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OGGETTO FERIE E PERMESSI PER LUTTO QUESITO (posto in

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OGGETTO FERIE E PERMESSI PER LUTTO QUESITO (posto in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
FERIE E PERMESSI PER LUTTO
QUESITO
(posto in data 28 maggio 2015)
Ogni tanto chiedo giorni di ferie. Spesso, o vengono ignorate le mie
richieste o mi vengono concessi periodi che non ho chiesto. Per evitare
situazioni conflittuali accetto le cose così come capitano. Per questo
mese di maggio avevo chiesto l’ultima settimana di ferie, ma mi sono
stati assegnati i giorni 6 e 7. La sventura ha voluto che una mia cugina
di primo grado sia deceduta il giorno 5 ed il funerale sia stato celebrato
il giorno 7. La richiesta di avere un giorno di permesso per il funerale è
stata respinta sostenendo che le ferie non possono essere interrotte
da lutti, ma nel mio caso erano ferie imposte o ferie d’ufficio che dir si
voglia. C’è un differenza tra le due situazioni?
RISPOSTA
(inviata in data 31 maggio 2015)
Nel quesito vengono affrontate due questioni distinte:
1) la modalità adottata dal dirigente per la fruizione delle ferie e quella
adottata per concederle o negarle;
2) l’effetto interruttivo del lutto familiare sulle ferie
Sulla prima questione si possono formulare le osservazioni seguenti:
Il diritto alle ferie è un diritto soggettivo che non può essere in alcun
modo essere messo in discussione, ma la fruizione delle ferie deve
essere coerente con le disposizioni delle norme vigenti, che sono due:
√ il comma 2 dell’articolo 2109 del codice civile
√ il comma 8 dell’articolo 21 del CCNL 1994_1997
La lettura congiunta delle due norme pone in evidenza tre elementi:
√ la fruizione delle ferie deve essere programmata, non può essere
decisa nel corso dell’anno come se i giorni di ferie fossero una
riserva alla quale attingere per far fronte ad esigenze di varia
natura, che non possono essere soddisfatte facendo ricorso ad
istituti diversi (quali i permessi retribuiti)
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√ nella programmazione delle ferie devono essere contemperate due
esigenze: quella del dipendente, che ha il diritto di scegliere in quali
periodi dell’anno godere del necessario recupero delle energie
psicofisiche che delle ferie costituiscono, secondo l’orientamento
giurisprudenziale consolidato l’obiettivo primo, e quella dell’azienda
√ le esigenze organizzative aziendali sono in ogni caso preminenti
rispetto alle esigenze individuali; al punto che le ferie possono
essere sospese in qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze che
non sia altrimenti possibile soddisfare, fermo restando il diritto del
dipendente al risarcimento di spese eventualmente già sostenute e
documentate per la fruizione delle ferie stesse.
La prassi tacitamente accettata dal dirigente che pone il quesito, per
evitare conflitti, come egli stesso afferma, è per taluni versi coerente
con questi principi, perché laddove la concessione delle ferie comporti
problemi organizzativi che non possono essere risolti appare legittima
la negazione delle ferie nei giorni richiesti.
