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Giurisprudenza
a cura di Franco
Giurisprudenza
Corvino
Massimario di Giurisprudenza
Speciale precedenza 1° parte
Comportamento in prossimità di una intersezione.
In tema di circolazione stradale, la configurabilità dellʼillecito
amministrativo di inosservanza dellʼobbligo di usare la massima
prudenza nellʼapprossimarsi ad un incrocio, di cui allʼart. 145,
comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui
accade lʼincidente, sicché anche una collisione che si verifichi
quando lʼarea di intersezione stia per essere interamente
attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi
al crocevia, il conducente non ha osservato lʼobbligo di usare la
massima prudenza. (Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2006, n. 15928)
[RIV0508P455 ]
In tema di circolazione stradale, lʼart. 145, comma 1, del codice
della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi
ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine
di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al
conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante
al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il
conducente medesimo dallʼobbligo di usare la dovuta attenzione
nellʼattraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli
derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri
utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal
comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
(Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2006, n. 15928) [RIV0508P455]
Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente
favorito di osservare a sua volta, approssimandosi allʼincrocio, le
normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare,
quella di rallentare e di moderare la velocità. Lʼinosservanza di
tali prescrizioni costituisce in colpa il conducente favorito, ma
non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della
precedenza e lʼevento, determinando un concorso di colpa dei
due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice
di merito con i suoi poteri discrezionali. (Giud. pace Torino, 11
giugno 1997) [RIV0508P455]
Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono
severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a
situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri
comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel
fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se
mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella
fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con lʼauto
in prossimità dellʼincrocio a velocità moderata e, comunque,
nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che
lʼautista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in
ossequio allʼobbligo di concedere la precedenza). (Cass. Pen.,
Sez. IV, 23 aprile 1996, n. 4257) [RIV0508P455]
La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice
della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello
attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata,
alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al
fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e
in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba
adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza,
affinché non vi siano collisioni tra veicoli. (Cass. Pen., Sez. IV,
15 marzo 1995, n. 2648) [RIV0508P455]
Anche il conducente di veicolo che transiti su strada privilegiata
ai fini del diritto di precedenza è tenuto, prima di impegnare
lʼincrocio, a moderare la propria velocità e ad adottare tutte
le cautele necessarie. (Pret. Civ. Salerno, sez. dist. Eboli, 21
novembre 1995, n. 320) [RIV0508P455]
Deve ritenersi in colpa concorsuale il conducente del veicolo
favorito che in un incrocio non si comporti con particolare
prudenza onde evitare la collisione con il veicolo antagonista.
(Pret. Civ. Catania, sez. I, 12 luglio 1993) [RIV0508P ]
In tema di circolazione stradale, nellʼapprossimarsi ad un
crocevia e massimamente avendo scorto altra autovettura il cui
conducente mostra di non volere accordare al veicolo favorito la
dovuta precedenza, il conducente di questʼultimo non può fare
affidamento esclusivo sul proprio diritto, ma deve impegnare lo
stesso crocevia con la massima prudenza e moderare la velocità,
al fine di prevenire possibili eventi dannosi cui la condotta
dellʼaltro utente della strada potrebbe dar luogo. (Cass. Pen.,
Sez. IV, 17 novembre 1990, n. 14921) [RIV0508P455]
Per «crocevia» deve intendersi qualunque intersezione di strade,
indipendentemente dal numero di bracci che da esso si dipartono
e dallʼangolo da essi formato. Ne deriva che la biforcazione
stradale è un crocevia a tre bracci, in corrispondenza del quale
sussiste lʼobbligo dei conducenti, che si immettono sul braccio
sinistro dellʼintersezione, di dare la precedenza ai veicoli che
sopraggiungono in senso contrario dal braccio di destra. (Cass.
Pen., Sez. IV, 22 marzo 1991) [RIV0508P456]
Lʼart. 105, primo comma, C.S., con un criterio generico ed
elastico di prudenza, fa obbligo a tutti i conducenti che si
approssimano ad un crocevia (ed il termine viene adoperato per
indicare tutte le possibili ipotesi di intersezioni o confluenze
di strade) di astenersi da ogni comportamento commissivo od
omissivo, idoneo a creare un pericolo anche minimo di incidenti:
prescrive, cioè, una condotta ispirata a criteri di prudenza più
rigorosi di quelli che la prudenza media o normale potrebbe
suggerire. (Cass. Pen., Sez. IV, 10 ottobre 1990, n. 13265)
[RIV0508P456]
Il generale obbligo, imposto a tutti i conducenti di veicoli, sia
a quelli favoriti sia, a maggior ragione, a quelli tenuti a dare
precedenza, di usare la massima prudenza nellʼapprossimarsi
di un crocevia, risulta violato da colui che dà ragionevole
impressione al conducente del veicolo favorito di non voler
rispettare lʼobbligo di precedenza e si arresta solo dopo aver
impegnato, sia pure parzialmente, lʼarea del crocevia. (Cass.
Pen., Sez. IV, 17 ottobre 1984, n. 8643) [RIV0508P456]
Se è vero che, in mancanza del prescritto segnale, il fatto
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Giurisprudenza
del conducente che non si arresta al crocevia non costituisce
contravvenzione allʼart. 105, nono comma, C.S., tuttavia lo
stesso conducente ha pur sempre lʼobbligo - sancito dal primo
comma dello stesso art. 105 - di usare la massima prudenza
nellʼapprossimarsi ad un crocevia al fine di evitare incidenti,
sicché, ove tale obbligo abbia violato, risponde di colpa
concorrente nella produzione di un evento dannoso. (Cass.
