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la normativa italiana e comunitaria nel settore degli esplosivi civili

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la normativa italiana e comunitaria nel settore degli esplosivi civili
Pubblicato sulla rivista QUARRY & CONSTRUCTION, Settembre 2002
Francesco RETACCHI*
LA NORMATIVA ITALIANA E
COMUNITARIA NEL SETTORE
DEGLI ESPLOSIVI CIVILI
1.
INTRODUZIONE
Considerati i molteplici aspetti di pubblica sicurezza correlati all'uso degli esplosivi ed il grado
di rischio connesso con le operazioni che comportano l'impiego degli esplosivi, la materia è
regolamentata da una varietà notevole di testi normativi, generalmente piuttosto datati, che hanno
spesso subito nel tempo modifiche ed aggiunte tendenti ad adattare le norme stesse allo sviluppo di
nuovi prodotti esplodenti e delle tecnologie di fabbricazione e di impiego degli stessi, nonché ai
vincoli imposti dalla direttiva comunitaria 93/15. Nell'ambito di tale variegata normativa, la cui
conoscenza è indispensabile per un corretto uso degli esplosivi in qualsiasi settore (edile, stradale,
minerario ecc.), come per una efficace vigilanza sul rispetto delle leggi, si possono distinguere due
settori:
a) quello basato sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), risalente al 1931, ma
più volte aggiornato e modificato in molti articoli. Tale testo ha come obbiettivo principale la
regolamentazione della produzione, commercializzazione ed impiego degli esplosivi ai fini della
sicurezza pubblica e della lotta al terrorismo;
b) quello basato su una serie di normative finalizzate specificamente alla prevenzione degli infortuni;
tra queste assumono rilevante importanza quelle in materia di polizia delle miniere e delle cave,
che, come noto, rappresentano i maggiori utilizzatori di esplosivi.
A questi due corpi normativi si è recentemente sovrapposto il D. L.vo 2 gennaio 1997, n. 7,
emanato per il recepimento della direttiva 93/15/CEE citata, relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. Tale
decreto ha profondamente innovato in materia di esplosivi ed ha costretto l’Amministrazione ad
adeguare le precedenti normative, processo, questo, ancora non concluso.
In quanto segue si cercherà di illustrare, brevemente ed in maniera organica, le normative
suddette.
2.
IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA
CORRELATA
Il Regio decreto 18/6/1931, n. 773, contiene, al titolo II, le disposizioni relative
pubblico e all'incolumità pubblica; il capo V di questo titolo tratta, in 12 articoli (dal 46
prevenzione di infortuni e disastri. In tale capo è fatto divieto di fabbricare, tenere in
vendere o trasportare esplosivi senza licenza del Ministro dell'Interno e di fabbricare,
*
all'ordine
al 57), la
deposito,
detenere,
Ingegnere minerario, dirigente del Ministero delle Attività Produttive, rappresentante del Ministero in seno alla Commissione
Consultiva per il controllo delle armi, per le funzioni in materia di esplosivi, presso il Ministero dell’Interno.
2
trasportare o vendere prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dallo stesso
Ministero, sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
A queste disposizioni si è data regolamentazione con il Regio Decreto 6/5/1940 n. 635; i 30 articoli
del Regolamento che riguardano gli esplosivi (artt. 81/110) possono essere così riassunti:
! Tutti i prodotti esplodenti1, comunque composti (sia che possano agire da soli o uniti ad altre
sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo
disposti o adoperati) sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 46 a 57 del R.D. n.773.
! Detti prodotti sono classificati in 5 categorie (dalla I alla V).
! La Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili (ora Commissione
Centrale per il Controllo delle Armi – per le funzioni in materia di prodotti esplodenti) dà
parere sopra tutte le questioni riguardanti la natura, la composizione e la potenzialità delle
materie esplosive ed infiammabili e le misure da adottare nei riguardi della sicurezza ed
incolumità pubblica per quanto concerne la fabbricazione, il deposito, le vendite, il trasporto e
l'uso di dette materie.
! Sono definite la composizione e le competenze delle Commissioni Tecniche Provinciali, che
determinano le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al
deposito di materie esplodenti.
! I depositi di esplosivi sono classificati in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti e temporanei;
d) depositi giornalieri.
! E’ disciplinato il rilascio di licenze per la fabbricazione, il deposito, la vendita, l'importazione e
il trasporto di materie esplodenti.
Il Regolamento ha 4 allegati ed esattamente:
⇒ Allegato A: elenco dei prodotti riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno; tale
allegato è integrato con i nuovi riconoscimenti.
⇒ Allegato B: norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti per
ognuna delle 5 categorie definite dall'art. 82, nonché norme per l'impianto di cantieri civili di
scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
⇒ Allegato C: norme per il trasporto degli esplosivi per via ordinaria e ferrata, per mare, per
laghi, per fiumi e canali navigabili.
⇒ Allegato D: norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in
cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Alcune norme integrative alla disciplina per il controllo degli esplosivi sono state emanante
negli anni successivi; tra queste figura la Legge 18/4/1975, n. 110, la quale stabilisce (artt. 28 e 29) le
responsabilità dei titolari della varie licenze nell'impiego di esplosivi, con le relative sanzioni, nonché
le cautele e le precauzioni da osservare per evitare la distrazione o la sottrazione di esplosivi, con le
relative sanzioni.
1
Il D.M. 8 agosto 1972 del Ministero dell'Interno stabilisce che sono considerati prodotti esplodenti per il regolamento di pubblica
sicurezza:
a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilità
tanto all'urto quanto allo sfregamento è superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esso
perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;
b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco;
c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive.
Tale definizione, come in seguito meglio precisato, è stata superata dal D. L.vo 7/97.
3
Viene altresì ribadito (art. 25) l'obbligo del registro delle operazioni giornaliere (già previsto
dall'art. 55 del T.U.L.P.S.) per coloro che fanno abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere e
sono stabilite le relative sanzioni per i contravventori.
3.
NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Il D.P.R. 27/4/1955, n. 547 contiene le norme per la prevenzione degli infortuni in tutte le
attività lavorative ad esclusione di quelle condotte in miniere, cave e torbiere, di quelle relative a
servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato e dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni,
di quelle relative all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e della navigazione marittima, aerea ed
interna.
Tali norme generali di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono state integrate da successive
normative. Per quanto riguarda l'argomento di cui si tratta si citano il D.P.R. 302/56, che contiene
disposizioni concernenti la produzione degli esplosivi ed il loro impiego, il D.P.R. 320/56 (Norme
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo), che, al Capo VII, tratta
dell'impiego degli esplosivi ed infine il D.P.R. 321/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa) che, all'art. 30 (brillamento delle mine), tratta
dell'impiego degli esplosivi in cassoni ad aria compressa.
Nell'ambito delle attività estrattive, l'uso degli esplosivi è trattato dagli articoli contenuti al
titolo VIII (Esplosivi) del D.P.R. 128/59 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), che
regolamentano tutte le fasi di lavoro con materiali esplodenti, dall'immagazzinamento in prossimità
dei cantieri, alla preparazione delle mine, alle operazioni da effettuarsi successivamente allo scoppio
delle mine.
L'uso di esplosivi in attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale è regolato, oltre che dal già citato D.P.R. 128/59, dalle
norme integrative contenute nel D.P.R. 24 maggio 1979, n.886.
Infine il D.M. 21 aprile 1979 del Ministero dell'Industria ha dettato le norme per il rilascio
dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo.
Nel corso degli anni ’90, in recepimento di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, sono stati emanati:
! il ben noto D. L.vo 19 settembre 1994, n. 626, modificato con DD. L.vi 19 marzo 1996, n. 242, 4
agosto 1999, n. 359 e 25 febbraio 2000, n. 66, recante norme per il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Questo decreto non reca norme riguardante gli
esplosivi ma e’ molto innovativo per quanto riguarda le responsabilità dei datori di lavoro;
! il Decreto Legislativo 25.11.1996, n. 624, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive, ha stabilito norme per regolamentare la sosta degli
esplosivi nel cantiere e per il caricamento pneumatico degli esplosivi nei fori da mina con
automezzi.
