Schermatura di stanze per pazienti sottoposti a terapia
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Schermatura di stanze per pazienti sottoposti a terapia
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione die consumatori Pagina 1 / 5 Divisione radioprotezione www.str-rad.ch Codice della pratica: Redatta il: N. di revisione: 2 L-07-03mi.doc 22.11.2004 06.01.2009 Directive L-07-03 Schermatura di stanze per pazienti sottoposti a terapia 1. Scopo Nell'ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate non vi sono indicazioni particolari sul dimensionamento della schermatura di stanze per pazienti sottoposti a radioterapia o di pareti protettive mobili. Per conseguire un uso uniforme vengono definite concretamente le condizioni minime da rispettare per la terapia I-131 2. Situazione iniziale Secondo l'ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate, i pazienti sottoposti a terapia devono, a determinate condizioni, essere ricoverati in stanze separate e isolati dagli altri pazienti non trattati con sostanze radioattive (articoli 34 e 37). La disposizione delle stanze per i pazienti avviene secondo l'articolo 32 della stessa ordinanza. 3. Basi di calcolo Le basi di calcolo per la radioprotezione delle stanze per pazienti sottoposti a terapia I-131 sono le seguenti: 3.1 La schermatura delle stanze per pazienti sottoposti a terapia (pareti, pavimento, soffitto, porte, ecc.) deve essere progettata per un'occupazione continua della stanza, vale a dire 168 ore alla settimana. 3.2 La schermatura degli spazi può essere dimensionata in base alla metà dell'attività massima esercitata durante le applicazioni (di regola 3,7 GBq I-131 per un massimo di 7,4 GBq applicati). In questo modo viene tenuto conto dell'attività di decadimento radioattivo piuttosto rapida (tempo di dimezzamento effettivo). Le stanze per pazienti sottoposti a radioterapia possono avere anche una destinazione specifica (p. es. la cura a dosi ridotte). In questo caso occorrerà definire individualmente la massima attività applicata e le stanze dove essa potrà essere esercitata. Questo sarà in particolare il caso di stanze per pazienti nelle quali non sarà possibile modificare l'infrastruttura. 3.3 Le massime intensità di dose ambientali ammesse per i locali adiacenti vengono fissate secondo l'Allegato 2 dell'ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate. Nell'allegato 1 della presente direttiva sono riportati esempi in merito. 3.4 La distanza determinante per il calcolo della radioprotezione è misurata dal punto di riferimento per la fonte d'irradiazione, vale a dire dal centro del letto del paziente ad un'altezza di 1 m, fino al limite dell'area da proteggere. 3.5 Se si dovessero curare pazienti costretti a letto, per ridurre l'intensità di dose ambientale almeno a 25 µSv/h è necessario disporre lungo il letto del paziente una schermatura dalle dimensioni minime di 110 cm di altezza e 200 cm di lunghezza. Occorre che nella stanza del paziente vi sia almeno una schermatura mobile (vedi schizzo nell'Allegato 1) dalle seguenti dimensioni minime: altezza: 120 cm; la schermatura è efficace se posta a 60 cm dal pavimento; larghezza: 70 cm; spessore: 1 cm di piombo o 5 cm di ferro (che corrisponde a ca. 1 ZWS). Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione die consumatori Pagina 2 / 5 Divisione radioprotezione www.str-rad.ch Codice della pratica: Redatta il: N. di revisione: 2 L-07-03mi.doc 22.11.2004 06.01.2009 4. Schema di calcolo generale 4.1 Grado di attenuazione ⎛ ⎜ 0,5 ⋅ Grado di attenuazione F = h10 ⋅ ⎝ A max ⎞⎟ ⎠ 2 j⋅ a () Si ha: h10 = 62 (µSv/h)/GBq a 1 m di distanza dalla fonte d'irradiazione I-131 (ORaP Allegato 3) Amax = massima attività applicata (vedi punto 3.2 di questa direttiva) j = massima intensità di dose ambientale ammessa (Allegato 1 di questa direttiva o Allegato 2 dell'ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate) a = distanza tra la fonte d'irradiazione e l'area da