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“LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO: CONTENUTI E E MODALITA` DI
8a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE
"Ambiente e Sicurezza:
aggiornamenti normativi e strumenti operativi per le Imprese"
1a Sessione: "2015: anno di novità per la gestione delle tematiche ambientali"
“LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO:
CONTENUTI E E MODALITA’ DI ELABORAZIONE"
Dr. Ing. Gaetano Battistella
Coordinatore IPPC-AIA ‘Raffinerie e Impianti Chimici’
Dipartimento Difesa del Suolo / Servizio Geologico d’Italia – ISPRA
[email protected]
www.isprambiente.it
Milano, 15 aprile 2015
Enterprise Hotel - Corso Sempione 91
INDICE
1. INTRODUZIONE
2. LE AIA NAZIONALI
3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
---------------------------------------------------------------------------------------A. LE NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
B. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014
C. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA
------------------------------------------------------------------------------------RIFERIMENTI E CASI DI ESEMPIO
1. INTRODUZIONE (1)
LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
HOW
WHAT
WHY
1. INTRODUZIONE (2)
La conoscenza delle matrici Suolo e Sottosuolo è importante per l’ambiente di un sito IPPC in
relazione al suo utilizzo, specie per il ‘Top Soil’,porzione di suolo di circa 4-8 pollici = 5-20 cm – la
così detta ‘Terra Biologica’ - dove è massima la attività biologica della terra per la massima
concentrazione di sostanze organiche e di microorganismi che caratterizzano il mix massimo di
nutrienti, dove le piante in genere concentrano le loro radici per ottenere la maggior parte delle loro
sostanze nutritive vitali, che sono ai livelli desiderati nel terriccio (da cui derivano i ‘terroir’ ed i ‘cru’).
Categoria
Risultati desiderati
pH Level
5,8 e 6,2
Fosforo (PI)
Indice di 50
Potassio (KI)
Indice di 50
Calcio (Ca%)
40-60% di capacità
di scambio cationico
(CEC)
Magnesio (Mg%)
8-10% del CEC
Saturazione Base
(BS%)
60-80% del CEC
Manganese (Mn-I)
Index> 25
Zinco (Zn-I)
Index> 25
Rame (Cu-I)
Index> 25
1. INTRODUZIONE (3)
La conoscenza della matrice Acque Sotterranee per l’ambiente di un sito IPPC è importante in
relazione al suo utilizzo.
La ‘Frangia capillare’ è il livello del sottosuolo posto nella zona di aerazione, subito al di sopra della
superficie piezometrica di una falda acquifera libera, caratterizzato dalla presenza di acqua
capillare continua e sospesa (zona sopra la zona satura che ha con essa un legame stretto).
Le falda acquifere rivestono un ruolo importantissimo sia ecologico (alimentano, le sorgenti, le zone
umide, e i corsi d'acqua) sia di approvvigionamento idrico (acqua potabile, acqua per irrigazione,
acqua per uso industriale ecc.).
2. LE AIA NAZIONALI (1)
In Italia, le autorizzazioni IPPC sono una tipologia di permessi di tutela ambientale rilasciati per
prevenire e controllare l’inquinamento sotto forma di una ‘autorizzazione integrata’ ambientale’, che
autorizza l’esercizio delle attività industriali con specifiche caratteristiche e dimensioni di
produzione, sia a livello nazionale che regionale.
In accordo alla Direttiva Comunitaria 96/61/CE e successive modifiche (Direttiva 2008/1/CE) e
rifusioni (Direttiva 2010/75/UE) le attività produttive soggette ad AIA sono elencate nell’Allegato VIII
alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. e nell’Allegato XII alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i.
La normativa nazionale ha elencato le attività produttive soggette ad AIA statale ed ha previsto che
quelle che non risultano ricomprese nel suddetto allegato sono soggette ad AIA secondo le
disposizioni delle leggi delle Regioni e delle Provincie Autonome territorialmente competenti.
