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ABI – ASSONIME – ASSOSIM Linee guida per l`invio delle
 ABI – ASSONIME – ASSOSIM
Linee guida per l’invio delle comunicazioni ex artt. 23 e 24, per l’emissione delle
certificazioni ex art. 25 e per l’invio delle segnalazioni ex artt. 26, 26-bis e 27 del
Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la
“Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia e delle relative società di gestione”, modificato con atti Banca
d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013
MARZO 2014
1. Definizioni
a) Provvedimento Post Trading: Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22
febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, modificato con atti Banca
d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013;
b) Comunicazione/i ex 23: le comunicazioni dagli Intermediari agli Emittenti ai sensi
dell’art. 23 (Comunicazioni per l’esercizio di alcuni diritti) del Provvedimento Post Trading;
c) Comunicazione/i ex 24: le comunicazioni dagli Intermediari agli Emittenti ai sensi
dell’art. 24 (Comunicazioni rettificative e di revoca) del Provvedimento Post Trading;
d) Certificazione/i: la certificazione che l’Intermediario rilascia ai sensi dell’art. 25 del
Provvedimento Post Trading a richiesta del soggetto legittimato per l’esercizio dei diritti
diversi da quelli previsti dagli articoli 22 e 23 del Provvedimento stesso;
e) Segnalazione/i: la segnalazione che l’Intermediario invia all’Emittente ai sensi dell’art.
26 e 26-bis, comma 1, del Provvedimento Post Trading;
f) Intermediario/i: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli
strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 1, lett. m) del
Provvedimento Post Trading;
g) Intermediario/i partecipante/i: intermediario partecipante ad un sistema di gestione
accentrata;
h) Ultimo/i Intermediario/i: l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli
strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari
(investitori finali) o di soggetti non residenti, così come definiti all’art. 1, lett. jj) del
Provvedimento Post Trading;
i) Emittente/i: le società o gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema
di gestione accentrata, così come definiti all’art. 1, lett. i) del Provvedimento Post Trading;
j) Reti telematiche o collegamenti informatici: sistemi di comunicazione informatica
tra Intermediari ed Emittenti per la messa a disposizione delle Comunicazioni e delle
Segnalazioni;
k) Posta elettronica certificata (PEC): il sistema di posta elettronica nel quale è fornita
al mittente [e/o al ricevente] documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna
di documenti informatici, il cui utilizzo è disciplinato dal D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio
2005 e successive modificazioni;
l) MT-X: piattaforma di comunicazione, web based, gestita dalla Monte Titoli S.p.A. per
l’invio/ricezione di istruzioni e flussi documentali tra la Monte Titoli stessa e i partecipanti al
sistema di gestione accentrata;
m) TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.;
n) Record date: giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti
nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.
2. Premessa
Obiettivo del presente documento è definire linee guida uniformi utilizzabili dagli
Intermediari partecipanti/Ultimi Intermediari per attestare - a richiesta dei soggetti titolari
dei diritti relativi agli strumenti finanziari depositati presso di essi - la legittimazione
all’esercizio dei citati diritti e per effettuare le conseguenti Comunicazioni, Certificazioni e
Segnalazioni agli Emittenti.
3. Legittimazione all’esercizio di alcuni diritti (Art. 23 Provvedimento Post
Trading)
Il titolare dei diritti relativi agli strumenti finanziari registrati in conto presso un
Intermediario è legittimato a esercitare, nei confronti dell’Emittente, mediante una
Comunicazione trasmessa all’Emittente medesimo da parte dell’Intermediario, ai sensi
dell’art. 23 del Provvedimento Post Trading, i seguenti diritti:
1.
ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.)
2.
recesso (art. 2437 c.c.)
