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REGOLAMENTO DI CONTABILITA` REGOLAMENTO PER LE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996.
Modificato con deliberazioni dell’U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204
dell’11/12/2001, n. 58 del 4/3/2004, n.ri 177 e 178 del 13/12/2005, n. 239 dell’8/11/2006.
REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, LE
PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA
Approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996.
Modificato con deliberazioni dell’U.P. n. 204 dell’11/12/2001 e n. 239 dell’8/11/2006.
TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO A NOVEMBRE 2006
SOMMARIO
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
TITOLO
ART.
ART.
Art.
ART.
ART.
ART.
TITOLO
ART.
TITOLO
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
I – BILANCIO
1
(Autonomia organizzativa,
funzionale e contabile)
2
(Anno finanziario)
3
(Bilancio di previsione e conto
consuntivo)
4
(Struttura del bilancio di previsione
e del conto consuntivo)
5
(Variazioni di bilancio)
6
(Fondo di riserva)
II – ENTRATE
7
2
2
2
3
3
4
4
III – SPESE
8
(Spese obbligatorie)
9
(Spese facoltative)
10
(Spese in economia)
11
(Contratti d’appalto)
12
(Approvazione del contratto)
13
(Liquidazione e pagamento)
5
5
5
6
6
7
TITOLO IV – SPESE RISERVATE E DI RAPPRESENTANZA
ART. 14
(Spese riservate e di
rappresentanza)
ART. 15
(Avocazione)
8
9
TITOLO V – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER
L’ATTIVITA’ DEL CO.RE.COM.
ART. 16 (Competenze ed attribuzioni)
9
TITOLO
VI – FONDO CASSA E CONSEGNATARIO
ART. 17
(Fondo cassa)
ART. 18
(Consegnatario)
11
13
TITOLO VII – TESORERIA
ART. 19
(Servizio di tesoreria)
13
REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, LE PROVVISTE
ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
2
14
2
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
1
TITOLO I
BILANCIO
Art. 1
(Autonomia organizzativa, funzionale e contabile)
1.
Il
Consiglio
regionale
ha
piena
autonomia
organizzativa, funzionale e contabile a norma dello Statuto
speciale di autonomia e del Regolamento interno.
2.
L'autonomia contabile è disciplinata dal presente
Regolamento, anche avuto riguardo all'articolo 76 della
legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e alla legge regionale
5 luglio 1965, n. 9.
3.
Il bilancio interno è amministrato
vigilanza dell'Ufficio di Presidenza.
sotto
la
Art. 2
(Anno finanziario)
1.
Agli effetti della gestione dei fondi stanziati
in
bilancio
del
Consiglio
regionale,
l'esercizio
finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 3
(Bilancio di previsione e conto consuntivo)
1.
L'Ufficio di Presidenza presenta annualmente
all'approvazione del Consiglio regionale il progetto di
bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed il
conto consuntivo dell'anno precedente.
2
Art. 4
(1)
(Struttura del bilancio di previsione
e del conto consuntivo)
1.
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate
in termini di cassa, sia per l’entrata che per la spesa.
2.
Il bilancio di previsione è ripartito, secondo
l’oggetto dell’entrata o della spesa, in capitoli ai fini
della gestione e della rendicontazione.
3.
I capitoli possono essere suddivisi in articoli
in
relazione
all’esigenza
di
rappresentazioni
più
analitiche.
4.
Per ciascun capitolo ed eventuale articolo
debbono
essere
indicati
la
numerazione
progressiva,
l’ammontare
dell’entrata
o
della
spesa
prevista
nell’esercizio precedente e l’ammontare dell’entrata che si
prevede di riscuotere o della spesa che si prevede di
pagare nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5.
Il conto consuntivo dell’anno precedente espone
le risultanze della gestione delle entrate e delle spese
secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
6.
Per ciascun capitolo ed articolo di entrata, il
conto consuntivo espone l’ammontare delle entrate accertate
e riscosse nell’esercizio cui il conto si riferisce.
7.
Per ciascun capitolo ed articolo di spesa, il
conto consuntivo espone lo stanziamento finale di cassa,
l’ammontare
complessivo
dei
pagamenti
effettuati
nell’esercizio cui il conto si riferisce e le economie di
pagamenti rispetto allo stanziamento finale di cassa.
___________
(1) articolo sostituito con deliberazione dell’U.P. n. 177 del 13 dicembre 2005.