2. LE AIA NAZIONALI (2)
Le categorie di interesse nazionale di queste specifiche attività IPPC-AIA sono:
1. Raffinerie di petrolio greggio ed impianti di gassificazione/liquefazione ≥500 t/g di carbone/scisti;
2. Impianti Chimici con 100.000 t ≤ MCP ≤ 300.000 t;
3. Centrali termiche con potenza ≥ 300 MWt;
4. Acciaierie Integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
5. Altri Impianti sottoposti ad AIA e localizzati interamente in mare.
Tutti i Gestori utilizzano una modulistica per la domanda di AIA con Allegati, tra cui in particolare:
1. l’Allegato D.11 ‘Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l’AIA’;
2. la Scheda D.3.2 ‘Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione’;
per definire e organizzare le informazioni che devono essere riportate nella domanda AIA
relativamente alle misure necessarie per prevenire incidenti ambientali e limitarne le conseguenze.
2. LE AIA NAZIONALI (3)
0 - GESTORE  DOMANDA DI AIA (con Relazione di Riferimento?)
1 - MATTM  ‘COMMISSIONE IPPC-AIA’ (e Supporto Tecnico ISPRA)
2 – COMMISSIONE IPPC-AIA  NUCLEO DI COORDINAMENTO
NUCLEO DI COORDINAMENTO  ‘GRUPPO ISTRUTTORE’
(Commissario Referente, Commissari, ISPRA, Regioni, Province, Comuni,
Gestore se richiesto)
3, 4, 5 - ISPRA  Analisi della documentazione tecnica di AIA  ‘Scheda
Tecnica’  Eventuale richiesta di ulteriori informazioni  ‘Relazione Istruttoria’
6 - ‘GRUPPO ISTRUTTORE’
 ‘Parere Tecnico’ al MATTM
IPPC BUREAU  BAT
7 - ISPRA  Piano di Monitoraggio e Controllo
alla ‘Conferenza dei Servizi IPPC-AIA’
8,9 - MATTM ‘CONFERENZA DEI SERVIZI’ AIA
8
2. LE AIA NAZIONALI (4)
In questo modo, le attività di monitoraggio e controllo vengono avviate e sviluppate sul
territorio, attraverso la collaborazione tra MATTM (Autorità Competente), ISPRA
(Autorità Nazionale di Controllo) e le ARPA-APPA (Autorità di Controllo Locali).
I dati delle attività pianificate di monitoraggio e controllo sono comunicate dai Gestori
delle installazioni IPPC alle Autorità Competenti e di Controllo MATTM ed ISPRA
periodicamente (annualmente), mentre tutti gli altri dati sono resi disponibili direttamente
9
dai risultati delle ispezioni periodiche di ISPRA, ARPA e APPA.
2. LE AIA NAZIONALI (5)
Riduzione di emissione autorizzata degli inquinanti SOx, NOx, CO, e PTS,
relativa alle 16 Raffinerie Italiane
Ante AIA
Post AIA
PTS
CO
NOx
SOx
0
20000
40000
60000
80000
100000
t/a
120000
140000
10
160000
180000
2. LE AIA NAZIONALI (6)
Riduzione di emissione autorizzata degli inquinanti SOx, NOx, CO, e PTS,
relativa ai 46 Impianti Chimici Italiani
40000
Ante AIA
Post AIA
35000
30000
t/a
25000
20000
15000
10000
5000
0
Sox
NOx
CO
11
PTS
3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (1)
Il D. Lgs. 4 Marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” del
27.03.2014 (Gazzetta Ufficiale n. 72 – Suppl. Ord. n. 27) entrato in vigore l’11 Aprile
2014, ha recepito la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento) ed, in parallelo a quanto previsto a livello europeo,
riunifica in un unico provvedimento normativo tutte le disposizioni nazionali in materia di
emissioni industriali, introducendo l’obbligo della Relazione di Riferimento, che L’art.
5, co. 1, lettera v-bis definisce:
‘Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento
alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un
raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle
attività almeno sull'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se
disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino
lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità
di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze
pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.
Nella redazione della Relazione di riferimento si tiene conto delle Linee guida emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/Ue».
3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (2)
Definizione e finalità della Relazione di Riferimento
Il Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, contiene, in attuazione dell’articolo
29-sexies, comma 9-sexies del D.Lgs 152/2006, le istruzioni per i Gestori degli impianti
soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la redazione della Relazione
di Riferimento (RdR).