3.
identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti (artt. 83-duodecies, comma 3, TUF
e 26-bis, comma 2, Provvedimento Post Trading)
4.
integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione di nuove proposte di
delibera (art. 126-bis TUF)
5.
porre domande prima dell’assemblea (art. 127-ter TUF)
6. deposito di liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e/o del
collegio sindacale e/o del consiglio di sorveglianza (artt. 147-ter e 148 TUF)
4. Comunicazioni ex 23 - Comunicazioni per l’esercizio di alcuni diritti
Le Comunicazioni ex 23 devono essere effettuate attraverso reti telematiche o collegamenti
informatici ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Provvedimento Post Trading. Trattandosi di
comunicazioni per lo più a carattere individuale, possono essere utilizzati dagli Intermediari,
salvo particolari accordi con l’Emittente, messaggi di Posta elettronica certificata (PEC) con
allegati documenti informatici di legittimazione.
2
Il documento di legittimazione allegato al messaggio PEC contiene, oltre le informazioni
stabilite dall’art. 21, comma 2, del Provvedimento Post Trading, ove disponibile, il
riferimento dell’Ultimo Intermediario presso il quale è acceso il conto a nome del titolare del
diritto che egli intende esercitare e l’eventuale ulteriore riferimento dell’Intermediario
partecipante, se diverso dal precedente.
Il processo di legittimazione per l’esercizio di un diritto ex art. 23 del Provvedimento Post
Trading si svolge con le seguenti modalità e tempistiche:
a) l’Ultimo Intermediario raccoglie la richiesta di legittimazione da parte di un proprio
cliente titolare del diritto e, dopo averne accertato la validità, provvede a inviare le
pertinenti informazioni, laddove non sia anche partecipante diretto al sistema di gestione
accentrata, al proprio Intermediario partecipante di riferimento;
b) l’Intermediario partecipante, cui ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Provvedimento Post
Trading compete la responsabilità per l’invio agli Emittenti delle Comunicazioni ex 23 (salvo
la possibilità di delegare un intermediario diverso, come descritto al successivo punto c),
predispone tale Comunicazione e provvede a trasmettere da un proprio indirizzo PEC
all’indirizzo PEC dell’Emittente un messaggio contenente le indicazioni riportate
nell’Allegato A, allegandovi un documento in formato PDF che riporti le informazioni di cui
all’Allegato B, secondo il modello Allegato B1 e le relative Avvertenze per la
compilazione, per ogni Comunicazione ex 23 o un unico file in formato XLS o CSV
contenente le stesse informazioni analogamente strutturate;
c) ferma restando la responsabilità dell’Intermediario partecipante verso l’Emittente per la
corrispondenza del numero di strumenti finanziari comunicati con quanto depositato sui
propri conti presso la società di gestione accentrata, lo stesso Intermediario partecipante
potrà decidere, per l’invio all’Emittente delle Comunicazioni ex 23 con le stesse modalità di
cui sopra, di delegare direttamente l’intermediario con conti aperti presso di sé in qualità di
subdepositario e sui quali sono depositati i titoli oggetto di Comunicazione. In tale ultimo
caso, l’Intermediario partecipante dovrà, in via preventiva, comunicare all’Emittente
l’intermediario delegato;
d) ciascun Emittente comunica a Monte Titoli
il proprio indirizzo PEC al quale gli
Intermediari possono validamente indirizzare le Comunicazioni ex 23. L’indirizzo PEC e gli
altri contatti dell’Emittente sono riportati nella piattaforma telematica MT-X (ELENCHIANAGRAFICA CONTATTI EMITTENTE) a disposizione degli Intermediari partecipanti aderenti
alla piattaforma. Sarà cura dell’Emittente provvedere all’inoltro a Monte Titoli delle proprie
informazioni da riportare nella suddetta piattaforma;
e) l’Emittente non è responsabile per la mancata ricezione di Comunicazioni ex 23
effettuate con modalità e all’indirizzo diversi da quelli sopra definiti.
5. Conferma di ricezione o Copia della Comunicazione
A richiesta del legittimato, l’Ultimo Intermediario rilascia, ove possibile con lo stesso mezzo
di comunicazione (art. 21, comma 3, del Provvedimento Post Trading), conferma di
avvenuta richiesta di Comunicazione ex 23 (Conferma di ricezione) o Copia della
Comunicazione stessa, eventualmente avvalendosi del supporto dell’Intermediario
partecipante di riferimento qualora la Comunicazione ex 23 debba essere effettuata da
quest’ultimo.
