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COMUNE DI LISCIA

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COMUNE DI LISCIA
COMUNE DI LISCIA
Provincia di Chieti
Cod. Fiscale e P.I. - 00264620691
Telef. 0873930100 – fax 0873930100
I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)
ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.1
INDICE
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Soggetti
Art. 3 – Base imponibile
Art. 4 - Servizi indivisibili
Art. 5 - Aliquote
Art. 6 – Detrazioni
Art. 7 – Dichiarazioni
Art. 8 – Riscossione
Art. 9 - Funzionario responsabile
Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni
Art. 11 - Riscossione coattiva
Art. 12 - Clausola di adeguamento
Art. 13 - Rinvio
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.2
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento, disciplina l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) di cui alla legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali
(TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
Art. 2 – Soggetti
1. Il tributo è dovuto al Comune per gli immobili la cui superficie occupata insiste,
interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Il tributo dovuto compete, all’occupante, qualora diverso dal possessore, nella
misura del 20 per cento. Con delibera del Consiglio Comunale tale percentuale può
essere variata di anno in anno in sede di approvazione delle aliquote. La restante parte
è dovuta dal possessore.
3. Il tributo non è dovuto sulle pertinenze abbinate alla prima abitazione e per tutti gli
altri immobili diversi dalle prime abitazioni;
Art. 3 – Base imponibile
1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011),
come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste
dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse
storico1.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del
tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il
tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di
acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque
anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto
dal comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di accertamento.
Art. 4 - Servizi indivisibili
1
Facoltativo. In assenza occorrerà attendere i chiarimenti ministeriali. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.3
1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i
seguenti2:
-Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale;
-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
-illuminazione pubblica e servizi connessi;
2.L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è stabilita annualmente con
deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente alla deliberazione con cui sono
determinate le aliquote, le riduzioni ed esenzioni e/o detrazioni e la percentuale di
copertura prevista con il gettito del tributo.
Art. 5 - Aliquote
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti
criteri3:
 tipologia e destinazione dell’immobile;
 settore di attività;
 ubicazione degli immobili.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono
automaticamente prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente.
Art. 6 – Detrazioni
1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà
di introdurre detrazioni a favore:
- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
Art. 7 – Dichiarazione
1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la
presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione
della dichiarazione TARI di cui all’articolo 17 del relativo regolamento.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è
presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo,
mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le
condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
2
Trattasi di elencazione meramente indicativa e non esaustiva. I comuni possono scegliere, nell’ambito
della propria autonomia, i servizi da finanziare con la TASI, con l’avvertenza che dovranno essere esclusi
tutti i servizi per i quali è prevista una contribuenza dell’utenza. 3
Articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.4
Art. 8 – Riscossione
1. I contribuenti sono tenuti a versare il tributo dovuto secondo le modalità stabilite
dalla legge e relative disposizioni attuative salvo quando di seguito disposto.
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o
altre modalità previste dalla legge.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al
fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di
pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli
precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla
base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per
l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo
dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16
dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni
deliberate per l’anno.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende
riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto
e di saldo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per
situazioni particolari.
Art. 9 - Funzionario responsabile
Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri e le funzioni stabiliti per legge.
Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento
in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.5
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla
dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per
cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da
euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto,
al netto di sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 5,00 con
riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento del tributo.
.
Art. 11 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del
1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, al netto di
sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 5,00 con riferimento ad ogni
periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di
versamento del tributo
.
Art. 12 – Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative
sopravvenute.
ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.6
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 13 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti
dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a
170 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
 il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative
sopravvenute.
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.
ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.7
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