La Relazione costituisce una delle novità introdotte dal D.Lgs. 46/2014 con il quale
l'Italia ha recepito la Direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali o Direttiva IED
(Industrial Emissions Directive) - rinnovando la disciplina dell’AIA nel D.Lgs. 152/2006 nella quale era stata inserita la necessità di presentare una Relazione di Riferimento.
La Relazione di Riferimento rappresenta uno strumento chiave previsto dalla Direttiva
IED (art. 22) per prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee che potrebbe essere cagionata dalle attività che
producono, utilizzano o scaricano determinate sostanze pericolose.
La relazione è uno dei documenti di base per effettuare un confronto con lo stato
di contaminazione per la verifica al momento della cessazione definitiva delle attività e
lavalutazione degli eventuali obblighi di ripristino.
3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (3)
Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della
RdR
La verifica della presenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è
effettuata sulla base di una procedura preliminare appositamente definita dal nuovo
Decreto n. 272, che tiene in considerazione, oltre alle caratteristiche chimico-fisiche
delle sostanze e alle loro modalità di gestione, anche la “vulnerabilità” geologica
ed idrogeologica del sito che ospita l’installazione.
Nel Decreto sono inoltre specificati i contenuti minimi della Relazione, che
riguardano:
1. gli usi passati, presenti e futuri del sito;
2. le sue caratteristiche geologiche ed idrogeologiche;
3. l’individuazione dei “centri di pericolo”;
4. le informazioni già disponibili sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee in
relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti;
5. le risultanze di eventuali nuove indagini effettuate appositamente allo scopo.
3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (4)
Le Linee guida articolano il processo per stabilire nei singoli casi se è necessario stilare
una Relazione di riferimento e, successivamente, per stilarla materialmente, in 8 fasi.
3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (5)
Dalle valutazioni svolte e in considerazione delle caratteristiche strutturali dell’impianto,
delle modalità gestionali adottate sia nella fase di gestione ordinaria che nella fase di
gestione straordinaria e dell’assetto geologico del sito, se emerge un rischio di
contaminazione di suolo e acque sotterranee nullo, non è necessario procedere
all’elaborazione della Relazione di Riferimento non essendo il sito impiantistico in
esame soggetto alle disposizione di cui all’art. 29-ter, co. 1, lettera m) del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii..
Nel caso contrario, si deve procedere alla redazione della Relazione di Riferimento
con i suoi contenuti minimi e la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo
e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione IPPC per le sostanze pertinenti.
Tale Relazione deve contenere anche le informazioni sullo stato della qualità del
suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, che, ove non disponibili in applicazione di altra normativa, devono essere
acquisite, valutate ed elaborate a proposito secondo metodologie specificatamente
indicate.
4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (1)
OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 152/06 E ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lettera m):
1.
Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell‘AIA di cui
all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve contenere le seguenti informazioni:
…omissis…
m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e,
tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane
nel sito dell'installazione, una ‘Relazione di riferimento’ elaborata dal Gestore prima
della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di
validazione.
L‘Autorità Competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o
nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (2)
Nel caso in cui l’attività soggetta ad AIA comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di
sostanze pericolose, l’Autorità Competente deve stabilire in AIA le condizioni volte a
garantire che il Gestore (v. Art. 29-sexies, co.9-quinquies):
1. prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, "tenuto conto della
possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee" nel sito
dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all‘Autorità Competente una
apposita «Relazione di riferimento»;
2. al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione
del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate,
prodotte o rilasciate dall'installazione;
3. qualora dalla valutazione risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti,
rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento, adotti le misure
necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato,
tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;
4. NORME PER LA LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (3)
4.se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva
delle attività, la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte
dal Gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione
esistente, esegua gli «interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro
approvato, cessi di comportare detto rischio»;
5.se il Gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione
definitiva delle attività esegua gli "interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o
ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza
delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione".
L’art. 29-sexies, co. 9-sexies, prevede:
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite
le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera vbis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare
con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda.
Le informazioni da inserire nella relazione di riferimento riguardano almeno: l'uso attuale e, se
possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle
acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in
alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle
sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.