Non è però legittima la decisione unilaterale dei giorni in cui devono
essere fruite le ferie richieste, perché sia il richiamato comma 2
dell’articolo 2109 del codice civile, sia, ed ancor più, il comma 8
dell’articolo 21 del CCNL 1994_1997, sanciscono il contemperamento
dei due diritti contrapposti: quello del dipendente di scegliere in quali
giorni fruire delle ferie spettanti, e quello dell’amministrazione di non
concedere le ferie in giorni incompatibili con le proprie preminenti
esigenze organizzative. In ossequio al principio della correttezza,
sancito dall’articolo 1175 del codice civile, a fronte dell’impossibilità
di concedere la fruizione delle ferie nei giorni richiesti è preciso dovere
del direttore della struttura complessa al quale la richiesta di ferie è
indirizzata, concordare col dirigente interessato una alternativa che
sia dallo stesso condivisa. La sistematica violazione di questo
principio che traspare dal testo del quesito si configura come un vero
e proprio abuso di potere, e come tale è perseguibile nelle opportune
sedi. Un qualsiasi intervento a tutela dei propri diritti determinerebbe
ovviamente un ulteriore deterioramento di rapporti che da quanto
traspare dal quesito posto non appaiono di ottima qualità, per cui
l’unica difesa realmente praticabile è quella di indurre l’azienda ad
adottare un regolamento che disciplini in maniera rigorosa quei diritti
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fissando alcune regole inderogabili:
√ la programmazione annuale delle ferie, che ai sensi del comma 8
dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, devono essere
fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi;
√ i giorni di ferie che possono essere lasciati al di fuori di una rigida
programmazione, per essere liberamente scelti dal dipendente,
sempre e comunque d’intesa con l’amministrazione ed in funzione
delle preminenti esigenze organizzative della medesima;
√ l’obbligo per il direttore della struttura complessa cui la richiesta
delle ferie è indirizzata di rispondere entro 24 ore alla richiesta
stessa, definendo d’intesa con il dipendente interessato l’alternativa
possibile;
√ il principio del silenzio assenso trascorse 24 ore dalla richiesta, per
cui in mancanza di esplicito diniego trascorse 24 ore dalla richiesta
il dirigente può legittimamente assentarsi dal servizio.
Anche in questa situazione vale un principio di carattere generale:
quello di tendere a spersonalizzare il problema cercando di ricondurre
nell’ambito di regolamenti generali, adottati su specifica sollecitazione
delle organizzazioni sindacali, principi, criteri e procedure ai quali non
sia possibile sottrarsi, e che siano al contempo vincoli per la direzione
aziendale e tutele per i lavoratori.
La seconda questione posta nel quesito concerne l’effetto interruttivo
sulle ferie di un lutto familiare, che determina il diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni. Su questa questione si registra un
sostanziale dissenso tra l’orientamento dell’ARAN, che ha espresso
più volte la propria convinzione che le ferie possano essere interrotte
solo in caso di malattia di durata superiore a tre giorni o di ricovero
ospedaliero (fatto salvo il diritto dell’azienda a chiedere al dipendente
il rientro in servizio per sopraggiunte esigenze organizzative interne), e
l’orientamento giurisprudenziale, che si è più volte espresso in senso
contrario. A titolo esemplificativo di questa tendenza interpretativa si
riporta integralmente la sentenza emessa dal T.A.R. abruzzese il 26
aprile 2007, che se pur riferita ad un’area contrattuale diversa pare
assolutamente pertinente, vista l’assoluta identità delle norme, e
particolarmente interessante visto il rigore che ne permea la stesura.
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Concretamente nella situazione rappresentata nel quesito il dirigente
avrebbe potuto chiedere la fruizione dei tre giorni di permesso
retribuito per lutto nei giorni immediatamente successivi all’evento e
questa richiesta non poteva non essere accolta, perché il permesso
retribuito di tre giorni per lutto è un diritto soggettivo perfetto, non
suscettibile di alcuna discrezionalità decisionale da parte datoriale, se
non quella al limite di concordare la data, sempre nell’imminenza
dell’evento. Il comma 1 dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997 precisa
infatti che in caso di lutto familiare il dirigente ha diritto a tre giorni
di permesso retribuito, ma non impone che la fruizione di quei tre
giorni sia temporalmente connessa all’evento. In questa come e più
che in altre situazioni devono essere applicati i principi di correttezza
e buona fede che devono permeare i comportamenti del dipendente e
dell’amministrazione, per un utilizzo del permesso che la norma
contrattuale consente con le finalità ad esso proprie.
Anche a questo proposito, al di là del caso specifico, è opportuno che
siano specificate in un regolamento aziendale le modalità applicative
di questa tipologia di permessi, precisando in particolare ad esempio
entro quanti giorni dall’evento possono essere richiesti, e qual è
l’interpretazione data dall’Azienda in merito alla specifica questione
dell’effetto interruttivo dei permessi per lutto sulle ferie. Questo effetto
come sottolineato nella sentenza del TAR di seguito riprodotta pare
logicamente connesso con la precisazione che i giorni di permesso per
lutto non riducono le ferie, precisazione che nel caso della dirigenza
medica è riportata nel comma 3 dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997.
