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Dichiarazione IVA/2015 - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali

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Dichiarazione IVA/2015 - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
DICHIARAZIONE IVA/2015
Dichiarazione IVA/2015:
liquidazione della società
e cessazione di attività
Roberto Fanelli
- Revisore contabile in Roma
FISCO
ADEMPIMENTO "
La dichiarazione annuale IVA/2015 deve essere presentata anche dai contribuenti che
hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2014 e da coloro che in tale esercizio
hanno posto in liquidazione la società.
Regole particolari sono previste nel caso in cui la cessazione dell’attività intervenga
tra il 1º gennaio ed il 30 settembre 2015, termine di presentazione della dichiarazione
per l’anno 2014.
RIFERIMENTI "
– D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8
– Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2015
SOGGETTI
INTERESSATI "
1) Devono presentare la dichiarazione annuale IVA/2015 tutti i soggetti che nel corso
del 2014 hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attività d’impresa o attività
artistica o professionale
2) Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche:
– coloro che nel corso del 2014 hanno cessato l’attività
– imprese in fase di liquidazione nel 2014.
PROCEDURE "
La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da
parte di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto (società, ente, persona fisica) e dal volume d’affari realizzato. La trasmissione
telematica può avvenire:
– per invio diretto
– tramite soggetti abilitati o società del gruppo.
In caso di società in liquidazione, sia che la procedura sia cessata nel corso del 2014
sia che la stessa sia ancora in corso:
– i dati della società devono essere riportati nel frontespizio, nel riquadro ‘‘Dati del
contribuente’’
– i dati del liquidatore vanno indicati nel riquadro ‘‘Dichiarante diverso dal contribuente’’, con indicazione del codice ‘‘8’’.
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
– 30 settembre 2015.
1) Attività cessata e ripresa nel 2014
2) Decesso del professionista o del lavoratore autonomo
3) Operazioni straordinarie comportanti l’estinzione del ‘‘dante causa’’ tra il 1º gennaio 2015 e la presentazione della dichiarazione annuale
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ADEMPIMENTO "
I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini:
– nel periodo tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2015, in caso di presentazione su
Modello autonomo
– entro il 30 settembre 2015, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato
UNICO 2014.
Va precisato che le società di capitali e gli enti soggetti a IRES con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo
d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2014 sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione mediante modello autonomo.
Attenzione
Per esercizi ‘‘non coincidenti con l’anno solare’’ si intendono gli esercizi c.d. ‘‘a cavallo’’ e
quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nell’anno 2014, che hanno
avuto termine, però, anteriormente al 31 dicembre.
Pertanto, le società che hanno cessato l’attività nel 2014, anteriormente al 31 dicembre,
devono presentare la dichiarazione IVA su modello autonomo.
Attenzione
Per le imprese (societarie ed individuali), l’attività si intende cessata alla data di ultimazione
delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
ESEMPIO
ESEMPIO
ESEMPIO
Una società di capitali ha ultimato le operazioni di liquidazione, cessando quindi l’attività,
il 26 settembre 2014. La dichiarazione IVA relativa a tale esercizio deve essere presentata
su modello autonomo (esercizio non coincidente con l’anno solare in quanto chiuso in
data anteriore al 31 dicembre 2014) nel periodo tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2015.
Una società di persone (s.n.c.) è stata sciolta nel corso del 2014 senza formale liquidazione. Trattandosi di soggetto diverso dalle persone fisiche con periodo d’imposta chiuso
in data anteriore al 31 dicembre 2014, la società è tenuta alla presentazione della dichiarazione mediante modello autonomo (cfr. circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, risp. 6.2).
Un’impresa individuale ha cessato l’attività, ultimando le operazioni di liquidazione, in
data 31 marzo 2014. La dichiarazione IVA/2015 deve essere presentata su modello
UNICO 2015 entro il 30 settembre 2014 (ferma restando la facoltà di presentare la
dichiarazione in via autonoma qualora si intenda utilizzare in compensazione o chiedere
a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione stessa ovvero se la dichiarazione in forma autonoma viene presentata entro il mese di febbraio al fine di poter
usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva).