4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (4)
Per la rinnovata attenzione verso il territorio circostante l’insediamento IPPC e le sue
matrici ambientali, le recenti modifiche legislative hanno introdotto l’obbligo di
elaborazione di una ‘Relazione di Riferimento’, nuovo strumento di valutazione delle
condizioni di vulnerabilità del sito nei confronti di quelle sostanze pericolose
prodotte/rilasciate/utilizzate
dall’installazione che possono
determinare una
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
Il processo per stabilire se è necessario redigere una ‘Relazione di Riferimento’ e,
successivamente, per svilupparla, può essere articolato in 3 fasi:
1. identificazione
delle
sostanze
pericolose
prodotte/rilasciate/utilizzate
dall’installazione,
2. identificazione dei loro quantitativi,
3. valutazione della possibilità di effettiva contaminazione di suolo e acque, anche in
funzione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, delle modalità di
uso/stoccaggio e dei presidi di sicurezza eventualmente presenti.
Soltanto se il rischio di contaminazione è presente, è quindi necessario procedere alla
raccolta di dati analitici che attestino la presenza o meno della contaminazione e ne
definiscano il livello.
Tali fasi vengono sviluppate attraverso una serie di valutazioni e considerazioni
strutturate attraverso il ricorso a precisi algoritmi analitici e dati, sia operativi che
territoriali, che permettono una prima sintesi delle questioni ambientalmente più rilevanti,
ove esistenti.
4. NORME PER LA LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (5)
Se dalle valutazioni sopra effettuate emerge la necessità di procedere all’elaborazione
della ‘Relazione di Riferimento’, una serie di informazioni minime e di dati ambientali
devono essere analizzati e riportati in essa, come le seguenti:
1. l’utilizzo attuale del sito,
2. le misurazioni già disponibili effettuate su suolo e acque sotterranee utili alla
caratterizzazione del sito, in relazione alle sostanze pericolose pertinenti,
3. i risultati di nuove misurazioni effettuate su suolo e acque sotterranee, ove non
sufficienti quelle di cui al punto precedente,
4. la illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni di cui
ai precedenti punti 2 e 3, descrivendo strategia di campionamento, ubicazione dei
punti di campionamento, analisi effettuate, metodi di campionamento e analisi,
5. la indicazione sullo stato attuale di qualità di suolo e acque sotterranee, con
esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti.
Anche altre informazioni possono essere naturalmente ritenute necessarie ed utili a
descrivere meglio lo scenario ambientale entro cui viene esercito l’insediamento IPPC,
quali ad esempio:
1. la descrizione dei criteri adottati per la valutazione dello stato di qualità di cui al
precedente punto 5,
2. le eventuali destinazioni d’uso future del sito,
3. la descrizione delle attività pregresse,
4. le informazioni riguardanti il contesto geologico ed idrogeologico,
5. la identificazione e delimitazione cartografica dei centri di pericolo,
6. le ulteriori misurazioni già disponibili sull’area di interesse.
4. NORME PER LA LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (6)
Tutte le valutazioni sopra descritte devono essere effettuate sia in condizioni normali che in
condizioni di emergenza, secondo una logica complessiva sinteticamente riassunta in Figura.
4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (7)
Le novità introdotte comportano che l’attività di impresa e l’esercizio dell’insediamento
IPPC deve necessariamente considerare tra i suoi costi anche la conservazione ed il
ripristino delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito dell’esercizio
dell’attività, per evitare che queste restino a carico della comunità, ingenerando a favore
dell’impresa un ingiusto vantaggio a scapito dell’ambiente.
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (1)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (2)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (3)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (4)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (5)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (6)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (7)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (8)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (9)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (10)
Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di
concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli
ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati
la composizione in percentuale o non sia fornita un’altra descrizione.
Se del caso, si applicano le regole indicate per le miscele e preparati pericolosi nell’Allegato 1,
Parte 1, Nota 5 e Parte 2, Nota 4 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Seveso III) ‘Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose) coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 21 settembre
2005 n. 238. che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze
pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o
superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo
stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto.
Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 +
q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza
pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del
presente allegato, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata
nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.
Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente
decreto, se il valore ottenuto dalla somma q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... è
maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di
sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la
quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o
della parte 2.