Art. 5
(Variazioni di bilancio)
1.
Le
variazioni
di
bilancio
sono
presentate
dall'Ufficio di Presidenza al Consiglio regionale per
l'approvazione.
3
Art. 6
(Fondo di riserva)
1.
Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di
riserva per le spese impreviste, per le somme non
attribuibili e per l'integrazione dei capitoli rivelatisi
insufficienti.
2.
Il prelevamento da tale fondo e la conseguente
iscrizione ai competenti capitoli viene effettuato con
provvedimento del Segretario generale su proposta del
Direttore del Servizio amministrativo.
TITOLO II
ENTRATE
Art. 7 (1)
1.
Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio
della Regione, il Presidente del Consiglio regionale chiede
all'Amministrazione regionale l'accreditamento dell'importo
stanziato per le spese di funzionamento del Consiglio
medesimo ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della
legge regionale 9/1965 e dell’articolo 13, comma 2 della
legge regionale 7/1999. Tale importo è accreditato sul
conto esistente presso l'Istituto di credito che gestisce
il
servizio
di
tesoreria
del
Consiglio.
Di
tale
accreditamento
è
data
contestuale
comunicazione
al
Direttore
del
Servizio
amministrativo.
L'ordine
di
riscossione
è
firmato
dal
Direttore
del
Servizio
amministrativo.
2.
Con ordini di riscossione emessi ai sensi del
precedente comma, si procede, altresì, all'incasso delle
entrate straordinarie e di ogni altra entrata.
____________________
(1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre 2001.
4
TITOLO III
SPESE
Art. 8
(Spese obbligatorie)
1.
La liquidazione delle indennità e di ogni altra
competenza spettanti ai consiglieri regionali in carica o
cessati dal mandato o ad altri soggetti elettivi è
effettuata mediante emissione di mandati collettivi da
parte del Direttore del Servizio amministrativo su atto
d'impegno assunto dal Segretario generale.
2.
I contributi e i finanziamenti sostitutivi
previsti dalla normativa regionale per il funzionamento dei
gruppi consiliari sono erogati con la procedura di cui al
comma 1.
Art. 9 (1)
(Spese facoltative)
1.
In ordine all'acquisizione di beni e di servizi
necessari al funzionamento del Consiglio regionale, i
Direttori di Servizio effettuano un'istruttoria analitica
corredata da un quadro sintetico riassuntivo della spesa
prevista.
2.
Il Segretario generale, in base agli elementi
contenuti nell'istruttoria, stabilisce il ricorso al
sistema per appalto o in economia ed autorizza l'avvio
della procedura relativa.
3.
Per le spese facoltative non ricomprese nella
tipologia di cui al comma 1, i Dirigenti competenti in
materia effettuano un’istruttoria analitica corredata da un
quadro sintetico riassuntivo della spesa. Il Segretario
Generale, in base agli elementi contenuti nell’istruttoria,
sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza, autorizza
l’avvio della relativa procedura e individua i Dirigenti
competenti a provvedere.
____________________
(1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 239 dell’8 novembre 2006.
5
Art. 10
(Spese in economia)
1.
Uno speciale regolamento, approvato dall'Ufficio
di Presidenza, determina gli acquisti, i servizi e le
forniture da farsi in economia, nonché gli uffici
competenti e le procedure.
Art. 11
(Contratti d'appalto)
1.
Se viene stabilito di doversi procedere per
appalto, il Segretario generale richiede al Direttore del
Servizio amministrativo di predisporre, d'intesa con il
Direttore del Servizio proponente, o direttamente a
quest'ultimo, una proposta di deliberazione da sottoporre
all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.
2.
La deliberazione di cui al comma 1 è l'atto con
cui sono rese ostensive le ragioni che motivano la volontà
di contrattare, contiene l'indicazione degli elementi
necessari alla formazione del contratto, nonché:
a)
la denominazione precisa del bene o del servizio
da acquisire, ivi compresi gli eventuali riferimenti di
natura tecnica;
b)
la spesa massima presunta;
c)
l'imputazione della spesa al capitolo-articolo
del bilancio onde poter effettuare la prenotazione della
spesa e il successivo impegno contabile;
d)
l'indicazione del procedimento di formazione del
contratto.
3.
