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Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica

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Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica
Antiriciclaggio
Restituzione dei fondi
in caso di impossibilità
di adeguata verifica della clientela
di Lucia Starola
Gli enti e i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di restituire
ai clienti i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni e prestazioni professionali in corso di realizzazione. Il Ministero dell’economia
e delle finanze, con circolare 30 luglio 2013, ha fornito alcune precisazioni sull’ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a darvi attuazione, illustrando
l’interlocuzione preliminare con il cliente, la comunicazione allo stesso per definitiva
impossibilità di adeguata verifica, le caratteristiche del conto corrente di destinazione e le informazioni relative alle operazioni di restituzione, mentre l’Unità di informazione finanziaria, con provvedimento 6 agosto 2013, ha individuato il contenuto delle informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, che devono essere acquisite e conservate a disposizione della UIF stessa.
Il Ministero dell’economia e delle finanze (1) ha
fornito precisazioni sull’ambito applicativo del
comma 1-bis dell’art. 23 (Obbligo di astensione)
del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e sulle
modalità operative idonee a provvedere all’obbligo di restituzione dei fondi, qualora non sia
stato possibile rispettare gli obblighi di adeguata
verifica relativamente a rapporti continuativi già
in essere.
Correlativamente l’Unità di informazione finanziaria, con Provv. 6 agosto 2013, ha individuato
il contenuto delle informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, che devono essere acquisite e conservate a disposizione della
UIF stessa.
Normativa primaria
Le disposizioni regolamentari traggono origine
dal comma 1-bis dell’art. 23 del D.Lgs. n.
231/2007 (2), relativo all’obbligo per gli enti e i
professionisti destinatari della normativa di restituire ai clienti i fondi, gli strumenti e le altre
disponibilità finanziarie di spettanza, qualora
non sia possibile rispettare gli obblighi di ade-
guata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni e prestazioni professionali in corso di realizzazione. La norma
prevede che il relativo importo venga «liquidato» tramite bonifico su conto corrente bancario
indicato dal cliente e che il trasferimento dei
fondi sia accompagnato da un messaggio, nel
quale si indica alla controparte bancaria che le
somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica
della clientela previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n.
231/2007.
L’adeguata verifica costituisce l’adempimento
primario richiesto dalla disciplina antiriciclag-
Lucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Commercialisti Associati
Note:
(1) Circolare Dipartimento del Tesoro, Direzione V, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria e con la condivisione della Banca
d’Italia, dell’UIF e della Guardia di finanza, 30 luglio 2013, prot.
57889/DT, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) Comma inserito per effetto di quanto disposto dall’art. 18 del
D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
37/2013
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Antiriciclaggio
LA DISPOSIZIONE PRIMARIA
D.Lgs. n. 169/2012, che la
gio, presupposto fondamenRestituzione dei fondi
modifica all’art. 23 del
tale per gli ulteriori obblighi
Il comma 1-bis dell’art. 23 del D.Lgs.
D.Lgs. n. 231/2007 è rivoldi registrazione e di evenn. 231/2007, relativo all’obbligo per gli
ta a stabilire obblighi in catuale segnalazione di operaenti e i professionisti destinatari della
po ai soggetti destinatari
zioni sospette. Come indicanormativa antiriciclaggio di restituire ai
della normativa antiricito dall’art. 18 del D.Lgs. n.
clienti i fondi, gli strumenti e le altre
claggio, nel caso in cui gli
231/2007, l’adeguata verifidisponibilità finanziarie di spettanza,
stessi decidano di porre fine
ca consiste nelle seguenti
qualora non sia possibile rispettare gli
al rapporto continuativo o
attività:
obblighi di adeguata verifica
alla prestazione professioa) identificare il cliente e
relativamente a rapporti continuativi
nale in essere ai sensi delverificarne l’identità;
già in essere, operazioni e prestazioni
l’art. 23, comma 1.