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (11)
Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all’infiammabilità e
all’ecotossicità e, di conseguenza, deve essere applicata 3 volte:
a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto
tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;
b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti,
esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i
preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per
l’ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle
categorie 9 i) o 9 ii).
Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle
somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.
____________________________
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della
Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della
Commissione (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 45).
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (12)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (13)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (14)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (15)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (16)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (17)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (18)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (19)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (20)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (21)
5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (22)
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (1)
LA COMUNICAZIONE 2014/C 136/01 «Linee guida della Commissione europea
sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»
Le Linee Guida della Commissione Europea, emesse ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2,
della Direttiva 2010/75/UE, prevedono che la Relazione di Riferimento deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
a) informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;
b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e
sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle
acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o
rilasciate dall’installazione interessata.
c) Le Linee Guida CE precisano che «È nell’interesse del gestore garantire che lo stato
di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee descritto nella relazione sia
sufficientemente dettagliato, poiché tali informazioni verranno utilizzate per
determinare la contaminazione imputabile all’esercizio dell’installazione interessata
prodottasi dal momento in cui è stato stabilito il livello di riferimento».
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (2)
Definizioni e Concetti di riferimento
Sostanze pericolose pertinenti - si intendono le sostanze o miscele definite all’articolo
3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della
propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre
caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono
usate, prodotte e/o rilasciate dall’installazione.
Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee – dovranno includere almeno i seguenti elementi:
1. informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; la
specificazione «se disponibili» significa che trattasi di informazioni accessibili per il
gestore dell’installazione, tenuto conto dell’affidabilità delle informazioni sugli usi passati;
2. informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze
pericolose pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se i
progetti di sviluppo del sito già noti al momento dell’elaborazione della relazione
possono comportare l’uso, la produzione o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è
consigliabile includere nella relazione anche informazioni sulle concentrazioni di tali
sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee. Se tali informazioni non sono ancora
disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove esista la possibilità di
una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze
pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione.
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (3)
Il procedimento per stabilire se è necessario redigere una Relazione di riferimento e,
successivamente, per svilupparla, può essere articolato in 8 fasi, riguardanti le seguenti
azioni principali:
1. fasi da 1 a 3 - determinare se occorre elaborare una Relazione di riferimento;
2. fasi da 4 a 7 – determinare come elaborare la Relazione di riferimento;
3. fase 8 – determinare il contenuto della Relazione di Riferimento.
Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato che non occorre alcuna Relazione di
Riferimento, non è necessario passare alle fasi successive, a parte che per le AIA
nazionali, dove essa è obbligatoria.
Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda
anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall’Autorità Competente.
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (4)
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (5)
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (6)
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (7)
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (8)
6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (9)
Differenze
LINEE GUIDA COMMISSIONE
EUROPEA
1. Elaborate in applicazione dell‘art. 22,
paragrafo 2 della Direttiva 2010/75/UE
2. Sono applicabili a tutti gli impianti
soggetti ai disposti del Capo II della
Direttiva 2010/75/UE
3. Sono focalizzate maggiormente sulle
metodologie
per
effettuare
la
valutazione
di
verifica
dell‘assoggettabilità
4. Non vengono fatte discriminazioni in
termini di quantitativi di sostanze
pericolosi
utilizzate,
prodotte
o
scaricate
LINEE GUIDA ISPRA
1. Elaborate nell‘ambito di un
approfondimento
congiunto
MATTM-ISPRA in materia di
criteri minimi per la redazione
della RdR
2. Forniscono indicazioni per gli
impianti di cui all‘Allegato XIII
della Parte Seconda del D.Lgs.
152/06
3. Sono focalizzate maggiormente
sulle metodologie da adottare
per il prelievo dei campioni
4. Identificano dei valori soglia per
le sostanze in funzione delle loro
caratteristiche di pericolosità
RIFERIMENTI E CASI DI ESEMPIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
D.Lgs. 152/06 «Testo unico ambientale» e ss.mm.ii.