Al fine di effettuare le acquisizioni di beni e
servizi al miglior prezzo di mercato, la trattativa privata
è ammessa previo esperimento di una gara esplorativa
allargata ad un adeguato numero di imprese che presentano
requisiti di affidabilità e di capacità tecnica nel settore
interessato. La trattativa privata è inoltre ammessa con
gli aggiudicatari delle gare esperite da uffici della
Giunta regionale o in presenza di speciali ed eccezionali
circostanze da indicarsi nel decreto di approvazione del
contratto.
6
Art. 12
(Approvazione del contratto)
1.
Il
Direttore
del
Servizio
amministrativo,
competente alla stipula, trasmette il contratto non appena
concluso ai sensi dell'art. 1326 del C.C. al Segretario
generale per l'approvazione e l'assunzione del relativo
impegno di spesa.
2.
I contratti stipulati nella forma pubblica
amministrativa
dall'Ufficiale
Rogante
del
Consiglio
regionale,
nominato
con
delibera
dell'Ufficio
di
Presidenza, sono approvati dal Segretario generale.
Art. 13
(Liquidazione e pagamento)
1.
La
liquidazione
delle
spese
contrattuali,
consistente nella determinazione del preciso ammontare
della spesa e nell'esatta individuazione della persona del
creditore,
è
effettuata
dal
Direttore
del
Servizio
amministrativo,
previo
accertamento
dell'esistenza
dell'atto d'impegno, della regolarità dei documenti fiscali
presentati e del visto del Direttore del Servizio
competente per materia che attesta la regolarità della
prestazione.
2.
Il pagamento delle spese è ordinato mediante
l'emissione,
da
parte
del
Direttore
del
Servizio
amministrativo,
di
mandati
di
pagamento
tratti
sull'Istituto di credito incaricato del servizio di
tesoreria.
3.
I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a)
numero e
impegnata la spesa;
data
del
decreto
con
b)
esercizio finanziario;
c)
codice del capitolo di bilancio;
cui
è
stata
d)
nome e cognome o ditta o ragione sociale e codice
fiscale del creditore;
e)
oggetto della spesa;
f)
importo in cifre e in lettere;
g)
modalità di estinzione del titolo;
h)
data di emissione.
7
TITOLO IV
SPESE RISERVATE E DI RAPPRESENTANZA
Art. 14
(1)
(Spese riservate e di rappresentanza)
1.
I fondi stanziati in bilancio per le spese
riservate sono impegnati con decreto del Segretario
generale e messi a disposizione del Presidente, su
richiesta dello stesso, mediante mandati di pagamento.
1 bis.
Le
spese
riservate
sono
preordinate
all'effettuazione di spese per esigenze riservate connesse
con l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio
regionale. I fondi per spese riservate fino a EURO 1.033,00
sono erogati direttamente dal Presidente del Consiglio;
quelli per spese superiori sono erogati dal Presidente del
Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
2.
Le
somme
non
utilizzate
nell'esercizio
finanziario o nella parte di questo in caso di cessazione
dalla carica, sono riversate nel bilancio interno del
Consiglio e costituiscono entrate del capitolo 6.
3.
Le spese di rappresentanza sono preordinate a
mantenere o ad accrescere all'esterno il prestigio del
Consiglio regionale e degli organi consiliari. Rientrano
fra
le
spese
di
rappresentanza
quelle
relative
all'accoglienza ed ospitalità di delegazioni e personalità,
quelle per l'acquisto di oggetti e pubblicazioni da offrire
ai visitatori del Consiglio o in occasione di visite fuori
sede di delegazioni ufficiali del Consiglio ovvero quali
doni simbolici di modico valore da offrire in occasione di
manifestazioni di tipo culturale o sportivo-ricreativo.
Rientrano altresì fra le spese di rappresentanza quelle per
il sostegno di manifestazioni, mostre o convegni di
particolare rilievo che, per il tema trattato, siano di
interesse
del
Consiglio
e
possano
contribuire
ad
accrescerne all'esterno l'immagine.
4.
Le spese di rappresentanza sono disposte con
decreto del Presidente che individua l'intervento ed
impegna la spesa; la liquidazione è disposta dal Direttore
del Servizio amministrativo.
8
5.
Per le minute spese di rappresentanza è istituito
un fondo di cassa, che viene reintegrato con decreto del
Segretario generale, su richiesta del Presidente, previa
presentazione di rendiconto dettagliato e documentato.
___________________
(1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 270 del 18 luglio 1997.
Art. 15 (1)
(Avocazione)
1.