b) identificare l’eventuale
professionali in corso di realizzazione,
La norma in esame tende
titolare effettivo e verificarprevede che il relativo importo deve
ovviamente a indurre i
ne l’identità;
essere «liquidato» tramite bonifico su
clienti a fornire tutte le inc) ottenere informazioni sulconto corrente bancario indicato dal
formazioni necessarie, pena
lo scopo e sulla natura precliente e il trasferimento dei fondi
la cessazione del rapporto.
vista del rapporto continuaaccompagnato da un messaggio, nel
In proposito l’art. 21 del
tivo o della prestazione proquale si indica alla controparte
D.Lgs. n. 231/2007 prevede
fessionale;
bancaria che le somme sono restituite
l’obbligo per il cliente di
d) svolgere un controllo coal cliente per l’impossibilità di
fornire sotto la propria restante nel corso del rapporto
rispettare gli obblighi di adeguata
sponsabilità tutte le inforo della prestazione profesverifica della clientela.
mazioni necessarie e agsionale.
giornate per consentire di
L’adeguata verifica costituisce dunque un adempimento composto, ad ese- adempiere gli obblighi di adeguata verifica. A
cuzione continuata, nel quale agli obblighi ini- significare quanto sia incisivo e determinante
ziali si aggiunge il monitoraggio nel tempo l’obbligo a carico del cliente, si richiamano le
dell’operatività del cliente, con frequenza deter- specifiche sanzioni penali (3) previste a carico
minata dal livello di rischio attribuito al cliente dell’esecutore dell’operazione che omette di instesso. L’art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007 detta dicare le generalità del soggetto per conto del
l’obbligo di astensione in caso di impossibilità quale esegue l’operazione ovvero non fornisce
di rispetto degli obblighi di adeguata verifica informazioni sullo scopo e sulla natura prevista
per mancata conoscenza di uno o più degli ele- del rapporto continuativo o della prestazione
menti suddetti (dati identificativi, scopo e natu- professionale.
ra), sia che ciò avvenga nel momento iniziale Le indicazioni del comma 1-bis sono indirizzate
(con conseguente divieto di instaurare il rappor- principalmente agli intermediari finanziari, ma
to), che per eventi sopravvenuti nel corso del sono applicabili anche al professionista che
rapporto continuativo o della prestazione professionale (con conseguente obbligo di interrompeNota:
re il rapporto).
L’impossibilità di adeguata verifica determina in (3) Art. 55 (Sanzioni penali), commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 231/2007:
capo all’intermediario o al professionista, oltre «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per
all’obbligo di astensione, anche quello di valuta- conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica
re se effettuare una segnalazione di operazione false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la
sospetta. Si tratta di momenti consequenziali e multa da 500 a 5.000 euro.
necessari, nei quali si inserisce il nuovo obbligo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura
di restituire al cliente i fondi, gli strumenti o le prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professioaltre disponibilità finanziarie di spettanza. Leg- nale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre
giamo, infatti, nella relazione governativa al anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro».
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Antiriciclaggio
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
va banca riceve i fondi su
avesse la disponibilità di
Ipotesi in cui è necessario
un conto già aperto, avrà a
fondi di clienti.
restituire i fondi
sua volta eseguito gli ademA puro titolo esemplificatiLa circolare del MEF 30 luglio 2013
pimenti per l’adeguata verivo si può ipotizzare:
afferma che la restituzione dei fondi è
fica, nel qual caso non sa– fondi ricevuti per effettuanecessaria nelle ipotesi di:
rebbe possibile avvalersi
re pagamenti di imposte o
– operazioni occasionali e
della procedura di adeguata
tributi ovvero contributi
prestazioni professionali in corso di
verifica con esecuzione da
previdenziali ed assistenziarealizzazione;
parte di terzi, come previsto
li in nome e per conto del
– rapporti nuovi, non ancora
negli artt. da 29 a 34 del
cliente;
perfezionati, per i quali si sono ricevuti
D.Lgs. n. 231/2007? La
– fondi ricevuti per provvefondi «scoprendo successivamente
norma di fatto rende inopedere al pagamento di diritti
l’impossibilità di completare
rativo il diritto al prelievo
e bolli dovuti in relazione a
l’adeguata verifica»;
dei fondi presso la banca,
pratiche di iscrizione nel re– rapporti già instaurati, al primo
previsto dall’art. 49, comgistro imprese per conto del
contatto utile, fatta salva la valutazione
ma 1, del D.Lgs. n.
