...

L`associazione Penelope Italia

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

L`associazione Penelope Italia
L’associazione Penelope Italia
In Italia ci sono oltre 30 mila scomparsi. Un numero impressionante che dà la cifra della gravità del
fenomeno. Per questo è importante che se ne parli sempre di più e in maniera diffusa, a partire dalla
famiglia, passando per le scuole, le istituzioni e sfruttando la cassa di risonanza dei mass media.
Per questo il 9 dicembre del 2002 a Potenza, grazie all’impegno di Gildo Claps, Don Marcello
Cozzi e con il contributo di Chi l’ha visto e dei familiari delle persone scomparse nasce Penelope.
In Puglia nasce il 28 novembre 2006. Oggi sono 15 i comitati territoriali costituiti in Italia, da nord
a Sud che operano in sintonia per sostenere chi vive il dramma della scomparsa sulla propria pelle.
Penelope mantiene rapporti diretti con l’ufficio del commissario straordinario di Governo per le
persone scomparse e con questo lavora in sinergia per proporre eventuali soluzioni e misure in
grado di rendere più efficaci gli interventi nel settore delle scomparse e delle ricerche. Penelope si
occupa quindi di:
PROMUOVERE
occasioni di incontro per chi ha vissuto l’esperienza della scomparsa
INFORMARE
sul fenomeno degli scomparsi
CREARE E GESTIRE
banche dati riguardanti le persone scomparse
FORNIRE
assistenza legale e psicologica a familiari e amici degli scomparsi
DIVENTARE
interlocutore degli organi competenti
PROPORRE
provvedimenti legislativi
Persone scomparse: le nuove disposizioni prevedono un
dovere "civico"
Legge 14.11.2012 n° 203 , G.U. 28.11.2012
Chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di
temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa
derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze
di polizia o alla polizia locale.
E' quanto prevede la Legge 14 novembre 2012, n. 203 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2012,
n. 278) in materia di ricerca delle persone scomparse.
Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia
promuove l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo
e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse e per le iniziative di
competenza.
Sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, il Prefetto valuta l'eventuale
coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche,
che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, il denunciante, venutone a
conoscenza, è tenuto ad avvertire immediatamente le forze di polizia.
LEGGE 14 novembre 2012, n. 203
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225)
(GU n. 278 del 28-11-2012)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla
vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo
di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un
pericolo per la vita o per l'incolumità' personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia
locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più
prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4,
nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove
l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento
del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati,
attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì', sentiti l'autorità giudiziaria e
i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture
specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone
scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante,
venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino.
Fly UP