Gli atti di competenza dei dirigenti previsti ai
Titoli
III
e
IV
possono
essere
avocati
da
parte
dell'Ufficio di Presidenza con provvedimento motivato.
__________________
(1) articolo implicitamente abrogato dall’art. 20 comma 2 del Regolamento di
organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’U.P. n. 142 del 16 giugno 2005.
TITOLO V
(1)
Spese per il funzionamento e per l’attività del CO.RE.COM.
Art. 16
(competenze ed attribuzioni)
1.
La gestione dei fondi stanziati in bilancio
sul capitolo relativo alle spese per il funzionamento e per
l’esercizio delle funzioni proprie del CO.RE.COM. dovrà
avvenire nel rispetto dei principi e delle procedure, in
quanto
applicabili,
stabiliti
dal
regolamento
di
contabilità e di quello per le spese in economia del
Consiglio Regionale nonché, per quanto ivi non previsto,
dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello
Stato.
9
1 bis.
La gestione dei fondi assegnati, mediante
convenzioni, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l’esercizio delle funzioni delegate, dovrà
avvenire nel rispetto delle convenzioni medesime, nonché
dei principi e delle procedure, in quanto applicabili,
stabiliti dai regolamenti di contabilità e delle spese in
economia del Consiglio regionale e, per quanto ivi non
previsto, dalla legge e dal regolamento di contabilità
generale dello Stato.
Di tali fondi dovrà essere tenuta una
contabilità separata rispetto a quelli per il funzionamento
e l’esercizio delle funzioni proprie.
2.
Il Direttore del Servizio di supporto
all’attività del CO.RE.COM. provvede all’impegno e alla
liquidazione delle indennità di funzione e dei rimborsi
spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai
componenti di detto organo nella misura determinata ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2001; provvede altresì
all’impegno e alla liquidazione di tutte le spese connesse
con l’attività del CO.RE.COM. ed è competente alla stipula
dei contratti, preventivamente autorizzati con delibera del
CO.RE.COM.
3. La competenza all’approvazione
affidata al Presidente del CO.RE.COM.
dei
contratti
è
4. In caso di assenza, impedimento o vacanza del
Direttore del Servizio di supporto, le relative funzioni
sono svolte dal sostituto ovvero, in mancanza, dal
Presidente del CO.RE.COM.
5. Il CO.RE.COM. nell’espletamento degli adempimenti
fiscali connessi alle spese di propria competenza opera
come sostituto d’imposta e conseguentemente provvede a
tutti i relativi obblighi.
6. In attuazione di quanto previsto dall’art. 11,
comma 2, della L.R. 11/2001 il CO.RE.COM. presenta
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro il
31 marzo di ogni anno, il rendiconto relativo alla gestione
della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio di
propria competenza.
10
7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore dal 1° gennaio 2002.
___________________
(1) titolo e articolo introdotto con deliberazione dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre 2001,
e successivamente modificato con deliberazione dell’U.P. n. 177 del 13 dicembre 2005.
TITOLO VI
FONDO CASSA E CONSEGNATARIO
Art. 17
(1)
(Fondo cassa)
1.
Nell'ambito del Servizio amministrativo opera un
fondo cassa, dell’ammontare di EURO 25.000,00 la cui
gestione è affidata ad un economo-cassiere.
2.
Il Segretario Generale, su indicazione del
Direttore
del
Servizio
amministrativo,
con
proprio
provvedimento assegna tale incarico e quello di sostituto
in caso di assenza o impedimento del titolare, a dipendenti
del Servizio amministrativo del Consiglio.
3.
L’economo-cassiere
provvede
al
pagamento
in
contanti, nel limite di EURO 775,00 delle sottoindicate
piccole spese e spese urgenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
acquisto di articoli di cancelleria, modulari,
stampati, registri, timbri, targhe, numeratori ed
altri articoli per ufficio la cui necessità non
sia prevedibile in fase di fornitura periodica;
acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni
periodiche;
spese
postali,
valori
bollati,
imposte
di
registro, tasse e diritti eventuali;
pagamento canone TV;
rimborsi di pedaggi autostradali;
spesa relativa riproduzioni fotografiche, di
documenti e disegni, registrazioni e trascrizioni
di atti, traduzioni e copiature testi;
manutenzione di impianto elettrico e idrico;
11
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
manutenzione mobili ed infissi comprese le spese
relative alla riparazione e sostituzione di
serrature;
minute spese di pulizia (lavatura tendaggi,
tappeti, eccetera);
lavori di facchinaggio e trasloco;
piccole spese inerenti il cerimoniale e le
pubbliche relazioni degli organi consiliari;
rimborso ai commessi d’aula di spese sostenute
per l’acquisto di parti della divisa e calzature;
spese relative alle quote di partecipazione a
convegni e congressi;
acquisti urgenti di mobili, suppellettili ed
attrezzature d’ufficio;
altri piccoli interventi relativi al normale
funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli
uffici e servizi del Consiglio;
spese
per
l’acquisto
e
la
locazione
di
apparecchi,
utensili,
beni
di
consumo
e
quant’altro
necessario
per
la
piccola
ristorazione.