6. Comunicazioni ex 24 - Comunicazioni di rettifica e di revoca
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Provvedimento Post Trading, cioè qualora la
comunicazione prevista dall’art. 23 sia stata trasmessa in data antecedente a quella in cui
deve sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione all’esercizio dei relativi
3
diritti (e quindi qualora il termine di efficacia della comunicazione sia posteriore alla data di
riferimento o di emissione), in caso di cessione di tutti o di parte degli strumenti finanziari
oggetto di precedente Comunicazione ex 23 (regolata entro il termine di efficacia indicato
nella predetta Comunicazione), l’Intermediario partecipante, o l’Ultimo intermediario
eventualmente delegato (cfr. punto c, paragrafo 4), effettua una Comunicazione ex 24
all’Emittente assegnando un diverso numero progressivo. Nella Comunicazione ex 24, che
deve essere inviata non appena la cessione si regola o nel diverso termine previsto dall’art.
147-ter, comma1-bis, TUF e 148 TUF per l’individuazione della titolarità della quota minima
di partecipazione al fine del deposito della lista per l’elezione del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, è indicato il numero
progressivo annuo di emissione della Comunicazione ex 23 precedentemente effettuata e da
rettificare, nonché la causale della rettifica.
Nel caso la partecipazione già comunicata ai fini del deposito di liste risulti incrementata
prima del deposito stesso, qualora l’azionista legittimato lo richieda espressamente,
l’intermediario deve annullare la Comunicazione ex 23 e riproporne una nuova per la
quantità azioni incrementata.
Limitatamente alle Comunicazioni ex 23 effettuate per l’esercizio dei seguenti diritti:

ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.)

porre domande prima dell’assemblea (art. 127-ter TUF)
le comunicazioni di rettifica devono essere effettuate esclusivamente qualora la cessione
degli strumenti finanziari oggetto di Comunicazione ex 23 sia stata totale.
Con riferimento alle Comunicazioni ex 23 così come eventualmente rettificate con
Comunicazione ex 24, l’Intermediario è tenuto ad effettuare all’Emittente (con le modalità
sopraindicate) una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti
finanziari, a richiesta del soggetto legittimato (per il tramite dell’ultimo intermediario in
caso di catena di intermediazione) che non intenda più esercitare il relativo diritto entro il
termine di efficacia della originaria Comunicazione ex 23.
Le Comunicazioni ex 23 per l’esercizio del diritto di recesso non possono essere rettificate o
revocate poiché le azioni oggetto delle predette comunicazioni sono rese indisponibili, così
come previsto dall’art. 23, comma 2, del Provvedimento Post Trading, fino alla loro
liquidazione o all’eventuale revoca della delibera che legittima il recesso. E’ tuttavia
consentito all’Intermediario l’annullamento per errore materiale dell’Intermediario
medesimo, previa segnalazione all’Emittente entro il termine per l’esercizio del diritto di
recesso.
7. Certificazioni per l’esercizio di altri diritti e Segnalazioni agli Emittenti (Artt. 25,
26, 26-bis e 27 Provvedimento Post Trading)
Ai sensi degli articoli 21 e 25 del Provvedimento Post Trading, l’Intermediario rilascia a
richiesta del soggetto legittimato la certificazione per l’esercizio dei diritti diversi da quelli
indicati agli articoli 22 e 23 del citato Provvedimento in conformità al modello riportato
nell’Allegato C.
L’Intermediario partecipante, cui ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Provvedimento Post
Trading compete, salvo la possibilità di delegare un intermediario diverso, come descritto al
precedente par. 4. punto c, la responsabilità per l’invio agli Emittenti anche delle
Segnalazioni previste dagli artt. 26 e 26-bis, comma 1, del Provvedimento citato (i.e.