cliente;
del rischio presente, nel caso in cui si
231/2007? Se così non è, il
– fondi ricevuti per effettuaaccerti di non essere in grado di
vero riciclatore non sarà inre operazioni immobiliari o
rispettare gli obblighi di adeguata
dotto a prelevare, nel corso
mobiliari (aziende, quote,
verifica.
del non breve periodo che
ecc.) in nome proprio e per
In pratica le ipotesi di riferimento sono:
intercorre tra l’interlocuzioconto del cliente, con rilase per una qualsiasi ragione non è
ne preliminare da parte delscio di procura ad operare in
stata originariamente effettuata
l’intermediario, l’invio delnome del cliente stesso ed
«adeguatamente» la verifica iniziale
la comunicazione scritta e il
obbligo di resa del conto;
del cliente e di ciò ci si rende conto
successivo termine di 60
– fondi ricevuti per fare ofsuccessivamente e se la verifica
giorni dal quale si realizza
ferte di acquisizione che,
all’origine è stata «adeguata», ma si
un vero blocco dei fondi?
per motivi di riservatezza,
sono modificate alcune situazioni (ad
Prima dell’emanazione delpossano partire dal profesesempio operazioni straordinarie
la circolare in commento, la
sionista, che si presenta, in
societarie, cambiamento del titolare
previsione è stata richiamaquesta prima fase, in nome
effettivo, trasferimenti di sede).
ta nella sezione IX della
e per conto di persona da
parte seconda del provvedinominare;
– fondi ricevuti a titolo fiduciario nell’ambito di mento di Banca d’Italia 3 aprile 2013 (5), che ha
contratti di particolare complessità, ovvero a ti- dettato le disposizioni attuative in materia di
tolo di caparra, da devolvere ad una delle parti adeguata verifica della clientela da parte degli
al verificarsi di una particolare condizione so- intermediari finanziari. Ciò significa che, al di
spensiva (in questo caso la restituzione sarebbe là dei dubbi e delle perplessità operative, le istidi particolare delicatezza e gravità, per la re- tuzioni hanno ben chiaro l’intento che all’obblisponsabilità nei confronti dell’altra parte incon- go normativo sia data concreta esecuzione.
sapevole).
L’entrata in vigore del comma 1-bis, inizialmen- Chiarimenti del Ministero
te prevista per il 17 ottobre 2012, venne sospesa Come sopra accennato, l’applicazione della nordal Ministero dell’economia in attesa dell’ema- ma, in vigore dal 17 ottobre 2012 e sospesa, prinazione di apposite istruzioni (4). Apparvero in- ma ancora che entrasse in vigore, per effetto
fatti subito evidenti i profili problematici con- della circolare del Ministero dell’economia e
nessi alla concreta attuazione di tale previsione
normativa. Tra i tanti ancora attuali: come si de- Note:
ve comportare la banca alla quale viene effettua- (4) Circolare ABI 17 ottobre 2012, prot. ULG/002317.