•
Comunicazione 2014/C 136/01 «Linee guida della Commissione europea
sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»
•
(Linee Guida ISPRA «Elementi propedeutici alla definizione dei criteri
nazionali per l’individuazione dei contenuti tecnici della relazione di
riferimento» - Maggio 2014)
•
DM 13.11.2014, n. 272 «Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
Si ringraziano per la cortese collaborazione prestata il Dr. Ing. Federica Bonaiuti, e l’Arch. Silvia
Pietra, Referenti di Istruttoria di ISPRA
RIFERIMENTI E CASI DI ESEMPIO
SOMMARIO
PREMESSA .............................................................................................................................................. ……….3
1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO ................................................................................................... 4
1.1 LOCALIZZAZIONE DEL SITO ....................................................................................................................... 4
1.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PREGRESSE E ATTUALI PRESENTI SULL’AREA .......6
1.3 DESTINAZIONE D’USO ................................................................................................................................. 6
2. INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI E RELATIVI CENTRI DI PERICOLO .. 7
1.4 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ................................................................................................... 7
2.1.1 Sintesi descrittiva del processo produttivo: Linea X............................................................... ………………11
2.1.2 Descrizione del processo produttivo: Linea Y ........................................................................ ………………12
1.5 INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E RELATIVI CENTRI DI PERICOLO ......................13
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO .............................................................................. 20
3.1 GEOLOGIA DI AREA VASTA ........................................................................................................................ 20
3.2 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA DI DETTAGLIO ..................................................................................... 21
3.3 RICOSTRUZIONE DELL’IDROGEOLOGIA DI DETTAGLIO ........................................................................ 24
4. SINTESI DELL’ITER DI CARATTERIZZAZIONE SVOLTO SUL SITO ........................................................... 28
4.1 SINTESI DEI CONTENUTI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE .................................... 29
4.2 VERBALI DI CONFERENZE DEI SERVIZI …………………………………………………………………….. .. 29
4.3 SINTESI DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ....................................................... 29
4.4 SINTESI DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DELLE INDAGINI AMBIENTALI .................... 31
4.5 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI INTEGRATIVE ................................................. .34
4.6 PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ...................................................................................................... .35
4.7.1 Approvazione del progetto di bonifica .......................................................................................................... 36
4.7.2 Realizzazione delle attività di messa in sicurezza di emergenza (MISE) dei suoli ....................................... 36
9. CASI DI ESEMPIO
ALLEGATI
ALLEGATO 1 – TABELLE RIASSUNTIVE RISULTATI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE
ALLEGATO 2 – TABELLE RIASSUNTIVE RISULTATI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE
INTEGRATIVA
ALLEGATO 3 – STRALCIO (DA RELAZIONE TECNICA INDAGINI) PLANIMETRIA DELL’AREA
CON UBICAZIONE INDAGINI
Si ringraziano per la cortese collaborazione prestata il Dr. Ing. Federica Bonaiuti, e l’Arch. Silvia
Pietra, Referenti di Istruttoria di ISPRA
Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione
della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 13/11/2014 n. 272
Ragione sociale:
Indirizzo installazione:
via
n°
città
CAP
Indirizzo PEC:
Numero fascicolo AIA:
Referente AIA:
tel:
e-mail:
fax:
(campo obbligatorio)
Compilatore modulo:
tel:
e-mail:
(campo obbligatorio)
N.B.: la compilazione del seguente modulo deve essere effettuata facendo riferimento a quanto stabilito dall'Allegato
1 al Decreto Ministeriale n° 272 del 13/11/2014 e dalla Comunicazione della Commissione Europea
2014/C 136/01 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C136 del 06 05 2014)
0. PROCEDURA
La procedura da applicare è la seguente:
1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e determinarne la classe di
pericolosità (FASE 1)
2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, attraverso il confronto
con specifiche soglie (FASE 2)
3. se le soglie di rilevanza sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle
sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto (FASE 3)
4. se esiste una effettiva possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento, facendo
riferimento alle "sostanze pertinenti" individuate nelle fasi 2 e 3.
Per l'esecuzione dei passaggi sopra elencati, è necessario che il gestore proceda alla compilazione progressiva dei
fogli del presente file, al fine di determinare se sia soggetto o meno all'obbligo di redazione della relazione di
riferimento.