Dichiarazione di cessazione dell’attività
In caso di cessazione dell’attività, il contribuente deve presentare, entro 30 giorni, l’apposita comunicazione (art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972), su modello conforme a quello
approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento 18 maggio 2012).
Il termine per la presentazione della comunicazione di cessazione decorre, per le imprese,
dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le
quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione,
registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Per un lavoratore autonomo, l’attività cessa, di norma, ‘‘quando lo stesso, astenendosi
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dal porre in essere ulteriori prestazioni, provveda ad un complesso di operazioni tese alla
definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti, compreso l’incasso dei crediti maturati e
rimasti insoluti’’ (risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009). In pratica, ‘‘l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni,
ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei
rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente
connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale’’ (circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, p. 7.1). La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto,
con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensı̀
con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni
svolte e dismettendo i beni strumentali.
Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta per la
destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di
coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa
o all’esercizio dell’arte o della professione (con esclusione di quei beni per i quali non è stata
operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta).
Imprese poste in liquidazione nel 2014 con procedura ancora in corso
Per quanto concerne le imprese poste in liquidazione volontaria nel corso dell’anno 2014,
con procedura ancora in corso al 31 dicembre, si precisa che l’inizio della liquidazione non
costituisce cessazione dell’attività né causa di frazionamento del periodo d’imposta, per
cui, ai fini della presentazione della dichiarazione IVA, valgono le regole ordinarie relative alla
presentazione in forma ‘‘unificata’’ o in forma ‘‘separata’’. Pertanto, se il primo periodo di
liquidazione è considerato, ai fini delle imposte dirette, coincidente con l’anno solare, la
dichiarazione annuale IVA va presentata in forma unificata, salvo rientrare in altri casi particolari che impongono la dichiarazione IVA autonoma (ad esempio IVA di gruppo) e ferma
restando la facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma entro il mese di
febbraio 2015 (v. infra).
ESEMPIO
Una Società di capitali è stata posta in liquidazione con effetto dal 14 luglio 2014. La
liquidazione, al 31 dicembre 2014 (data di chiusura dell’esercizio), era ancora in corso.
Il periodo d’imposta che va dal 14 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 è considerato ‘‘coincidente’’ con l’anno solare e la dichiarazione IVA per l’intero anno 2014 deve essere
presentata in forma unificata con il Modello UNICO 2015 relativo al periodo 14 luglio 31 dicembre (a meno che non si rientri in casi che impongono la presentazione in via
autonoma e salva l’opzione per la dichiarazione in via autonoma) (cfr. circolare n. 55/E del
14 giugno 2001, risp. 6.11).
Procedure di liquidazione iniziata in anni precedenti al 2014 e in corso
Le imprese che sono state poste in liquidazione in anni precedenti e che nel 2014 continuano l’attività in regime di liquidazione, presentano, di norma, la dichiarazione in forma
unificata se il periodo d’imposta si chiude il 31 dicembre, in quanto lo stesso è da
considerare ‘‘coincidente’’ con l’anno solare. Le società per le quali la liquidazione termina
nel corso del 2014 ricadono nell’ipotesi di cessazione di attività e, quindi, presentano la
dichiarazione in forma autonoma (a meno che la cessazione non abbia effetto proprio il 31
dicembre).
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SCHEMA DI SINTESI
Liquidazione di società
Periodo
Presentazione UNICO
Dichiarazione IVA
1º gennaio
– Data di messa in liquidazione
Ultimo giorno del nono mese succes- Modello unificato (1)
sivo a quello di messa in liquidazione
Data di messa in liquidazione 31 dicembre
30 settembre o ultimo giorno del nono
mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta
Annualità successive intere
30 settembre o ultimo giorno del nono Modello unificato (1)
mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta
Data di chiusura della liquidazione Ultimo giorno del nono mese succes- Modello autonomo (2)
sivo a quello di chiusura della liquidazione
(1) Sempreché non si rientri in casi in cui vi è obbligo della dichiarazione in via autonoma e salva la
facoltà di presentare la dichiarazione in via autonoma (v. infra).