Dopo questa veloce elencazione delle leggi sugli esplosivi, di seguito si esamineranno alcuni
aspetti particolarmente importanti relativi all'uso degli esplosivi.
4
4.
RICONOSCIMENTI, OMOLOGAZIONI E CLASSIFICAZIONI DEI PRODOTTI
ESPLODENTI
4.1 In base all'articolo 82 del Regolamento al T.U.L.P.S., i prodotti esplodenti sono distinti nelle
seguenti categorie:
I)
II)
III)
IV)
V)
Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
In pratica nella prima categoria sono classificati gli esplosivi deflagranti e da lancio, nella
seconda gli esplosivi detonanti (o alti esplosivi secondari) e nella terza gli innescanti o alti
esplosivi primari. La maggior parte degli esplosivi utilizzati nei cantieri civili (dinamiti
gelatinate o pulverulente, ANFO, slurries, emulsioni, micce detonanti, ecc.) appartiene pertanto
alla II^ categoria, mentre i detonatori elettrici ed a fuoco sono compresi nella III^ categoria.
Ai prodotti di queste due categorie faremo in seguito riferimento.
Dagli anni trenta fino ai nostri giorni il Ministero dell'Interno ha riconosciuto e classificato
un grandissimo numero di prodotti esplodenti, con criteri di classificazione che, a causa dello
sviluppo di nuovi prodotti, hanno subito nel tempo una certa evoluzione, compatibilmente con i
dettami di legge.
4.2 Nel caso di lavori in sotterraneo il D.P.R. 320/56 dispone (Capo VII, art. 42) che possono essere
impiegati solo esplosivi e mezzi d'accensione riconosciuti e registrati in apposito elenco
approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (ora Ministero del lavoro
e delle politiche sociali), su richiesta dei fabbricanti.
Per quanto è dato di sapere tale elenco non è stato mai pubblicato; alla fine degli anni 90, la
Commissione Consultiva permanente presso il Ministero del lavoro2 ha approvato un decreto
ministeriale per l’istituzione dell’elenco in questione, ma lo stesso non e’ stato ancora
pubblicato.
4.3 Per quanto riguarda le attività estrattive (miniere e cave), sia a cielo aperto che in sotterraneo, la
normativa prevede (D.P.R. 128/59, art. 687) l'omologazione dei materiali esplodenti (estesa
anche ai mezzi d'accensione ed agli accessori di tiro) da parte del Ministero delle Attività
Produttive.
In base all'art. 299 del D.P.R. 128 è stato istituito presso il Ministero dell'industria l'elenco degli
esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione omologati per uso minerario (art. 1
del D.M. 21 aprile 1979, modificato con DD.MM. 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997). L'elenco
è costituito dalle seguenti 3 sezioni a loro volta divise in classi e sottoclassi:
I^ SEZIONE "Esplosivi da mina"
A) Esplosivi comuni:
a) esplosivi comuni utilizzabili solo a cielo aperto;
b) esplosivi comuni utilizzabili in sotterraneo e a cielo aperto.
B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili.
II^ SEZIONE "Accessori detonanti"
A) Detonatori a fuoco.
2
L’Autore è membro della Commissione Consultiva Permanente in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive ai sensi
dell’art.16 del D.L.vo 624/96 (comma 1, lettera a).
5
B) Detonatori ad accensione elettrica:
a) detonatori ad accensione elettrica a bassa intensità;
b) detonatori ad accensione elettrica a media intensità;
c) detonatori ad accensione elettrica ad alta intensità.
C) Detonatori ad accensione di onda d'urto.
D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili.
E) Ritardatori per miccia detonante.
F) Micce detonanti.
G) Detonatori elettronici.
III^ SEZIONE "Mezzi di accensione"
A) Micce a lenta combustione;
B) Accenditori per micce a lenta combustione;
C) Accenditori avvalentisi dell’energia fornita da una onda d’urto o da altri principi;
D) Accenditori elettrici senza capsula;
E) Esploditori, distinti nelle seguenti sottoclassi:
a) esploditori comuni;
b) esploditori di sicurezza;
F) Ohmetri e verificatori dell’isolamento di terra.
Nell'elenco è contenuta l'indicazione della denominazione del prodotto, della ditta produttrice,
della sede di quest'ultima e della data di rilascio del riconoscimento di idoneità all'uso minerario.
Il Ministero ha inoltre assegnato un codice a ciascun prodotto come riferimento univoco al
prodotto stesso.
Come già si è accennato il D.M. 21 aprile 1979 detta le norme per il rilascio del suddetto
riconoscimento.
Questo è effettuato, su richiesta dei produttori o degli importatori, dopo un esame della prescritta
relazione tecnica espositiva e dopo l'accertamento dei requisiti previsti dal già citato decreto con
prove effettuate in campi prova messi a disposizione dai richiedenti. Il riconoscimento di
idoneità di un prodotto esplodente è pubblico ma i dati relativi alla sua composizione e alla sua
fabbricazione sono riservati; allo stato attuale sono riconosciuti quasi 1.000 prodotti esplodenti.
5.
DEPOSITI DI ESPLOSIVI
5.1 Depositi di fabbrica
Per deposito di fabbrica s’intende quel locale, magazzino o gruppo di locali, situato entro il
recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita.
Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade ferrate, strade
pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula d = K √C, in cui i valori del
coefficiente di sicurezza K, sono dati dalla seguente tabella:
6
NATURA DELL'ESPLOSIVO
Gelatina, dinamiti, chedditi (sciolte
od in bombe), acido picrico in casse
Polveri di lancio, tritolo, acido
picrico, pentrite, T4 e relative
miscele in proiettili .
Proiettili carichi (escluso l'acido
picrico, pentrite e T4)
Polvere nera
Clorati
Strade statali e
provinciali, canali Opifici industr.,
navigabili, case
gruppi di case
coloniche isolate,
chiese, ecc.
ecc.
CENTRI ABITATI
sino a
500
sino a
10.000
città
5
10
10
12
15
4
8
8
10
12
3
3
1
6
5
2
6
5
2
8
6
3
10
8
4
Tali distanze possono essere dimezzate quando i depositi esplosivi sono terrapienati
convenientemente, ed anche ulteriormente ridotte quando esistono ostacoli naturali (colline, ecc.)
o quando la strada o ferrovia, o casa isolata da proteggere, abbiano scarsa importanza.
Il giudizio in proposito è dato, caso per caso, e previo esame sul terreno, dalla Commissione
Centrale per il Controllo delle Armi.
5.2 Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti
Sono così intesi i locali isolati o gruppi di locali autorizzati a contenere esplosivi in quantità
superiori ai 200 kg per la fornitura a lavori continuativi e diversi. I quattro prospetti di seguito
riportati indicano, per i vari tipi di esplosivi ed in funzione del quantitativo di esplosivo
depositato, la distanza minima in linea retta che deve essere rispettata da strade, fiumi, e case
isolate (I gruppo), da edifici industriali, gruppi di case, chiese, monumenti nazionali e centri
abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti (II gruppo), da città con popolazione da 5.000 a
10.000 abitanti (III gruppo) ed infine da città con popolazione superiore a 10.000 abitanti (IV
gruppo).
Il deposito deve essere in muratura e ad un piano, deve essere circondato, a distanza non
inferiore di 3 metri, da un recinto metallico o in muratura alto non meno di 2,50 metri e munito di
una sola porta robusta e resistente; gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere
ben ventilati in modo che la temperatura non si elevi al di sopra dei 50 °C e devono essere muniti
di finestra con inferriata o reticolato metallico a piccole maglie.