ESITO DELLA VERIFICA (si compila in automatico man mano che vengono inserite le informazioni nei fogli successivi)
FASE 1
FASE 2
FASE 3
IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
CLASSE 1: Sostanze cangerogene e/o mutagene
(accertate o sospette)
nessuna sostanza di classe 1
indicata
CLASSE 2: Sostanze letali, sostanze pericolose per la
fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
nessuna sostanza di classe 2
indicata
CLASSE 3: Sostanze tossiche per l'uomo
nessuna sostanza di classe 3
indicata
CLASSE 4: Sostanze pericolose per l'uomo e/o
l'ambiente
nessuna sostanza di classe 4
indicata
INVIO DELLA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI
CONTAMINAZIONE
FASE 1
IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
(per le definizioni si faccia riferimento al D.M. n. 272 del 13/11/2014, Allegato 1)
È necessario che vengano compilate tutte le celle a sfondo GIALLO
Inserire nelle celle gialle il numero "1" se la risposta è "sì", il numero "0" se la risposta è "no".
L'installazione utilizza sostanze pericolose?
(sostanze acquistate come materie prime o ausiliarie, compresi carburanti)
(1=sì / 0=no)
L'installazione produce sostanze pericolose?
(sostanze risultanti come prodotto finito o prodotto intermedio derivante da materie prime non
pericolose)
(1=sì / 0=no)
L'installazione rilascia sostanze pericolose?
(sostanze emesse dall'installazione come conseguenza dell'attività svolta - ad es. acque reflue)
(1=sì / 0=no)
L'installazione utilizza, produce o rilascia sostanze che determinano la formazione di prodotti
intermedi di degradazione pericolosi?
(sostanze risultanti da processi di degradazione di sostanze anche di per sé non pericolose)
(1=sì / 0=no)
ESITO:
Se risultano presenti nel sito sostanze pericolose, prima di procedere con la FASE 2,
è necessario determinare la classe di pericolosità di ciascuna sostanza pericolosa
(come da Allegato 1 al D.M. 272/2014), in base alle frasi H (o R) che la caratterizzano
(come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP).
A questo scopo, si può utilizzare il foglio "DETERMINAZIONE CLASSI PERICOLO"
disponibile nel presente file.
FASE 2
QUANTITATIVI MASSIMI ANNUALI DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE
CLASSI DI PERICOLO E RELATIVE SOGLIE (estratto dall'Allegato 1 al D.M. n. 272 del 13/11/2014)
Clas
se
1
2
3
4
Tipologia di pericolo
Soglia
(kg/anno o
dmc/anno)
Indicazione di pericolo (come da Regolamento Ce n. 1272/2008, c.d. CLP)
sostanze cancerogene e/o
H35 H35 H35
mutagene (accertate o sospette)
0
0(i)
1
sostanze letali, sostanze pericolose
H30 H30 H31
per la fertilità o per il feto, sostanze
0
4
0
tossiche per l'ambiente
H30 H31 H33
sostanze tossiche per l'uomo
1
1
1
sostanze pericolose per l'uomo e/o H30 H31 H33
l'ambiente
2
2
2
H34
H341
0
≥ 10
H33 H360( H360( H361( H361( H361(
H400 H410 H411 R54
d)
f)
de)
f)
fd)
0
R55
R56
R57
H37
H371 H372
0
H41
H413 R58
2
≥ 100
≥ 1000
≥ 10.000
Compilare le seguenti sezioni, facenti riferimento ciascuna ad una diversa classe di pericolo (come da tabella soprastante), indicando nelle caselle in colore giallo, per ciascuna
sezione, l'elenco delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dell'installazione e, PER OGNUNA DI ESSE, le relative indicazioni di pericolo (da scegliere
dall'elenco
preimpostato)
e
i
quantitati
massimi
usati,
prodotti
o
rilasciati
annualmente.
I quantitativi da indicare devono essere determinati facendo riferimento alla massima capacità produttiva aziendale (non è corretto utilizzare i dati registrati negli ultimi
anni
di
attività
se
in
tali
anni
l'attività
aziendale
è
rimasta
al
di
sotto
del
massimo
potenziale).
Inoltre, i quantitativi da indicare corrispondono alla quantità massima totale della sostanza presente nel sito, comprese eventuali giacenze di magazzino.
Nel caso di prodotti contenenti sostanze pericolose, il quantitativo da indicare consiste nella quantità totale del prodotto e non nella quantità di sostanza pericolosa presente nel
prodotto.