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RISPOSTA DELL’ ARAN AD UN QUESITO SPECIFICO
IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE FERIE PER LUTTO
Le ferie possono essere interrotte per la fruizione di permessi per
lutto?
La sola ipotesi di interruzione delle ferie in godimento da parte del
dipendente è quella della malattia sopraggiunta, di durata superiore
a tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.
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SENTENZA DEL TAR ABRUZZESE, SEZIONE DI PESCARA 2007/532
sul ricorso 883/1998 proposto dai signori Faraone Giuseppe e
Giovanna Zecca, rappresentati e difesi dall’Avvocato Vincenzo Di
Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberta
Nardinocchi, in Pescara, via Isonzo, n. 40,
CONTRO
il Comune di Chieti in persona del Sindaco pro tempore rappresentato
e difeso dagli avvocati Giuliano Trifone, Patrizia Tracanna e Marco
Morione dell’Ufficio legale comunale, con domicilio eletto presso
la Segreteria dell’adito TAR, per l’accertamento del diritto al riconoscimento del godimento di ulteriori tre giorni di ferie relative all’anno
1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2007 il magistrato,
Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti, marito e moglie, dipendenti del Comune
di Chieti che nel luglio 1997, durante il godimento delle ferie, è
deceduto il genitore della signora Zecca, suocero del signor Faraone.
Trattandosi di parentela, per la signora Zecca, e di affinità, per il
signor Faraone, di 1° grado, per cui è previsto il congedo straordinario
retribuito di giorni tre, i ricorrenti hanno chiesto di fruire di tale
congedo con contestuale sospensione delle ferie. Con nota del 29
agosto 1997 il Comune di Chieti ha negato la sospensione del periodo
di ferie nel rilievo che il CCNL 1994-1997 del Comparto regioni-enti
locali, all’articolo 18, prevede tale possibilità solo per malattie
adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per
più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
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Malgrado l’intervento dell’Organizzazione sindacale cui i ricorrenti
aderiscono, il Comune ha mantenuto fermo il suo atteggiamento,
anche sulla base di un parere dell’ANCITEL. Un ulteriore tentativo
effettuato con la lettera del 19 novembre 1997 è risultato vano perché
rimasto senza riscontro, donde il presente ricorso, notificato il 14
ottobre 1998, con cui si rivendica il diritto ad ottenere il congedo
straordinario per lutto, sulla base dell’articolo 19 del CCNL, che
prevede in tal caso il permesso retribuito di tre giorni consecutivi,
permesso che non riduce le ferie.
Irrilevante è pertanto che l’articolo 18 del CCNL preveda, ai fini
della sospensione delle ferie, la sola ipotesi di malattie adeguatamente
e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni
o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, atteso che il godimento
delle ferie costituisce un diritto del lavoratore, assolvendo alla funzione di riposo e di recupero delle sue energie, funzione che viene
compromessa non solo nell’ipotesi della malattia, ma anche nel caso
di un evento luttuoso che colpisca un parente o un affine in primo
grado. Si è costituito in giudizio il Comune di Chieti che eccepisce
l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito, chiedendone quindi il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione
nell’udienza pubblica del 26 aprile 2007.
DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso formulata dalla difesa del Comune, secondo cui l’inammissibilità discenderebbe dalla mancata tempestiva impugnazione
dei provvedimenti di diniego opposti dall’amministrazione il 29.8.1997
alle istanze con cui i ricorrenti chiedevano di poter fruire del previsto
congedo straordinario di tre giorni per l’intervenuto decesso, durante
il periodo delle ferie, del genitore e del suocero dei ricorrenti e
della conseguente sospensione delle ferie.
L’eccezione va disattesa in quanto il diritto a fruire del congedo
straordinario per morte di parenti ed affini entro il primo grado,
previsto dall’articolo 19 del CCNL 1994-97 per il Comparto regionienti locali, come anche, più in generale, il diritto alle ferie, configura
una situazione giuridica soggettiva di natura incomprimibile, qualificata tale direttamente da norma costituzionale (comma 3 dell’articolo
36 della Costituzione).