to il bonifico con relativo messaggio? Se la nuo- (5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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Antiriciclaggio
IL PROVVEDIMENTO UIF
riamente effettuata «adedelle finanze 30 luglio 2013
Informazioni da acquisire e conservare
guatamente» la verifica iniin commento, è da questa
a disposizione dell’UIF
ziale del cliente e di ciò ci
data immediatamente coLa circolare del MEF prescrive che il
si rende conto successivagente. In proposito la circodestinatario degli obblighi
mente (7);
lare fornisce un’interpretaantiriciclaggio deve acquisire e
b) la verifica all’origine è
zione sistematica della norconservare le informazioni relative alle
stata «adeguata», ma si sono
ma, correlandola al disposto
operazioni di restituzione effettuate,
modificate alcune situazioni
dell’art. 22 del D.Lgs. n.
con evidenza delle controparti e dei
(ad esempio operazioni stra231/2007 (6). Quest’ultima
rapporti di destinazione. In proposito il
ordinarie societarie, cambiadisposizione, riferendosi ai
provvedimento UIF 6 agosto 2013 ha
mento del titolare effettivo,
rapporti in essere al moindividuato il contenuto delle
trasferimenti di sede).
mento dell’entrata in vigore
informazioni che devono essere
In merito all’ambito applidel D.Lgs. n. 231/2007, preacquisite e conservate a disposizione
cativo, la circolare ministevede per tali rapporti, per i
dell’UIF:
riale precisa che la proceduquali all’atto dell’instaura– la data, l’importo e la tipologia
ra di restituzione può trovazione del rapporto in vigendell’operazione di restituzione;
re applicazione unicamente
za della precedente normati– i dati identificativi del cliente, degli
con riferimento ai rapporti
va era stato unicamente
eventuali cointestatari, del soggetto
che presentino saldi attivi.
«identificato il cliente», fosesecutore (se presente), dei titolari
Per i rapporti che presentase necessario applicare gli
effettivi, ove l’astensione non sia
no saldi passivi è presumiobblighi di adeguata verifideterminata dall’impossibilità di
bile esista la possibilità di
ca al primo «contatto utile»
identificare e verificare l’identità del
intraprendere comunque
con il cliente e in base al
titolare effettivo;
l’interlocuzione con il
profilo di rischio della
– gli estremi del rapporto o dei
cliente, di far presente il
clientela per effetto delle inrapporti in favore dei quali è effettuata
proprio obbligo di astensioformazioni disponibili. Ora
l’operazione di restituzione, con
ne, di bloccare operazioni
la circolare, richiamando tal’indicazione dell’intermediario
di addebito automatico.
le disposizione, di fatto infinanziario presso il quale sono aperti
La circolare fornisce precidica che l’applicazione della
e l’eventuale indicazione del Paese di
sazioni dettagliate sulle moprocedura di cui all’art. 23,
destinazione delle disponibilità
dalità di applicazione della
comma 1-bis, è graduata nel
finanziarie;
procedura di restituzione,
tempo in base ai medesimi
– ove noti, i dati identificativi dei
indicando una serie di step
criteri. Ne consegue la necointestatari del rapporto in favore
operativi, dei quali occorre
cessità di procedere alla redel quale il cliente ha chiesto di
mantenere evidenza:
stituzione dei fondi in occaeffettuare l’operazione di restituzione.
– indicare al cliente, fin
sione di:
dalla prima fase di contatto,
a) operazioni occasionali e
prestazioni professionali in corso di realizzazio- le conseguenze derivanti dall’impossibilità di
completare l’adeguata verifica;
ne;
b) rapporti nuovi, non ancora perfezionati, per i
quali si sono ricevuti fondi «scoprendo successivamente l’impossibilità di completare l’adegua- Note:
(6) Art. 22 (Modalità) del D.Lgs. n. 231/2007: «gli obblighi di adeta verifica»;
guata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuoc) rapporti già instaurati, al primo contatto utile, vi clienti, Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applifatta salva la valutazione del rischio presente, cano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio
nel caso in cui si accerti di non essere in grado presente».
(7) È il caso previsto alle lett. d) dell’art. 15, e) dell’art. 16, d)
di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.
dell’art. 17, nei quali si prevede l’obbligo di adeguata verifica
In pratica le ipotesi di riferimento sono:
«quando vi sono dubbi sulla veridicità e nell’adeguatezza dei dati
a) per una qualsiasi ragione non è stata origina- precedentemente ottenuti».