Segnalazioni ex art. 83-novies, ex art. 83-duodecies del TUF e relative all’esercizio dei
diritti ex art. 127-quater del TUF), provvede ad effettuare le Segnalazioni relative
all’emissione delle Certificazioni di cui all’art. 25 del Provvedimento Post Trading,
4
trasmettendo all’indirizzo PEC dell’Emittente copia informatica in formato PDF o altro simile
della Certificazione rilasciata (modello Allegato C).
Si precisa che le Segnalazioni da effettuare ai sensi dell’art. 83-novies, c. 1 lett. e) del TUF
per la rilevazione a Libro Soci, a richiesta dell’interessato (titolare di una partecipazione o
di un vincolo), devono essere effettuate con le modalità di cui sopra senza il rilascio di una
specifica certificazione. L’Emittente può richiedere la produzione da parte dello stesso
interessato di idonea documentazione inerente la particolare richiesta, attestante la propria
legittimazione (decreto di nomina del custode, del tutore o del curatore, amministratore di
sostegno, contratto di pegno per iscrizione creditori pignoratizi, ecc).
8. Precisazioni in materia di vincoli (art. 29, comma 6, Provvedimento Post
Trading)
Ai sensi dell’articolo 83-novies, c. 1 lett. g), del TUF e dell’art. 29 del Provvedimento Post
Trading, gli Intermediari comunicano agli Emittenti i vincoli iscritti ai sensi dell’art. 83octies del TUF sugli strumenti finanziari accentrati in regime di dematerializzazione, quando
procedono alle comunicazioni e alle segnalazioni elencate nell’art. 83-novies, comma 1,
lettere c), d), e), f). Le informazioni sui vincoli, quindi, non costituiscono oggetto di
comunicazione a sé stante all’Emittente, ma rappresentano un elemento accessorio delle
citate comunicazioni/segnalazioni.
E’ fatta salva la discrezionalità del soggetto legittimato (titolare o beneficiario del vincolo) a
richiedere tramite l’Intermediario la rilevazione del vincolo a Libro Soci, ai sensi dell’art. 83novies, c. 1 lett. e), del TUF con le modalità indicate al par. 7.
*********
Si segnala che le modifiche apportate al Provvedimento Post Trading con atto Banca
d’Italia/Consob del 22 ottobre 2013 entrano in vigore il 15 aprile 2014. Ciò al fine di
consentire ai destinatari delle disposizioni modificate di adeguare le rispettive procedure
interne e, in particolare, di provvedere all’eventuale adeguamento dei propri regolamenti.
ABI, ASSONIME e ASSOSIM si riservano infine la facoltà di riesaminare il contenuto delle
presenti linee guida alla luce delle esperienze di applicazione delle stesse da parte degli
Emittenti e degli Intermediari, in particolare per l’attivazione di Comunicazioni ex 23/24
formattate per la gestione STP delle relative informazioni.
5
Allegato A
Messaggio di posta elettronica dell’Intermediario
A:
indirizzo PEC dell’Emittente riportato nel MT 21
CC:
eventuale indirizzo di posta elettronica dell’Intermediario partecipante
se la comunicazione è effettuata per delega da altro intermediario
Oggetto:
Comunicazione ex 23/24
Testo:
Si allegano n. XX Comunicazioni ex 23/24 per l’esercizio dei diritti in
ciascuna di esse specificato.
6
Allegato B
Comunicazione ex 23/24
1. Intermediario che effettua la comunicazione
1.1. Cod. ABI e CAB
1.2. denominazione
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
2.1. Cod. ABI (n.ro conto MT)
2.2. denominazione
3. data della richiesta
4. data di invio della comunicazione
5. n.ro progressivo annuo
6. eventuale n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
7. causale della rettifica
8. eventuale nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
9.1.
cognome o denominazione
9.2.
nome (se persona fisica)
9.3.
codice fiscale (se attribuito)
9.4.
comune di nascita (se persona fisica)
9.5.
provincia di nascita (se persona fisica)
9.6.
data di nascita (se persona fisica)
9.7.
nazionalità (se persona fisica)
9.8.
indirizzo di residenza o della sede legale
9.9.
città di residenza o della sede legale
9.10. stato di residenza o della sede legale
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
10.1. ISIN
10.2. denominazione
11. quantità degli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1
12. eventuali vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
12.1.
natura del vincolo
12.2.
beneficiario del vincolo
13. data di riferimento della comunicazione
14. termine di efficacia della comunicazione
15. diritto esercitabile a fronte della comunicazione
16. note.