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Tale diritto soggettivo non è affievolibile ad interesse legittimo in base
ad atti di disconoscimento adottati dall’amministrazione, la cui
eventuale illegittimità può pertanto essere fatta valere, mediante
azione di accertamento, qual è quella proposta, e degrada ad interesse
legittimo solo in ordine alle modalità di esercizio dello stesso,
in relazione alle esigenze di servizio dell’amministrazione.
Il ricorso, che può pertanto essere esaminato nel merito, pone
la questione del diritto ad usufruire, durante il periodo delle ferie, del
congedo straordinario di tre giorni per il decesso di un parente ed
affine entro il primo grado e della conseguente sospensione, per
uguale periodo, delle ferie.
Il ricorso appare fondato.
Si deve muovere al riguardo dalla considerazione del principio
della indisponibilità e irrinunciabilità del diritto alle ferie, consacrato
nell’articolo 36 della Costituzione, siccome finalizzato a ritemprare
le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e a consentire al prestatore
d’opera di poter soddisfare le sue esigenze ricreativo culturali, nonché
quella di una sua maggiore presenza e partecipazione alla vita
familiare e sociale. Dette esigenze coincidono peraltro con quelle del
datore di lavoro, che ha interesse affinché il suo dipendente recuperi
energie in modo da poter fornire prestazioni più efficienti e redditizie.
Si tratta di principi più volte affermati in giurisprudenza, e proprio
in forza di essi la Corte Costituzionale, con la sentenza 30 dicembre
1987, n. 616, ebbe ad affermare, con riguardo alla malattia del
lavoratore insorta durante il periodo di godimento delle ferie, la regola
dell’effetto sospensivo di detto periodo, chiarendo comunque, con
la successiva sentenza n. 297 del 1990, che detta regola non ha
valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali
occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e
alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero
delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie. Applicando
tale principio al caso di specie, occorre valutare se l’evento luttuoso
intervenuto durante il periodo di godimento delle ferie, come la morte
di un parente ed affine in primo grado, pregiudica o meno seriamente
tale diritto al punto da vanificarlo e se quindi siffatto evento possa
essere assimilato o avere comunque la stessa valenza di uno stato
patologico che impedisca le finalità delle ferie.
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Ad avviso del Collegio non v’è dubbio che il lutto di che trattasi
pregiudichi seriamente la funzione di riposo e di recupero
delle capacità del lavoratore, trattandosi certamente di fatto talora più
grave della stessa malattia, il che resta confermato dalla disposizione
di cui all’articolo 19 del CCNL citato, che riconosce il diritto del
dipendente a permessi retribuiti di tre giorni consecutivi per evento
in caso di lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini
entro il primo grado.
Non può in altri termini non riconoscersi che la perdita di una
persona particolarmente cara determini una situazione di forte stress
emotivo e di notevole sofferenza, creando nei giorni di immediata
vicinanza con l’evento luttuoso un clima ben lontano da quello
di serenità e tranquillità che dovrebbe caratterizzare un periodo
di riposo. Che trattasi, peraltro, di diritto si evince dalle espressioni
testuali usate nella norma citata in cui si prevede che a domanda
del dipendente “sono concessi” permessi retribuiti, il che comporta
il correlativo e ineludibile obbligo del datore di lavoro pubblico
di concedere detti permessi in presenza dei presupposti di fatto.
Aggiunge la norma, significativamente, che detti permessi “non
riducono le ferie”, il che legittima, da un canto, l ’assimilazione
innanzi prospettata e, dall’altro, l’ulteriore e conseguente effetto
della necessaria sospensione delle ferie, ancorché non espressamente
prevista tale ipotesi sospensiva dall’articolo 18 del CCNL. che la limita
al solo caso di malattia del lavoratore insorta mentre fruisce del
riposo feriale. Si tratta infatti di dare una lettura di ordine sistematico
e combinato delle due norme: se infatti è inevitabile l’obbligo
dell’amministrazione di concedere il permesso retribuito di tre giorni
per l’evento luttuoso previsto dall’articolo 19 citato, consegue da ciò
la necessaria sospensione delle ferie di cui il dipendente sta fruendo
quando l’evento luttuoso intervenga in tale periodo.