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37/2013
Antiriciclaggio
– contattare il cliente per accertare la possibilità
di completare l’adeguata verifica entro un ragionevole termine ovvero prendere atto del rifiuto.
Contemporaneamente evidenziare al cliente gli
obblighi che allo stesso fanno capo (art. 21 del
D.Lgs. n. 231/2007) e ribadire le conseguenze
del mancato completamento dell’adeguata verifica;
– inviare al cliente una comunicazione scritta di
impossibilità di completare l’adeguata verifica
informandolo:
1) del proprio obbligo di astensione e dell’esigenza di ottenere entro 60 giorni le coordinate
di un conto su cui effettuare la restituzione delle
disponibilità. Se il rapporto è cointestato, il conto di destinazione deve essere individuato di comune accordo dai cointestatari ovvero individuati conti distinti, specificando le modalità di
ripartizione delle disponibilità finanziarie;
2) della limitazione dell’utilizzo del rapporto
unicamente per le obbligazioni assunte dal
cliente o per gli addebiti/accrediti automatici disposti in via continuativa prima dell’invio della
comunicazione;
3) che decorso il termine di 60 giorni non sarà
più possibile effettuare alcuna operazione e di
tale circostanza verrà data comunicazione ai terzi in relazione agli addebiti/accrediti automatici;
4) che i moduli di assegni in suo possesso devono essere restituiti, il pagamento di assegni tratti
in data successiva alla comunicazione sarà rifiutato (8) e saranno segnalati alla sezione centrale
dell’archivio degli assegni bancari e postali i dati relativi ai moduli di assegni eventualmente
non restituiti;
5) che, ricevuta l’indicazione del conto, sarà disposta la restituzione di fondi, strumenti, disponibilità finanziaria e liquidità e il rapporto si intenderà chiuso.
La circolare continua precisando le caratteristiche del conto corrente di destinazione:
– deve essere intestato e/o cointestato al cliente
nei cui confronti si dispone la restituzione;
– per gli strumenti finanziari di spettanza del
cliente dovrà essere indicato un conto titoli intestato/cointestato su cui trasferire i predetti strumenti;
– il conto corrente e/o il conto titoli devono essere aperti presso un intermediario nazionale co-
munitario o soggetto al regime del Paese proprio
dei Paesi terzi equivalente.
Se a conclusione dell’intera procedura non si ottiene l’indicazione delle coordinate bancarie su
cui effettuare il bonifico di restituzione le disponibilità sono versate su un conto infruttifero.
Informazioni da acquisire e conservare
La circolare ministeriale conclude prescrivendo
che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio
deve acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate,
con evidenza delle controparti e dei rapporti di
destinazione. In proposito il provvedimento UIF
6 agosto 2013 ha individuato il contenuto delle
informazioni che devono essere acquisite e conservate a disposizione dell’Unità di informazione finanziaria, UIF (9).
Le informazioni richieste sono:
– la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione;
– i dati identificativi:
a) del cliente;
b) degli eventuali cointestatari;
c) se presente, del soggetto esecutore;
d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia
determinata dall’impossibilità di identificare e
verificare l’identità del titolare effettivo;
– gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di restituzione, con l’indicazione dell’intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;
– ove noti, i dati identificativi dei cointestatari
del rapporto in favore del quale il cliente ha
chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.
L’UIF si riserva di fornire indicazioni in merito
alle modalità di trasmissione, anche in via periodica o sistematica.
Come accennato, il comma 1 dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 231/2007 prevede che i destinatari
Note:
(8) La richiesta di pagamento assegni per importi singoli considerevoli rispetto all’entità del conto, tratti in data immediatamente
precedente, forse può costituire ulteriore indice di sospetto.