7
DISTANZE IN METRI DAL PERIMETRO DEL DEPOSITO
Quantitativo massimo di
sostanze esplodenti che il
deposito può contenere
(in kg)
1
Opifici industr. e
gruppi numerosi di
casolari, chiese
aperte al culto e
dichiarati monumenti nazionali e
centri abitati con
popol. fino a 5.000
abitanti
Strade statali,
provinciali e ferrate,
autostrade,
fiumi e canali
navigabili, case
coloniche e private
isolate
Comuni e città aventi una popolazione
da 5.001 a
10.000
abitanti
superiore a
10.000
abitanti
2
3
4
PROSPETTO N. 1
Esplosivi della II^ categ. e Pentrite, T4, Acido Picrico, in casse.
Valore di K
da kg.
200 a
500
da kg.
500 a 1.000
da kg. 1.000 a 2.500
da kg. 2.500 a 5.000
da kg. 5.000 a 10.000
da kg. 10.000 a 20.000
da kg. 20.000 a 40.000
da kg. 40.000 a 80.000
5
da
70 a 110
da 110 a 160
da 160 a 250
da 250 a 350
da 350 a 500
da 500 a 700
da 700 a 1.000
da 1.000 a 1.410
10
da 140 a 220
da 220 a 320
da 320 a 500
da 500 a 710
da 710 a 1.000
da 1.000 a 1.410
da 1.410 a 2.000
da 2.000 a 2.830
12
da 165 a 260
da 260 a 380
da 380 a 600
da 600 a 850
da 850 a 1.200
da 1.200 a 1.690
da 1.690 a 2.400
da 2.400 a 3.490
5
15
da 210 a 330
da 330 a 480
da 480 a 750
da 750 a 1.060
da 1.060 a 1.500
da 1.500 a 2.130
da 2.130 a 3.000
da 3.000 a 4.240
d
PROSPETTO N. 2
Polvere nera ed altri esplosivi della I^ Categ. ad eccezione del Tritolo e degli esplosivi
indicati nel prospetto N. 3
Valore di K
da kg.
200 a
500
da kg.
500 a 1.000
da kg. 1.000 a 2.500
da kg. 2.500 a 5.000
da kg. 5.000 a 10.000
da kg. 10.000 a 20.000
da kg. 20.000 a 40.000
da kg. 40.000 a 80.000
da
da
da
da
da
da
da
da
3
40 a
65 a
95 a
150 a
210 a
300 a
420 a
600 a
65
95
150
210
300
420
600
850
5
da
70 a 110
da 110 a 160
da 160 a 250
da 250 a 350
da 350 a 500
da 500 a 700
da 700 a 1.000
da 1.000 a 1.410
6
da
80 a 130
da 130 a 190
da 190 a 300
da 300 a 420
da 420 a 600
da 600 a 840
da 840 a 1.200
da 1.200 a 1.700
8
da 110 a 175
da 175 a 250
da 250 a 400
da 400 a 570
da 570 a 800
da 800 a 1.130
da 1.130 a 1.600
da 1.600 a 2.260
PROSPETTO N. 3
Tritolo, polveri di lancio (come balistite, solenite, cordite, C2, ecc.)
Valore di K
da kg.
200 a
500
da kg.
500 a 1.000
da kg. 1.000 a 2.500
da kg. 2.500 a 5.000
da kg. 5.000 a 10.000
da kg. 10.000 a 20.000
da kg. 20.000 a 40.000
da kg. 40.000 a 80.000
da
da
da
da
da
da
da
da
4
55 a
90
90 a 125
125 a 200
200 a 280
280 a 400
400 a 560
560 a 800
800 a 1.130
8
da 110 a 175
da 175 a 250
da 250 a 400
da 400 a 570
da 570 a 800
da 800 a 1.130
da 1.130 a 1.600
da 1.600 a 2.260
10
da 140 a 220
da 220 a 320
da 320 a 500
da 500 a 710
da 710 a 1.000
da 1.000 a 1.410
da 1.410 a 2.000
da 2.000 a 2.830
12
da 165 a 260
da 260 a 380
da 380 a 600
da 600 a 850
da 850 a 1.200
da 1.200 a 1.690
da 1.690 a 2.400
da 2.400 a 3.490
3
da
45 a
65
da
65 a
95
da
95 a 150
da 150 a 210
da 210 a 300
da 300 a 420
da 420 a 600
da 600 a 845
da 845 a 950
da 950 a 1.040
da 1.040 a 1.120
da 1.120 a 1.200
4
da
60 a
90
da
90 a 130
da 130 a 200
da 200 a 280
da 280 a 400
da 400 a 560
da 560 a 800
da 800 a 1.130
da 1.130 a 1.265
da 1.265 a 1.385
da 1.385 a 1.500
da 1.500 a 1.600
PROSPETTO N. 4
Clorati
Valore di K
da kg.
200 a
da kg.
500 a
da kg. 1.000 a
da kg. 2.500 a
da kg. 5.000 a
da kg. 10.000 a
da kg. 20.000 a
da kg. 40.000 a
da kg. 80.000 a
da kg. 100.000 a
da kg. 120.000 a
da kg. 140.000 a
500
1.000
2.500
5.000
10.000
20.000
40.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
1
15 a
22 a
32 a
50 a
70 a
100 a
140 a
200 a
280 a
315 a
345 a
375 a
22
32
50
70
100
140
200
280
315
345
375
400
2
da
30 a
44
da
44 a
64
da
64 a 100
da 100 a 140
da 140 a 200
da 200 a 280
da 280 a 400
da 400 a 560
da 560 a 630
da 630 a 690
da 690 a 750
da 750 a 800
8
Particolari prescrizioni sono date per il tetto che, specialmente se il deposito è destinato a
contenere esplosivo detonante, deve essere costruito in modo da offrire il minimo ostacolo alla sua
azione dirompente e da evitare proiezioni di materiale pesante. Deve essere perciò, possibilmente,
data la preferenza ai tetti formati da cartone o tela convenientemente impermeabilizzati oppure da
materiali facilmente friabili. Nel caso in cui si tema la proiezione di materiali pesanti dall'interno
del locale in caso di scoppio, sono da preferirsi i tetti costruiti da solette in cemento armato atti a
sostenere la sovrapposizione di uno strato di terra.
Inoltre è fatto divieto di collocare nello stesso deposito esplosivi di diversa categoria, che
dovranno perciò essere immagazzinati in locali distinti, ad una distanza fra loro non inferiore a
quella risultante dall'applicazione della formula:
d = K √C
ove K è un coefficiente (funzione del tipo di esplosivo) che assume i valori riportati in
tabella 1, C è il carico di esplosivo in kg e d la distanza in metri, che in ogni caso non deve essere
inferiore a 25 m.
TABELLA 1
Tipo di Esplosivo
Detonatori e capsule al fulminato o all'azoturo di piombo ed argento
Dinamite a base di nitroglicerina, balistite in polvere o in grani tanto minuti da
servire per inneschi, esplosivi al clorato e perclorato, pentrite e T4 con meno
del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, bombe
chiuse senza il detonatore primario, acido picrico e sue miscele
Tritolo, pentrite e T4 con almeno il 12% di acqua, oppure con almeno il 4% di
sostanze flemmatizzanti non volatili, se allo stato secco, esplosivi risultanti da
miscele di nitrati con o senza tritolo, polveri di lancio alla nitroglicerina ed
alla nitrocellulosa, polvere nera ed in genere esplosivi della I^ categoria
Valore di K
1,5
0,5
0,4
Le distanze interna (tra i vari locali) ed esterna (tra il deposito ed edifici o strade all'esterno)
potranno essere dimezzate qualora siano interposti colli, argini, o rialzi di terra naturali o artificiali
in modo tale da costituire una reale difesa; esse potranno essere ulteriormente ridotte se sussistono
condizioni di protezione particolarmente favorevoli, sempre a giudizio della Commissione Armi.