(2) Modello unificato se la cessazione ha avuto effetto proprio il 31 dicembre 2014.
Imprese individuali e lavoratori autonomi
Le imprese individuali e i lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2014 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva su modello Unificato,
fermo restando i casi in cui vi è obbligo o facoltà di presentare la dichiarazione in forma
autonoma.
Facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma
Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata possono
comunque scegliere di presentare la dichiarazione in via autonoma:
a) quando intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/
1998)
b) se presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire
dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA (cfr. circolare
n. 1/E del 25 gennaio 2011).
SOGGETTI
INTERESSATI "
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Nel caso di:
1) cessazione di attività: l’ultima dichiarazione annuale deve essere presentata dal soggetto cessato, a meno che non si verta nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la cessazione del soggetto (ad esempio: fusione per incorporazione, scissione totale, ecc.) nel qual caso la dichiarazione deve essere presentata dal
soggetto risultante dalla trasformazione (ad esempio, società incorporante, società beneficiaria)
2) cessazione di attività dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo: la
dichiarazione deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha cessato l’attività. Si
osserva, tuttavia, che le Istruzioni per la dichiarazione della dichiarazione IVA/2015 prevedono, nella Tabella dei codici di carica, anche l’ipotesi di ‘‘Liquidatore (liquidazione
volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)’’ (codice 12)
3) procedura di liquidazione di un’impresa individuale, con nomina di un liquidatore
diverso dall’imprenditore individuale: sarà il liquidatore tenuto alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale
4) società: la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore
5) decesso dell’imprenditore individuale o di lavoratore autonomo: la dichiarazione deve
essere presentata dagli eredi (v. ‘‘casi particolari’’).
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PROCEDURE "
Anche in caso di cessazione di attività il termine di presentazione della dichiarazione è
quello ordinario, per cui la dichiarazione IVA/2015 deve essere presentata, esclusivamente
in via telematica (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998):
– nel periodo tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2015, in caso di presentazione su
Modello autonomo
– entro il 30 settembre 2015, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato
UNICO 2015.
Nel caso di decesso del contribuente la dichiarazione annuale può essere presentata
entro 6 mesi dalla data della morte (art. 35-bis del D.P.R. n. 633/1972), anche nel caso i
termini di presentazione siano scaduti, purché ‘‘non oltre quattro mesi prima’’ di tale data.
Sul punto si veda ‘‘Casi particolari’’.
Liquidazione di società
In caso di società in liquidazione, sia che la procedura sia cessata nel corso del 2014 sia che
la stessa sia ancora in corso:
– i dati della società devono essere riportati nel frontespizio, nel riquadro ‘‘Dati del contribuente’’
– i dati del liquidatore vanno indicati nel riquadro ‘‘Dichiarante diverso dal contribuente’’, con indicazione del codice ‘‘8’’ (nel caso di liquidatore della ditta individuale, indicare
il codice ‘‘12’’).
Le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione stabiliscono che, ‘‘nell’ipotesi di cui al
codice 8 indicare anche la data di nomina’’.
Compila
Trasformazioni sostanziali soggettive
Regole particolari sono previste nell’ipotesi di trasformazioni soggettive sostanziali (operazioni straordinarie) con estinzione del contribuente, effettuate nel corso del 2014.
Infatti, quando il soggetto ‘‘dante causa’’ si estingue (società fusa o incorporata, società
scissa, ecc.) la funzione di società dichiarante è assunta dall’’’avente causa’’ (società risultante dalla fusione o incorporante, società beneficiaria della scissione totale, ecc.), che deve
presentare, oltre alla propria dichiarazione, anche un modulo per ogni soggetto estinto
(società incorporata, scissa, ecc.).