proteggere (secondo il punto 3.4 di questa direttiva) 4.2 Spessore della schermatura d= Massa areica Peso specifico del materiale Si ha: - Massa areica in g/cm2, da leggere nel diagramma, di cui all'Allegato 2, in funzione del grado di attenuazione e del materiale di protezione. - Peso specifico del materiale di protezione in g/cm3: Pb: 11,3 ; Fe: 7,8 ; Baryt: 3,2 ; Calcestruzzo: 2,2 5. Esempio di calcolo per un corridoio all'esterno della zona controllata 5.1 Calcolo del grado di attenuazione minimo h10 I-131 Amax j a = 62 (µSv/h)/GBq a 1 m = 7,4 GBq = 2,5 µSv/h =3m Grado di attenuazione F = 62 μSv / h ⋅ m 2 ⋅ (0,5 ⋅ 7,4GBq ) = 10,2 2 GBq ⋅ (3m ) ⋅ 2,5μSv / h 5.2 Calcolo della schermatura minima A seconda del materiale di protezione, dall'Allegato è possibile determinare la massa areica, in base al grado di attenuazione minimo, e da questo ricavare lo spessore della schermatura, in base al peso specifico del materiale di protezione. Il grado di attenuazione F = 10,2 corrisponde, nel caso del piombo, ad una massa areica di 12 g/cm2. Da questa e dal peso specifico del piombo (11,3 g/cm3) si ricava, come segue, lo spessore della schermatura: Spessore della schermatura d = 12 g / cm 2 = 1,1 cm di pombo 11,3 g / cm 3 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione die consumatori Pagina 3 / 5 Divisione radioprotezione www.str-rad.ch Codice della pratica: Redatta il: N. di revisione: 2 L-07-03mi.doc 22.11.2004 06.01.2009 Allegato 1 Esempi della massima intensità di dose ambientale ammessa (Allegato 2 dell'ordinanza) Uso del settore adiacente alle stanze destinate alla radioterapia Stanze per pazienti in generale Massima intensità di dose ambientale ammessa in µSv/h 0,1 Spazi abitativi, di sosta o uffici all'esterno della zona di attività (dell'ospedale) Spazi all'esterno dell'ospedale non destinati a sosta continua, quali spazi verdi e strade 0,1 Uffici, spazi di sosta all'interno dell'ospedale 0,5 Corridoio interno dell'ospedale, al di fuori della zona controllata 2,5 Corridoio all'interno della zona controllata 25 Sale di terapia collegate tra loro 10 Dietro una schermatura fissa applicata al letto del paziente 25 0,5 Osservazioni Esposizione di persone esposte non professionalmente a radiazioni durante 168 h/settimana. Esposizione di persone esposte non professionalmente a radiazioni durante 168 h/settimana. Esposizione di persone esposte non professionalmente a radiazioni in zone non controllate per un periodo limitato. Esposizione di persone esposte non professionalmente a radiazioni durante 40 h/settimana (permanenza per motivi professionali). Esposizione di persone esposte non professionalmente a radiazioni per un periodo limitato durante l'esercizio della loro professione. Esposizione di persone esposte professionalmente a radiazioni per un periodo limitato durante l'esercizio della loro professione (breve permanenza) Spazio accessibile all'interno di una zona di attività senza particolari restrizioni per la sosta (tutti coloro che si trovano regolarmente nelle sale di terapia, come il personale addetto alle pulizie, rientrano tra le persone esposte professionalmente a radiazioni e devono quindi essere sottoposti a misurazioni dosimetriche) Breve permanenza, nella stanza per pazienti, di persone esposte professionalmente a radiazioni durante l'esercizio della loro professione. Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione die consumatori Pagina 4 / 5 Divisione radioprotezione www.str-rad.ch Codice della pratica: Redatta il: N. di revisione: 2 L-07-03mi.doc 22.11.2004 06.01.2009 Schizzo di una parete di protezione mobile da utilizzarsi in una stanza per pazienti destinata alla radioterapia. 70 cm 1 cm Pb 60 cm 60 cm Peso: ca. 70 kg Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione die consumatori Pagina 5 / 5 Divisione radioprotezione www.str-rad.ch Allegato 2, Gradi di attenuazione per I-131 Codice della pratica: Redatta il: N. di revisione: 2 L-07-03mi.doc 22.11.2004 06.01.2009