Ogni locale non può contenere più di 80 t di esplosivo ed il deposito deve avere un
guardiano la cui abitazione non deve distare meno di 30 metri e più di 250 metri dal deposito ed
essere in posizione tale da poter esercitare una vigilanza continua.
5.3 Depositi di consumo temporanei
Sono i depositi di esplosivi, in quantità non superiore a 10 t, da impiegarsi per l'esecuzione
di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che sono destinati a scomparire quando il
lavoro sia ultimato. Essi devono essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e devono
sorgere isolati da altri edifici.
In tali depositi si possono immagazzinare anche mezzi detonanti (III categoria), fino ad un
massimo di 5.000 pezzi, ma in un locale distinto, non comunicante con gli altri e diviso da un
tagliafuoco in muratura. Le distanze esterne sono le stesse previste per i depositi permanenti (con
carico però più limitato).
9
5.4
Magazzini o depositi giornalieri
Sono quei depositi che servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro a carattere
temporaneo, che non comportino la necessità di depositarvi più di 200 kg di esplosivi della I o
della II categoria, o più di 200 kg delle due categorie complessivamente.
Possono depositarvisi contemporaneamente fino a 1000 detonatori, ma essi devono essere
chiusi in apposite casse con lucchetto a chiave mentre gli esplosivi devono essere conservati nelle
confezioni originali di fabbricazione.
Possono contenere anche le micce e gli inneschi privi di detonatore.
Essi devono distare per lo meno 50 metri da altri depositi dello stesso genere o da case
isolate e abitate.
5.5
Depositi sotterranei o interrati
Rientrano in questa categoria i depositi in galleria o in muratura ricoperti da terreno di
riporto, non comunicanti con cantieri minerari. Non rientrano tra questi depositi le riservette
interne di miniere o di cave.
Per i depositi interrati l'Allegato B prevede che lo spessore laterale di terreno debba essere
ricavato dalla formula:
R = 1.75 3√aC/g
dove a è un coefficiente variabile secondo la natura dell'esplosivo (pari a 1 per esplosivi di I
categoria, a 2 per quelli di II), g è un coefficiente variabile da 1.20 a 3 secondo la natura del
terreno, C è il carico di esplosivo in kg (tab. 2).
TABELLA 2
QUANTITÀ DI
DINAMITE
(C)
Raggio R
g=1,20
terra leggera
g=1,50
terra
ordinaria
g=1,75
sabbia
compatta
g=2,00
terra mista e
pietre
g=2,25
terra molto
argillosa
g=2,50
muratura
ordinaria
g=3,00
roccia o muratura
resistente
kg.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
200
12,50
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
500
16,50
15,50
14,50
14,00
13,50
13,00
12,50
1.000
21,00
19,50
18,50
17,50
17,00
16,50
15,50
1.500
24,00
22,00
21,00
20,00
19,50
19,00
17,50
2.000
26,50
24,50
23,00
22,00
21,50
20,50
19,50
Per lo spessore di terreno al di sopra del deposito (atto ad evitare la proiezione esterna) vale
la:
H = 2 3√(C/g)- 1
(tab. 3)
10
TABELLA 3
QUANTITÀ DI
Spessore H
DINAMITE
C
g=1,20
g=1,50
g=1,75
g=2,00
g=2,25
g=2,50
g=3,00
kg
m
m
m
m
m
m
m
200
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
500
14,00
13,00
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
1.000
18,00
16,50
15,50
15,00
14,50
14,00
13,00
1.500
21,00
19,00
18,00
17,50
16,50
16,00
15,00
2.000
23,00
21,00
20,00
19,00
18,50
17,50
16,50
Per i depositi in sotterraneo la normativa prevede conformazioni particolari (gomiti, argini
con nicchie ammortizzatrici, nicchie a fondo cieco) per l'arresto dei materiali lanciati da
un'eventuale esplosione.
Per i criteri progettuali dei depositi sotterranei si può fare riferimento, oltre alle prescrizioni
dell'All. B, agli articoli da 326 a 335 del D.P.R. 128/59.
5.6
Riservette
Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri
minerari, come detto, non sono classificate depositi sotterranei ai sensi dell'allegato B del
Regolamento, ma sono soggette ad autorizzazioni dell'ingegnere capo del Distretto minerario3 che
comunica gli atti autorizzativi al Prefetto della provincia competente per territorio.
La loro regolamentazione deriva dagli articoli 324-335 contenuti al Capo III (Depositi di
esplosivi nei sotterranei di miniere e cave) del titolo VIII (Esplosivi) del D.P.R. 128/59.
Tuttavia devono essere osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte
le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi.
5.7
Impiego di esplosivi per lavori urgenti o di breve durata
A norma dell'art. 100 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il Prefetto può rilasciare
licenza per acquistare e detenere limitati quantitativi di esplosivi, di qualsiasi categoria, comunque
non superiori al consumo di 8 giorni qualora, per lavori urgenti o di breve durata, la costituzione di
un regolare deposito possa essere causa di ritardo.
L'esplosivo deve essere custodito in luogo adatto, fuori dell'abitato, con tutte le precauzioni
per evitare sottrazioni e con assoluto divieto di cederlo ad altri.
Tra le numerose prescrizioni dettate per i depositi ed i magazzini di esplosivi importanza
particolare riveste quella dell'obbligo di una guardiania costante (art. 105 del regolamento del
T.U.L.P.S.).
3
Dal 1° gennaio 2002 i Distretti minerari operano come uffici regionali a seguito della delega delle competenze in
materia di miniere dal Ministero delle Attività Produttive alle Regioni.
11
6.
SOSTA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI ESPLOSIVI ALL'INTERNO DEI
CANTIERI
Il trasporto e la distribuzione degli esplosivi all'interno dei cantieri sono regolati dagli art. 22 e
25 del D.P.R. 302/56 e, per l'uso minerario, dagli articoli da 309 a 323 del D.P.R. 128/59.
In tali articoli si pone l'accento sulla necessità di tenere separati gli esplosivi dalle capsule
detonanti, di utilizzare gli involucri originali in cassette chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei,
nonché di adoperare mezzi di trasporto idonei; si dettano anche procedure particolari per il trasporto
all'interno del cantiere. Si sottolinea che, comunque venga effettuato il trasporto, è buona norma
tenere sempre separati i detonatori dagli esplosivi, portandoli possibilmente sul luogo di impiego in
tempi diversi4.
Per quanto concerne la distribuzione, è in ogni caso vietata la distribuzione di esplosivi avariati
o resi inidonei (per es. esplosivi al nitrato di ammonio umidi o esplosivi contenenti più del 10% di
nitroglicerina congelati o che presentino tracce di trasudamento).
La quantità di esplosivo che può essere distribuita è limitata al consumo di un turno (secondo
l'art. 314 del D.P.R. 128/59 la quantità di esplosivo che può essere consegnata ad un uomo non deve
comunque eccedere i 25 kg salvo autorizzazione specifica della direzione). In ogni caso l'esplosivo
eventualmente non adoperato deve essere restituito a fine turno all'addetto alla distribuzione. Si
raccomanda di non lasciare mai incustoditi gli esplosivi ed i mezzi di accensione durante tutte le fasi
che precedono il brillamento delle mine.
Un problema che merita particolare attenzione è quello della "sosta tecnica" degli esplosivi in
posti non idonei dopo l'arrivo presso cantieri di abbattimento quando non è disponibile un regolare
deposito. Questa situazione, pur se contemplata dalla legge solo nel caso di licenza temporanea di
trasporto (l'art. 51 del T.U.L.P.S. prevede che le licenze di trasporto permanenti possono essere
concesse solo quando sia il mittente che il destinatario sono provvisti di deposito), è frequente ed ha
dato luogo ad infortuni mortali anche plurimi.