(9) L’Unità di informazione finanziaria è il soggetto che può acquisire tali informazioni ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. c), del
D.Lgs. n. 231/2007.
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Antiriciclaggio
IL PROBLEMA APERTO
delle movimentazioni bandella normativa, nel caso in
Effetti della comunicazione a terzi
carie è uno degli strumenti
cui sia impossibile rispettaNon si deve sottovalutare l’effetto
che, permettendo di indivire gli obblighi di adeguata
dirompente che può avere la
duare alcune fasi di quella
verifica, «valutano se effetcomunicazione a terzi interessati che
che
potrebbe
essere
tuare una segnalazione alnon saranno eseguite operazioni di
un’operazione
di
riciclagl’UIF». L’indicazione rimaaddebito o accredito automatico a
gio, aiuta a risalire ai fondi
ne valida anche quando venvalere sul rapporto intestato al cliente
che sono il frutto della corga effettuata la restituzione
o il rifiuto di pagamento di eventuali
ruzione. Tuttavia, nonodei fondi e la circolare miassegni tratti sul conto ovvero il
stante i chiarimenti forniti
nisteriale precisa l’obbligo
messaggio che indica alla controparte
dal Ministero dell’econodi «valutare, secondo i cribancaria che le somme sono restituite
mia e delle finanze e dalteri e le regole ordinariaal cliente per l’impossibilità di
l’UIF, come talvolta accamente utilizzati, l’opporturispettare gli obblighi di adeguata
de, una norma ideata per il
nità di effettuare una segnaverifica. Questo tipo di
raggiungimento di un fine
lazione» «solo laddove sus«comunicazioni», che derivano dalla
condivisibile, come quello
sistano gli elementi di cui
sussistenza di una fattispecie molto
di prevenire un fenomeno
all’art. 41 del D.Lgs. n.
delicata, nella quale la norma conclude
diffuso nell’economia glo231/2007, per cui l’invio
con l’indicazione di «valutare se
bale, distorsivo della condella segnalazione dipende
effettuare una segnalazione di
correnza e odioso a livello
dall’esito del processo valuoperazione sospetta», pare
etico, rischia di confliggere
tativo». Pare quasi che la
confliggere con il «divieto di
con i diritti dei destinatari
circolare intenda chiarire
comunicazione» all’interessato o «a
della normativa, creando
che, in quanto l’obbligo di
terzi» sancito dall’art. 46 del D.Lgs. n.
effetti pesanti e non voluti.
segnalazione deriva da una
231/2007.
Non si deve infatti sottovavalutazione soggettiva della
lutare l’effetto dirompente
situazione complessiva, non
sussiste obbligo di segnalazione se l’impossibi- che può avere la comunicazione a terzi intereslità di adeguata verifica non è accompagnata da sati che non saranno eseguite operazioni di adaltri elementi, talché la stessa costituisce un in- debito o accredito automatico a valere sul rapdice di anomalia, che suscita il sospetto, ma che porto intestato al cliente o il rifiuto di pagamennell’ambito di una valutazione complessiva può to di eventuali assegni tratti sul conto ovvero il
non essere sufficiente a sospettare che siano in messaggio che indica alla controparte bancaria
corso o che siano state compiute o tentate opera- che le somme sono restituite al cliente per l’imzioni di riciclaggio o di finanziamento del terro- possibilità di rispettare gli obblighi di adeguata
rismo. Non può infatti esistere automatismo tra verifica. Questo tipo di «comunicazioni», che
derivano dalla sussistenza di una fattispecie
anomalia e sospetto.
molto delicata, nella quale la norma conclude
con l’indicazione di «valutare se effettuare una
Considerazioni conclusive
La disposizione di cui si tratta, del tutto estra- segnalazione di operazione sospetta», pare connea alla direttiva 2005/60/CE ed alla proposta fliggere con il «divieto di comunicazione» aldi IV direttiva (10), risente del contesto socioeconomico del momento in cui è stata emanata.