Se, in altri termini, il permesso retribuito di tre giorni per evento
luttuoso, previsto dall’articolo 19 citato, non riduce le ferie, ciò
significa che detto permesso non va computato in conto ferie,
con la conseguenza inevitabile che, se l’evento luttuoso interviene nel
periodo feriale, la obbligatoria concessione del permesso in questione
non può non sospendere le ferie.
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Una soluzione diversa, oltre che porsi in contrasto con i principi su
enunciati e le finalità proprie delle ferie, realizzerebbe una evidente
disparità di trattamento tra il dipendente che, subendo un lutto in un
momento in cui non sta fruendo delle ferie, ha diritto al permesso
retribuito di tre giorni, e il dipendente che, subendolo nel periodo
di riposo feriale, si veda defraudato di tale diritto per l’assurdo
principio che in tal caso le ferie assorbirebbero i giorni di permesso
retribuito per lutto, con il conseguente illegittimo effetto della sostanziale riduzione del periodo di ferie.
Da quanto esposto consegue che la domanda prodotta dal dipendente
tesa ad ottenere il permesso retribuito di tre giorni per lutto, avanzata
nel periodo di godimento delle ferie, determina la conversione
dell’assenza per ferie in assenza per lutto, senza quindi alcuna
riduzione del periodo feriale. Per le ragioni che precedono il ricorso va
accolto e per l’effetto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti
di usufruire di ulteriori tre giorni di ferie per l’anno 1997 o
in subordine di percepirne l’equivalente economico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
articolo 21
Ferie e festività
1. numero di giorni di ferie spettanti per ogni anno di servizio
Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dalla normativa vigente a compensazione
delle festività soppresse.
2. numero di giorni di ferie spettanti nei primi tre anni di servizio
Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente
dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1.
Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
3. giorni di ferie e articolazione settimanale dell’orario di lavoro
Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario
settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi
dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse
4. quattro giornate di riposo in aggiunta ai giorni di ferie
Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati.
5. festività del Santo Patrono
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente
presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un
giorno lavorativo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
articolo 21
Ferie e festività
6. ferie spettanti nell’anno di assunzione o cessazione
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. ferie e permessi retribuiti
Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari
diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti,
compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto
alle ferie.
8. modalità di fruizione delle ferie
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite,
anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi
programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda; in relazione alle esigenze connesse all'incarico
affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma
il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo
dal 1 giugno al 30 settembre.
9. rientro anticipato dalla ferie per motivi di servizio
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per
il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
articolo 21
Ferie e festività
10. interruzione delle ferie per malattie protratte per più di tre giorni
Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più
di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda,
cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere
tempestivamente informata.
11. termine entro il quel devono essere fruite le ferie
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
12. irriducibilità delle ferie per malattia o infortunio
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia
o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre
il termine del primo semestre dell’anno successivo.
13. pagamento sostitutivo delle ferie
Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e
non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite
per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà
del dirigente l'azienda di appartenenza procede al pagamento
sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che
l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro.
L’applicazione di questo comma è drasticamente ridotta a seguito
della disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 5 del decreto legge
95/2012, di seguito riportato
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
articolo 5
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
8. disposizioni in materia di ferie, riposi, permessi
Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche nonché
delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale
per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre
a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è
fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
articolo 23
assenze retribuite
1. motivazioni per le quali è possibile chiedere permessi retribuiti
Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni,
congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio:
giorni otto all’anno;
– lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed
affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
– particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita
di figli: 3 giorni all’anno.
2. congedo matrimoniale
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione di matrimonio.
3. gestione giuridica dei permessi retribuiti
Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità
di servizio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite
e non può rinunziarvi.
CODICE CIVILE
articolo 2109.
Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana,
di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo
annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che
l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è
stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
prestatore
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso che deve
essere dato in caso di recesso in applicazione dell’articolo 2118.
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