. Giuseppe
Merlino;
RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza
Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto
di contestazione;
VISTA la nota del 23 luglio 2014, recapitata il 29 luglio 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative ha comunicato al sig. Giuseppe Merlino l’avvio della “parte istruttoria della
decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie
scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed
allegando alla stessa copia della citata Relazione;
4
RILEVATO che neppure nel corso della seconda fase del procedimento il promotore si è
avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 15 dicembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il promotore non ha ritenuto di
porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad
una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso considerazioni conclusive
nei termini di seguito richiamati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto che
l’esame della documentazione complessivamente acquisita conduce a ritenere conclusivamente
accertate tutte le violazioni in esame, per avere il promotore acquisito, mediante distrazione a favore
di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti, contraffatto la firma dei clienti,
eseguito operazioni non autorizzate dai clienti, rilasciato rendiconti e comunicato informazioni non
rispondenti al vero.
Induce a tale conclusiva valutazione l’insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono
particolare rilievo gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che attestano
con evidenza le violazioni commesse dal sig. Giuseppe Merlino.
Lo stesso promotore, d’altronde - innanzi all’Intermediario e secondo quanto da questi riferito ha reso dichiarazioni con cui ha, in sostanza, ammesso di avere acquisito somme di denaro di
pertinenza dei clienti e comunicato informazioni non rispondenti al vero.
In particolare, secondo quanto riferito dall’Intermediario:
- i clienti sigg. […omissis…] hanno dichiarato di avere effettuato i citati bonifici in quanto
convinti di acquistare titoli offerti in vendita dal promotore finanziario, in possesso dei
beneficiari dei bonifici medesimi;
- non vi è riscontro, nelle posizioni patrimoniali dei clienti, dei titoli oggetto dei citati reclami
ed asseritamente venuti a scadenza;
- i sigg. […omissis…] sono risultati in possesso di documentazione non veritiera;
- il sig. […omissis…] ha esibito “gli estratti integrati delle posizioni” ed ha mostrato che il
promotore “aggiungeva …, con scrittura a mano, gli ipotetici titoli da lui comprati fuori
mercato”;
- il sig. […omissis…] ha consegnato “copia di documenti recanti conteggi o acquisto di titoli
mai risultati transitare dal suo conto e dal suo dossier”;
- il medesimo sig. […omissis…], con riferimento ai citati assegni rilasciati in data 9 aprile
2013 e 18 aprile 2013 per un importo complessivo di euro 15.000,00, ha dichiarato di non
averne mai richiesto l’emissione, di non conoscerne la beneficiaria, sig.ra […omissis…], e di
disconoscerne la richiesta e la firma sui moduli;
- il sig. […omissis…] ha disconosciuto le firme apposte sui citati n. 3 bonifici in data 31
dicembre 2012, per un importo complessivo di euro 50.000,00;
5
- al riguardo, ha precisato tra l’altro che “durante l’incontro del 20 febbraio Merlino gli aveva
riferito che aveva fatto lui l’investimento di euro 50.000,000 … ritenendo di aver compreso
che il cliente fosse stato d’accordo”;
- lo stesso promotore, convocato dalla Direzione della Banca in data 6 agosto 2013, ha
dichiarato, in relazione a quanto lamentato dal sig. […omissis…], che “i bonifici effettuati
avevano l’obiettivo di coprire le perdite che alcuni clienti avevano subito presso un’altra
banca”;
- nel successivo incontro del 9 agosto 2013 il promotore, nel confermare quanto riferito in
precedenza, tra l’altro ha precisato che “le somme transitate sui conti dei coniugi
[…omissis…], dopo essere stata trattenuta dagli stessi una percentuale nell’ordine del 5/10
per cento, … per la maggior parte sarebbero state successivamente trasferite ai suoi clienti
su conti degli stessi non accesi presso la Banca ma presso altri istituti di credito”;
B) relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l’Ufficio Sanzioni
Amministrative ha proposto l’adozione, nei confronti del sig. Giuseppe Merlino, del provvedimento
di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, posto che:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le
sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base
alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione
di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari
impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del regolamento Consob n.
16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in
caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica
contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di
acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del
cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione
di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al
potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento
di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di
pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- l’entità delle disponibilità liquide distratte, la pluralità di condotte illecite accertate, nonché
le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze
particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore
di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento
sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in
vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015,
il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non
hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di
richiedere la trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni
dall’entrata in vigore della delibera stessa;
6
RILEVATO che il sig. Giuseppe Merlino nel corso del procedimento non si è avvalso della
facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e,
successivamente all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha
richiesto di ricevere copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere
quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei
fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il sig. Giuseppe Merlino, nato a Varese il 26 novembre 1965 e residente a […omissis…], è
radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998, alla
Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.
2 luglio 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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