Dato inoltre che la normativa impone che l'esplosivo non utilizzato venga riposto in deposito o
distrutto, in mancanza di deposito si è costretti a pericolose ed antieconomiche operazioni di
distruzione di esplosivo alla fine della giornata lavorativa. La soluzione potrebbe essere rappresentata
dal trasporto al deposito dell’esplosivo residuo a fine giornata ma ciò comporta un consistente
aumento dei costi.
D'altra parte gli esplosivi inutilizzati possono costituire un vero e proprio "invito a delinquere".
Non è possibile infatti controllare che la distruzione avvenga in modo completo in modo da evitare
che materiali esplodenti non utilizzati (per lo più miccia detonante e detonatori) vengano trattenuti
per essere riutilizzati (e quindi immagazzinati in modo spesso inidoneo e comunque senza
autorizzazione) o, addirittura, sottratti.
L’art. 35 del D.L. 624/96 (Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere) stabilisce che in caso
di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore
responsabile deve fare in modo che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei
punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce inoltre che la sosta degli esplosivi all'interno del
cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti
idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con
4
Tali norme sono attualmente superate da una recente modifica al T.U.L.P.S. che consente il trasporto contemporaneo sullo stesso
mezzo dei detonatori e dell'esplosivo purché il mezzo sia dotato di apposito contenitore riconosciuto idoneo dal Ministero
dell'interno. Allo stato attuale, inoltre, esistono detonatori privi di esplosivo primario, classificati in II categoria.
12
dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da
sottrazione. Infine le modalità per il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere devono essere
approvate dall’Ingegnere Capo.
7.
PREPARAZIONE E BRILLAMENTO DELLE MINE
L'uso delle mine è regolamentato dal Capitolo V dell'Allegato B del Regolamento.
Nel caso di cave e miniere vale il D.P.R. 128/59.
L’Allegato B dispone che il caricamento ed il brillamento delle mine deve essere fatto
comunque, per quanto applicabili, secondo le norme del regolamento di polizia mineraria.
Anche i D.P.R. 302/56, 320/56 e 321/56 contengono norme relative alla preparazione ed
accensione delle mine ma la raccolta più completa è senza dubbio quella del D.P.R. 128/59, per cui
ad essa essenzialmente si fa riferimento in quanto segue.
Rimandando alla lettura delle norme per il dettaglio delle prescrizioni, si tratteranno solo alcuni
aspetti particolarmente importanti ai fini della sicurezza.
La corretta progettazione della volata, e quindi la scelta degli esplosivi in funzione delle
caratteristiche della roccia, del suo stato di fratturazione, delle caratteristiche geometriche del fronte
ecc., riveste una determinante importanza nei riguardi delle condizioni di sicurezza del lavoro, oltre
che, evidentemente, sull'economicità delle operazioni di abbattimento.
Purtroppo sotto questo aspetto si riscontra frequentemente un certo empirismo da parte degli
utilizzatori che, tra l'altro, non spinge i produttori ad immettere sul mercato nuovi prodotti più sicuri.
Ad esempio oggi in Italia è ancora alquanto limitato l'uso di esplosivi tipo slurry mentre negli U.S.A.
già dal 1978 questi hanno praticamente sostituito del tutto le pericolose e poco salubri dinamiti.
L'operazione di preparazione degli inneschi e di caricamento delle mine deve essere condotta
con il massimo ordine e cautela solo dal personale addetto.
L'art. 27 del D.P.R. 302/56 prescrive che tale personale deve essere munito di speciale licenza
da rilasciarsi, su parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi, dal
Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità (ossia del cosiddetto
"patentino di fochino"). In campo estrattivo tale licenza non è prescritta esplicitamente ma è richiesto
il superamento di appositi corsi di preparazione; talune regioni richiedono invece, già da anni, il
patentino da fochino nelle attività di cava.
L'innesco della mina può essere effettuato in vari modi: uno dei metodi più sicuri è quello
effettuato con miccia detonante, innescata a sua volta, solo all’atto del brillamento, con detonatore
posto a bocca foro. In questo caso bisogna scegliere opportunamente la potenza della miccia (g/m di
esplosivo) in funzione del tipo di esplosivo da innescare.
Una detonazione imperfetta sviluppa notevoli quantità di ossidi nitrosi (molto tossici) e
potrebbe lasciare pericolosi residui di esplosivo e porzioni di roccia in equilibrio precario.
Il metodo di innesco illustrato, anche se molto sicuro e semplice, non può essere utilizzato in
ambienti potenzialmente grisutosi e non permette particolari tecniche di abbattimento della roccia. È
opportuno effettuare l'innesco degli slurries con miccia con almeno 10 g/m e booster al fondo; la
pressione generata dalla detonazione della miccia causa infatti la desensibilizzazione dell'esplosivo
senza essere sufficiente a farlo detonare; lo stesso inconveniente si verifica in volate con fori vicini,
in terreni umidi o in rocce fratturate con acqua.
Impiegando detonatori a fuoco, il loro collegamento con la miccia a lenta combustione deve
essere fatto solo con apposite pinze di sicurezza; della miccia a lenta combustione, prima dell'uso, va
13
scartato un pezzo, dell'estremità libera, lungo almeno 5 cm, in quanto potrebbe aver subito
deterioramento per assorbimento di umidità o per fuoriuscita di polverino.
Dopo la smorza sono inserite nel foro le altre cartucce; spesso, durante il caricamento, per
assicurare un migliore riempimento del foro, è effettuato un taglio sull'involucro delle cartucce. Ciò è
tuttavia sconsigliabile dal punto di vista della sicurezza perché può essere causa di intasamento dei
fori costringendo gli operatori a lunghe e pericolose operazioni per la rimozione dell'ostruzione.
Altra cautela prescritta è quella di utilizzare, per l'intasamento, calcatoi in legno, eventualmente
rivestiti di materiali non ferrosi che non provochino scintille.
Per una buona riuscita della volata e per evitare che qualche mina faccia 'cannone è importante
che i fori siano chiusi con adeguato borraggio. Le norme impongono almeno 20 cm di borraggio ma è
consigliabile una lunghezza superiore ai 50 cm, effettuato con sabbia priva di granuli quarzosi,
piritosi o metallici. Impiegando la miccia a lenta combustione si tenga presente che un borraggio
troppo compresso può far accelerare la velocità di combustione della miccia stessa.
Nel caso si usino detonatori elettrici occorre effettuare la prova del circuito di tiro con ohmetro
omologato, a distanza di sicurezza, prima del collegamento con l'esploditore.
La prova ha lo scopo di verificare che la resistenza misurata sia pari alla somma delle resistenze
dei detonatori e della linea di tiro, per accertarsi che siano collegati tutti i detonatori o che non vi
siano imperfette giunzioni.
È da evitare la verifica preventiva degli inneschi elettrici con l'ohmetro essendo tale operazione
pericolosa.
Dopo la prova del circuito, può essere effettuato il collegamento con l'esploditore; anche per
questo apparecchio è prevista l’omologazione per l'uso minerario nonché, ogni sei mesi, l'obbligo di
revisione presso laboratori specializzati.
La normativa detta anche prescrizioni per le operazioni di sgombero e la segnalazione
dell'imminente brillamento.
La corretta progettazione ed esecuzione della volata ha determinante importanza anche ai fini
della sicurezza dopo il brillamento.
Sono ad esempio cause frequenti di incidenti, collegate alla mancata o difettosa detonazione di
una mina, la residuazione di esplosivo nei fondelli o di mine mancate, la presenza di esplosivo o di
inneschi fra il materiale abbattuto e di blocchi di roccia in equilibrio instabile sul fronte.
Le mine mancate devono essere comunque eliminate con operazioni che, anche se eseguite
come prescritto dalla legge, sono sempre molto rischiose.
Effettuato lo sparo di mine, l'accesso al cantiere deve essere inibito finché i gas prodotti
dall'esplosione, in genere molto tossici, non si siano completamente diluiti.