Pen., Sez. IV, 20 marzo 1989, n. 4091) [RIV0508P456]
accertarsi che gli altri veicoli abbiano la possibilità di arresto
al semaforo. (Fattispecie in tema di esclusione del concorso di
colpa del conducente che aveva via libera per lʼimpossibilità di
apprezzare la velocità, di gran lunga superiore ai limiti consentiti,
del veicolo sopraggiungente, e tale da annullare le previsioni
positive, formulate in base alla distanza, circa la possibilità di
arresto al semaforo). (Cass. Pen., Sez. IV, 25 gennaio 1982, n.
757) [RIV0508P456]
Il conducente di un veicolo, approssimandosi ad un crocevia
con altra strada prioritaria, è tenuto ad esplorare lʼintera sede
della strada incrociante e lasciare libera ai veicoli che su di essa
sopraggiungano tutta la carreggiata e non soltanto la mezzeria
ad essi spettante. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 1988, n.
12619) [RIV0508P456]
Nei crocevia regolati da semaforo, quando il segnale dia
contemporaneamente via libera ai veicoli che devono svoltare
a destra ed ai pedoni che devono attraversare la carreggiata
in cui la circolazione veicolare è ferma, questi ultimi godono
del diritto di precedenza rispetto ai veicoli nellʼambito degli
appositi attraversamenti pedonali. (Cass. Pen., Sez. IV, 27
febbraio 1978, n. 2315) [RIV0508P456]
intersezione con regolamentazione semaforica.
Tutti gli utenti della strada, in qualsiasi situazione vengano a
trovarsi, e quindi anche nel caso godano di precedenza, debbono
comportarsi con prudenza e diligenza, e debbono adottare tali
cautele da essere in grado di dominare il mezzo condotto, anche
a fronte di altrui imprudenza, non potendo tale eventualità
rimanere fuori dellʼordinaria prevedibilità e quindi della
diligenza e prudenza del buon utente della strada. Tale regola
vale anche nel caso in cui lʼautomobilista impegni un incrocio
semaforicamente regolato usufruendo del segnale di consenso
a luce verde. (Nel caso di specie è stata ritenuta la concorrente
colpa di un conducente di autobus il quale, nellʼimpegnare una
vasta piazza il cui flusso circolatorio era regolato da appositi
semafori ed usufruendo del consenso a luce verde appena
scattata, omise di avvertire il sopraggiungere, dalla sua sinistra,
di ciclomotorista distratto o imprudente che collise con il
pesante automezzo incontrandovi la morte). (Cass. Pen., Sez.
IV, 23 settembre 1988, n. 9420) [RIV0508P456]
Il conducente che abbia impegnato un incrocio semaforizzato
intersecando la traiettoria di altro veicolo fruente del segnale di
via libera, non può scagionarsi da colpa adducendo il fatto che il
semaforo fosse guasto nella propria direzione. Infatti la parziale
inefficienza dellʼimpianto, pur determinando nei conducenti un
antitetico affidamento sulle norme concretamente disciplinanti
il diritto di precedenza nellʼarea di incrocio, non costituisce
un evento imprevedibile e non è quindi prospettabile come
insidia nella circolazione. (Trib. Civ. Monza, 18 ottobre 1984)
[RIV0508P456]
Il conducente favorito da semaforo verde, che attraversi il crocevia
a velocità eccessiva e sia disattento nella guida, è responsabile,
sia pure a titolo di colpa concorrente, nel caso di collisione con
un veicolo che abbia omesso di dargli la precedenza. (Fattispecie
relativa ad investimento di ciclista).(Cass. Pen., Sez. IV, 12
maggio 1983, n. 4315) [RIV0508P456]
In caso di collisione di veicoli verificatasi in incrocio stradale
segnalato da semaforo, è configurabile la colpa esclusiva del
conducente che, dopo che si sia accesa la luce rossa, abbia
impegnato il crocevia. (Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 1981,
n.943) [RIV0508P456]
Il conducente di un veicolo con via libera data da semaforo a
luce verde ha lʼobbligo di ispezionare lʼarea di crocevia per
Il conducente di veicolo che impegni lʼarea di un crocevia
quando, allʼaccendersi della luce gialla del semaforo, non sia
più in grado di arrestare la marcia in condizioni di sufficiente
sicurezza, conserva il diritto di precedenza nei confronti dei
veicoli provenienti dai rami del crocevia rispetto ai quali sia
già scattato il segnale luminoso verde. (Cass. Pen., Sez. IV, 16
aprile 1970) [RIV0508P456]
Obbligo di precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Il conducente di un veicolo che abbia lʼobbligo di precedenza
prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi
a verificare che altro conducente gli abbia concesso la
precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per
andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti
e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la
certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti
abbiano con sicurezza consentito lʼattraverso del percorso.
(Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di
condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente
stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo
che, avendo lʼobbligo di dare la precedenza, si era immesso
nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto
da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il
sopraggiungere di altri veicoli, dietro questʼultimo, pure aventi
diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un
motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra
il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il
veicolo dellʼimputato). (Cass. Pen., Sez. IV, 27 ottobre 2005, n.
39391) [RIV0508P456]
Il conducente di un autocarro militare che circola su area
equiparata a quella pubblica (artt. l L. 24 dicembre 1969 n. 990 e
2 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973) deve osservare le norme del
codice della strada, e ha perciò lʼobbligo di dare la precedenza
ai veicoli provenienti da destra (art. 105 codice della strada
previgente), adeguando la sua condotta di guida a particolare
prudenza se la visibilità è impedita dai veicoli in sosta (salvo il
concorso di colpa di colui che, pur avendo diritto di precedenza,
doveva a sua volta adeguarsi alla predetta situazione) a meno
che il mezzo proceda con un convoglio militare e lʼimpegno
dellʼincrocio sia già avvenuto (art. 118 D.P.R. 15 giugno 1959
n. 393). (Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1561)
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