4.
Per ogni pagamento economale o anticipazione
effettuati
l’economo-cassiere
deve
farsi
rilasciare
regolare quietanza dal beneficiario o in calce al titolo di
spesa o in calce alla fattura, o con ricevuta del
percipiente l’anticipazione; deve altresì curare che i
documenti di quietanza siano in regola con le vigenti norme
di carattere fiscale.
5.
L’economo-cassiere presenta semestralmente il
rendiconto
delle
spese
sostenute
all’esame
e
all’approvazione del Segretario generale.
E’ facoltà dell’economo-cassiere di presentare
detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora la
giacenza di cassa risulti inferiore al cinquanta per cento
dell’anticipazione.
6.
L’integrazione del fondo cassa si effettua con
provvedimento del Segretario generale dopo che sia stato
riconosciuto regolare il rendiconto debitamente documentato
dalle spese fino al momento effettuate.
7.
I limiti fissati ai commi 1 e 3 vengono
periodicamente adeguati dall’Ufficio di Presidenza.
___________________
(1) articolo sostituito con deliberazione 74 del 20 ottobre 1999, e successivamente
modificato al comma 1 con deliberazione dell’U.P. n. 178 del 13 dicembre 2005, ed al
comma 3 con deliberazione dell’U.P. n. 239 dell’8 novembre 2006.
12
Art. 18
(1)
(Consegnatario)
1.
Ad un dipendente del Servizio amministrativo di
categoria
non
inferiore
a
D
sono
attribuite
con
provvedimento del Segretario generale le funzioni di
Consegnatario.
2.
Ad un dipendente del Servizio amministrativo di
categoria
non
inferiore
a
C
sono
attribuite,
con
provvedimento del Segretario generale, le funzioni di
Viceconsegretario.
3.
Il
Consegnatario
è
responsabile
della
conservazione dei mobili, degli arredi, dei macchinari e di
altri beni acquisiti dal Consiglio regionale.
4.
I beni mobili, eccezion fatta per quelli di
facile consumo, vengono assunti in carico in apposito
inventario.
____________________
(1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 58 del 4 marzo 2004.
TITOLO VII
TESORERIA
Art. 19
(Servizio di tesoreria)
1.
Il servizio di tesoreria del Consiglio viene
svolto dall'Istituto di credito che fornisce tale servizio
all'Amministrazione regionale.
2.
Le condizioni di tesoreria sono disciplinate con
apposita convenzione deliberata dall'Ufficio di Presidenza.
13
REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, LE PROVVISTE
ED I SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
14
Art. 1
1.
Il Dirigente preposto al Servizio amministrativo
provvede direttamente all'acquisizione di beni o servizi in
economia, in attuazione degli articoli 9 e 10 del
Regolamento
di
contabilità
e
salvo
quanto
disposto
dall'articolo 3.
Art. 2 (1)
1.