Dopo ogni volata è importantissimo eseguire accurate operazioni di disgaggio, sia che si operi
all'aperto che in galleria. Spesso purtroppo questa operazione è trascurata o sottovalutata mentre è
opportuno rilevare che, come evidenziato dalle statistiche, gli incidenti per caduta di massi dall'alto
sono purtroppo i più comuni in questo tipo di attività. Occorre fra l'altro osservare che, se si opera
con un metodo discendente, i vecchi fronti di abbattimento risultano, nel prosieguo dei lavori
praticamente irraggiungibili ed il disgaggio a suo tempo male eseguito, assieme agli effetti di
disgregazione dovuti a fattori climatici (gelo), provoca situazioni di pericolo difficilmente
modificabili.
La rimozione del materiale abbattuto deve essere effettuato con estrema cautela per la possibile
presenza, come si è detto, di esplosivo o, ancora peggio, di detonatori nel marino.
14
8.
LA NORMATIVA COMUNITARIA
La direttiva 93/15/CEE citata in apertura e’ stata emanata dall’U.E. nel quadro dell’art. 95 (già
art. 100A) del Trattato istitutivo dell’Unione europea, relativo alla libera circolazione dei beni in
ambito comunitario.
I principi informatori della libera circolazione dei beni5.
8.1
I meccanismi messi a punto dall’Unione europea per realizzare l’obiettivo della libera
circolazione dei beni tendono ad impedire la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e si basano sul
riconoscimento reciproco e sull’armonizzazione tecnica.
Gli effetti del riconoscimento reciproco possono essere così sintetizzati:
⇒ I prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un paese dovrebbero in teoria circolare
liberamente in tutta la Comunità, dove tali prodotti soddisfano livelli di protezione equivalenti
a quelli imposti dallo Stato membro di esportazione e dove essi siano commercializzati nel
territorio del paese esportatore.
⇒ In assenza di misure comunitarie gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare sul loro
territorio.
⇒ Gli ostacoli agli scambi risultanti da divergenze tra le legislazioni nazionali possono essere
accettati solo qualora le misure nazionali:
•
•
•
siano necessarie per soddisfare requisiti vincolanti (ad esempio in materia di salute,
sicurezza, protezione dei consumatori, tutela ambientale);
perseguano un obiettivo legittimo che giustifichi la violazione del principio della libera
circolazione delle merci;
possano essere giustificate rispetto a tale fine legittimo e siano proporzionate agli
obiettivi prefissati.
Le limitazioni alla libera circolazione dei prodotti possono essere evitate o eliminate solo
attraverso un’opera di armonizzazione tecnica su scala comunitaria. All’inizio tale processo è stato
piuttosto lento ma poi, con la risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia (comunemente
detto “nuovo approccio”) in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, è stata istituita una
nuova tecnica regolamentare, che reso più spedito il processo di accettazione del principio stesso in
ambito comunitario; Tale strategia ha fissato i seguenti principi:
⇒ L’armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel
mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all’interno della
Comunità stessa.
⇒ Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive
sono definite in norme armonizzate.
⇒ L’applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può
sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
⇒ I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai
corrispondenti requisiti essenziali.
5
Gli elementi contenuti in questo sottoparagrafo sono liberamente tratti da un documento divulgativo sulla libera circolazione dei
beni in ambito comunitario, predisposto dall’Unione europea e disponibile sul sito web www.newapproach.com
15
In base al nuovo approccio le norme devono fornire un livello di protezione garantito rispetto ai
requisiti essenziali fissati nelle direttive e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne
la protezione della sicurezza o altri interessi risultanti dalle direttive. E’ inoltre necessaria una
procedura per l’applicazione della clausola di salvaguardia, che consenta di contestare la conformità
di un prodotto o eventuali carenze o mancanze delle norme armonizzate.
Oltre ai principi del nuovo approccio è necessario stabilire condizioni per una valutazione
affidabile della conformità. In tal senso si possono riscontrare due elementi chiave:
! la creazione della fiducia attraverso la competenza e la trasparenza, e
! l’elaborazione di una politica e di una disciplina esaustive per la valutazione della conformità.
A tale scopo, una risoluzione del Consiglio europeo concernente un approccio globale alla
certificazione e alle prove istituisce i seguenti principi guida in materia di politica comunitaria sulla
valutazione della conformità:
⇒ nell’ambito della normativa comunitaria è elaborato un approccio coerente attraverso la
preparazione di moduli applicabili alle varie fasi delle procedure di valutazione della
conformità e attraverso l’elaborazione di criteri per l’utilizzo di tali procedure, per la
designazione degli organismi incaricati di applicare le procedure e per l’utilizzo della
marcatura CE;
⇒ è generalizzato l’impiego delle norme europee in materia di garanzia della qualità (serie EN
ISO 9000) e di requisiti che gli organismi di valutazione della conformità incaricati di
applicare la garanzia qualità (serie EN 45000) devono soddisfare;
⇒ sono istituiti sistemi di accreditamento e l’uso di tecniche di comparazione sia a livello di
Stati membri che di Comunità;
⇒ sono incentivati accordi sul riconoscimento reciproco in materia di prove e di certificazione in
un ambito non regolamentare;
⇒ le differenze tra le infrastrutture esistenti di garanzia della qualità (ad esempio sistemi di
calibrazione e metrologici, laboratori di prova, organismi di certificazione e ispezione,
organismi di accreditamento) dei vari Stati membri e dei vari settori industriali sono
minimizzate attraverso programmi opportuni;
⇒ gli scambi internazionali tra la Comunità e i paesi terzi sono incentivati grazie ad accordi sul
riconoscimento reciproco e a programmi di cooperazione e assistenza tecnica.
L’introduzione del nuovo approccio ha comportato un perfezionamento della procedura di
valutazione della conformità, in modo da consentire al legislatore comunitario di valutare le
conseguenze insite nell’impiego di meccanismi di valutazione della conformità diversi. In pratica, si
è trattato di garantire una valutazione della conformità flessibile nell’arco dell’intero processo di
fabbricazione per adeguarla alle esigenze delle singole operazioni. L’approccio globale ha introdotto
un approccio modulare, suddividendo la procedura di valutazione della conformità in una serie di
operazioni, i cosiddetti moduli, che differiscono tra loro in base alla fase di sviluppo del prodotto (ad
esempio, progettazione, prototipo, produzione piena), al tipo di valutazione effettuata (quale
controllo della documentazione, approvazione del tipo, garanzia qualità) e alla persona responsabile
della valutazione (fabbricante o terzo).
L’approccio globale è stato ultimato con 2 decisioni del Consiglio (la prima del 1990 e la
seconda del 1993), che fissano orientamenti generali e procedure dettagliate in materia di valutazione
della conformità da utilizzare nelle direttive di nuovo approccio. La valutazione della conformità si
basa pertanto su quanto segue:
16
!
!
attività interne di controllo della progettazione e della fabbricazione da parte del fabbricante;
esame del tipo svolto da terzi più attività interne di controllo della produzione da parte del
fabbricante;
esame del tipo o della progettazione da parte di terzi più approvazione da parte di terzi del
prodotto o dei sistemi di garanzia qualità della fabbricazione o verifica su prodotto da parte di
terzi;6
verifica di un unico prodotto da parte di terzi per le fasi di progettazione e fabbricazione;
approvazione da parte di terzi dei sistemi di garanzia di qualità totale.
!
!
!
Oltre a fissare orientamenti per l’uso delle procedure di valutazione della conformità nelle
direttive di armonizzazione tecnica, la decisione 93/465/CEE armonizza le norme relative
all’apposizione e all’utilizzo della marcatura CE.
In linea generale, tutte le direttive di nuovo approccio si fondano sui seguenti principi:
⇒ l'armonizzazione si limita ai requisiti essenziali.
⇒ solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi nel mercato e
messi in servizio.