Nell'indicazione dei quantitativi massimi, è necessario utilizzare la stessa unità di misura (kg o dmc) per le sostanze ricadenti nella stessa classe di pericolo.
Il foglio calcola automaticamente il quantitativo totale per ciascuna classe e determinerà pertanto se siano superate o meno le soglie previste dall'Allegato 1 al D.M. 272/2014
sopra riportate.
N.B.: nel caso in cui una sostanza appartenga a più classi di pericolo, è necessario riportarla in tutte le classi di rischio a cui appartiene.
CLASSE 1: Sostanze cangerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
Nome
Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n.
Quantità
max
FASE 3
VALUTAZIONE DELLE POSSIBITA' DI CONTAMINAZIONE
(Estratto del testo del D.M. n. 272 del 13/11/2014, Allegato 1 punto 3)
Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui al punto 2, deve
essere effettuata una VALUTAZIONE DELLA REALE POSSIBILITA' DI CONTAMINAZIONE.
Nell'effettuare
tale
valutazione
si
deve
tenere
conto:
- delle PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE (ad esempio, la persistenza, la solubilità, la degradabilità,
la
pressione
di
vapore)
- delle CARATTERISTICHE GEO-IDROGEOLOGICHE DEL SITO dell'installazione (ad esempio, la granulometria dello strato insaturo,
la presenza di strati impermeabili, la soggiacenza della falda)
Laddove siano adottate particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli
incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines, ecc) a protezione del suolo e delle acque sotterranee, le stesse potranno
essere considerate al fine di determinare la possibilità di contaminazione.
Per illustrare tutto ciò, dovrà essere elaborate un'apposita RELAZIONE TECNICA
illustrante le valutazioni effettuate dal gestore in merito alla effettiva possibilità
di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee
da parte delle sostanze pericolose prese in esame nelle precedenti fasi 1 e 2.
Se al termine della valutazione si conclude che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di
una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione,
tali sostanze sono da considerare "PERTINENTI"
e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la RELAZIONE DI RIFERIMENTO
(come da Allegato 2 del D.M. n. 272/2014)
Determinazione della classe di pericolo in base alle frasi H
(come definite dal Regolamento Ce n. 1272/2008, così detto CLP)
Per determinare a quale classe di pericolo appartiene una sostanza, è necessario prima di tutto verificare quali frasi di pericolo H
(o R) sono attribuite alla sostanza in questione ai sensi del Regolamento n. 1272/2008, c.d CLP.
Per le sostanze provviste di Scheda di Sicurezza, sono da ricercare le frasi H (o R) nella Scheda di Sicurezza stessa.
Una volta determinate le frasi H (o R) delle sostanze pericolose presenti nel sito, è possibile utilizzare il presente foglio per
determinare se la sostanza in questione ricade in una o più classi di pericolo definite dall'All. 1 al D.M. n. 272/2014 e, in caso
affermativo, in quali classi.
MODALITA' DI UTILIZZO
Selezionare nella cella gialla sottostante una frase H (o R) attribuita alla sostanza in questione, scegliendola dall'elenco preimpostato.
Se la sostanza in questione non possiede nessuna delle frasi H (o R) presenti nell'elenco, significa che le sue caratteristiche di
pericolo non sono tali da farla ricadere nel campo di applicazione dell'All. 1 al D.M. 272/2014, quindi la sostanza può
essere ignorata nel proseguo della valutazione.
Se, invece, l'elenco preimpostato comprende una frase H (o R) attribuita alla sostanza in esame, la cella arancione a fianco restituirà
automaticamente la classe di pericolo di appartenenza ai sensi dell'All. 1 al D.M. 272/2014.
E' opportuno effettuare questa verifica per tutte le indicazioni di pericolo attribuite ad una determinata sostanza, anche al fine di
verificare se la sostanza possa ricadere in più di una classe di pericolo.
Indicazione H (o R) di pericolo
attribuita alla sostanza in questione
Classe di pericolo corrispondente in
base a quanto indicato dal D.M.
272/2014
Per poter selezionare e verificare una seconda indicazione di pericolo H (o R) è sufficiente cancellare il contenuto della cella gialla
(utilizzando il pulsante "canc") e selezionare la nuova indicazione.
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