Le forniture, le provviste
possono eseguirsi in economia sono:
ed
i
servizi
che
a)
acquisto di materiale di cancelleria e d'ufficio;
b)
spese postali, telefoniche e telegrafiche;
c)
lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora
sia impossibile provvedere direttamente;
d)
acquisto
di
libri,
riviste,
giornali
e
pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a quotidiani e
periodici su supporto cartaceo, informatico o fotografico;
e)
rilegatura di libri, pubblicazioni e di verbali
di commissione;
f)
noleggio, acquisto, installazione, manutenzione,
riparazione di macchinari, apparecchiature ed attrezzature
anche informatiche e connessi programmi informatici,
materiali ed accessori, compresi i ricambi;
g)
acquisto, noleggio, installazione, gestione e
manutenzione di impianti elettronici, televisivi a circuito
interno e di amplificazione e diffusione sonora;
h)
servizi di collegamento con banche dati nazionali
ed europee da affiancare a quelle locali già presenti e
lavori
di
inserimento
dati
per
la
creazione
e
l'aggiornamento delle banche dati locali;
i)
acquisto, manutenzione e riparazione di arredi,
mobili e suppellettili;
l)
acquisto di attrezzature
funzionamento del bar del Consiglio;
occorrenti
per
il
m)
acquisto delle uniformi per i commessi e gli
autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio
regionale;
15
n)
spese
per
lavori
straordinari
di
pulizia,
derattizzazione, disinfestazione ed asporto di rifiuti
speciali;
o)
servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio
e di facchinaggio e per spostamenti di mobili, macchinari,
libri e quant'altro, anche con utilizzo di attrezzature;
p)
spese di dattilografia e resocontazione per
esigenze particolari o per fronteggiare situazioni alle
quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione
del Consiglio;
q)
spese
per
compensi,
onorari,
rimborsi
per
consulenze, collaborazioni, progetti e traduzioni prestati
da enti o privati a favore del Consiglio regionale, che
richiedano professionalità o competenze tecniche non
presenti all'interno del Consiglio regionale;
r)
spese
per
l'organizzazione
di
convegni,
conferenze,
seminari,
manifestazioni,
mostre,
eventi,
iniziative
promozionali,
indagini
conoscitive,
studi,
ricerche e per la partecipazione all'attività di organismi
interregionali;
s)
spese
per
l’acquisto
e
la
apparecchi, utensili, beni di consumo
necessario per la piccola ristorazione;
locazione
di
e quant’altro
t) spese di rappresentanza e spese per l’acquisto di
oggettistica per iniziative promozionali e di comunicazione
istituzionale
___________________
(1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 239 dell’8 novembre 2006.
Art. 3
1.
Il
Segretario
generale
può
incaricare
un
Dirigente
di
Servizio
di
provvedere
direttamente
all'acquisizione di beni o servizi per specifiche esigenze
del Servizio medesimo.
2.
Ad avvenuta acquisizione dei beni il Dirigente
incaricato
trasmette
al
Dirigente
del
Servizio
amministrativo la documentazione di cui all'articolo 5.
16
Art. 4 (1)
1.
I preventivi necessari per l'esecuzione delle
forniture, per le provviste ed i servizi devono richiedersi
ad almeno tre ditte, eccetto nei casi in cui la specialità
o l'urgenza della prestazione rendano necessario il ricorso
ad un determinato soggetto od impresa ovvero quando
l'importo della spesa non superi EURO 7.750,00.
2.
È
commesse.
vietato
l'artificioso
frazionamento
delle
3.
Qualora non sia possibile predeterminare con
sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da
ordinare nel corso dell'anno, possono richiedersi a non
meno di tre soggetti o ditte preventivi di spesa ed offerte
di prezzi validi per l'intero anno e può` procedersi a
singole ordinazioni, mano a mano che il fabbisogno si
verifichi, al soggetto o alla ditta che ha presentato il
preventivo più conveniente.
4.
La scelta fra più preventivi deve essere ispirata
ai seguenti criteri:
-
qualità della prestazione;
modalità e tempi di esecuzione;
prezzo.
5.
Ove la scelta non cada sul preventivo di importo
inferiore,
la
relativa
determinazione
deve
essere
adeguatamente motivata.
6.
L'esame dei preventivi e la scelta di quello
migliore vengono effettuati in modo informale ed autonomo
dallo stesso Dirigente che opera in economia.
_______________________
(1) adeguamento dei limiti d’importo con delibera dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre
2001.
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Art. 5
1.
L'ordinazione viene attivata mediante <<lettera
d'ordinazione>> che produce effetti con l'accettazione
della ditta e con la restituzione di una copia debitamente
firmata.
Art. 6
1.
Il Servizio amministrativo provvede al pagamento
delle spese in economia in base alle fatture, corredate dal
visto
di
regolare
esecuzione,
ed
a
seguito
dell'accertamento della regolarità della documentazione di
supporto.
Art. 7 (1)
1.
Il limite di valore per provvedere alle spese di
cui al presente regolamento è fissato in EURO 51.646,00 e
verrà
periodicamente
adeguato
con
deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza.
________________________________
(1) adeguamento dei limiti d’importo con delibera dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre
2001.
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