Nota:
Si tratta di un periodo storico nel quale l’emer- (10) L’art. 12 della Proposta di IV direttiva prevede che gli Stati
sione di fenomeni di corruzione era (ed in parte membri possono consentire l’apertura di un conto bancario purè tuttora) fatto quasi quotidiano e la norma è ché vigano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri
stata inserita in un decreto legislativo che modi- per suo conto effettuino operazioni prima della piena conformità
con le disposizioni di accertamento dell’identità del cliente o del
fica il titolo V del Testo Unico bancario in me- titolare effettivo e quindi la previsione di cui si tratta sarà in futurito alla disciplina dei soggetti operanti nel set- ro applicabile solo nel caso di mutamento successivo della situatore finanziario. È chiaro che la tracciabilità zione del cliente.
2930
37/2013
Antiriciclaggio
l’interessato o «a terzi» sancito dall’art. 46 del
D.Lgs. n. 231/2007.
È vero che la segnalazione di operazione sospetta non deriva in modo automatico dall’impossibilità di adeguata verifica, bensì da un approfondito esame di merito su persone cose, ipotesi e
condotte valutate nel loro complesso. Ma è altrettanto vero che le comunicazioni sopra esemplificate implicitamente contengono il messaggio che «potrebbe» essere stata fatta o essere in
corso una segnalazione.
Ancor più forte è il vulnus che questa serie di
comportamenti obbligatori crea sul diritto alla
riservatezza del segnalante, delineato dall’art.
45 del D.Lgs. n. 231/2007. La circolare ministeriale si prende cura di ribadire che né l’intermediario destinatario del bonifico né il cliente dovranno perciò stesso ritenere che sia stata inviata una segnalazione, ma nessuno può impedire
agli stessi di avere la «ragionevole certezza» che
oltre al trasferimento dei fondi sia stata fatta anche la segnalazione! È logico infatti pensare
che, nel corso del lungo iter che precede il trasferimento dei fondi, il processo valutativo per
decidere se effettuare la segnalazione venga
svolto con particolare cura. Senza dimenticare
che tra gli indicatori di anomalia che servono a
suscitare il sospetto ne ritroviamo alcuni assolutamente in linea con il caso di cui si tratta (11).
È vero che la ricorrenza di elementi descritti negli indicatori non è sufficiente per la segnalazione, ma il «sospetto» in questi casi non appare irrilevante. Ed infine appare di rilievo la circostanza che l’omessa segnalazione di operazione
sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata: sarebbe veramente
eclatante per una banca, dopo aver restituito i
fondi al cliente, aver deciso di non segnalare e
successivamente essere colpita da tale sanzione!
A livello di possibile responsabilità della banca,
occorre inoltre tenere presente che, tra gli strumenti finanziari, potrebbero esservene taluni che
non possono essere «trasferiti» ma devono essere liquidati, con possibilità di realizzo di minusvalori rispetto ai valori investiti. È il caso di
strumenti che sono collocati dall’intermediario
ma che non sono negoziati sul mercato: ad
esempio un prodotto di risparmio gestito (fondo
comune o SICAV) della SGR della banca. Può
verificarsi che la banca indicata dal cliente non
abbia stipulato convenzione con la SGR e quindi
il trasferimento dello strumento finanziario non
sia fisicamente possibile. Analogo potrebbe essere il caso di polizze di ramo vita.
Sarà interessante verificare la frequenza dell’applicazione della disposizione nel corso del tempo e le sue conseguenze a livello di raggiungimento dell’obiettivo o di creazione di ulteriori
problemi.
Nota:
(11) In via esemplificativa, nel D.M. 16 aprile 2010 del Ministero
della giustizia, che indica gli indici di anomalia per i professionisti
e revisori si legge:
«Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla
firma, la struttura di proprietà o di controllo».
«Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con
finalità illecite per conto di un terzo».
37/2013
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