⇒ le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee e che sono trasposte nelle norme nazionali, sono ritenute
conformi ai corrispondenti requisiti essenziali.
⇒ l'applicazione delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche rimane facoltativa e
i fabbricanti sono liberi di scegliere altre soluzioni tecniche che garantiscano la
conformità ai requisiti essenziali.
⇒ i fabbricanti possono scegliere tra le varie procedure di valutazione della conformità
previste dalla direttiva applicabile.
8.2
Elementi essenziali delle direttive
Gli elementi essenziali delle direttive di nuovo approccio sono di seguito brevemente riassunti:
Campo di applicazione:
Il campo di applicazione definisce la serie di prodotti disciplinati dalla
direttiva o la natura dei rischi che la direttiva intende evitare: in genere si tratta dei rischi
connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. In tal senso uno stesso prodotto può essere
disciplinato da varie direttive.
Immissione nel mercato e messa in servizio: Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure
necessarie a garantire che i prodotti vengano immessi nel mercato e messi in servizio solo
se non rappresentano un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone o per altri
interessi pubblici di cui alla direttiva, in caso di adeguata installazione, manutenzione e
utilizzo ai fini previsti.
Ciò comporta l’obbligo di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri.
Ai sensi del trattato CE (ed in particolare degli articoli 28 e 30) questi ultimi possono
adottare altre misure nazionali, in particolare per proteggere i lavoratori, i consumatori o
l’ambiente; le suddette misure non possono tuttavia implicare modifiche del prodotto né
possono influenzarne le condizioni di immissione nel mercato.
Requisiti essenziali: I requisiti essenziali sono fissati negli allegati delle direttive e comprendono
tutti gli elementi necessari per conseguire l’obiettivo stabilito dalla direttiva. I prodotti
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L'approvazione da parte di terzi del prodotto o dei sistemi di garanzia qualità della produzione e la verifica su prodotto da parte di
terzi possono essere garantite anche senza un esame del tipo o della progettazione da parte di terzi.
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possono essere immessi nel mercato e messi in servizio solo se sono conformi ai requisiti
essenziali.
In genere le direttive di nuovo approccio sono concepite in modo da trattare tutti i rischi
caratteristici che possono coinvolgere l’interesse pubblico che la direttiva intende
tutelare. Per questo motivo per conformarsi alla normativa comunitaria è sovente
necessario applicare contemporaneamente varie direttive del nuovo approccio ed
eventualmente altre normative comunitarie. Può inoltre accadere che alcuni elementi non
siano stati contemplati dal campo di applicazione delle legislazione comunitaria
applicabile: in tal caso gli Stati membri possono elaborare norme nazionali ai sensi degli
articoli 28 e 30 del trattato CE.
Libera circolazione: Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE
siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono
l’apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l’immissione nel
mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE, a
meno che le disposizioni in materia di marcatura CE non siano state applicate
impropriamente.
Esiste un’unica eccezione: gli Stati membri possono infatti vietare, limitare o impedire la
libera circolazione di prodotti muniti di marcatura CE ai sensi degli articoli 28 e 30 del
trattato CE, in caso di rischio non disciplinato dalle direttive applicabili.
Presunzione di conformità: Si presume che i prodotti conformi alle norme nazionali che
recepiscono norme armonizzate, il cui numero di riferimento sia stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, siano conformi ai corrispondenti requisiti
essenziali. Se il fabbricante non ha applicato tali norme, o lo ha fatto solo parzialmente,
per essere conformi ai requisiti essenziali le misure adottate e la rispettiva adeguatezza
devono essere documentate.
Clausola di salvaguardia: Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie al fine di
vietare o limitare l’immissione nel mercato di prodotti muniti di marcatura CE o di
ritirarli dal mercato qualora essi, se utilizzati ai fini previsti, possano compromettere la
sicurezza o la salute delle persone o altri interessi pubblici di cui alle direttive applicabili.
Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione delle misure adottate; se la
Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, informa gli altri Stati
membri che devono intervenire in maniera adeguata alla luce dell’obbligo generale loro
imposto di applicare la normativa comunitaria.
Valutazione di conformità: Prima di immettere un prodotto sul mercato comunitario il fabbricante
deve sottoporlo a una procedura di valutazione della conformità prevista dalla direttiva
applicabile, al fine di apporre la marcatura CE.
Organismi notificati: La valutazione di conformità da parte di terzi è svolta da organismi notificati
designati dagli Stati membri tra quelli che soddisfano i requisiti fissati nella direttiva e
presenti sul loro territorio.
Marcatura CE:
I prodotti conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che
prevedono la marcatura CE devono recarla. Tale marcatura è, in particolare,
un’indicazione che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive
applicabili e che sono stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità
prevista dalle direttive stesse. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure
necessarie per proteggere la marcatura CE.
Coordinamento dell’attuazione:
Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma
armonizzata non risponda pienamente ai requisiti essenziali di una direttiva, è adito il
comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE (il comitato sulle norme e le regole tecniche).
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Sulla base del parere espresso dal comitato la Commissione comunica agli Stati membri
se la norma debba essere ritirata dall’elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Molte direttive del nuovo approccio prevedono un comitato permanente che assista la
Commissione fornendo un parere sui progetti di misure destinate ad attuare le
disposizioni delle direttive applicabili ed esaminando eventuali questioni riguardanti
l’attuazione e l’applicazione pratica della direttiva. Periodicamente sono inoltre indette
riunioni per discutere gli aspetti tecnici legati all’attuazione nell’ambito di gruppi di
lavoro composti da rappresentanti nominati dagli Stati membri e dalle parti interessate
(ad esempio organismi notificati, organismi di normalizzazione, fabbricanti, distributori,
associazioni dei consumatori e sindacati) e presieduti dalla Commissione.
Recepimento e disposizioni transitorie:
Gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni
delle direttive nel proprio diritto interno e ad informare la Commissione delle misure
adottate.
Le direttive di nuovo approccio sono direttive di armonizzazione totale. In altri termini, le
disposizioni in esse contenute prevalgono su tutte le disposizioni nazionali
corrispondenti.
Gli Stati devono consentire l’immissione nel mercato di prodotti conformi alle normative
vigenti sul loro territorio alla data di attuazione della direttiva in questione fino alla data
fissata dalla direttiva. In alcuni casi limitati tali prodotti possono essere messi in servizio
anche dopo tale data.
8.3
La direttiva 93/15 sugli esplosivi civili e il D. L.vo 7/97 di recepimento
Con la direttiva 93/15/CEE del 5 aprile 1993 il Consiglio dell’Unione europea ha emesso
norme per l’armonizzazione delle normative nazionali finalizzate a garantire, anche nel settore degli
esplosivi per uso civile, la libera circolazione in ambito comunitario; in tale contesto, ai sensi dell’art.
95 del trattato europeo, si è cercato di assicurare un livello di protezione elevato definendo
contestualmente i requisiti essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli esplosivi e
facendo riferimento a norme armonizzate a livello europeo, attualmente ancora non esistenti, per
quanto concerne i metodi di prova degli stessi.7
Gli elementi essenziali della direttiva 93/15 sono:
a) definizione di esplosivi: sono definiti come esplosivi i prodotti della classe 1 delle
“Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose” (Orange
Book); da tali prodotti, ai soli fini dell’applicazione della direttiva, sono esclusi gli esplosivi,
comprese le munizioni, destinati ad essere utilizzati dalle forze armate e dalla polizia, nonché gli
artifici pirotecnici e le munizioni comuni8;
b) garanzia di conformità: gli Stati devono prendere le misure necessarie per assicurare che gli
esplosivi immessi nel mercato comunitario siano conformi alle disposizioni della direttiva, siano
muniti del marchio CE rilasciato da un organismo notificato e che siano stati sottoposti ad una
valutazione della loro conformità secondo procedure dettagliate in allegato alla direttiva9;
7
8
9
Secondo la direttiva 93/15, le norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e conservano forma non
vincolante per gli Stati membri; il CEN è stato riconosciuto come uno dei due organismi competenti per adottare norme
armonizzate.
