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Sus scrofa - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

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Sus scrofa - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
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Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale
(Sus scrofa) tramite cattura, abbattimento selettivo e girata
(Delibera Presidenziale n. 13 del 05.06.2012)
Sommario
ART. 1 - Finalità .................................................................................................................................. 1
ART. 2 - Piano di gestione della popolazione di cinghiale................................................................. 2
ART. 3 - Aree di intervento ................................................................................................................ 2
ART. 4 - Catture di cinghiali ............................................................................................................... 2
ART. 5 - Gestori dei recinti di cattura ................................................................................................. 2
ART. 6 - Siti, periodo e modalità di cattura......................................................................................... 3
ART. 7 - Trasporto e destinazione dei cinghiali catturati .................................................................... 4
ART. 8 - Trasformazione delle carni e loro commercializzazione ...................................................... 4
ART. 9 - Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente
per le attività di cattura, trasporto e macellazione ................................................................ 5
ART. 10 - Abbattimenti selettivi di cinghiali ...................................................................................... 5
ART. 11 - Coordinamento degli interventi .......................................................................................... 5
ART. 12 - Personale da impiegare nell’abbattimento selettivo da postazione fissa e in girata ........... 6
ART. 13 - Siti di sparo ......................................................................................................................... 6
ART. 14 - Attrezzatura necessaria per abbattimento selettivo e girata............................................... 7
ART. 15 - Taratura delle armi.............................................................................................................. 7
ART. 16 - Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi da appostamento fisso..................... 7
ART. 17 - Abbattimento selettivo in girata.......................................................................................... 9
ART. 18 - Fasi di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata................................................... 9
ART. 19 - Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata ........................................... 9
ART. 20 - Cani limieri ....................................................................................................................... 10
ART. 21 - Trasporto e destinazione dei capi abbattuti ...................................................................... 11
ART. 22 - Calendario e orario degli abbattimenti ............................................................................. 11
ART. 23 - Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente
per le attività di abbattimento selettivo e girata .................................................................. 12
ART. 24 - Gestione omogenea della popolazione di cinghiale con il territorio esterno al Parco...... 12
ART. 1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi di controllo
numerico della popolazione di cinghiale tramite cattura, abbattimento selettivo e girata nel territorio
del Parco, finalizzati alla conservazione della specie e a limitare i danni provocati dai cinghiali alle
colture agricole all’interno dell’area protetta, secondo le quantità e le modalità definite dal “Piano di
gestione della popolazione di cinghiale” approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente.
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ART. 2 - Piano di gestione della popolazione di cinghiale
Il Piano di gestione della popolazione di cinghiale accerta gli squilibri ecologici provocati dalla specie
nelle diverse aree del Parco e definisce le modalità per ricomporli, mediante l’individuazione di aree
critiche dove mettere in atto tutte le misure di prevenzione dei danni e di controllo numerico della
popolazione previste dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).
Il Piano deve considerare:

entità degli indennizzi liquidati per danni al patrimonio agricolo;

tipologie di colture danneggiate;

cartografia dei danni provocati dai cinghiali al patrimonio agricolo;

stima della consistenza della specie all’interno dell’area protetta;

obiettivi di gestione;

piani di prelievo e di abbattimento selettivo;

modalità d’intervento all’interno dell’area protetta.
Il piano è sottoposto al parere tecnico dell’INFS.
I risultati delle azioni di controllo e l’andamento dei danni, inseriti in continuo nel Sistema Informativo
per il Piano di Gestione del cinghiale, costituiscono elemento conoscitivo e di verifica per confermare
o adeguare le previsioni del piano di prelievo.
Il Sistema Informativo viene gestito congiuntamente dal Servizio Scientifico del Parco e dal CTA che
individua il personale dedicato.
ART. 3 - Aree di intervento
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di gestione del Cinghiale predisposto dal Parco,
vengono individuate, le aree ove procedere all’azione di controllo e contenimento della popolazione
dei cinghiali. Tali aree sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali:

La localizzazione dei danni;

La possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste dall’I.N.F.S.

Il livello di tutela delle diverse aree (Zonazione del parco, Siti di Interesse Comunitario,
Zone di Protezione Speciale).

La presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di
particolare interesse scientifico e conservazionistico.
Le aree di intervento vengono riportate su idonea cartografia anche in formato digitale
georeferenziato.
ART. 4 - Catture di cinghiali
I cinghiali sono catturati con trappole autoscattanti in seguito indicate come recinti di cattura.
Gli animali sono attirati con esca alimentare che può essere collocata senza limiti di distanza nelle
aree coltivate e può estendersi per un massimo di 10 metri nelle aree boscate attigue ai campi.
ART. 5 - Gestori dei recinti di cattura
L’assegnazione in gestione dei recinti di cattura avviene attraverso bando pubblico.
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Al bando possono partecipare i soggetti indicati nel “Regolamento per gli indennizzi e la prevenzione
dei danni arrecati al patrimonio agricolo e zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco e la
promozione economica e sociale dei soggetti esposti ai danni” che manifestino formalmente interesse
alla gestione dei recinti di cattura e che abbiano affidabilità tecniche e strumentali preventivamente
valutate dalla Direzione dell’Ente attraverso i servizi.
Tra l’Ente Parco e il gestore del recinto di cattura viene stipulato uno specifico contratto in cui
vengono stabilite tutte le modalità, dalla cattura alla destinazione finale degli animali, i reciproci
obblighi e le responsabilità civili e penali connesse, nonché il costo per ogni singolo capo catturato
stabilito in € 10, per ogni capo striato, € 20 per ogni rosso, € 25 per ogni femmina adulta, € 35 per
ogni maschio adulto.
L’Ente Parco può inoltre gestire direttamente o da persone all’uopo espressamente autorizzate
dall’Ente Parco stesso i recinti di cattura per far fronte a specifiche e non prevedibili esigenze inerenti
il contenimento della specie che si potranno verificare.
L’Ente Parco si riserva di utilizzare in tutto o in parte gli animali catturati per attività di studio e di
monitoraggio sanitario o profilassi.
ART. 6 - Siti, periodo e modalità di cattura
Il sito di ubicazione dei recinti di cattura è stabilito dall’Ente Parco.
Il “Piano di gestione della popolazione di cinghiale” prevede, per ogni ambito provinciale di intervento,
il piano di prelievo e il periodo di cattura.
Gli animali oggetto di cattura vengono trattati conformemente a quanto previsto dai protocolli sanitari
concordati con le AUSL competenti. Al momento della cattura i cinghiali passano nella disponibilità
del gestore che ne diventa responsabile, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo.
Un dottore veterinario, pubblico ufficiale, certifica, ai sensi della normativa vigente, l’idoneità degli
animali al trasporto.
Il trasferimento dei cinghiali all’interno dei contenitori di trasporto viene effettuato da personale
dell’ente parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’ente parco stesso.
In caso di inidoneità al trasporto degli animali catturati, ci si attiene a quanto previsto dal protocollo
sanitario concordato con l’ AUSL.
A tale scopo l’Ente, d’intesa con l’autorità sanitaria competente, redige un protocollo sanitario per il
monitoraggio e la profilassi relativi alle modalità di cattura, marcatura, introduzione all’interno dei
contenitori di trasporto, trasporto, allevamento e macellazione. Detto protocollo indica, come da
norma, la documentazione sanitaria obbligatoria di accompagnamento degli animali, dal momento
della cattura alla destinazione finale e le modalità di controllo in tutte le fasi. Nel protocollo sono
indicate le norme di riferimento vigenti per la detenzione e per l’allevamento dei selvatici.
Per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’Ente Parco stipulerà apposite convenzioni
con gli IZS e/o con liberi professionisti abilitati.
I recinti di cattura devono essere attivati non prima di un’ora precedente il tramonto della sera
antecedente il giorno stabilito per la cattura.
Le pareti interne dei recinti dovranno essere rivestite (a cura del gestore del recinto) con pannelli in
legno dell’altezza di m. 2 al fine di schermare visivamente il recinto per ridurre l’agitazione degli
animali alla vista degli operatori, per evitare lesioni agli animali e per ombreggiare il recinto stesso.
Esternamente al recinto di cattura, alla distanza di circa due metri da questo, dovrà essere realizzata,
a cura del gestore del recinto, un’ulteriore recinzione, esterna al recinto, costituita da un filo metallico
sostenuto da paletti all’altezza di 1,20 m.; al filo metallico dovranno essere apposti cartelli di
segnalazione della pericolosità del recinto attivato. I gestori devono controllare i recinti attivati ed
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avvertire il comando CFS competente dell’avvenuta cattura entro le ore 8,30 della mattina successiva
all’innesco.
Il giorno stabilito per la cattura, i gestori provvederanno a disattivare, prima possibile, tutti i recinti
predisposti per la cattura, compresi quelli che non hanno catturato.
Ad eccezione dei piccoli non ancora svezzati, tutti gli animali catturati saranno identificati mediante
l’applicazione di una marcatura auricolare inamovibile. La marcatura verrà effettuata dal gestore del
recinto sotto la supervisione del veterinario AUSL.
Dal recinto di cattura i cinghiali vengono trasferiti in contenitori di trasporto con le caratteristiche
specificate nei protocolli sanitari stipulati con le AUSL.
Le spese relative alla presenza del veterinario AUSL sono a carico del gestore del recinto di cattura.
La gestione dei recinti di cattura è finalizzata esclusivamente alla cattura di cinghiali; la cattura
accidentale di altre specie deve essere immediatamente comunicata al comando CFS che
provvederà ad effettuare quanto necessario.
ART. 7 - Trasporto e destinazione dei cinghiali catturati
Gli animali catturati possono essere destinati:

per l’allevamento, esclusivamente in aree recintate presso gli istituti previsti dalla normativa
vigente allo scopo espressamente autorizzati (aziende agricole, aziende agri turistico
venatorie e allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare);

per la macellazione (esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla AUSL competente).
Il trasporto degli animali catturati presso le destinazioni di cui sopra, verrà effettuato, a carico del
gestore, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente con automezzi autorizzati,
conformemente a quanto previsto nei protocolli sanitari stipulati con le AUSL competenti.
La stabulazione temporanea degli animali catturati potrà essere effettuata esclusivamente a seguito
di apposita autorizzazione rilasciata dalla AUSL.
ART. 8 - Trasformazione delle carni e loro commercializzazione
L’Ente Parco, per la tracciabilità e per il controllo della qualità dei prodotti ricavati dalle carni degli
animali catturati e abbattuti, può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali
stipulare apposita convenzione, dando priorità a mattatoi posti all’interno del territorio del Parco o
nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di minimizzare i tempi tra la cattura o
l’abbattimento e la macellazione o la lavorazione.
Nella convenzione vengono regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi ed i tempi
d’intervento che il titolare del mattatoio dovrà garantire per il più rapido trasferimento degli animali
catturati al centro di macellazione.
L’Ente Parco può individuare, inoltre, aziende di trasformazione della carne macellata,
prioritariamente tra quelle presenti all’interno del confine dell’area protetta o nei comuni che hanno
parte del territorio ricompreso nel parco. Con queste strutture viene stipulata una convenzione che
regola gli obblighi tra le parti.
I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali catturati o abbattuti
all’interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo dell’Ente Parco e con lo stesso saranno
commercializzati nel libero mercato a condizione che tutte le fasi siano avvenute secondo le
indicazioni fornite dall’Ente, certificate dai sanitari incaricati, sottoposti a controlli secondo le norme
vigenti e gli standard di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli organismi pubblici abilitati.
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ART. 9 - Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per
l’Ambiente per le attività di cattura, trasporto e macellazione
Al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente per il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, è
affidato il compito di sorvegliare le attività di cattura, marcatura, immissione nei contenitori di
trasporto, allevamento, trasporto e macellazione secondo le convenzioni, i contratti, il protocollo
sanitario e gli standard di qualità di cui all’art. 4, art. 5 e art. 6 del presente regolamento.
La sorveglianza sulle attività di allevamento, trasporto e macellazione sarà effettuata attraverso
controlli a campione e relativo riscontro della documentazione d’appoggio prevista dalle norme vigenti
e dal presente regolamento.
Le chiavi per l’innesco dei recinti e per consentire l’uscita degli animali dai medesimi, sono affidate al
Comando Stazione Forestale nella cui circoscrizione è posizionato il recinto. Il gestore, nelle giornate
di cattura stabilite dall'Ente Parco con apposito calendario, nel giorno previsto per l’attivazione, dovrà
rivolgersi al suddetto Comando affinché questo consegni le chiavi per consentire l’attivazione del
recinto stesso, restituendole al termine delle operazioni di cattura. Le suddette operazioni potranno
anche essere effettuate direttamente dal CFS.
Il gestore potrà procedere all’attivazione del recinto solo dopo che avrà verificato la disponibilità del
veterinario dell’AUSL a presenziare alle operazioni previste nei protocolli sanitari.”
I dati della cattura sono riportati dal personale del parco o dagli agenti del comando CFS competente
sugli appositi moduli predisposti dall’Ente Parco.
I certificati, la destinazione temporanea e finale degli animali sono trasmesse dal veterinario della
AUSL al competente Comando Stazione Forestale, che provvederà al successivo inoltro al
Coordinamento Territoriale di Assergi. Presso il suddetto Coordinamento i dati verranno elaborati e
successivamente inoltrati alla Direzione del Parco per l’inserimento nel Sistema Informativo per il
Piano di gestione dei cinghiali.
ART. 10 - Abbattimenti selettivi di cinghiali
L’abbattimento selettivo prevede l’abbattimento dei capi, mediante tiro con arma a canna rigata
munita di cannocchiale di mira, eseguito da postazioni di tiro prestabilite, posizionate all’interno delle
aree di intervento definite nel piano di gestione di cui all’art. 2 del presente regolamento.
I metodi previsti dall’INFS per effettuare gli abbattimenti selettivi all’interno delle aree protette e che
potranno essere attuati all’interno del territorio del Parco sono:

abbattimenti da postazione fissa;

abbattimenti con tecnica della girata;

abbattimenti notturni da automezzo dotato di faro brandeggiabile esclusivamente attuati da
personale del CTA/CFS con qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni
interne del Corpo Forestale dello Stato e da personale del Corpo di Polizia Provinciale con
qualifica di selecontrollore.
ART. 11 - Coordinamento degli interventi
Gli abbattimenti selettivi e le girate sono pianificati congiuntamente dal Servizio Scientifico del Parco
e dal Coordinamento Territoriale dell’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga. Alla pianificazione degli interventi di controllo può collaborare
anche personale delle Province o da esse incaricato. L’organizzazione e il coordinamento dei
selecontrollori sul campo è svolto dal personale delle Province sotto la supervisione dei tecnici del
parco e degli agenti del CTA/CFS.
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ART. 12 - Personale da impiegare nell’abbattimento selettivo da postazione fissa e in
girata
Gli abbattimenti selettivi di cinghiali saranno effettuati solo da personale specificatamente formato
dall’Ente Parco o dalle Province tramite corsi di formazione approvati dall’INFS e specificamente
autorizzato dall’Ente Parco. Le procedure autorizzative vengono individuate ed approvate dall’Ente
Parco nel rispetto della normativa vigente.
E’ fatto obbligo ad ogni operatore di essere munito di Porto di Fucile per uso di caccia in corso di
validità e di specifica polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna
selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l’attività venatoria. Gli operatori volontari
operano a titolo gratuito ed esonerano l’Ente Parco e l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi
responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla
propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.
Sono inoltre abilitati all’attività di abbattimento selettivo e di girata il personale del CTA/CFS con
qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni interne del Corpo Forestale dello Stato
e il personale del Corpo di Polizia Provinciale con qualifica di selecontrollore.
I selecontrollori, designati dalle Province e specificamente autorizzati dall’Ente Parco, sono coordinati
dalle Province, anche per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, che li organizza in gruppi. Ogni
gruppo di selecontrollori, durante tutto il periodo degli abbattimenti, può operare esclusivamente su un
numero di aree di intervento limitato e comunque stabilito dall’Ente Parco.
ART. 13 - Siti di sparo
All’interno delle aree di intervento contenute nel Piano di Gestione di cui all’art. 2, l’Ente Parco
individua i siti di sparo e le aree di girata idonei ad ottenere una diminuzione dei danni e per i quali
l’attività di sparo sia tollerabile, sotto il profilo ecologico, in un’area protetta. I siti possono essere
proposti anche dalle Province e verificati dall’Ente Parco,
Le postazioni per gli abbattimenti selettivi da postazione fissa sono i punti da cui effettuare il tiro; esse
vanno individuate in siti caratterizzati da buona visibilità, in prossimità di elementi fissi e
contrassegnate con vernice e numerazione progressiva. In ogni postazione può prendere posto un
solo selecontrollore e nessun altro.
L’Ente Parco, anche in collaborazione con la Provincia, promuove e può finanziare la costruzione di
altane per facilitare e rendere più sicura l’azione di tiro.
Le aree di tiro per gli abbattimenti da postazione fissa sono le aree aperte, visibili dalle postazioni,
interessate dai tiri.
Le postazioni e le aree di tiro sono chiaramente riportate in apposita cartografia dall’Ente Parco.
Le aree di girata e le relative postazioni di sparo non possono, invece, essere scelte a priori ma
devono essere individuate, all’occorrenza, dal Servizio Scientifico del Parco e dal CTA/CFS, anche
con la collaborazione del personale delle Province o da esse incaricato, in relazione al verificarsi di
danneggiamenti al patrimonio agricolo, alle aree di rimessa utilizzate dai cinghiali ed alle esigenze di
tutela legate alle finalità istituzionali del parco.
Per ciascuna area di intervento viene individuato dall’Ente Parco un luogo di raduno che viene
comunicato alla Provincia.
Il Servizio Scientifico del Parco e il CTA/CFS, anche con la collaborazione del personale delle
Province o da esse incaricato valuta la necessità di approntare ed eseguire pasturazioni attrattive, o
di solo posizionamento, al fine di favorire l’avvicinamento dei cinghiali alle postazioni di tiro.
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Per le aree di tiro e per le singole postazioni prescelte è necessaria, ove possibile, l’autorizzazione
scritta da parte del titolare o conduttore del fondo. Sarà in ogni caso facoltà del Parco scegliere le
aree di tiro in modo da non creare conflitti con i titolari o i conduttori dei fondi.
ART. 14 - Attrezzatura necessaria per abbattimento selettivo e girata
Il prelievo di selezione da postazione fissa deve materializzarsi in un tiro effettuato con arma a canna
rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. munita di cannocchiale di mira (3 – 12 ingrandimenti),
eseguito, dopo aver valutato il capo e la distanza con l’ausilio di binocolo e telemetro, nell’assoluto
rispetto del Piano di Prelievo. Il prelievo di selezione in girata deve essere effettuato, da punti di
appostamento prestabiliti, con armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, munite di
cannocchiale di mira a basso ingrandimento (1,2 – 4 ingrandimenti) o di sistema di mira metallico
(tacca e mirino); nell’abbattimento in girata non sono necessari telemetro e binocolo. Risulta vietata
ogni altra modalità di prelievo. Per motivi di sicurezza ogni selecontrollore deve essere dotato di
giubbino ad alta visibilità e radio ricetrasmittente consentita dalla legge.
ART. 15 - Taratura delle armi
Ciascun operatore dovrà produrre alla Provincia specifica certificazione, rilasciata da Poligono o
Campo di tiro autorizzato, attestante l’avvenuta taratura dell’arma o delle armi che si intendono
utilizzare per l’attività di abbattimento, su bersaglio di 15 cm di diametro posizionato alla distanza di
100 m. La taratura sarà valida per tutto l’anno in corso. La Provincia provvederà a trasmettere all’Ente
Parco copia della certificazione. I selecontrollori possono utilizzare solo le armi che abbiano tarato
personalmente
ART. 16 - Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi da appostamento fisso
All’inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell’ora prestabilita secondo il
calendario predisposto dall’Ente Parco presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza
provvederà:

a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l’assicurazione;

ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore;

a far firmare a ciascun selecontrollore l’impegno all’acquisto dei capi da lui eventualmente
abbattuti durante la sessione di abbattimento e quota parte degli animali abbattuti nella
stessa sessione dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e del CTA/CFS);

a comunicare a ciascun selecontrollore il sesso e la classe di età degli animali da
abbattere come previsti nel piano di abbattimento di cui all’art. 2.

a verificare il certificato di taratura dell’arma.
Il personale della Provincia mantiene contatti con il personale del CTA/CFS preposto alla vigilanza.
Il ritardo al raduno comporta l’esclusione giornaliera dall’intervento e l’obbligo di allontanarsi.
Ogni singolo operatore volontario raggiunge l’appostamento assegnato o vi viene accompagnato
dagli agenti del CTA/CFS e rimane nell’appostamento stesso fino all’orario stabilito per il termine della
sessione di selecontrollo.
E’ fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di
avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L’arma viene
estratta dalla custodia e caricata solo al momento d’inizio dell’attività.
Prima dell’esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore è obbligato a valutare scrupolosamente che:
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
il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile e rientri nel Piano di
abbattimento, posto ad una distanza massima di 100 m, fermo e posizionato di fianco
rispetto al punto di appostamento;

la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;

in caso di mancato bersaglio, o nell’eventualità che il proiettile trapassi il corpo
dell’animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza;