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ESEMPIO
La società ALFA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00368310010 ha incorporato, in data
1º dicembre 2014, la società BETA S.r.l., codice fiscale e partita IVA 10308990152. Per
effetto dell’incorporazione, la società BETA S.r.l. cessa la propria attività.
QUADRO A
Nel primo Campo del rigo la società ALFA S.p.A. (incorporante) deve indicare la partita
IVA del soggetto incorporato (BETA S.r.l.: 10308990152) e non deve essere barrata la
casella 2 perché BETA S.r.l. non continua a svolgere la propria attività.
Compila
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
La presentazione della dichiarazione IVA/2015 deve avvenire entro il 30 settembre 2015.
1) Attività cessata e ripresa nel 2014
Qualora un contribuente, nel corso dell’anno 2014, abbia cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e successivamente abbia ripreso la stessa o altra attività
(con apertura di una nuova partita) deve presentare un’unica dichiarazione, costituita da:
– il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA
corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 2014
– un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati
relativi all’ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere
compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività
– un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla
prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la
corrispondente partita IVA.
ESEMPIO
Compila
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Un lavoratore autonomo ha cessato l’attività in data 31 marzo 2014, chiudendo la partita
IVA 08161021002.
Lo stesso soggetto ha ripreso l’attività professionale in data 1 ottobre 2014, aprendo una
nuova partita IVA 07252031004.
La partita IVA da indicare nel frontespizio è 07252031004.
La partita IVA da indicare nel modulo 01 è 07252031004.
La partita IVA da indicare nel modulo relativo all’attività cessata il 31 marzo è
08161021002.
Frontespizio
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Modulo vecchia attività
In questo modulo, relativo all’attività cessata, devono essere compilati tutti i quadri - ad
eccezione dei quadri VT e VX - riportando i dati relativi alla prima attività esercitata
nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA
2) Decesso del professionista o del lavoratore autonomo
Gli eredi possono adempiere gli obblighi IVA - tra i quali anche quello di presentazione della
dichiarazione annuale - non ancora eseguiti o che non sono stati eseguiti nei termini previsti
dal contribuente deceduto, entro sei mesi dalla morte del contribuente medesimo (art. 35bis D.P.R. n. 633/1972). Ciò a condizione che, alla data del decesso, i termini per il loro
adempimento non siano scaduti da oltre quattro mesi.
Il termine di presentazione della dichiarazione, quindi, dipende sia dalla data del decesso
sia dal fatto che il de cuius abbia o meno adempiuto agli obblighi dichiarativi.
Contribuente deceduto nel corso dell’anno 2014
L’erede, o gli eredi, dovranno presentare la dichiarazione entro il termine ordinario in quanto
successivo al periodo di sei mesi dalla data del decesso.
ESEMPIO
Se il decesso è avvenuto il 25 luglio 2014, il termine di presentazione della dichiarazione
annuale IVA 2015 è quello ordinario del 30 settembre 2015, in quanto in scadenza oltre i
sei mesi dal decesso; pertanto, l’erede, o gli eredi, dovranno presentare la dichiarazione
relativa all’anno 2014 (per i mesi - da gennaio a luglio - in cui l’attività è stata esercitata dal
de cuius) entro il 30 settembre 2015.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione, occorre distinguere se
gli eredi continuano o meno l’attività del ‘‘de cuius’’.
Attenzione
Qualora l’erede, o gli eredi, non abbiano proseguito l’attività del ‘‘de cuius’’, gli stessi
sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo, indicando i propri dati
nel riquadro del Frontespizio ‘‘Dichiarante diverso dal contribuente’’, compreso il codice
carica n. 7, e utilizzando il Modello autonomo o il Modello unificato nel rispetto degli
obblighi dichiarativi che, in tal senso, erano in capo allo stesso ‘‘de cuius’’.