Nell’Allegato I al D. L.vo 7/97 sono elencati tutti i prodotti che figuravano nell’Orange Book edito nel 1996. Detto elenco, non
ancora aggiornato nonostante la pubblicazione, nel 1999, di una edizione più aggiornata dell’Orange Book, riporta, per ciascun
prodotto, anche la divisione di rischio (da 1.1 ad 1.6) ed il gruppo di compatibilità (da A ad S).
L’allegato II alla direttiva 93/15 prevede le seguenti procedure per il rilascio di attestato di conformità:
19
c) libera circolazione: gli Stati membri non possono vietare, ridurre od ostacolare l’immissione
degli esplosivi che soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva stessa;
d) trasferimenti: non possono essere effettuati controlli specifici alle frontiere ma solo controlli, in
modo non discriminatorio, sul territorio nazionale. Per trasferire prodotti esplodenti è necessaria
una licenza di trasferimento dell’autorità competente la quale verifica che il destinatario sia
legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze e le autorizzazioni necessarie.
Se l’autorità del paese destinatario ritiene che non sussistano particolari esigenze di sicurezza,
essa rilascia una licenza, valida per una durata determinata, che deve accompagnare gli esplosivi
sino a destinazione e mostrata alle autorità competenti. Qualora invece i trasferimenti richiedano
controlli specifici per esigenze di pubblica sicurezza, il destinatario deve fornire preventivamente
all’autorità competente un certo numero di informazioni che è esaminato dall’autorità, che
autorizza il trasferimento in caso positivo;
e) uso illecito: in deroga alle norme per il trasferimento degli esplosivi di cui al punto precedente, la
direttiva stabilisce che uno Stato membro, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza
pubblica derivanti dalla detenzione o dall’uso illeciti di esplosivi, può prendere qualsiasi misura
necessaria in materia di trasferimento di esplosivi (clausola di salvaguardia);
f) Comitato consultivo: la Commissione europea è assistita da un Comitato consultivo composto
dai rappresentanti degli Stati membri per l’esame delle questioni relative all’applicazione della
direttiva;
g) reti per lo scambio di informazioni: gli Stati membri istituiscono reti per lo scambio di
informazioni per la messa in applicazione della direttiva, indicando alla UE e agli altri Paesi
comunitari le autorità nazionali incaricate di inviare o ricevere le informazioni;
h) elenco delle imprese: gli Stati membri devono tenere a disposizione della UE e degli altri Paesi
membri le informazioni aggiornate relative alle imprese che operano nel settore degli esplosivi e
che possiedono una licenza o un’autorizzazione a fabbricare, a vendere, a tenere in deposito, ad
utilizzare o a trasferire esplosivi. Gli Stati devono altresì verificare che dette imprese dispongano
di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore di
esplosivi.
L’art. 19 della direttiva prevedeva che gli Stati membri adottassero le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 1994; la data per
l’applicazione delle stesse era invece fissata al 1° gennaio. In ogni caso fino al 31 dicembre 2002 gli
Stati membri sono autorizzati ad ammettere l’immissione nel loro mercato degli esplosivi dichiarati,
anteriormente al 31 dicembre 1994, conformi alle normative nazionali vigenti nel loro territorio.
Le disposizioni dell’art. 19 imponevano dunque agli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio
1995, che tutti gli esplosivi di nuova formulazione fossero immessi sul mercato comunitario solo
disponendo del marchio CE; ciò non si è verificato in Italia come in altri Paesi comunitari. Le stesse
disposizioni concedevano 8 anni di tempo da quella data (cioè fino al 31.12.2002) per dotare del
marchio CE anche gli esplosivi già omologati alla data del 31 dicembre 1994.
La direttiva 93/15 ha come obiettivo primario quello di eliminare, nell’ordinamento giuridico
dei Paesi comunitari, le norme che si oppongono, essenzialmente per motivi di pubblica sicurezza,
alla libera circolazione degli esplosivi. In Italia, purtroppo, il processo di revisione della normativa
nazionale e’ appena cominciato.
a) esame CE del tipo (modulo B): valutazione della conformità del prototipo ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti
dall’Allegato II alla direttiva, integrato, a scelta del fabbricante, da altra procedura per la conformità della produzione
(moduli C e D: valutazione dell’adeguatezza del sistema di qualità della produzione) o per la conformità del prodotto
(moduli E ed F: valutazione della conformità del prodotto al prototipo approvato);
b) verifica di un unico prodotto (modulo G).
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La direttiva 93/15 è stata recepita in Italia con il D.L.vo 2 gennaio 1997 n. 7; questo prevede,
all’art. 14, che sia adottato, con decreto interministeriale, il regolamento di esecuzione recante in
particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle
definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni
Unite relative al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità di esecuzione delle verifiche
tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza
dei requisiti di sicurezza. In effetti, all’atto della sua emanazione, il Dlvo 7/97 ha posto complessi
problemi di compatibilità con la normativa preesistente, in particolare:
! le definizioni di esplosivo contenute nel TULPS non sono state abrogate;
! non sono state adattate le norme (di carattere essenzialmente tecnico) che regolamentano il
deposito e il trasporto di esplosivi e che fanno riferimento a criteri di rischio diversi da quelli
contenuti nelle Raccomandazioni ONU (e spesso con questi incompatibili).
Ulteriori difficoltà derivano dalla impossibilità, per l’Amministrazione dell’Interno, di
notificare un organismo alla Commissione europea per la verifica della conformità ai requisiti
essenziali, a causa della mancata emanazione del regolamento citato.
L’assenza di un organismo notificato nazionale si traduce infatti, per gli operatori italiani
(essenzialmente per i fabbricanti o per gli importatori di prodotti extracomunitari), in una
penalizzazione, quanto meno teorica, nei confronti dei loro omologhi di Paesi membri che hanno già
notificato organismi di certificazione nel settore degli esplosivi (attualmente in numero di 10).
Per quanto e’ dato di conoscere, appare allo scrivente poco probabile la notifica, entro il
31.12.2002, da parte dell’Amministrazione di un organismo italiano che possa immediatamente
verificare la conformità di prodotti esplosivi ai requisiti essenziali; per tale motivo, la maggior parte
degli operatori italiani ha già provveduto (o sta provvedendo) alla verifica in questione presso
organismi notificati stranieri.
A prescindere comunque dai problemi posti dal decreto e dal suo emanando regolamento, il D.
L.vo 7/97 ha avuto il merito:
♦ di aver definito in modo inconfutabile l’oggetto del decreto stesso, ovvero le materie e gli
oggetti esplosivi;
♦ di aver avviato un processo di allineamento delle normative italiane a quelle comunitarie,
nell’ambito di un contesto (quello delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite)
universalmente accettato e riconosciuto in tutti i settori di impiego degli esplosivi;
♦ di aver restituito agli attori responsabili in materia di esplosivi civili (Pubblica
Amministrazione, fabbricanti, utilizzatori e cittadini) il giusto equilibrio tra diritti e doveri di
ciascuno, in un quadro di responsabilità definite in seno all’Unione europea in modo non
dissimile da quello individuato per il settore della sicurezza del lavoro.
E’ altresì evidente che il processo è appena avviato e l’Italia appare in ritardo rispetto alla
maggioranza dei partners comunitari; per quanto ambizioso possa apparire l’obiettivo del processo di
adeguamento alle politiche comunitarie del vigente corpo di normative in materia di pubblica
sicurezza, l’insieme delle norme che tale processo e’ in grado di produrre dovrebbe consentire, a
parere dello scrivente, un uso più diffuso ma al tempo stesso più conforme all’effettivo livello di
rischio connesso con l’impiego di esplosivi.
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