non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.
Senza abbandonare l’appostamento, una volta assestato il colpo, con l’ausilio di un binocolo, il
Selecontrollore deve verificarne l’esito e comunicarlo prontamente, via radio, al personale della
Provincia che provvederà a comunicarlo al personale di sorveglianza. I selecontrollori sono tenuti a
comunicare l’esito di ogni colpo esploso, anche di quelli fuori bersaglio.
Nel caso l’animale ferito sia agonizzante il selecontrollore può essere autorizzato dal personale di
sorveglianza a lasciare la postazione, rimanendo sempre all’interno dell’area di tiro assegnatali e,
portando al seguito l’arma scarica, ad avvicinarsi all’animale e ad effettuare un ulteriore tiro.
In una sessione di selecontrollo può essere abbattuto un solo capo per ogni operatore e
l’eviscerazione (stomaco, intestino e organi genitali) deve essere effettuata dai selecontrollori sul sito
di abbattimento.
I selecontrollori devono essere muniti di buste di materiale plastico, non percolanti resistenti allo
strappo di adeguata capienza ove riporre i visceri addominali. Effettuata l’eviscerazione i
selecontrollori tornano al luogo di ritrovo prestabilito.
I selecontrollori devono far pervenire ai servizi veterinari provinciali, le corate dei cinghiali abbattuti.
Entro 10 giorni dalla data dell’abbattimento, le Province devono fornire all’Ente Parco
documentazione attestante lo smaltimento ai sensi della vigente normativa dei visceri addominali
relativi ad ogni capo abbattuto;
Per ogni sessione di abbattimenti selettivi e girate prevista dal calendario, di cui a successivo articolo,
la Provincia rende disponibile un conduttore di cane da traccia, autorizzato dall’Ente Parco, per il
recupero di animali eventualmente feriti.
In caso di ferimento e di fuga del cinghiale al di fuori dell’area di tiro, il selecontrollore deve avvisare il
personale della Provincia o il personale del CTA/CFS che provvederanno a contattare il conduttore di
cane da traccia indicato dalla Provincia e autorizzato dall’Ente Parco. Durante la ricerca per il
recupero del capo ferito il conduttore del cane da traccia è il solo autorizzato a portare l’arma e il
cane. Il recupero dei capi feriti e non trovati nell’immediato viene eseguito, quando possibile, al
termine degli abbattimenti, oppure il giorno successivo sotto il diretto coordinamento degli organi di
sorveglianza dell’Ente Parco. In caso di ferimento, il selecontrollore deve tornare la mattina
successiva per coadiuvare il conduttore del cane da traccia per il recupero del capo ferito; I capi
trovati già utilizzati dai carnivori vengono lasciati sul campo a disposizione degli stessi.
E’ fatto obbligo a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale di
sorveglianza e dai coordinatori delle attività sul campo. La non osservanza di tali indicazioni comporta
l’immediata esclusione dalle operazioni di abbattimento.
I capi abbattuti (compresi quelli eventualmente prelevati da personale del Corpo di Polizia Provinciale
o personale del CFS) vengono trasportati dalla zona di intervento al punto di raduno nel rispetto di
quanto concordato con le AUSL di competenza sotto il coordinamento del personale di sorveglianza
dell’Ente Parco o del personale della Provincia. Sul luogo del raduno gli agenti del CTA/CFS
applicano una marcatura auricolare inamovibile agli animali abbattuti. Anche il contenitore dei visceri
deve essere identificato con lo stesso numero di identificazione riportato sulla marcatura applicata
all’animale abbattuto.
Il piano di abbattimento deve essere completato preferibilmente ad iniziare dalle classi di età più
basse; le femmine in allattamento non sono comprese nel piano di abbattimento.
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ART. 17 - Abbattimento selettivo in girata
Questo metodo di intervento selettivo viene attuato in aree di vegetazione arboreo-arbustiva
dell’estensione massima di 20 ettari, possibilmente circondate da aree aperte o coltivi. La tecnica di
prelievo, da eseguire in fasi appresso specificate, per risultare efficace deve essere preceduta dalla
localizzazione, nei giorni precedenti all’intervento, delle zone di alimentazione e di rimessa dei
cinghiali. In relazione alle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell’area di girata, la
squadra di selecontrollori potrà essere costituita da 8 – 20 persone agli appostamenti e da un solo
conduttore di un unico cane limiere.
ART. 18 - Fasi di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata
Gli abbattimenti selettivi in girata si attuano secondo le seguenti fasi:
1. verifica, dell’esistenza, nelle adiacenze dei coltivi, di aree di rimessa utilizzate dai cinghiali
(1-2 gg. prima delle fasi seguenti), escludendo le zone particolarmente vocate per altre
specie di particolare interesse naturalistico conservazionistico ed ecologico;
2. tracciatura a piedi con ausilio di cane limiere delle zone di rimessa dei cinghiali;
3. dislocazione delle poste sulle possibili vie di fuga dei cinghiali (trottoi);
4. seguita delle tracce e spinta degli animali fuori dalla parcella vegetata, mediante l’utilizzo
di cane limiere condotto, in cinghia o libero, da un operatore armato;
5. abbattimento dei cinghiali;
6. sollecito recupero del cane limiere da parte del conduttore;
7. eventuale recupero di capi, colpiti ma non trovati nell’immediato, con ausilio di cane da
traccia.
Tutte le fasi dal punto 1 al punto 7 vengono pianificate congiuntamente dal Servizio Scientifico del
Parco e dal CTA/CFS con la collaborazione. del personale delle Province o da esse incaricato.
L’organizzazione e il coordinamento dei selecontrollori sul campo è svolto dal personale delle
Province sotto la supervisione dei tecnici del parco e degli agenti del CTA/CFS.
ART. 19 - Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata
All’inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell’ora prestabilita, secondo il
calendario predisposto dall’Ente Parco, presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza
provvederà:

a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l’assicurazione;

ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore;

a far firmare a ciascun selecontrollore l’impegno all’acquisto dei capi da lui
eventualmente abbattuti durante la sessione di abbattimento;

a comunicare a ciascun selecontrollore il sesso e la classe di età degli animali da
abbattere come previsti nel piano di abbattimento di cui all’art. 2.

a verificare il certificato di taratura dell’arma.
Il personale della Provincia mantiene contatti con il personale del CTA/CFS preposto alla vigilanza.
Il ritardo al raduno comporta l’esclusione giornaliera dall’intervento e l’obbligo di allontanarsi.
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Ogni singolo operatore volontario raggiunge l’appostamento assegnato o vi viene accompagnato
dagli agenti del CTA/CFS o dal personale della Provincia e rimane nell’appostamento stesso fino
all’orario stabilito per il termine della sessione di selecontrollo.
E’ fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di
avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L’arma viene
estratta dalla custodia e caricata solo al momento d’inizio dell’attività.
Una volta che tutti gli operatori abbiano comunicato via radio di aver raggiunto la posizione loro
assegnata al personale della Provincia questo provvede ad avvertire il personale del CTA/CFS che
dà il via alle operazioni di abbattimento.
Prima dell’esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che:

il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile e rientri nel Piano di
abbattimento;

la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;

in caso di mancato bersaglio, o nell’eventualità che il proiettile trapassi il corpo
dell’animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;

non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale;

il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una
distanza non superiore ai 50 m circa;

il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza;
Senza abbandonare mai l’appostamento, una volta assestato il colpo, con l’ausilio di un binocolo, il
Selecontrollore deve verificarne l’esito e comunicarlo prontamente, via radio, al personale della
Provincia che provvederà a comunicarlo al personale di sorveglianza. I selecontrollori sono tenuti a
comunicare l’esito di ogni colpo esploso, anche di quelli fuori bersaglio.
Anche in caso di incertezza sull’esito del colpo, il selecontrollore non deve in nessun caso
abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnatali.
La fine della girata viene stabilita dal personale di sorveglianza del Parco e viene comunicata dal
personale della Provincia a tutti gli operatori.
Al termine delle operazioni, i capi abbattuti (compresi quelli eventualmente prelevati da
personale del Corpo di Polizia Provinciale o personale del CFS) vengono trasportati dalla
zona di intervento al punto di raduno nel rispetto di quanto concordato con le AUSL di
competenza sotto il coordinamento del personale di sorveglianza dell’Ente Parco o del
personale della Provincia. Sul luogo del raduno gli agenti del CTA/CFS applicano una
marcatura auricolare inamovibile agli animali abbattuti. Sul luogo del raduno i selecontrollori
dovranno eviscerare (stomaco, intestino e organi genitali) il capo abbattuto e porre i visceri in
un apposito contenitore non percolante che deve essere identificato con lo stesso numero di
identificazione riportato sulla marcatura applicata sull’animale abbattuto.
ART. 20 - Cani limieri
I cani utilizzati per le girate e per il recupero dei capi feriti dovranno essere in possesso di brevetto di
cane limiere o di cane da traccia rilasciato dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiano (E.N.C.I.) o di
attestato di abilitazione rilasciato dalle Province.
Durante le operazioni di abbattimento in girata il cane limiere:

non dove mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal cinghiale;
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
deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente senza
voce o con voce scarsa;

deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal
conduttore.
ART. 21 - Trasporto e destinazione dei capi abbattuti
Tramite automezzo autorizzato dalla AUSL territorialmente competente, le carcasse verranno
trasportate presso mattatoi o laboratori di sezionamento autorizzati a disposizione del veterinario
ufficiale della AUSL territorialmente competente per la licenza al consumo.
Successivamente al rilascio della licenza al consumo da parte delle AUSL, i selecontrollori dovranno
acquisire presso i mattatoi il capo abbattuto dietro pagamento all’Ente del corrispettivo economico a
corpo pari a € 20, per ogni capo striato abbattuto, € 40 per ogni rosso, € 50 per ogni femmina adulta,
€ 75 per ogni maschio adulto.
Per ogni stagione di selecontrollo non potranno essere acquisite da un selecontrollore più di tre capi.
Nel caso di ulteriori partecipazioni ad azioni di selecontrollo il capo abbattuto rimarrà a disposizione
dell’Ente Parco.
Nell’impossibilità di conferire i cinghiali abbattuti ad un mattatoio, previa autorizzazione delle AUSL,
questi dovranno essere ceduti, esclusivamente per autoconsumo, direttamente ai selecontrollori che,
prima dell’inizio di ogni sessione di selecontrollo, si devono essere impegnati all’acquisto di tutti i capi,
compresi quelli eventualmente abbattuti dal personale del Corpo di Polizia Provinciale o del
CTA/CFS. Prima di ogni sessione di abbattimento selettivo, ciascun selecontrollore deve impegnarsi
all’acquisto anche di eventuali capi feriti che vengano recuperati già morti il giorno successivo e a far
pervenire ai Comandi Stazione CTA/CFS competenti territorialmente, entro 10 giorni,
documentazione attestante lo smaltimento di tali capi presso mattatoi autorizzati;
L’Ente Parco si riserva di utilizzare in tutto o in parte gli animali abbattuti per attività di studio e di
monitoraggio sanitario o profilassi.
Al momento della cessione del capo verrà compilata, in duplice copia, l’impegno al pagamento e la
ricevuta di consegna riportante:

il numero della marca auricolare numerata con il quale viene contrassegnato il capo;

la classe di età e il sesso dello stesso;

i dati dell’operatore volontario che ha effettuato l’abbattimento;

la data,

la firma del personale di sorveglianza e quella dell’operatore volontario.
ART. 22 - Calendario e orario degli abbattimenti
Le operazioni di abbattimento selettivo e di girata si effettuano secondo un calendario concordato con
le Province, con esclusione dei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi e dei mesi di luglio e
agosto. E’ facoltà dell’Ente Parco di operare variazioni al calendario degli interventi in relazione a
problemi di qualsiasi natura che possano rendere problematico lo svolgimento degli abbattimenti. Gli
orari entro i quali svolgere l’attività di abbattimento, definiti congiuntamente dal Servizio Scientifico e
dal CTA/CFS, vengono comunicati dalla Direzione del Parco alle Province.
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ART. 23 - Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per
l’Ambiente per le attività di abbattimento selettivo e girata
L’Ente comunica al CTA, per ogni zona il piano di prelievo, i periodi, i giorni ed il numero di
selecontrollori impiegati, in funzione del metodo da applicare, le armi da utilizzare e i controlli sanitari
per gli animali abbattuti.
Al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente per il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, oltre a
quanto previsto dagli artt. 16 e 19, è affidato il compito di sorvegliare le attività di abbattimento
selettivo; di applicare la marcatura auricolare sugli animali abbattuti, di controllare, anche a campione,
la corretta esecuzione delle modalità operative, il rispetto del presente regolamento, dei controlli
sanitari e delle relative certificazioni.
Inoltre è affidato al suddetto Coordinamento il compito di registrare il numero di animali
abbattuti/recuperati suddivisi per classi d’età e di trasmettere i dati al sistema informativo territoriale
del Piano annuale di gestione dei cinghiali.
ART. 24 - Gestione omogenea della popolazione di cinghiale con il territorio esterno al
Parco
L’Ente Parco promuove ogni iniziativa per raggiungere un accordo operativo con tutti gli Enti
competenti affinché si pervenga alla definizione di aree di gestione omogenea, interne ed esterne al
territorio del Parco, secondo le indicazioni del “Piano di gestione della popolazione di cinghiale”.
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