Se, invece, l’erede o gli eredi hanno proseguito l’attività del ‘‘de cuius’’ devono presentare la dichiarazione utilizzando due distinti moduli:
– il primo (modulo 01) per le operazioni effettuate direttamente (compilazione dei Quadri
relativi alle operazioni effettuate, compresi i Quadri VA, Sezione 2, VL, Sezione 2 e 3, VT
e VX)
– il secondo (modulo 02) per le operazioni effettuate dal ‘‘de cuius’’ (compilazione dei
Quadri interessati, compresi il Quadro VA, Sezione 2, e VL, Sezione 2 e 3).
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DICHIARAZIONE IVA/2015
Contribuente deceduto tra il 1º gennaio 2015 e il 30 settembre 2015 senza
presentazione della dichiarazione annuale IVA 2015
L’erede, o gli eredi, potranno presentare la dichiarazione oltre il termine ordinario del 30
settembre 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi, purché entro i sei mesi dal
decesso del contribuente.
ESEMPIO
Se il decesso avviene il 20 agosto 2015 senza che il contribuente abbia presentato la
dichiarazione IVA 2015, la stessa può essere presentata dall’erede, o dagli eredi, entro i
sei mesi successivi alla data del decesso, quindi entro il 20 febbraio 2016.
In questa ipotesi l’erede o gli eredi presentano la dichiarazione per conto del contribuente
deceduto indicando i propri dati nel riquadro del Frontespizio ‘‘Dichiarante diverso dal
contribuente’’, compreso il codice carica n. 7, e utilizzano il Modello autonomo o il Modello
unificato nel rispetto degli obblighi dichiarativi che, in tal senso, erano in capo al ‘‘de cuius’’.
Decesso che avviene dopo il 30 settembre 2015
Se l’adempimento dichiarativo relativo al periodo di imposta 2014 viene a scadenza non
oltre quattro mesi prima della morte del contribuente, l’erede, o gli eredi, possono provvedere alla presentazione del Modello di dichiarazione IVA 2015 entro sei mesi dalla data
del decesso.
ESEMPIO
Se il decesso avviene il 15 gennaio 2016 senza che il contribuente abbia presentato la
dichiarazione IVA 2015, la stessa può essere presentata dall’erede, o dagli eredi, entro i
sei mesi successivi alla data del decesso, quindi entro il 15 luglio 2016, in quanto il
termine per la presentazione della dichiarazione (30 settembre 2015) è scaduto non oltre
4 mesi prima della data del decesso.
3) Operazioni straordinarie comportanti l’estinzione del ‘‘dante causa’’ tra il
1º gennaio 2015 e la presentazione della dichiarazione annuale
Occorre considerare che il Dante causa (società incorporata, scissa), estintosi nel corso del
2015, ha svolto la sua attività per l’intero anno 2014, fino al normale termine del 31
dicembre.
Se l’operazione straordinaria che comporta l’estinzione del soggetto interviene dopo che il
medesimo ha adempiuto all’obbligo dichiarativo, non si pongono problemi perché la dichiarazione è stata presentata dal contribuente medesimo.
Se, invece, nel momento in cui si verifica l’estinzione del soggetto la dichiarazione non è
stata presentata, il soggetto Avente causa (incorporante, società beneficiaria, ecc.) deve
presentare, oltre alla propria dichiarazione, anche quella del soggetto estinto relativa all’anno 2014.
ESEMPIO
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La società ALFA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 09170021001 ha incorporato, in data
1º settembre 2015, la società BETA S.r.l., codice fiscale e partita IVA 08161021002. Se al
momento della fusione BETA non ha ancora provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2014, tale dichiarazione deve essere presentata da ALFA per conto
di BETA.
Nella dichiarazione presentata per conto di BETA i dati del soggetto estinto (BETA)
devono essere indicati nel riquadro ‘‘Contribuente’’, e quelli di ALFA nel riquadro ‘‘Dichiarante diverso dal contribuente’’, che riporterà il codice carica ‘‘9’’ (Rappresentante
legale della società ALFA: Mario Rossi, nato a Roma il 18 ottobre 1969).
La dichiarazione deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma.
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