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rf123 societa di persone cessate e unico

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rf123 societa di persone cessate e unico
Anno 2010
N. RF 123
www.redazionefiscale.it
ODCEC VASTO
La Nuova Redazione Fiscale
Pag. 1 / 2
OGGETTO
CESSAZIONE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE - ADEMPIMENTI
RIFERIMENTI
CM 50/2002 – ISTRUZIONI MINISTERIALI
21/07/2010
ASPETTI CIVILISTICI
Lo scioglimento di una società:
 di capitali: deve obbligatoriamente transitare dalla fase di liquidazione (ex art. 2484 e
segg. C.C.)
 di persone: non vi è alcun obbligo della preventiva messa in liquidazione (ex art. 2293 e
segg. C.C.).
Cassazione - sentenza del 28 agosto 1952, n. 2873
la fase di liquidazione è un passaggio facoltativo qualora i soci siano in grado di liquidare i rapporti interni
ed esterni nel momento dello scioglimento.
CONVENIENZA ALLA LIQUIDAZIONE: le società di persone:
 di norma trovano più semplice liquidare “in via di fatto” tutto l’attivo ed il passivo patrimoniale
durante la ordinaria attività sociale
adempimenti notarili: ci si reca dal notaio solo per effettuare la cancellazione

possono trovare convenienza a sottoporsi alle formalità della liquidazione per poter fruire in capo
ai soci della tassazione separata dell’intero reddito che riviene dalla apertura della liquidazione
fino alla cancellazione
adempimenti notarili: anche in questo caso (al pari delle società di capitali) ci si reca una sola volta dal
notaio (alla messa in liquidazione), non dovendovi più tornare per la cancellazione (che non costituisce
più “modifica statutaria”)
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Nel caso di cessazione in deroga alla liquidazione occorre procedere come segue.
Termini di presentazione: si applica l’art. 2 Dpr 322/98 (termine ordinario) e non l’art. 5 (termini
particolari per le operazioni straordinarie); in tal senso la CM 50/2002.
Modelli di dichiarazione:
 Dichiarazione Iva:

se la cessazione è avvenuta prima del 31/12/2009, la dichiarazione va inviata in forma
“autonoma”

il modello da utilizzare è sempre quello “nuovo” (mod. Iva2010”)
 Redditi: trattandosi di società di persone, il modello da utilizzare è sempre quello “nuovo”
(Unico2010 con allegati i soli redditi)
 Irap: come per i redditi, il modello da utilizzare è sempre quello “nuovo”; la dichiarazione va
presentata sempre in forma autonoma dal 2008
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Sintesi: le società di persone possono cessare l’attività senza transitare preventivamente dalla fase di
liquidazione. In tale ipotesi:
 i termini di presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti sono quelli “ordinari”
 la dichiarazione annuale Iva diviene autonoma se la cessazione avviene prima del 31/12.
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CIRCOLARE DEL
Redazione Fiscale
Info Fisco 123/2010
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01 01
2009
30 06 2009
Stato: 4 “soggetto estinto” CIRCOLARE N. 50/E DEL 12 GIUGNO 2002 PUNTO 19.2
Scioglimento anticipato delle società di persone senza preventiva messa in liquidazione
D. Una società in nome collettivo si scioglie senza preventiva messa in liquidazione il 18 marzo 2002. Quale
è il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione relativa al periodo dal 1° gennaio 2002 al
18 marzo 2002? L’ultimo giorno del decimo mese successivo alla data di scioglimento della società, oppure
quello più lungo del 31 ottobre dell’anno successivo, dato che non si ha una procedura formale di
liquidazione?
Si chiede, infine, di conoscere se il versamento delle imposte a saldo, relativamente al periodo dal 1°
gennaio 2002 al 18 marzo 2002, deve essere effettuato entro il 31 maggio 2003.
R. La procedura ordinaria di liquidazione è obbligatoria per le società di capitali, ma non per gli imprenditori
individuali e le società di persone che possono cessare senza seguire la procedura formale di liquidazione.
Nel caso in esame la società in nome collettivo si è sciolta senza preventiva liquidazione; ne consegue che
non sono applicabili i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione di cui all’articolo 5
del DPR n. 322 del 1998.
In tale ipotesi, pertanto, il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione relativa al periodo dal 1°
gennaio 2002 al 18 marzo 2002 è il 31 ottobre 2003, ai sensi del vigente articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del
1998.
Il versamento del saldo delle imposte risultanti da tale dichiarazione deve essere effettuato entro il 20 giugno 2003,
o entro il 20 luglio 2003 con la maggiorazione dello 0,40 per cento, ai sensi del novellato articolo 17 del DPR n. 435
del 2001.
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Esempio
Snc o Sas si è sciolta il 30 giugno 2009 senza passare dalla fase di messa in liquidazione:
 paga l’IRAP nel 2010 nei termini ordinari (al 16/06 - con la proroga al 6/07 se possiede un
codice attività che prevede gli studi di settore – con lo 0,4% se versa nei 30gg successivi)
 invia entro il 30/09/2010 i modelli:
- Redditi unitamente al frontespizio di Unico2010
- invia il modello Irap2010
- invia la Dichiarazione IVA2010 in forma autonoma
 Studio di settore: indica il codice di esclusione 2 (non è soggetto ai ricavi presunti ma
compila lo studio)
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