1
Indicare 0 in caso di azzeramento della quantità (causali AZZ e ANN) e la nuova quantità in caso di riduzione (RID). 7
Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
CAB
denominazione
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta
4. data di invio della comunicazione
ggmmaaaa
5. n.ro progressivo
annuo
ggmmaaaa
6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare 2
7. causale della
rettifica/revoca 2
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita
nazionalità
ggmmaaaa
indirizzo
città
Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN
denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
ggmmaaaa
14. termine di efficacia
15. diritto esercitabile
ggmmaaaa
16. note
Firma Intermediario
2
Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento. 8
Avvertenze per la compilazione Allegati B e B1
Punto 7.
La causale deve essere individuata attraverso l’indicazione di uno dei seguenti codici:
AZZ
Azzeramento della quantità per cessione o revoca totale
RID
Riduzione della quantità per cessione o revoca parziale
ANN
Annullamento
Punto 9.4
Per in nati all’estero indicare soltanto lo Stato estero
Punto 9.5
Per gli Stati esteri indicare “EE”
Punto 12.1
Per la natura del vincolo utilizzare i codici vincolo della seguente tabella:
Codice
00
09
10
11
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
99
Descrizione
senza vincolo
legale rappresentante
detentore del vincolo di pegno
Usufruttuario
vincolato a patrimonio familiare
esercente la tutela sul minore
esercente la curatela sul minore emancipato
esercente la tutela sull’interdetto
esercente la tutela sull’alienato
esercente la curatela sull’inabilitato
con vincolo a cauzione amministrativa per la carica di consigliere di amm.ne
vincolo per cauzione a fronte agente di assicurazione
vincolo per cauzione a fronte gestione affitti
vincolo di pegno a favore di non residenti
vincolo a cauzione assegni
vincolo a cauzione altri servizi
esercente la potestà sul minore
curatore fallimentare
il procuratore
protutore del minore
protutore dell’interdetto
tutore provvisorio dell’interdicendo
curatore provvisorio dell’inabilitando
curatore dell’eredità giacente
curatore dello scomparso
immesso nel possesso provvisorio dell’assente
custode del sequestro giudiziario
sequestro convenzionale
sequestro conservativo civile
sequestro conservativo penale
Pignoramento
vincolo non codificato
9
Punto 12.3
Per il beneficiario del vincolo:

nel caso di garanzia a favore di una banca indicare il cod. ABI o il cod. attribuito dalla
Banca d’Italia rilevabile dal Mod. MT 21.

in ogni altro caso indicare: cognome o denominazione, nome (se persona fisica),
comune e data di nascita (se persona fisica), indirizzo e città di residenza o della
sede legale, codice fiscale.
Punti 13, 14 e 15
La data di riferimento della Comunicazione ex 23 è la data alla quale la titolarità degli
strumenti finanziari legittima all’esercizio del diritto, indipendentemente dalla successiva
data alla quale il diritto viene esercitato. La Comunicazione ex 23 attesta che, alla chiusura
della giornata contabile indicata quale data di riferimento, salvo quanto precisato in nota 3
per il recesso, gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione erano iscritti nel conto del
titolare indicato al punto 9. Tale data deve essere antecedente alla data di rilascio o
quantomeno coincidere, ma non può essere successiva.
Il termine di efficacia, se non coincide con la data di riferimento, è la successiva data
entro la quale il titolare richiede di essere legittimato a esercitare il diritto. In tal caso la
data deve essere coerente con il termine eventualmente indicato dall’emittente. La cessione
degli strumenti finanziari prima di tale data comporta l’effettuazione di una comunicazione
di rettifica ma il legittimato può sempre richiedere prima di tale data la revoca parziale o
totale della comunicazione.
Il diritto esercitabile a fronte della Comunicazione ex 23 deve essere individuato
attraverso il codice diritto riportato nella successiva tabella che individua le possibili opzioni
per indicare correttamente la data di riferimento e il termine di efficacia.
10
Tabella dei codici diritto
Diritto esercitabile
Ispezione del libro soci e
del libro verbali assemblee
(art. 2422 c.c.)
Diritto di recesso (art.
2437 c.c.)
Richiesta di identificazione
degli azionisti e degli
obbligazionisti (artt. 83duodecies, comma 3, TUF e
26-bis, comma 2,
Provvedimento Post
Trading)
Integrazione dell’ordine del
giorno dell’assemblea (art.
126-bis TUF)
Presentazione di domande
prima dell’assemblea (art.
127-ter TUF)
Deposito di liste per la
nomina di amministratori
(artt. 147-ter TUF), di
sindaci e di consiglieri di
sorveglianza (art. 148 TUF)
Cod.
Diritto
ISP
REC
Data di riferimento
Termine di efficacia
Data di rilascio salvo
precedente data se
indicata dal
legittimato
Coincide con la data di
riferimento salvo diverse
indicazioni del legittimato
Data indicata
dall’emittente
Non esiste
3
SHI
Data di rilascio salvo
precedente data se
indicata dal
legittimato
Coincide con la data di
riferimento salvo diverse
indicazioni del legittimato
ODG
Data di rilascio salvo
precedente data se
indicata dal
legittimato
Coincide con la data di
riferimento, o, con il
termine finale riportato
nell’avviso di
convocazione
Record date
assemblea o
anteriore data di
rilascio
Record date assemblea
Data di rilascio o data
di deposito indicata
dal legittimato
Data di deposito o
termine finale 4 riportato
nell’avviso di
convocazione
DOM
DEP
3
Per poter essere legittimato a esercitare il recesso, le azioni per le quali l’azionista richiede la Comunicazione ex 23 devono essere iscritte in conto prima dell’apertura dei lavori assembleari come indicato dall’Emittente (art. 127‐bis, comma 2, TUF). La data di riferimento indicata nella comunicazione, secondo la definizione riportata sopra, non può che fare riferimento alla chiusura di una giornata contabile che però risulta incompatibile con l’orario di apertura dei lavori assembleari. In questo caso l’Intermediario potrà anticipare di default la data di riferimento alla chiusura della giornata contabile precedente la riunione assembleare che deve essere comunicata dall’emittente in occasione dell’incarico generale dato a Monte Titoli. Nell’eventualità di un accredito dei titoli nel giorno stesso dell’assemblea effettuato dall’intermediario al conto del legittimato prima dell’ora indicata dall’emittente come ora di apertura dell’assemblea, l’intermediario, indicherà in nota della comunicazione che la titolarità è stata acquisita nel giorno dell’assemblea ma prima dell’inizio della stessa. Ciò ove tale accertamento sia operativamente possibile. Inoltre le azioni devono essere mantenute ininterrottamente in conto fino alla data di emissione della citata comunicazione. Vedere paragrafo 6 (ultimo periodo) in merito all’indisponibilità delle azioni e al divieto di rettifica o di revoca. 4
Se il legittimato non conosce la data entro la quale sarà in grado di effettuare il deposito può richiedere che il 11
termine di efficacia sia l’ultimo giorno valido per il deposito. Allegato C
Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
CAB
denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta
ggmmaaaa
data rilascio certificazione
n.ro progressivo annuo
ggmmaaaa
ggmmaaaa
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita
nazionalità
ggmmaaaa
indirizzo
città
Stato
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN
denominazione
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
data di riferimento certificazione
ggmmaaaa
termine di efficacia
oppure

fino a revoca
ggmmaaaa
Diritto esercitabile
Note
Firma Intermediario 12
Fly UP